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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 14/10/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 97/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 9 ottobre 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 97/2025 R.G. promossa da
nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura in atti dall'Avv. Riccardo Lana presso il cui studio in Gela, via Giovanni
Falcone n. 5, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE APPELLANTE
contro
(c.f.: , rappresentata e difesa giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura in atti dall'Avv. Walter Giacomo Caturano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli al Corso Umberto I n. 22
RESISTENTE APPELLATO
e contro
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
Controparte_5
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: Reclamo avverso omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.1.2025 ha proposto reclamo Parte_1
avverso il decreto emesso in data 16.12.2024 dal Tribunale di Gela, in composizione monocratica, con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità giuridica del piano del consumatore da quest'ultimo depositato: il , Pt_1
premesso di aver presentato domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dagli artt. 67 e seguenti del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII), avendo a tal uopo prodotto il piano di ristrutturazione dei debiti redatto dal Gestore incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi e di averne chiesto l'omologa ai sensi dell'art. 70 CCII, si doleva del fatto che il giudice di prime cure avesse dichiarato l'inammissibilità giuridica del piano del consumatore depositato ritenendo l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 69, primo comma, CCII in quanto, a detta del decidente, egli aveva dichiarato il falso rispondendo al questionario sottoscritto il 9.10.2019 – propedeutico al contratto di mutuo, rimborsabile mediante delegazione di pagamento al suo datore di lavoro, per la somma di € 42.720,00, stipulato il 10.10.2019 con – CP_1
nella parte in cui ha negato di essere gravato da finanziamenti diversi da
“eventuali prestiti, mutui o altri impegni finanziari in essere che vengono trattenuti sulla busta paga/pensione”, ad onta del fatto che egli avesse già stipulato un contratto di mutuo ipotecario per la somma di € 164.240,00 con la banca in data 12.11.2018. Controparte_3
Il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dal prevedeva, Pt_1
attraverso la messa a disposizione di Euro 308,02 mensili per 240 rate ripartite in venti anni, per il complessivo importo di Euro 73.924,67, il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il pagamento nella misura del 65% dell'unico creditore ipotecario, il pagamento nella misura del 45% dei creditori con privilegio sui beni immobili ed infine il pagamento nella misura del 15% dei creditori chirografari: la causa del sovraindebitamento veniva ricondotta alla circostanza della crescita del numero dei componenti della famiglia e dall'intento del di Pt_1
assicurare agli stessi, sulla base della donazione del rustico immobiliare ricevuto dalla madre, un'abitazione adeguata e consona alle esigenze della famiglia.
A sostegno della propria tesi difensiva esponeva che il contratto Parte_1
di finanziamento concluso con era stato sottoscritto in data CP_1
10.10.2019 presso la sua sede lavorativa, precisando che tutto il procedimento era stato curato da un collaboratore della società di intermediazione creditizia
Credipass s.r.l.; che la documentazione inviatagli dall'intermediario in data
14.1.2025, segnatamente la copia del questionario “Merito Creditizio” recante la propria sottoscrizione ma non compilato in alcuna sua parte, presentava delle irregolarità da cui si desumeva che il suddetto questionario gli era stato sottoposto in bianco ed era stato successivamente completato da un soggetto terzo;
che egli non aveva mai dichiarato alcuna circostanza falsa rispetto alla propria esposizione debitoria né aveva mai violato il disposto di cui all'art. 124 bis D.lgs.
n. 385/1993; che, pertanto, nulla ostava all'ammissibilità del piano del consumatore proposto non essendo emersa alcuna prova di condotte fraudolente a sé ascrivibili;
che, anche a voler ritenere che egli avesse compilato il questionario di merito creditizio nella sua interezza contenutistica, non aveva inteso ingannare la banca mutuante avendo per errore ritenuto che il mutuo ipotecario contratto con non rientrasse nel novero degli altri Controparte_3
finanziamenti che era tenuto a comunicare;
che non sussisteva alcun elemento da cui poter desumere che egli avesse contratto obbligazioni con colpa grave, non essendosi indebitato in maniera sproporzionata rispetto alle proprie disponibilità finanziarie;
che, ad ogni buon conto, la mutuante, nel concedergli il finanziamento, non aveva compiuto un'adeguata valutazione del proprio merito creditizio, basandosi su una documentazione insufficiente e non valutando correttamente le sue capacità economiche sì da doverle essere inibita la possibilità di opporsi all'omologa del piano proposto nel presente giudizio;
che, in definitiva, il decreto di inammissibilità emesso in data 16/12/2024 dal
Tribunale di Gela andava revocato, con contestuale declaratoria di ammissione ed approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato.
Con memoria depositata in data 21.3.2025 si è costituita la
[...]
instando in via preliminare per l'inammissibilità del Controparte_1
reclamo in quanto proposto avanti al Tribunale in luogo della Corte di Appello e, quanto al merito, invocando il rigetto del ricorso di a Parte_1
fondamento delle proprie difese la banca ha asserito l'irrilevanza delle allegazioni di controparte vertenti sul presunto abusivo riempimento del questionario datato 10.10.2019 in quanto trattavasi di documento sottoscritto dal debitore non espressamente disconosciuto dallo stesso;
che non vi era prova né della circostanza che al momento della sottoscrizione il documento fosse effettivamente “in bianco” né che tale documento fosse stato compilato senza un accordo di riempimento;
di avere effettuato in modo esaustivo la valutazione del merito creditizio del sulla base del contenuto del questionario da Pt_1
quest'ultimo sottoscritto e sulla base delle comuni banche dati;
che non sussistevano i requisiti di ammissibilità del piano non essendo stata offerta sufficiente prova del prospettato carattere imprevedibile delle spese che avevano determinato il sovraindebitamento del ma anzi desumendosi che Pt_1
l'esposizione debitoria era riconducibile al mantenimento di uno stile di vita non conforme alle capacità di spesa di quest'ultimo; che il piano del consumatore proposto non meritava di essere omologato poiché da un lato non offriva una corretta valutazione delle poste positive in grado di contribuire al soddisfacimento delle pretese vantate dal ceto creditorio, in particolare, omettendo di menzionare il credito già maturato a titolo di T.F.R. e sottostimando il valore dei beni di cui il era titolare, mentre, dall'altro, prevedeva un Pt_1
programma di attuazione eccessivamente dilatato nel tempo assai penalizzante per i creditori chirografari.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale di Gela, adito in composizione collegiale, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore della Corte di Appello di Caltanissetta dinanzi alla quale il giudizio è stato riassunto nel termine assegnato ad opera di il quale, con l'atto che ha dato la Parte_1
stura alla odierna fase contenziosa, ha ribadito le argomentazioni già evidenziate in prime cure a fondamento della richiesta di accoglimento del reclamo e di declaratoria di ammissione ed approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato.
Si è costituita in giudizio la instando Controparte_1
per il rigetto del reclamo e per la conferma della declaratoria di inammissibilità del piano del consumatore presentato dal . Pt_1
Questi i fatti di causa, reputa la Corte di disattendere il ricorso presentato da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Come detto in precedenza, il ha presentato un piano di ristrutturazione Pt_1
dei propri debiti che prevedeva il pagamento rateale di Euro 308,02 mensili per
240 rate ripartite in venti anni, per il complessivo importo di Euro 73.924,67, con tacitazione integrale dei crediti prededucibili, parziale al 65% dell'unico creditore ipotecario, al 45% dei creditori con privilegio sui beni immobili ed al
15% dei creditori chirografari: a tale proposta ha proposto osservazioni in senso contrario la creditore chirografario Controparte_1
che aveva erogato un finanziamento dell'importo di Euro 42.720,00 all'odierno reclamante dietro cessione del quinto e che ha energicamente esecrato il predetto piano a seguito della cospicua falcidia del crediti chirografari ivi prevista.
Considerato che, come risulta dagli atti di causa, il nel sottoscrivere in Pt_1
data 9.10.2019 il questionario propedeutico al contratto di mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro, aveva risposto di “NO” alla domanda “Attualmente ha finanziamenti in essere?”, con la precisazione
“Non vanno considerati ai fini della presente risposta eventuali prestiti, mutui o altri impegni finanziari in essere che vengono trattenuti sulla busta paga/pensione” laddove dalla relazione del gestore della crisi risultava che lo stesso avesse già stipulato il 12.11.2018 un contratto di mutuo Pt_1
ipotecario per la somma di Euro 164.240,00 con la il Controparte_3
Tribunale di Gela ha dichiarato inammissibile la richiesta di omologa del piano di ristrutturazione da questi presentato ritenendo l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 69, primo comma, CCII, avendo il Pt_1
dichiarato il falso ai fini dell'ottenimento del secondo finanziamento erogato dalla reclamata. Controparte_1
Ad avviso della Corte tale ultima statuizione merita di essere confermata vuoi che si aderisca alla ricostruzione secondo cui la sottoscrizione della dichiarazione falsa sarebbe stata effettuata dal con coscienza e volontà, integrandosi Pt_1
in tal caso il requisito ostativo della frode nella determinazione della sua situazione di sovraindebitamento, vuoi che abbia sottoscritto un modulo in bianco avendo rimesso alla volontà dell'intermediario finanziario la sua compilazione ed il suo completamento, concretizzandosi in tal caso il profilo della colpa grave sempre ai fini della determinazione della sua situazione di sovraindebitamento;
la tesi del riempimento absque pactis o contra pacta è comunque rimasta lettera morta, non avendo il dato alcuna prova di tali affermazioni né avendo Pt_1
quest'ultimo disconosciuto il questionario che ha preceduto la stipula del contratto di finanziamento o proposto querela di falso, senza comunque sottacere il comportamento contraddittorio del il quale da un lato dice di avere Pt_1
sottoscritto un modulo in bianco salvo poi tacciare di ambiguità la domanda contenuta nel questionario preparatorio al contratto di finanziamento con
[...]
“Attualmente ha finanziamenti in essere?”, con la precisazione: “Non CP_1
vanno considerati ai fini della presente risposta eventuali prestiti, mutui o altri impegni finanziari in essere che vengono trattenuti sulla busta paga/pensione”, domanda che ad avviso della Corte appare al contrario molto eloquente nel suo contenuto atteso che era chiaro come il dichiarante dovesse palesare se aveva o meno a proprio carico finanziamenti non evincibili dalla busta paga in quant non oggetto di trattenute dirette, non potendosi ritenere che una persona con normale avvedutezza avesse escluso dall'obbligo di dichiarazione il mutuo ipotecario stipulato con considerandolo non rilevante per la finalità Controparte_3
del questionario.
Né osta a tale epilogo l'affermazione di parte reclamante secondo cui la mutuante abbia effettuato un'erronea considerazione del proprio merito CP_1
creditizio, nell'avergli concesso il finanziamento chirografario, in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. - che impone obblighi di verifica accurata della solvibilità del consumatore – sì da doverle essere inibita, ai sensi dell'art. 69, secondo comma, CCII la possibilità di proporre opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta: ad avviso della Corte la CP_1
non ha tenuto alcuna condotta contraria ai dettami del bonus argentarius nella erogazione del finanziamento al essendo la banca piuttosto stata Pt_1
indotta in errore dalla dichiarazione falsa circa l'assenza di precedenti obbligazioni sussistenti a detrimento della forza economico-patrimoniale del mutuatario. Tali considerazioni basterebbero a confermare il provvedimento gravato: ciononostante la Corte reputa di evidenziare altri due profili ostativi evidenziati dalla efficace difesa della parte reclamata.
Il primo attiene alla omessa considerazione in seno al piano di ristrutturazione dei debiti del T.F.R. del , considerata la durata ventennale del piano nel Pt_1
corso della quale sarebbe potuto divenire esigibile il trattamento ai fini del più ottimale soddisfacimento delle posizioni creditorie: il TFR non è stato espressamente menzionato nel piano pur ammontando ad un importo non trascurabile, considerata l'anzianità professionale ed anagrafica del proponente, dipendente a tempo indeterminato di Azienda Sanitaria Provinciale. Come sostenuto dalla difesa della banca, “La Proposta produce un effetto paradossale: mentre falcidia i creditori e li soddisfa parzialmente in un arco temporale eccessivamente lungo, consente al debitore di acquisire il trattamento di fine servizio, sottraendolo alla garanzia generica dei creditori ex art. 2740 c.c.”, senza sottacere che, con riferimento alla posizione dell' convenuto, la CP_1
difesa di quest'ultima ha riferito che “la lacuna è ancor più grave, in quanto la
Banca vanta un vincolo sul TFS/TFR costituito ai sensi dell'artt. 6 del contratto di finanziamento: A tal proposito, si ricorda che il provvedimento di omologazione deve dare conto della convenienza con riferimento ad ogni singolo credito e non tenendo conto della posizione complessiva dei debitori;
nel caso di specie, l'esponente ha legittimamente acquisito un vincolo sulla CP_3
retribuzione e sul TFR/TFS del Proponente e si vedrebbe integralmente falcidiata nelle aspettative di soddisfazione su tale componente del patrimonio della debitrice, frustrando lo spirito stesso del Piano di ristrutturazione, il tutto in totale spregio a quanto previsto dall'art. 70, comma settimo, CCII a mente del quale “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”.
Sull'omessa rappresentazione del TFR in proposta, quale ragione ostativa all'ammissibilità e/o all'omologabilità del Piano, si è espressa una recente pronuncia della Corte d'Appello di Torino resa il 28 luglio 2023 che è stata menzionata dalla difesa della banca convenuta e che ha respinto il reclamo di un debitore avverso il provvedimento di diniego dell'omologazione, con la seguente motivazione: “È evidente che l'utilizzo del solo stipendio per “risolvere” la situazione di sovrindebitamento con omissione di qualsivoglia considerazione del TFS ai fini della sua messa a disposizione dei creditori non appare giustificato, perché: - la prossimità della debitrice al raggiungimento dell'età pensionabile, che sarebbe intervenuto nel corso del tempo previsto per
l'esecuzione del piano, rende indubbia l'attualità della presenza del TFS, già sostanzialmente maturato, grazie al lavoro pregresso di […], per un importo prossimo a quello infine dovuto e non giustifica la valorizzazione dei tempi di concreta esazione del bene, prevedibili pur se lunghi;
-se è vero che non può essere richiesta la dazione anticipata del TFS, il credito relativo è comunque definitivamente consolidato alla cessazione del rapporto e il debitore può ottenerne l'anticipazione prima della scadenza dei termini di pagamento attraverso una operazione di cessione, che incontra i limiti previsti normativamente per la cessione della retribuzione (come correttamente rilevato dal primo Giudice, il debitore ceduto è una P.A., ossia un soggetto sicuramente solvibile, rispetto al quale difficilmente i creditori avrebbero sollevato rilievi).
La valutazione complessiva degli elementi sopra evidenziati comporta che il piano proposto, predisposto con una decurtazione significativa dei crediti chirografari non “bilanciata” dalla messa a disposizione di almeno la parte cedibile del TFS non appare ammissibile giuridicamente e che, comunque, appare evidente la non convenienza della proposta per Se si considera CP_1
infatti l'entità del TFS la società creditrice (che anche su di esso può far valere il rimborso del finanziamento) potrebbe fondatamente aspettarsi la soddisfazione totale -o comunque certamente per un importo ben maggiore di quello percepibile con l'esecuzione del piano-, sia nella prospettiva di una fase liquidatoria che, peraltro, nessuno ha chiesto -cfr. l'art70 co 10 c.c.i.i.-, sia a prescindere da questa oltre che dalla ristrutturazione proposta. Quanto esposto
è sufficiente a fondare il rigetto nel merito dell'omologa, non apparendo sussistere i presupposti ex art.70 co 7 c.c.i.i. e comunque non apparendo ingiustificate le osservazioni al piano proposte da . CP_1
Il secondo ed ultimo profilo che corrobora la decisione di primo grado attiene alla sostanziale assenza di causa concreta del Piano proposto dal atteso Pt_1
che lo stesso produce una pressoché integrale penalizzazione del ceto chirografario, prevedendo una prospettiva di soddisfazione irrisoria del 15% circa del credito con una dilazione di 20 anni a fronte di una rappresentazione omissiva della situazione patrimoniale e della precisa scelta di salvaguardare il
TRF come sopra evidenziato: così congegnato, il Piano determina una strumentalizzazione dello spirito stesso della procedura di sovraindebitamento prescelta posto che è finalizzato a conseguire, in chiave futura, una
“esdebitazione mascherata”, in difetto dei relativi presupposti.
Con la recente ordinanza 26.09.2022 n. 28013 la Suprema Corte di Cassazione, nel confermare la legittimità del diniego all'omologazione di un piano del consumatore, reso dal giudice di merito sul presupposto che la percentuale di soddisfazione proposta fosse troppo esigua, ha affrontato il tema della giustificazione causale del piano di ristrutturazione dei debiti prospettato, così ricostruendola: “Il piano del consumatore, negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.), ha, alla stregua delle previsioni della L.
n. 3 del 2012 art. 7 1 co. bis e del 1 co., una ben precisa - "tipica" - connotazione causale. Ovvero deve ambire, contestualmente, alla duplice finalità - mediata poi dal giudizio di "convenienza" che la L. n. 3 del 2012 art. 12 bis, 4 co., contempla
a temperamento deroga al principio per cui le modificazioni contrattuali postulano il concorso della volontà di tutti i contraenti - della "ristrutturazione dei debiti" e "della soddisfazione dei crediti", rispettivamente gravanti sul consumatore e vantati nei confronti del consumatore, "attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri" (L. n. 3 del 2012 art. 8, 1 co.).
Innegabilmente la sola finalità della "ristrutturazione" - da intendere in guisa di
"rimodulazione-modificazione" di uno o più degli elementi strutturali, oggettivi
o soggettivi, dei pregressi impegni obbligatori del consumatore - non è bastevole, siccome deve, imprescindibilmente, in virtù della formula "binaria" riflessa dal dettato legislativo, coniugarsi con la finalità della "soddisfazione". In ogni caso
l'astratta "binaria" funzione economico-sociale del modello negoziale - "piano"
- de quo agitur, deve, inderogabilmente, riverberarsi nella sua reale dimensione operativa, sub specie, parallelamente, di concreta "binaria" funzione economicoindividuale”; per i giudici di legittimità il piano deve assolvere alla duplice funzione di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti senza che l'una possa sacrificare eccessivamente l'altra, pervenendo a ritenere sine causa il piano che non assicuri il giusto bilanciamento tra le due finalità di soddisfazione e ristrutturazione sopra menzionate. Nel caso di specie, la finalità di soddisfazione non è stata adeguatamente valutata avuto riguardo alla durata ventennale del piano ed al rimborso esiguo spettante ai creditori chirografari.
Nulla osta in definitiva alla conferma del provvedimento impugnato: le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate al reclamante Parte_1
nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi dei
[...] procedimenti svolti avanti alla Corte d'Appello di valore indeterminabile a complessità media, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
1. Rigetta il reclamo azionato da;
Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
spese liquidate in Euro 8.470,00 (di cui Euro 2.518,00 per la CP_1
fase di studio, Euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed Euro 4.287,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Pt_1
quello per il reclamo, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Caltanissetta, 10 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 9 ottobre 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 97/2025 R.G. promossa da
nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura in atti dall'Avv. Riccardo Lana presso il cui studio in Gela, via Giovanni
Falcone n. 5, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE APPELLANTE
contro
(c.f.: , rappresentata e difesa giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura in atti dall'Avv. Walter Giacomo Caturano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli al Corso Umberto I n. 22
RESISTENTE APPELLATO
e contro
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
Controparte_5
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: Reclamo avverso omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.1.2025 ha proposto reclamo Parte_1
avverso il decreto emesso in data 16.12.2024 dal Tribunale di Gela, in composizione monocratica, con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità giuridica del piano del consumatore da quest'ultimo depositato: il , Pt_1
premesso di aver presentato domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dagli artt. 67 e seguenti del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII), avendo a tal uopo prodotto il piano di ristrutturazione dei debiti redatto dal Gestore incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi e di averne chiesto l'omologa ai sensi dell'art. 70 CCII, si doleva del fatto che il giudice di prime cure avesse dichiarato l'inammissibilità giuridica del piano del consumatore depositato ritenendo l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 69, primo comma, CCII in quanto, a detta del decidente, egli aveva dichiarato il falso rispondendo al questionario sottoscritto il 9.10.2019 – propedeutico al contratto di mutuo, rimborsabile mediante delegazione di pagamento al suo datore di lavoro, per la somma di € 42.720,00, stipulato il 10.10.2019 con – CP_1
nella parte in cui ha negato di essere gravato da finanziamenti diversi da
“eventuali prestiti, mutui o altri impegni finanziari in essere che vengono trattenuti sulla busta paga/pensione”, ad onta del fatto che egli avesse già stipulato un contratto di mutuo ipotecario per la somma di € 164.240,00 con la banca in data 12.11.2018. Controparte_3
Il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dal prevedeva, Pt_1
attraverso la messa a disposizione di Euro 308,02 mensili per 240 rate ripartite in venti anni, per il complessivo importo di Euro 73.924,67, il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il pagamento nella misura del 65% dell'unico creditore ipotecario, il pagamento nella misura del 45% dei creditori con privilegio sui beni immobili ed infine il pagamento nella misura del 15% dei creditori chirografari: la causa del sovraindebitamento veniva ricondotta alla circostanza della crescita del numero dei componenti della famiglia e dall'intento del di Pt_1
assicurare agli stessi, sulla base della donazione del rustico immobiliare ricevuto dalla madre, un'abitazione adeguata e consona alle esigenze della famiglia.
A sostegno della propria tesi difensiva esponeva che il contratto Parte_1
di finanziamento concluso con era stato sottoscritto in data CP_1
10.10.2019 presso la sua sede lavorativa, precisando che tutto il procedimento era stato curato da un collaboratore della società di intermediazione creditizia
Credipass s.r.l.; che la documentazione inviatagli dall'intermediario in data
14.1.2025, segnatamente la copia del questionario “Merito Creditizio” recante la propria sottoscrizione ma non compilato in alcuna sua parte, presentava delle irregolarità da cui si desumeva che il suddetto questionario gli era stato sottoposto in bianco ed era stato successivamente completato da un soggetto terzo;
che egli non aveva mai dichiarato alcuna circostanza falsa rispetto alla propria esposizione debitoria né aveva mai violato il disposto di cui all'art. 124 bis D.lgs.
n. 385/1993; che, pertanto, nulla ostava all'ammissibilità del piano del consumatore proposto non essendo emersa alcuna prova di condotte fraudolente a sé ascrivibili;
che, anche a voler ritenere che egli avesse compilato il questionario di merito creditizio nella sua interezza contenutistica, non aveva inteso ingannare la banca mutuante avendo per errore ritenuto che il mutuo ipotecario contratto con non rientrasse nel novero degli altri Controparte_3
finanziamenti che era tenuto a comunicare;
che non sussisteva alcun elemento da cui poter desumere che egli avesse contratto obbligazioni con colpa grave, non essendosi indebitato in maniera sproporzionata rispetto alle proprie disponibilità finanziarie;
che, ad ogni buon conto, la mutuante, nel concedergli il finanziamento, non aveva compiuto un'adeguata valutazione del proprio merito creditizio, basandosi su una documentazione insufficiente e non valutando correttamente le sue capacità economiche sì da doverle essere inibita la possibilità di opporsi all'omologa del piano proposto nel presente giudizio;
che, in definitiva, il decreto di inammissibilità emesso in data 16/12/2024 dal
Tribunale di Gela andava revocato, con contestuale declaratoria di ammissione ed approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato.
Con memoria depositata in data 21.3.2025 si è costituita la
[...]
instando in via preliminare per l'inammissibilità del Controparte_1
reclamo in quanto proposto avanti al Tribunale in luogo della Corte di Appello e, quanto al merito, invocando il rigetto del ricorso di a Parte_1
fondamento delle proprie difese la banca ha asserito l'irrilevanza delle allegazioni di controparte vertenti sul presunto abusivo riempimento del questionario datato 10.10.2019 in quanto trattavasi di documento sottoscritto dal debitore non espressamente disconosciuto dallo stesso;
che non vi era prova né della circostanza che al momento della sottoscrizione il documento fosse effettivamente “in bianco” né che tale documento fosse stato compilato senza un accordo di riempimento;
di avere effettuato in modo esaustivo la valutazione del merito creditizio del sulla base del contenuto del questionario da Pt_1
quest'ultimo sottoscritto e sulla base delle comuni banche dati;
che non sussistevano i requisiti di ammissibilità del piano non essendo stata offerta sufficiente prova del prospettato carattere imprevedibile delle spese che avevano determinato il sovraindebitamento del ma anzi desumendosi che Pt_1
l'esposizione debitoria era riconducibile al mantenimento di uno stile di vita non conforme alle capacità di spesa di quest'ultimo; che il piano del consumatore proposto non meritava di essere omologato poiché da un lato non offriva una corretta valutazione delle poste positive in grado di contribuire al soddisfacimento delle pretese vantate dal ceto creditorio, in particolare, omettendo di menzionare il credito già maturato a titolo di T.F.R. e sottostimando il valore dei beni di cui il era titolare, mentre, dall'altro, prevedeva un Pt_1
programma di attuazione eccessivamente dilatato nel tempo assai penalizzante per i creditori chirografari.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale di Gela, adito in composizione collegiale, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore della Corte di Appello di Caltanissetta dinanzi alla quale il giudizio è stato riassunto nel termine assegnato ad opera di il quale, con l'atto che ha dato la Parte_1
stura alla odierna fase contenziosa, ha ribadito le argomentazioni già evidenziate in prime cure a fondamento della richiesta di accoglimento del reclamo e di declaratoria di ammissione ed approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato.
Si è costituita in giudizio la instando Controparte_1
per il rigetto del reclamo e per la conferma della declaratoria di inammissibilità del piano del consumatore presentato dal . Pt_1
Questi i fatti di causa, reputa la Corte di disattendere il ricorso presentato da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Come detto in precedenza, il ha presentato un piano di ristrutturazione Pt_1
dei propri debiti che prevedeva il pagamento rateale di Euro 308,02 mensili per
240 rate ripartite in venti anni, per il complessivo importo di Euro 73.924,67, con tacitazione integrale dei crediti prededucibili, parziale al 65% dell'unico creditore ipotecario, al 45% dei creditori con privilegio sui beni immobili ed al
15% dei creditori chirografari: a tale proposta ha proposto osservazioni in senso contrario la creditore chirografario Controparte_1
che aveva erogato un finanziamento dell'importo di Euro 42.720,00 all'odierno reclamante dietro cessione del quinto e che ha energicamente esecrato il predetto piano a seguito della cospicua falcidia del crediti chirografari ivi prevista.
Considerato che, come risulta dagli atti di causa, il nel sottoscrivere in Pt_1
data 9.10.2019 il questionario propedeutico al contratto di mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro, aveva risposto di “NO” alla domanda “Attualmente ha finanziamenti in essere?”, con la precisazione
“Non vanno considerati ai fini della presente risposta eventuali prestiti, mutui o altri impegni finanziari in essere che vengono trattenuti sulla busta paga/pensione” laddove dalla relazione del gestore della crisi risultava che lo stesso avesse già stipulato il 12.11.2018 un contratto di mutuo Pt_1
ipotecario per la somma di Euro 164.240,00 con la il Controparte_3
Tribunale di Gela ha dichiarato inammissibile la richiesta di omologa del piano di ristrutturazione da questi presentato ritenendo l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 69, primo comma, CCII, avendo il Pt_1
dichiarato il falso ai fini dell'ottenimento del secondo finanziamento erogato dalla reclamata. Controparte_1
Ad avviso della Corte tale ultima statuizione merita di essere confermata vuoi che si aderisca alla ricostruzione secondo cui la sottoscrizione della dichiarazione falsa sarebbe stata effettuata dal con coscienza e volontà, integrandosi Pt_1
in tal caso il requisito ostativo della frode nella determinazione della sua situazione di sovraindebitamento, vuoi che abbia sottoscritto un modulo in bianco avendo rimesso alla volontà dell'intermediario finanziario la sua compilazione ed il suo completamento, concretizzandosi in tal caso il profilo della colpa grave sempre ai fini della determinazione della sua situazione di sovraindebitamento;
la tesi del riempimento absque pactis o contra pacta è comunque rimasta lettera morta, non avendo il dato alcuna prova di tali affermazioni né avendo Pt_1
quest'ultimo disconosciuto il questionario che ha preceduto la stipula del contratto di finanziamento o proposto querela di falso, senza comunque sottacere il comportamento contraddittorio del il quale da un lato dice di avere Pt_1
sottoscritto un modulo in bianco salvo poi tacciare di ambiguità la domanda contenuta nel questionario preparatorio al contratto di finanziamento con
[...]
“Attualmente ha finanziamenti in essere?”, con la precisazione: “Non CP_1
vanno considerati ai fini della presente risposta eventuali prestiti, mutui o altri impegni finanziari in essere che vengono trattenuti sulla busta paga/pensione”, domanda che ad avviso della Corte appare al contrario molto eloquente nel suo contenuto atteso che era chiaro come il dichiarante dovesse palesare se aveva o meno a proprio carico finanziamenti non evincibili dalla busta paga in quant non oggetto di trattenute dirette, non potendosi ritenere che una persona con normale avvedutezza avesse escluso dall'obbligo di dichiarazione il mutuo ipotecario stipulato con considerandolo non rilevante per la finalità Controparte_3
del questionario.
Né osta a tale epilogo l'affermazione di parte reclamante secondo cui la mutuante abbia effettuato un'erronea considerazione del proprio merito CP_1
creditizio, nell'avergli concesso il finanziamento chirografario, in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. - che impone obblighi di verifica accurata della solvibilità del consumatore – sì da doverle essere inibita, ai sensi dell'art. 69, secondo comma, CCII la possibilità di proporre opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta: ad avviso della Corte la CP_1
non ha tenuto alcuna condotta contraria ai dettami del bonus argentarius nella erogazione del finanziamento al essendo la banca piuttosto stata Pt_1
indotta in errore dalla dichiarazione falsa circa l'assenza di precedenti obbligazioni sussistenti a detrimento della forza economico-patrimoniale del mutuatario. Tali considerazioni basterebbero a confermare il provvedimento gravato: ciononostante la Corte reputa di evidenziare altri due profili ostativi evidenziati dalla efficace difesa della parte reclamata.
Il primo attiene alla omessa considerazione in seno al piano di ristrutturazione dei debiti del T.F.R. del , considerata la durata ventennale del piano nel Pt_1
corso della quale sarebbe potuto divenire esigibile il trattamento ai fini del più ottimale soddisfacimento delle posizioni creditorie: il TFR non è stato espressamente menzionato nel piano pur ammontando ad un importo non trascurabile, considerata l'anzianità professionale ed anagrafica del proponente, dipendente a tempo indeterminato di Azienda Sanitaria Provinciale. Come sostenuto dalla difesa della banca, “La Proposta produce un effetto paradossale: mentre falcidia i creditori e li soddisfa parzialmente in un arco temporale eccessivamente lungo, consente al debitore di acquisire il trattamento di fine servizio, sottraendolo alla garanzia generica dei creditori ex art. 2740 c.c.”, senza sottacere che, con riferimento alla posizione dell' convenuto, la CP_1
difesa di quest'ultima ha riferito che “la lacuna è ancor più grave, in quanto la
Banca vanta un vincolo sul TFS/TFR costituito ai sensi dell'artt. 6 del contratto di finanziamento: A tal proposito, si ricorda che il provvedimento di omologazione deve dare conto della convenienza con riferimento ad ogni singolo credito e non tenendo conto della posizione complessiva dei debitori;
nel caso di specie, l'esponente ha legittimamente acquisito un vincolo sulla CP_3
retribuzione e sul TFR/TFS del Proponente e si vedrebbe integralmente falcidiata nelle aspettative di soddisfazione su tale componente del patrimonio della debitrice, frustrando lo spirito stesso del Piano di ristrutturazione, il tutto in totale spregio a quanto previsto dall'art. 70, comma settimo, CCII a mente del quale “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”.
Sull'omessa rappresentazione del TFR in proposta, quale ragione ostativa all'ammissibilità e/o all'omologabilità del Piano, si è espressa una recente pronuncia della Corte d'Appello di Torino resa il 28 luglio 2023 che è stata menzionata dalla difesa della banca convenuta e che ha respinto il reclamo di un debitore avverso il provvedimento di diniego dell'omologazione, con la seguente motivazione: “È evidente che l'utilizzo del solo stipendio per “risolvere” la situazione di sovrindebitamento con omissione di qualsivoglia considerazione del TFS ai fini della sua messa a disposizione dei creditori non appare giustificato, perché: - la prossimità della debitrice al raggiungimento dell'età pensionabile, che sarebbe intervenuto nel corso del tempo previsto per
l'esecuzione del piano, rende indubbia l'attualità della presenza del TFS, già sostanzialmente maturato, grazie al lavoro pregresso di […], per un importo prossimo a quello infine dovuto e non giustifica la valorizzazione dei tempi di concreta esazione del bene, prevedibili pur se lunghi;
-se è vero che non può essere richiesta la dazione anticipata del TFS, il credito relativo è comunque definitivamente consolidato alla cessazione del rapporto e il debitore può ottenerne l'anticipazione prima della scadenza dei termini di pagamento attraverso una operazione di cessione, che incontra i limiti previsti normativamente per la cessione della retribuzione (come correttamente rilevato dal primo Giudice, il debitore ceduto è una P.A., ossia un soggetto sicuramente solvibile, rispetto al quale difficilmente i creditori avrebbero sollevato rilievi).
La valutazione complessiva degli elementi sopra evidenziati comporta che il piano proposto, predisposto con una decurtazione significativa dei crediti chirografari non “bilanciata” dalla messa a disposizione di almeno la parte cedibile del TFS non appare ammissibile giuridicamente e che, comunque, appare evidente la non convenienza della proposta per Se si considera CP_1
infatti l'entità del TFS la società creditrice (che anche su di esso può far valere il rimborso del finanziamento) potrebbe fondatamente aspettarsi la soddisfazione totale -o comunque certamente per un importo ben maggiore di quello percepibile con l'esecuzione del piano-, sia nella prospettiva di una fase liquidatoria che, peraltro, nessuno ha chiesto -cfr. l'art70 co 10 c.c.i.i.-, sia a prescindere da questa oltre che dalla ristrutturazione proposta. Quanto esposto
è sufficiente a fondare il rigetto nel merito dell'omologa, non apparendo sussistere i presupposti ex art.70 co 7 c.c.i.i. e comunque non apparendo ingiustificate le osservazioni al piano proposte da . CP_1
Il secondo ed ultimo profilo che corrobora la decisione di primo grado attiene alla sostanziale assenza di causa concreta del Piano proposto dal atteso Pt_1
che lo stesso produce una pressoché integrale penalizzazione del ceto chirografario, prevedendo una prospettiva di soddisfazione irrisoria del 15% circa del credito con una dilazione di 20 anni a fronte di una rappresentazione omissiva della situazione patrimoniale e della precisa scelta di salvaguardare il
TRF come sopra evidenziato: così congegnato, il Piano determina una strumentalizzazione dello spirito stesso della procedura di sovraindebitamento prescelta posto che è finalizzato a conseguire, in chiave futura, una
“esdebitazione mascherata”, in difetto dei relativi presupposti.
Con la recente ordinanza 26.09.2022 n. 28013 la Suprema Corte di Cassazione, nel confermare la legittimità del diniego all'omologazione di un piano del consumatore, reso dal giudice di merito sul presupposto che la percentuale di soddisfazione proposta fosse troppo esigua, ha affrontato il tema della giustificazione causale del piano di ristrutturazione dei debiti prospettato, così ricostruendola: “Il piano del consumatore, negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.), ha, alla stregua delle previsioni della L.
n. 3 del 2012 art. 7 1 co. bis e del 1 co., una ben precisa - "tipica" - connotazione causale. Ovvero deve ambire, contestualmente, alla duplice finalità - mediata poi dal giudizio di "convenienza" che la L. n. 3 del 2012 art. 12 bis, 4 co., contempla
a temperamento deroga al principio per cui le modificazioni contrattuali postulano il concorso della volontà di tutti i contraenti - della "ristrutturazione dei debiti" e "della soddisfazione dei crediti", rispettivamente gravanti sul consumatore e vantati nei confronti del consumatore, "attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri" (L. n. 3 del 2012 art. 8, 1 co.).
Innegabilmente la sola finalità della "ristrutturazione" - da intendere in guisa di
"rimodulazione-modificazione" di uno o più degli elementi strutturali, oggettivi
o soggettivi, dei pregressi impegni obbligatori del consumatore - non è bastevole, siccome deve, imprescindibilmente, in virtù della formula "binaria" riflessa dal dettato legislativo, coniugarsi con la finalità della "soddisfazione". In ogni caso
l'astratta "binaria" funzione economico-sociale del modello negoziale - "piano"
- de quo agitur, deve, inderogabilmente, riverberarsi nella sua reale dimensione operativa, sub specie, parallelamente, di concreta "binaria" funzione economicoindividuale”; per i giudici di legittimità il piano deve assolvere alla duplice funzione di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti senza che l'una possa sacrificare eccessivamente l'altra, pervenendo a ritenere sine causa il piano che non assicuri il giusto bilanciamento tra le due finalità di soddisfazione e ristrutturazione sopra menzionate. Nel caso di specie, la finalità di soddisfazione non è stata adeguatamente valutata avuto riguardo alla durata ventennale del piano ed al rimborso esiguo spettante ai creditori chirografari.
Nulla osta in definitiva alla conferma del provvedimento impugnato: le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate al reclamante Parte_1
nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi dei
[...] procedimenti svolti avanti alla Corte d'Appello di valore indeterminabile a complessità media, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
1. Rigetta il reclamo azionato da;
Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
spese liquidate in Euro 8.470,00 (di cui Euro 2.518,00 per la CP_1
fase di studio, Euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed Euro 4.287,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Pt_1
quello per il reclamo, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Caltanissetta, 10 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico