Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
1
n. 724/2023 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RELATIVA ALLA CAUSA n. r.g.
724/2023
Oggi 10.4.2025, alle ore 10:38 innanzi al Giudice, dott.ssa Giusy Ciampa, assistita dalla dott.ssa Alessandra Bruno, tirocinante ex art. 73 D.L. n. 69/2013 nonché dal dr. , CP_1 addetto all'Ufficio del Processo, sono comparsi:
l'Avvocato Piras Andrea che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato
NUNZIATA CINZIA , per l'attore, il quale precisa le conclusioni come da atto di citazione;
l'Avvocato Paolo Marabotto che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato
MARUFFI e dell'Avvocato DE MARTINIS, per parte convenuta, il quale precisa le conclusioni come da foglio di p.c. depositato il 3.3.2025;
Il G.I. invita le parti a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Piras si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti, insistendo nell'accoglimento delle formulate conclusioni;
L'Avv.to Marabotto si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e chiede che venga applicato il TEG del contratto, così come disposto dalla Corte di Cassazione in luogo del TAEG;
si oppone anche alla richiesta di CTU in quanto la causa ha natura documentale;
Il giudice si riserva di provvedere in prosieguo di udienza.
****
Il giudice, successivamente, riaperto il verbale alle ore 11:37, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies, co. 1, c.p.c..
SENTENZA N. ANNO ____
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – sezione civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Giusy Ciampa , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 724 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Mutuo
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. NUNZIATA CINZIA (c.f. ), da ritenersi C.F._2
elettivamente domiciliato presso il relativo indirizzo p.e.c. Email_1
ATTORE
E
(c.f. ), con sede legale in 1 Churchill Place, London Controparte_2 P.IVA_1
E14 5HP. società registrata in Inghilterra (n. , rappresentata e difesa, come da procura P.IVA_2 in atti, dall'Avv. MARUFFI FRANCESCO (c.f. ) e dall'Avv. DE C.F._3
MARTINIS LORENZO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata ai fini del C.F._4
presente procedimento presso l'indirizzo pec dell'Avv. Francesco Maruffi:
; Email_2
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. 3
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
al fine di ottenere – previo accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse Controparte_2
pattuito – la condanna della convenuta alla restituzione ex art. 1815 co. 2 c.c., del complessivo importo di Euro € 14.785,28 (di cui € 4.220,66 a titolo di interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto ed € 10.332,61 a titolo di costi del credito, commissioni, polizza assicurativa, escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto), indebitamente corrisposto nell'ambito del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 61323 (indicato nel conteggio estintivo con pratica n. 20908) stipulato dall'attore in data 5.6.2008 con EA IN (oggetto di cessione in favore della
, avente ad oggetto il finanziamento della somma complessiva di Euro Controparte_2
34.200,00 (da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 285,00 cadauna) ed estinto anticipatamente in data 7.5.2013 dopo 57 rate su 120 totali, mediante pagamento della somma di Euro 15.750,57.
Con comparsa depositata in data 31.5.2023 si è costituita la società convenuta, eccependo, preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi (“atteso che il contratto di cui è causa fu stipulato a suo tempo con EA IN e, in seguito, il credito derivante dal
Contratto fu ceduto da EA IN a la quale è pertanto divenuta mera CP_2 cessionaria del credito e non dell'intero contratto”) e, nel merito, contestando l'eccepita usurarietà del tasso applicato (posto che “il T.E.G. indicato nel Contratto (15,21 %) è evidentemente inferiore al tasso soglia applicabile al caso di specie (15,39%)” e dovendosi
“escludere il costo delle commissioni pagate per l'assicurazione dal calcolo del T.E.G. dei singoli contratti, così come dal calcolo del T.E.G.M.” sulla base delle Istruzioni della Banca
d'Italia, anche tenuto conto che l'attore non ha prodotto documentazione relativa alle polizze assicurative stipulate) e, in subordine, evidenziando che in caso di accertato superamento del tasso soglia, l'attore avrebbe diritto alla restituzione solo di quanto corrisposto a titolo di interessi (ovvero, alla luce del conteggio dallo stesso predisposto, pari ad Euro 1.763,66), dovendosi escludere il diritto alla restituzione dei costi del credito diversi dagli interessi poiché esclusi dal perimetro dell'art. 1815, co. 2, c.c.
La causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. 4
Legittimazione passiva
1. In via preliminare la convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, a seguito delle varie operazioni di cessione del credito, sarebbe divenuta titolare del solo credito e non dell'intero rapporto contrattuale, con la conseguenza che la nullità del contratto non le sarebbe opponibile.
1.1. Tale eccezione è priva di pregio, posto che, in materia bancaria, è espressamente previsto che in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore possa sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente (già art. 125, comma 3, TUB, ora art. 125 septies TUB).
La norma, pertanto, non opera alcuna distinzione, ai fini della proponibilità delle eccezioni, tra cessione del credito e cessione del contratto, consentendo di opporre tutte le eccezioni che potevano essere fatte valere nei confronti del cedente, e ciò nel dichiarato intento di tutelare maggiormente il consumatore (cfr. ex multis Cass. civ. n. 8379/2009).
1.2. Nel caso di specie, l'azione di nullità del contratto di finanziamento (e la conseguente azione di ripetizione dell'indebito) è stata proposta dal debitore ceduto, il quale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, può opporre al cessionario del credito tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito;
il debitore ceduto può, dunque, opporre al cessionario sia le eccezioni che riguardano la fonte da cui è scaturito il credito (nullità o annullabilità dell'originario contratto) sia le eccezioni dirette a far valere una modificazione o l'estinzione del credito (se anteriori alla notizia della cessione comunicata al ceduto o all'accettazione da parte dello stesso), mentre non può opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché egli è estraneo a tale rapporto che non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere (cfr. ex multis Cass. civ. n. 1257/1988; Cass. civ. n. 2394/1999;
Cass. civ. n. 8373/2009).
Merito
2. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Da quanto brevemente esposto in premessa, è evidente che la reale materia del contendere concerne la possibilità di includere i costi assicurativi all'interno del TEG negoziale, ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia usurario.
Infatti, l'esistenza del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio è dimostrata per tabulas (v. doc. 1 produzione di parte attrice). 5
In particolare, dalla lettura della scheda negoziale emerge un importo totale finanziato di Euro
34.200,00, con TAN del 3,95 % e TEG del 15,21 % e TAEG del 17,39 %. L'importo erogato in favore del cliente, al netto di interessi (€ 5.984,32) e costi del credito (pari a complessivi €
11.290,39, inclusi costi assicurativi), ammontava ad Euro 16.925,29.
Parimenti risulta documentata dal conteggio estintivo sub doc. 3 e dalla liberatoria successivamente inviata dalla banca (doc. 4), l'estinzione anticipata del finanziamento dopo
57 rate, mediante pagamento di complessivi Euro 15.750,57.
La convenuta, peraltro, nel costituirsi in giudizio non ha contestato la correttezza materiale dei conteggi eseguiti da parte ricorrente ma solo la metodologia di calcolo adoperata (accorpare il costo della polizza al TEG per verificare il superamento del TSU in contrasto con le Istruzioni di Banca d'Italia vigenti al momento della stipula del contratto di finanziamento), genericamente allegando un difetto di produzione della documentazione assicurativa stipulata
(invero prodotta sub doc. 2 già allegato all'atto di citazione), motivo per il quale non si è posta la necessità di disporre alcuna Consulenza tecnico-contabile, trattandosi di questione prettamente giuridica.
2.1. In effetti, solo a partire dall'edizione dell'agosto del 2009 le Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. della Banca d'Italia comprendono espressamente nella rilevazione anche “le spese per assicurazioni o garanzia intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito
[…] se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito”.
Tuttavia, sulla questione relativa alle modalità di calcolo del costo complessivo dei contratti di finanziamento stipulati nel sistema previgente alle Istruzioni di vigilanza del 2009 la più recente giurisprudenza di legittimità ha ormai consolidato l'orientamento secondo cui, ai fini della verifica della natura usuraria di un contratto di mutuo – in conformità al generale principio di onnicomprensività ricavabile dall'art. 644 c.p. ed alla definizione della fattispecie usuraria fornita dal comma 5 di detto articolo (secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”) – devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento che può ritenersi presunto in caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (v. Cass. civ. n. 8806/2017 e, in senso conforme, Cass. civ. n. 22458/2018, 6
quest'ultima proprio in tema di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) e ciò senza che possa assumere rilievo il mancato inserimento dei costi assicurativi nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM della Banca d'Italia ratione temporis vigenti, posto che la mancata inclusione nei decreti ministeriali di voci necessarie ai fini della determinazione della soglia usuraria impone, semmai, la disapplicazione di tali fonti secondarie, come affermato dalle
Sezioni Unite nelle recenti sentenze n. 16303/2018 (in materia di commissione di massimo scoperto) e n. 19597/2020 (in materia di interessi moratori), con ragionamento estendibile alla fattispecie in commento, data l'eadem ratio (v. Cass. civ. ord. n. 37058/2021 e Cass. civ. ord.
3025/2022).
2.2. D'altronde, le rilevazioni della Banca d'Italia hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare la usurarietà del compenso, in quanto la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644 c.p.
3. Alla luce di tali condivisibili e consolidate coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che nel caso di specie, il tasso effettivo del rapporto de quo superi il tasso soglia ratione temporis applicabile.
Risulta infatti che, per quanto stabilito nel contratto di finanziamento contro cessione del quinto di quote dello stipendio oggetto di lite, la società mutuante ha finanziato al cedente-mutuatario, odierno attore, la somma lorda di Euro 34.200,00 comprensiva di capitale, interessi, oneri accessori, spese di finanziamento, tasse ed oneri assicurativi, che la parte mutuataria si è impegnata a restituire alle scadenze fissate nel piano di ammortamento e quindi mediante il versamento di n. 120 rate mensili da euro 285,00 cadauna.
3.1. Dall'analisi della scheda negoziale (v. in particolare, art. 8) e dal confronto con il certificato di assicurazione prodotto sub doc. 2, emerge che ai fini dell'erogazione del credito il ricorrente ha dovuto stipulare, contestualmente al contratto di finanziamento, anche la polizza assicurativa a copertura del rischio vita e del rischio impiego, versando anticipatamente il premio complessivo.
Non v'è dubbio sul fatto che tale polizza assicurativa abbia costituito, nel caso di specie, un costo connesso all'erogazione del credito, stante la contestualità tra la spesa di assicurazione
(avvenuta anticipatamente ed in un'unica soluzione) e l'erogazione stessa del finanziamento, oltre che la sua obbligatorietà ex art. 54 del D.P.R. 180 del 1950 (v. Cass. civ. n. 8806/2017; 7
in senso conforme, Cass. n. 22458/2018, proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio).
Va rilevato, oltretutto, che parte convenuta ha omesso, sul punto, alcuna concreta allegazione o prova contraria.
Alla luce di quanto sopra esposto ed in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui “le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia”, la mancata inclusione della polizza assicurativa stipulata dall'attore nel TEG del contratto oggetto di causa
è da considerarsi illegittima (cfr. ex multis Cass. civ. n. 2600/2024; Cass. civ. n. 20501/2023;
Cass. civ. n. 20247/2023; Cass. civ. n. 17839/2023; Cass. civ. n. 3025/2022).
3.2. Neppure la convenuta ha specificamente contestato che il TEG (indicato in contratto come pari al 15,21 %), ricalcolato tenendo conto del tasso corrispettivo e degli oneri di carattere fiscale connessi all'erogazione del credito, inclusi i costi per la polizza assicurativa (ed escludendo l'imposta sostitutiva), sia pari al 17,378 % (come specificamente indicato nel ricorso introduttivo, sulla scorta della perizia di parte prodotta sub doc. 9, peraltro conformemente al TAEG indicato in contratto, pari al 17,39 %) e, quindi, superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del finanziamento (II trimestre 2008) corrispondente, per le operazioni di riferimento (“Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, superiori a € 5.000”), al 15,39 % (tasso medio aumentato della metà ex art. 2 L. 108/1996).
4. Pertanto, deve farsi applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., a tenore del quale “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, con la conseguenza che il mutuatario, odierno ricorrente, ha diritto alla restituzione ex art. 2033 c.c. di tutti gli interessi e costi legati al finanziamento (ed eccezione delle imposte e tasse) per mancanza di una valida causa debendi.
4.1. Sotto tale profilo, considerate le difese svolte dalla parte convenuta, vale la pena rammentare che “la considerazione globale ai fini dell'usura di tutti i costi rilevanti comporta, per conseguenza, la nullità del complesso di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo di spese che ha concorso a determinare il superamento del limite di legge” (cfr. ex multis Trib.
Torino n. 8690/2023; Trib. Torino n. 5081/2023) e non già unicamente degli interessi corrisposti sul capitale.
4.2. Ebbene, nella specie, come già evidenziato, dal contratto si evince che - a fronte di un capitale erogato di Euro 34.200,00 - erano previsti a carico del mutuatario i seguenti costi 8
connessi all'operazione di finanziamento: a) Interessi: Euro 5.984,32, di cui al momento dell'estinzione anticipata risultano corrisposti Euro 1.763,66; b) Commissioni: Euro 3.249,68
(commissioni finanziarie) ed Euro 6.498,00 (commissioni accessorie), per le quali, nel conteggio estintivo sub doc. 3, risulta un “abbuono” per complessivi Euro 957,78; c) Spese contrattuali: Euro 278,00; d) Costi assicurativi: Euro 1.124,49 per rischio vita ed Euro 140,22 per rischio impiego.
Il contratto, come evidenziato in ricorso, veniva estinto anticipatamente dopo 57 rate pagate su
120, mediante pagamento di Euro 15.750,57, somma comprensiva di Euro 161,91 a titolo di
“commissione su estinzione anticipata” e di ulteriori Euro 70,10 a titolo di interessi di mora.
Talché le somme effettivamente corrisposte a titolo di costi ed interessi fino a tale data, al netto dei rimborsi già eseguiti in favore dell'attore in sede di estinzione anticipata, sono state correttamente quantificate da parte attrice in Euro 14.785,28 (v. sul punto schema riassuntivo a pag. 7 della perizia sub doc. 9).
5. In definitiva, in virtù del principio della gratuità del mutuo si deve quindi concludere che l'istituto di credito resistente deve restituire a la somma di Euro 14.785,28 Parte_1
in quanto indebitamente percepita.
Nulla va disposto in punto di interessi dovuti sul predetto importo, stante l'assenza di apposita domanda in tal senso da parte dell'attore.
Spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta, con attribuzione in favore dell'Avv. Cinzia Nunziata dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'usurarietà del tasso di interessi pattuito ed applicato al contratto di finanziamento n. 61323) stipulato in data 5.6.2008; per l'effetto:
2. condanna parte convenuta al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1
14.785,28; 9
3. condanna parte convenuta, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in € 264,00 per Parte_1
esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore di parte attrice, Avv. Cinzia Nunziata, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Cuneo il 10/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa