Art. 2212-terdecies. (Istituzione del ruolo straordinario a esaurimento) 1. Al fine di assicurare la massima flessibilita' ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2017 e' istituito il ruolo straordinario a esaurimento.
2. Il grado massimo per il ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri e' quello di capitano.
3. Fino all'anno 2021 e' autorizzata l'immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di massimo 800 unita' complessive suddivise ((equamente per ogni annualita')) , secondo modalita' stabilite dall'articolo 2212-quaterdecies.
(( 4. Le unita' da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 dell'articolo 800. )) (( 5. La somma delle consistenze effettive degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento non puo' superare la consistenza organica fissata dal comma 2 dell'articolo 800. ))
2. Il grado massimo per il ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri e' quello di capitano.
3. Fino all'anno 2021 e' autorizzata l'immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di massimo 800 unita' complessive suddivise ((equamente per ogni annualita')) , secondo modalita' stabilite dall'articolo 2212-quaterdecies.
(( 4. Le unita' da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 dell'articolo 800. )) (( 5. La somma delle consistenze effettive degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento non puo' superare la consistenza organica fissata dal comma 2 dell'articolo 800. ))