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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/07/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N.394/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16 maggio 2022 da
Parte_1
, C.F. , con sede in Rubano
[...] P.IVA_1
(PD) – via A. Rossi 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Spolverato C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._1
Email_1
dall'Avv. Francesca Marchesan, C.F. , con C.F._2
domicilio digitale PEC
Email_2 e dall'Avv. Elisa Pavanello, C.F. , con domicilio C.F._3
digitale PEC E
Em_3 Email_4
- appellante - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
Melograni, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._4
t Email_6
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.624/21 del Tribunale di PA – sezione Lavoro
In punto: previdenza obbligatoria.
Causa trattata all'udienza del 12 giugno 2025.
Conclusioni per parte appellante: “accogliere le domande e istanze di cui al ricorso ex art. 442 c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado, presentato da Parte_1
, e, per l'effetto,
[...]
nel merito, in via principale: dichiarare l'infondatezza delle pretese contributive dell' per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, CP_1
annullare l'avviso di addebito impugnato;
nel merito, in via subordinata: ove la Corte ritenga di accogliere solo parzialmente la presente opposizione a) annullare integralmente l'avviso di addebito oggi impugnato, ordinando all' di procedere con la ri- CP_1
determinazione delle somme che verranno accertate come dovute, per i motivi esposti nel presente atto;
ovvero, in subordine b) annullare par-
pag. 2/17 zialmente l'avviso di addebito impugnato, per la parte relativa ai contri- buti/sanzioni la cui pretesa venga ritenuta infondata o comunque non dovuta, per i motivi esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e competenze di causa, anche del primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA...
1. vero che “il Centro per l'Infanzia può accogliere sia Parte_2
bambini dai 3 ai 36 mesi (servizio di asilo nido) che bambini dai 3 ai 6 anni (scuola dell'infanzia) con un orario di apertura che, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, va dalle ore 7.30 alle ore 18.30, mentre in precedenza copriva l'orario dalle 7.15 alle 18.00; 2. vero che “il metodo educativo montessoriano seguito dal Centro per l'Infanzia prevede
l'utilizzo di materiale sensoriale specifico, realizzato per lo sviluppo dei 5 sensi del bambino, in particolare, delle abilità della manipolazione, esplorazione e concentrazione”;
3. vero che “le dipendenti , Parte_3
e erano (e sono) anche socie Persona_1 Persona_2
della Cooperativa, la quale ha tra i propri scopi quello di favorire l'attività lavorativa dei propri associati”;
4. vero che “le educatrici del Centro per
l'Infanzia che desideravano fare sempre il medesimo turno (quale per tutte la sig.ra ) hanno sempre svolto il medesimo turno (ad Parte_4
esempio il turno del mattino)”;
5. vero che “quanto alle altre educatrici, i turni erano oggetto di discussione, in modo da accordarsi per coprire
l'orario di apertura del centro secondo le soluzioni che alle stesse risultavano più favorevoli”;
6. vero che “prima dei collegi docenti, in cui venivano indicati gli orari, la turnazione era discussa con le lavoratrici”;
7. vero che “i collegi docenti erano un momento di discussione democratica dei problemi riscontrati nel Centro per l'Infanzia e di
pag. 3/17 condivisione delle idee”;
8. vero che “l'accordo sui turni veniva raggiunto di volta in volta con le lavoratrici”;
9. vero che “nel caso di problemi contingenti (es. l'assenza di un'educatrice), si verificasse con le altre lavoratrici se una di esse fosse disponibile, ma anche in questo caso senza mai imporre ad alcuno un turno o un prolungamento dell'orario in assenza di consenso”; 10. vero che “degli acquisti del materiale necessario per il
Centro per l'Infanzia si occupavano, in base all'accordo tra le parti, le stesse educatrici del Centro”; 11. vero che “gli acquisti venivano effettuati con regolarità dalla sig.ra (coordinatrice del Centro a far data Parte_3
dal 1° dicembre 2017) e solo saltuariamente dalle altre educatrici”; 12. vero che “gli acquisti venivano effettuati in genere nei Comuni di Torre,
PA o EN ( ), dove si trovavano grandi centri Parte_5
commerciali o negozi specializzati che a Rubano non sono presenti”; 13. vero che “le indennità di trasferta e i rimborsi indicati nelle buste paga che le si rammostrano sono state corrisposte in relazione a trasferte effettivamente da Lei svolte” (documenti di riferimento da doc. 9 a doc. 15 fasc. primo grado)…”
Conclusioni per parte appellata : “il rigetto del ricorso, con conferma CP_1
della impugnata sentenza.
IN VIA ISTRUTTORIA...(vedasi pag.11 memoria)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 16 maggio 2022
[...]
ha impugnato la sentenza n.624/21 del Parte_6
giudice del lavoro del Tribunale di PA con la quale ha rigettato l'opposizione ad avviso di addebito n.377 2019 0002264560 000, relativo pag. 4/17 al recupero delle contribuzioni per trasferte non effettuate, CP_1
maggiorazioni per turnazioni dell'orario settimanale part-time, previsto dal
CCNL di categoria, oltre all'applicazione di sanzioni aggiuntive per evasione contributiva per complessivi €.35081,57.
Con memoria depositata il 18 gennaio 2023 si è costituito l' chiedendo CP_1
di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un primo rinvio fuori udienza per ragioni organizzative ed un secondo per assenza giustificata del relatore, è stata discussa all'odierna udienza sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con l'atto accertativo dell'1 febbraio 2019 il servizio ispettivo della Part
, preso in considerazione quale periodo oggetto di verifica quello che va dall'1 gennaio 2014 al 30 aprile 2018, ha accertato le seguenti violazioni: a) omesso versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi per i lavoratori nominativamente indicati (tra cui Parte_4
, ,
[...] Parte_3 Persona_2 Persona_3 [...]
, , ); b) l'esistenza di trasferte Per_1 Persona_4 Persona_5
fittizie non giustificate, come tali ritendo la relativa remunerazione quale retribuzione imponibile;
c) la maggiorazioni del 15% per clausole elastiche nei contratti part-time in quanto non registrate nel Libro Unico del Lavoro;
d). l'obbligo di pagamento degli elementi aggiuntivi della retribuzione
(E.a.r.) e dei contributi agli enti bilaterali non registrati nel LUL.
E' stata ritenuta la ricorrenza dell'ipotesi di evasione contributiva di cui all'art. 116 della legge n. 388 del 2000.
pag. 5/17 2) Con la sentenza impugnata il giudice patavino ha considerato fondanti la pretesa quanto i lavoratori sentiti in sede ispettiva avevano dichiarato ritenendo “con alto grado di probabilità, sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti… la legittimità dei verbali ispettivi riguardanti i lavoratori ascoltati.”. In particolare, ha ricordato che i lavoratori escussi avevano dichiarato di “non avere mai effettuato trasferte se non per attività formativa”, ritendo, in tale modo, che l avesse provato l'assenza di CP_1
un'effettiva trasferta dei lavoratori.
Stessa valutazione è stata operata con riguardo alla variazione dell'orario contrattuale a part time, variato su base settimanale in base alle esigenze organizzative e non su accordo delle parti o come dedotto senza riscontro alcuno dalla opponente per venire incontro ad esigenze personale delle lavoratrici.
Era mancata una specifica contestazione delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori stessi, senza che fosse stata introdotta la prova testimoniale contraria sul contenuto di quanto dichiarato in sede ispettiva.
Ha aggiunto, peraltro che “Una prova contraria, comunque non richiesta, su dette dichiarazioni sarebbe posticcia e possibile frutto di attenta meditazione.”.
Le dichiarazioni rese dai dichiaranti nel periodo di accertamento ispettivo, sono state ritenute avere un grado di attendibilità privilegiata, “poiché rese senza preavviso e perciò più genuine e sincere in quanto "non inquinate" dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro"(così Trib.Agrigento sent.
7.12.2004 n 13)”. Con riferimento alle “altre eccezioni di carattere formale” ha osservato che l'accertamento ispettivo si è basato sulla puntuale esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a base delle pag. 6/17 risultanze (i verbali di s.i. rese nell'immediatezza dell'accertamento, e la consultazione della documentazione aziendale).
Con riferimento all'ulteriore doglianza dell'opponente circa la irrogazione delle sanzioni aggiuntive ha ritenuto che il “modus operandi della società che ha inserito dati infedeli circa le non effettuate trasferte” integrasse
l'ipotesi di evasione contributiva.
Ha dato atto dell'avvenuto pagamento, nelle more, dell'EAR “quota che va detratta dall'importo degli avvisi.”.
3) L'appello della società è articolato sulla base dei seguenti motivi.
Col primo motivo la società si duole del rigetto delle proprie istanze istruttorie.
Critica la decisione per avere il giudice fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni rese da quegli stessi lavoratori che hanno richiesto l'intervento ispettivo, portatori di un “chiaro interesse nella vicenda”. Si tratta della richiesta di quattro lavoratrici, , Per_1 Per_4
e le cui dichiarazioni, rese ai verbalizzanti in sede di Per_3 Pt_4
denuncia, sono proprio quelle poste a fondamento della decisione.
Da ciò l'infondatezza dell'asserito carattere genuino di tali dichiarazioni, essendo del tutto assente l'elemento “sorpresa” che tale genuinità garantirebbe.
Richiama la giurisprudenza di legittimità sull'incapacità a testimoniare
“Quando nel giudizio tra datore di lavoro e istituti previdenziali o assistenziali, avente a oggetto il pagamento di contributi, sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente preliminare accertamento di detto rapporto quale presupposto
pag. 7/17 dell'obbligo contributivo,…” (nn.17272 del 2011, 14197 del 2010, 7835 del
200 , 7661 del 1998).
La stessa ragione che la giurisprudenza citata pone a fondamento dell'incapacità a testimoniare vale per il valore probatorio delle informazioni rese da coloro che avevano un interesse nella causa “che potrebbe legittimare la loro partecipazione nel giudizio.”.
Da tutto ciò la necessità di integrare il materiale probatorio in assenza di riscontri sul piano documentale, specie in presenza di documentazione di segno opposto (doc. 7, i verbali relativi ai Collegi docenti del 7.09.2013, del 22.07.2014, del 3.09.2014, del 3.06.2015, del 6.07.2017, e doc. 8, gli estratti chat del gruppo di lavoro da cui risulta l'effettiva regolamentazione del lavoro tra la e le lavoratrici;
docc. 9-15, l buste paga con Parte_1
“allegate prove relative alle trasferte). Richiama, quindi, la propria richiesta di prova diretta e contraria.
Contesta che sia integrata la prova sufficiente sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti come opinato dal primo giudice, neppure esplicitate, non consentendo, quindi, sul piano ricostruttivo e logico di svolgere alcuna valutazione sull'affermazione giudiziale.
Col secondo motivo la società impugna il capo della sentenza relativo alla maggiorazione del 15% della retribuzione, asseritamente dovuta ai lavoratori in caso di attività svolta con la modalità della variazione temporale, anche per anni non coperti dall'accertamento ispettivo e quindi non suffragati da alcuna prova. Assume che nel verbale di accertamento il recupero contributivo per la maggiorazione del 15% della retribuzione dovuta ai lavoratori, ai sensi dell'art. 12 c) CCNL per il personale delle scuole non statali (ANINSEI), era stato limitato solo al periodo pag. 8/17 dall'1/01/2016 al 31/12/2017, mentre nei conteggi allegati all'avviso di addebito opposto la richiesta viene estesa, senza titolo alcuno, anche agli anni 2014, 2015 e 2016. Sul punto il primo giudice ha omesso la motivazione. Cita la riguardo il passaggio dell'accertamento che depone nel senso propugnato (“Considerato che l'art. 12 (Part-Time – Clausole elastiche) del CCNL per il personale delle scuole non statali (ANINSEI) prevede la corresponsione di una maggiorazione della retribuzione mensile globale in atto pari al 15% … e verificato che il datore di lavoro in argomento non ha erogato alle succitate lavoratrici tale emolumento dall'1/01/2016 al 31/12/2017, si procede al recupero dei contributi prev.li
e premi assicurativi dovuti”). Esclude che tale indicazione costituisca un mero errore materiale, “in quanto ciascuna contestazione contenuta nel verbale impugnato fa riferimento a un corrispondente e (alle volte) distinto periodo temporale di debenza”.
Col terzo motivo, in via subordinata, si duole del rigetto della propria domanda di derubricazione della fattispecie da evasione contributiva a quella di omissione contributiva, con conseguente ricalcolo delle sanzioni.
Sostiene che non vi è stato alcun “occultamento di retribuzioni” e che la motivazione del primo giudice sul punto si presenta del tutto carente sotto il profilo logico-argomentativo, non essendo esplicitate le ragioni circa la prova dell'elemento soggettivo, rinvenibile “nell'intenzione specifica di non versare i contributi o premi”, come richiede l'art. 116, comma 8, lett.
b), L. 388/2000. Rammenta che la contestazione in sede ispettiva riguardava l'omesso versamento (a titolo di maggiorazione per clausole elastiche o di elemento aggiuntivo), dall'altro, che abbia erogato delle somme, ma senza occultarle, dichiarandole esenti (rimborsi e trasferte).
pag. 9/17 Ripropone le difese di merito non esaminate dal giudice padovano che si concretano nelle tesi centrale secondo cui “Se è vero, infatti, che in relazione ad alcune lavoratrici, i turni cambiavano, ciò è sempre avvenuto solo dopo avere discusso con le stesse quali fossero gli orari che risultassero a ciascuna più congeniali. Non solo le lavoratrici che desideravano fare sempre il medesimo turno (quale per tutte la sig.ra
) hanno sempre svolto il medesimo turno (ad esempio il Parte_4
turno del mattino), ma le lavoratrici, in genere, discutevano preventivamente tra loro i possibili turni in modo da accordarsi per coprire l'orario di apertura del Centro, secondo le soluzioni che alle stesse risultavano più favorevoli. …”.
Richiama, quindi, la prova documentale già prima citata, lo status delle socie , e per le quali Persona_1 Parte_3 Persona_2
vale la considerazione secondo cui “l'esercizio di una qualche autonomia organizzativa è tipica dei soci lavoratori.”.
Rammenta che un accordo sulla variazione dell'impegno orario nei rapporti a tempo parziale è sempre possibile, senza che sia necessaria in sua presenza la corresponsione di alcuna maggiorazione, dovuta, ai sensi dell'art. 12 CCNL ANINSEI, ma anche ai sensi di legge, “solo nel caso in cui il datore di lavoro eserciti il potere di modificare la collocazione oraria della prestazione del dipendente, prescindendo dal suo consenso.”, diversamente da quanto si afferma nell'impugnata sentenza, mai esercitato, mai operando una modifica unilaterale della collocazione oraria della prestazione di lavoro. Le modificazioni avvenivano per ovviare a problemi contingenti (ad esempio per un'assenza), con reciproche sostituzioni senza alcuna imposizione della Cooperativa, ovvero “rilevando un'esigenza, si
pag. 10/17 proponevano di prolungare o modificare il proprio orario e, in tal caso, chiedevano la conferma della disponibilità del Centro (perché ciò avrebbe aumentato la loro retribuzione nel mese).”. Puntualizza che le dipendenti che avevano espresso l'esigenza di non modificare la collocazione oraria, sono sempre rimaste con il medesimo orario di lavoro (così Parte_4
, da ottobre 2016, ).
[...] Per_6 Persona_3
Con riguardo all'effettività delle trasferte allega che: a) vi era necessità di soddisfare un fabbisogno di materiale di cancelleria o di alimenti;
b) dei relativi acquisti si occupavano, in base all'accordo tra le parti, le stesse educatrici del Centro, c) “tale scelta appariva la più razionale” essendo le educatrici a conoscenza delle necessità della struttura, mentre l'amministratore viveva in un'altra Regione;
d) gli acquisti venivano effettuati con regolarità da (coordinatrice del Centro a far data Parte_3
dal 1° dicembre 2017) e, solo saltuariamente, dalle altre educatrici;
e) gli acquisti venivano effettuati in genere nei Comuni di Torre, PA o
EN ), dove si trovavano grandi centri commerciali Parte_5
o negozi specializzati, non presenti in un paese come Rubano.
Offre prova documentale degli spostamenti oltre alle dichiarazioni scritte delle lavoratrici (doc. 9 – 15).
Replica anche in relazione alla pretesa contributiva correlata al disconoscimento delle trasferte le ragioni circa la comminatoria delle sole sanzioni per omissione e non per evasione.
4) L'appello, posto che la pretesa relativa alle E.A.R. non è oggetto di impugnativa, non merita accoglimento.
pag. 11/17 4.1) La stretta correlazione del primo e del secondo, unitamente alla riproposizione delle deduzioni di primo grado circa la flessibilità oraria consentono la loro trattazione unitaria.
L'accertamento ha riguardo il periodo lavorativo che va dal gennaio 2014 al 30 aprile 2018.
L'affermazione è contenuta alla pag.3 del verbale di accertamento n.3025 dell'1 febbraio 2019. Il verbale prosegue affermando che “E' stato altresì accertato che le educatrici…, tutte assunte con orario di lavoro a tempo parziale, hanno prestato la loro attività secondo turnazioni dell'orario, con cadenza settimanale/mensile predeterminate e consegnate personalmente dalla GN , amministratrice della società cooperativa, sino Per_6
a luglio 2018. E dalla coordinatrice . Che l'art. 12 del CCNL CP_2
per il personale delle scuole non statali prevede la corresponsione di una
“maggiorazione della retribuzione mensile globale in atto pari al 15%”, in caso di svolgimento dell'attività lavorativa “con le modalità di variazione temporale”, e verificato che il datore di lavoro in argomento non ha erogato alle società di lavoratrici tale emolumento dall'1/01/2016 al
31/12/2017, si procede al recupero dei contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti.”.
Nel verbale, poi, si legge: “I periodi, gli importi degli imponibili previdenziali omessi e la tipologia delle inadempienze contributive sono dettagliatamente esposte nell'allegato verbale di accertamento per obbligazioni e contributiva n.PD00009/2019-034-02 del 01/02/ 2019 che è parte integrante del presente provvedimento.”.
Il verbale – con numerazione 3026 dell'1 febbraio 2019 e con la sigla alfanumerica corrispondente (la sopra citata n.PD00009/2019-034-02)
pag. 12/17 contiene un elenco dettagliato delle inadempienze, relativa anche alla
“Magg.ne 15% (part time clausole elastiche) non regsitrate nel l.u.l.” a partire dal 2014 fino al 2018 in relazione alle singole posizioni lavorative da pag. 3 a pag.15. Risulta, quindi, dalla complessiva lettura dell'accertamento che la limitazione temporale indicata nella prima parte
(n.3025) non è corretta alla luce dell'esposizione del dato analitico contenuto nella seconda parte. D'altro canto, se si verifica la somma capitale pretesa in sede accertativa (si veda l'allegato riassuntivo al verbale di accertamento prodotto dall' come documento 2) e quella indicata CP_1
nell'avviso di addebito dalla stessa società col proprio ricorso, si verifica la perfetta corrispondenza degli importi (€.20.893,00).
4.2) Ciò premesso nel merito va richiamata, per quanto di interesse, la previsione dell'art.6 del d.l.vo n. 81 del 2015 (essendo analoga per r il periodo precedente la disciplina dell'att.3 commi 7, 8 e 9 d.l.vo n.61 del
2009): “4. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi
pag. 13/17 assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.”.
A sua volta l'art. 12 lett. a) del c.c.n.l. di riferimento prevede che “L'orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate.”.
La successiva disposizione dell'art.12 lett. c), invece regola il profilo retributivo correlato a tale prima previsione: “La disponibilità del lavoratore, ad esclusione di quelli con orario a monte ore annuo di cui al successivo art. 29, "orario di lavoro", a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggiorazione della retribuzione mensile globale in atto pari al 15%.
Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla richiesta di variazione della fascia oraria, quando ricorrano comprovati motivi.”.
Il tema, quindi, dell'assenza dell'esercizio di un potere unilaterale datoriale di imposizione della variazione della collocazione dell'orario lavorativo è
pag. 14/17 mal posto dal momento che, già solo per la previsione di un accordo (tra l'altro per iscritto: nel caos in esame non risultano prodotti i contratti di lavoro), opera il diritto alla maggiorazione oraria.
Ma anche a volere accedere alla prospettazione difensiva si deve rilevare che dalla stessa documentazione offerta non emerge che vi fosse un'esigenza personale della lavoratrice di variazione oraria della propria prestazione, ma pur sempre un'esigenza organizzativa datoriale, rispetto alla quale era prestato il consenso della singola lavoratrice. Di ciò si ha riprova nella stessa prospettazione difensiva nella parte in cui si richiama il tenord testuale di alcuni verbali collegiali1.
4.3) Quanto al motivo circa la fittizietà delle trasferte, posto che si tratta di provare la loro effettività, circostanza della cui dimostrazione è onerata la parte appellante, la documentazione offerta non è affatto risolutiva in quanto si tratta di documentazione che non risulta possibile associare alla singola lavoratrice (tagliandi autostradali scontrini fiscali, biglietti ferroviari), se non semplici distinte prive di data certa e, quid, di reale valenza probatoria.
pag. 15/17 4.4) Con riguardo al terzo motivo e alla sua riproposizione dell'argomento anche con riguardo alla pretesa contribuiva reiterata rispetto al carattere fittizio delle trasferte dichiarate va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all attraverso i modelli DM10, circa i CP_1
rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare
l'assenza d'intento fraudolento.” (Sez. L - , Sentenza n. 20446 del
24/06/2022, Rv. 665117 - 01).
Nel caso di specie si tratta di valutare circostanze in relazione alle quali la condotta datoriale si palesa del tutto inosservante di regole basilari sia circa la corretta corresponsione dei contributi, mai dichiarati, e per tale elementare ragione occultati, sia con riguardo alla preventiva documentazione di trasferte. Rispetto a tali rilievi non si vede in quale ambito abbia potuto operare l'asserita buona fede dell'amministrazione.
5) Le spese del grado seguono per il principio della soccombenza, a carico dell'appellante, venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, secondo valore di causa dichiarato, nei medi
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
pag. 16/17 - rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata liquidate in €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario ex lege;
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 12 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 17/17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con le evidenze dell'estensore: “Le insegnanti richiedono una riorganizzazione degli orari di lavoro per meglio coprire le ore di riposo, di sorveglianza dei bambini e del pranzo, visto che a settembre vi saranno 17 lattanti, 16 divezzi e circa 40/45 bambini di materna… per essere in grado di gestore i vari momenti della giornata le insegnanti richiedono modifiche degli orari”; “Sono stati definiti gli orari di lavoro; i seguenti turni strutturano una settimana e saranno interscambiati equamente tra le educatrici
, e all'interno di una mensilità; le Parte_3 Persona_4 Persona_1 Persona_7 educatrici , e la coordinatrice svolgeranno un orario fisso Parte_8 Persona_3 Per_6 quotidiano” […]; “Per accumulare le 20 ore necessarie per la formazione richiesta, alcuni orari saranno ridotti di 15 minuti (ad esempio, anziché uscire alle 13.15 il servizio terminerà alle ore 13:00). Punto critico: per l'insegnante risulta difficile staccare 15 minuti prima. Si potrebbe dividere la classe di Pt_8 Pe Pe
in due gruppi da affidare alle insegnanti e . In tal caso potrebbe sostituire Per_4 _8
. Da discutere e provare…”; “il contratto in essere ad oggi non prevede alcuna flessibilità di orario: è Pt_8 necessario rivedere il contratto in modo da garantire la copertura dell'attuale orario di apertura, elemento differenziante dell'asilo che, probabilmente concorre a garantire l'attuale numero degli iscritti.”, etc.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16 maggio 2022 da
Parte_1
, C.F. , con sede in Rubano
[...] P.IVA_1
(PD) – via A. Rossi 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Spolverato C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._1
Email_1
dall'Avv. Francesca Marchesan, C.F. , con C.F._2
domicilio digitale PEC
Email_2 e dall'Avv. Elisa Pavanello, C.F. , con domicilio C.F._3
digitale PEC E
Em_3 Email_4
- appellante - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
Melograni, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._4
t Email_6
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.624/21 del Tribunale di PA – sezione Lavoro
In punto: previdenza obbligatoria.
Causa trattata all'udienza del 12 giugno 2025.
Conclusioni per parte appellante: “accogliere le domande e istanze di cui al ricorso ex art. 442 c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado, presentato da Parte_1
, e, per l'effetto,
[...]
nel merito, in via principale: dichiarare l'infondatezza delle pretese contributive dell' per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, CP_1
annullare l'avviso di addebito impugnato;
nel merito, in via subordinata: ove la Corte ritenga di accogliere solo parzialmente la presente opposizione a) annullare integralmente l'avviso di addebito oggi impugnato, ordinando all' di procedere con la ri- CP_1
determinazione delle somme che verranno accertate come dovute, per i motivi esposti nel presente atto;
ovvero, in subordine b) annullare par-
pag. 2/17 zialmente l'avviso di addebito impugnato, per la parte relativa ai contri- buti/sanzioni la cui pretesa venga ritenuta infondata o comunque non dovuta, per i motivi esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e competenze di causa, anche del primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA...
1. vero che “il Centro per l'Infanzia può accogliere sia Parte_2
bambini dai 3 ai 36 mesi (servizio di asilo nido) che bambini dai 3 ai 6 anni (scuola dell'infanzia) con un orario di apertura che, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, va dalle ore 7.30 alle ore 18.30, mentre in precedenza copriva l'orario dalle 7.15 alle 18.00; 2. vero che “il metodo educativo montessoriano seguito dal Centro per l'Infanzia prevede
l'utilizzo di materiale sensoriale specifico, realizzato per lo sviluppo dei 5 sensi del bambino, in particolare, delle abilità della manipolazione, esplorazione e concentrazione”;
3. vero che “le dipendenti , Parte_3
e erano (e sono) anche socie Persona_1 Persona_2
della Cooperativa, la quale ha tra i propri scopi quello di favorire l'attività lavorativa dei propri associati”;
4. vero che “le educatrici del Centro per
l'Infanzia che desideravano fare sempre il medesimo turno (quale per tutte la sig.ra ) hanno sempre svolto il medesimo turno (ad Parte_4
esempio il turno del mattino)”;
5. vero che “quanto alle altre educatrici, i turni erano oggetto di discussione, in modo da accordarsi per coprire
l'orario di apertura del centro secondo le soluzioni che alle stesse risultavano più favorevoli”;
6. vero che “prima dei collegi docenti, in cui venivano indicati gli orari, la turnazione era discussa con le lavoratrici”;
7. vero che “i collegi docenti erano un momento di discussione democratica dei problemi riscontrati nel Centro per l'Infanzia e di
pag. 3/17 condivisione delle idee”;
8. vero che “l'accordo sui turni veniva raggiunto di volta in volta con le lavoratrici”;
9. vero che “nel caso di problemi contingenti (es. l'assenza di un'educatrice), si verificasse con le altre lavoratrici se una di esse fosse disponibile, ma anche in questo caso senza mai imporre ad alcuno un turno o un prolungamento dell'orario in assenza di consenso”; 10. vero che “degli acquisti del materiale necessario per il
Centro per l'Infanzia si occupavano, in base all'accordo tra le parti, le stesse educatrici del Centro”; 11. vero che “gli acquisti venivano effettuati con regolarità dalla sig.ra (coordinatrice del Centro a far data Parte_3
dal 1° dicembre 2017) e solo saltuariamente dalle altre educatrici”; 12. vero che “gli acquisti venivano effettuati in genere nei Comuni di Torre,
PA o EN ( ), dove si trovavano grandi centri Parte_5
commerciali o negozi specializzati che a Rubano non sono presenti”; 13. vero che “le indennità di trasferta e i rimborsi indicati nelle buste paga che le si rammostrano sono state corrisposte in relazione a trasferte effettivamente da Lei svolte” (documenti di riferimento da doc. 9 a doc. 15 fasc. primo grado)…”
Conclusioni per parte appellata : “il rigetto del ricorso, con conferma CP_1
della impugnata sentenza.
IN VIA ISTRUTTORIA...(vedasi pag.11 memoria)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 16 maggio 2022
[...]
ha impugnato la sentenza n.624/21 del Parte_6
giudice del lavoro del Tribunale di PA con la quale ha rigettato l'opposizione ad avviso di addebito n.377 2019 0002264560 000, relativo pag. 4/17 al recupero delle contribuzioni per trasferte non effettuate, CP_1
maggiorazioni per turnazioni dell'orario settimanale part-time, previsto dal
CCNL di categoria, oltre all'applicazione di sanzioni aggiuntive per evasione contributiva per complessivi €.35081,57.
Con memoria depositata il 18 gennaio 2023 si è costituito l' chiedendo CP_1
di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un primo rinvio fuori udienza per ragioni organizzative ed un secondo per assenza giustificata del relatore, è stata discussa all'odierna udienza sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con l'atto accertativo dell'1 febbraio 2019 il servizio ispettivo della Part
, preso in considerazione quale periodo oggetto di verifica quello che va dall'1 gennaio 2014 al 30 aprile 2018, ha accertato le seguenti violazioni: a) omesso versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi per i lavoratori nominativamente indicati (tra cui Parte_4
, ,
[...] Parte_3 Persona_2 Persona_3 [...]
, , ); b) l'esistenza di trasferte Per_1 Persona_4 Persona_5
fittizie non giustificate, come tali ritendo la relativa remunerazione quale retribuzione imponibile;
c) la maggiorazioni del 15% per clausole elastiche nei contratti part-time in quanto non registrate nel Libro Unico del Lavoro;
d). l'obbligo di pagamento degli elementi aggiuntivi della retribuzione
(E.a.r.) e dei contributi agli enti bilaterali non registrati nel LUL.
E' stata ritenuta la ricorrenza dell'ipotesi di evasione contributiva di cui all'art. 116 della legge n. 388 del 2000.
pag. 5/17 2) Con la sentenza impugnata il giudice patavino ha considerato fondanti la pretesa quanto i lavoratori sentiti in sede ispettiva avevano dichiarato ritenendo “con alto grado di probabilità, sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti… la legittimità dei verbali ispettivi riguardanti i lavoratori ascoltati.”. In particolare, ha ricordato che i lavoratori escussi avevano dichiarato di “non avere mai effettuato trasferte se non per attività formativa”, ritendo, in tale modo, che l avesse provato l'assenza di CP_1
un'effettiva trasferta dei lavoratori.
Stessa valutazione è stata operata con riguardo alla variazione dell'orario contrattuale a part time, variato su base settimanale in base alle esigenze organizzative e non su accordo delle parti o come dedotto senza riscontro alcuno dalla opponente per venire incontro ad esigenze personale delle lavoratrici.
Era mancata una specifica contestazione delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori stessi, senza che fosse stata introdotta la prova testimoniale contraria sul contenuto di quanto dichiarato in sede ispettiva.
Ha aggiunto, peraltro che “Una prova contraria, comunque non richiesta, su dette dichiarazioni sarebbe posticcia e possibile frutto di attenta meditazione.”.
Le dichiarazioni rese dai dichiaranti nel periodo di accertamento ispettivo, sono state ritenute avere un grado di attendibilità privilegiata, “poiché rese senza preavviso e perciò più genuine e sincere in quanto "non inquinate" dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro"(così Trib.Agrigento sent.
7.12.2004 n 13)”. Con riferimento alle “altre eccezioni di carattere formale” ha osservato che l'accertamento ispettivo si è basato sulla puntuale esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a base delle pag. 6/17 risultanze (i verbali di s.i. rese nell'immediatezza dell'accertamento, e la consultazione della documentazione aziendale).
Con riferimento all'ulteriore doglianza dell'opponente circa la irrogazione delle sanzioni aggiuntive ha ritenuto che il “modus operandi della società che ha inserito dati infedeli circa le non effettuate trasferte” integrasse
l'ipotesi di evasione contributiva.
Ha dato atto dell'avvenuto pagamento, nelle more, dell'EAR “quota che va detratta dall'importo degli avvisi.”.
3) L'appello della società è articolato sulla base dei seguenti motivi.
Col primo motivo la società si duole del rigetto delle proprie istanze istruttorie.
Critica la decisione per avere il giudice fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni rese da quegli stessi lavoratori che hanno richiesto l'intervento ispettivo, portatori di un “chiaro interesse nella vicenda”. Si tratta della richiesta di quattro lavoratrici, , Per_1 Per_4
e le cui dichiarazioni, rese ai verbalizzanti in sede di Per_3 Pt_4
denuncia, sono proprio quelle poste a fondamento della decisione.
Da ciò l'infondatezza dell'asserito carattere genuino di tali dichiarazioni, essendo del tutto assente l'elemento “sorpresa” che tale genuinità garantirebbe.
Richiama la giurisprudenza di legittimità sull'incapacità a testimoniare
“Quando nel giudizio tra datore di lavoro e istituti previdenziali o assistenziali, avente a oggetto il pagamento di contributi, sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente preliminare accertamento di detto rapporto quale presupposto
pag. 7/17 dell'obbligo contributivo,…” (nn.17272 del 2011, 14197 del 2010, 7835 del
200 , 7661 del 1998).
La stessa ragione che la giurisprudenza citata pone a fondamento dell'incapacità a testimoniare vale per il valore probatorio delle informazioni rese da coloro che avevano un interesse nella causa “che potrebbe legittimare la loro partecipazione nel giudizio.”.
Da tutto ciò la necessità di integrare il materiale probatorio in assenza di riscontri sul piano documentale, specie in presenza di documentazione di segno opposto (doc. 7, i verbali relativi ai Collegi docenti del 7.09.2013, del 22.07.2014, del 3.09.2014, del 3.06.2015, del 6.07.2017, e doc. 8, gli estratti chat del gruppo di lavoro da cui risulta l'effettiva regolamentazione del lavoro tra la e le lavoratrici;
docc. 9-15, l buste paga con Parte_1
“allegate prove relative alle trasferte). Richiama, quindi, la propria richiesta di prova diretta e contraria.
Contesta che sia integrata la prova sufficiente sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti come opinato dal primo giudice, neppure esplicitate, non consentendo, quindi, sul piano ricostruttivo e logico di svolgere alcuna valutazione sull'affermazione giudiziale.
Col secondo motivo la società impugna il capo della sentenza relativo alla maggiorazione del 15% della retribuzione, asseritamente dovuta ai lavoratori in caso di attività svolta con la modalità della variazione temporale, anche per anni non coperti dall'accertamento ispettivo e quindi non suffragati da alcuna prova. Assume che nel verbale di accertamento il recupero contributivo per la maggiorazione del 15% della retribuzione dovuta ai lavoratori, ai sensi dell'art. 12 c) CCNL per il personale delle scuole non statali (ANINSEI), era stato limitato solo al periodo pag. 8/17 dall'1/01/2016 al 31/12/2017, mentre nei conteggi allegati all'avviso di addebito opposto la richiesta viene estesa, senza titolo alcuno, anche agli anni 2014, 2015 e 2016. Sul punto il primo giudice ha omesso la motivazione. Cita la riguardo il passaggio dell'accertamento che depone nel senso propugnato (“Considerato che l'art. 12 (Part-Time – Clausole elastiche) del CCNL per il personale delle scuole non statali (ANINSEI) prevede la corresponsione di una maggiorazione della retribuzione mensile globale in atto pari al 15% … e verificato che il datore di lavoro in argomento non ha erogato alle succitate lavoratrici tale emolumento dall'1/01/2016 al 31/12/2017, si procede al recupero dei contributi prev.li
e premi assicurativi dovuti”). Esclude che tale indicazione costituisca un mero errore materiale, “in quanto ciascuna contestazione contenuta nel verbale impugnato fa riferimento a un corrispondente e (alle volte) distinto periodo temporale di debenza”.
Col terzo motivo, in via subordinata, si duole del rigetto della propria domanda di derubricazione della fattispecie da evasione contributiva a quella di omissione contributiva, con conseguente ricalcolo delle sanzioni.
Sostiene che non vi è stato alcun “occultamento di retribuzioni” e che la motivazione del primo giudice sul punto si presenta del tutto carente sotto il profilo logico-argomentativo, non essendo esplicitate le ragioni circa la prova dell'elemento soggettivo, rinvenibile “nell'intenzione specifica di non versare i contributi o premi”, come richiede l'art. 116, comma 8, lett.
b), L. 388/2000. Rammenta che la contestazione in sede ispettiva riguardava l'omesso versamento (a titolo di maggiorazione per clausole elastiche o di elemento aggiuntivo), dall'altro, che abbia erogato delle somme, ma senza occultarle, dichiarandole esenti (rimborsi e trasferte).
pag. 9/17 Ripropone le difese di merito non esaminate dal giudice padovano che si concretano nelle tesi centrale secondo cui “Se è vero, infatti, che in relazione ad alcune lavoratrici, i turni cambiavano, ciò è sempre avvenuto solo dopo avere discusso con le stesse quali fossero gli orari che risultassero a ciascuna più congeniali. Non solo le lavoratrici che desideravano fare sempre il medesimo turno (quale per tutte la sig.ra
) hanno sempre svolto il medesimo turno (ad esempio il Parte_4
turno del mattino), ma le lavoratrici, in genere, discutevano preventivamente tra loro i possibili turni in modo da accordarsi per coprire l'orario di apertura del Centro, secondo le soluzioni che alle stesse risultavano più favorevoli. …”.
Richiama, quindi, la prova documentale già prima citata, lo status delle socie , e per le quali Persona_1 Parte_3 Persona_2
vale la considerazione secondo cui “l'esercizio di una qualche autonomia organizzativa è tipica dei soci lavoratori.”.
Rammenta che un accordo sulla variazione dell'impegno orario nei rapporti a tempo parziale è sempre possibile, senza che sia necessaria in sua presenza la corresponsione di alcuna maggiorazione, dovuta, ai sensi dell'art. 12 CCNL ANINSEI, ma anche ai sensi di legge, “solo nel caso in cui il datore di lavoro eserciti il potere di modificare la collocazione oraria della prestazione del dipendente, prescindendo dal suo consenso.”, diversamente da quanto si afferma nell'impugnata sentenza, mai esercitato, mai operando una modifica unilaterale della collocazione oraria della prestazione di lavoro. Le modificazioni avvenivano per ovviare a problemi contingenti (ad esempio per un'assenza), con reciproche sostituzioni senza alcuna imposizione della Cooperativa, ovvero “rilevando un'esigenza, si
pag. 10/17 proponevano di prolungare o modificare il proprio orario e, in tal caso, chiedevano la conferma della disponibilità del Centro (perché ciò avrebbe aumentato la loro retribuzione nel mese).”. Puntualizza che le dipendenti che avevano espresso l'esigenza di non modificare la collocazione oraria, sono sempre rimaste con il medesimo orario di lavoro (così Parte_4
, da ottobre 2016, ).
[...] Per_6 Persona_3
Con riguardo all'effettività delle trasferte allega che: a) vi era necessità di soddisfare un fabbisogno di materiale di cancelleria o di alimenti;
b) dei relativi acquisti si occupavano, in base all'accordo tra le parti, le stesse educatrici del Centro, c) “tale scelta appariva la più razionale” essendo le educatrici a conoscenza delle necessità della struttura, mentre l'amministratore viveva in un'altra Regione;
d) gli acquisti venivano effettuati con regolarità da (coordinatrice del Centro a far data Parte_3
dal 1° dicembre 2017) e, solo saltuariamente, dalle altre educatrici;
e) gli acquisti venivano effettuati in genere nei Comuni di Torre, PA o
EN ), dove si trovavano grandi centri commerciali Parte_5
o negozi specializzati, non presenti in un paese come Rubano.
Offre prova documentale degli spostamenti oltre alle dichiarazioni scritte delle lavoratrici (doc. 9 – 15).
Replica anche in relazione alla pretesa contributiva correlata al disconoscimento delle trasferte le ragioni circa la comminatoria delle sole sanzioni per omissione e non per evasione.
4) L'appello, posto che la pretesa relativa alle E.A.R. non è oggetto di impugnativa, non merita accoglimento.
pag. 11/17 4.1) La stretta correlazione del primo e del secondo, unitamente alla riproposizione delle deduzioni di primo grado circa la flessibilità oraria consentono la loro trattazione unitaria.
L'accertamento ha riguardo il periodo lavorativo che va dal gennaio 2014 al 30 aprile 2018.
L'affermazione è contenuta alla pag.3 del verbale di accertamento n.3025 dell'1 febbraio 2019. Il verbale prosegue affermando che “E' stato altresì accertato che le educatrici…, tutte assunte con orario di lavoro a tempo parziale, hanno prestato la loro attività secondo turnazioni dell'orario, con cadenza settimanale/mensile predeterminate e consegnate personalmente dalla GN , amministratrice della società cooperativa, sino Per_6
a luglio 2018. E dalla coordinatrice . Che l'art. 12 del CCNL CP_2
per il personale delle scuole non statali prevede la corresponsione di una
“maggiorazione della retribuzione mensile globale in atto pari al 15%”, in caso di svolgimento dell'attività lavorativa “con le modalità di variazione temporale”, e verificato che il datore di lavoro in argomento non ha erogato alle società di lavoratrici tale emolumento dall'1/01/2016 al
31/12/2017, si procede al recupero dei contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti.”.
Nel verbale, poi, si legge: “I periodi, gli importi degli imponibili previdenziali omessi e la tipologia delle inadempienze contributive sono dettagliatamente esposte nell'allegato verbale di accertamento per obbligazioni e contributiva n.PD00009/2019-034-02 del 01/02/ 2019 che è parte integrante del presente provvedimento.”.
Il verbale – con numerazione 3026 dell'1 febbraio 2019 e con la sigla alfanumerica corrispondente (la sopra citata n.PD00009/2019-034-02)
pag. 12/17 contiene un elenco dettagliato delle inadempienze, relativa anche alla
“Magg.ne 15% (part time clausole elastiche) non regsitrate nel l.u.l.” a partire dal 2014 fino al 2018 in relazione alle singole posizioni lavorative da pag. 3 a pag.15. Risulta, quindi, dalla complessiva lettura dell'accertamento che la limitazione temporale indicata nella prima parte
(n.3025) non è corretta alla luce dell'esposizione del dato analitico contenuto nella seconda parte. D'altro canto, se si verifica la somma capitale pretesa in sede accertativa (si veda l'allegato riassuntivo al verbale di accertamento prodotto dall' come documento 2) e quella indicata CP_1
nell'avviso di addebito dalla stessa società col proprio ricorso, si verifica la perfetta corrispondenza degli importi (€.20.893,00).
4.2) Ciò premesso nel merito va richiamata, per quanto di interesse, la previsione dell'art.6 del d.l.vo n. 81 del 2015 (essendo analoga per r il periodo precedente la disciplina dell'att.3 commi 7, 8 e 9 d.l.vo n.61 del
2009): “4. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi
pag. 13/17 assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.”.
A sua volta l'art. 12 lett. a) del c.c.n.l. di riferimento prevede che “L'orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate.”.
La successiva disposizione dell'art.12 lett. c), invece regola il profilo retributivo correlato a tale prima previsione: “La disponibilità del lavoratore, ad esclusione di quelli con orario a monte ore annuo di cui al successivo art. 29, "orario di lavoro", a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggiorazione della retribuzione mensile globale in atto pari al 15%.
Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla richiesta di variazione della fascia oraria, quando ricorrano comprovati motivi.”.
Il tema, quindi, dell'assenza dell'esercizio di un potere unilaterale datoriale di imposizione della variazione della collocazione dell'orario lavorativo è
pag. 14/17 mal posto dal momento che, già solo per la previsione di un accordo (tra l'altro per iscritto: nel caos in esame non risultano prodotti i contratti di lavoro), opera il diritto alla maggiorazione oraria.
Ma anche a volere accedere alla prospettazione difensiva si deve rilevare che dalla stessa documentazione offerta non emerge che vi fosse un'esigenza personale della lavoratrice di variazione oraria della propria prestazione, ma pur sempre un'esigenza organizzativa datoriale, rispetto alla quale era prestato il consenso della singola lavoratrice. Di ciò si ha riprova nella stessa prospettazione difensiva nella parte in cui si richiama il tenord testuale di alcuni verbali collegiali1.
4.3) Quanto al motivo circa la fittizietà delle trasferte, posto che si tratta di provare la loro effettività, circostanza della cui dimostrazione è onerata la parte appellante, la documentazione offerta non è affatto risolutiva in quanto si tratta di documentazione che non risulta possibile associare alla singola lavoratrice (tagliandi autostradali scontrini fiscali, biglietti ferroviari), se non semplici distinte prive di data certa e, quid, di reale valenza probatoria.
pag. 15/17 4.4) Con riguardo al terzo motivo e alla sua riproposizione dell'argomento anche con riguardo alla pretesa contribuiva reiterata rispetto al carattere fittizio delle trasferte dichiarate va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all attraverso i modelli DM10, circa i CP_1
rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare
l'assenza d'intento fraudolento.” (Sez. L - , Sentenza n. 20446 del
24/06/2022, Rv. 665117 - 01).
Nel caso di specie si tratta di valutare circostanze in relazione alle quali la condotta datoriale si palesa del tutto inosservante di regole basilari sia circa la corretta corresponsione dei contributi, mai dichiarati, e per tale elementare ragione occultati, sia con riguardo alla preventiva documentazione di trasferte. Rispetto a tali rilievi non si vede in quale ambito abbia potuto operare l'asserita buona fede dell'amministrazione.
5) Le spese del grado seguono per il principio della soccombenza, a carico dell'appellante, venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, secondo valore di causa dichiarato, nei medi
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
pag. 16/17 - rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata liquidate in €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario ex lege;
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 12 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 17/17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con le evidenze dell'estensore: “Le insegnanti richiedono una riorganizzazione degli orari di lavoro per meglio coprire le ore di riposo, di sorveglianza dei bambini e del pranzo, visto che a settembre vi saranno 17 lattanti, 16 divezzi e circa 40/45 bambini di materna… per essere in grado di gestore i vari momenti della giornata le insegnanti richiedono modifiche degli orari”; “Sono stati definiti gli orari di lavoro; i seguenti turni strutturano una settimana e saranno interscambiati equamente tra le educatrici
, e all'interno di una mensilità; le Parte_3 Persona_4 Persona_1 Persona_7 educatrici , e la coordinatrice svolgeranno un orario fisso Parte_8 Persona_3 Per_6 quotidiano” […]; “Per accumulare le 20 ore necessarie per la formazione richiesta, alcuni orari saranno ridotti di 15 minuti (ad esempio, anziché uscire alle 13.15 il servizio terminerà alle ore 13:00). Punto critico: per l'insegnante risulta difficile staccare 15 minuti prima. Si potrebbe dividere la classe di Pt_8 Pe Pe
in due gruppi da affidare alle insegnanti e . In tal caso potrebbe sostituire Per_4 _8
. Da discutere e provare…”; “il contratto in essere ad oggi non prevede alcuna flessibilità di orario: è Pt_8 necessario rivedere il contratto in modo da garantire la copertura dell'attuale orario di apertura, elemento differenziante dell'asilo che, probabilmente concorre a garantire l'attuale numero degli iscritti.”, etc.