Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 2785/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Vito
Controparte_1
Dario Taormina.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_2
[...]
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 14/04/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso,
1
periodo che va dal 1/11/2015 al 29/02/2016, di ammontare pari ad € 3.320,57 e per l'effetto dichiara l'illegittimità del provvedimento datato 9/11/2020.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_2
che liquida in complessivi € 1.312,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Vito Dario Taormina.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/03/2023, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di essere titolare di assegno CP_2
mensile di invalidità, esponeva che l' convenuto con provvedimento datato CP_2
9/11/2020 le aveva contestato un indebito afferente al periodo dall'1/11/2015 al
29/02/2016, di ammontare complessivo pari ad € 3.320,57, per asserita assenza alla visita di revisione;
lamentava l'illegittimità del succitato provvedimento per avere tempestivamente trasmesso, a seguito della convocazione a visita medica di revisione fissata per il 5/10/2015, apposita giustificazione e per essere stata riconosciuta, in sede di seconda convocazione, all'esito della visita del 15.3.2016, in possesso del requisito sanitario per fruire dell'assegno mensile di invalidità con decorrenza dall'8/07/2015; sosteneva infine l'illegittimità della pretesa restitutoria per non avere adottato l' un formale provvedimento di revoca della prestazione in parola. CP_2
Chiedeva, pertanto, di “accertare e dichiarare la illegittimità delle pretese dell'
[...]
in persona del presidente e legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, domiciliato per la carica in via Ciro il Grande n.21 Roma-Eur, P.Iva
contenute nella comunicazione datata 09.11.2020 contenente l'accertamento P.IVA_1
somme indebitamente percepite sulla pensione cat. INVCIV n. 07195296 dalla sig.ra
[...]
, per i motivi sopra esposti che qui si intendono ripetuti e trascritti;
- per l'effetto CP_1
annullare e/o dichiarare nulla con qualsiasi statuizione la pretesa dell
[...]
in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
domiciliato per la carica in via Ciro il Grande n.21 Roma-Eur, P.Iva contenuta P.IVA_1
2 nella comunicazione datata 09.11.2020 contenente l'accertamento somme indebitamente percepite sulla pensione cat. INVCIV n. 07195296 dalla sig.ra , indebito identificato Controparte_1
dall' al n. 15853380, per i motivi sopra esposti che qui si intendono ripetuti e trascritti;
- CP_2
per l'effetto dichiarare non dovuta la somma pari ad € 3.320,57 richiesta dall'
[...]
in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
domiciliato per la carica in via Ciro il Grande n.21 Roma-Eur, P.Iva a titolo di P.IVA_1
somme indebitamente percepite sulla pensione cat. INVCIV n. 07195296 dalla sig.ra
[...]
, per i motivi sopra esposti che qui si intendono ripetuti e trascritti”. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_2
contestando in parte la fondatezza del ricorso e deducendo, in particolare, che:
-l'indebito contestato riguardava originariamente il periodo da novembre 2015
a febbraio 2016, per essere la ricorrente risultata assente alla visita di ottobre 2015;
- che le rate dei mesi di gennaio e febbraio 2016, già pagate prima che venisse registrata l'assenza a visita, erano state nuovamente riemesse- con conseguente pagamento indebito- con la ricostituzione di luglio 2016, effettuata in virtù del nuovo verbale medico del 15.3.2016, con cui parte ricorrente era stata riconosciuta meritevole dell'assegno mensile di assistenza;
-che siccome con la ricostituzione di luglio 2016 l' aveva provveduto a CP_2
ricostituire la posizione dell'odierna ricorrente impostando erroneamente la decorrenza degli arretrati da gennaio 2016 e non da novembre 2015, l' aveva CP_2
emesso la nota TE 08 dell'8/5/24, a seguito della quale era scaturito un credito a favore di parte ricorrente pari a due mensilità (novembre e dicembre 2015) per un importo di € 1.719,93, importo utilizzato per il recupero parziale dell'indebito originario;
-che in definitiva l'indebito residuo di € 1.719,93 non riguarderebbe la mancata presentazione a visita medica di revisione di ottobre 2015 bensì il recupero di un importo indebito in quanto concernente mensilità che le sono state pagate due volte;
3 domandava quindi di “ritenere e dichiarare la legittimità e l'efficacia dell'indebito così come modificato con il modello TE 08 di maggio 2024 per l'importo di € 1.719,93 per i motivi di cui in narrativa, ovvero rigettare il ricorso avversario e, per l'effetto, mandare assolto l' dalle CP_2
domande proposte tutte nei suoi confronti”.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va accolto.
Deve, in primo luogo, osservarsi come l'indebito per cui è causa scaturisca dalla corresponsione in favore della ricorrente di ratei di prestazione cat. INVCIV n.
07195296, per un ammontare di € 3.320,57, relativi al periodo dall'1/11/2015 al
29/02/2016, asseritamente non dovuti in quanto “sono state riscosse rate di prestazione in data successiva alla revoca per perdita del diritto”, come evincibile dalla nota datata CP_2
9/11/2020 (all. 1 al ricorso).
In particolare, dalla documentazione in atti emerge che a seguito della visita di revisione del 15/03/2016, la ricorrente sia stata riconosciuta invalida in misura pari all'80%, con decorrenza dall'8/07/2015 (cfr. verbale all. 12 al ricorso), e che a fronte del venir meno dei requisiti sanitari per fruire dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, l' abbia disposto il “cambio fascia di invalidità civile” CP_2
con conseguente formazione dell'indebito contestato con nota datata CP_2
9/11/2020 (all. 1 al ricorso).
Come detto, parte convenuta riconosce la debenza dei ratei dell'assegno di invalidità sin dal novembre 2015, in forza delle giustificazioni fornite dalla ricorrente in merito all'assenza alla visita ed in forza del verbale medico del marzo 2016 con cui viene riconosciuto il relativo requisito sanitario proprio a decorrere dal luglio 2015.
Ciò posto, non può essere condivisa la prospettazione di parte convenuta secondo cui le somme richieste con il provvedimento impugnato riguarderebbero in realtà “rate che sono state corrisposte all'odierna ricorrente già nei mesi di gennaio e febbraio 2016
(prima che venisse registrata l'assenza a visita) e poi nuovamente riemesse con la ricostituzione di luglio 2016” giacché afferenti al “recupero di un importo indebito in quanto concernente
4 mensilità che le sono state pagate due volte” (cfr. pag 3 memoria), in quanto la documentazione versata in atti dall' non consente di ritenere provato CP_2
l'avvenuto pagamento di siffatti ratei più volte.
In particolare, dal “cedolino agosto 2016” prodotto dall' non è possibile CP_2
evincere in riferimento a quale prestazione sia avvenuto il pagamento degli arretrati pari ad € 3.772,78 in data 1/08/2016 e in relazione a quale periodo di riferimento;
né tantomeno siffatta circostanza può desumersi dall' “estratto pagamenti 2016”, atteso che anche in tale documentazione il pagamento avvenuto ad agosto 2016 non appare contrassegnato dall'effettivo periodo di riferimento (cfr. all.ti 1 e 2 in memoria . CP_2
Infine, si osservi che l' convenuto ha domandato di “dichiarare la CP_2
legittimità e l'efficacia dell'indebito così come modificato con il modello TE 08 di maggio 2024 per
l'importo di € 1.719,93” quando a ben vedere nel modello TE in questione, in atti, non emerge un “ debito” di € 1.719,93 quanto un credito in favore della ricorrente di pari importo.
Lo stesso convenuto ha affermato in memoria, contraddicendosi, che il detto importo sarebbe vantato dalla ricorrente quale “credito…pari a due mensilità (novembre e dicembre 2015)”.
Così come del tutto infondata è la deduzione per cui il detto credito sarebbe stato utilizzato “per il recupero parziale dell'indebito originario prima menzionato di
€ 3.320,5”, in quanto non dimostrata e smentita dal fatto che a tutto concedere, operando la detta compensazione, l'importo residuo sarebbe diverso (ovvero di €
1660,57).
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, e in assenza di elementi di segno contrario, la pretesa restitutoria azionata dall' in relazione al periodo che va CP_2
dal 1/11/2015 al 29/02/2016, di ammontare pari ad € 3.320,57 va dichiarata irripetibile e per l'effetto il provvedimento del 9/11/2020 va dichiarato illegittimo.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da €
1.101,00 ad € 5.200,00) e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 15/04/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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