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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10116/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Mariangela Gentile Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10116/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANCARI STELLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. NICOLETTA CARLA ( ) VIA MURRI 48 BOLOGNA;
elettivamente C.F._2 domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PANCARI STELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANCARI STELLA e Parte_2 C.F._3 dell'avv. NICOLETTA CARLA ( ) VIA MURRI 48 BOLOGNA;
elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. PANCARI STELLA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso con le modifiche di cui alle note scritte di trattazione depositate in data 31-10-2025. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata in [...] il [...], residente a [...]
18 e nato in [...] il [...], residente a [...]
n. 18, contraevano matrimonio il 26-08-2008 a UK El BA AR (Marocco) come risulta dal certificato anagrafico di matrimonio Protocollo Anpr 2398120268 del Comune di Bologna. Dall'unione nascevano le minori nata il [...] a [...] e nata il [...] a Persona_1 Persona_2
Bologna (BO); fra i coniugi sono sorti contrasti che hanno reso impossibile la convivenza matrimoniale, motivo per il quale hanno deciso di separarsi;
col ricorso introduttivo del presente giudizio hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle condizioni concordate di cui al ricorso medesimo;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6-11-2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni concordate, con le specificazioni di cui alle medesime note scritte in relazione all'assegnazione della casa familiare;
esse risultano conformi a legge e all'interesse delle figlie minorenni e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A – Pronuncia la separazione personale tra , nata in [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
nato in [...] il [...]6, che hanno contratto matrimonio in data 26-08-2008 a
[...]
UK El BA AR (Marocco), come risulta dal certificato anagrafico di matrimonio Protocollo Anpr
2398120268 del Comune di Bologna;
manda all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bologna per quanto di competenza;
B – Dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto.
2) Le figlie minorenni e saranno affidate in forma condivisa a Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione sita in Via Carlo Goldoni n. 18, Bologna (BO), assieme alla madre.
3) La casa familiare sita in Via Carlo Goldoni n. 18, Bologna (BO) è assegnata alla sig.ra Parte_1
, la quale subentrerà come unica titolare nel contratto di locazione, assumendone pertanto tutti
[...]
i diritti e gli obblighi.
4) Il marito provvederà a stabilire la propria residenza altrove.
pagina 2 di 3 5) Le minori seguiranno il metodo dell'alternanza: dal lunedì al venerdì soggiorneranno con la madre presso l'abitazione suindicata;
passeranno i weekend in alternanza tra la madre e il padre ed ugualmente faranno durante le festività (natale, capodanno, pasqua, compleanni).
6) Si dà atto che i coniugi hanno dichiarato di non pretendere nulla l'uno dall'altro. Con la separazione,
l'assegno unico di inclusione sarà interamente percepito dalla sig.ra Il sig. Parte_1 Pt_2
verserà alla sig.ra la cifra di euro 200,00 mensili quale mantenimento per i due
[...] Parte_1 figli.
7) Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei loro passaporti e/o documenti di identità, anche validi per l'espatrio.
C – Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Mariangela Gentile Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10116/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANCARI STELLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. NICOLETTA CARLA ( ) VIA MURRI 48 BOLOGNA;
elettivamente C.F._2 domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PANCARI STELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANCARI STELLA e Parte_2 C.F._3 dell'avv. NICOLETTA CARLA ( ) VIA MURRI 48 BOLOGNA;
elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. PANCARI STELLA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso con le modifiche di cui alle note scritte di trattazione depositate in data 31-10-2025. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata in [...] il [...], residente a [...]
18 e nato in [...] il [...], residente a [...]
n. 18, contraevano matrimonio il 26-08-2008 a UK El BA AR (Marocco) come risulta dal certificato anagrafico di matrimonio Protocollo Anpr 2398120268 del Comune di Bologna. Dall'unione nascevano le minori nata il [...] a [...] e nata il [...] a Persona_1 Persona_2
Bologna (BO); fra i coniugi sono sorti contrasti che hanno reso impossibile la convivenza matrimoniale, motivo per il quale hanno deciso di separarsi;
col ricorso introduttivo del presente giudizio hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle condizioni concordate di cui al ricorso medesimo;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6-11-2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni concordate, con le specificazioni di cui alle medesime note scritte in relazione all'assegnazione della casa familiare;
esse risultano conformi a legge e all'interesse delle figlie minorenni e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A – Pronuncia la separazione personale tra , nata in [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
nato in [...] il [...]6, che hanno contratto matrimonio in data 26-08-2008 a
[...]
UK El BA AR (Marocco), come risulta dal certificato anagrafico di matrimonio Protocollo Anpr
2398120268 del Comune di Bologna;
manda all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bologna per quanto di competenza;
B – Dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto.
2) Le figlie minorenni e saranno affidate in forma condivisa a Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione sita in Via Carlo Goldoni n. 18, Bologna (BO), assieme alla madre.
3) La casa familiare sita in Via Carlo Goldoni n. 18, Bologna (BO) è assegnata alla sig.ra Parte_1
, la quale subentrerà come unica titolare nel contratto di locazione, assumendone pertanto tutti
[...]
i diritti e gli obblighi.
4) Il marito provvederà a stabilire la propria residenza altrove.
pagina 2 di 3 5) Le minori seguiranno il metodo dell'alternanza: dal lunedì al venerdì soggiorneranno con la madre presso l'abitazione suindicata;
passeranno i weekend in alternanza tra la madre e il padre ed ugualmente faranno durante le festività (natale, capodanno, pasqua, compleanni).
6) Si dà atto che i coniugi hanno dichiarato di non pretendere nulla l'uno dall'altro. Con la separazione,
l'assegno unico di inclusione sarà interamente percepito dalla sig.ra Il sig. Parte_1 Pt_2
verserà alla sig.ra la cifra di euro 200,00 mensili quale mantenimento per i due
[...] Parte_1 figli.
7) Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei loro passaporti e/o documenti di identità, anche validi per l'espatrio.
C – Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3