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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/10/2025, n. 4387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4387 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 5051/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 11.3.25, iscritta al n. 5051/25 di
R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Antonio Aldo Nicola Di Fazio
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
premesso
che
- con ricorso depositato l'11.3.25 il Sig. ha chiesto la condanna del Sig. Pt_1
al rilascio dell'immobile sito in Torino, via Lanzo n. 71 che era stato condotto in CP_1
locazione dal resistente in forza del contratto del 7.5.10 nonché la sua condanna al risarcimento dei danni;
pagina 1 di 4 - il Sig. , nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione CP_1
d'udienza, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace;
- la causa, che non ha richiesto attività istruttorie, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del
24.6.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- l'immobile oggetto di causa è stato locato al Sig. dal Sig. , CP_1 Parte_2
originario proprietario;
- sono subentrati nel rapporto locatizio dapprima il Sig. , figlio ed erede Controparte_2
del Sig. e, successivamente, l'odierno ricorrente Sig. che Parte_2 Pt_1
ha acquistato l'immobile con rogito del 15.7.24;
- con scrittura del 29.4.24 il conduttore Sig. ha dato disdetta per il 31.8.24; CP_1
- con una seconda scrittura del 16.7.24, successiva al trasferimento dell'immobile al Sig.
e quindi invocabile da quest'ultimo, il Sig. si è obbligato a rilasciare Pt_1 CP_1
l'immobile entro il 31.12.24;
- sarebbe stato quindi onere del Sig. provare di aver adempiuto all'obbligazione CP_1
assunta;
- tale prova non è stata fornita e, per contro, la permanenza è comprovata dalla ricezione dall'invito alla mediazione presso quell'indirizzo, per cui si deve considerare illegittima l'occupazione dal settembre 2024 al giugno 2025, mese in cui l'immobile è
stato finalmente rilasciato come da dichiarazione resa da parte ricorrente all'udienza del 12.6.25;
- il Sig. va conseguentemente condannato al pagamento di euro 3.150 (euro CP_1
350 mensili per nove mensilità) a titolo di danno da ritardata restituzione ex art. 1591 pagina 2 di 4 c.c. oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- nei limiti della domanda cristallizzata dalle conclusioni del ricorso, il Sig. è CP_1
inoltre tenuto a rimborsare al Sig. euro 998 versati da quest'ultimo a titolo di Pt_1
IMU pur non potendo fruire dell'immobile, oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalla data del pagamento dell'imposta al saldo;
- sono quindi complessivamente dovuti euro 4.148 oltre ad interessi;
- le spese di lite seguono la soccombenza del Sig. ; CP_1
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 142
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 389
- fase istruttoria: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.682, oltre ad euro 125 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
dato atto del rilascio dell'immobile in data 6 giugno 2025,
pagina 3 di 4 - condanna al pagamento a favore di di euro Controparte_1 Parte_1
4.148 oltre ad interessi legali come in motivazione;
- condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che liquida in complessivi euro 125 per esposti ed euro 2.682 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 14 ottobre 2024.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 11.3.25, iscritta al n. 5051/25 di
R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Antonio Aldo Nicola Di Fazio
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
premesso
che
- con ricorso depositato l'11.3.25 il Sig. ha chiesto la condanna del Sig. Pt_1
al rilascio dell'immobile sito in Torino, via Lanzo n. 71 che era stato condotto in CP_1
locazione dal resistente in forza del contratto del 7.5.10 nonché la sua condanna al risarcimento dei danni;
pagina 1 di 4 - il Sig. , nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione CP_1
d'udienza, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace;
- la causa, che non ha richiesto attività istruttorie, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del
24.6.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- l'immobile oggetto di causa è stato locato al Sig. dal Sig. , CP_1 Parte_2
originario proprietario;
- sono subentrati nel rapporto locatizio dapprima il Sig. , figlio ed erede Controparte_2
del Sig. e, successivamente, l'odierno ricorrente Sig. che Parte_2 Pt_1
ha acquistato l'immobile con rogito del 15.7.24;
- con scrittura del 29.4.24 il conduttore Sig. ha dato disdetta per il 31.8.24; CP_1
- con una seconda scrittura del 16.7.24, successiva al trasferimento dell'immobile al Sig.
e quindi invocabile da quest'ultimo, il Sig. si è obbligato a rilasciare Pt_1 CP_1
l'immobile entro il 31.12.24;
- sarebbe stato quindi onere del Sig. provare di aver adempiuto all'obbligazione CP_1
assunta;
- tale prova non è stata fornita e, per contro, la permanenza è comprovata dalla ricezione dall'invito alla mediazione presso quell'indirizzo, per cui si deve considerare illegittima l'occupazione dal settembre 2024 al giugno 2025, mese in cui l'immobile è
stato finalmente rilasciato come da dichiarazione resa da parte ricorrente all'udienza del 12.6.25;
- il Sig. va conseguentemente condannato al pagamento di euro 3.150 (euro CP_1
350 mensili per nove mensilità) a titolo di danno da ritardata restituzione ex art. 1591 pagina 2 di 4 c.c. oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- nei limiti della domanda cristallizzata dalle conclusioni del ricorso, il Sig. è CP_1
inoltre tenuto a rimborsare al Sig. euro 998 versati da quest'ultimo a titolo di Pt_1
IMU pur non potendo fruire dell'immobile, oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalla data del pagamento dell'imposta al saldo;
- sono quindi complessivamente dovuti euro 4.148 oltre ad interessi;
- le spese di lite seguono la soccombenza del Sig. ; CP_1
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 142
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 389
- fase istruttoria: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.682, oltre ad euro 125 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
dato atto del rilascio dell'immobile in data 6 giugno 2025,
pagina 3 di 4 - condanna al pagamento a favore di di euro Controparte_1 Parte_1
4.148 oltre ad interessi legali come in motivazione;
- condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che liquida in complessivi euro 125 per esposti ed euro 2.682 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 14 ottobre 2024.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4