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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/10/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice TO IA ST, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1613/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Faticoni;
Parte_1 contro
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 26.04.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' al fine di sentir dichiarare il proprio diritto a percepire, in quanto soggetto CP_2 maggiorenne totalmente inabile, la pensione di reversibilità del proprio genitore defunto,
[...]
con conseguente condanna dell' resistente al pagamento in suo Parte_2 Controparte_3 favore dei ratei di pensione asseritamente maturati sin dal data del decesso del de cuius. Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocandone l'integrale reiezione. CP_2
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta come indicato in epigrafe), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Osserva preliminarmente il Tribunale che il beneficio oggetto di controversia è regolato dall'art. 13 del rdl n. 636/1939 e successive modifiche, il quale, per quanto rileva ai fini della presente fattispecie, dispone, ai primi due commi, che:
“Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge
e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni
e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Il successivo comma 4 dispone che “La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere complessivamente ne' inferiore al 60 per cento, ne' superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12”
Successivamente l'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 nell'estendere “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria… a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime” ha stabilito che “In caso di presenza di soli figli di minori eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge”
Per quanto riguarda specificamente il requisito della vivenza a carico, il comma 6 dispone infine che:
“Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Tanto premesso, in ordine al requisito della 'vivenza a carico', va rammentato che, se da un lato è vero che esso non si identifica con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, d'altro canto è comunque richiesto un suo vaglio giudiziale particolarmente rigoroso, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.
Tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Cass. n. 9237 del 13/04/2018).
Ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento e di tutela di valori costituzionalmente protetti
(artt.3 e 38 Cost.) impongono l'utilizzo, per tale accertamento di merito, di parametri valutativi per quanto possibile obiettivi, desumibili dalla deliberazione dell'Istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge, considerando 'a carico' del genitore i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per accedere alla pensione di invalido civile totale (Cass. 23058/2020).
Rapportando tali principi alla fattispecie dedotta in giudizio, il Tribunale rileva come risulti pacifico in causa che la parte ricorrente, nell'anno 2023 (anno di decesso del genitore assicurato), ebbe a percepire un reddito inferiore alla soglia massima per l'accesso alla pensione di inabilità fissata, per quell'anno, in euro 17.920,00; per cui è lecito sostenere che ella dovesse affidarsi al genitore -poi deceduto- per le sue esigenze di carattere alimentare, quantomeno in via prevalente.
In ordine al requisito sanitario, poi, il CTU all'uopo nominato ha avuto modo di diagnosticare, a carico della perizianda, le seguenti patologie: “Anchilosi del rachide cervicale in seguito ad intervento di
Corpectomia C4 –C5 con posizionamento di cage intersomatica e plating anteriore per Stenosi del canale cervicale C3
–C5 con mielopatia;
Paralisi della corda vocale vera di sinistra e scarsa funzione della destra con grave Disfoni;
Disfagia per liquidi;
Deambulazione marcatamente difficoltosa e con ampia base d'appoggio tutelata da doppio bastone canadese;
Sindrome atasso –spastica degli arti inferiori con riflessi osteo tendinei aumentati e ipoestesia distale;
Sindrome ansioso-depressiva reattiva grave;
Meningioma in regione extra assiale frontale sinistra;
Pseudo aneurisma del bulbo carotideo sinistro”.
Così ricostruito il quadro morboso sofferto dall'istante, il perito d'ufficio -sulla base di esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che meritano di essere qui condivise- ha concluso accertando che, al momento del decesso del familiare, la parte ricorrente si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi della l. 222/84, art. 2.
La ricorrenza delle condizioni di legge, pertanto, comporta l'accoglimento del ricorso.
Ne consegue la condanna dell'istituto resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente dei ratei maturati della pensione di reversibilità a decorrere da settembre 2023, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e si liquidano come da separato decreto. CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla pensione di reversibilità della Parte_2 quale figlia maggiorenne inabile;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, della pensione di CP_2 reversibilità della madre con decorrenza dal mese di settembre 2023, oltre agli Parte_2 interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano CP_2 in euro 1.800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che si liquidano come da separato decreto. CP_2
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO IA ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice TO IA ST, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1613/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Faticoni;
Parte_1 contro
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 26.04.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' al fine di sentir dichiarare il proprio diritto a percepire, in quanto soggetto CP_2 maggiorenne totalmente inabile, la pensione di reversibilità del proprio genitore defunto,
[...]
con conseguente condanna dell' resistente al pagamento in suo Parte_2 Controparte_3 favore dei ratei di pensione asseritamente maturati sin dal data del decesso del de cuius. Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocandone l'integrale reiezione. CP_2
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta come indicato in epigrafe), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Osserva preliminarmente il Tribunale che il beneficio oggetto di controversia è regolato dall'art. 13 del rdl n. 636/1939 e successive modifiche, il quale, per quanto rileva ai fini della presente fattispecie, dispone, ai primi due commi, che:
“Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge
e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni
e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Il successivo comma 4 dispone che “La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere complessivamente ne' inferiore al 60 per cento, ne' superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12”
Successivamente l'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 nell'estendere “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria… a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime” ha stabilito che “In caso di presenza di soli figli di minori eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge”
Per quanto riguarda specificamente il requisito della vivenza a carico, il comma 6 dispone infine che:
“Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Tanto premesso, in ordine al requisito della 'vivenza a carico', va rammentato che, se da un lato è vero che esso non si identifica con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, d'altro canto è comunque richiesto un suo vaglio giudiziale particolarmente rigoroso, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.
Tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Cass. n. 9237 del 13/04/2018).
Ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento e di tutela di valori costituzionalmente protetti
(artt.3 e 38 Cost.) impongono l'utilizzo, per tale accertamento di merito, di parametri valutativi per quanto possibile obiettivi, desumibili dalla deliberazione dell'Istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge, considerando 'a carico' del genitore i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per accedere alla pensione di invalido civile totale (Cass. 23058/2020).
Rapportando tali principi alla fattispecie dedotta in giudizio, il Tribunale rileva come risulti pacifico in causa che la parte ricorrente, nell'anno 2023 (anno di decesso del genitore assicurato), ebbe a percepire un reddito inferiore alla soglia massima per l'accesso alla pensione di inabilità fissata, per quell'anno, in euro 17.920,00; per cui è lecito sostenere che ella dovesse affidarsi al genitore -poi deceduto- per le sue esigenze di carattere alimentare, quantomeno in via prevalente.
In ordine al requisito sanitario, poi, il CTU all'uopo nominato ha avuto modo di diagnosticare, a carico della perizianda, le seguenti patologie: “Anchilosi del rachide cervicale in seguito ad intervento di
Corpectomia C4 –C5 con posizionamento di cage intersomatica e plating anteriore per Stenosi del canale cervicale C3
–C5 con mielopatia;
Paralisi della corda vocale vera di sinistra e scarsa funzione della destra con grave Disfoni;
Disfagia per liquidi;
Deambulazione marcatamente difficoltosa e con ampia base d'appoggio tutelata da doppio bastone canadese;
Sindrome atasso –spastica degli arti inferiori con riflessi osteo tendinei aumentati e ipoestesia distale;
Sindrome ansioso-depressiva reattiva grave;
Meningioma in regione extra assiale frontale sinistra;
Pseudo aneurisma del bulbo carotideo sinistro”.
Così ricostruito il quadro morboso sofferto dall'istante, il perito d'ufficio -sulla base di esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che meritano di essere qui condivise- ha concluso accertando che, al momento del decesso del familiare, la parte ricorrente si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi della l. 222/84, art. 2.
La ricorrenza delle condizioni di legge, pertanto, comporta l'accoglimento del ricorso.
Ne consegue la condanna dell'istituto resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente dei ratei maturati della pensione di reversibilità a decorrere da settembre 2023, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e si liquidano come da separato decreto. CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla pensione di reversibilità della Parte_2 quale figlia maggiorenne inabile;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, della pensione di CP_2 reversibilità della madre con decorrenza dal mese di settembre 2023, oltre agli Parte_2 interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano CP_2 in euro 1.800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che si liquidano come da separato decreto. CP_2
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO IA ST