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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/07/2025, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4963/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4963/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Antonino CALI';
ricorrente
contro
(CF: ; Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(CF: ; Assessorato Controparte_2 P.IVA_2 [...]
Motorizzazione civile (CF: , in persona dei rispettivi Controparte_3 P.IVA_3
rappresentanti legali pro tempore, tutti organicamente patrocinati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania,
resistenti
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 marzo 2025 si procedeva a discussione conclusiva, presente solo la difesa di parte ricorrente, e la causa veniva posta in decisione con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha proposto ricorso ex art.281 decies c.p.c. chiedendo l'annullamento Parte_1 del provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida di categoria A3 con conseguente accertamento del proprio diritto a sostenere l'esame di guida pratico;
le parti resistenti venivano individuate nel Ministero dell'Interno, nel Controparte_1
nella Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania e nella Regione
[...]
Siciliana – Ufficio Motorizzazione Civile di Catania.
La difesa di parte ricorrente esponeva che in data 31/01/2024 aveva Parte_1
presentato istanza per il conseguimento della patente di guida di categoria A3 ed era stata fissata la prova pratica per il 13/04/2024. Tuttavia, in data 11/04/2024, l'Ufficio
Motorizzazione Civile di aveva emesso un provvedimento di diniego al rilascio del CP_2 titolo, notificato il 13/04/2024, a causa di un "ostativo" inserito nel Sistema Informativo del
D.T.N. dalla Prefettura di . Tale ostativo derivava da una condanna per il reato di cui CP_2 all'art. 73 d.P.R. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). La difesa evidenziava che l'atto di diniego faceva erroneamente riferimento a tale reato, mentre la condanna ostativa del 20/05/2015 riguardava il reato di ricettazione (art. 648
c.p.), per il quale era stato concesso l'indulto. La difesa menzionava, inoltre, un'altra condanna del 2013 per reati legati agli stupefacenti, la cui pena era stata interamente scontata, dopo ordinanza di conversione del Magistrato di Sorveglianza, con la misura sostitutiva della libertà controllata di giorni 56, alla fine della quale era stato redatto apposito verbale di fine misura.
Infine, veniva sottolineato che al ricorrente era stata rinnovata la patente di guida di categoria B in data 20/09/2022, senza l'applicazione di alcuna misura ostativa.
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Ciò premesso, la difesa, premesso che la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice ordinario, trattandosi di questioni relative al possesso dei requisiti morali per la guida, che configurano un diritto soggettivo perfetto, sosteneva l'illegittimità del provvedimento di diniego per violazione e falsa applicazione dell'art. 120 del Codice della Strada, eccesso di potere per carenza di motivazione, errore nei presupposti e illogicità manifesta.
In particolare, la difesa deduceva la falsa applicazione dell'art. 120, co. 1, C.d.S., in quanto il reato di ricettazione non rientrava tra quelli ostativi al rilascio della patente.
Inoltre, pur dando atto che secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 152/2021) il diniego automatico del rilascio della patente per mancanza dei requisiti morali non è incostituzionale, a differenza della revoca automatica, tuttavia, sosteneva che gli elementi probatori emersi, la natura del reato effettivamente commesso, il fine pena e il rinnovo della patente B portassero alla disapplicazione del provvedimento opposto e chiedeva di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a sostenere l'esame di guida per la patente A3 e di annullare il provvedimento di diniego.
§§§§§
Il il e CP_1 Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità-Ufficio di Motorizzazione civile si costituivano in giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di titolarità passiva del
[...]
e, nel merito, di rigettare il ricorso. Controparte_1
La Avvocatura dello Stato rappresentava che la decisione era scaturita da una comunicazione ostativa inserita dalla Prefettura di Catania nel sistema informativo del Dipartimento dei trasporti che aveva determinato la esclusione dalla prova pratica d'esame.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che:
• in via preliminare, il non ha titolarità Controparte_1 passiva nel giudizio, poiché le funzioni amministrative in materia di motorizzazione pagina 3 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
civile sono state trasferite alla Regione Siciliana. Pertanto, l'atto impugnato era stato emesso da un ufficio della Motorizzazione Provinciale, incardinato nell'Assessorato regionale competente, che è l'unico responsabile;
• nel merito, il diniego era un atto amministrativo dovuto e a contenuto vincolato. La competenza a verificare i requisiti morali era della Prefettura, che inserisce l'ostativo nel sistema informatico. La Motorizzazione si limitava a prendere atto di tale ostativo senza alcuna discrezionalità;
• il diniego si fondava legittimamente sulla condanna del ricorrente del 2013 per violazione dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990 (reati in materia di stupefacenti), una delle condizioni preclusive previste dalla legge. La circostanza che la pena fosse stata scontata era irrilevante, poiché l'art. 120, comma 1, del Codice della Strada subordinava il conseguimento della patente all'intervento della riabilitazione, che nel caso di specie non era avvenuta.
• l'argomento del ricorrente circa il rinnovo della patente di categoria B è infondato, in quanto il rinnovo di validità di una patente non prevede un nuovo accertamento dei requisiti morali. Anzi, la difesa sostiene che quella patente avrebbe dovuto essere revocata all'epoca, e ciò non è avvenuto solo perché erano trascorsi i termini previsti dalla legge per procedere alla revoca.
• l'eventuale errore materiale da parte della Prefettura nel comunicare gli atti non inficia la legittimità del provvedimento, che si basa sulla situazione ostativa oggettiva derivante dalla condanna.
e chiedeva al Tribunale di accertare il difetto di titolarità passiva del e di rigettare il CP_1 ricorso in quanto infondato, confermando la legittimità del provvedimento di diniego, con vittoria di spese.
§§§§§
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La difesa di depositava note autorizzate conclusive con le quali si limitava a Parte_1 ribadire tutto quanto sostenuto con il ricorso introduttivo.
Indi, all'udienza del 27 marzo 2025 si procedeva a discussione conclusiva, presente solo la difesa di parte ricorrente, e la causa veniva posta in decisione con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Il ricorso ha ad oggetto provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida di categoria A3.
Trattandosi di questione preliminare rilevabile d'ufficio, conformemente a quanto sostenuto da parte ricorrente, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie aventi ad oggetto diniego al rilascio di titolo abilitativo alla guida.
Ed invero, secondo recente intervento della Suprema Corte a Sezioni unite, 'il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione' (Cass. civ., sez. unite, 14 marzo 2022 n.8188).
§§§§§
Ancora in via preliminare deve ritenersi fondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva del posto che, come condivisibilmente Controparte_1 esposto dalla Avvocatura e come sostanzialmente non contestato dallo stesso ricorrente (che si pagina 5 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
è limitato a svolgere solo generiche contestazioni sul punto) nella Regione Sicilia le funzioni amministrative relative alla Motorizzazione Civile sono transitate nella competenza della
Regione.
§§§§§
Procedendo con il merito delle questioni, la difesa di parte ricorrente, dopo avere premesso che, ricevuta notifica del provvedimento di diniego ed operato accesso agli atti, era stata trasmessa dalla Prefettura di Catania 'la documentazione acquisita attraverso il collegamento telematico tra i sistemi informativi del e quelli del Ministero Controparte_1 dell'Interno […] da cui risulta la condanna del 20/05/2015, nei confronti del sig. Parte_1
, per art. 73 D.P.R. 309/90 (doc. 4-5)', ha affermato che il provvedimento contestato
[...]
'scaturisce da un reato di ricettazione (art. 648 c.p.) commesso dal sig. Parte_1
(commesso in epoca anteriore e prossima al 05/04/2005 in luogo non conosciuto) e non, come riportato negli atti concessi dalla , per art. 73 D.P.R. n. 309/90 Controparte_4
(doc.
6 - Certificato di Casellario Giudiziario)'.
Quanto esposto e sostenuto dalla difesa del ricorrente non è coerente con la documentazione offerta da cui risulta, inequivocabilmente, che il provvedimento di diniego è scaturito da condanna del per il reato di cuI all'art.73 d.P.R. 309/90. Parte_1
Ed invero:
1) con istanza del 18.04.2024 era stata richiesta, nell'interesse del , Parte_1
'documentazione a supporto della specifica motivazione della non sussistenza dei requisiti soggettivi per cui è stato disposto il provvedimento di diniego de quo' (cfr. all.3 alla citazione);
2) con nota del 22.04.2024 la Prefettura di Catania aveva dato riscontro alla istanza di accesso agli atti, trasmettendo 'la documentazione acquisita agli atti di questo
Ufficio attraverso il collegamento telematico tra i sistemi informativi del CP_1
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delle Infrastrutture e dei e quelli del Ministero dell'Interno' (cfr. all.4 alla CP_1 citazione);
3) dalla documentazione allegata alla nota del 22.04.2024 (complessivi 5 fogli) risulta riscontro 'positivo' per 'presenza provvedimenti ostativi', con nota della Questura di
'condanna del 20.05.2015 per art.73 DPR 309/90' (cfr. foglio 1) e, ancora, certificato del casellario giudiziale relativo al da cui risulta sentenza di Parte_1 applicazione pena ex artt.444 e ss. c.p.p. del 21.11.2013, divenuta irrevocabile, per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/90;
4) dal certificato del casellario prodotto dalla difesa risultano, oltre alla condanna per detenzione illecita di stupefacenti in concorso (artt.110 c.p. e 73 d.P.R. 309/90), anche condanna del 20.05.2015 per ricettazione (art.648 c.p.) e condanna dell'01.02.2016 per evasione (art.385 c.p.).
Dall'esame della documentazione trasmessa dalla Prefettura risulta di solare evidenza che la condanna ostativa alla base del provvedimento di diniego era quella per il reato di detenzione illecita di stupefacenti in concorso (artt.110 c.p. e 73 d.P.R. 309/90) di cui alla sentenza del
21.11.2013 e che la data riportata nelle annotazioni della Questura con riguardo alla sentenza di condanna per detenzione di stupefacenti (20.05.2015) è frutto di evidente errore materiale.
Dalla documentazione trasmessa dalla Prefettura, in sostanza, risulta palese che la sentenza
'ostativa' era quella emessa all'esito del giudizio per detenzione illecita di stupefacenti, come risulta dalla esplicita descrizione del tipo di condanna nella nota della Questura e dalla indicazione, nel casellario allegato, di un unico precedente penale, segnatamente quello per detenzione illecita di stupefacenti.
Pertanto, il primo motivo di doglianza, quello secondo cui la sentenza ritenuta 'ostativa' sarebbe la condanna per ricettazione del 20.05.2015, deve considerarsi palesemente infondato, risultando chiaro che la condanna che aveva determinato il diniego è quella per il reato di detenzione illecita di stupefacenti.
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§§§§§
Ciò posto, la opposizione si è svolta, con un secondo motivo, sul differente terreno della idoneità della condanna per detenzione illecita di stupefacenti ai fini del diniego impugnato.
La difesa di parte ricorrente, dopo avere condivisibilmente richiamato l'intervento della Corte
Costituzionale che aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 comma 1 c.d.s. nella parte in cui prevede l'automatismo fra determinate condanne ed il diniego di rilascio della patente di guida (C. Cost. 12 luglio 2021 n.152), ha sostenuto che la condanna per il reato di cui agli artt.110 c.p. e 73 d.P.R. 309/90 ad anni tre e mesi due di reclusione ed euro 14.000,00 di multa non poteva comunque ritenersi 'ostativa'.
Al riguardo la difesa ha rappresentato che la condanna era stata 'scontata […] mediante la misura sostitutiva della libertà controllata di giorni 56, alla fine della quale è stato redatto apposito verbale di fine misura'.
Il rilievo risulta generico, fuorviante e, comunque, irrilevante.
Il rilievo è svolto in termini generici posto che la difesa, in dipendenza della sentenza della
Corte Costituzionale n.152/2021 pure richiamata con il ricorso introduttivo, si è trovata in evidente difficoltà a contemperare la conformità alla Costituzione dell'automatismo di cui all'art.120 comma 1 c.d.s. in presenza di condanna per detenzione illecita di stupefacenti e la condanna in concreto pacificamente riportata dal . Parte_1
Il rilievo è, come detto, fuorviante in quanto la espiazione della pena non era avvenuta (e non poteva esserlo integralmente) 'mediante la misura sostitutiva della libertà controllata di giorni
56', riguardando tale modalità, evidentemente, solo la pena pecuniaria.
Il rilievo, infine, è irrilevante in quanto, ai fini del conseguimento della patente di guida, non rileva la espiazione della pena ma, per espressa previsione di cui allo stesso art.120 comma 1
c.d.s., l'intervento di provvedimenti riabilitativi ('fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi'), fra cui, sicuramente, la riabilitazione di cui agli artt. 178 e 179 c.p. 'ma anche
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altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del
2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.' (Cass. civ., sez. II, 1 agosto 2022 n.23815).
Quanto al cd. patteggiamento, per completezza di esposizione, va detto che gli effetti estintivi sono previsti solo in ipotesi di irrogazione di pena detentiva inferiore a due anni di reclusione e solo se nei cinque anni successivi l'imputato non abbia commesso reati della stessa indole
(art.445 comma 2 c.p.p.); nel caso specifico il era stato condannato ad una Parte_1 pena detentiva di anni tre e mesi quattro di reclusione.
Pertanto, la espiazione della pena (e, quanto alla pena pecuniaria, i 56 giorni di libertà controllata) è in sé considerata del tutto irrilevante, non integrando gli estremi alcun provvedimento con effetto riabilitativo, unico idoneo a permettere il rilascio di patente al condannato per detenzione illecita di stupefacenti.
Deve considerarsi del tutto irrilevante la circostanza che in data 20.09.2022 'al ricorrente è stata rinnovata la patente di guida di categoria B, senza l'applicazione di alcuna circostanza impeditiva'.
Ed invero, va richiamato il consolidato orientamento interpretativo fondato sugli interventi della Corte Costituzionale in tema di diniego al rilascio di patente (art.120 comma 1 c.d.s.) e di revoca di patente (art.120 comm 2 c.d.s.), secondo cui, come già detto, diversa è la posizione di chi non abbia ancora il titolo abilitativo (comma 1) rispetto a chi lo abbia già conseguito
(comma 2), ed alla conseguente legittimità costituzionale dell'automatismo per la prima ipotesi
(C. Cost. n.152/2021 cit.), diversamente che per la seconda (C. Cost. n.22/2018), per concludere da un lato che le situazioni (diniego al rilascio e rinnovo) sono del tutto differenti, dall'altro che, in ogni caso, la rinnovazione per diverso titolo abilitativo non integra gli estremi del provvedimento riabilitativo rilevante ex art.120 comma 1 c.d.s. per il rilascio di altro titolo abilitativo.
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In conclusione, posto il pacifico e costituzionalmente legittimo automatismo fra condanna per il delitto di cui all'art.73 d.P.R. 309/90 ed il diniego al rilascio di titolo abilitativo alla guida ex art.120 comma 1 c.d.s., tenuto conto della condanna specifica riportata dal Parte_1 con sentenza correttamente e legittimamente posta a fondamento del diniego impugnato, non sussistendo alcun provvedimento riabilitativo e risultando, infine, del tutto irrilevante la considerazione che in data 20.09.2022 al ricorrente è stata rinnovata la patente di guida di categoria B, deve concludersi per la infondatezza del ricorso.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i minimi per fasi studio ed introduttiva, con valore indeterminabile e complessità media.
§§§§§
Il ricorrente va, inoltre, condannato al pagamento della sanzione prevista Parte_1
dall'art. 96 co. 3 cpc. che così dispone: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La sanzione prevista dalla citata norma è volta a perseguire, sia pure indirettamente, interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia civile e, più in particolare, la ragionevole durata dei processi (che dovrebbe essere garantita dalla diminuzione del contenzioso), mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali e che tra le varie finalità abbia proprio quella di scoraggiare l'abuso del processo od il comportamento della parte che durante il processo abbia tenuto una condotta contraria al generale dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., in modo che possa fungere da deterrente alle liti temerarie od a condotte processuali colpevolmente dilatorie deflazionando il contenzioso ingiustificato (si vedano
Tribunale Modena, sez. II 15 febbraio 2013 n. 217, Tribunale Reggio Emilia 25 settembre
2012 n. 1569; Tribunale Varese sez. I 02 ottobre 2012 n. 27; Tribunale Milano sez. VIII
13 giugno 2012; tutte le pronunzie citate sono edite in banca dati www.dejure.it ).
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Va ancora precisato che – diversamente dal risarcimento del danno previsto dai primi due commi dell'art. 96 cpc – la sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 96 cpc non richiede alcuna prova del danno subito dalla parte ma solo l'accertamento dell'esistenza della lite temeraria, cioè proposta con dolo o colpa grave.
Poste tali premesse in linea di principio, non sembra necessario spendere articolata motivazione per affermare che il ricorso avverso il provvedimento di diniego integra gli estremi di iniziativa temeraria;
richiamato tutto quanto sopra esposto, può sinteticamente evidenziarsi che:
1) la censura secondo cui il diniego doveva considerarsi fondato su condanna per ricettazione risulta ampiamente smentita dalla stessa documentazione proveniente dalla Prefettura e prodotta dal ricorrente atteso che il provvedimento amministrativo
è fondato su condanna per detenzione illecita di stupefacenti come da nota della
Questura e dal casellario riportante questa sola condanna, mentre l'errore materiale nella indicazione della data della sentenza di condanna risulta utilizzato ed amplificato oltre i limiti della ragionevolezza, a fronte di un dato formale (esplicita indicazione di condanna per detenzione illecita di stupefacenti più volte riscontrabile nella documentazione proveniente dalla Prefettura) e di una realtà sostanziale univoche e perfettamente note;
2) pur consapevole della legittimità costituzionale dell'automatismo fra condanna per detenzione illecita di stupefacenti e diniego, il ricorrente ha tentato di offrire come rilevante un dato palesemente inconsistente ai fini del conseguimento della patente di guida quale la avvenuta espiazione della pena, peraltro facendo apparire come risolta una condanna ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa come espiata con 56 giorni di libertà controllata, dato macroscopicamente fuorviante e non conforme alla realtà dei fatti (la conversione ha riguardato unicamente la pena pecuniaria di 14.000,00 euro).
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Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la condanna del ricorrente al Parte_1 pagamento di una somma che, per espressa previsione normativa, va determinata equitativamente e può parametrarsi sulle spese processuali liquidate che tenuto conto della gravità della condotta processuale della convenuta e della durata del processo, va fissata in complessivi euro 1.000,00 da corrispondersi, in solido, a tutte le parti resistenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4963/2024 R.G.:
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
[...]
- RIGETTA il ricorso;
- CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore delle parti resistenti che liquida in complessivi euro 1.772,00 oltre accessori;
- CONDANNA il ricorrente al pagamento, ex art.96 comma 3 Parte_1
c.p.c., della complessiva somma di euro 1.000,00 in favore delle parti resistenti in solido.
Catania, 23 luglio 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4963/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Antonino CALI';
ricorrente
contro
(CF: ; Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(CF: ; Assessorato Controparte_2 P.IVA_2 [...]
Motorizzazione civile (CF: , in persona dei rispettivi Controparte_3 P.IVA_3
rappresentanti legali pro tempore, tutti organicamente patrocinati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania,
resistenti
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 marzo 2025 si procedeva a discussione conclusiva, presente solo la difesa di parte ricorrente, e la causa veniva posta in decisione con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha proposto ricorso ex art.281 decies c.p.c. chiedendo l'annullamento Parte_1 del provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida di categoria A3 con conseguente accertamento del proprio diritto a sostenere l'esame di guida pratico;
le parti resistenti venivano individuate nel Ministero dell'Interno, nel Controparte_1
nella Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania e nella Regione
[...]
Siciliana – Ufficio Motorizzazione Civile di Catania.
La difesa di parte ricorrente esponeva che in data 31/01/2024 aveva Parte_1
presentato istanza per il conseguimento della patente di guida di categoria A3 ed era stata fissata la prova pratica per il 13/04/2024. Tuttavia, in data 11/04/2024, l'Ufficio
Motorizzazione Civile di aveva emesso un provvedimento di diniego al rilascio del CP_2 titolo, notificato il 13/04/2024, a causa di un "ostativo" inserito nel Sistema Informativo del
D.T.N. dalla Prefettura di . Tale ostativo derivava da una condanna per il reato di cui CP_2 all'art. 73 d.P.R. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). La difesa evidenziava che l'atto di diniego faceva erroneamente riferimento a tale reato, mentre la condanna ostativa del 20/05/2015 riguardava il reato di ricettazione (art. 648
c.p.), per il quale era stato concesso l'indulto. La difesa menzionava, inoltre, un'altra condanna del 2013 per reati legati agli stupefacenti, la cui pena era stata interamente scontata, dopo ordinanza di conversione del Magistrato di Sorveglianza, con la misura sostitutiva della libertà controllata di giorni 56, alla fine della quale era stato redatto apposito verbale di fine misura.
Infine, veniva sottolineato che al ricorrente era stata rinnovata la patente di guida di categoria B in data 20/09/2022, senza l'applicazione di alcuna misura ostativa.
pagina 2 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ciò premesso, la difesa, premesso che la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice ordinario, trattandosi di questioni relative al possesso dei requisiti morali per la guida, che configurano un diritto soggettivo perfetto, sosteneva l'illegittimità del provvedimento di diniego per violazione e falsa applicazione dell'art. 120 del Codice della Strada, eccesso di potere per carenza di motivazione, errore nei presupposti e illogicità manifesta.
In particolare, la difesa deduceva la falsa applicazione dell'art. 120, co. 1, C.d.S., in quanto il reato di ricettazione non rientrava tra quelli ostativi al rilascio della patente.
Inoltre, pur dando atto che secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 152/2021) il diniego automatico del rilascio della patente per mancanza dei requisiti morali non è incostituzionale, a differenza della revoca automatica, tuttavia, sosteneva che gli elementi probatori emersi, la natura del reato effettivamente commesso, il fine pena e il rinnovo della patente B portassero alla disapplicazione del provvedimento opposto e chiedeva di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a sostenere l'esame di guida per la patente A3 e di annullare il provvedimento di diniego.
§§§§§
Il il e CP_1 Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità-Ufficio di Motorizzazione civile si costituivano in giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di titolarità passiva del
[...]
e, nel merito, di rigettare il ricorso. Controparte_1
La Avvocatura dello Stato rappresentava che la decisione era scaturita da una comunicazione ostativa inserita dalla Prefettura di Catania nel sistema informativo del Dipartimento dei trasporti che aveva determinato la esclusione dalla prova pratica d'esame.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che:
• in via preliminare, il non ha titolarità Controparte_1 passiva nel giudizio, poiché le funzioni amministrative in materia di motorizzazione pagina 3 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
civile sono state trasferite alla Regione Siciliana. Pertanto, l'atto impugnato era stato emesso da un ufficio della Motorizzazione Provinciale, incardinato nell'Assessorato regionale competente, che è l'unico responsabile;
• nel merito, il diniego era un atto amministrativo dovuto e a contenuto vincolato. La competenza a verificare i requisiti morali era della Prefettura, che inserisce l'ostativo nel sistema informatico. La Motorizzazione si limitava a prendere atto di tale ostativo senza alcuna discrezionalità;
• il diniego si fondava legittimamente sulla condanna del ricorrente del 2013 per violazione dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990 (reati in materia di stupefacenti), una delle condizioni preclusive previste dalla legge. La circostanza che la pena fosse stata scontata era irrilevante, poiché l'art. 120, comma 1, del Codice della Strada subordinava il conseguimento della patente all'intervento della riabilitazione, che nel caso di specie non era avvenuta.
• l'argomento del ricorrente circa il rinnovo della patente di categoria B è infondato, in quanto il rinnovo di validità di una patente non prevede un nuovo accertamento dei requisiti morali. Anzi, la difesa sostiene che quella patente avrebbe dovuto essere revocata all'epoca, e ciò non è avvenuto solo perché erano trascorsi i termini previsti dalla legge per procedere alla revoca.
• l'eventuale errore materiale da parte della Prefettura nel comunicare gli atti non inficia la legittimità del provvedimento, che si basa sulla situazione ostativa oggettiva derivante dalla condanna.
e chiedeva al Tribunale di accertare il difetto di titolarità passiva del e di rigettare il CP_1 ricorso in quanto infondato, confermando la legittimità del provvedimento di diniego, con vittoria di spese.
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La difesa di depositava note autorizzate conclusive con le quali si limitava a Parte_1 ribadire tutto quanto sostenuto con il ricorso introduttivo.
Indi, all'udienza del 27 marzo 2025 si procedeva a discussione conclusiva, presente solo la difesa di parte ricorrente, e la causa veniva posta in decisione con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
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Il ricorso ha ad oggetto provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida di categoria A3.
Trattandosi di questione preliminare rilevabile d'ufficio, conformemente a quanto sostenuto da parte ricorrente, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie aventi ad oggetto diniego al rilascio di titolo abilitativo alla guida.
Ed invero, secondo recente intervento della Suprema Corte a Sezioni unite, 'il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione' (Cass. civ., sez. unite, 14 marzo 2022 n.8188).
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Ancora in via preliminare deve ritenersi fondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva del posto che, come condivisibilmente Controparte_1 esposto dalla Avvocatura e come sostanzialmente non contestato dallo stesso ricorrente (che si pagina 5 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
è limitato a svolgere solo generiche contestazioni sul punto) nella Regione Sicilia le funzioni amministrative relative alla Motorizzazione Civile sono transitate nella competenza della
Regione.
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Procedendo con il merito delle questioni, la difesa di parte ricorrente, dopo avere premesso che, ricevuta notifica del provvedimento di diniego ed operato accesso agli atti, era stata trasmessa dalla Prefettura di Catania 'la documentazione acquisita attraverso il collegamento telematico tra i sistemi informativi del e quelli del Ministero Controparte_1 dell'Interno […] da cui risulta la condanna del 20/05/2015, nei confronti del sig. Parte_1
, per art. 73 D.P.R. 309/90 (doc. 4-5)', ha affermato che il provvedimento contestato
[...]
'scaturisce da un reato di ricettazione (art. 648 c.p.) commesso dal sig. Parte_1
(commesso in epoca anteriore e prossima al 05/04/2005 in luogo non conosciuto) e non, come riportato negli atti concessi dalla , per art. 73 D.P.R. n. 309/90 Controparte_4
(doc.
6 - Certificato di Casellario Giudiziario)'.
Quanto esposto e sostenuto dalla difesa del ricorrente non è coerente con la documentazione offerta da cui risulta, inequivocabilmente, che il provvedimento di diniego è scaturito da condanna del per il reato di cuI all'art.73 d.P.R. 309/90. Parte_1
Ed invero:
1) con istanza del 18.04.2024 era stata richiesta, nell'interesse del , Parte_1
'documentazione a supporto della specifica motivazione della non sussistenza dei requisiti soggettivi per cui è stato disposto il provvedimento di diniego de quo' (cfr. all.3 alla citazione);
2) con nota del 22.04.2024 la Prefettura di Catania aveva dato riscontro alla istanza di accesso agli atti, trasmettendo 'la documentazione acquisita agli atti di questo
Ufficio attraverso il collegamento telematico tra i sistemi informativi del CP_1
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delle Infrastrutture e dei e quelli del Ministero dell'Interno' (cfr. all.4 alla CP_1 citazione);
3) dalla documentazione allegata alla nota del 22.04.2024 (complessivi 5 fogli) risulta riscontro 'positivo' per 'presenza provvedimenti ostativi', con nota della Questura di
'condanna del 20.05.2015 per art.73 DPR 309/90' (cfr. foglio 1) e, ancora, certificato del casellario giudiziale relativo al da cui risulta sentenza di Parte_1 applicazione pena ex artt.444 e ss. c.p.p. del 21.11.2013, divenuta irrevocabile, per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/90;
4) dal certificato del casellario prodotto dalla difesa risultano, oltre alla condanna per detenzione illecita di stupefacenti in concorso (artt.110 c.p. e 73 d.P.R. 309/90), anche condanna del 20.05.2015 per ricettazione (art.648 c.p.) e condanna dell'01.02.2016 per evasione (art.385 c.p.).
Dall'esame della documentazione trasmessa dalla Prefettura risulta di solare evidenza che la condanna ostativa alla base del provvedimento di diniego era quella per il reato di detenzione illecita di stupefacenti in concorso (artt.110 c.p. e 73 d.P.R. 309/90) di cui alla sentenza del
21.11.2013 e che la data riportata nelle annotazioni della Questura con riguardo alla sentenza di condanna per detenzione di stupefacenti (20.05.2015) è frutto di evidente errore materiale.
Dalla documentazione trasmessa dalla Prefettura, in sostanza, risulta palese che la sentenza
'ostativa' era quella emessa all'esito del giudizio per detenzione illecita di stupefacenti, come risulta dalla esplicita descrizione del tipo di condanna nella nota della Questura e dalla indicazione, nel casellario allegato, di un unico precedente penale, segnatamente quello per detenzione illecita di stupefacenti.
Pertanto, il primo motivo di doglianza, quello secondo cui la sentenza ritenuta 'ostativa' sarebbe la condanna per ricettazione del 20.05.2015, deve considerarsi palesemente infondato, risultando chiaro che la condanna che aveva determinato il diniego è quella per il reato di detenzione illecita di stupefacenti.
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Ciò posto, la opposizione si è svolta, con un secondo motivo, sul differente terreno della idoneità della condanna per detenzione illecita di stupefacenti ai fini del diniego impugnato.
La difesa di parte ricorrente, dopo avere condivisibilmente richiamato l'intervento della Corte
Costituzionale che aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 comma 1 c.d.s. nella parte in cui prevede l'automatismo fra determinate condanne ed il diniego di rilascio della patente di guida (C. Cost. 12 luglio 2021 n.152), ha sostenuto che la condanna per il reato di cui agli artt.110 c.p. e 73 d.P.R. 309/90 ad anni tre e mesi due di reclusione ed euro 14.000,00 di multa non poteva comunque ritenersi 'ostativa'.
Al riguardo la difesa ha rappresentato che la condanna era stata 'scontata […] mediante la misura sostitutiva della libertà controllata di giorni 56, alla fine della quale è stato redatto apposito verbale di fine misura'.
Il rilievo risulta generico, fuorviante e, comunque, irrilevante.
Il rilievo è svolto in termini generici posto che la difesa, in dipendenza della sentenza della
Corte Costituzionale n.152/2021 pure richiamata con il ricorso introduttivo, si è trovata in evidente difficoltà a contemperare la conformità alla Costituzione dell'automatismo di cui all'art.120 comma 1 c.d.s. in presenza di condanna per detenzione illecita di stupefacenti e la condanna in concreto pacificamente riportata dal . Parte_1
Il rilievo è, come detto, fuorviante in quanto la espiazione della pena non era avvenuta (e non poteva esserlo integralmente) 'mediante la misura sostitutiva della libertà controllata di giorni
56', riguardando tale modalità, evidentemente, solo la pena pecuniaria.
Il rilievo, infine, è irrilevante in quanto, ai fini del conseguimento della patente di guida, non rileva la espiazione della pena ma, per espressa previsione di cui allo stesso art.120 comma 1
c.d.s., l'intervento di provvedimenti riabilitativi ('fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi'), fra cui, sicuramente, la riabilitazione di cui agli artt. 178 e 179 c.p. 'ma anche
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altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del
2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.' (Cass. civ., sez. II, 1 agosto 2022 n.23815).
Quanto al cd. patteggiamento, per completezza di esposizione, va detto che gli effetti estintivi sono previsti solo in ipotesi di irrogazione di pena detentiva inferiore a due anni di reclusione e solo se nei cinque anni successivi l'imputato non abbia commesso reati della stessa indole
(art.445 comma 2 c.p.p.); nel caso specifico il era stato condannato ad una Parte_1 pena detentiva di anni tre e mesi quattro di reclusione.
Pertanto, la espiazione della pena (e, quanto alla pena pecuniaria, i 56 giorni di libertà controllata) è in sé considerata del tutto irrilevante, non integrando gli estremi alcun provvedimento con effetto riabilitativo, unico idoneo a permettere il rilascio di patente al condannato per detenzione illecita di stupefacenti.
Deve considerarsi del tutto irrilevante la circostanza che in data 20.09.2022 'al ricorrente è stata rinnovata la patente di guida di categoria B, senza l'applicazione di alcuna circostanza impeditiva'.
Ed invero, va richiamato il consolidato orientamento interpretativo fondato sugli interventi della Corte Costituzionale in tema di diniego al rilascio di patente (art.120 comma 1 c.d.s.) e di revoca di patente (art.120 comm 2 c.d.s.), secondo cui, come già detto, diversa è la posizione di chi non abbia ancora il titolo abilitativo (comma 1) rispetto a chi lo abbia già conseguito
(comma 2), ed alla conseguente legittimità costituzionale dell'automatismo per la prima ipotesi
(C. Cost. n.152/2021 cit.), diversamente che per la seconda (C. Cost. n.22/2018), per concludere da un lato che le situazioni (diniego al rilascio e rinnovo) sono del tutto differenti, dall'altro che, in ogni caso, la rinnovazione per diverso titolo abilitativo non integra gli estremi del provvedimento riabilitativo rilevante ex art.120 comma 1 c.d.s. per il rilascio di altro titolo abilitativo.
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In conclusione, posto il pacifico e costituzionalmente legittimo automatismo fra condanna per il delitto di cui all'art.73 d.P.R. 309/90 ed il diniego al rilascio di titolo abilitativo alla guida ex art.120 comma 1 c.d.s., tenuto conto della condanna specifica riportata dal Parte_1 con sentenza correttamente e legittimamente posta a fondamento del diniego impugnato, non sussistendo alcun provvedimento riabilitativo e risultando, infine, del tutto irrilevante la considerazione che in data 20.09.2022 al ricorrente è stata rinnovata la patente di guida di categoria B, deve concludersi per la infondatezza del ricorso.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i minimi per fasi studio ed introduttiva, con valore indeterminabile e complessità media.
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Il ricorrente va, inoltre, condannato al pagamento della sanzione prevista Parte_1
dall'art. 96 co. 3 cpc. che così dispone: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La sanzione prevista dalla citata norma è volta a perseguire, sia pure indirettamente, interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia civile e, più in particolare, la ragionevole durata dei processi (che dovrebbe essere garantita dalla diminuzione del contenzioso), mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali e che tra le varie finalità abbia proprio quella di scoraggiare l'abuso del processo od il comportamento della parte che durante il processo abbia tenuto una condotta contraria al generale dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., in modo che possa fungere da deterrente alle liti temerarie od a condotte processuali colpevolmente dilatorie deflazionando il contenzioso ingiustificato (si vedano
Tribunale Modena, sez. II 15 febbraio 2013 n. 217, Tribunale Reggio Emilia 25 settembre
2012 n. 1569; Tribunale Varese sez. I 02 ottobre 2012 n. 27; Tribunale Milano sez. VIII
13 giugno 2012; tutte le pronunzie citate sono edite in banca dati www.dejure.it ).
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Va ancora precisato che – diversamente dal risarcimento del danno previsto dai primi due commi dell'art. 96 cpc – la sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 96 cpc non richiede alcuna prova del danno subito dalla parte ma solo l'accertamento dell'esistenza della lite temeraria, cioè proposta con dolo o colpa grave.
Poste tali premesse in linea di principio, non sembra necessario spendere articolata motivazione per affermare che il ricorso avverso il provvedimento di diniego integra gli estremi di iniziativa temeraria;
richiamato tutto quanto sopra esposto, può sinteticamente evidenziarsi che:
1) la censura secondo cui il diniego doveva considerarsi fondato su condanna per ricettazione risulta ampiamente smentita dalla stessa documentazione proveniente dalla Prefettura e prodotta dal ricorrente atteso che il provvedimento amministrativo
è fondato su condanna per detenzione illecita di stupefacenti come da nota della
Questura e dal casellario riportante questa sola condanna, mentre l'errore materiale nella indicazione della data della sentenza di condanna risulta utilizzato ed amplificato oltre i limiti della ragionevolezza, a fronte di un dato formale (esplicita indicazione di condanna per detenzione illecita di stupefacenti più volte riscontrabile nella documentazione proveniente dalla Prefettura) e di una realtà sostanziale univoche e perfettamente note;
2) pur consapevole della legittimità costituzionale dell'automatismo fra condanna per detenzione illecita di stupefacenti e diniego, il ricorrente ha tentato di offrire come rilevante un dato palesemente inconsistente ai fini del conseguimento della patente di guida quale la avvenuta espiazione della pena, peraltro facendo apparire come risolta una condanna ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa come espiata con 56 giorni di libertà controllata, dato macroscopicamente fuorviante e non conforme alla realtà dei fatti (la conversione ha riguardato unicamente la pena pecuniaria di 14.000,00 euro).
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Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la condanna del ricorrente al Parte_1 pagamento di una somma che, per espressa previsione normativa, va determinata equitativamente e può parametrarsi sulle spese processuali liquidate che tenuto conto della gravità della condotta processuale della convenuta e della durata del processo, va fissata in complessivi euro 1.000,00 da corrispondersi, in solido, a tutte le parti resistenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4963/2024 R.G.:
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
[...]
- RIGETTA il ricorso;
- CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore delle parti resistenti che liquida in complessivi euro 1.772,00 oltre accessori;
- CONDANNA il ricorrente al pagamento, ex art.96 comma 3 Parte_1
c.p.c., della complessiva somma di euro 1.000,00 in favore delle parti resistenti in solido.
Catania, 23 luglio 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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