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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 443/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 443/2024
tra
(C.F. ) col patrocinio dell'Avv. Alessandro Ancarani Parte_1 C.F._1
e con domicilio eletto in Modena, Via Scarpa n. 6,
RICORRENTE
e
Contr
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi P.IVA_1
dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa e con Controparte_2
domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 22.3.2024 , premettendo di essere Parte_1
docente per l'insegnamento della religione cattolica e di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto per tale insegnamento in forza di plurimi contratti a tempo determinato CP_3
di durata annuale, dipanatisi senza soluzione di continuità dall'A.S. 2015/2016 all'A.S.
1 2018/2019 (v. contratti di lavoro, doc.ti da 4 a 7 ricorso), ha convenuto in giudizio il
[...]
per l'accertamento della condotta abusiva serbata dalla resistente in Controparte_4
violazione della disciplina comunitaria e nazionale e, segnatamente, delle disposizioni dirette a contenere l'abuso di forme contrattuali determinanti un'ingiustificata condizione di precariato dei lavoratori, da cui il diritto a conseguire la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno patito.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: «accertare in capo alla ricorrente il diritto al
risarcimento del danno da reiterazione abusiva dei contratti a termine succedutisi con le
medesime modalità a quelli già oggetto della sentenza di accoglimento della CdA di Bologna n.
283/2021, divenuta definitiva e, per l'effetto, condannare il a corrispondere, a ristoro di CP_5
tale danno in relazione a tali contratti, il risarcimento che la giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS.UU. 5072 del 2016) ha individuato per analogia in quello fissato dall'art. 32 comma
5 legge 183 del 2010 nella misura massima di 12 mensilità e/o quella ritenuta equa/giusta da
codesto Tribunale;
vinte competenze e spese di lite oltre 15% forfett., iva e cpa come per legge
dovute da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che, Controparte_4
ribadita la legittimità del proprio operato, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto.
Previo deposito di note scritte con cui la difesa attorea ha ridefinito il quantum oggetto di domanda alla luce dei nuovi parametri di liquidazione del danno eurounitario di cui al novellato comma 5 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2011, all'esito dell'udienza del 19.3.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'abusiva condotta serbata dal , compendiatasi nella reiterata stipula Controparte_4
2 (con cadenza annuale) di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato tra le parti dall all 2018/2019 senza soluzione di continuità, ai fini del risarcimento Parte_2 Pt_2
del danno quantificato nella misura massima di ventiquattro mensilità della retribuzione utile al calcolo del T.F.R., coma da busta paga in atti.
In punto fatto, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente non residuano dubbi sui periodi, sul numero e sulla successione dei contratti stipulati col convenuto (v. doc.ti CP_3
da 4 a 7 ricorso).
Ciò premesso, si ritiene la domanda possa trovare accoglimento.
La questione sottesa al presente giudizio attiene alla compatibilità con i principi affermati a livello europeo dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti di religione, che presenta delle peculiarità rispetto a quello previsto per gli altri docenti.
Infatti, se inizialmente l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole avveniva solamente tramite incarichi annuali, l'attuale sistema, come delineato dalla L. n. 186/2003, prevede la distinzione tra docenti di ruolo, assunti con contratto a tempo indeterminato, in misura pari al
70% del fabbisogno totale delle cattedre, e docenti con contratto a tempo determinato, per il restante 30%, facendo poi salva la necessaria sottoposizione di tutti gli insegnanti di religione cattolica al gradimento dell'Autorità ecclesiastica, sia nella fase genetica che funzionale del rapporto lavorativo, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o indeterminato.
Le suddette peculiarità sono dettate dall'esigenza di consentire l'adeguamento del numero di insegnanti di religione alle fluttuazioni derivanti dalla scelta delle famiglie di optare o meno per l'insegnamento della religione cattolica, che si ricorda essere facoltativo.
La questione della compatibilità con il diritto europeo di un siffatto sistema di reclutamento, che consente la reiterazione di rapporti a termine seppur nei limiti della riserva del 30%, è stata affrontata dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 13 gennaio 2022, nella causa C-
3 282/19, alle cui considerazioni la giurisprudenza di legittimità ha inteso uniformarsi, seguita dalla ormai pressoché costante giurisprudenza di merito (ex plurimis: C. App. Roma, Sez. L.,
26.9.2018 e 17.5.2017; C. App. Venezia, Sez. L., 18.1.2018; C. App. Brescia, Sez. L., 3.5.2017;
Trib. Catania, Sez. L., 16.1.2019 e 20.11.2018; Trib. Firenze, Sez. L., 18.7.2017; Trib. Milano,
Sez. L., 14.3.2017).
La Suprema Corte, con plurimi interventi e più di recente con ordinanza n. 6559/2023, le cui motivazioni sono richiamate in questa sede anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha enunciato i seguenti condivisibili principi di diritto:
- «nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica
nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della
contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque
senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza
di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune
annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso,
che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In
tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d.
Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di
cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2)
oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la
trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato.»;
- «i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno
durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della
contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti
disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di
contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello
4 stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure
concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi
al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del CP_3
ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se
accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto
abuso.»;
- «pertanto, la corte territoriale ha errato sia nell'affermare che la L. n. 186 del 2003, possa
derogare alla disciplina ordinaria dei rapporti a termine e, in particolare, a quella dei
supplenti scolastici, come interpretata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 187 del
2016, sia nel sostenere che vi siano particolari ragioni di flessibilità che giustificherebbe
siffatta eccezione sia nel ritenere che i ricorrenti dovessero dare prova che i loro incarichi
fossero relativi alla percentuale del 70% dei posti dell'organico; e' pacifico, infatti, anche dalla
consolidata giurisprudenza di questa S.C., che, dopo la L. n. 186 del 2003, è stato indetto un
unico concorso, nell'ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del
sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che sono all'origine del presente giudizio
e di altre analoghe controversie, ed in ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si
realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più
di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o, comunque, senza soluzione di
continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto
triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra
dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa
speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.» (negli stessi termini,
Cass. n. 18698/2022, Cass. n. 19319/2022, Cass. n. 22420/2022, Cass. n. 24760/2022, Cass. n.
22439/2022, Cass. n. 24761/2022, Cass. n. 24393/2022, Cass. n. 22265/2022).
5 Alla luce dei principi di diritto sopra rassegnati, si configurerà un abuso nella reiterazione dei contratti quando sia riscontrato il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale.
Spostando le superiori considerazioni al caso di specie, è incontroverso che parte ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa per effetto della stipula di contratti a tempo determinato per un tempo superiore a 36 mesi in forza di incarichi annuali prestati senza soluzione di continuità e senza che vi sia stata la possibilità di accedere, nel periodo di mantenimento in servizio, a concorsi per la stabilizzazione a cadenza triennale.
Se la stipula di tali contratti nel primo triennio può dirsi legittima, la successiva reiterazione dei contratti a termine ha costituito di sicuro un abusivo impiego dello strumento negoziale e,
quindi, una fattispecie generatrice di danno.
La riscontrata illegittimità della reiterazione dei contratti a termine intervenuti tra le parti dall 2015/2016 all'A.S. 2018/2019, consente quindi di affermare il diritto di parte Pt_2
ricorrente al risarcimento del c.d. danno eurounitario, dovendo escludersi, in ogni caso, che l'eventuale illegittimità possa condurre alla declaratoria della nullità parziale con l'effetto della conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Lo sbarramento a tali conseguenze è costituito dall'art. 36, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001, a norma del quale, in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le stesse, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
In mancanza di effettiva immissione in ruolo del dipendente a tempo determinato ovvero della concreta prospettiva della sua stabilizzazione, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della
6 violazione del diritto eurounitario non può che risiedere nel riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, in adesione ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata.
Ai fini della quantificazione del ristoro, tenuto conto dei parametri introdotti dal D.L. 16
settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, che ha novellato il disposto dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001 («Nella specifica ipotesi di
danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a
tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il
giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di
ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei
contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.» cfr. art. 12 del D.L. n. 131/2024), nonché del numero dei contratti stipulati e della loro durata complessiva, si ritiene congrua l'entità del risarcimento in favore di parte ricorrente nella misura di quattro mensilità da parametrarsi all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 147/2022, anche alla luce degli incombenti processuali compiuti, del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Dichiara il diritto di al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei Parte_1
contratti a tempo determinato nel periodo dall 2015/2016 all'A.S. 2018/2019 e, per Pt_2
l'effetto, condanna il a corrispondere in favore di parte Controparte_4
7 ricorrente a titolo risarcitorio una somma pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_4
di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.800,00, oltre rimborso contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Modena, 21 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 443/2024
tra
(C.F. ) col patrocinio dell'Avv. Alessandro Ancarani Parte_1 C.F._1
e con domicilio eletto in Modena, Via Scarpa n. 6,
RICORRENTE
e
Contr
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi P.IVA_1
dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa e con Controparte_2
domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 22.3.2024 , premettendo di essere Parte_1
docente per l'insegnamento della religione cattolica e di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto per tale insegnamento in forza di plurimi contratti a tempo determinato CP_3
di durata annuale, dipanatisi senza soluzione di continuità dall'A.S. 2015/2016 all'A.S.
1 2018/2019 (v. contratti di lavoro, doc.ti da 4 a 7 ricorso), ha convenuto in giudizio il
[...]
per l'accertamento della condotta abusiva serbata dalla resistente in Controparte_4
violazione della disciplina comunitaria e nazionale e, segnatamente, delle disposizioni dirette a contenere l'abuso di forme contrattuali determinanti un'ingiustificata condizione di precariato dei lavoratori, da cui il diritto a conseguire la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno patito.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: «accertare in capo alla ricorrente il diritto al
risarcimento del danno da reiterazione abusiva dei contratti a termine succedutisi con le
medesime modalità a quelli già oggetto della sentenza di accoglimento della CdA di Bologna n.
283/2021, divenuta definitiva e, per l'effetto, condannare il a corrispondere, a ristoro di CP_5
tale danno in relazione a tali contratti, il risarcimento che la giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS.UU. 5072 del 2016) ha individuato per analogia in quello fissato dall'art. 32 comma
5 legge 183 del 2010 nella misura massima di 12 mensilità e/o quella ritenuta equa/giusta da
codesto Tribunale;
vinte competenze e spese di lite oltre 15% forfett., iva e cpa come per legge
dovute da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che, Controparte_4
ribadita la legittimità del proprio operato, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto.
Previo deposito di note scritte con cui la difesa attorea ha ridefinito il quantum oggetto di domanda alla luce dei nuovi parametri di liquidazione del danno eurounitario di cui al novellato comma 5 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2011, all'esito dell'udienza del 19.3.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'abusiva condotta serbata dal , compendiatasi nella reiterata stipula Controparte_4
2 (con cadenza annuale) di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato tra le parti dall all 2018/2019 senza soluzione di continuità, ai fini del risarcimento Parte_2 Pt_2
del danno quantificato nella misura massima di ventiquattro mensilità della retribuzione utile al calcolo del T.F.R., coma da busta paga in atti.
In punto fatto, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente non residuano dubbi sui periodi, sul numero e sulla successione dei contratti stipulati col convenuto (v. doc.ti CP_3
da 4 a 7 ricorso).
Ciò premesso, si ritiene la domanda possa trovare accoglimento.
La questione sottesa al presente giudizio attiene alla compatibilità con i principi affermati a livello europeo dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti di religione, che presenta delle peculiarità rispetto a quello previsto per gli altri docenti.
Infatti, se inizialmente l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole avveniva solamente tramite incarichi annuali, l'attuale sistema, come delineato dalla L. n. 186/2003, prevede la distinzione tra docenti di ruolo, assunti con contratto a tempo indeterminato, in misura pari al
70% del fabbisogno totale delle cattedre, e docenti con contratto a tempo determinato, per il restante 30%, facendo poi salva la necessaria sottoposizione di tutti gli insegnanti di religione cattolica al gradimento dell'Autorità ecclesiastica, sia nella fase genetica che funzionale del rapporto lavorativo, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o indeterminato.
Le suddette peculiarità sono dettate dall'esigenza di consentire l'adeguamento del numero di insegnanti di religione alle fluttuazioni derivanti dalla scelta delle famiglie di optare o meno per l'insegnamento della religione cattolica, che si ricorda essere facoltativo.
La questione della compatibilità con il diritto europeo di un siffatto sistema di reclutamento, che consente la reiterazione di rapporti a termine seppur nei limiti della riserva del 30%, è stata affrontata dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 13 gennaio 2022, nella causa C-
3 282/19, alle cui considerazioni la giurisprudenza di legittimità ha inteso uniformarsi, seguita dalla ormai pressoché costante giurisprudenza di merito (ex plurimis: C. App. Roma, Sez. L.,
26.9.2018 e 17.5.2017; C. App. Venezia, Sez. L., 18.1.2018; C. App. Brescia, Sez. L., 3.5.2017;
Trib. Catania, Sez. L., 16.1.2019 e 20.11.2018; Trib. Firenze, Sez. L., 18.7.2017; Trib. Milano,
Sez. L., 14.3.2017).
La Suprema Corte, con plurimi interventi e più di recente con ordinanza n. 6559/2023, le cui motivazioni sono richiamate in questa sede anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha enunciato i seguenti condivisibili principi di diritto:
- «nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica
nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della
contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque
senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza
di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune
annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso,
che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In
tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d.
Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di
cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2)
oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la
trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato.»;
- «i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno
durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della
contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti
disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di
contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello
4 stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure
concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi
al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del CP_3
ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se
accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto
abuso.»;
- «pertanto, la corte territoriale ha errato sia nell'affermare che la L. n. 186 del 2003, possa
derogare alla disciplina ordinaria dei rapporti a termine e, in particolare, a quella dei
supplenti scolastici, come interpretata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 187 del
2016, sia nel sostenere che vi siano particolari ragioni di flessibilità che giustificherebbe
siffatta eccezione sia nel ritenere che i ricorrenti dovessero dare prova che i loro incarichi
fossero relativi alla percentuale del 70% dei posti dell'organico; e' pacifico, infatti, anche dalla
consolidata giurisprudenza di questa S.C., che, dopo la L. n. 186 del 2003, è stato indetto un
unico concorso, nell'ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del
sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che sono all'origine del presente giudizio
e di altre analoghe controversie, ed in ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si
realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più
di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o, comunque, senza soluzione di
continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto
triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra
dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa
speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.» (negli stessi termini,
Cass. n. 18698/2022, Cass. n. 19319/2022, Cass. n. 22420/2022, Cass. n. 24760/2022, Cass. n.
22439/2022, Cass. n. 24761/2022, Cass. n. 24393/2022, Cass. n. 22265/2022).
5 Alla luce dei principi di diritto sopra rassegnati, si configurerà un abuso nella reiterazione dei contratti quando sia riscontrato il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale.
Spostando le superiori considerazioni al caso di specie, è incontroverso che parte ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa per effetto della stipula di contratti a tempo determinato per un tempo superiore a 36 mesi in forza di incarichi annuali prestati senza soluzione di continuità e senza che vi sia stata la possibilità di accedere, nel periodo di mantenimento in servizio, a concorsi per la stabilizzazione a cadenza triennale.
Se la stipula di tali contratti nel primo triennio può dirsi legittima, la successiva reiterazione dei contratti a termine ha costituito di sicuro un abusivo impiego dello strumento negoziale e,
quindi, una fattispecie generatrice di danno.
La riscontrata illegittimità della reiterazione dei contratti a termine intervenuti tra le parti dall 2015/2016 all'A.S. 2018/2019, consente quindi di affermare il diritto di parte Pt_2
ricorrente al risarcimento del c.d. danno eurounitario, dovendo escludersi, in ogni caso, che l'eventuale illegittimità possa condurre alla declaratoria della nullità parziale con l'effetto della conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Lo sbarramento a tali conseguenze è costituito dall'art. 36, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001, a norma del quale, in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le stesse, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
In mancanza di effettiva immissione in ruolo del dipendente a tempo determinato ovvero della concreta prospettiva della sua stabilizzazione, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della
6 violazione del diritto eurounitario non può che risiedere nel riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, in adesione ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata.
Ai fini della quantificazione del ristoro, tenuto conto dei parametri introdotti dal D.L. 16
settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, che ha novellato il disposto dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001 («Nella specifica ipotesi di
danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a
tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il
giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di
ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei
contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.» cfr. art. 12 del D.L. n. 131/2024), nonché del numero dei contratti stipulati e della loro durata complessiva, si ritiene congrua l'entità del risarcimento in favore di parte ricorrente nella misura di quattro mensilità da parametrarsi all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 147/2022, anche alla luce degli incombenti processuali compiuti, del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Dichiara il diritto di al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei Parte_1
contratti a tempo determinato nel periodo dall 2015/2016 all'A.S. 2018/2019 e, per Pt_2
l'effetto, condanna il a corrispondere in favore di parte Controparte_4
7 ricorrente a titolo risarcitorio una somma pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_4
di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.800,00, oltre rimborso contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Modena, 21 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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