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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/10/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civili di primo grado riunite iscritta al n.5927/23 di ruolo generale dell'anno 2023 e promossa
DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, con l'avv.to Antonia Tollot e con domicilio eletto presso lo studio Parte_8
della stessa in Alpago (BL) come da mandato in calce all'atto di citazione.
-ATTORI-
CONTRO
in persona del suo procuratore Dott. Controparte_1 [...]
giusta procura notarile con l'avv.to Anna Bonamigo e domiciliata CP_2
presso lo studio della stessa in Treviso come da procura notarile.
-CONVENUTO-
con l'avv.to Riccardo Ragni e domiciliata presso lo studio Controparte_3
dello stesso in Fabriano (AN) come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. -CONVENUTO-
OGGETTO: Morte.
CONCLUSIONI PER GLI ATTORI:
Nel merito: accertata e dichiarata, ex artt. 2054 2° co. cc e, ad abundantiam, ex art. 2043 c.c., la responsabilità concorsuale di , conducente Controparte_4
dell'autovettura marca Opel Modello Crosslandx, targata FX233SZ, di proprietà di
, nella causazione del sinistro sub judice, verificatosi in data Controparte_3
22.10.2020, in cui perse la vita il congiunto degli attori, , Parte_9
condannarsi la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Via Marocchesa n. 14, in qualità di IA per la CP_5
r.c.a del veicolo antagonista, responsabile ex artt. 122 e 144 del D.lgs. n.209/2005,
a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, nell'ammontare che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, Parte_8
ex artt. 1226 e 2056 c.c., corrispondente al grado di colpa che verrà accertato in capo a , conducente del mezzo antagonista, oltre alla Controparte_4
rivalutazione monetaria sulle somme liquidate e loro ulteriore maggiorazione secondo gli interessi cc.dd. compensativi, al tasso che risulterà congruo, da calcolarsi in conformità all'insegnamento di cui alle sentenze emesse dalla
Suprema Corte nn. 1712/1995 e n. 61/2023.
Spese di lite integralmente rifuse, comprese eventuali spese di CTU e di CTP, le spese generali, ex art. 13, comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.;
2 -rigettarsi tutte le argomentazioni difensive, le eccezioni e le istanze, anche istruttorie, formulate dai convenuti, in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni che si sono illustrate in atti e che verranno approfondite negli scritti conclusivi.
In via istruttoria:
-Disporsi la rinnovazione della CTU ricostruttiva della meccanica del sinistro sub
judice, con la nomina di un nuovo CTU;
-Ammettersi le prove testimoniali, articolate in memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc, ad oggi non ancora ammesse.
Si producono, con numerazione progressiva rispetto all'elenco di cui alla memoria ex art.171 ter n. 3 cpc, i seguenti documenti:
Sub doc.28: Preavviso di parcella, con allegate distinte di pagamento, emesso dall'Ing. Per_1
Sub doc.29: Fatture, con allegate distinte di bonifico, emesse dai CCTTPP, Ing.
d Ing. Per_2 Per_3
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA : Controparte_1
Il patrocinio di si riporta integralmente alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, alle memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed alle note di trattazione scritta depositate, da intendersi qui tutte integralmente riportate e trascritte. In
relazione alla consulenza tecnica si ribadiscono le osservazioni svolte dal CTP Ing.
, non esaustivamente superate dal CTU. Precisa le seguenti conclusioni: Per_4
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Treviso, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente, perché infondata, in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte dedotte nella narrativa del presente atto, la
3 domanda formulata da tutte le parti attoree nei confronti di Controparte_6
, IN VIA SUBORDINATA: per la denegata ipotesi di accertamento
[...]
totale o parziale delle domande attoree, ridurre la pretesa risarcitoria in forza di quanto verrà rigorosamente accertato e provato in corso di causa, limitando l'obbligazione risarcitoria della deducente IA alla sola quota di responsabilità riferibile al signor e tenuto conto dei profili di Controparte_4
responsabilità a carico del signor e, comunque, del massimale di Parte_9
legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia disporre l'esibizione e l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa ai redditi percepiti dalla sig.ra e alle polizze di assicurazione sulla vita e contro gli Parte_1
infortuni sottoscritte dal de cuius ed al pagamento di eventuali indennizzi assicurativi.
IN OGNI IPOTESI: con integrale rifusione di anticipazioni, spese e compensi di lite,
oltre spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e c.p.a. come per legge.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA CP_3
Il procuratore della convenuta , nel richiamare integralmente quanto Controparte_3
argomentato, dedotto ed eccepito con i precedenti scritti difensivi e dichiarando di non accettare alcun contraddittorio su eventuali nuove domande che dovessero essere proposte dagli attori, precisa e rassegna le seguenti
CONCLUSIONI:
- Nel merito: “Piaccia all'Illustre Tribunale adito, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa, accertata e dichiarata la responsabilità del defunto Pt_9
nella causazione del sinistro per cui è processo, rigettare in toto le domande
[...]
ex adverso avanzate, poiché infondate, in fatto e diritto, nonché nulle, inammissibili
4 e comunque illegittime anche sotto il profilo del quantum, per i motivi evidenziati in
atti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
AT
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_10
rispettivamente, la moglie, la figlia, le figlie acquisite, le nipoti acquisite, nonché il fratello di , deceduto nel sinistro di cui è processo, riferivano che il Parte_9
giorno 22.10.2020, verso le ore 14.50, quest'ultimo in sella al motociclo di sua proprietà, modello KTM 690 Enduro, targato DY74823, con il casco regolarmente allacciato, stava circolando sulla SP46, nel tratto denominato “Via Delle Serre”, che si sviluppa in Località Cerretto D'Esi (AN), con direzione di marcia Cerreto D'Esi –
Fabriano.
Che, dopo aver oltrepassato il Cimitero Comunale e completata una curva destrorsa, il centauro iniziava un tratto di strada in salita e rettilineo che collega le due città di Cerreto D'Esi e Fabriano e poiché era preceduto nella marcia da tre autovetture, iniziava la manovra di sorpasso, mentre stava completando la predetta manovra, veniva attinto violentemente alla fiancata destra dalla fiancata sinistra dell'autovettura marca Opel Modello Crosslandx, targata FX233SZ, di proprietà di
, assicurata per la rca con e condotta, Controparte_3 Controparte_7
nell'occasione, da , che si trovava in testa alla fila di autovetture Controparte_4
che aveva sorpassato e che, in quei frangenti, lo affiancava sulla destra, il quale giunto in prossimità dell'intersezione con la stradina sterrata di accesso al cantiere della Pedemontana denominato “Punto di ritrovo R.23”, ubicata alla di lui sinistra, a
5 detta degli attori, improvvisamente, intraprendeva una manovra di svolta a sinistra,
per accedere in quella strada, senza aver attivato preventivamente l'indicatore sinistro di direzione e senza aver previamente rallentato ed essersi avvicinato al centro strada.
A seguito della collisione, il motociclista veniva disarcionato e, dopo aver impattato sul parabrezza dell'Opel antagonista, cadeva rovinosamente a terra, scivolando sull'asfalto sino a raggiungere la posizione di quiete pochi metri più innanzi, fuori dalla sede stradale.
subiva gravissime lesioni che ne determinavano il decesso Parte_9
nell'immediatezza.
A fronte di quanto esposto, ravvisando una quanto meno corresponsabilità
nell'occorso da parte del conducente l'autovettura Opel, ex art.140 e 154 cds nonché ex art.2054 II comma e 2043 cc., gli attori citavano in causa Controparte_1
per ottenere nelle diverse qualifiche ut supra, il risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale e patrimoniale sofferto, convenendo in giudizio anche Controparte_3
quale litisconsorte necessario ma nei confronti della quale non veniva formulata alcuna specifica domanda.
Si costituiva in causa la predetta compagnia di assicurazione che contestava sia l'an che il quantum ex adverso preteso, in particolare, riferiva che il tratto di strada teatro del sinistro, era connotato da cartelli di pericolo lavori in corso, di intersezione con strada secondaria ma soprattutto era presente un cartello di divieto di sorpasso e di un segnale che imponeva un limite di velocità di 40Km/h.
Contestava che il conducente dell'autovettura non avesse azionato la freccia e che avesse improvvisamente intrapreso la manovra di svolta a sinistra, affermando, di contro, come lo stesso proprio perché doveva svoltare a sinistra sulla stradina
6 indicata quale Punto di ritrovo R23, aveva proceduto lentamente.
Inoltre, valorizzando gli esiti della perizia disposta dal P.M. in sede penale ove veniva affermato il comportamento irregolare di il quale aveva Parte_9
viaggiato ad una velocità di 90 Km/h sorpassando una colonna di veicoli,
concludeva per l'assenza di responsabilità in capo al conducente dell'autovettura.
Inoltre, pur ritenendo assorbenti le considerazioni relativa all'an debeatur,
[...]
contestava il profilo del quantum, rilevando che e , CP_1 Parte_3 Pt_4
figlie di , da circa 15 anni avevano costituito un proprio nucleo Parte_1
familiare, avendo ancora in vita il proprio padre biologico e non essendo stato provato il rapporto affettivo e di frequentazione con il de cuius, tanto meno rispetto al rapporto con le nipoti acquisite, rispettivamente figlie delle sorelle . Pt_3
Che, analogamente, non era stata provata l'attualità di un importante legame affettivo tra i fratelli e Pt_9 Parte_8
Contestava poi che il predetto de cuius, come asserito, destinasse ¾ del proprio reddito da lavoro alle esigenze familiari.
Infine, contestava la debenza delle spese funerarie non essendo stato provato il pagamento, nonché il rimborso delle spese stragiudiziali a favore dell'agenzia infortunistica Giesse srl, non configurandosi quale danno emergente, concludeva così per il rigetto delle domande attoree e in via subordinata per la riduzione delle pretese risarcitorie avuto riguardo all'apporto causale prevalente del nella Pt_9
produzione dell'occorso.
Si costituiva in causa anche nella sua qualità di litisconsorte Controparte_3
necessario, riproponendo relativamente alla ricostruzione della dinamica del sinistro, le considerazioni espresse dal consulente del P.M. nel procedimento penale e precisando che nell'odierno giudizio non vi era prova che effettivamente
7 , conducente dell'autovettura Opel, fosse stato in grado di Controparte_4
avvistare il motociclo in tempo utile per desistere dalla manovra di svolta, né che il medesimo avesse omesso di attivare l'indicatore di direzione, precisando come il medesimo non aveva riportato alcuna sanzione ex art.140 e 154 cds.
In punto quantum, la deducente eccepiva l'inammissibilità e/o nullità della domanda risarcitoria del danno non patrimoniale attesa la genericità della stessa. In punto quantum ribadiva le censure già mosse dalla convenuta , Controparte_1
concludendo per il rigetto delle domande tutte.
Esperito il tentativo di conciliazione, le parti convenute respingevano la proposta formulata dal giudice che individuava una responsabilità nell'occorso nella misura del 50%.
Esperita attività istruttoria testimoniale ed ammessa Ctu dinamico ricostruttiva, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.9.2025, previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Diritto
1.An debeatur
E' evidente la responsabilità del povero nella produzione del sinistro Parte_9
di cui è processo.
Dalle risultanze emerse dalla documentazione dimessa, dalla prova testimoniale assunta e dagli esiti della disposta Ctu, si può desumere come il de cuius si sia reso responsabile di colpa generica e specifica avendo violato le regole di generale prudenza e la previsione di cui agli artt.141 e 146 cds, avendo viaggiato ad una velocità di circa 92Km/h in una zona in cui circa 445 m prima del luogo del sinistro
(cfr. rapporto degli organi di PG e relazione peritale), vi era il limite massimo di velocità di 40Km/h con il pannello integrativo di continuazione, nonché per aver
8 violato il divieto di sorpassare più veicoli in una zona ove sussisteva tale divieto e in presenza di strisce di margine giallo (zona di cantiere), oltre alla presenza degli altri segnali espressamente indicati dal Ctu che avrebbero dovuto imporre al motociclista l'obbligo di tenere una velocità consona allo stato dei luoghi.
Relativamente alla censura attorea sull'inoperatività del limite di 40Km/h, si richiamano le risposte fornite sul punto dal Ctu (allegato 5 pag.5) che inducono a ritenere superato tale rilievo.
Nella produzione dell'occorso un apporto causale va imputato anche al conducente dell'autovettura Opel che ha effettuato la manovra di svolta a sinistra nel mentre da tergo stava sopraggiungendo il motociclo in fase di sorpasso, infatti, il medesimo avrebbe dovuto non solo prima della manovra ma anche durante la stessa,
assicurarsi di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto, così come rilevato dal perito, della posizione, distanza, direzione di essi,
compresi quelli provenienti da tergo ancorchè in movimento e anche se in violazione delle norme del cds., come nel caso di specie.
Inoltre, i convenuti a cui incombeva il relativo onere ex art.2054 II comma cc., non hanno fornito prova liberatoria sufficiente che abbia fatto tutto il Controparte_4
possibile per evitare il danno e cioè che abbia preventivamente rallentato,
avvicinandosi il più possibile all'ideale asse stradale, mancando una striscia di mezzeria e di aver segnalato per tempo la sua intenzione di effettuare la manovra di svolta, servendosi dell'indicatore luminoso di direzione, non risultando in atti riscontro obiettivo in tal senso, senza sottacere che la presumibile condizione di rumore prodotta da motocicli provenienti da tergo, dovuta proprio alla tipologia dei mezzi, avrebbe dovuto indurre il conducente dell'autoveicolo ad astenersi dall'intraprendere la manovra di svolta.
9 A fronte del quadro probatorio descritto, ai protagonisti dell'evento può essere quindi attribuita una pari responsabilità nella produzione dell'evento.
2.Quantum
Chiarita il concorso colpevole della vittima, passando in rassegna il risarcimento preteso dagli attori, per quanto attiene al danno da perdita del vincolo parentale rivendicata dagli stessi, la domanda è fondata e può essere accolta nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Sul punto è solo il caso di ricordare che il risarcimento “iure proprio” del danno subito dal parente in conseguenza dell'uccisione del de cuius è risarcibile in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, oggi anche di fatto, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., inoltre, il danno subito dal congiunto
“è la diretta conseguenza al parente prossimo, la quale rileva come fatto plurioffensivo
che ha vittime diverse ma egualmente dirette (cfr Cass. civ. n.7748/2020)”.
Inoltre, aderendo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Ai
fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale non è necessario il
vincolo di sangue ma è sufficiente una stabile relazione affettiva, di consuetudine di vita
e di abitudini, analoga a quella che lega soggetti consanguinei. (cfr. Cass. civ.
n.5984/2025 già citata dagli attori)”, ciò per quanto attiene alla legittimazione attiva,
intesa quale diritto sostanziale da parte delle figlie acquisite e delle nipoti acquisite del de cuius a pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Relativamente al quantum risarcibile, questo Giudice ritiene di aderire alle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 28.6.2022, aggiornate al 2024,
10 che hanno trovato l'avvallo della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Le tabelle
di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione
equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema
"a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla
precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei
cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla
convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità
della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di
merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta
da adeguata motivazione (cfr. Cass. civ. n.37009/2022)”.
2.1 Parte_1
Tenuto conto che (vittima secondaria) nata il [...], moglie Parte_1
convivente di , nato il [...], aveva 60 anni all'epoca del sinistro Parte_9
e conviveva con la vittima;
che nel suo nucleo familiare erano presenti altri familiari,
indicati nella misura di tre (le tre figlie dell'attrice ciò a prescindere dalla convivenza), circostanza peraltro mai contestata, lo sviluppo del calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento 2024 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del coniuge, applicabile ratione temporis;
Valore del Punto Base €.3.911,00
A. Età della vittima primaria anni 60: Punti riconosciuti 18;
B. Età della vittima secondaria anni 60: Punti riconosciuti 18;
C. Convivenza: Punti riconosciuti 16;
D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
Punti riconosciuti 9;
11 E. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale: Punti riconosciuti 25 (l'attrice e la vittima si erano conosciuti nel 1994 e poco dopo avevano cominciato a convivere more uxorio insieme alla tre figlie che l'attrice aveva avuto da nate dal Persona_5
loro precedente matrimonio e il 20.12.1994 nasceva Parte_2
Il de cuius, come provato, aveva sostituito l'ex coniuge e padre biologico delle figlie della moglie che era incorso in gravi problemi finanziari coinvolgendo anche l'ex moglie, contribuendo sotto ogni profilo materiale e morale al mantenimento e cura del nuovo nucleo familiare, senza alcuna distinzione affettiva tra la propria figlia e quelle acquisite, cfr. deposizione della teste : “…Posso dire che era compagno e poi marito di Testimone_1 Pt_9
e padre delle figlie di . Non c'era differenza tra le figlie di Pt_1 Pt_1
e la figlia naturale avuta con ”. Pt_1 Pt_2 Pt_1
Inoltre, aveva rappresentato un supporto fondamentale per Parte_9
l'attrice condividendo con lei l'attività di assistenza della figlia e lo Per_6
straziante dolore della perdita della stessa avvenuta nell'anno 2008.
L'età anagrafica dell'attrice e del de cuius all'epoca del sinistro giustificano poi il punto indicato che non può essere attribuito nel valore massimo di 30).
Per un totale di 86 punti equivalenti ad €.336.346,00.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
50%, la somma liquidabile all'attrice depurata di tale percentuale, è pari ad
€.168.173,00.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso
12 annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
L'attrice ha diritto ad ottenere anche un risarcimento a titolo di danno per lucro cessante, infatti, dalle risultanze acquisite (cfr. deposizione dei testi escussi) è
emerso che , reale pater familias, forniva un supporto economico Parte_9
all'intero nucleo familiare, infatti, all'epoca del sinistro svolgeva due lavori, quale tecnico manutentore e quale agente assicurativo e percepiva un reddito annuo di
€.32.507,00 (cfr. doc.17 attoreo), inoltre, si era fatto carico anche dei debiti contratti dall'ex marito della moglie ove la stessa figurava quale fideiussore (cfr. docc.19 e
23 parte attrice).
Tuttavia poiché il nucleo familiare del de cuius all'epoca del sinistro era costituito oltre che dalla moglie dalla figlia in procinto di costituire Parte_1 Pt_2
un nucleo familiare autonomo, soggetti comunque percettori di reddito, valutati gli hobbies del e la sua passione per le moto, è ragionevole ritenere che le Pt_9
spese per il menage familiare fossero suddivise per tre e quindi l'apporto presuntivo del de cuius a favore della moglie può essere ragionevolmente quantificato nella misura di un terzo, trattenendo il il resto per sé. Pt_9
Ne consegue che capitalizzando la somma di €.10.835,00, pari ad un terzo dello stipendio del de cuius, moltiplicata per il coefficiente di capitalizzazione pari ad
€.6,59, previsto dalle tabelle di attualizzazione del danno patrimoniale futuro,
pubblicate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile ed. 2024, valutato l'arco temporale di sette anni durante il quale l'attrice avrebbe potuto continuare a beneficiare del
13 contributo reddituale che il marito le avrebbe erogato se avesse continuato ad espletare attività lavorativa fino all'età pensionabile, ne consegue un importo di
€.71.402,65.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
50%, la somma liquidabile all'attrice depurata di tale percentuale, è pari ad
€.35.701,32.
Su tale somma in quanto danno futuro non va operata la devalutazione e conseguente rivalutazione e quindi gli interessi al tasso legale sono dovuti dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
2.2 Parte_2
Tenuto conto che (vittima secondaria) nata il [...], figlia Parte_2
convivente di , nato il [...], aveva 25 anni all'epoca del sinistro Parte_9
e conviveva con la vittima;
che nel suo nucleo familiare erano presenti altri familiari,
indicati nella misura di tre (la madre e le due sorelle acquisite ciò a prescindere dalla convivenza), circostanza peraltro mai contestata, lo sviluppo del calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento 2024 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del padre, applicabile ratione temporis;
Valore del Punto Base €.3.911,00
A. Età della vittima primaria anni 60: Punti riconosciuti 18;
B. Età della vittima secondaria anni 25: Punti riconosciuti 24;
C. Convivenza: Punti riconosciuti 16;
D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
Punti riconosciuti 9;
E. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico
14 rapporto parentale: Punti riconosciuti 23 (l'attrice pur convivente, come appreso, era prossima a costituire un autonomo nucleo familiare, tenuto conto di ciò la relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto sia in termini di sofferenza interiore patita che di stravolgimento della vita, può essere prudenzialmente rappresentato dal punto sopra indicato).
Per un totale di 90 punti equivalenti ad €.351.990,00.
L'attrice ha diritto a vedersi rifuse anche le spese funerarie sostenute, come documentate pari ad €.5.000,64 che attualizzate ammontano ad €.5.965,76.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
50%, la somma liquidabile all'attrice depurata di tale percentuale, è pari ad
€.178.977,88.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
2.3 Parte_3
Tenuto conto che (vittima secondaria) nata il [...], figlia Parte_3
acquisita di , nato il [...], aveva 42 anni all'epoca del sinistro e Parte_9
non conviveva con la vittima;
che nel suo nucleo familiare erano presenti altri familiari, indicati nella misura di tre (la madre, la sorella e la sorella acquisita Pt_2
15 ciò a prescindere dalla convivenza), circostanza peraltro mai contestata, lo sviluppo del calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento 2024 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del padre, applicabile ratione temporis;
Valore del Punto Base €.3.911,00
A. Età della vittima primaria anni 60: Punti riconosciuti 18;
B. Età della vittima secondaria anni 42: Punti riconosciuti 20;
C. Convivenza: Nessun punto la vittima primaria e la vittima secondaria non solo non erano conviventi ma non abitavano nello stesso stabile o complesso condominiale.
D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
Punti riconosciuti 9;
E. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale: Punti riconosciuti 20 (l'attrice considerava il de cuius come un padre e tale sentimento era contraccambiato anche dal Pt_9
come emerge dalle deposizioni testimoniali assunte, inoltre, è provato che il medesimo in data 2.12.2011 aveva provveduto a redigere testamento in favore di tutte le figlie anche quelle acquisite nominandole tutte sue eredi, cfr.
doc.12)
Per un totale di 67 punti equivalenti ad €.262.037,00.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
50%, la somma liquidabile all'attrice depurata di tale percentuale, è pari ad
€.131.018,50.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed
16 impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
2.4 Parte_4
Tenuto conto che (vittima secondaria) nata il [...], figlia Parte_4
acquisita di , nato il [...], aveva 37 anni all'epoca del sinistro e Parte_9
non conviveva con la vittima;
che nel suo nucleo familiare erano presenti altri familiari, indicati nella misura di tre (la madre, la sorella e la sorella acquisita Pt_2
ciò a prescindere dalla convivenza), circostanza peraltro mai contestata, lo sviluppo del calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento 2024 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del padre, applicabile ratione temporis;
Valore del Punto Base €.3.911,00
A. Età della vittima primaria anni 60: Punti riconosciuti 18;
B. Età della vittima secondaria anni 37: Punti riconosciuti 22;
C. Convivenza: Nessun punto la vittima primaria e la vittima secondaria non solo non erano conviventi ma non abitavano nello stesso stabile o complesso condominiale.
D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
Punti riconosciuti 9;
E. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale: Punti riconosciuti 20 (l'attrice considerava il de cuius
17 come un padre e tale sentimento era contraccambiato anche dal Pt_9
come emerge dalle deposizioni testimoniali assunte, inoltre, è provato che il medesimo in data 2.12.2011 aveva provveduto a redigere testamento in favore di tutte le figlie anche quelle acquisite nominandole tutte sue eredi, cfr.
doc.12)
Per un totale di 69 punti equivalenti ad €.269.859,00.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
50%, la somma liquidabile all'attrice depurata di tale percentuale, è pari ad
€.134.929,50.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
2.5 Barchiesi Pt_5
Tenuto conto che (vittima secondaria) nata il [...], nipote Parte_5
acquisita, di , nato il [...], in [...] figlia di , Parte_9 Parte_3
aveva 8 anni all'epoca del sinistro e non conviveva con la vittima;
che nel suo nucleo familiare erano presenti altri familiari, oltre il numero di 3, lo sviluppo del calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento 2024 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del nonno, applicabile ratione temporis;
18 Valore del Punto Base €.1.698,00
A. Età della vittima primaria anni 60: Punti riconosciuti 12;
B. Età della vittima secondaria anni 8: Punti riconosciuti 20;
C. Convivenza: Nessun punto la vittima primaria e la vittima secondaria non solo non erano conviventi ma non abitavano nello stesso stabile o complesso condominiale.
D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
Nessun punto;
E. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale: Punti riconosciuti 10 (dalle deposizioni testimoniali acquisite è emerso che il quando aveva del tempo dal lavoro Pt_9
accudiva le nipoti accompagnandole a scuola o a svolgere attività sportiva,
tanto che le nipoti acquisite chiamavano il nonno affettuosamente Pt_9
“Panda” e tutta la famiglia allargata era solita festeggiare insieme le ricorrenze, compleanni e anniversari).
Per un totale di 42 punti equivalenti ad €.71.316,00.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
50%, la somma liquidabile all'attrice depurata di tale percentuale, è pari ad
€.35.658,00.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
19 Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
2.6 Parte_6
Tenuto conto che (vittima secondaria) nata il [...], nipote Parte_6
acquisita, di , nato il [...], in [...] figlia di , Parte_9 Parte_3
aveva 12 anni all'epoca del sinistro e non conviveva con la vittima;
che nel suo nucleo familiare erano presenti altri familiari, oltre il numero di 3, lo sviluppo del calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento 2024 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del nonno, applicabile ratione temporis;
Valore del Punto Base €.1.698,00
A. Età della vittima primaria anni 60: Punti riconosciuti 12;
B. Età della vittima secondaria anni 12: Punti riconosciuti 20;
C. Convivenza: Nessun punto la vittima primaria e la vittima secondaria non solo non erano conviventi ma non abitavano nello stesso stabile o complesso condominiale.
D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
Nessun punto;
E. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale: Punti riconosciuti 10 (dalle deposizioni testimoniali acquisite è emerso che il quando aveva del tempo dal lavoro Pt_9
accudiva le nipoti accompagnandole a scuola o a svolgere attività sportiva,
tanto che le nipoti acquisite chiamavano il nonno affettuosamente Pt_9
“Panda” e tutta la famiglia allargata era solita festeggiare insieme le ricorrenze, compleanni ed anniversari).
20 Per un totale di 42 punti equivalenti ad €.71.316,00.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
50%, la somma liquidabile all'attrice depurata di tale percentuale, è pari ad
€.35.658,00.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
2.7 Parte_7
Tenuto conto che (vittima secondaria) nata il [...], nipote Parte_7
acquisita, di , nato il [...], in [...] figlia di , Parte_9 Parte_4
aveva 15 anni all'epoca del sinistro e non conviveva con la vittima;
che nel suo nucleo familiare erano presenti altri familiari, oltre il numero di 3, lo sviluppo del calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento 2024 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del nonno, applicabile ratione temporis;
Valore del Punto Base €.1.698,00
A. Età della vittima primaria anni 60: Punti riconosciuti 12;
F. Età della vittima secondaria anni 15: Punti riconosciuti 20;
G. Convivenza: Nessun punto la vittima primaria e la vittima secondaria non solo non erano conviventi ma non abitavano nello stesso stabile o complesso
21 condominiale.
H. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
Nessun punto;
I. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale: Punti riconosciuti 10 (dalle deposizioni testimoniali acquisite è emerso che il quando aveva del tempo dal lavoro Pt_9
accudiva le nipoti accompagnandole a scuola o a svolgere attività sportiva,
tanto che le nipoti acquisite chiamavano il nonno affettuosamente Pt_9
“Panda” e tutta la famiglia allargata era solita festeggiare insieme le ricorrenze, compleanni ed anniversari).
Per un totale di 42 punti equivalenti ad €.71.316,00.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
50%, la somma liquidabile all'attrice depurata di tale percentuale, è pari ad
€.35.658,00.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
2.8 Parte_8
Tenuto conto che (vittima secondaria) nato il [...], fratello di Parte_8
, nato il [...], aveva 63 anni all'epoca del sinistro e non Parte_9
22 conviveva con la vittima;
che nel suo nucleo familiare non è dato sapere se vi erano presenti altri familiari, posto che tale dato non è rinvenibile agli atti e l'onere probatorio incombeva in capo all'attore, lo sviluppo del calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento 2024 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello, applicabile ratione temporis;
Valore del Punto Base €.1.698,00
A. Età della vittima primaria anni 60: Punti riconosciuti 12;
B. Età della vittima secondaria anni 63: Punti riconosciuti 10;
C. Convivenza: Nessun punto la vittima primaria e la vittima secondaria non solo non erano conviventi ma non abitavano nello stesso stabile o complesso condominiale.
D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
Nessun punto;
E. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale: Punti riconosciuti 15 (dalle deposizioni testimoniali acquisite è emerso che i due fratelli anche dopo la costituzione di nuclei famigliari autonomi avevano continuato a frequentarsi presso l'originaria casa paterna, soprattutto in occasione di eventi particolari, ad esempio, il compleanno della loro madre 94enne)
Per un totale di 37 punti equivalenti ad €.62.826,00.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
50%, la somma liquidabile all'attrice depurata di tale percentuale, è pari ad
€.31.413,00.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed
23 impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
2.9 Spese di assistenza stragiudiziale
Nulla è dovuto per le spese di assistenza stragiudiziale prestata dalla CP_8
sinistri, non tanto perché possa sussistere dubbio sulla debenza, concorrendone i presupposti, quanto perché gli attori a cui incombeva il relativo onere, non hanno fornito prova dell'esistenza di un documento fiscale che ne attesti l'importo e in assenza di ciò l'allegazione dimessa non può sopperire alla determinazione del quantum.
***
4.Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ma vanno modulate in relazione al liquidato, all'attività processuale svolta e alle questioni trattate, non ricorrendo comunque i presupposti per una parziale compensazione (cfr. Cass. civ .
Sez. un. 31.10.2022 n.32061) e andranno poste a carico di entrambi i convenuti in via solidale, infatti, nonostante gli attori abbiano citato in causa solo Controparte_3
perché litisconsorte necessario, non hanno mai articolato alcuna domanda nei suoi confronti, ma la sua costituzione pur legittima, ha imposto ai medesimi il dispiegamento di ulteriore attività difensionale anche per far fronte ai rilievi mossi dalla stessa che, pertanto, in ragione del principio della soccombenza, dovrà
sopportare le relative spese di lite.
24 Le spese di Ctp per complessivi €.2.354,11, così come documentate, vanno analogamente poste a carico dei convenuti in via solidale come le spese di Ctu
nella somma già liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
eccezione e conclusione,
1)in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna la convenuta , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare a la somma di €.168.173,00. Parte_1
-Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore, dalla data del sinistro 20.10.2020 alla data della presente sentenza.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
Oltre la somma di €.35.701,32. con gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
2)Condanna la convenuta , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di €.178.977,88. Parte_2
-Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai
25 ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore, dalla data del sinistro 20.10.2020 alla data della presente sentenza
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
3)Condanna la convenuta , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di €.131.018,50. Parte_3
-Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore, dalla data del sinistro 20.10.2020 alla data della presente sentenza
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
4)Condanna la convenuta , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di €.134.929,50. Parte_4
-Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in
26 quanto debito di valore, dalla data del sinistro 20.10.2020 alla data della presente sentenza.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
5)Condanna la convenuta , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di Parte_5
€.35.658,00.
-Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore, dalla data del sinistro 20.10.2020 alla data della presente sentenza.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
6)Condanna la convenuta , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di Parte_6
€.35.658,00.
-Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore, dalla data del sinistro 20.10.2020 alla data della presente
27 sentenza.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
7)Condanna la convenuta , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di €.35.658,00. Parte_7
-Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore, dalla data del sinistro 20.10.2020 alla data della presente sentenza.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
8)Condanna la convenuta , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di €.31.413,00. Parte_8
-Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore, dalla data del sinistro 20.10.2020 alla data della presente sentenza.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
28 9)Rigetta le restanti domande attoree.
10)Condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore e , in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese di lite Controparte_3
che liquida nella somma di €.37.950,90 per compenso professionale oltre spese esenti per €.571,02, nonchè spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge, con distrazione a favore dell'avv.to A. Tollot antistatario ex art.93 cpc.
11)Pone le spese di Ctu, nella somma già liquidata, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, oltre le spese della Ctp attorea per €.2.354,11,
Treviso 27.10.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela ZA
29
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civili di primo grado riunite iscritta al n.5927/23 di ruolo generale dell'anno 2023 e promossa
DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, con l'avv.to Antonia Tollot e con domicilio eletto presso lo studio Parte_8
della stessa in Alpago (BL) come da mandato in calce all'atto di citazione.
-ATTORI-
CONTRO
in persona del suo procuratore Dott. Controparte_1 [...]
giusta procura notarile con l'avv.to Anna Bonamigo e domiciliata CP_2
presso lo studio della stessa in Treviso come da procura notarile.
-CONVENUTO-
con l'avv.to Riccardo Ragni e domiciliata presso lo studio Controparte_3
dello stesso in Fabriano (AN) come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. -CONVENUTO-
OGGETTO: Morte.
CONCLUSIONI PER GLI ATTORI:
Nel merito: accertata e dichiarata, ex artt. 2054 2° co. cc e, ad abundantiam, ex art. 2043 c.c., la responsabilità concorsuale di , conducente Controparte_4
dell'autovettura marca Opel Modello Crosslandx, targata FX233SZ, di proprietà di
, nella causazione del sinistro sub judice, verificatosi in data Controparte_3
22.10.2020, in cui perse la vita il congiunto degli attori, , Parte_9
condannarsi la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Via Marocchesa n. 14, in qualità di IA per la CP_5
r.c.a del veicolo antagonista, responsabile ex artt. 122 e 144 del D.lgs. n.209/2005,
a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, nell'ammontare che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, Parte_8
ex artt. 1226 e 2056 c.c., corrispondente al grado di colpa che verrà accertato in capo a , conducente del mezzo antagonista, oltre alla Controparte_4
rivalutazione monetaria sulle somme liquidate e loro ulteriore maggiorazione secondo gli interessi cc.dd. compensativi, al tasso che risulterà congruo, da calcolarsi in conformità all'insegnamento di cui alle sentenze emesse dalla
Suprema Corte nn. 1712/1995 e n. 61/2023.
Spese di lite integralmente rifuse, comprese eventuali spese di CTU e di CTP, le spese generali, ex art. 13, comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.;
2 -rigettarsi tutte le argomentazioni difensive, le eccezioni e le istanze, anche istruttorie, formulate dai convenuti, in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni che si sono illustrate in atti e che verranno approfondite negli scritti conclusivi.
In via istruttoria:
-Disporsi la rinnovazione della CTU ricostruttiva della meccanica del sinistro sub
judice, con la nomina di un nuovo CTU;
-Ammettersi le prove testimoniali, articolate in memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc, ad oggi non ancora ammesse.
Si producono, con numerazione progressiva rispetto all'elenco di cui alla memoria ex art.171 ter n. 3 cpc, i seguenti documenti:
Sub doc.28: Preavviso di parcella, con allegate distinte di pagamento, emesso dall'Ing. Per_1
Sub doc.29: Fatture, con allegate distinte di bonifico, emesse dai CCTTPP, Ing.
d Ing. Per_2 Per_3
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA : Controparte_1
Il patrocinio di si riporta integralmente alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, alle memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed alle note di trattazione scritta depositate, da intendersi qui tutte integralmente riportate e trascritte. In
relazione alla consulenza tecnica si ribadiscono le osservazioni svolte dal CTP Ing.
, non esaustivamente superate dal CTU. Precisa le seguenti conclusioni: Per_4
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Treviso, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente, perché infondata, in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte dedotte nella narrativa del presente atto, la
3 domanda formulata da tutte le parti attoree nei confronti di Controparte_6
, IN VIA SUBORDINATA: per la denegata ipotesi di accertamento
[...]
totale o parziale delle domande attoree, ridurre la pretesa risarcitoria in forza di quanto verrà rigorosamente accertato e provato in corso di causa, limitando l'obbligazione risarcitoria della deducente IA alla sola quota di responsabilità riferibile al signor e tenuto conto dei profili di Controparte_4
responsabilità a carico del signor e, comunque, del massimale di Parte_9
legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia disporre l'esibizione e l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa ai redditi percepiti dalla sig.ra e alle polizze di assicurazione sulla vita e contro gli Parte_1
infortuni sottoscritte dal de cuius ed al pagamento di eventuali indennizzi assicurativi.
IN OGNI IPOTESI: con integrale rifusione di anticipazioni, spese e compensi di lite,
oltre spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e c.p.a. come per legge.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA CP_3
Il procuratore della convenuta , nel richiamare integralmente quanto Controparte_3
argomentato, dedotto ed eccepito con i precedenti scritti difensivi e dichiarando di non accettare alcun contraddittorio su eventuali nuove domande che dovessero essere proposte dagli attori, precisa e rassegna le seguenti
CONCLUSIONI:
- Nel merito: “Piaccia all'Illustre Tribunale adito, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa, accertata e dichiarata la responsabilità del defunto Pt_9
nella causazione del sinistro per cui è processo, rigettare in toto le domande
[...]
ex adverso avanzate, poiché infondate, in fatto e diritto, nonché nulle, inammissibili
4 e comunque illegittime anche sotto il profilo del quantum, per i motivi evidenziati in
atti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
AT
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_10
rispettivamente, la moglie, la figlia, le figlie acquisite, le nipoti acquisite, nonché il fratello di , deceduto nel sinistro di cui è processo, riferivano che il Parte_9
giorno 22.10.2020, verso le ore 14.50, quest'ultimo in sella al motociclo di sua proprietà, modello KTM 690 Enduro, targato DY74823, con il casco regolarmente allacciato, stava circolando sulla SP46, nel tratto denominato “Via Delle Serre”, che si sviluppa in Località Cerretto D'Esi (AN), con direzione di marcia Cerreto D'Esi –
Fabriano.
Che, dopo aver oltrepassato il Cimitero Comunale e completata una curva destrorsa, il centauro iniziava un tratto di strada in salita e rettilineo che collega le due città di Cerreto D'Esi e Fabriano e poiché era preceduto nella marcia da tre autovetture, iniziava la manovra di sorpasso, mentre stava completando la predetta manovra, veniva attinto violentemente alla fiancata destra dalla fiancata sinistra dell'autovettura marca Opel Modello Crosslandx, targata FX233SZ, di proprietà di
, assicurata per la rca con e condotta, Controparte_3 Controparte_7
nell'occasione, da , che si trovava in testa alla fila di autovetture Controparte_4
che aveva sorpassato e che, in quei frangenti, lo affiancava sulla destra, il quale giunto in prossimità dell'intersezione con la stradina sterrata di accesso al cantiere della Pedemontana denominato “Punto di ritrovo R.23”, ubicata alla di lui sinistra, a
5 detta degli attori, improvvisamente, intraprendeva una manovra di svolta a sinistra,
per accedere in quella strada, senza aver attivato preventivamente l'indicatore sinistro di direzione e senza aver previamente rallentato ed essersi avvicinato al centro strada.
A seguito della collisione, il motociclista veniva disarcionato e, dopo aver impattato sul parabrezza dell'Opel antagonista, cadeva rovinosamente a terra, scivolando sull'asfalto sino a raggiungere la posizione di quiete pochi metri più innanzi, fuori dalla sede stradale.
subiva gravissime lesioni che ne determinavano il decesso Parte_9
nell'immediatezza.
A fronte di quanto esposto, ravvisando una quanto meno corresponsabilità
nell'occorso da parte del conducente l'autovettura Opel, ex art.140 e 154 cds nonché ex art.2054 II comma e 2043 cc., gli attori citavano in causa Controparte_1
per ottenere nelle diverse qualifiche ut supra, il risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale e patrimoniale sofferto, convenendo in giudizio anche Controparte_3
quale litisconsorte necessario ma nei confronti della quale non veniva formulata alcuna specifica domanda.
Si costituiva in causa la predetta compagnia di assicurazione che contestava sia l'an che il quantum ex adverso preteso, in particolare, riferiva che il tratto di strada teatro del sinistro, era connotato da cartelli di pericolo lavori in corso, di intersezione con strada secondaria ma soprattutto era presente un cartello di divieto di sorpasso e di un segnale che imponeva un limite di velocità di 40Km/h.
Contestava che il conducente dell'autovettura non avesse azionato la freccia e che avesse improvvisamente intrapreso la manovra di svolta a sinistra, affermando, di contro, come lo stesso proprio perché doveva svoltare a sinistra sulla stradina
6 indicata quale Punto di ritrovo R23, aveva proceduto lentamente.
Inoltre, valorizzando gli esiti della perizia disposta dal P.M. in sede penale ove veniva affermato il comportamento irregolare di il quale aveva Parte_9
viaggiato ad una velocità di 90 Km/h sorpassando una colonna di veicoli,
concludeva per l'assenza di responsabilità in capo al conducente dell'autovettura.
Inoltre, pur ritenendo assorbenti le considerazioni relativa all'an debeatur,
[...]
contestava il profilo del quantum, rilevando che e , CP_1 Parte_3 Pt_4
figlie di , da circa 15 anni avevano costituito un proprio nucleo Parte_1
familiare, avendo ancora in vita il proprio padre biologico e non essendo stato provato il rapporto affettivo e di frequentazione con il de cuius, tanto meno rispetto al rapporto con le nipoti acquisite, rispettivamente figlie delle sorelle . Pt_3
Che, analogamente, non era stata provata l'attualità di un importante legame affettivo tra i fratelli e Pt_9 Parte_8
Contestava poi che il predetto de cuius, come asserito, destinasse ¾ del proprio reddito da lavoro alle esigenze familiari.
Infine, contestava la debenza delle spese funerarie non essendo stato provato il pagamento, nonché il rimborso delle spese stragiudiziali a favore dell'agenzia infortunistica Giesse srl, non configurandosi quale danno emergente, concludeva così per il rigetto delle domande attoree e in via subordinata per la riduzione delle pretese risarcitorie avuto riguardo all'apporto causale prevalente del nella Pt_9
produzione dell'occorso.
Si costituiva in causa anche nella sua qualità di litisconsorte Controparte_3
necessario, riproponendo relativamente alla ricostruzione della dinamica del sinistro, le considerazioni espresse dal consulente del P.M. nel procedimento penale e precisando che nell'odierno giudizio non vi era prova che effettivamente
7 , conducente dell'autovettura Opel, fosse stato in grado di Controparte_4
avvistare il motociclo in tempo utile per desistere dalla manovra di svolta, né che il medesimo avesse omesso di attivare l'indicatore di direzione, precisando come il medesimo non aveva riportato alcuna sanzione ex art.140 e 154 cds.
In punto quantum, la deducente eccepiva l'inammissibilità e/o nullità della domanda risarcitoria del danno non patrimoniale attesa la genericità della stessa. In punto quantum ribadiva le censure già mosse dalla convenuta , Controparte_1
concludendo per il rigetto delle domande tutte.
Esperito il tentativo di conciliazione, le parti convenute respingevano la proposta formulata dal giudice che individuava una responsabilità nell'occorso nella misura del 50%.
Esperita attività istruttoria testimoniale ed ammessa Ctu dinamico ricostruttiva, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.9.2025, previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Diritto
1.An debeatur
E' evidente la responsabilità del povero nella produzione del sinistro Parte_9
di cui è processo.
Dalle risultanze emerse dalla documentazione dimessa, dalla prova testimoniale assunta e dagli esiti della disposta Ctu, si può desumere come il de cuius si sia reso responsabile di colpa generica e specifica avendo violato le regole di generale prudenza e la previsione di cui agli artt.141 e 146 cds, avendo viaggiato ad una velocità di circa 92Km/h in una zona in cui circa 445 m prima del luogo del sinistro
(cfr. rapporto degli organi di PG e relazione peritale), vi era il limite massimo di velocità di 40Km/h con il pannello integrativo di continuazione, nonché per aver
8 violato il divieto di sorpassare più veicoli in una zona ove sussisteva tale divieto e in presenza di strisce di margine giallo (zona di cantiere), oltre alla presenza degli altri segnali espressamente indicati dal Ctu che avrebbero dovuto imporre al motociclista l'obbligo di tenere una velocità consona allo stato dei luoghi.
Relativamente alla censura attorea sull'inoperatività del limite di 40Km/h, si richiamano le risposte fornite sul punto dal Ctu (allegato 5 pag.5) che inducono a ritenere superato tale rilievo.
Nella produzione dell'occorso un apporto causale va imputato anche al conducente dell'autovettura Opel che ha effettuato la manovra di svolta a sinistra nel mentre da tergo stava sopraggiungendo il motociclo in fase di sorpasso, infatti, il medesimo avrebbe dovuto non solo prima della manovra ma anche durante la stessa,
assicurarsi di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto, così come rilevato dal perito, della posizione, distanza, direzione di essi,
compresi quelli provenienti da tergo ancorchè in movimento e anche se in violazione delle norme del cds., come nel caso di specie.
Inoltre, i convenuti a cui incombeva il relativo onere ex art.2054 II comma cc., non hanno fornito prova liberatoria sufficiente che abbia fatto tutto il Controparte_4
possibile per evitare il danno e cioè che abbia preventivamente rallentato,
avvicinandosi il più possibile all'ideale asse stradale, mancando una striscia di mezzeria e di aver segnalato per tempo la sua intenzione di effettuare la manovra di svolta, servendosi dell'indicatore luminoso di direzione, non risultando in atti riscontro obiettivo in tal senso, senza sottacere che la presumibile condizione di rumore prodotta da motocicli provenienti da tergo, dovuta proprio alla tipologia dei mezzi, avrebbe dovuto indurre il conducente dell'autoveicolo ad astenersi dall'intraprendere la manovra di svolta.
9 A fronte del quadro probatorio descritto, ai protagonisti dell'evento può essere quindi attribuita una pari responsabilità nella produzione dell'evento.
2.Quantum
Chiarita il concorso colpevole della vittima, passando in rassegna il risarcimento preteso dagli attori, per quanto attiene al danno da perdita del vincolo parentale rivendicata dagli stessi, la domanda è fondata e può essere accolta nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Sul punto è solo il caso di ricordare che il risarcimento “iure proprio” del danno subito dal parente in conseguenza dell'uccisione del de cuius è risarcibile in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, oggi anche di fatto, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., inoltre, il danno subito dal congiunto
“è la diretta conseguenza al parente prossimo, la quale rileva come fatto plurioffensivo
che ha vittime diverse ma egualmente dirette (cfr Cass. civ. n.7748/2020)”.
Inoltre, aderendo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Ai
fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale non è necessario il
vincolo di sangue ma è sufficiente una stabile relazione affettiva, di consuetudine di vita
e di abitudini, analoga a quella che lega soggetti consanguinei. (cfr. Cass. civ.
n.5984/2025 già citata dagli attori)”, ciò per quanto attiene alla legittimazione attiva,
intesa quale diritto sostanziale da parte delle figlie acquisite e delle nipoti acquisite del de cuius a pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Relativamente al quantum risarcibile, questo Giudice ritiene di aderire alle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 28.6.2022, aggiornate al 2024,
10 che hanno trovato l'avvallo della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Le tabelle
di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione
equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema
"a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla
precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei
cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla
convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità
della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di
merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta
da adeguata motivazione (cfr. Cass. civ. n.37009/2022)”.
2.1 Parte_1
Tenuto conto che (vittima secondaria) nata il [...], moglie Parte_1
convivente di , nato il [...], aveva 60 anni all'epoca del sinistro Parte_9
e conviveva con la vittima;
che nel suo nucleo familiare erano presenti altri familiari,
indicati nella misura di tre (le tre figlie dell'attrice ciò a prescindere dalla convivenza), circostanza peraltro mai contestata, lo sviluppo del calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento 2024 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del coniuge, applicabile ratione temporis;
Valore del Punto Base €.3.911,00
A. Età della vittima primaria anni 60: Punti riconosciuti 18;
B. Età della vittima secondaria anni 60: Punti riconosciuti 18;
C. Convivenza: Punti riconosciuti 16;
D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
Punti riconosciuti 9;
11 E. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale: Punti riconosciuti 25 (l'attrice e la vittima si erano conosciuti nel 1994 e poco dopo avevano cominciato a convivere more uxorio insieme alla tre figlie che l'attrice aveva avuto da nate dal Persona_5
loro precedente matrimonio e il 20.12.1994 nasceva Parte_2
Il de cuius, come provato, aveva sostituito l'ex coniuge e padre biologico delle figlie della moglie che era incorso in gravi problemi finanziari coinvolgendo anche l'ex moglie, contribuendo sotto ogni profilo materiale e morale al mantenimento e cura del nuovo nucleo familiare, senza alcuna distinzione affettiva tra la propria figlia e quelle acquisite, cfr. deposizione della teste : “…Posso dire che era compagno e poi marito di Testimone_1 Pt_9
e padre delle figlie di . Non c'era differenza tra le figlie di Pt_1 Pt_1
e la figlia naturale avuta con ”. Pt_1 Pt_2 Pt_1
Inoltre, aveva rappresentato un supporto fondamentale per Parte_9
l'attrice condividendo con lei l'attività di assistenza della figlia e lo Per_6
straziante dolore della perdita della stessa avvenuta nell'anno 2008.
L'età anagrafica dell'attrice e del de cuius all'epoca del sinistro giustificano poi il punto indicato che non può essere attribuito nel valore massimo di 30).
Per un totale di 86 punti equivalenti ad €.336.346,00.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
50%, la somma liquidabile all'attrice depurata di tale percentuale, è pari ad
€.168.173,00.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso
12 annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
L'attrice ha diritto ad ottenere anche un risarcimento a titolo di danno per lucro cessante, infatti, dalle risultanze acquisite (cfr. deposizione dei testi escussi) è
emerso che , reale pater familias, forniva un supporto economico Parte_9
all'intero nucleo familiare, infatti, all'epoca del sinistro svolgeva due lavori, quale tecnico manutentore e quale agente assicurativo e percepiva un reddito annuo di
€.32.507,00 (cfr. doc.17 attoreo), inoltre, si era fatto carico anche dei debiti contratti dall'ex marito della moglie ove la stessa figurava quale fideiussore (cfr. docc.19 e
23 parte attrice).
Tuttavia poiché il nucleo familiare del de cuius all'epoca del sinistro era costituito oltre che dalla moglie dalla figlia in procinto di costituire Parte_1 Pt_2
un nucleo familiare autonomo, soggetti comunque percettori di reddito, valutati gli hobbies del e la sua passione per le moto, è ragionevole ritenere che le Pt_9
spese per il menage familiare fossero suddivise per tre e quindi l'apporto presuntivo del de cuius a favore della moglie può essere ragionevolmente quantificato nella misura di un terzo, trattenendo il il resto per sé. Pt_9
Ne consegue che capitalizzando la somma di €.10.835,00, pari ad un terzo dello stipendio del de cuius, moltiplicata per il coefficiente di capitalizzazione pari ad
€.6,59, previsto dalle tabelle di attualizzazione del danno patrimoniale futuro,
pubblicate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile ed. 2024, valutato l'arco temporale di sette anni durante il quale l'attrice avrebbe potuto continuare a beneficiare del
13 contributo reddituale che il marito le avrebbe erogato se avesse continuato ad espletare attività lavorativa fino all'età pensionabile, ne consegue un importo di
€.71.402,65.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
50%, la somma liquidabile all'attrice depurata di tale percentuale, è pari ad
€.35.701,32.
Su tale somma in quanto danno futuro non va operata la devalutazione e conseguente rivalutazione e quindi gli interessi al tasso legale sono dovuti dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
2.2 Parte_2
Tenuto conto che (vittima secondaria) nata il [...], figlia Parte_2
convivente di , nato il [...], aveva 25 anni all'epoca del sinistro Parte_9
e conviveva con la vittima;
che nel suo nucleo familiare erano presenti altri familiari,
indicati nella misura di tre (la madre e le due sorelle acquisite ciò a prescindere dalla convivenza), circostanza peraltro mai contestata, lo sviluppo del calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento 2024 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del padre, applicabile ratione temporis;
Valore del Punto Base €.3.911,00
A. Età della vittima primaria anni 60: Punti riconosciuti 18;
B. Età della vittima secondaria anni 25: Punti riconosciuti 24;
C. Convivenza: Punti riconosciuti 16;
D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
Punti riconosciuti 9;
E. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico
14 rapporto parentale: Punti riconosciuti 23 (l'attrice pur convivente, come appreso, era prossima a costituire un autonomo nucleo familiare, tenuto conto di ciò la relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto sia in termini di sofferenza interiore patita che di stravolgimento della vita, può essere prudenzialmente rappresentato dal punto sopra indicato).
Per un totale di 90 punti equivalenti ad €.351.990,00.
L'attrice ha diritto a vedersi rifuse anche le spese funerarie sostenute, come documentate pari ad €.5.000,64 che attualizzate ammontano ad €.5.965,76.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
50%, la somma liquidabile all'attrice depurata di tale percentuale, è pari ad
€.178.977,88.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
2.3 Parte_3
Tenuto conto che (vittima secondaria) nata il [...], figlia Parte_3
acquisita di , nato il [...], aveva 42 anni all'epoca del sinistro e Parte_9
non conviveva con la vittima;
che nel suo nucleo familiare erano presenti altri familiari, indicati nella misura di tre (la madre, la sorella e la sorella acquisita Pt_2
15 ciò a prescindere dalla convivenza), circostanza peraltro mai contestata, lo sviluppo del calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento 2024 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del padre, applicabile ratione temporis;
Valore del Punto Base €.3.911,00
A. Età della vittima primaria anni 60: Punti riconosciuti 18;
B. Età della vittima secondaria anni 42: Punti riconosciuti 20;
C. Convivenza: Nessun punto la vittima primaria e la vittima secondaria non solo non erano conviventi ma non abitavano nello stesso stabile o complesso condominiale.
D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
Punti riconosciuti 9;
E. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale: Punti riconosciuti 20 (l'attrice considerava il de cuius come un padre e tale sentimento era contraccambiato anche dal Pt_9
come emerge dalle deposizioni testimoniali assunte, inoltre, è provato che il medesimo in data 2.12.2011 aveva provveduto a redigere testamento in favore di tutte le figlie anche quelle acquisite nominandole tutte sue eredi, cfr.
doc.12)
Per un totale di 67 punti equivalenti ad €.262.037,00.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
50%, la somma liquidabile all'attrice depurata di tale percentuale, è pari ad
€.131.018,50.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed
16 impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
2.4 Parte_4
Tenuto conto che (vittima secondaria) nata il [...], figlia Parte_4
acquisita di , nato il [...], aveva 37 anni all'epoca del sinistro e Parte_9
non conviveva con la vittima;
che nel suo nucleo familiare erano presenti altri familiari, indicati nella misura di tre (la madre, la sorella e la sorella acquisita Pt_2
ciò a prescindere dalla convivenza), circostanza peraltro mai contestata, lo sviluppo del calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento 2024 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del padre, applicabile ratione temporis;
Valore del Punto Base €.3.911,00
A. Età della vittima primaria anni 60: Punti riconosciuti 18;
B. Età della vittima secondaria anni 37: Punti riconosciuti 22;
C. Convivenza: Nessun punto la vittima primaria e la vittima secondaria non solo non erano conviventi ma non abitavano nello stesso stabile o complesso condominiale.
D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
Punti riconosciuti 9;
E. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale: Punti riconosciuti 20 (l'attrice considerava il de cuius
17 come un padre e tale sentimento era contraccambiato anche dal Pt_9
come emerge dalle deposizioni testimoniali assunte, inoltre, è provato che il medesimo in data 2.12.2011 aveva provveduto a redigere testamento in favore di tutte le figlie anche quelle acquisite nominandole tutte sue eredi, cfr.
doc.12)
Per un totale di 69 punti equivalenti ad €.269.859,00.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
50%, la somma liquidabile all'attrice depurata di tale percentuale, è pari ad
€.134.929,50.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
2.5 Barchiesi Pt_5
Tenuto conto che (vittima secondaria) nata il [...], nipote Parte_5
acquisita, di , nato il [...], in [...] figlia di , Parte_9 Parte_3
aveva 8 anni all'epoca del sinistro e non conviveva con la vittima;
che nel suo nucleo familiare erano presenti altri familiari, oltre il numero di 3, lo sviluppo del calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento 2024 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del nonno, applicabile ratione temporis;
18 Valore del Punto Base €.1.698,00
A. Età della vittima primaria anni 60: Punti riconosciuti 12;
B. Età della vittima secondaria anni 8: Punti riconosciuti 20;
C. Convivenza: Nessun punto la vittima primaria e la vittima secondaria non solo non erano conviventi ma non abitavano nello stesso stabile o complesso condominiale.
D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
Nessun punto;
E. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale: Punti riconosciuti 10 (dalle deposizioni testimoniali acquisite è emerso che il quando aveva del tempo dal lavoro Pt_9
accudiva le nipoti accompagnandole a scuola o a svolgere attività sportiva,
tanto che le nipoti acquisite chiamavano il nonno affettuosamente Pt_9
“Panda” e tutta la famiglia allargata era solita festeggiare insieme le ricorrenze, compleanni e anniversari).
Per un totale di 42 punti equivalenti ad €.71.316,00.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
50%, la somma liquidabile all'attrice depurata di tale percentuale, è pari ad
€.35.658,00.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
19 Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
2.6 Parte_6
Tenuto conto che (vittima secondaria) nata il [...], nipote Parte_6
acquisita, di , nato il [...], in [...] figlia di , Parte_9 Parte_3
aveva 12 anni all'epoca del sinistro e non conviveva con la vittima;
che nel suo nucleo familiare erano presenti altri familiari, oltre il numero di 3, lo sviluppo del calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento 2024 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del nonno, applicabile ratione temporis;
Valore del Punto Base €.1.698,00
A. Età della vittima primaria anni 60: Punti riconosciuti 12;
B. Età della vittima secondaria anni 12: Punti riconosciuti 20;
C. Convivenza: Nessun punto la vittima primaria e la vittima secondaria non solo non erano conviventi ma non abitavano nello stesso stabile o complesso condominiale.
D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
Nessun punto;
E. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale: Punti riconosciuti 10 (dalle deposizioni testimoniali acquisite è emerso che il quando aveva del tempo dal lavoro Pt_9
accudiva le nipoti accompagnandole a scuola o a svolgere attività sportiva,
tanto che le nipoti acquisite chiamavano il nonno affettuosamente Pt_9
“Panda” e tutta la famiglia allargata era solita festeggiare insieme le ricorrenze, compleanni ed anniversari).
20 Per un totale di 42 punti equivalenti ad €.71.316,00.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
50%, la somma liquidabile all'attrice depurata di tale percentuale, è pari ad
€.35.658,00.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
2.7 Parte_7
Tenuto conto che (vittima secondaria) nata il [...], nipote Parte_7
acquisita, di , nato il [...], in [...] figlia di , Parte_9 Parte_4
aveva 15 anni all'epoca del sinistro e non conviveva con la vittima;
che nel suo nucleo familiare erano presenti altri familiari, oltre il numero di 3, lo sviluppo del calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento 2024 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del nonno, applicabile ratione temporis;
Valore del Punto Base €.1.698,00
A. Età della vittima primaria anni 60: Punti riconosciuti 12;
F. Età della vittima secondaria anni 15: Punti riconosciuti 20;
G. Convivenza: Nessun punto la vittima primaria e la vittima secondaria non solo non erano conviventi ma non abitavano nello stesso stabile o complesso
21 condominiale.
H. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
Nessun punto;
I. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale: Punti riconosciuti 10 (dalle deposizioni testimoniali acquisite è emerso che il quando aveva del tempo dal lavoro Pt_9
accudiva le nipoti accompagnandole a scuola o a svolgere attività sportiva,
tanto che le nipoti acquisite chiamavano il nonno affettuosamente Pt_9
“Panda” e tutta la famiglia allargata era solita festeggiare insieme le ricorrenze, compleanni ed anniversari).
Per un totale di 42 punti equivalenti ad €.71.316,00.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
50%, la somma liquidabile all'attrice depurata di tale percentuale, è pari ad
€.35.658,00.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
2.8 Parte_8
Tenuto conto che (vittima secondaria) nato il [...], fratello di Parte_8
, nato il [...], aveva 63 anni all'epoca del sinistro e non Parte_9
22 conviveva con la vittima;
che nel suo nucleo familiare non è dato sapere se vi erano presenti altri familiari, posto che tale dato non è rinvenibile agli atti e l'onere probatorio incombeva in capo all'attore, lo sviluppo del calcolo è il seguente:
Tabella di riferimento 2024 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello, applicabile ratione temporis;
Valore del Punto Base €.1.698,00
A. Età della vittima primaria anni 60: Punti riconosciuti 12;
B. Età della vittima secondaria anni 63: Punti riconosciuti 10;
C. Convivenza: Nessun punto la vittima primaria e la vittima secondaria non solo non erano conviventi ma non abitavano nello stesso stabile o complesso condominiale.
D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
Nessun punto;
E. Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale: Punti riconosciuti 15 (dalle deposizioni testimoniali acquisite è emerso che i due fratelli anche dopo la costituzione di nuclei famigliari autonomi avevano continuato a frequentarsi presso l'originaria casa paterna, soprattutto in occasione di eventi particolari, ad esempio, il compleanno della loro madre 94enne)
Per un totale di 37 punti equivalenti ad €.62.826,00.
Poiché è stato stabilito un apporto concorsuale della vittima stimato nella misura del
50%, la somma liquidabile all'attrice depurata di tale percentuale, è pari ad
€.31.413,00.
Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed
23 impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
2.9 Spese di assistenza stragiudiziale
Nulla è dovuto per le spese di assistenza stragiudiziale prestata dalla CP_8
sinistri, non tanto perché possa sussistere dubbio sulla debenza, concorrendone i presupposti, quanto perché gli attori a cui incombeva il relativo onere, non hanno fornito prova dell'esistenza di un documento fiscale che ne attesti l'importo e in assenza di ciò l'allegazione dimessa non può sopperire alla determinazione del quantum.
***
4.Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ma vanno modulate in relazione al liquidato, all'attività processuale svolta e alle questioni trattate, non ricorrendo comunque i presupposti per una parziale compensazione (cfr. Cass. civ .
Sez. un. 31.10.2022 n.32061) e andranno poste a carico di entrambi i convenuti in via solidale, infatti, nonostante gli attori abbiano citato in causa solo Controparte_3
perché litisconsorte necessario, non hanno mai articolato alcuna domanda nei suoi confronti, ma la sua costituzione pur legittima, ha imposto ai medesimi il dispiegamento di ulteriore attività difensionale anche per far fronte ai rilievi mossi dalla stessa che, pertanto, in ragione del principio della soccombenza, dovrà
sopportare le relative spese di lite.
24 Le spese di Ctp per complessivi €.2.354,11, così come documentate, vanno analogamente poste a carico dei convenuti in via solidale come le spese di Ctu
nella somma già liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
eccezione e conclusione,
1)in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna la convenuta , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare a la somma di €.168.173,00. Parte_1
-Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore, dalla data del sinistro 20.10.2020 alla data della presente sentenza.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
Oltre la somma di €.35.701,32. con gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
2)Condanna la convenuta , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di €.178.977,88. Parte_2
-Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai
25 ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore, dalla data del sinistro 20.10.2020 alla data della presente sentenza
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
3)Condanna la convenuta , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di €.131.018,50. Parte_3
-Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore, dalla data del sinistro 20.10.2020 alla data della presente sentenza
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
4)Condanna la convenuta , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di €.134.929,50. Parte_4
-Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in
26 quanto debito di valore, dalla data del sinistro 20.10.2020 alla data della presente sentenza.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
5)Condanna la convenuta , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di Parte_5
€.35.658,00.
-Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore, dalla data del sinistro 20.10.2020 alla data della presente sentenza.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
6)Condanna la convenuta , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di Parte_6
€.35.658,00.
-Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore, dalla data del sinistro 20.10.2020 alla data della presente
27 sentenza.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
7)Condanna la convenuta , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di €.35.658,00. Parte_7
-Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore, dalla data del sinistro 20.10.2020 alla data della presente sentenza.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
8)Condanna la convenuta , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di €.31.413,00. Parte_8
-Inoltre, su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore, dalla data del sinistro 20.10.2020 alla data della presente sentenza.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
28 9)Rigetta le restanti domande attoree.
10)Condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore e , in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese di lite Controparte_3
che liquida nella somma di €.37.950,90 per compenso professionale oltre spese esenti per €.571,02, nonchè spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge, con distrazione a favore dell'avv.to A. Tollot antistatario ex art.93 cpc.
11)Pone le spese di Ctu, nella somma già liquidata, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, oltre le spese della Ctp attorea per €.2.354,11,
Treviso 27.10.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela ZA
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