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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/07/2024, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
R.g.a.n.c. 803/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 803 del Ruolo Generale degli Affari non Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione a seguito della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., vertente sulla attribuzione della quota di pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 Legge 898/1970
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Siderno (RC), alla via Magenta, n°5, presso lo studio dell'Avv. Annamaria
Tropiano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
in Locri, via G. Matteotti n. 29, presso lo studio dell'avv. Pietro Galluzzo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
1 NONCHÉ
C.F. Controparte_2
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria Raffanti e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato, in forza di procura generale alle liti a rogito del Notaio in Roma rep. N. 37590 / 7131 del Persona_1
23/01/2023 ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Possidonea 22, presso il proprio Ufficio legale
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 9 L. 898/1970 depositato il 29.06.2023, Parte_1
ha adito il Tribunale affermando che: - in data 26 maggio 1976, in Bovalino, ha
[...]
contratto matrimonio concordatario con , nato a [...] il [...], Controparte_3
trascritto nel Registro del Comune di Bovalino alla Parte II, Serie A, nr. 9 – Anno 1979;
- il Tribunale di Locri, con sentenza n.81/1998, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni concordate tra i coniugi, ritenute non contrarie alla legge, alla morale e all'ordine pubblico, con le quali si Controparte_3
è obbligato a corrispondere alla ex moglie, a titolo di assegno divorzile, l'importo di Lire
450.000 mensili, da ultimo rivalutato in € 500,00, che ha sempre versato, Controparte_3
per come risulta dalle allegate dichiarazioni dei redditi;
- in data 09.02.2002, CP_3
ha contratto nuovo matrimonio con - in data
[...] Controparte_1
07.04.2023, è deceduto;
- in qualità di ex coniuge, la ricorrente, in data Controparte_3
23.05.2023, ha presentato domanda all' di Locri per il riconoscimento di quota CP_2
della pensione di reversibilità, ai sensi art. 9, Legge 898/1970 e successive modifiche, rigettata dall' per mancanza di pronuncia di accertamento del Controparte_4
Tribunale; - la ricorrente non ha contratto nuovo matrimonio e versa in condizioni economiche precarie e insufficienti al suo mantenimento. Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto: “Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare che la ricorrente, in qualità di ex coniuge, ha diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità in concorrenza con il coniuge superstite ai sensi dell' art. 9, Legge 898/1970 e successive modifiche, e, per l'effetto, determinarne la quota di spettanza in ragione della durata dei matrimoni, delle condizioni economiche e della
2 entità dell'assegno versato, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo, si è costituito in giudizio
[...]
la quale ha contestato l'esistenza dei presupposti per l'attribuzione Controparte_1
all'ex coniuge della percentuale sulla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 cit. così come richiesto dalla ricorrente. In particolare, la resistente ha allegato che soltanto per la pensione VO, numero 36711328 sussisterebbe il requisito della contribuzione da parte del de cuius anteriore alla sentenza di divorzio. La resistente, inoltre, ha allegato la sussistenza di elementi da valutare ai fini dell'eventuale determinazione della quota da attribuire alla ricorrente. Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di “A) in via preliminare, accertare l'esistenza o meno, in astratto, del diritto di parte ricorrente a vedere soddisfatta la pretesa azionata sulla sola pensione VO, numero 36711328; B) in via gradata, determinare
l'ammontare della quota di pensione di reversibilità riconoscibile al coniuge superstite sulla sola pensione VO, numero 36711328; C) quanto sopra con piena compensazione delle spese di lite”.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quest'ultimo si CP_2
è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.02.2024, rimettendosi al Tribunale per la determinazione della quota della pensione di reversibilità di spettante alla ricorrente. Controparte_3
La causa è stata istruita documentalmente e, disattesa la richiesta di prova per testi avanzata dalla ricorrente in quanto vertente su circostanze da provare per tabulas, è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini a ritroso per le memorie conclusionali.
§ 2. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va osservato che, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, L. 898/1970, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. I n. 13041 del 9.12.1992; Cass. Sez. I
n. 23880 del 19.09.2008) sia il coniuge superstite che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità.
Per tale motivo, la controversia tra l'ex-coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione del trattamento di reversibilità deve necessariamente
3 svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale,
l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto
(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15111 del 18/07/2005).
Quanto ai presupposti normativi per l'ottenimento della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto essi, in base all'art. 13 L. 74/1987, si identificano:
a. nella libertà di stato del coniuge divorziato beneficiario richiedente, il quale non deve, infatti, aver contratto nuove nozze;
b. nella titolarità in capo al coniuge divorziato dell'assegno divorzile ex art. 5 l.
898/1970 (da intendersi, a norma dell'art. 5 L. 263/2005, come intervenuto riconoscimento dell'assegno da parte del Tribunale);
c. nell'anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio.
Accertati tali presupposti, occorre individuare i criteri di ripartizione del trattamento pensionistico tra le aventi diritto, in ipotesi di concorso tra l'ex-coniuge e la vedova, tenuto conto, quale unico parametro di riferimento indicato dal Legislatore, alla durata del vincolo matrimoniale.
Secondo l'indirizzo interpretativo estensivo, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, la durata del vincolo ricomprende per l'ex coniuge il periodo tra la celebrazione del matrimonio e lo scioglimento dello stesso (incluso, pertanto, il periodo di separazione personale - cfr. Cass. 15164/2003) e, per la vedova, deve intendersi anticipato all'eventuale convivenza more uxorio precedente alla celebrazione delle nuove nozze (cfr. Cass. n. 15148/2003, n. 5268/2020), con la precisazione che tale convivenza deve essere caratterizzata dalla coabitazione, da una relazione di comunione materiale e morale e da una certa stabilità e continuità temporale (cfr. Cass. Sez. I n. 26358 del 7.12.
2011).
In conformità alla pronuncia n. 419/1999 della Corte Costituzionale, nonché all'orientamento consolidato tra i Supremi Giudici (cfr. tra le molte altre: Cass.
30.3.2004 n. 6272), l'art. 9, comma 3, L. 898/70 va interpretato nel senso che l'elemento
4 temporale della durata dei matrimoni, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, deve essere affiancato da ulteriori elementi correttivi della proporzione matematica, in ottica di maggiore equità economica e sociale.
Esso, pertanto, è criterio preminente ma non esclusivo per il calcolo delle quote della pensione di reversibilità spettanti agli eventi diritto e deve essere ponderato anche attraverso ulteriori elementi, quali le condizioni economiche delle parti e l'ammontare dell'assegno goduto dal divorziato prima del decesso dell'ex coniuge.
In sostanza la ripartizione deve essere effettuata considerando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità corrisposto, allo scopo di porre il superstite al riparo dell'eventualità di uno stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla scomparsa del coniuge (cfr. ex multis Cass. 23379/2004;
6272/2004; 1057/2002).
Sempre, secondo i giudici di legittimità, «In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge
e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali
l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali» ( cfr. tra le molte altre Cass., Sez.
I, n. 10638 del 9.05.2007; Cass., Sez. I, n. 10391 del 21.06.2012; Cass., Sez. I, n. 16093 del 21.09.2012).
Quanto, invece, alla decorrenza del diritto della ricorrente alla percezione della pensione nella quota stabilita in suo favore, l'obbligo dell' di erogare il trattamento CP_2
pensionistico deve essere fatto decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del coniuge deceduto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6272 del 30.03.2004 secondo cui il «trattamento di reversibilità, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato, stante la natura pensionistica della quota di reversibilità e la necessità, quindi, di far
5 riferimento a siffatta regola di decorrenza stabilita dalle singole leggi pensionistiche, senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota»).
Quanto al soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è l'Ente erogatore e non il coniuge superstite che abbia già riscosso la pensione di reversibilità per intero. Sul punto i giudici di legittimità hanno affermato, infatti, che: «Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso» (cfr. Cass. Sez. I n. 2092 del
31.01.2007; Cass. Sez. L n. 22259 del 27.09.2013).
Si tratta, pertanto, di una sentenza costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato (cfr.
Cass. 2092/2007; Cass. n. 23862/2008).
§ 3. Tanto premesso in punto di diritto, ai fini di una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in precedenza riportati, è opportuno, preliminarmente, riportare tutte le circostanze emergenti dai documenti allegati.
Per quanto riguarda va evidenziato che: 1) ha contratto Parte_1
matrimonio con in data 26.05.1979; 2) il Tribunale di Locri, con la Controparte_3
sentenza n. 81/1998 depositata il 22.12.1998, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes recependo l'accordo raggiunto dalle parti, con previsione dell'assegno di divorzio in favore della ricorrente, quantificato all'epoca nella somma mensile di Lire 450.000 oltre adeguamento annuale secondo ISTAT;
3) gli allora coniugi erano tuttavia separati dal 1988 come da decreto di omologa del Tribunale di Locri
6 emesso in data 05.04.1988 e presentazione domanda di separazione congiunta in data
04.02.1988 4) la ricorrente non ha contratto un nuovo matrimonio (cfr. certificato di stato civile); 5) la ricorrente ha un reddito personale di euro 8.733,00 annui come risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2022.
Quanto alla resistente, emerge che ha contratto Controparte_1
matrimonio con il il 09.02.2002 (cfr. estratto di matrimonio). Controparte_3
Dalla documentazione depositata dalla resistente e non contestata dalla ricorrente emerge che al momento del decesso era titolare di pensione di vecchiaia, Controparte_3
categoria VO (vecchiaia dei lavoratori parasubordinati) numero 01010088 (All.3),
e VO (vecchiaia dei commercianti), numero 36711328 (All. 4).
Ancora dalla documentazione rilasciata dall' prodotta da CP_2 Controparte_1
e, in particolare, dagli estratti conto allegati (all. 9), si ricava che il periodo
[...]
contributivo relativo alla pensione di vecchiaia dei commercianti (estratto conto previdenziale – regime generale) decorre dal giorno 01.04.1979 mentre in relazione alla pensione di vecchiaia dei lavoratori parasubordinati (estratto conto parasubordinati) decorre dall'anno solare 2000.
Tale dato, oltre che provato documentalmente, non è stato contestato dalle altre parti in giudizio. Invero la ricorrente si è limitata a osservare che il requisito dell'anteriorità della contribuzione rispetto alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo richiesto dal comma 2 dell'art. 9 della L. 898/1970, disciplinante l'ipotesi di caso di morte dell'ex coniuge in assenza di un coniuge superstite, non trovi applicazione alla diversa ipotesi di concorso dell'ex coniuge con il coniuge superstite.
Tale interpretazione non è condivisibile.
In merito occorre osservare che il comma 3 del citato art. 9 disciplina il concorso tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, ma tale concorso è possibile solo ove sussistano i presupposti perché a entrambi sia attribuibile la pensione di reversibilità. Infatti, la disciplina di cui al suddetto comma 3 deve essere letta unitamente a quella di cui al precedente comma 2, che offre la regola generale per l'attribuzione all'ex coniuge della pensione di reversibilità. In altri termini, il requisito dell'anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio costituisce uno
7 dei presupposti perché possa essere riconosciuta l'attribuzione della pensione di reversibilità all'ex coniuge e solo ove tale requisito sussiste, insieme a quelli della previsione dell'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge superstite e della libertà di stato del coniuge divorziato, è possibile l'attribuzione del trattamento indiretto pensionistico in concorso con il coniuge superstite che ne abbia diritto. Diversamente opinando, infatti, si darebbe alla norma un'interpretazione contraria alla sua ratio, la quale va ravvisata nella necessità di garantire all'ex coniuge la continuità del sostegno della prestazione a suo favore data dall'assegno divorzile e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale (in tal senso cfr. Corte Cost. sentenza n. 419 del 20 ottobre 1999: «la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione. Nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto. Nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6)»).
Da tali considerazioni deriva, quindi, che il diritto alla pensione di reversibilità della ricorrente è configurabile soltanto in relazione alla pensione VO (vecchiaia dei commercianti), numero 36711328, atteso che solo in relazione a quest'ultima si è realizzata la contribuzione, da parte del de cuius, da cui è scaturito il diritto pensionistico durante il matrimonio con . Parte_1
Quanto al calcolo della percentuale occorre tener conto: - dell'effettiva durata della convivenza e del rapporto affettivo fra i coniugi preso atto che fin dal mese di aprile del
1988 era intervenuta la separazione come emerge dalla pronuncia di divorzio, con conseguente effettività del rapporto quantificabile in poco meno di 10 anni, seppur la cessazione degli effetti civili del matrimonio è intervenuta nel 1998 (sulla possibilità di
8 tener conto del suddetto criterio cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16093 del 21/09/2012);
- della circostanza che la ricorrente ha un reddito personale di euro 8.733,00 annui come risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2022; - della titolarità della ricorrente al 100% di due immobili e per la quota dell'11,11 % di un immobile locato per un canone annuale di 5.700,00 euro (spettante alla ricorrente nella misura di euro 633,00 annui), come risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2022.
Infine, tra i correttivi da applicare va considerato, anche, l'ammontare dell'assegno divorzile riconosciuto all' ex moglie dal dicembre 1998 in lire 450.000 somma che, rivalutata al 2023, ammonterebbe a circa euro 373,00 mensili.
Dall'altra parte, occorre considerare che la resistente ha Controparte_1
contratto matrimonio con il de cuius nel febbraio 2002 e che la convivenza è proseguita fino al decesso di quest'ultimo, intervenuto nell'aprile del 2023 (con una durata di 21 anni), e che dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del de cuius emerge una capacità reddituale alta dello stesso, da cui presumere un agiato stile di vita.
Orbene, tenuto conto di quanto percepito dalla ricorrente dall'ex coniuge finché è stato in vita e di tutte le altre circostanze sopra indicate in relazione anche all'altro coniuge, avuto riguardo alle menzionate finalità solidaristiche dell'istituto in oggetto, il
Tribunale ritiene di potere ripartire l'importo residuo della pensione di reversibilità del deceduto, sulla base degli indicati correttivi, in via d'equità, nella misura del 33 % in favore di e del 67 % in favore di . Parte_1 Controparte_1
Può, pertanto, disporsi la relativa attribuzione nei confronti della ricorrente con effetto dal mese di maggio 2023, mese successivo al decesso di . Controparte_3
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, della natura costitutiva della presente sentenza e della necessaria partecipazione dell' e del coniuge superstite, CP_2
sussistono eccezionali motivi per dichiarare le spese di lite interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio, pronunciando nella controversia come innanzi proposta dalle parti, ogni altra domanda, istanza o eccezione respinta così provvede:
9 1. accoglie per quanto di ragione la domanda della ricorrente e, per l'effetto, dichiara il diritto di nata a [...] il [...], Parte_1
a percepire una quota della pensione indiretta derivante dalla pensione Cat.
VO n.36711328 di , nato a [...] il [...] e Controparte_3
deceduto in data 07.04.2023;
2. attribuisce a quale coniuge già divorziato, con Parte_1
decorrenza dal mese di maggio 2023, la quota del 33% della pensione indiretta erogata a seguito del decesso di , e a , Controparte_3 Controparte_1
quale coniuge superstite, la quota del 67 % di detta pensione, oltre ai successivi futuri incrementi nella medesima proporzione;
3. compensa interamente le spese di lite tra le parti in giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 05.07.2024 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 803 del Ruolo Generale degli Affari non Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione a seguito della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., vertente sulla attribuzione della quota di pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 Legge 898/1970
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Siderno (RC), alla via Magenta, n°5, presso lo studio dell'Avv. Annamaria
Tropiano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
in Locri, via G. Matteotti n. 29, presso lo studio dell'avv. Pietro Galluzzo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
1 NONCHÉ
C.F. Controparte_2
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria Raffanti e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato, in forza di procura generale alle liti a rogito del Notaio in Roma rep. N. 37590 / 7131 del Persona_1
23/01/2023 ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Possidonea 22, presso il proprio Ufficio legale
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 9 L. 898/1970 depositato il 29.06.2023, Parte_1
ha adito il Tribunale affermando che: - in data 26 maggio 1976, in Bovalino, ha
[...]
contratto matrimonio concordatario con , nato a [...] il [...], Controparte_3
trascritto nel Registro del Comune di Bovalino alla Parte II, Serie A, nr. 9 – Anno 1979;
- il Tribunale di Locri, con sentenza n.81/1998, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni concordate tra i coniugi, ritenute non contrarie alla legge, alla morale e all'ordine pubblico, con le quali si Controparte_3
è obbligato a corrispondere alla ex moglie, a titolo di assegno divorzile, l'importo di Lire
450.000 mensili, da ultimo rivalutato in € 500,00, che ha sempre versato, Controparte_3
per come risulta dalle allegate dichiarazioni dei redditi;
- in data 09.02.2002, CP_3
ha contratto nuovo matrimonio con - in data
[...] Controparte_1
07.04.2023, è deceduto;
- in qualità di ex coniuge, la ricorrente, in data Controparte_3
23.05.2023, ha presentato domanda all' di Locri per il riconoscimento di quota CP_2
della pensione di reversibilità, ai sensi art. 9, Legge 898/1970 e successive modifiche, rigettata dall' per mancanza di pronuncia di accertamento del Controparte_4
Tribunale; - la ricorrente non ha contratto nuovo matrimonio e versa in condizioni economiche precarie e insufficienti al suo mantenimento. Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto: “Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare che la ricorrente, in qualità di ex coniuge, ha diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità in concorrenza con il coniuge superstite ai sensi dell' art. 9, Legge 898/1970 e successive modifiche, e, per l'effetto, determinarne la quota di spettanza in ragione della durata dei matrimoni, delle condizioni economiche e della
2 entità dell'assegno versato, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo, si è costituito in giudizio
[...]
la quale ha contestato l'esistenza dei presupposti per l'attribuzione Controparte_1
all'ex coniuge della percentuale sulla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 cit. così come richiesto dalla ricorrente. In particolare, la resistente ha allegato che soltanto per la pensione VO, numero 36711328 sussisterebbe il requisito della contribuzione da parte del de cuius anteriore alla sentenza di divorzio. La resistente, inoltre, ha allegato la sussistenza di elementi da valutare ai fini dell'eventuale determinazione della quota da attribuire alla ricorrente. Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di “A) in via preliminare, accertare l'esistenza o meno, in astratto, del diritto di parte ricorrente a vedere soddisfatta la pretesa azionata sulla sola pensione VO, numero 36711328; B) in via gradata, determinare
l'ammontare della quota di pensione di reversibilità riconoscibile al coniuge superstite sulla sola pensione VO, numero 36711328; C) quanto sopra con piena compensazione delle spese di lite”.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quest'ultimo si CP_2
è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.02.2024, rimettendosi al Tribunale per la determinazione della quota della pensione di reversibilità di spettante alla ricorrente. Controparte_3
La causa è stata istruita documentalmente e, disattesa la richiesta di prova per testi avanzata dalla ricorrente in quanto vertente su circostanze da provare per tabulas, è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini a ritroso per le memorie conclusionali.
§ 2. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va osservato che, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, L. 898/1970, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. I n. 13041 del 9.12.1992; Cass. Sez. I
n. 23880 del 19.09.2008) sia il coniuge superstite che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità.
Per tale motivo, la controversia tra l'ex-coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione del trattamento di reversibilità deve necessariamente
3 svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale,
l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto
(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15111 del 18/07/2005).
Quanto ai presupposti normativi per l'ottenimento della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto essi, in base all'art. 13 L. 74/1987, si identificano:
a. nella libertà di stato del coniuge divorziato beneficiario richiedente, il quale non deve, infatti, aver contratto nuove nozze;
b. nella titolarità in capo al coniuge divorziato dell'assegno divorzile ex art. 5 l.
898/1970 (da intendersi, a norma dell'art. 5 L. 263/2005, come intervenuto riconoscimento dell'assegno da parte del Tribunale);
c. nell'anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio.
Accertati tali presupposti, occorre individuare i criteri di ripartizione del trattamento pensionistico tra le aventi diritto, in ipotesi di concorso tra l'ex-coniuge e la vedova, tenuto conto, quale unico parametro di riferimento indicato dal Legislatore, alla durata del vincolo matrimoniale.
Secondo l'indirizzo interpretativo estensivo, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, la durata del vincolo ricomprende per l'ex coniuge il periodo tra la celebrazione del matrimonio e lo scioglimento dello stesso (incluso, pertanto, il periodo di separazione personale - cfr. Cass. 15164/2003) e, per la vedova, deve intendersi anticipato all'eventuale convivenza more uxorio precedente alla celebrazione delle nuove nozze (cfr. Cass. n. 15148/2003, n. 5268/2020), con la precisazione che tale convivenza deve essere caratterizzata dalla coabitazione, da una relazione di comunione materiale e morale e da una certa stabilità e continuità temporale (cfr. Cass. Sez. I n. 26358 del 7.12.
2011).
In conformità alla pronuncia n. 419/1999 della Corte Costituzionale, nonché all'orientamento consolidato tra i Supremi Giudici (cfr. tra le molte altre: Cass.
30.3.2004 n. 6272), l'art. 9, comma 3, L. 898/70 va interpretato nel senso che l'elemento
4 temporale della durata dei matrimoni, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, deve essere affiancato da ulteriori elementi correttivi della proporzione matematica, in ottica di maggiore equità economica e sociale.
Esso, pertanto, è criterio preminente ma non esclusivo per il calcolo delle quote della pensione di reversibilità spettanti agli eventi diritto e deve essere ponderato anche attraverso ulteriori elementi, quali le condizioni economiche delle parti e l'ammontare dell'assegno goduto dal divorziato prima del decesso dell'ex coniuge.
In sostanza la ripartizione deve essere effettuata considerando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità corrisposto, allo scopo di porre il superstite al riparo dell'eventualità di uno stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla scomparsa del coniuge (cfr. ex multis Cass. 23379/2004;
6272/2004; 1057/2002).
Sempre, secondo i giudici di legittimità, «In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge
e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali
l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali» ( cfr. tra le molte altre Cass., Sez.
I, n. 10638 del 9.05.2007; Cass., Sez. I, n. 10391 del 21.06.2012; Cass., Sez. I, n. 16093 del 21.09.2012).
Quanto, invece, alla decorrenza del diritto della ricorrente alla percezione della pensione nella quota stabilita in suo favore, l'obbligo dell' di erogare il trattamento CP_2
pensionistico deve essere fatto decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del coniuge deceduto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6272 del 30.03.2004 secondo cui il «trattamento di reversibilità, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato, stante la natura pensionistica della quota di reversibilità e la necessità, quindi, di far
5 riferimento a siffatta regola di decorrenza stabilita dalle singole leggi pensionistiche, senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota»).
Quanto al soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è l'Ente erogatore e non il coniuge superstite che abbia già riscosso la pensione di reversibilità per intero. Sul punto i giudici di legittimità hanno affermato, infatti, che: «Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso» (cfr. Cass. Sez. I n. 2092 del
31.01.2007; Cass. Sez. L n. 22259 del 27.09.2013).
Si tratta, pertanto, di una sentenza costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato (cfr.
Cass. 2092/2007; Cass. n. 23862/2008).
§ 3. Tanto premesso in punto di diritto, ai fini di una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in precedenza riportati, è opportuno, preliminarmente, riportare tutte le circostanze emergenti dai documenti allegati.
Per quanto riguarda va evidenziato che: 1) ha contratto Parte_1
matrimonio con in data 26.05.1979; 2) il Tribunale di Locri, con la Controparte_3
sentenza n. 81/1998 depositata il 22.12.1998, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes recependo l'accordo raggiunto dalle parti, con previsione dell'assegno di divorzio in favore della ricorrente, quantificato all'epoca nella somma mensile di Lire 450.000 oltre adeguamento annuale secondo ISTAT;
3) gli allora coniugi erano tuttavia separati dal 1988 come da decreto di omologa del Tribunale di Locri
6 emesso in data 05.04.1988 e presentazione domanda di separazione congiunta in data
04.02.1988 4) la ricorrente non ha contratto un nuovo matrimonio (cfr. certificato di stato civile); 5) la ricorrente ha un reddito personale di euro 8.733,00 annui come risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2022.
Quanto alla resistente, emerge che ha contratto Controparte_1
matrimonio con il il 09.02.2002 (cfr. estratto di matrimonio). Controparte_3
Dalla documentazione depositata dalla resistente e non contestata dalla ricorrente emerge che al momento del decesso era titolare di pensione di vecchiaia, Controparte_3
categoria VO (vecchiaia dei lavoratori parasubordinati) numero 01010088 (All.3),
e VO (vecchiaia dei commercianti), numero 36711328 (All. 4).
Ancora dalla documentazione rilasciata dall' prodotta da CP_2 Controparte_1
e, in particolare, dagli estratti conto allegati (all. 9), si ricava che il periodo
[...]
contributivo relativo alla pensione di vecchiaia dei commercianti (estratto conto previdenziale – regime generale) decorre dal giorno 01.04.1979 mentre in relazione alla pensione di vecchiaia dei lavoratori parasubordinati (estratto conto parasubordinati) decorre dall'anno solare 2000.
Tale dato, oltre che provato documentalmente, non è stato contestato dalle altre parti in giudizio. Invero la ricorrente si è limitata a osservare che il requisito dell'anteriorità della contribuzione rispetto alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo richiesto dal comma 2 dell'art. 9 della L. 898/1970, disciplinante l'ipotesi di caso di morte dell'ex coniuge in assenza di un coniuge superstite, non trovi applicazione alla diversa ipotesi di concorso dell'ex coniuge con il coniuge superstite.
Tale interpretazione non è condivisibile.
In merito occorre osservare che il comma 3 del citato art. 9 disciplina il concorso tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, ma tale concorso è possibile solo ove sussistano i presupposti perché a entrambi sia attribuibile la pensione di reversibilità. Infatti, la disciplina di cui al suddetto comma 3 deve essere letta unitamente a quella di cui al precedente comma 2, che offre la regola generale per l'attribuzione all'ex coniuge della pensione di reversibilità. In altri termini, il requisito dell'anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio costituisce uno
7 dei presupposti perché possa essere riconosciuta l'attribuzione della pensione di reversibilità all'ex coniuge e solo ove tale requisito sussiste, insieme a quelli della previsione dell'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge superstite e della libertà di stato del coniuge divorziato, è possibile l'attribuzione del trattamento indiretto pensionistico in concorso con il coniuge superstite che ne abbia diritto. Diversamente opinando, infatti, si darebbe alla norma un'interpretazione contraria alla sua ratio, la quale va ravvisata nella necessità di garantire all'ex coniuge la continuità del sostegno della prestazione a suo favore data dall'assegno divorzile e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale (in tal senso cfr. Corte Cost. sentenza n. 419 del 20 ottobre 1999: «la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione. Nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto. Nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6)»).
Da tali considerazioni deriva, quindi, che il diritto alla pensione di reversibilità della ricorrente è configurabile soltanto in relazione alla pensione VO (vecchiaia dei commercianti), numero 36711328, atteso che solo in relazione a quest'ultima si è realizzata la contribuzione, da parte del de cuius, da cui è scaturito il diritto pensionistico durante il matrimonio con . Parte_1
Quanto al calcolo della percentuale occorre tener conto: - dell'effettiva durata della convivenza e del rapporto affettivo fra i coniugi preso atto che fin dal mese di aprile del
1988 era intervenuta la separazione come emerge dalla pronuncia di divorzio, con conseguente effettività del rapporto quantificabile in poco meno di 10 anni, seppur la cessazione degli effetti civili del matrimonio è intervenuta nel 1998 (sulla possibilità di
8 tener conto del suddetto criterio cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16093 del 21/09/2012);
- della circostanza che la ricorrente ha un reddito personale di euro 8.733,00 annui come risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2022; - della titolarità della ricorrente al 100% di due immobili e per la quota dell'11,11 % di un immobile locato per un canone annuale di 5.700,00 euro (spettante alla ricorrente nella misura di euro 633,00 annui), come risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2022.
Infine, tra i correttivi da applicare va considerato, anche, l'ammontare dell'assegno divorzile riconosciuto all' ex moglie dal dicembre 1998 in lire 450.000 somma che, rivalutata al 2023, ammonterebbe a circa euro 373,00 mensili.
Dall'altra parte, occorre considerare che la resistente ha Controparte_1
contratto matrimonio con il de cuius nel febbraio 2002 e che la convivenza è proseguita fino al decesso di quest'ultimo, intervenuto nell'aprile del 2023 (con una durata di 21 anni), e che dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del de cuius emerge una capacità reddituale alta dello stesso, da cui presumere un agiato stile di vita.
Orbene, tenuto conto di quanto percepito dalla ricorrente dall'ex coniuge finché è stato in vita e di tutte le altre circostanze sopra indicate in relazione anche all'altro coniuge, avuto riguardo alle menzionate finalità solidaristiche dell'istituto in oggetto, il
Tribunale ritiene di potere ripartire l'importo residuo della pensione di reversibilità del deceduto, sulla base degli indicati correttivi, in via d'equità, nella misura del 33 % in favore di e del 67 % in favore di . Parte_1 Controparte_1
Può, pertanto, disporsi la relativa attribuzione nei confronti della ricorrente con effetto dal mese di maggio 2023, mese successivo al decesso di . Controparte_3
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, della natura costitutiva della presente sentenza e della necessaria partecipazione dell' e del coniuge superstite, CP_2
sussistono eccezionali motivi per dichiarare le spese di lite interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio, pronunciando nella controversia come innanzi proposta dalle parti, ogni altra domanda, istanza o eccezione respinta così provvede:
9 1. accoglie per quanto di ragione la domanda della ricorrente e, per l'effetto, dichiara il diritto di nata a [...] il [...], Parte_1
a percepire una quota della pensione indiretta derivante dalla pensione Cat.
VO n.36711328 di , nato a [...] il [...] e Controparte_3
deceduto in data 07.04.2023;
2. attribuisce a quale coniuge già divorziato, con Parte_1
decorrenza dal mese di maggio 2023, la quota del 33% della pensione indiretta erogata a seguito del decesso di , e a , Controparte_3 Controparte_1
quale coniuge superstite, la quota del 67 % di detta pensione, oltre ai successivi futuri incrementi nella medesima proporzione;
3. compensa interamente le spese di lite tra le parti in giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 05.07.2024 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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