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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 21 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2654/23 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Miluccio, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via Montedonzelli n. 4
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Golia, presso il quale elettivamente domicilia, in Napoli, presso gli uffici dell'avvocatura regionale dell'Ente, via Nuova
Poggioreale, angolo via San Lazzaro
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 3306 Parte_1 del 2023 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stata solo parzialmente accolta la sua domanda volta al riconoscimento di una maggiore menomazione
(almeno il 16% in luogo del 12% riconosciuto dall' ; la sentenza impugnata ha CP_1 riconosciuto il 14%) quale conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 25 settembre 2018, allorchè, mentre era intento a svolgere le sue mansioni di operatore ecologico, alle dipendenze dell' cadeva al suolo, riportando la frattura pertrocanterica del femore destro. CP_2
Censurava detta pronuncia, laddove aveva recepito le indicazioni del ctu, che immotivatamente alcunchè aveva attribuito alla sindrome ansioso depressiva sviluppata e ben evidenziata dal consulente di parte.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza appellata, con l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Si costitutiva l' , che Controparte_1 resisteva all'appello.
L'appello è infondato.
Il Tribunale ha negato la tutela azionata, uniformandosi alle conclusioni del nominato ctu.
Va, a tal riguardo, rilevato, secondo la condivisibile statuizione della S.C. (cfr. Cass., Sez, Lav.,
11.7.2019 n. 18701) che il Giudice di merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. Nell'ambito del giudizio di legittimità, poi, il vizio della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni della perizia medico-legale è ravvisabile solamente nel caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del Giudice.
Parte appellante ha contestato in questa sede la ctu espletata per la mancata considerazione della sindrome ansioso depressiva, tuttavia non posta a base della domanda originaria, che aveva dedotto solamente sulla lesione riportata in premessa. La ctu, inoltre, non era stata oggetto di contestazione all'esito del primo grado.
2 A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Tenuto conto del tenore della difesa dell' che non ha specificamente controbattuto al CP_3 motivo di appello, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l. n.
228/2012, che ha introdotto il comma 1 quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 21 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
3
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 21 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2654/23 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Miluccio, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via Montedonzelli n. 4
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Golia, presso il quale elettivamente domicilia, in Napoli, presso gli uffici dell'avvocatura regionale dell'Ente, via Nuova
Poggioreale, angolo via San Lazzaro
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 3306 Parte_1 del 2023 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stata solo parzialmente accolta la sua domanda volta al riconoscimento di una maggiore menomazione
(almeno il 16% in luogo del 12% riconosciuto dall' ; la sentenza impugnata ha CP_1 riconosciuto il 14%) quale conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 25 settembre 2018, allorchè, mentre era intento a svolgere le sue mansioni di operatore ecologico, alle dipendenze dell' cadeva al suolo, riportando la frattura pertrocanterica del femore destro. CP_2
Censurava detta pronuncia, laddove aveva recepito le indicazioni del ctu, che immotivatamente alcunchè aveva attribuito alla sindrome ansioso depressiva sviluppata e ben evidenziata dal consulente di parte.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza appellata, con l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Si costitutiva l' , che Controparte_1 resisteva all'appello.
L'appello è infondato.
Il Tribunale ha negato la tutela azionata, uniformandosi alle conclusioni del nominato ctu.
Va, a tal riguardo, rilevato, secondo la condivisibile statuizione della S.C. (cfr. Cass., Sez, Lav.,
11.7.2019 n. 18701) che il Giudice di merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. Nell'ambito del giudizio di legittimità, poi, il vizio della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni della perizia medico-legale è ravvisabile solamente nel caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del Giudice.
Parte appellante ha contestato in questa sede la ctu espletata per la mancata considerazione della sindrome ansioso depressiva, tuttavia non posta a base della domanda originaria, che aveva dedotto solamente sulla lesione riportata in premessa. La ctu, inoltre, non era stata oggetto di contestazione all'esito del primo grado.
2 A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Tenuto conto del tenore della difesa dell' che non ha specificamente controbattuto al CP_3 motivo di appello, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l. n.
228/2012, che ha introdotto il comma 1 quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 21 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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