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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2024, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA
N. 12514/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
Il Tribunale Ordinario di ON, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL.
DOTT. Massimo Vaccari GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I VA nella causa promossa ex art. 473 bis. 51 ss cpc ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 12/09/2024 avente ad oggetto, cumulativamente, domanda per l'omologa della separazione consensuale tra i coniugi ex art. 473 bis c.p.c. e domanda di successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
DA
nata a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi la prima dall'Avv. MURARO SILVIA e il secondo dagli Avv.ti
FRANCESCHETTI MICHELA e GIORDANO FILIPPO, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
2 1.Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, ordinando che la presente sentenza, cui le parti dichiarano di prestare acquiescenza, sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, ai fini delle annotazioni e delle ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396, all'ufficiale di stato civile del Comune di VERONA al n. 165/p.2/s.A./2016;
2. Darsi atto che, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le Parti e quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, il sig. si impegna e si obbliga ad acquistare dalla sig.ra Parte_2
, che a sua volta si impegna e si obbliga a vendere al sig. Parte_1
, la quota di 1/3 della proprietà degli immobili in Buttapietra (Vr) alla Parte_2
Via Lago di Lario n. 9 rispettivamente censiti al catasto dei Fabbricati del Comune di
Buttapietra al foglio 2, mappali 139 sub 1 – 2 -3, nonché al catasto Terreni del Comune di Buttapietra al foglio 2, mappale 139, ente urbano, giusta atto di compravendita a ministero del Notaio del Distretto Notarile di ON (rep. n. 362, Persona_1
racc. n. 291), registrato a ON 1 il 22 maggio 2015 al n. 9138 serie 1T, libera, così come allo stato, da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, eccetto l'ipoteca concessa a garanzia del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto dell'immobile, divenendo così il signor esclusivo proprietario. Parte_2
3. Darsi atto che le attribuzioni patrimoniali di cui sopra dovranno avvenire al momento del rogito notarile, che dovrà essere effettuato entro 30 giorni a far data dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione. Nelle more il sig.
[...]
provvederà in via esclusiva al pagamento dei ratei del mutuo maturati, Pt_2
esonerando espressamente la sig.ra da ogni ulteriore Parte_1
versamento a tale titolo.
4. Darsi atto che il signor a far data dal deposito del presente ricorso, Parte_2
si obbliga a contrarre un nuovo mutuo (interamente a lui intestato) con CP_1
e/o con diverso istituto bancario – con riserva di ulteriore e maggiore specifica del nuovo contratto in sede di note di trattazione scritta – il quale si rileva essere funzionale alla esecuzione degli accordi patrimoniali indefettibili ai fini della soluzione della crisi coniugale a oggi in essere.
2 5. Darsi atto che i coniugi chiederanno, in relazione alle attribuzioni patrimoniali tutte qui concordate, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, in considerazione del fatto che, come poc'anzi precisato, il predetto trasferimento immobiliare viene eseguito dalle
Parti a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
6. Darsi atto che il sig. , a fronte delle attribuzioni patrimoniali di cui Parte_2
al § 2), si impegna e si obbliga:
•a corrispondere alla sig.ra a definizione dei reciproci Parte_1 rapporti economici e patrimoniali esistenti tra loro, l'importo omnicomprensivo di €
50.000,00 (euro 50.000,00) con le seguenti modalità:
- € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) che saranno versati entro la fissanda udienza;
- € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) che saranno versati contestualmente al rogito notarile con il quale le Parti provvederanno alle attribuzioni patrimoniali di cui sopra;
• a farsi integralmente carico dell'estinzione del mutuo residuo garantito da ipoteca (di circa euro 105.000,00 o il diverso importo che risulterà al momento del perfezionamento delle operazioni) garantito da ipoteca e gravante sulla casa coniugale e per l'effetto provvederà al pagamento (importo che sarà meglio precisato nelle note di trattazione) e alla cancellazione della ipoteca iscritta sul medesimo immobile, manlevando la sig.ra da ogni qualsivoglia obbligazione economica e/o spesa, Pt_1
anche solo connessa, relativa alla estinzione del mutuo precitato;
7.Darsi atto che, in virtù di quanto previsto dai §§ precedenti, a far data dal 01 settembre 2024 (rata in scadenza il 30 settembre 2024) il sig. si Parte_2
accollerà interamente la proporzionale quota residua in capo alla sig.ra Pt_1
del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale e si
[...]
impegna e si obbliga a liberare la sig.ra da ogni obbligazione Parte_1
assunta nei confronti della banca mutuante relativa al mutuo sopra citato.
8. Darsi atto che, in virtù di quanto previsto dai §§ precedenti ed in considerazione del rapporto di coniugio intercorrente tra le parti, solo all'estinzione del mutuo con CP_2
e all'effettivo rogito, le parti rinunceranno espressamente a richiedere qualsivoglia somma a titolo di rimborso delle rate di mutuo ipotecario pagate e a qualsivoglia somma a titolo di indennità di occupazione dell'immobile in oggetto.
3 9. Darsi atto che, contestualmente alla cessione/trasferimento immobiliare di cui sopra il sig. si impegna e si obbliga a provvedere, a propria cura e spese, all'integrale Pt_2
estinzione del mutuo garantito da ipoteca e gravante sulla casa coniugale impegnandosi ed obbligandosi a corrispondere a l'intero importo necessario a CP_2 fini della totale e integrale estinzione del mutuo ipotecario e, così per l'effetto, alla cancellazione della ipoteca iscritta sul medesimo immobile, manlevando la sig.ra da ogni qualsivoglia obbligazione economica e/o spesa, anche solo connessa, Pt_1
relativa alla estinzione del mutuo precitato.
10. Darsi atto che la signora dichiara di rinunciare, così Parte_1
come rinuncia, alle detrazioni e/o ogni altro beneficio fiscale legato alle ristrutturazioni in corso sull'immobile adibito a casa coniugale indicato nelle premesse dichiarando come le stesse vengano tutte trasferite – nessuna esclusa – in favore del signor
[...]
, il quale ultimo accetta. Pt_2
11. Darsi atto che le spese notarili e connesse alle attribuzioni di cui sopra rimarranno esclusivamente a carico del signor . Parte_2
12. Darsi atto che le parti si obbligano alla chiusura del conto corrente cointestato n.
3222691 presso ripartendo in misura uguale il saldo ivi esistente alla CP_3
data di estinzione.
13. Con l'esatto e integrale adempimento di quanto qui previsto, le parti dichiarano di ritenersi integralmente soddisfatte e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo, ragione e/o causa, anche se qui non dedotta o deducibile, in ordine ai pagamenti intervenuti reciprocamente nel corso del matrimonio avendo definito integralmente ogni reciproca debenza
14. I coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente indipendenti.
15. Le spese legali risultano essere compensate”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c, da loro personalmente sottoscritto (vedasi allegato), hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate, come riportate, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del cumulo della domanda di
4 separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022, come chiarito da Cass. 28727/2023.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso con riguardo alla domanda di separazione, va premesso che ambo le parti hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, ove
è allegata una situazione di intervenuta intollerabilità della convivenza.
Quanto alle condizioni oggetto del ricorso, le stesse risultano eque e non contrastanti con norme imperative.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in atti, prendendo atto degli accordi raggiunti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente (Comune di
VERONA, atto di matrimonio n. 165/p.2/s.A./2016) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396;
3) rimette la causa in ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, in ON, nella camera di consiglio di data 10 dicembre 2024
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
5
N. 12514/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
Il Tribunale Ordinario di ON, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL.
DOTT. Massimo Vaccari GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I VA nella causa promossa ex art. 473 bis. 51 ss cpc ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 12/09/2024 avente ad oggetto, cumulativamente, domanda per l'omologa della separazione consensuale tra i coniugi ex art. 473 bis c.p.c. e domanda di successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
DA
nata a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi la prima dall'Avv. MURARO SILVIA e il secondo dagli Avv.ti
FRANCESCHETTI MICHELA e GIORDANO FILIPPO, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
2 1.Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, ordinando che la presente sentenza, cui le parti dichiarano di prestare acquiescenza, sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, ai fini delle annotazioni e delle ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396, all'ufficiale di stato civile del Comune di VERONA al n. 165/p.2/s.A./2016;
2. Darsi atto che, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le Parti e quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, il sig. si impegna e si obbliga ad acquistare dalla sig.ra Parte_2
, che a sua volta si impegna e si obbliga a vendere al sig. Parte_1
, la quota di 1/3 della proprietà degli immobili in Buttapietra (Vr) alla Parte_2
Via Lago di Lario n. 9 rispettivamente censiti al catasto dei Fabbricati del Comune di
Buttapietra al foglio 2, mappali 139 sub 1 – 2 -3, nonché al catasto Terreni del Comune di Buttapietra al foglio 2, mappale 139, ente urbano, giusta atto di compravendita a ministero del Notaio del Distretto Notarile di ON (rep. n. 362, Persona_1
racc. n. 291), registrato a ON 1 il 22 maggio 2015 al n. 9138 serie 1T, libera, così come allo stato, da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, eccetto l'ipoteca concessa a garanzia del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto dell'immobile, divenendo così il signor esclusivo proprietario. Parte_2
3. Darsi atto che le attribuzioni patrimoniali di cui sopra dovranno avvenire al momento del rogito notarile, che dovrà essere effettuato entro 30 giorni a far data dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione. Nelle more il sig.
[...]
provvederà in via esclusiva al pagamento dei ratei del mutuo maturati, Pt_2
esonerando espressamente la sig.ra da ogni ulteriore Parte_1
versamento a tale titolo.
4. Darsi atto che il signor a far data dal deposito del presente ricorso, Parte_2
si obbliga a contrarre un nuovo mutuo (interamente a lui intestato) con CP_1
e/o con diverso istituto bancario – con riserva di ulteriore e maggiore specifica del nuovo contratto in sede di note di trattazione scritta – il quale si rileva essere funzionale alla esecuzione degli accordi patrimoniali indefettibili ai fini della soluzione della crisi coniugale a oggi in essere.
2 5. Darsi atto che i coniugi chiederanno, in relazione alle attribuzioni patrimoniali tutte qui concordate, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, in considerazione del fatto che, come poc'anzi precisato, il predetto trasferimento immobiliare viene eseguito dalle
Parti a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
6. Darsi atto che il sig. , a fronte delle attribuzioni patrimoniali di cui Parte_2
al § 2), si impegna e si obbliga:
•a corrispondere alla sig.ra a definizione dei reciproci Parte_1 rapporti economici e patrimoniali esistenti tra loro, l'importo omnicomprensivo di €
50.000,00 (euro 50.000,00) con le seguenti modalità:
- € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) che saranno versati entro la fissanda udienza;
- € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) che saranno versati contestualmente al rogito notarile con il quale le Parti provvederanno alle attribuzioni patrimoniali di cui sopra;
• a farsi integralmente carico dell'estinzione del mutuo residuo garantito da ipoteca (di circa euro 105.000,00 o il diverso importo che risulterà al momento del perfezionamento delle operazioni) garantito da ipoteca e gravante sulla casa coniugale e per l'effetto provvederà al pagamento (importo che sarà meglio precisato nelle note di trattazione) e alla cancellazione della ipoteca iscritta sul medesimo immobile, manlevando la sig.ra da ogni qualsivoglia obbligazione economica e/o spesa, Pt_1
anche solo connessa, relativa alla estinzione del mutuo precitato;
7.Darsi atto che, in virtù di quanto previsto dai §§ precedenti, a far data dal 01 settembre 2024 (rata in scadenza il 30 settembre 2024) il sig. si Parte_2
accollerà interamente la proporzionale quota residua in capo alla sig.ra Pt_1
del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale e si
[...]
impegna e si obbliga a liberare la sig.ra da ogni obbligazione Parte_1
assunta nei confronti della banca mutuante relativa al mutuo sopra citato.
8. Darsi atto che, in virtù di quanto previsto dai §§ precedenti ed in considerazione del rapporto di coniugio intercorrente tra le parti, solo all'estinzione del mutuo con CP_2
e all'effettivo rogito, le parti rinunceranno espressamente a richiedere qualsivoglia somma a titolo di rimborso delle rate di mutuo ipotecario pagate e a qualsivoglia somma a titolo di indennità di occupazione dell'immobile in oggetto.
3 9. Darsi atto che, contestualmente alla cessione/trasferimento immobiliare di cui sopra il sig. si impegna e si obbliga a provvedere, a propria cura e spese, all'integrale Pt_2
estinzione del mutuo garantito da ipoteca e gravante sulla casa coniugale impegnandosi ed obbligandosi a corrispondere a l'intero importo necessario a CP_2 fini della totale e integrale estinzione del mutuo ipotecario e, così per l'effetto, alla cancellazione della ipoteca iscritta sul medesimo immobile, manlevando la sig.ra da ogni qualsivoglia obbligazione economica e/o spesa, anche solo connessa, Pt_1
relativa alla estinzione del mutuo precitato.
10. Darsi atto che la signora dichiara di rinunciare, così Parte_1
come rinuncia, alle detrazioni e/o ogni altro beneficio fiscale legato alle ristrutturazioni in corso sull'immobile adibito a casa coniugale indicato nelle premesse dichiarando come le stesse vengano tutte trasferite – nessuna esclusa – in favore del signor
[...]
, il quale ultimo accetta. Pt_2
11. Darsi atto che le spese notarili e connesse alle attribuzioni di cui sopra rimarranno esclusivamente a carico del signor . Parte_2
12. Darsi atto che le parti si obbligano alla chiusura del conto corrente cointestato n.
3222691 presso ripartendo in misura uguale il saldo ivi esistente alla CP_3
data di estinzione.
13. Con l'esatto e integrale adempimento di quanto qui previsto, le parti dichiarano di ritenersi integralmente soddisfatte e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo, ragione e/o causa, anche se qui non dedotta o deducibile, in ordine ai pagamenti intervenuti reciprocamente nel corso del matrimonio avendo definito integralmente ogni reciproca debenza
14. I coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente indipendenti.
15. Le spese legali risultano essere compensate”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c, da loro personalmente sottoscritto (vedasi allegato), hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate, come riportate, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del cumulo della domanda di
4 separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022, come chiarito da Cass. 28727/2023.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso con riguardo alla domanda di separazione, va premesso che ambo le parti hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, ove
è allegata una situazione di intervenuta intollerabilità della convivenza.
Quanto alle condizioni oggetto del ricorso, le stesse risultano eque e non contrastanti con norme imperative.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in atti, prendendo atto degli accordi raggiunti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente (Comune di
VERONA, atto di matrimonio n. 165/p.2/s.A./2016) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396;
3) rimette la causa in ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, in ON, nella camera di consiglio di data 10 dicembre 2024
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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