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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 622/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 622/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 10 aprile 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 622/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHESE MARCO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. COLOMBA VITTORIO ( ) VIA FERRUCCIO LAMBORGHINI C.F._2
81 41121 MODENA;
, elettivamente domiciliato in VIA TUSCOLANA 1348 00174 ROMApresso il difensore avv. MARCHESE MARCO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ERRICO CARLO e dell'avv. , Controparte_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. D'ERRICO CARLO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ex art. 650 c.p.c. ha opposto il decreto Parte_1
ingiuntivo pronunziato ad istanza di portante Controparte_1
condanna al pagamento della somma di € 128.611,67. In particolare, si pagina 2 di 4 assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
II. L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Deduce nell'opposizione tardiva a decreto Parte_1
ingiuntivo, l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo pronunziato dall'Ufficio in data 17 giugno 2021, dato che lo stesso decreto sarebbe stato notificato alla moglie da cui lo stesso è
separato sin dal 25 luglio 2017.
Ebbene, il motivo di opposizione tardiva è vox fatua, dato che le deduzione attorea con riguardo al motivo di ammissibilità non è
stata in alcun modo documentata e provata.
In difetto di prova al riguardo, prova gravante sull'opponente,
l'opposizione va dichiarata inammissibile (v. ad es., ex multis,
Cass. 17 giugno 1999, n. 6065).
Consegue allora il rigetto, per inammissibilità,
dell'opposizione tardiva avanzata dal Pt_1
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa pagina 3 di 4 promossa da con atto di citazione in opposizione tardiva Parte_1
a decreto ingiuntivo notificato in data 30 gennaio 2024,
1. rigetta l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
12.100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 10 aprile 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 622/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 10 aprile 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 622/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHESE MARCO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. COLOMBA VITTORIO ( ) VIA FERRUCCIO LAMBORGHINI C.F._2
81 41121 MODENA;
, elettivamente domiciliato in VIA TUSCOLANA 1348 00174 ROMApresso il difensore avv. MARCHESE MARCO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ERRICO CARLO e dell'avv. , Controparte_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. D'ERRICO CARLO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ex art. 650 c.p.c. ha opposto il decreto Parte_1
ingiuntivo pronunziato ad istanza di portante Controparte_1
condanna al pagamento della somma di € 128.611,67. In particolare, si pagina 2 di 4 assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
II. L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Deduce nell'opposizione tardiva a decreto Parte_1
ingiuntivo, l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo pronunziato dall'Ufficio in data 17 giugno 2021, dato che lo stesso decreto sarebbe stato notificato alla moglie da cui lo stesso è
separato sin dal 25 luglio 2017.
Ebbene, il motivo di opposizione tardiva è vox fatua, dato che le deduzione attorea con riguardo al motivo di ammissibilità non è
stata in alcun modo documentata e provata.
In difetto di prova al riguardo, prova gravante sull'opponente,
l'opposizione va dichiarata inammissibile (v. ad es., ex multis,
Cass. 17 giugno 1999, n. 6065).
Consegue allora il rigetto, per inammissibilità,
dell'opposizione tardiva avanzata dal Pt_1
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa pagina 3 di 4 promossa da con atto di citazione in opposizione tardiva Parte_1
a decreto ingiuntivo notificato in data 30 gennaio 2024,
1. rigetta l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
12.100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 10 aprile 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4