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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/05/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 206/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 28/05/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 206/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARONE GUIDO
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 difesi dai funzionari dott.ri STILLAVATO ROBERTO, GORGERINO MATTEO, DE LUCA NICOLO', BERGONZI LAURA
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.2.2024 la ricorrente, ha Parte_1
convenuto in giudizio il (in seguito per brevità Controparte_4
Cont anche solo o ), l' CP_1 Controparte_5
deducendo di aver prestato la propria attività
[...]
lavorativa come docente in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, in modo pagina 1 di 7 regolare e continuativo in quanto inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto e di aver maturato un'anzianità di servizio pre-ruolo triennale.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza del n. 60 del 10.07.2020 e della successiva n. 112 del 06.05.2022 Controparte_4
nella parte in cui non consentono alla stessa l'inserimento nella prima fascia delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) lamentando quindi che il , CP_1
nella formazione delle graduatorie, non abbia equiparato l'anzianità di servizio pari a tre annualità all'abilitazione all'insegnamento, così impedendole l'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) e nella II fascia delle graduatorie d'Istituto.
In particolare, la docente ha evidenziato che il possesso dell'esperienza professionale maturata con 3 anni di insegnamento, del tutto sovrapponibile a quella maturata del personale di ruolo, deve considerarsi equivalente al possesso dell'abilitazione all'insegnamento e, conseguentemente, deve consentire alla stessa di accedere alle sopramenzionate graduatorie;
ha denunciato, altresì, la violazione del principio di parità di trattamento tra docenti, ritenendo illogica la scelta ministeriale di precludere l'accesso nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS a coloro che sono ritenuti idonei ad accedere alla procedura straordinaria di reclutamento di cui all'art. 1 del d.l.126/2019, conv. in l. 159/2019; ha dedotto infine l'illegittimità delle ordinanze ministeriali impugnate in quanto contrastanti con gli artt. 1, 2, 3, 4, e 97 Cost. Cont Costituito in giudizio, il ha eccepito il difetto di giurisdizione e contestato nel merito la fondatezza della domanda l'attorea.
* * * * *
1. – Il ricorso è infondato e va rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione in ossequio al principio della ragione più liquida, per le ragioni che seguono.
1.1. – In forza delle previsioni dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.7.2020 e della successiva n. 112 del 06.05.2022, le graduatorie provinciali sono suddivise in due fasce, la prima delle quali riservata ai docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento e la pagina 2 di 7 seconda riservata ai docenti in possesso di titolo di studi idoneo all'accesso all'insegnamento e di ulteriori requisiti, quali il possesso di 24 CFU, l'abilitazione sul altra classe di concorso ovvero il precedente inserimento nella III fascia in precedenti graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso.
Nello specifico, con analitico riferimento ai diversi gradi di istruzione e alle diverse classi di concorso, le Ordinanze richiamate prevedono quanto segue:
“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250
CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.
Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
pagina 3 di 7 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle
GPS per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
pagina 4 di 7 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle
GPS per la specifica classe di concorso.
(…)”
1.2. – Ebbene, parte ricorrente si duole della mancata equiparazione dell'anzianità di servizio pari a 3 anni alla abilitazione all'insegnamento e, di conseguenza, del mancato inserimento nella I fascia delle GPS (e conseguentemente nella II fascia delle graduatorie di istituto).
1.2.1. – Senonchè, in primo luogo, nessuna disposizione normativa prevede l'equiparazione del servizio prestato per 3 anni alla abilitazione all'insegnamento mentre, al contrario, non vi è nel nostro ordinamento una modalità per conseguire l'abilitazione all'insegnamento differente dal superamento del concorso, secondo i principi che, prima ancora che da fonti primarie o secondarie, trovano le proprie fondamenta nell'articolo 97 Costituzione.
1.2.2. - Il fatto poi che ai fini della partecipazione ai concorsi il legislatore possa aver equiparato l'abilitazione all'insegnamento con altri titoli (si vedano in tal senso dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 59/2017 ovvero l'art. 1 del d.l. 126/2019 conv. in l. 159/2019, quest'ultimo contenente la previsione per cui l'accesso alla procedura concorsuale è ammesso a chi abbia oltre al titolo di studio anche un servizio di 3 annualità anche non consecutive) non può certamente rappresentare elemento per estendere tale principio anche a fattispecie differenti.
E' evidente, infatti, che le disposizione richiamate riguardano esclusivamente le modalità di accesso al concorso (eventualmente anche ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione, ma pur sempre dopo l'esito positivo del concorso) e non già le modalità di acquisizione “automatica” della specifica abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso di interesse.
pagina 5 di 7 Invero, tanto l'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 59/2017 quanto l'art. 1 del d.l. 126/2019 conv. in l. 159/2019 precisano che l'abilitazione all'insegnamento consegue al superamento positivo della procedura concorsuale.
L'art. 5 del D.lgs. n. 59/2017 prevede infatti al comma 4 ter che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
L'art. 1 del d.l. 126/2019 conv. in l. 159/2019 prevede al comma 1 l'indizione di una
“procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo” precisando che “La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo”. Il successivo comma 2 prevede che “La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)” e il comma 9 lett. g) prevede, a determinate condizioni, l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ossia i “soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10 possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g)”.
E' del tutto evidente, dunque, nelle previsioni del legislatore non vi è affatto una equiparazione tra il possesso congiunto del titolo di studi e di una anzianità di 3 annualità al possesso di un titolo di abilitazione nella specifica classe di concorso che, per contro, l'interessato può acquisire solo partecipando al concorso e conseguendo il punteggio minimo previsto.
1.2.3. - In secondo luogo, la previsione di due fasce (l'una gradata rispetto all'altra) per le graduatorie provinciali per le supplenze per cui è causa corrisponde a scelte non irragionevoli né incoerenti – e pertanto non censurabili - volte a favorire nell'accesso alle supplenze i soggetti ritenuti più meritevoli in quanto in possesso di abilitazione, ossia quei soggetti che, avendo già avuto accesso ad una selezione pubblica sono già stati pagina 6 di 7 valutati idonei alla funzione di docente (I fascia ) rispetto a chi tale selezione, per quanto titolato a parteciparvi, non l'abbia superata (II fascia).
1.2.4. - Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il possesso di un anzianità di servizio di 3 anni non può considerarsi equivalente al possesso dell'abilitazione all'insegnamento e, conseguentemente, non può consentire automaticamente alla stessa di accedere alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, ai fini degli incarichi di supplenza.
1.2.5. – Possono del resto applicarsi anche alla presente fattispecie i medesimi principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al caso simile relativo alla non equiparabilità del possesso del titolo di studi e dei 24 CFU alla abilitazione all'insegnamento (Cass., sez, L, sentenza n. 7084/2024 del 15.3.2024, alla cui ampia motivazione si rimanda).
2. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14, alla stregua di valori prossimi ai minimi dello scaglione per le cause di valore indeterminabile, in considerazione del grado di complessità delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria, con riduzione ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 2.960,00 per compenso, oltre accessori di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 28/05/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 206/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARONE GUIDO
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 difesi dai funzionari dott.ri STILLAVATO ROBERTO, GORGERINO MATTEO, DE LUCA NICOLO', BERGONZI LAURA
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.2.2024 la ricorrente, ha Parte_1
convenuto in giudizio il (in seguito per brevità Controparte_4
Cont anche solo o ), l' CP_1 Controparte_5
deducendo di aver prestato la propria attività
[...]
lavorativa come docente in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, in modo pagina 1 di 7 regolare e continuativo in quanto inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto e di aver maturato un'anzianità di servizio pre-ruolo triennale.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza del n. 60 del 10.07.2020 e della successiva n. 112 del 06.05.2022 Controparte_4
nella parte in cui non consentono alla stessa l'inserimento nella prima fascia delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) lamentando quindi che il , CP_1
nella formazione delle graduatorie, non abbia equiparato l'anzianità di servizio pari a tre annualità all'abilitazione all'insegnamento, così impedendole l'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) e nella II fascia delle graduatorie d'Istituto.
In particolare, la docente ha evidenziato che il possesso dell'esperienza professionale maturata con 3 anni di insegnamento, del tutto sovrapponibile a quella maturata del personale di ruolo, deve considerarsi equivalente al possesso dell'abilitazione all'insegnamento e, conseguentemente, deve consentire alla stessa di accedere alle sopramenzionate graduatorie;
ha denunciato, altresì, la violazione del principio di parità di trattamento tra docenti, ritenendo illogica la scelta ministeriale di precludere l'accesso nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS a coloro che sono ritenuti idonei ad accedere alla procedura straordinaria di reclutamento di cui all'art. 1 del d.l.126/2019, conv. in l. 159/2019; ha dedotto infine l'illegittimità delle ordinanze ministeriali impugnate in quanto contrastanti con gli artt. 1, 2, 3, 4, e 97 Cost. Cont Costituito in giudizio, il ha eccepito il difetto di giurisdizione e contestato nel merito la fondatezza della domanda l'attorea.
* * * * *
1. – Il ricorso è infondato e va rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione in ossequio al principio della ragione più liquida, per le ragioni che seguono.
1.1. – In forza delle previsioni dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.7.2020 e della successiva n. 112 del 06.05.2022, le graduatorie provinciali sono suddivise in due fasce, la prima delle quali riservata ai docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento e la pagina 2 di 7 seconda riservata ai docenti in possesso di titolo di studi idoneo all'accesso all'insegnamento e di ulteriori requisiti, quali il possesso di 24 CFU, l'abilitazione sul altra classe di concorso ovvero il precedente inserimento nella III fascia in precedenti graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso.
Nello specifico, con analitico riferimento ai diversi gradi di istruzione e alle diverse classi di concorso, le Ordinanze richiamate prevedono quanto segue:
“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250
CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.
Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
pagina 3 di 7 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle
GPS per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
pagina 4 di 7 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle
GPS per la specifica classe di concorso.
(…)”
1.2. – Ebbene, parte ricorrente si duole della mancata equiparazione dell'anzianità di servizio pari a 3 anni alla abilitazione all'insegnamento e, di conseguenza, del mancato inserimento nella I fascia delle GPS (e conseguentemente nella II fascia delle graduatorie di istituto).
1.2.1. – Senonchè, in primo luogo, nessuna disposizione normativa prevede l'equiparazione del servizio prestato per 3 anni alla abilitazione all'insegnamento mentre, al contrario, non vi è nel nostro ordinamento una modalità per conseguire l'abilitazione all'insegnamento differente dal superamento del concorso, secondo i principi che, prima ancora che da fonti primarie o secondarie, trovano le proprie fondamenta nell'articolo 97 Costituzione.
1.2.2. - Il fatto poi che ai fini della partecipazione ai concorsi il legislatore possa aver equiparato l'abilitazione all'insegnamento con altri titoli (si vedano in tal senso dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 59/2017 ovvero l'art. 1 del d.l. 126/2019 conv. in l. 159/2019, quest'ultimo contenente la previsione per cui l'accesso alla procedura concorsuale è ammesso a chi abbia oltre al titolo di studio anche un servizio di 3 annualità anche non consecutive) non può certamente rappresentare elemento per estendere tale principio anche a fattispecie differenti.
E' evidente, infatti, che le disposizione richiamate riguardano esclusivamente le modalità di accesso al concorso (eventualmente anche ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione, ma pur sempre dopo l'esito positivo del concorso) e non già le modalità di acquisizione “automatica” della specifica abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso di interesse.
pagina 5 di 7 Invero, tanto l'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 59/2017 quanto l'art. 1 del d.l. 126/2019 conv. in l. 159/2019 precisano che l'abilitazione all'insegnamento consegue al superamento positivo della procedura concorsuale.
L'art. 5 del D.lgs. n. 59/2017 prevede infatti al comma 4 ter che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
L'art. 1 del d.l. 126/2019 conv. in l. 159/2019 prevede al comma 1 l'indizione di una
“procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo” precisando che “La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo”. Il successivo comma 2 prevede che “La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)” e il comma 9 lett. g) prevede, a determinate condizioni, l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ossia i “soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10 possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g)”.
E' del tutto evidente, dunque, nelle previsioni del legislatore non vi è affatto una equiparazione tra il possesso congiunto del titolo di studi e di una anzianità di 3 annualità al possesso di un titolo di abilitazione nella specifica classe di concorso che, per contro, l'interessato può acquisire solo partecipando al concorso e conseguendo il punteggio minimo previsto.
1.2.3. - In secondo luogo, la previsione di due fasce (l'una gradata rispetto all'altra) per le graduatorie provinciali per le supplenze per cui è causa corrisponde a scelte non irragionevoli né incoerenti – e pertanto non censurabili - volte a favorire nell'accesso alle supplenze i soggetti ritenuti più meritevoli in quanto in possesso di abilitazione, ossia quei soggetti che, avendo già avuto accesso ad una selezione pubblica sono già stati pagina 6 di 7 valutati idonei alla funzione di docente (I fascia ) rispetto a chi tale selezione, per quanto titolato a parteciparvi, non l'abbia superata (II fascia).
1.2.4. - Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il possesso di un anzianità di servizio di 3 anni non può considerarsi equivalente al possesso dell'abilitazione all'insegnamento e, conseguentemente, non può consentire automaticamente alla stessa di accedere alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, ai fini degli incarichi di supplenza.
1.2.5. – Possono del resto applicarsi anche alla presente fattispecie i medesimi principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al caso simile relativo alla non equiparabilità del possesso del titolo di studi e dei 24 CFU alla abilitazione all'insegnamento (Cass., sez, L, sentenza n. 7084/2024 del 15.3.2024, alla cui ampia motivazione si rimanda).
2. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14, alla stregua di valori prossimi ai minimi dello scaglione per le cause di valore indeterminabile, in considerazione del grado di complessità delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria, con riduzione ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 2.960,00 per compenso, oltre accessori di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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