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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/04/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7708/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Mariateresa Vitiello, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 7708/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Parte_1 C.F._1
Marino del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze Via
Giuseppe Garibaldi n. 5,
OPPONENTE
CONTRO
, (C.F. e P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Gian Franco Puppola del Foro di Terni che elegge domicilio presso il proprio indirizzo PEC Email_1
OPPOSTA
Oggetto: OPPOSIZONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C. E AGLI ATTI ESECUTIVI
EX ART. 617 C.P.C.
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1 “Voglia il Giudice adito, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'estratto di ruolo afferente le cartelle di pagamento n. 041 2006 000 9374508000, n. 041 2008 000 9078381000 e n.
041 2012 002 1783527000 per i motivi di cui sopra, nel merito, Voglia accertare e dichiarare
l'illegittimità del credito vantato da Controparte_2
con le cartelle di pagamento n. 041 2006 000 9374508000 di € 1.872,94, n. 041 2008 000
[...]
9078381000 di € 9.496,30 e n. 041 2012 002 1783527000 di € 3.407,31 per complessivi € 14.776,55 di cui all'intimazione di pagamento oggi impugnata, per intervenuta prescrizione del credito alle stesse sotteso, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione nel termine ex lege previsto dalla data della prima notifica indicata, con riferimento alle ultime due cartelle mai ricevuta dal Sig. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Parte_1
Per : Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa revoca della sospensione concessa inaudita altera parte: in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per materia relativamente all'opposizione avente ad oggetto la cartella n. 041200800090783381000 riguardante contravvenzioni al Codice della Strada, essendo competente il Giudice di Pace;
in via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione in quanto inammissibile e/o infondata;
in subordine, nell'ipotesi in cui l'intestato
Tribunale ritenesse di dover dichiarare la prescrizione decennale dei crediti oggetto delle cartelle
n.ri 04120060009374508000 e 041200800090783381000, si chiede la compensazione delle spese di giudizio, poiché l'agente della riscossione ha omesso la notificazione degli atti interruttivi della prescrizione quinquennale sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale prevalente fino all'intervento delle Sezioni Unite. Pertanto, ci troviamo in presenza di un comportamento al quale dovrebbe essere applicato il principio dell'overruling, nonché quello sancito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (mutamento della giurisprudenza). Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2023, proponeva Parte_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro l'intimazione di pagamento n. 04120239001268629000, notificatagli il 17 aprile 2023, limitatamente a tre cartelle: la n. 04120060009374508000, relativa al ruolo emesso dal
Tribunale Civile e Penale di Lucca per spese processuali, la cartella n.
041200800090783381000, relativa al ruolo emesso dalla per Controparte_3 contravvenzioni al Codice della Strada e la cartella n. 04120120021783527000, relativa al ruolo emesso da , Controparte_4 Controparte_5
, per sanzioni amministrative ex L. 689/81.
[...]
L'opponente riferiva di essere venuto a conoscenza del dettaglio della pretesa attraverso una richiesta di accesso agli atti presentata in data 05 maggio 2023 cui l' dava riscontro in CP_6
data 11 maggio 2023 (doc. 2 e 3 fascicolo opponente).
Dalla documentazione inviata da , si evincerebbe, a detta del , l'assenza di atti CP_6 Pt_1
interruttivi successivi alla notifica, avvenuta in data 01 settembre 2006, della cartella n.
04120060009374508000 e l'irregolarità della notifica delle cartelle n. 041200800090783381000
e 04120120021783527000 oltreché la mancanza, anche in riferimento a queste due, di successivi atti interruttivi.
Di conseguenza, l'opponente sosteneva l'inesigibilità del credito vantato dall'agente della riscossione con riferimento alle tre cartelle impugnate, risultando per ognuna di esse prescritta la pretesa creditoria per intervenuta prescrizione e, in aggiunta, chiedeva la sospensione delle cartelle di cui all'intimazione di pagamento impugnata, concessa con ordinanza del 13 luglio 2023.
In data 01 dicembre 2023, si costituiva eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito relativamente alla cartella n.
041200800090783381000 riguardante contravvenzioni al Codice della Strada e, quindi, riservate alla competenza del Giudice di Pace ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
Eccepiva, inoltre, la tardività dell'eccezione riguardante il difetto di notifica delle cartelle numero 041200800090783381000 e numero 04120120021783527000 trattandosi di vizio contestabile solo con l'opposizione agli atti esecutivi tempestivamente depositata e, comunque, ne sosteneva la regolarità attraverso il deposito delle prove di notifica (vedi doc.
4 e 5 allegati alla comparsa di costituzione).
Nel merito, contestava che il credito portato dalle cartelle impugnate si fosse prescritto eccependo l'interruzione di detto termine per effetto di una serie di atti interruttivi di cui allegava le relate di notifica (vedi allegati 6, 7a, 7b e 8b fascicolo opposta).
Infine, evidenziava che, se anche la prescrizione fosse effettivamente maturata, il CP_6
non avrebbe più potuto eccepirla avendo omesso di contestarla attraverso lo Pt_1
strumento stragiudiziale per ottenere il discarico delle cartelle prescritte ex art. 1, comma 538 della legge 228/2012. Con la memoria integrativa ex art. 171ter n. 1, l'odierno attore eccepiva la tardività della costituzione del convenuto e si opponeva all'eccezione di tardività dell'opposizione sostenendo che i vizi denunciati con l'atto introduttivo fossero di merito e non formali e, quindi, che la presente opposizione andasse qualificata come opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi.
Ribadiva, quindi, l'irregolarità delle notifiche delle cartelle 041200800090783381000 e n. 04120120021783527000 in quanto non effettuate al domicilio fiscale del debitore ma ad un indirizzo ove il non risulta aver mai risieduto, visto il certificato anagrafico storico Pt_1
depositato (Vedi doc. 5 fascicolo opponente). Quindi, evidenziava come anche le notifiche dei successivi atti interruttivi non si fossero perfezionate e, infine, contestava la pretesa inammissibilità dell'opposizione per mancata attivazione dello strumento stragiudiziale in quanto possibilità priva di carattere obbligatorio.
Con le memorie integrative ex art. 171ter n. 2 e 3, ribadiva l'inammissibilità CP_6
dell'opposizione per tardività dell'eccezione relativa ai pretesi vizi formali delle cartelle n.
041200800090783381000 e n. 04120120021783527000. In particolare, l'opposta ribadiva che, avendo il ricorrente sollevato eccezioni relativi a vizi di notifica del titolo, l'azione promossa dovrebbe qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, quindi, soggetta ai termini perentori di 20 giorni decorrenti dalla legale conoscenza degli atti impugnati.
Rispettivamente in data 19 e 23 dicembre 2023, le parti precisavano le loro conclusioni e, in seguito al deposito delle comparse conclusionali e di replica, la causa veniva trattenuta in decisione in data 4 marzo 2025.
Ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei termini di seguito specificati.
In via preliminare, va rilevata la tardività della costituzione del convenuto. Infatti, il novellato art. 166 c.p.c., applicabile a decorrere dal 28 febbraio 2023, prescrive al convenuto di costituirsi almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione e, quindi, nel caso di specie, settanta giorni prima del 24 gennaio 2024 e cioè entro il 15 novembre 2023.
si è costituita in data 01 dicembre 2023 con la conseguente decadenza, ex art. 38 CP_6
c.p.c., dalla possibilità di sollevare l'eccezione di incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio ed essendo ormai la causa pervenuta alla fase decisoria, non è più rilevabile d'ufficio l'incompetenza a favore del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione alla cartella n. 04120080009078381000. La competenza va quindi considerata ormai definitivamente radicata di fronte questo Giudice in relazione a tutte e tre le cartelle di cui è causa.
Quanto invece all'eccezione di interruzione, essa deve considerarsi, come autorevolmente ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella decisione n. 15661 del 27 luglio 2005, un'eccezione in senso lato e, come tale, può essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del processo sulla base delle prove ritualmente acquisite in atti. Afferma, infatti, la Cassazione che “poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una contro eccezione, qual è l'interruzione della prescrizione.” (Cass. Civ. Sez.
Un. Sent. n. 15661 del 27/07/2005).
Sempre in via preliminare, va esaminata la tempestività del ricorso presentato dal in relazione ai diversi motivi di opposizione proposti. È appena il caso di rilevare che Pt_1
il rispetto dei termini perentori per la proposizione dell'opposizione, essendo una condizione dell'azione, va verificato d'ufficio dal giudice a prescindere dalla tempestività dell'eccezione del convenuto tardivamente costituito.
L'eccezione di estinzione del credito azionato nella cartella n. 04120060009374508000, notificata a mani del debitore il 01 settembre 2006, integra un motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. in quanto si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata prima che questa sia iniziata. Quindi, rispetto a tale motivo,
l'opposizione preventiva all'esecuzione è da considerarsi tempestiva. Lo stesso dicasi per l'eccezione di prescrizione concernente le cartelle n. 041200800090783381000 e n.
04120120021783527000.
Tuttavia, in relazione a quest'ultime, il afferma anche di non averne mai Pt_1
ricevuto comunicazione per irregolarità della notifica. Tale motivo di opposizione, riguarda un vizio di notificazione del titolo esecutivo e del precetto che, ex art. 617, comma secondo,
c.p.c., si può far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di venti giorni dal momento in cui si è avuto legale conoscenza dell'atto impugnato.
L'opponente ha ricevuto, pacificamente, la notifica dell'intimazione di pagamento opposta in data 17 aprile 2023 e, in data 11 maggio 2023, a seguito di richiesta di accesso agli atti, l' gli ha inviato l'estratto di ruolo relativo alle cartelle portanti il credito intimato. CP_6
Quindi, al più tardi in data 31 maggio 2023, l'opponente avrebbe dovuto introdurre l'opposizione agli atti esecutivi che, invece, è stata notificata all'opposta in data 16 giugno 2023 ed è quindi da considerarsi tardiva.
Ne deriva che i vizi formali di notifica delle cartelle non sono più contestabili dal e dovrà essere esaminata unicamente l'eccezione di prescrizione del diritto a Pt_1
riscuotere le somme intimate in relazione ad ognuna delle tre cartelle cui l'intimazione di pagamento si riferisce.
La cartella n. 04120060009374508000, relativa al ruolo emesso dal Tribunale Civile e
Penale di Lucca per spese processuali pari all'importo complessivo di € 1.872,94, è stata notificata il 01 settembre 2006 a mani del . Pt_1
Il termine di prescrizione di una cartella relativa a spese processuali è quello ordinario decennale stabilito dall'art. 2946 c.c.
allega una serie di atti interruttivi di tale termine e, in particolare, l'avviso di CP_6
intimazione n. 041201690000861576000, asseritamente notificato in data 16 giugno 2016 (vedi doc. 6 fascicolo opposta). Dalla documentazione prodotta in atti si può concludere che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto in quanto l'avviso di intimazione in parola risulta regolarmente notificato.
Infatti, l'opposta ha depositato tutti gli atti idonei a comprovare il corretto iter notificatorio prescritto nei casi di irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c. e cioè: la relata di notifica eseguita in via Assisi n. 20, domicilio fiscale corretto ratione temporis visto il certificato storico di residenza depositato dalla stessa opponente;
l'attestazione di affissione alla porta dell'abitazione e di deposito in Comune;
la distinta di invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la Casa Comunale e l'avviso di ricevimento della predetta CAD rispedita al mittente per compiuta giacenza.
L'opponente, a proposito dell'intimazione in parola, nella memoria di replica depositata il 15 febbraio 2023, lamenta il fatto che, nella documentazione comprovante l'avvenuta notifica, l'agente della riscossione non abbia inserito alcun riferimento all'oggetto dell'intimazione né al contenuto della cartella asseritamente notificata.
Rispetto a tale censura, va precisato che non è affatto necessario che l'agente della riscossione produca in giudizio l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova del contenuto del plico notificato. (vedi Cass. Civ. 9246 del 2015 che richiama, tra le altre, Cass. Civ. 20027 del 2011 ove si precisa che «la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod. civ., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario
l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso», non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza).
Costituisce, infatti, ius receptum che in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, “la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito).”(Cfr. Cass. Civ. 15545 del 2024; v. anche 10254 del
2024).
Tali principi possono essere applicati anche al caso di specie in cui si tratta di un avviso di intimazione di pagamento poiché , con il deposito della documentazione sub doc. 6, CP_6
ha assolto all'onere probatorio prescritto dalla legge mentre nessuna norma prevede l'obbligo di esibizione in giudizio integrale della cartella e degli atti di intimazione successivi nemmeno ai sensi dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 che, peraltro, ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice” che è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente che opti, come nel caso di specie, per la notificazione nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore.
Quanto ai successivi atti interruttivi allegati dall'opposta, anche questi risultano validamente notificati: l'avviso di intimazione n. 04120199004560501000 (vedi doc. 7a e 7b fascicolo opposta) è stato notificato con il rito previsto per il caso di irreperibilità assoluta ex art. 60 comma 1 let. e) D.P.R. 600/1973. Dall'analisi della documentazione depositata deve ritenersi raggiunta la prova della validità della notifica poiché il messo notificatore si è dapprima recato presso l'ultimo domicilio fiscale attestando, nella relata, l'irreperibilità e dando atto del compimento delle ricerche anagrafiche da cui parimenti risultava l'assoluta irreperibilità del . È stata, inoltre, depositata anche l'attestazione di affissione nella Pt_1
Casa Comunale prescritta dalla legge.
Anche l'avviso di intimazione n. 04120229001210321000 (doc. 8b fascicolo opposta) risulta validamente notificato per temporanea assenza del destinatario. Infatti, ha CP_6
comprovato la notifica depositando la relata in cui viene dato atto del rifiuto delle persone addette alla ricezione presso il centro di accoglienza di Via del Leone 35/1 di ricevere l'atto e del conseguente deposito dello stesso presso la casa comunale nonché dell'affissione presso la porta dell'abitazione e, infine, la distinta dell'invio della raccomandata informativa di deposito e l'avviso di consegna della suddetta CAD che è stata ritirata dal destinatario in data 12 aprile
2023.
Dalla disamina appena compiuta, si evince che gli atti interruttivi sono stati notificati validamente seguendo l'iter prescritto dalla legge.
Ne consegue che il termine di prescrizione del credito azionato nella cartella n.
04120060009374508000, notificata a mani del debitore il 01 settembre 2006, relativa al ruolo emesso dal Tribunale Civile e Penale di Lucca per spese processuali pari all'importo complessivo di € 1.872,94, si è interrotto in data 16 giugno 2016, in data 17 maggio 2019 e, infine, in data 07 aprile 2023.
Quanto, invece, alla cartella n. 04120080009078381000, notificata il 06 agosto 2008, relativa al ruolo emesso dalla per contravvenzioni al Codice della Strada Controparte_3
e pari all'importo complessivo di € 9.496,30, il credito da essa portato deve considerarsi prescritto per il decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 209 Codice della
Strada. Infine, la cartella n. cartella n. 04120120021783527000, notificata il 13 giugno 2012, per un importo pari ad € 3.407,31, riguarda sanzioni amministrative irrogate dalla
[...]
ambente e, quindi, il credito da essa Controparte_7 Controparte_5
azionato si prescrive nel termine di cinque anni a norma dell'art. 28 della L. 24 novembre 1981,
n. 689.
Anche in questo caso, l'avviso di intimazione n. 041201690000861576000, notificato il
16 giugno 2016, ha interrotto il perfezionarsi del termine di prescrizione così come tutti gli atti interruttivi successivi.
Con riferimento alla cartella n. 04120080009078381000, da considerarsi prescritta, va esaminata l'eccezione di di inammissibilità dell'opposizione perché Controparte_1
l'opponente non avrebbe previamente esperito lo strumento stragiudiziale per ottenere il discarico degli importi iscritti a ruolo rappresentato dall'istanza ex art. 1, comma 538, della l.
228/2021.
La tesi dell'opposta non è meritevole di accoglimento poiché quello in parola è uno strumento di autotutela con cui il contribuente mette l'amministrazione nelle condizioni di correggere il proprio operato evitando che venga adita l'autorità giudiziaria. Nessuna norma, tuttavia, lo qualifica come obbligatorio e, quindi, la sua mancata attivazione non può risolversi in una negazione del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi.
Infine, sulla condanna alle spese, l'opposta chiede, in subordine, la compensazione delle spese ex art. 92, comma secondo, c.p.c. per “mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti” sostenendo che l'agente della riscossione avrebbe omesso la notificazione degli atti interruttivi della prescrizione quinquennale sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale prevalente fino all'intervento delle Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 del 17 novembre
2016.
Il principio dell'overruling, però, non può essere applicato al caso di specie in quanto esso configura un mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Poiché il cambiamento dell'orientamento giurisprudenziale rilevi, quindi, deve avvenire nelle more del processo con la conseguenza che le parti si trovino nell'incolpevole condizione di non poter calibrare la loro difesa in base al mutato quadro giurisprudenziale. Nel caso di specie, un arresto giurisprudenziale consolidato da più dieci anni non può certo integrare il caso previsto dall'art
92, comma secondo, c.p.c.
Tuttavia, il parziale accoglimento della domanda dell'attore, articolata in più capi, configura un caso di “soccombenza reciproca” giustificando comunque la compensazione delle spese ex art. 92, comma secondo, c.p.c.
Vista l'ammissione della parte attorea al patrocinio a spese dello stato, con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze del 28 giugno 2023, si liquidano gli onorari per la difesa di in € 2.538,50 oltre spese generali e CAP Parte_1
come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione dichiarando l'inesistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata relativamente alla cartella n. 04120080009078381000 per contravvenzioni al Codice della Strada pari all'importo complessivo di € 9.496,30 per intervenuta prescrizione e ne ORDINA il discarico dal ruolo;
CONFERMA il diritto di a procedere ad esecuzione forzata per i crediti portati dalle CP_6
cartelle n. 04120060009374508000 dell'importo di € 1.872,94 e n. 04120120021783527000 dell'importo di 3.407,31;
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Firenze, 1 aprile 2025
Il Giudice Dr.ssa Mariateresa Vitiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Mariateresa Vitiello, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 7708/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Parte_1 C.F._1
Marino del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze Via
Giuseppe Garibaldi n. 5,
OPPONENTE
CONTRO
, (C.F. e P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Gian Franco Puppola del Foro di Terni che elegge domicilio presso il proprio indirizzo PEC Email_1
OPPOSTA
Oggetto: OPPOSIZONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C. E AGLI ATTI ESECUTIVI
EX ART. 617 C.P.C.
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1 “Voglia il Giudice adito, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'estratto di ruolo afferente le cartelle di pagamento n. 041 2006 000 9374508000, n. 041 2008 000 9078381000 e n.
041 2012 002 1783527000 per i motivi di cui sopra, nel merito, Voglia accertare e dichiarare
l'illegittimità del credito vantato da Controparte_2
con le cartelle di pagamento n. 041 2006 000 9374508000 di € 1.872,94, n. 041 2008 000
[...]
9078381000 di € 9.496,30 e n. 041 2012 002 1783527000 di € 3.407,31 per complessivi € 14.776,55 di cui all'intimazione di pagamento oggi impugnata, per intervenuta prescrizione del credito alle stesse sotteso, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione nel termine ex lege previsto dalla data della prima notifica indicata, con riferimento alle ultime due cartelle mai ricevuta dal Sig. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Parte_1
Per : Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa revoca della sospensione concessa inaudita altera parte: in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per materia relativamente all'opposizione avente ad oggetto la cartella n. 041200800090783381000 riguardante contravvenzioni al Codice della Strada, essendo competente il Giudice di Pace;
in via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione in quanto inammissibile e/o infondata;
in subordine, nell'ipotesi in cui l'intestato
Tribunale ritenesse di dover dichiarare la prescrizione decennale dei crediti oggetto delle cartelle
n.ri 04120060009374508000 e 041200800090783381000, si chiede la compensazione delle spese di giudizio, poiché l'agente della riscossione ha omesso la notificazione degli atti interruttivi della prescrizione quinquennale sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale prevalente fino all'intervento delle Sezioni Unite. Pertanto, ci troviamo in presenza di un comportamento al quale dovrebbe essere applicato il principio dell'overruling, nonché quello sancito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (mutamento della giurisprudenza). Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2023, proponeva Parte_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro l'intimazione di pagamento n. 04120239001268629000, notificatagli il 17 aprile 2023, limitatamente a tre cartelle: la n. 04120060009374508000, relativa al ruolo emesso dal
Tribunale Civile e Penale di Lucca per spese processuali, la cartella n.
041200800090783381000, relativa al ruolo emesso dalla per Controparte_3 contravvenzioni al Codice della Strada e la cartella n. 04120120021783527000, relativa al ruolo emesso da , Controparte_4 Controparte_5
, per sanzioni amministrative ex L. 689/81.
[...]
L'opponente riferiva di essere venuto a conoscenza del dettaglio della pretesa attraverso una richiesta di accesso agli atti presentata in data 05 maggio 2023 cui l' dava riscontro in CP_6
data 11 maggio 2023 (doc. 2 e 3 fascicolo opponente).
Dalla documentazione inviata da , si evincerebbe, a detta del , l'assenza di atti CP_6 Pt_1
interruttivi successivi alla notifica, avvenuta in data 01 settembre 2006, della cartella n.
04120060009374508000 e l'irregolarità della notifica delle cartelle n. 041200800090783381000
e 04120120021783527000 oltreché la mancanza, anche in riferimento a queste due, di successivi atti interruttivi.
Di conseguenza, l'opponente sosteneva l'inesigibilità del credito vantato dall'agente della riscossione con riferimento alle tre cartelle impugnate, risultando per ognuna di esse prescritta la pretesa creditoria per intervenuta prescrizione e, in aggiunta, chiedeva la sospensione delle cartelle di cui all'intimazione di pagamento impugnata, concessa con ordinanza del 13 luglio 2023.
In data 01 dicembre 2023, si costituiva eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito relativamente alla cartella n.
041200800090783381000 riguardante contravvenzioni al Codice della Strada e, quindi, riservate alla competenza del Giudice di Pace ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
Eccepiva, inoltre, la tardività dell'eccezione riguardante il difetto di notifica delle cartelle numero 041200800090783381000 e numero 04120120021783527000 trattandosi di vizio contestabile solo con l'opposizione agli atti esecutivi tempestivamente depositata e, comunque, ne sosteneva la regolarità attraverso il deposito delle prove di notifica (vedi doc.
4 e 5 allegati alla comparsa di costituzione).
Nel merito, contestava che il credito portato dalle cartelle impugnate si fosse prescritto eccependo l'interruzione di detto termine per effetto di una serie di atti interruttivi di cui allegava le relate di notifica (vedi allegati 6, 7a, 7b e 8b fascicolo opposta).
Infine, evidenziava che, se anche la prescrizione fosse effettivamente maturata, il CP_6
non avrebbe più potuto eccepirla avendo omesso di contestarla attraverso lo Pt_1
strumento stragiudiziale per ottenere il discarico delle cartelle prescritte ex art. 1, comma 538 della legge 228/2012. Con la memoria integrativa ex art. 171ter n. 1, l'odierno attore eccepiva la tardività della costituzione del convenuto e si opponeva all'eccezione di tardività dell'opposizione sostenendo che i vizi denunciati con l'atto introduttivo fossero di merito e non formali e, quindi, che la presente opposizione andasse qualificata come opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi.
Ribadiva, quindi, l'irregolarità delle notifiche delle cartelle 041200800090783381000 e n. 04120120021783527000 in quanto non effettuate al domicilio fiscale del debitore ma ad un indirizzo ove il non risulta aver mai risieduto, visto il certificato anagrafico storico Pt_1
depositato (Vedi doc. 5 fascicolo opponente). Quindi, evidenziava come anche le notifiche dei successivi atti interruttivi non si fossero perfezionate e, infine, contestava la pretesa inammissibilità dell'opposizione per mancata attivazione dello strumento stragiudiziale in quanto possibilità priva di carattere obbligatorio.
Con le memorie integrative ex art. 171ter n. 2 e 3, ribadiva l'inammissibilità CP_6
dell'opposizione per tardività dell'eccezione relativa ai pretesi vizi formali delle cartelle n.
041200800090783381000 e n. 04120120021783527000. In particolare, l'opposta ribadiva che, avendo il ricorrente sollevato eccezioni relativi a vizi di notifica del titolo, l'azione promossa dovrebbe qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, quindi, soggetta ai termini perentori di 20 giorni decorrenti dalla legale conoscenza degli atti impugnati.
Rispettivamente in data 19 e 23 dicembre 2023, le parti precisavano le loro conclusioni e, in seguito al deposito delle comparse conclusionali e di replica, la causa veniva trattenuta in decisione in data 4 marzo 2025.
Ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei termini di seguito specificati.
In via preliminare, va rilevata la tardività della costituzione del convenuto. Infatti, il novellato art. 166 c.p.c., applicabile a decorrere dal 28 febbraio 2023, prescrive al convenuto di costituirsi almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione e, quindi, nel caso di specie, settanta giorni prima del 24 gennaio 2024 e cioè entro il 15 novembre 2023.
si è costituita in data 01 dicembre 2023 con la conseguente decadenza, ex art. 38 CP_6
c.p.c., dalla possibilità di sollevare l'eccezione di incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio ed essendo ormai la causa pervenuta alla fase decisoria, non è più rilevabile d'ufficio l'incompetenza a favore del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione alla cartella n. 04120080009078381000. La competenza va quindi considerata ormai definitivamente radicata di fronte questo Giudice in relazione a tutte e tre le cartelle di cui è causa.
Quanto invece all'eccezione di interruzione, essa deve considerarsi, come autorevolmente ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella decisione n. 15661 del 27 luglio 2005, un'eccezione in senso lato e, come tale, può essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del processo sulla base delle prove ritualmente acquisite in atti. Afferma, infatti, la Cassazione che “poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una contro eccezione, qual è l'interruzione della prescrizione.” (Cass. Civ. Sez.
Un. Sent. n. 15661 del 27/07/2005).
Sempre in via preliminare, va esaminata la tempestività del ricorso presentato dal in relazione ai diversi motivi di opposizione proposti. È appena il caso di rilevare che Pt_1
il rispetto dei termini perentori per la proposizione dell'opposizione, essendo una condizione dell'azione, va verificato d'ufficio dal giudice a prescindere dalla tempestività dell'eccezione del convenuto tardivamente costituito.
L'eccezione di estinzione del credito azionato nella cartella n. 04120060009374508000, notificata a mani del debitore il 01 settembre 2006, integra un motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. in quanto si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata prima che questa sia iniziata. Quindi, rispetto a tale motivo,
l'opposizione preventiva all'esecuzione è da considerarsi tempestiva. Lo stesso dicasi per l'eccezione di prescrizione concernente le cartelle n. 041200800090783381000 e n.
04120120021783527000.
Tuttavia, in relazione a quest'ultime, il afferma anche di non averne mai Pt_1
ricevuto comunicazione per irregolarità della notifica. Tale motivo di opposizione, riguarda un vizio di notificazione del titolo esecutivo e del precetto che, ex art. 617, comma secondo,
c.p.c., si può far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di venti giorni dal momento in cui si è avuto legale conoscenza dell'atto impugnato.
L'opponente ha ricevuto, pacificamente, la notifica dell'intimazione di pagamento opposta in data 17 aprile 2023 e, in data 11 maggio 2023, a seguito di richiesta di accesso agli atti, l' gli ha inviato l'estratto di ruolo relativo alle cartelle portanti il credito intimato. CP_6
Quindi, al più tardi in data 31 maggio 2023, l'opponente avrebbe dovuto introdurre l'opposizione agli atti esecutivi che, invece, è stata notificata all'opposta in data 16 giugno 2023 ed è quindi da considerarsi tardiva.
Ne deriva che i vizi formali di notifica delle cartelle non sono più contestabili dal e dovrà essere esaminata unicamente l'eccezione di prescrizione del diritto a Pt_1
riscuotere le somme intimate in relazione ad ognuna delle tre cartelle cui l'intimazione di pagamento si riferisce.
La cartella n. 04120060009374508000, relativa al ruolo emesso dal Tribunale Civile e
Penale di Lucca per spese processuali pari all'importo complessivo di € 1.872,94, è stata notificata il 01 settembre 2006 a mani del . Pt_1
Il termine di prescrizione di una cartella relativa a spese processuali è quello ordinario decennale stabilito dall'art. 2946 c.c.
allega una serie di atti interruttivi di tale termine e, in particolare, l'avviso di CP_6
intimazione n. 041201690000861576000, asseritamente notificato in data 16 giugno 2016 (vedi doc. 6 fascicolo opposta). Dalla documentazione prodotta in atti si può concludere che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto in quanto l'avviso di intimazione in parola risulta regolarmente notificato.
Infatti, l'opposta ha depositato tutti gli atti idonei a comprovare il corretto iter notificatorio prescritto nei casi di irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c. e cioè: la relata di notifica eseguita in via Assisi n. 20, domicilio fiscale corretto ratione temporis visto il certificato storico di residenza depositato dalla stessa opponente;
l'attestazione di affissione alla porta dell'abitazione e di deposito in Comune;
la distinta di invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la Casa Comunale e l'avviso di ricevimento della predetta CAD rispedita al mittente per compiuta giacenza.
L'opponente, a proposito dell'intimazione in parola, nella memoria di replica depositata il 15 febbraio 2023, lamenta il fatto che, nella documentazione comprovante l'avvenuta notifica, l'agente della riscossione non abbia inserito alcun riferimento all'oggetto dell'intimazione né al contenuto della cartella asseritamente notificata.
Rispetto a tale censura, va precisato che non è affatto necessario che l'agente della riscossione produca in giudizio l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova del contenuto del plico notificato. (vedi Cass. Civ. 9246 del 2015 che richiama, tra le altre, Cass. Civ. 20027 del 2011 ove si precisa che «la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod. civ., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario
l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso», non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza).
Costituisce, infatti, ius receptum che in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, “la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito).”(Cfr. Cass. Civ. 15545 del 2024; v. anche 10254 del
2024).
Tali principi possono essere applicati anche al caso di specie in cui si tratta di un avviso di intimazione di pagamento poiché , con il deposito della documentazione sub doc. 6, CP_6
ha assolto all'onere probatorio prescritto dalla legge mentre nessuna norma prevede l'obbligo di esibizione in giudizio integrale della cartella e degli atti di intimazione successivi nemmeno ai sensi dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 che, peraltro, ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice” che è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente che opti, come nel caso di specie, per la notificazione nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore.
Quanto ai successivi atti interruttivi allegati dall'opposta, anche questi risultano validamente notificati: l'avviso di intimazione n. 04120199004560501000 (vedi doc. 7a e 7b fascicolo opposta) è stato notificato con il rito previsto per il caso di irreperibilità assoluta ex art. 60 comma 1 let. e) D.P.R. 600/1973. Dall'analisi della documentazione depositata deve ritenersi raggiunta la prova della validità della notifica poiché il messo notificatore si è dapprima recato presso l'ultimo domicilio fiscale attestando, nella relata, l'irreperibilità e dando atto del compimento delle ricerche anagrafiche da cui parimenti risultava l'assoluta irreperibilità del . È stata, inoltre, depositata anche l'attestazione di affissione nella Pt_1
Casa Comunale prescritta dalla legge.
Anche l'avviso di intimazione n. 04120229001210321000 (doc. 8b fascicolo opposta) risulta validamente notificato per temporanea assenza del destinatario. Infatti, ha CP_6
comprovato la notifica depositando la relata in cui viene dato atto del rifiuto delle persone addette alla ricezione presso il centro di accoglienza di Via del Leone 35/1 di ricevere l'atto e del conseguente deposito dello stesso presso la casa comunale nonché dell'affissione presso la porta dell'abitazione e, infine, la distinta dell'invio della raccomandata informativa di deposito e l'avviso di consegna della suddetta CAD che è stata ritirata dal destinatario in data 12 aprile
2023.
Dalla disamina appena compiuta, si evince che gli atti interruttivi sono stati notificati validamente seguendo l'iter prescritto dalla legge.
Ne consegue che il termine di prescrizione del credito azionato nella cartella n.
04120060009374508000, notificata a mani del debitore il 01 settembre 2006, relativa al ruolo emesso dal Tribunale Civile e Penale di Lucca per spese processuali pari all'importo complessivo di € 1.872,94, si è interrotto in data 16 giugno 2016, in data 17 maggio 2019 e, infine, in data 07 aprile 2023.
Quanto, invece, alla cartella n. 04120080009078381000, notificata il 06 agosto 2008, relativa al ruolo emesso dalla per contravvenzioni al Codice della Strada Controparte_3
e pari all'importo complessivo di € 9.496,30, il credito da essa portato deve considerarsi prescritto per il decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 209 Codice della
Strada. Infine, la cartella n. cartella n. 04120120021783527000, notificata il 13 giugno 2012, per un importo pari ad € 3.407,31, riguarda sanzioni amministrative irrogate dalla
[...]
ambente e, quindi, il credito da essa Controparte_7 Controparte_5
azionato si prescrive nel termine di cinque anni a norma dell'art. 28 della L. 24 novembre 1981,
n. 689.
Anche in questo caso, l'avviso di intimazione n. 041201690000861576000, notificato il
16 giugno 2016, ha interrotto il perfezionarsi del termine di prescrizione così come tutti gli atti interruttivi successivi.
Con riferimento alla cartella n. 04120080009078381000, da considerarsi prescritta, va esaminata l'eccezione di di inammissibilità dell'opposizione perché Controparte_1
l'opponente non avrebbe previamente esperito lo strumento stragiudiziale per ottenere il discarico degli importi iscritti a ruolo rappresentato dall'istanza ex art. 1, comma 538, della l.
228/2021.
La tesi dell'opposta non è meritevole di accoglimento poiché quello in parola è uno strumento di autotutela con cui il contribuente mette l'amministrazione nelle condizioni di correggere il proprio operato evitando che venga adita l'autorità giudiziaria. Nessuna norma, tuttavia, lo qualifica come obbligatorio e, quindi, la sua mancata attivazione non può risolversi in una negazione del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi.
Infine, sulla condanna alle spese, l'opposta chiede, in subordine, la compensazione delle spese ex art. 92, comma secondo, c.p.c. per “mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti” sostenendo che l'agente della riscossione avrebbe omesso la notificazione degli atti interruttivi della prescrizione quinquennale sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale prevalente fino all'intervento delle Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 del 17 novembre
2016.
Il principio dell'overruling, però, non può essere applicato al caso di specie in quanto esso configura un mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Poiché il cambiamento dell'orientamento giurisprudenziale rilevi, quindi, deve avvenire nelle more del processo con la conseguenza che le parti si trovino nell'incolpevole condizione di non poter calibrare la loro difesa in base al mutato quadro giurisprudenziale. Nel caso di specie, un arresto giurisprudenziale consolidato da più dieci anni non può certo integrare il caso previsto dall'art
92, comma secondo, c.p.c.
Tuttavia, il parziale accoglimento della domanda dell'attore, articolata in più capi, configura un caso di “soccombenza reciproca” giustificando comunque la compensazione delle spese ex art. 92, comma secondo, c.p.c.
Vista l'ammissione della parte attorea al patrocinio a spese dello stato, con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze del 28 giugno 2023, si liquidano gli onorari per la difesa di in € 2.538,50 oltre spese generali e CAP Parte_1
come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione dichiarando l'inesistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata relativamente alla cartella n. 04120080009078381000 per contravvenzioni al Codice della Strada pari all'importo complessivo di € 9.496,30 per intervenuta prescrizione e ne ORDINA il discarico dal ruolo;
CONFERMA il diritto di a procedere ad esecuzione forzata per i crediti portati dalle CP_6
cartelle n. 04120060009374508000 dell'importo di € 1.872,94 e n. 04120120021783527000 dell'importo di 3.407,31;
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Firenze, 1 aprile 2025
Il Giudice Dr.ssa Mariateresa Vitiello