TRIB
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/04/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4122/2021 R.G.
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo vertente
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente a[...], Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Gragnano alla Via Vittorio Veneto n. 196, presso e nello studio dell'avv. Francesco Guarino che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Gragnano Controparte_1
(NA), alla via Roma n. 26, elettivamente domiciliata in Gragnano (NA) alla Piazza Aubry n. 4, presso lo studio dell'avv. Giulio Pepe dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in calce ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.11.2024,
L'avv. Guarino Francesco, quale procuratore – ad litem – della sig.ra si Parte_1
riporta integralmente al proprio atto introduttivo, reiterandone il contenuto, chiedendo l'integrale accoglimento in uno alle conclusioni in esso rassegnate.
Nel contempo si riporta ai propri atti difensivi, col loro dedotto, prodotto, difeso eccepito e depositato, nonché a quanto verbalizzato alle udienze ed al dedotto ed argomentato nella depositata precisazione delle conclusioni, iterandone l'integrale contenuto dei richiamati atti.
Ribadisce, se ne fosse il caso, l'integrale fondatezza e legittimità dell'intera domanda in opposizione al Decreto Ingiuntivo, illegittimo in danno della sig.ra , Parte_1 impugnando, ancora una volta ed estensivamente, l'ex adverso dedotto, prodotto, difeso ed eccepito, poiché non attinente alla posta domanda, in sede giudiziale, di accertamento e dichiarazione di nullità del Decreto Ingiuntivo per non essere sorretto, giuridicamente ed in primis
1 delle varie deduzioni di parte ingiunta/opponente, da idonea prova scritta ex art 633 c.p.c., del credito verso l'ingiunto.
Richiama, in definitiva e qui, le conclusioni poste nell'atto introduttivo e pedissequamente reiterate nella precisazione delle conclusioni.
Chiede, se ritenuta da codesto giudicante la causa matura per la decisione, l'introito a sentenza, o in subordine l'introito a sentenza concedendo i termini ex art 190 c.p.c. (vecchio rito) per comparsa conclusionale e replica
L'avv. Giulio Pepe si riporta alla comparsa di costituzione e risposta alle cui deduzioni, eccezioni e conclusioni si riporta, nonché alle note ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., e conclude perché l'On.le
Tribunale adito Voglia 1) respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via istruttoria, disporsi ctu al fine della valutazione della quota di partecipazione della in termini millesimali e la Pt_1
conseguente quantificazione della sua quota di partecipazione ai lavori di ricostruzione del fabbricato;
3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
chiedeva al Tribunale, in sede monitoria, di ingiungere alla signora il Parte_1 pagamento della somma di € 89.800,00, oltre interessi di mora dalla scadenza all'effettivo saldo, oltre alle spese della procedura, compensi, spese generali, CPA e IVA come per legge.
A supporto della sua richiesta, la deduceva che in data 19/03/2013 l'assemblea Controparte_1
dei condomini/comunisti del fabbricato situato a Gragnano (NA), in via Roma n. 171, demolito a causa dei danni derivanti dal terremoto del 1980, approvava il permesso di costruire rilasciato dal
Comune di Gragnano il 27/11/2012 (prot. n. 24644 - concessione edilizia n. 09/2012); che. contemporaneamente, veniva incaricato un tecnico per la redazione del computo metrico estimativo dei lavori di ricostruzione e la ripartizione delle quote di partecipazione dei condomini;
che tra i condomini della suddetta area figuravano la Srl Se.Gi.Pe. Costruzioni, proprietaria di diritti immobiliari sul foglio 15, particelle 207 (sub. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19), per un totale di 771,4602 millesimi, i signori , e , Parte_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7
e , comproprietari dei diritti sulle particelle 207 (sub. 11, 13, 14) e 208, per
[...] Parte_8
un totale di 119,4086 millesimi, e i signori e , comproprietari della Parte_9 Parte_1
particella 207 (sub. 1 e 18), per un totale di 109,1312 millesimi;
che sulla base del computo metrico redatto dal tecnico incaricato, la riceveva l'incarico di eseguire i lavori di Controparte_1 ricostruzione, in virtù di un contratto di appalto firmato il 15/11/2015 per un corrispettivo di €
1.800.000,00, IVA esclusa (importo già decurtato del 25% come ribasso d'asta); che il pagamento
2 era previsto con l'emissione dei singoli stati di avanzamento lavori (SAL); che, secondo l'art. 3 del contratto, l'impresa appaltatrice aveva l'obbligo di agire contro i condomini inadempienti in ordine pagamenti non effettuati, basandosi sui riparti e sulle tabelle millesimali allegati al contratto;
che, in data 12/07/2018, l'assemblea dei condomini, ad eccezione dei condomini e Parte_1
ratificava il computo metrico redatto dal tecnico e il contratto di appalto, nonché Controparte_2
gli stati di avanzamento lavori, deliberando che i pagamenti degli stati di avanzamento precedenti dovessero essere effettuati in un'unica soluzione;
che la società istante, avendo emesso due SAL (il primo al 26/02/2018 per lavori ammontanti a € 1.122.466,11 e il secondo al 14/09/2020 per un importo complessivo di € 1.994.803,96), richiedeva alla OM , titolare di Parte_1 diritti immobiliari per 54,5656 millesimi, il pagamento di € 89.800,00, suddivisi in € 50.530,00 come quota parte del primo SAL e € 39.270,00 come quota parte del secondo SAL, in conformità ai piani di riparto approvati in assemblea.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso ritenendo che tra l'odierna ingiunta e l'opposto non sussiste alcun atto e/o contratto di obbligazione reciproca, e inoltre la documentazione esibita, a sostegno della domanda, non aveva alcun valore ai fini dell'ingiunzione.
L'opponente deduceva l'insussistenza del credito per inopponibilità del contratto di appalto alla stessa, oltre che per nullità della delibera del 19/03/2013, nonché di quella del 12/07/2018.
Ciò posto, concludeva chiedendo di revocare, porre nel nulla e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 888/2021 – R.G. 3340/2021, emesso in data 22 giugno 2021 dal
Tribunale di Torre Annunziata;
dichiarare, in subordine, l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di legittimazione passiva;
in via principale nel merito, dichiarare ed accertare, in via ulteriormente subordinata e gradata, la nullità del decreto Ingiuntivo per infondatezza del preteso credito di € 89.800,00; ritenere, in via del tutto subordinata, nella più che denegata ipotesi di non accoglimento della domanda attorea/opponente, compensate, per tutti i fatti dedotti, ogni spesa di lite, ai sensi dell'art 92 cpc, invocato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.05.2022 si costituiva in giudizio la
[...]
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pt, ing. Controparte_1 CP_3
chiedendo di respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto
[...]
confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
La società opposta eccepiva, in via assolutamente preliminare, che l'odierna opponente incentrava la propria opposizione unicamente in relazione alla presunta estraneità della stessa al contratto di
3 appalto, nonché in relazione ad una presunta invalidità delle deliberazioni assunte in data
19/03/2013 e 12/07/2018, con cui veniva ratificato l'operato della srl SE.GI.PE. Costruzioni, nulla riferendo in merito alle lavorazioni eseguite che non risultavano contestate né nella loro realizzazione né tanto meno nella loro quantificazione.
Sicché, in applicazione del principio di non contestazione la società opposta riteneva di poter soprassedere in ordine alla prova della esecuzione delle opere, peraltro già dimostrata dagli stati di avanzamento prodotti agli atti e confermati e ratificati dalle assemblee dei condomini/comunisti facenti parte del fabbricato ricostruito. Sulla presunta carenza di legittimazione passiva della opponente, evidenziava che la sia - nella qualità di condomino/comunista, seppur dissenziente Pt_1
- tenuta a versare ciò che il aveva legittimamente deliberato e nel caso di specie, Controparte_4
era tenuta al versamento della quota di sua pertinenza per i lavori di ricostruzione dell'intero fabbricato demandato alla società opposta, sulla scorta del piano di riparto regolarmente approvato dall'assemblea.
La chiedeva, altresì, una pronuncia interinale favorevole alla provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo, in quanto l'assenza di prova scritta a fondamento della opposizione, la fondatezza del credito azionato, la non contestazione in merito alla esecuzione dei lavori eseguiti ed all'importo dovuto, in uno alla assenza di qualsivoglia contestazione anche in merito alla correttezza delle lavorazioni mitigano a favore della concessione della provvisoria esecuzione in pendenza del giudizio.
All'udienza cartolare del 23.5.2022, il giudice, letta la richiesta delle parti, si riservava senza termini sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e concede i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 1.3.2023.
Sciogliendo la predetta riserva, il Giudice ritenutane la necessità, in ragione della natura della vicenda e del valore della causa;
fissava per la comparizione delle parti, al fine di discutere in ordine alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, l'udienza “in presenza” del
13.7.2022.
In data 14.7.2022, il Giudice, sciogliendo la riserva del 13.7.2022, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto.
All'udienza del 1.3.2023, sostituita dal deposito note di trattazione scritta ex art. 127-ter, comma 1,
c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22.11.2023.
Con note ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, la società opposta richiamava la sentenza n. 2180/2016 resa da questo Tribunale, e divenuta definitiva a seguito della sentenza di conferma della Corte di Appello
depositate entrambe agli atti, di reiezione della impugnativa promossa dalla avverso la delibera Pt_1
del 19/03/2013 con cui era stato approvato a maggioranza il progetto di ricostruzione del fabbricato ed il permesso a costruire rilasciato ai comunisti. Invero, la società opposta eccepiva che con le pronunce
4 richiamate veniva definitivamente accertato che la delibera di ricostruzione del fabbricato, presupposto imprescindibile della successiva delibera del 12/07/2018 su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto, era stata validamente adottata a maggioranza, e pertanto, le successive delibere assembleari che si fondavano su di esse potevano essere adottate sempre con lo stesso criterio.
All'udienza dell'11.11.2024 la causa veniva riservata in decisione, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Merito.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito evidenziati.
Giova ricordare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr.
Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n.
10261; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio
1999, n. 7553). Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Tanto premesso deve rilevarsi che nella fattispecie la società opposta, quale appaltatrice di lavori di ricostruzione dell'edificio sito in Gragnano alla via Roma 171, demolito a seguito del danneggiamento subito per effetto del sisma del 1980, pone a base della sua domanda di pagamento sia la delibera con la quale i comunisti, in data 19.03.2013, approvavano il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Gragnano in data 27/11/2012 prot. n. 24644 - concessione edilizia n.
09/2012, e contestualmente affidavano al tecnico la redazione del computo metrico estimativo dei lavori di ricostruzione del fabbricato e di ripartizione delle quote di partecipazione dei condomini/comunisti, sia quella successiva del 12/07/2018, con la quale l'assemblea dei condomini/comunisti, con la sola eccezione dei condomini e Parte_1 Controparte_2
ratificava il computo metrico redatto dal tecnico nominato ed il contratto di appalto stipulato, nonché gli stati di avanzamento lavori, deliberando espressamente che per gli stati di avanzamento già emessi il pagamento da parte dei condomini sarebbe avvenuto in unica soluzione (cfr verbale di assemblea del 09.03.2023 e del 12.07.2018 in atti).
5 Il richiamato contratto di appalto risulta stipulato in data in data 15/11/2015 tra la comproprietaria
Se.Gi.pe Costruzioni s.rl. e la società quest'ultima a sostegno della spiegata Controparte_1 ingiunzione di pagamento evidenzia che “ai sensi dell'art. 3 del richiamato contratto, alla emissione dei SAL, approvati dalla direzione lavori, l'impresa appaltatrice si obbligava ad agire, in caso di morosità, unicamente nei confronti dei condomini che non “hanno adempiuto ai pagamenti e ciò sulla base dei riparti e delle tabelle millesimali allegati alla presente”.
Pertanto, avendo la società istante emesso n. 2 SAL, di cui il primo a tutto il 26/02/2018 per lavorazioni ammontanti ad euro 1.122.466,11 ed il secondo a tutto il 14/09/2020 portante l'importo complessivo di euro 1.994.803,96 al lordo del I SAL ed ai quali veniva detratto il ribasso di gara pari al 25%, al netto dell'IVA al 10%, richiedeva alla comunista/OM , Parte_1
titolare di diritti immobiliari per millesimi 54,5656, il pagamento di quanto ad ella spettante per complessivi euro 89.800,00, di cui euro 50.530,00 quale quota parte del I SAL ed euro 39.270,00 quale quota parte del II° SAL, sulla scorta dei piani di riparto approvati in assemblea (cfr stati di avanzamento lavori e sollecito di pagamento).
Sempre per tabulas risulta che l'impugnativa spiegata dalla avverso la delibera Pt_1
assembleare del 19.03.2013 è stata rigettata ( cfr sentenza primo grado Tribunale di Torre
Annunziata, e sentenza grado di appello Tribunale Napoli, allegate alla produzione di parte opposta).
In ogni caso il credito ex adverso vantato si fonda sulla successiva delibera dei comunisti del
12.07.2018, innanzi richiamata e che non risulta impugnata dall'odierna opponente.
Si premette che la non contesta la propria qualità di comunista in quanto proprietaria di un Pt_1
cespite facente parte del fabbricato ricostruito, nè tantomeno i millesimi che le vengono riconosciuti nella detta assemblea.
Dunque può dirsi pacifico tra le parti che la è comproprietaria della particella 207, Pt_1
subalterni 1 e 18, per millesimi 54,5656.
L'opponente a sostegno della spiegata opposizione sostanzialmente deduce la nullità del deliberato assembleare del 12.07.2018, ed il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al contratto di appalto intercorso tra la comunista Se.Gi.PE s.r.l. e la società e con la Controparte_1
predetta delibera ratificato dalla maggioranza dei comunisti.
I motivi della dedotta nullità del deliberato assembleare in esame di cui all'atto di citazione sono i seguenti:
a) risultano verbalizzato assenti Eredi - – Controparte_5 Controparte_6
quando gli stessi risultano verbalizzati presenti per delega. Già tanto Controparte_2
6 costituisce nullità della delibera per l'incertezza dei presenti ai fini della valida costituzione dell'assemblea e per l'accertamento in validità dei voti per ogni deliberato – art 1136 c.c.:
b) un elemento basilare della nullità della seduta assembleare e di ogni suo deliberato, riviene dalla convocazione e presenza in assemblea di più persone per la medesima unità immobiliare, contravvenendo al disposto dall'art. 67 delle Disposizione di Attuazione del codice civile, il quale sancisce categoricamente che per le unità in proprietà di più persone queste hanno diritto ad un solo rappresentante, da loro prescelto, e quindi ad un solo voto;
c) il deliberato è nullo perché in contrasto, per la legittima votazione, con gli artt. 1136 -3 comma – cpc ed art 67 dell'attuazione delle disposizione del codice civile.
Trattasi di motivi non di nullità, ma eventualmente ed in astratto di mera annullabilità del deliberato assembleare che andavano fatti valere, dal comunista/condomino presente e dissenziente, impugnando la relativa delibera nel termine di giorni trenta dalla sua adozione, ai sensi degli artt.
1109 c.c. e 1137 c.c.
Giova altresì evidenziare che come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.
12775/2008), il perimento, totale o per una parte che rappresenti i tre quarti dell'edificio condominiale, determina l'estinzione del per mancanza dell'oggetto, in quanto viene Parte_10
meno il rapporto di servizio tra le parti comuni mentre permane tra gli ex condomini soltanto una comunione "pro indiviso" dell'area di risulta, potendo la condominialità essere ripristinata solo in caso di ricostruzione dell'edificio in modo del tutto conforme al precedente. Ne consegue che, in caso di ricostruzione difforme, la nuova costruzione sarà soggetta esclusivamente alla disciplina dell'accessione e la sua proprietà apparterrà ai comproprietari dell'area di risulta in proporzione delle rispettive quote (in senso conforme Cass. n. 11201/1996, che precisa come il condominio nasca solo quando i comunisti individuano gli appartamenti di proprietà esclusiva di ciascuno di essi, con un'operazione negoziale che assume la portata di una vera e propria divisione;
Cass. n. 1543/1999).
L'opponente a sostegno della spiegata opposizione non ha dedotto che la ricostruzione dell'edificio sia avvenuta in modo non conforme, nè tantomeno l'opponente a sostegno della spiegata opposizione ha dedotto che nella fattispecie non potesse trovare applicazione la previsione di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 12, (che permette l'approvazione di delibere condominiali di ricostruzione e riparazione di edifici danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 con le maggioranze di cui all'art. 1136, comma 2,c.c.) in quanto la ricostruzione dell'edificio danneggiato dal sisma sarebbe stata deliberata con la previsione di una ricostruzione in maniera difforme dal manufatto originario.
7 Posto quindi che i motivi di opposizione inerenti la validità del deliberato assembleare sotto il profilo dell'annullabilità andavano fatti valere dalla impugnando nei confronti degli altri Pt_1
comunisti/condomini la relativa delibera nei termini di cui all'art. 1137 c.c., resta da esaminare la legittimazione passiva della opponente rispetto alla domanda di pagamento spiegata dalla società appaltatrice.
Ebbene ad avviso del giudicante rispetto alla predetta domanda di pagamento sussiste la legittimazione passiva dell'odierna opponente proprio in virtù delle decisioni assunte dai comunisti con il richiamato deliberato assembleare del 12.07.2018, che in mancanza di pronunzia giudiziale che ne accerti l'invalidità (da far valere peraltro nei confronti di tutti i comunisti quali litisconsorti necessari), resta vincolante per i comproprietari.
Secondo la consolidata e costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr Cassazione civile sez.
III, 14/05/2013, (ud. 25/03/2013, dep. 14/05/2013), n.11553) il primo comma della norma dell'art. 1105 c.c., nel disporre che "tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune" dev'essere inteso non già nel senso che attribuisca al singolo partecipante alla comunione un diritto di compiere gli atti di ordinaria amministrazione soltanto in concorso con gli altri, bensì nel senso che il concorso si debba intendere anche come possibilità del singolo di compiere tali atti di amministrazione da solo, dovendosi presumere, fino a prova del contrario, che egli compiendoli, agisca con il consenso degli altri.
Tale modo di intendere il potere di cui al primo comma dell'art. 1105 c.c., viene ritenuto estensibile sia a quegli atti di ordinaria amministrazione che si concretino nella stipulazione di atti negoziali, che siano diretti realizzare un godimento indiretto nell'ambito di ciò che è riconducibile alla nozione di ordinaria amministrazione, sia alle azioni giudiziali correlate a tale attività.
Ora, tale esegesi dell'art. 1105 c.c., comma 1, suppone, all'evidenza, che, proprio in ragione dell'operare della presunzione di consenso degli altri comunisti, l'agire in ordinaria amministrazione del singolo prescinda da una deliberazione dei comunisti stessi, perchè, se tale deliberazione vi fosse e, naturalmente, fosse favorevole al compimento dell'atto poi posto in essere dal singolo, non verrebbe più in rilievo una presunzione di consenso degli altri (della quale non vi sarebbe bisogno), bensì un agire basato su un consenso espressamente attribuito.
Nella fattispecie peraltro l'operato della Se.Gi.Pe s.r.l. in ordine alla stipula del contratto di appalto con la società opposta è stato espressamente ratificato dalla maggioranza dei comunisti con la richiamata delibera, ed è pertanto vincolante anche per l'odierna opponente.
Con la delibera in esame l'assemblea, con il voto contrario di e Parte_1 CP_2
(millesimi 22,254) decide di approvare e ratificare il piano di riparto generale dei compensi
[...]
professionali maturati dai tecnici che hanno redatto le reazioni, ..di approvare e ratificare il riparto
8 generale dei lavori di costruzione del fabbricato come da computo metrico redatto dall'ing. di CP_1 cui al punto 1 dell'ordine del giorno, …nonché le modalità di pagamento delle somme di cui ai piani di riparto”; con il punto 6) all'ordine del giorno l'assemblea approva e ratifica lo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 26.02.2018.
Sul punto 4 dell'odg vertente su “Ratifica autorizzazione alla Segipe Costruzioni alla stipula del contatto di appalto – Ratifica di ogni attività correlata e consequenziale”, l'assemblea approvava la delibera sempre con il voto contrario della opponente e di Controparte_2
Nel contratto di appalto dell'15. 11.2025 sub art. 3 in ordine alle modalità di pagamento è previsto i Pt_1 lavori verranno pagati in base ai approvati dalla Direzione dei Lavori ed ai sensi dell'art. 3 del richiamato contratto, alla emissione dei SAL, approvati dalla direzione lavori, l'impresa appaltatrice si obbligava ad agire, in caso di morosità, unicamente nei confronti dei condomini che non “hanno adempiuto ai pagamenti e ciò sulla base dei riparti e delle tabelle millesimali allegati alla presente”.
(cfr contratto di appalto in atti).
La società opposta ha depositato in atti sia il primo Sal approvato espressamente dall'assemblea, sia il secondo Sal a tutto il 14.09.2020 sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori, ing (cfr Per_1
documentazione in atti stato di avanzamento n. 1 e stato di avanzamento n. 2).
Deve ribadirsi che l'opponente non allega che nella fattispecie non possa trovare applicazione la richiamata previsione di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 12, ovvero che la ricostruzione dell'edificio danneggiato dal sisma era stata deliberata con la previsione di una ricostruzione in maniera difforme dal manufatto originario.
Infatti, solo in tale ultimo caso, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.
12775/2008), il perimento, totale o per una parte che rappresenti i tre quarti dell'edificio condominiale, determina l'estinzione del per mancanza dell'oggetto, in quanto viene Parte_10
meno il rapporto di servizio tra le parti comuni mentre permane tra gli ex condomini soltanto una comunione "pro indiviso" dell'area di risulta, potendo la condominialità essere ripristinata solo in caso di ricostruzione dell'edificio in modo del tutto conforme al precedente (cfr Cassazione civile sez. II, 08/10/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 08/10/2020), n.21716).
La stessa opponente in sede di memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., allega che “a seguito di istanza proposta, in comunione dai singoli proprietari delle unità immobiliari del citato edificio, danneggiato dal sisma 1980 e poi abbattuto per grave instabilità edile- ordinanza comunale, per ottenere licenza edile di ricostruzione, il Comune di Gragnano, ad esito favorevole della relativa prodotta documentazione, concedeva licenza edilizia - n. 9/2012 del 27/11/2012 - per la ricostruzionedel detto fabbricato civile in Gragnano alla via Roma 171/173, individuato al Catasto
- Foglio 15 - mappale 207 -208, ai sensi del vigente Piano di Recupero di eventi sismici del
9 23/11/1980 , redatto ai sensi della legge 219/1981 e delibera Consiglio Comunale n 4 del 26/1/2006.
Per mera dissertazione e per ogni buon fine si rammenta che le demolizioni di opere edili, interessate da danni sismici, qualora abbattute per carenza di staticità, era consentita il ripristino mediante ricostruzione, normata dal Testo Unico Edilizia - DPR 380/2001-, avente “la stessa sagoma e volumetria dell'edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”. Quindi nel caso de quo l'abbattuto edificio di via Roma
171 Gragnano è oggetto di ricostruzione fedele e pedissequa allo stato ante danneggiamento da sisma, come da licenza edilizia concessa. Siamo in centro storico con i suoi vincoli di divieto per nuova edificazione, ad esclusione della fedele ricostruzione, per danni sismici” (cfr memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata dall'opponente in data 20.07.2022).
Ne discende dunque che ai fini della validità delle delibere assunte dai comproprietari/condomini è sufficiente la maggioranza prevista dalla richiamata norma speciale. dell'art. 15 del Dlgs 76 del
1990 (in cui è stato trasfuso l'art. 12 lege 219/1981 come modificato dalla legge 80/1984).
Ancora in sede di memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata in data 22.07.2022 l'opposta a supporto della domanda ha depositato: Ordinanza del n. 189/1985, con cui si Parte_12 imponeva l'esecuzione di interventi ad horas atti a scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità; 2) delibera della assemblea dei comproprietari comunisti del 16/11/2009, con la quale veniva approvato all'unanimità il progetto di ricostruzione del fabbricato presentato al Comune di
Gragnano dalla Segipe Costruzioni, comproprietaria dell'area di sedime;
4) la relazione dell'arch.
incaricato con delibera del 07/06/2021 di redigere relazione tecnica sul fabbricato Per_2
ricostruito ai fini della assegnazione delle proprietà e relativo verbale di assemblea;
6) l' atto di citazione per divisione e scioglimento comunione rg. n. 2135/2022 promosso da tutti i comproprietari nei confronti della ed inerente il fabbricato ricostruito, in tal modo Pt_1 contestando l'assunto dell'opponente in ordine alla mancata consegna dell'appartamento.
Per il resto si osserva che l'opponente, come già evidenziato, non contesta l'effettiva esecuzione dei lavori appaltati, nè la sua quota di comproprietà come individuata nel verbale assembleare di ratifica del contratto di appalto.
Ebbene, essendo vincolante anche per l'odierna opponente la delibera con la quale l'assemblea del
12.07.2018 ha ratificato il contratto di appalto sottoscritto dalla Se.GI.Pe s.r.l., con le modalità di pagamento ivi stabilite, sussiste la legittimazione passiva della rispetto alla domanda di Pt_1
pagamento spiegata dalla Controparte_1
L'opposizione va dunque rigettata, e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, (scaglione di riferimento da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 valori minimi in considerazione dell'attività effettivamente espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore della società in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. delle spese di lite, che liquida in euro 6.000,00 per competenze oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Torre Annunziata, 02.04.2025 IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4122/2021 R.G.
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo vertente
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente a[...], Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Gragnano alla Via Vittorio Veneto n. 196, presso e nello studio dell'avv. Francesco Guarino che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Gragnano Controparte_1
(NA), alla via Roma n. 26, elettivamente domiciliata in Gragnano (NA) alla Piazza Aubry n. 4, presso lo studio dell'avv. Giulio Pepe dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in calce ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.11.2024,
L'avv. Guarino Francesco, quale procuratore – ad litem – della sig.ra si Parte_1
riporta integralmente al proprio atto introduttivo, reiterandone il contenuto, chiedendo l'integrale accoglimento in uno alle conclusioni in esso rassegnate.
Nel contempo si riporta ai propri atti difensivi, col loro dedotto, prodotto, difeso eccepito e depositato, nonché a quanto verbalizzato alle udienze ed al dedotto ed argomentato nella depositata precisazione delle conclusioni, iterandone l'integrale contenuto dei richiamati atti.
Ribadisce, se ne fosse il caso, l'integrale fondatezza e legittimità dell'intera domanda in opposizione al Decreto Ingiuntivo, illegittimo in danno della sig.ra , Parte_1 impugnando, ancora una volta ed estensivamente, l'ex adverso dedotto, prodotto, difeso ed eccepito, poiché non attinente alla posta domanda, in sede giudiziale, di accertamento e dichiarazione di nullità del Decreto Ingiuntivo per non essere sorretto, giuridicamente ed in primis
1 delle varie deduzioni di parte ingiunta/opponente, da idonea prova scritta ex art 633 c.p.c., del credito verso l'ingiunto.
Richiama, in definitiva e qui, le conclusioni poste nell'atto introduttivo e pedissequamente reiterate nella precisazione delle conclusioni.
Chiede, se ritenuta da codesto giudicante la causa matura per la decisione, l'introito a sentenza, o in subordine l'introito a sentenza concedendo i termini ex art 190 c.p.c. (vecchio rito) per comparsa conclusionale e replica
L'avv. Giulio Pepe si riporta alla comparsa di costituzione e risposta alle cui deduzioni, eccezioni e conclusioni si riporta, nonché alle note ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., e conclude perché l'On.le
Tribunale adito Voglia 1) respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via istruttoria, disporsi ctu al fine della valutazione della quota di partecipazione della in termini millesimali e la Pt_1
conseguente quantificazione della sua quota di partecipazione ai lavori di ricostruzione del fabbricato;
3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
chiedeva al Tribunale, in sede monitoria, di ingiungere alla signora il Parte_1 pagamento della somma di € 89.800,00, oltre interessi di mora dalla scadenza all'effettivo saldo, oltre alle spese della procedura, compensi, spese generali, CPA e IVA come per legge.
A supporto della sua richiesta, la deduceva che in data 19/03/2013 l'assemblea Controparte_1
dei condomini/comunisti del fabbricato situato a Gragnano (NA), in via Roma n. 171, demolito a causa dei danni derivanti dal terremoto del 1980, approvava il permesso di costruire rilasciato dal
Comune di Gragnano il 27/11/2012 (prot. n. 24644 - concessione edilizia n. 09/2012); che. contemporaneamente, veniva incaricato un tecnico per la redazione del computo metrico estimativo dei lavori di ricostruzione e la ripartizione delle quote di partecipazione dei condomini;
che tra i condomini della suddetta area figuravano la Srl Se.Gi.Pe. Costruzioni, proprietaria di diritti immobiliari sul foglio 15, particelle 207 (sub. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19), per un totale di 771,4602 millesimi, i signori , e , Parte_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7
e , comproprietari dei diritti sulle particelle 207 (sub. 11, 13, 14) e 208, per
[...] Parte_8
un totale di 119,4086 millesimi, e i signori e , comproprietari della Parte_9 Parte_1
particella 207 (sub. 1 e 18), per un totale di 109,1312 millesimi;
che sulla base del computo metrico redatto dal tecnico incaricato, la riceveva l'incarico di eseguire i lavori di Controparte_1 ricostruzione, in virtù di un contratto di appalto firmato il 15/11/2015 per un corrispettivo di €
1.800.000,00, IVA esclusa (importo già decurtato del 25% come ribasso d'asta); che il pagamento
2 era previsto con l'emissione dei singoli stati di avanzamento lavori (SAL); che, secondo l'art. 3 del contratto, l'impresa appaltatrice aveva l'obbligo di agire contro i condomini inadempienti in ordine pagamenti non effettuati, basandosi sui riparti e sulle tabelle millesimali allegati al contratto;
che, in data 12/07/2018, l'assemblea dei condomini, ad eccezione dei condomini e Parte_1
ratificava il computo metrico redatto dal tecnico e il contratto di appalto, nonché Controparte_2
gli stati di avanzamento lavori, deliberando che i pagamenti degli stati di avanzamento precedenti dovessero essere effettuati in un'unica soluzione;
che la società istante, avendo emesso due SAL (il primo al 26/02/2018 per lavori ammontanti a € 1.122.466,11 e il secondo al 14/09/2020 per un importo complessivo di € 1.994.803,96), richiedeva alla OM , titolare di Parte_1 diritti immobiliari per 54,5656 millesimi, il pagamento di € 89.800,00, suddivisi in € 50.530,00 come quota parte del primo SAL e € 39.270,00 come quota parte del secondo SAL, in conformità ai piani di riparto approvati in assemblea.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso ritenendo che tra l'odierna ingiunta e l'opposto non sussiste alcun atto e/o contratto di obbligazione reciproca, e inoltre la documentazione esibita, a sostegno della domanda, non aveva alcun valore ai fini dell'ingiunzione.
L'opponente deduceva l'insussistenza del credito per inopponibilità del contratto di appalto alla stessa, oltre che per nullità della delibera del 19/03/2013, nonché di quella del 12/07/2018.
Ciò posto, concludeva chiedendo di revocare, porre nel nulla e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 888/2021 – R.G. 3340/2021, emesso in data 22 giugno 2021 dal
Tribunale di Torre Annunziata;
dichiarare, in subordine, l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di legittimazione passiva;
in via principale nel merito, dichiarare ed accertare, in via ulteriormente subordinata e gradata, la nullità del decreto Ingiuntivo per infondatezza del preteso credito di € 89.800,00; ritenere, in via del tutto subordinata, nella più che denegata ipotesi di non accoglimento della domanda attorea/opponente, compensate, per tutti i fatti dedotti, ogni spesa di lite, ai sensi dell'art 92 cpc, invocato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.05.2022 si costituiva in giudizio la
[...]
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pt, ing. Controparte_1 CP_3
chiedendo di respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto
[...]
confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
La società opposta eccepiva, in via assolutamente preliminare, che l'odierna opponente incentrava la propria opposizione unicamente in relazione alla presunta estraneità della stessa al contratto di
3 appalto, nonché in relazione ad una presunta invalidità delle deliberazioni assunte in data
19/03/2013 e 12/07/2018, con cui veniva ratificato l'operato della srl SE.GI.PE. Costruzioni, nulla riferendo in merito alle lavorazioni eseguite che non risultavano contestate né nella loro realizzazione né tanto meno nella loro quantificazione.
Sicché, in applicazione del principio di non contestazione la società opposta riteneva di poter soprassedere in ordine alla prova della esecuzione delle opere, peraltro già dimostrata dagli stati di avanzamento prodotti agli atti e confermati e ratificati dalle assemblee dei condomini/comunisti facenti parte del fabbricato ricostruito. Sulla presunta carenza di legittimazione passiva della opponente, evidenziava che la sia - nella qualità di condomino/comunista, seppur dissenziente Pt_1
- tenuta a versare ciò che il aveva legittimamente deliberato e nel caso di specie, Controparte_4
era tenuta al versamento della quota di sua pertinenza per i lavori di ricostruzione dell'intero fabbricato demandato alla società opposta, sulla scorta del piano di riparto regolarmente approvato dall'assemblea.
La chiedeva, altresì, una pronuncia interinale favorevole alla provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo, in quanto l'assenza di prova scritta a fondamento della opposizione, la fondatezza del credito azionato, la non contestazione in merito alla esecuzione dei lavori eseguiti ed all'importo dovuto, in uno alla assenza di qualsivoglia contestazione anche in merito alla correttezza delle lavorazioni mitigano a favore della concessione della provvisoria esecuzione in pendenza del giudizio.
All'udienza cartolare del 23.5.2022, il giudice, letta la richiesta delle parti, si riservava senza termini sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e concede i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 1.3.2023.
Sciogliendo la predetta riserva, il Giudice ritenutane la necessità, in ragione della natura della vicenda e del valore della causa;
fissava per la comparizione delle parti, al fine di discutere in ordine alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, l'udienza “in presenza” del
13.7.2022.
In data 14.7.2022, il Giudice, sciogliendo la riserva del 13.7.2022, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto.
All'udienza del 1.3.2023, sostituita dal deposito note di trattazione scritta ex art. 127-ter, comma 1,
c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22.11.2023.
Con note ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, la società opposta richiamava la sentenza n. 2180/2016 resa da questo Tribunale, e divenuta definitiva a seguito della sentenza di conferma della Corte di Appello
depositate entrambe agli atti, di reiezione della impugnativa promossa dalla avverso la delibera Pt_1
del 19/03/2013 con cui era stato approvato a maggioranza il progetto di ricostruzione del fabbricato ed il permesso a costruire rilasciato ai comunisti. Invero, la società opposta eccepiva che con le pronunce
4 richiamate veniva definitivamente accertato che la delibera di ricostruzione del fabbricato, presupposto imprescindibile della successiva delibera del 12/07/2018 su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto, era stata validamente adottata a maggioranza, e pertanto, le successive delibere assembleari che si fondavano su di esse potevano essere adottate sempre con lo stesso criterio.
All'udienza dell'11.11.2024 la causa veniva riservata in decisione, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Merito.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito evidenziati.
Giova ricordare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr.
Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n.
10261; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio
1999, n. 7553). Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Tanto premesso deve rilevarsi che nella fattispecie la società opposta, quale appaltatrice di lavori di ricostruzione dell'edificio sito in Gragnano alla via Roma 171, demolito a seguito del danneggiamento subito per effetto del sisma del 1980, pone a base della sua domanda di pagamento sia la delibera con la quale i comunisti, in data 19.03.2013, approvavano il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Gragnano in data 27/11/2012 prot. n. 24644 - concessione edilizia n.
09/2012, e contestualmente affidavano al tecnico la redazione del computo metrico estimativo dei lavori di ricostruzione del fabbricato e di ripartizione delle quote di partecipazione dei condomini/comunisti, sia quella successiva del 12/07/2018, con la quale l'assemblea dei condomini/comunisti, con la sola eccezione dei condomini e Parte_1 Controparte_2
ratificava il computo metrico redatto dal tecnico nominato ed il contratto di appalto stipulato, nonché gli stati di avanzamento lavori, deliberando espressamente che per gli stati di avanzamento già emessi il pagamento da parte dei condomini sarebbe avvenuto in unica soluzione (cfr verbale di assemblea del 09.03.2023 e del 12.07.2018 in atti).
5 Il richiamato contratto di appalto risulta stipulato in data in data 15/11/2015 tra la comproprietaria
Se.Gi.pe Costruzioni s.rl. e la società quest'ultima a sostegno della spiegata Controparte_1 ingiunzione di pagamento evidenzia che “ai sensi dell'art. 3 del richiamato contratto, alla emissione dei SAL, approvati dalla direzione lavori, l'impresa appaltatrice si obbligava ad agire, in caso di morosità, unicamente nei confronti dei condomini che non “hanno adempiuto ai pagamenti e ciò sulla base dei riparti e delle tabelle millesimali allegati alla presente”.
Pertanto, avendo la società istante emesso n. 2 SAL, di cui il primo a tutto il 26/02/2018 per lavorazioni ammontanti ad euro 1.122.466,11 ed il secondo a tutto il 14/09/2020 portante l'importo complessivo di euro 1.994.803,96 al lordo del I SAL ed ai quali veniva detratto il ribasso di gara pari al 25%, al netto dell'IVA al 10%, richiedeva alla comunista/OM , Parte_1
titolare di diritti immobiliari per millesimi 54,5656, il pagamento di quanto ad ella spettante per complessivi euro 89.800,00, di cui euro 50.530,00 quale quota parte del I SAL ed euro 39.270,00 quale quota parte del II° SAL, sulla scorta dei piani di riparto approvati in assemblea (cfr stati di avanzamento lavori e sollecito di pagamento).
Sempre per tabulas risulta che l'impugnativa spiegata dalla avverso la delibera Pt_1
assembleare del 19.03.2013 è stata rigettata ( cfr sentenza primo grado Tribunale di Torre
Annunziata, e sentenza grado di appello Tribunale Napoli, allegate alla produzione di parte opposta).
In ogni caso il credito ex adverso vantato si fonda sulla successiva delibera dei comunisti del
12.07.2018, innanzi richiamata e che non risulta impugnata dall'odierna opponente.
Si premette che la non contesta la propria qualità di comunista in quanto proprietaria di un Pt_1
cespite facente parte del fabbricato ricostruito, nè tantomeno i millesimi che le vengono riconosciuti nella detta assemblea.
Dunque può dirsi pacifico tra le parti che la è comproprietaria della particella 207, Pt_1
subalterni 1 e 18, per millesimi 54,5656.
L'opponente a sostegno della spiegata opposizione sostanzialmente deduce la nullità del deliberato assembleare del 12.07.2018, ed il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al contratto di appalto intercorso tra la comunista Se.Gi.PE s.r.l. e la società e con la Controparte_1
predetta delibera ratificato dalla maggioranza dei comunisti.
I motivi della dedotta nullità del deliberato assembleare in esame di cui all'atto di citazione sono i seguenti:
a) risultano verbalizzato assenti Eredi - – Controparte_5 Controparte_6
quando gli stessi risultano verbalizzati presenti per delega. Già tanto Controparte_2
6 costituisce nullità della delibera per l'incertezza dei presenti ai fini della valida costituzione dell'assemblea e per l'accertamento in validità dei voti per ogni deliberato – art 1136 c.c.:
b) un elemento basilare della nullità della seduta assembleare e di ogni suo deliberato, riviene dalla convocazione e presenza in assemblea di più persone per la medesima unità immobiliare, contravvenendo al disposto dall'art. 67 delle Disposizione di Attuazione del codice civile, il quale sancisce categoricamente che per le unità in proprietà di più persone queste hanno diritto ad un solo rappresentante, da loro prescelto, e quindi ad un solo voto;
c) il deliberato è nullo perché in contrasto, per la legittima votazione, con gli artt. 1136 -3 comma – cpc ed art 67 dell'attuazione delle disposizione del codice civile.
Trattasi di motivi non di nullità, ma eventualmente ed in astratto di mera annullabilità del deliberato assembleare che andavano fatti valere, dal comunista/condomino presente e dissenziente, impugnando la relativa delibera nel termine di giorni trenta dalla sua adozione, ai sensi degli artt.
1109 c.c. e 1137 c.c.
Giova altresì evidenziare che come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.
12775/2008), il perimento, totale o per una parte che rappresenti i tre quarti dell'edificio condominiale, determina l'estinzione del per mancanza dell'oggetto, in quanto viene Parte_10
meno il rapporto di servizio tra le parti comuni mentre permane tra gli ex condomini soltanto una comunione "pro indiviso" dell'area di risulta, potendo la condominialità essere ripristinata solo in caso di ricostruzione dell'edificio in modo del tutto conforme al precedente. Ne consegue che, in caso di ricostruzione difforme, la nuova costruzione sarà soggetta esclusivamente alla disciplina dell'accessione e la sua proprietà apparterrà ai comproprietari dell'area di risulta in proporzione delle rispettive quote (in senso conforme Cass. n. 11201/1996, che precisa come il condominio nasca solo quando i comunisti individuano gli appartamenti di proprietà esclusiva di ciascuno di essi, con un'operazione negoziale che assume la portata di una vera e propria divisione;
Cass. n. 1543/1999).
L'opponente a sostegno della spiegata opposizione non ha dedotto che la ricostruzione dell'edificio sia avvenuta in modo non conforme, nè tantomeno l'opponente a sostegno della spiegata opposizione ha dedotto che nella fattispecie non potesse trovare applicazione la previsione di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 12, (che permette l'approvazione di delibere condominiali di ricostruzione e riparazione di edifici danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 con le maggioranze di cui all'art. 1136, comma 2,c.c.) in quanto la ricostruzione dell'edificio danneggiato dal sisma sarebbe stata deliberata con la previsione di una ricostruzione in maniera difforme dal manufatto originario.
7 Posto quindi che i motivi di opposizione inerenti la validità del deliberato assembleare sotto il profilo dell'annullabilità andavano fatti valere dalla impugnando nei confronti degli altri Pt_1
comunisti/condomini la relativa delibera nei termini di cui all'art. 1137 c.c., resta da esaminare la legittimazione passiva della opponente rispetto alla domanda di pagamento spiegata dalla società appaltatrice.
Ebbene ad avviso del giudicante rispetto alla predetta domanda di pagamento sussiste la legittimazione passiva dell'odierna opponente proprio in virtù delle decisioni assunte dai comunisti con il richiamato deliberato assembleare del 12.07.2018, che in mancanza di pronunzia giudiziale che ne accerti l'invalidità (da far valere peraltro nei confronti di tutti i comunisti quali litisconsorti necessari), resta vincolante per i comproprietari.
Secondo la consolidata e costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr Cassazione civile sez.
III, 14/05/2013, (ud. 25/03/2013, dep. 14/05/2013), n.11553) il primo comma della norma dell'art. 1105 c.c., nel disporre che "tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune" dev'essere inteso non già nel senso che attribuisca al singolo partecipante alla comunione un diritto di compiere gli atti di ordinaria amministrazione soltanto in concorso con gli altri, bensì nel senso che il concorso si debba intendere anche come possibilità del singolo di compiere tali atti di amministrazione da solo, dovendosi presumere, fino a prova del contrario, che egli compiendoli, agisca con il consenso degli altri.
Tale modo di intendere il potere di cui al primo comma dell'art. 1105 c.c., viene ritenuto estensibile sia a quegli atti di ordinaria amministrazione che si concretino nella stipulazione di atti negoziali, che siano diretti realizzare un godimento indiretto nell'ambito di ciò che è riconducibile alla nozione di ordinaria amministrazione, sia alle azioni giudiziali correlate a tale attività.
Ora, tale esegesi dell'art. 1105 c.c., comma 1, suppone, all'evidenza, che, proprio in ragione dell'operare della presunzione di consenso degli altri comunisti, l'agire in ordinaria amministrazione del singolo prescinda da una deliberazione dei comunisti stessi, perchè, se tale deliberazione vi fosse e, naturalmente, fosse favorevole al compimento dell'atto poi posto in essere dal singolo, non verrebbe più in rilievo una presunzione di consenso degli altri (della quale non vi sarebbe bisogno), bensì un agire basato su un consenso espressamente attribuito.
Nella fattispecie peraltro l'operato della Se.Gi.Pe s.r.l. in ordine alla stipula del contratto di appalto con la società opposta è stato espressamente ratificato dalla maggioranza dei comunisti con la richiamata delibera, ed è pertanto vincolante anche per l'odierna opponente.
Con la delibera in esame l'assemblea, con il voto contrario di e Parte_1 CP_2
(millesimi 22,254) decide di approvare e ratificare il piano di riparto generale dei compensi
[...]
professionali maturati dai tecnici che hanno redatto le reazioni, ..di approvare e ratificare il riparto
8 generale dei lavori di costruzione del fabbricato come da computo metrico redatto dall'ing. di CP_1 cui al punto 1 dell'ordine del giorno, …nonché le modalità di pagamento delle somme di cui ai piani di riparto”; con il punto 6) all'ordine del giorno l'assemblea approva e ratifica lo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 26.02.2018.
Sul punto 4 dell'odg vertente su “Ratifica autorizzazione alla Segipe Costruzioni alla stipula del contatto di appalto – Ratifica di ogni attività correlata e consequenziale”, l'assemblea approvava la delibera sempre con il voto contrario della opponente e di Controparte_2
Nel contratto di appalto dell'15. 11.2025 sub art. 3 in ordine alle modalità di pagamento è previsto i Pt_1 lavori verranno pagati in base ai approvati dalla Direzione dei Lavori ed ai sensi dell'art. 3 del richiamato contratto, alla emissione dei SAL, approvati dalla direzione lavori, l'impresa appaltatrice si obbligava ad agire, in caso di morosità, unicamente nei confronti dei condomini che non “hanno adempiuto ai pagamenti e ciò sulla base dei riparti e delle tabelle millesimali allegati alla presente”.
(cfr contratto di appalto in atti).
La società opposta ha depositato in atti sia il primo Sal approvato espressamente dall'assemblea, sia il secondo Sal a tutto il 14.09.2020 sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori, ing (cfr Per_1
documentazione in atti stato di avanzamento n. 1 e stato di avanzamento n. 2).
Deve ribadirsi che l'opponente non allega che nella fattispecie non possa trovare applicazione la richiamata previsione di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 12, ovvero che la ricostruzione dell'edificio danneggiato dal sisma era stata deliberata con la previsione di una ricostruzione in maniera difforme dal manufatto originario.
Infatti, solo in tale ultimo caso, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.
12775/2008), il perimento, totale o per una parte che rappresenti i tre quarti dell'edificio condominiale, determina l'estinzione del per mancanza dell'oggetto, in quanto viene Parte_10
meno il rapporto di servizio tra le parti comuni mentre permane tra gli ex condomini soltanto una comunione "pro indiviso" dell'area di risulta, potendo la condominialità essere ripristinata solo in caso di ricostruzione dell'edificio in modo del tutto conforme al precedente (cfr Cassazione civile sez. II, 08/10/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 08/10/2020), n.21716).
La stessa opponente in sede di memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., allega che “a seguito di istanza proposta, in comunione dai singoli proprietari delle unità immobiliari del citato edificio, danneggiato dal sisma 1980 e poi abbattuto per grave instabilità edile- ordinanza comunale, per ottenere licenza edile di ricostruzione, il Comune di Gragnano, ad esito favorevole della relativa prodotta documentazione, concedeva licenza edilizia - n. 9/2012 del 27/11/2012 - per la ricostruzionedel detto fabbricato civile in Gragnano alla via Roma 171/173, individuato al Catasto
- Foglio 15 - mappale 207 -208, ai sensi del vigente Piano di Recupero di eventi sismici del
9 23/11/1980 , redatto ai sensi della legge 219/1981 e delibera Consiglio Comunale n 4 del 26/1/2006.
Per mera dissertazione e per ogni buon fine si rammenta che le demolizioni di opere edili, interessate da danni sismici, qualora abbattute per carenza di staticità, era consentita il ripristino mediante ricostruzione, normata dal Testo Unico Edilizia - DPR 380/2001-, avente “la stessa sagoma e volumetria dell'edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”. Quindi nel caso de quo l'abbattuto edificio di via Roma
171 Gragnano è oggetto di ricostruzione fedele e pedissequa allo stato ante danneggiamento da sisma, come da licenza edilizia concessa. Siamo in centro storico con i suoi vincoli di divieto per nuova edificazione, ad esclusione della fedele ricostruzione, per danni sismici” (cfr memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata dall'opponente in data 20.07.2022).
Ne discende dunque che ai fini della validità delle delibere assunte dai comproprietari/condomini è sufficiente la maggioranza prevista dalla richiamata norma speciale. dell'art. 15 del Dlgs 76 del
1990 (in cui è stato trasfuso l'art. 12 lege 219/1981 come modificato dalla legge 80/1984).
Ancora in sede di memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata in data 22.07.2022 l'opposta a supporto della domanda ha depositato: Ordinanza del n. 189/1985, con cui si Parte_12 imponeva l'esecuzione di interventi ad horas atti a scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità; 2) delibera della assemblea dei comproprietari comunisti del 16/11/2009, con la quale veniva approvato all'unanimità il progetto di ricostruzione del fabbricato presentato al Comune di
Gragnano dalla Segipe Costruzioni, comproprietaria dell'area di sedime;
4) la relazione dell'arch.
incaricato con delibera del 07/06/2021 di redigere relazione tecnica sul fabbricato Per_2
ricostruito ai fini della assegnazione delle proprietà e relativo verbale di assemblea;
6) l' atto di citazione per divisione e scioglimento comunione rg. n. 2135/2022 promosso da tutti i comproprietari nei confronti della ed inerente il fabbricato ricostruito, in tal modo Pt_1 contestando l'assunto dell'opponente in ordine alla mancata consegna dell'appartamento.
Per il resto si osserva che l'opponente, come già evidenziato, non contesta l'effettiva esecuzione dei lavori appaltati, nè la sua quota di comproprietà come individuata nel verbale assembleare di ratifica del contratto di appalto.
Ebbene, essendo vincolante anche per l'odierna opponente la delibera con la quale l'assemblea del
12.07.2018 ha ratificato il contratto di appalto sottoscritto dalla Se.GI.Pe s.r.l., con le modalità di pagamento ivi stabilite, sussiste la legittimazione passiva della rispetto alla domanda di Pt_1
pagamento spiegata dalla Controparte_1
L'opposizione va dunque rigettata, e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, (scaglione di riferimento da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 valori minimi in considerazione dell'attività effettivamente espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore della società in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. delle spese di lite, che liquida in euro 6.000,00 per competenze oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Torre Annunziata, 02.04.2025 IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
11