Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 3 della Legge 5 novembre 1996, n. 594
Articolo 2
- Legge 5 novembre 1996, n. 594
Articolo 3 della Legge 5 novembre 1996, n. 594
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24 novembre 1996
24 novembre 1996