Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 500
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ritiene che l'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte sia inammissibile in questa sede, poiché non tempestivamente proposta con l'impugnazione delle pregresse intimazioni di pagamento. Gli atti presupposti sono divenuti definitivi.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ritiene che l'eccezione di prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica degli atti di riscossione sia preclusa per effetto dell'irretrattabilità delle cartelle. I termini di prescrizione, come interrotti dalle notifiche documentate, non risultano maturati dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle copie fotostatiche

    La Corte ritiene le eccezioni pretestuose, poiché le copie prodotte sono chiare, prive di abrasioni e consentono la piena comprensione. La notifica effettuata nelle forme di cui all'art.140 c.p.c. appare regolare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 500
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 500
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo