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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 500/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente e Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5478/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ALIQUOTE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26 luglio 2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 19.09.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09420259006812128000, notificata in data 18.06.2025, afferente le seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella n. 09420100021616187000, notificata il 08-10-2010, per l'addotto pagamento IRPEF ANNO
2004;
2) Cartella n. 09420120011635334000, notificata il 18-05-2012, per l'addotto pagamento IRPEF ANNO
2005;
3) Cartella n. 09420120020295856000, notificata il 18-10-2012, per l'addotto pagamento TARI ANNO 2007;
4) Cartella n. 09420120022897331000, notificata il 23-11-2012, per l'addotto pagamento IRPEF ANNO
2006;
5) Cartella n. 09420120022897432000, notificata il 23-11-2012, per l'addotto pagamento TARI ANNO 2005;
6) Cartella n. 09420130021038223000, notificata il 22-10-2013, per l'addotto pagamento TARI ANNO 2010;
7) Cartella n. 09420140006591965000, notificata il 02-08-2014, per l'addotto pagamento TARI ANNO
2008-2009; 8) Cartella n. 09420150009256604000, notificata il 05-10-2015, per l'addotto pagamento BOLLO ANNO
2009-2010;
9) Cartella n. 09420160015963806000, notificata il 30-03-2017, per l'addotto pagamento IRPEF ANNO
2012;
10) Cartella n. 09420160023280171000, notificata il 25-01-2017, per l'addotto pagamento TARI ANNO 2011;
11) Cartella n. 09420180008221922000, notificata il 24-07-2018, per l'addotto pagamento IRPEF ANNO
2013;
12) Cartella n. 09420200015245812000, notificata il 07-11-2022, per l'addotto pagamento IRPEF ANNO
2014;
13) Cartella n. 09420210007555604000, notificata il 07-11-2022, per l'addotto pagamento IRPEF ANNO
2016;
14) Cartella n. 09420210016271421000, notificata il 18-09-2023, per l'addotto pagamento BOLLO ANNO
2016;
15) Cartella n. 09420220017073931000, notificata il 20-11-2023, per l'addotto pagamento IRPEF ANNO
2012;
16) Cartella n. 09420230013721866000, notificata il 29-01-2024, per l'addotto pagamento TARI ANNO 2014.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica di tutte le cartelle di pagamento e la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 09420100021616187000, 09420120011635334000, 09420120020295856000,
09420120022897331000, 09420120022897432000, 09420130021038223000, 09420140006591965000,
09420150009256604000, 09420160015963806000, 09420160023280171000, 09420180008221922000, afferenti diritti camerali, in difetto di notifica di previo atto impositivo;
la prescrizione maturata anche in epoca successiva alla asserita notifica delle cartelle di pagamento. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva l'infondatezza del ricorso stante l'avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte e l'intervenuta interruzione dei termini di prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria parte ricorrente eccepiva la inutilizzabilità delle copie fotostatiche prodotte in atti dalla resistente, l'invalidità delle notificazioni e insisteva sull'eccezione di prescrizione.
A seguito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Si osserva in diritto, che in conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato:
- tutte le cartelle impugnate, descritte nell'elenco di cui al ricorso fino a n.11, sono state notificate con intimazione di pagamento n. 09420219002618611000, notificata il 14.11.2022 con le modalità di cui all'art.140
c.p.c.;
- con intimazione n. 09420199012410333000, notificata il 22.11.2019, sono state già prima notificate le cartelle 09420150009256604000, 09420160015963806000, 09420160023280171000 e 09420180008221922000;
- ancora con avviso di intimazione n. 09420249011660071000, notificato il 18 giugno 2025, veniva ancora notificata la cartella 09420150009256604000;
- infine le cartelle di cui ai nn. 12, 13, 14, 15 e 16 del ricorso sono state notificate nelle forme di cui all'art.140 c.p.c. nelle date meglio descritte nell'atto impugnato.
Le predette intimazioni di pagamento e cartelle non risultano essere state impugnate, per cui risultano inammissibili in questa sede le eccezioni di omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, in quanto non tempestivamente proposte con l'impugnazione delle stesse pregresse intimazioni di pagamento.
Nessuna eccezione può essere pertanto proposta in questa sede in ordine alla asserita prescrizione matura in epoca antecedente alla notifica degli intermedi atti della riscossione, atteso che la stessa è preclusa per effetto della irretrattabilità delle cartelle.
I termini di prescrizione, come interrotti dalle notifiche documentate, nella diversa estensione in relazione alla natura dei crediti oggetto della riscossione, non risultano maturati dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo.
Peraltro, le eccezioni di inutilizzabilità delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali appaiono pretestuose, atteso che le copie prodotte si connotano per la chiarezza, sono prive di abrasioni e cancellature e consentono la piena comprensione di quanto annotato dagli agenti postali. Appare altresì regolare la notifica effettuata nelle forme di cui all'art.140 c.p.c., attesa la produzione in atti degli avvisi di ricevimento delle raccomandate aventi ad oggetto la comunicazione di avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale, e non contestata in alcun modo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente, che si liquidano in € 780,00 oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n.09420259006812128000. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 780,00, oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio Calabria il 13 gennaio 2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente e Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5478/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ALIQUOTE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006812128000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26 luglio 2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 19.09.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09420259006812128000, notificata in data 18.06.2025, afferente le seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella n. 09420100021616187000, notificata il 08-10-2010, per l'addotto pagamento IRPEF ANNO
2004;
2) Cartella n. 09420120011635334000, notificata il 18-05-2012, per l'addotto pagamento IRPEF ANNO
2005;
3) Cartella n. 09420120020295856000, notificata il 18-10-2012, per l'addotto pagamento TARI ANNO 2007;
4) Cartella n. 09420120022897331000, notificata il 23-11-2012, per l'addotto pagamento IRPEF ANNO
2006;
5) Cartella n. 09420120022897432000, notificata il 23-11-2012, per l'addotto pagamento TARI ANNO 2005;
6) Cartella n. 09420130021038223000, notificata il 22-10-2013, per l'addotto pagamento TARI ANNO 2010;
7) Cartella n. 09420140006591965000, notificata il 02-08-2014, per l'addotto pagamento TARI ANNO
2008-2009; 8) Cartella n. 09420150009256604000, notificata il 05-10-2015, per l'addotto pagamento BOLLO ANNO
2009-2010;
9) Cartella n. 09420160015963806000, notificata il 30-03-2017, per l'addotto pagamento IRPEF ANNO
2012;
10) Cartella n. 09420160023280171000, notificata il 25-01-2017, per l'addotto pagamento TARI ANNO 2011;
11) Cartella n. 09420180008221922000, notificata il 24-07-2018, per l'addotto pagamento IRPEF ANNO
2013;
12) Cartella n. 09420200015245812000, notificata il 07-11-2022, per l'addotto pagamento IRPEF ANNO
2014;
13) Cartella n. 09420210007555604000, notificata il 07-11-2022, per l'addotto pagamento IRPEF ANNO
2016;
14) Cartella n. 09420210016271421000, notificata il 18-09-2023, per l'addotto pagamento BOLLO ANNO
2016;
15) Cartella n. 09420220017073931000, notificata il 20-11-2023, per l'addotto pagamento IRPEF ANNO
2012;
16) Cartella n. 09420230013721866000, notificata il 29-01-2024, per l'addotto pagamento TARI ANNO 2014.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica di tutte le cartelle di pagamento e la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 09420100021616187000, 09420120011635334000, 09420120020295856000,
09420120022897331000, 09420120022897432000, 09420130021038223000, 09420140006591965000,
09420150009256604000, 09420160015963806000, 09420160023280171000, 09420180008221922000, afferenti diritti camerali, in difetto di notifica di previo atto impositivo;
la prescrizione maturata anche in epoca successiva alla asserita notifica delle cartelle di pagamento. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva l'infondatezza del ricorso stante l'avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte e l'intervenuta interruzione dei termini di prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria parte ricorrente eccepiva la inutilizzabilità delle copie fotostatiche prodotte in atti dalla resistente, l'invalidità delle notificazioni e insisteva sull'eccezione di prescrizione.
A seguito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Si osserva in diritto, che in conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato:
- tutte le cartelle impugnate, descritte nell'elenco di cui al ricorso fino a n.11, sono state notificate con intimazione di pagamento n. 09420219002618611000, notificata il 14.11.2022 con le modalità di cui all'art.140
c.p.c.;
- con intimazione n. 09420199012410333000, notificata il 22.11.2019, sono state già prima notificate le cartelle 09420150009256604000, 09420160015963806000, 09420160023280171000 e 09420180008221922000;
- ancora con avviso di intimazione n. 09420249011660071000, notificato il 18 giugno 2025, veniva ancora notificata la cartella 09420150009256604000;
- infine le cartelle di cui ai nn. 12, 13, 14, 15 e 16 del ricorso sono state notificate nelle forme di cui all'art.140 c.p.c. nelle date meglio descritte nell'atto impugnato.
Le predette intimazioni di pagamento e cartelle non risultano essere state impugnate, per cui risultano inammissibili in questa sede le eccezioni di omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, in quanto non tempestivamente proposte con l'impugnazione delle stesse pregresse intimazioni di pagamento.
Nessuna eccezione può essere pertanto proposta in questa sede in ordine alla asserita prescrizione matura in epoca antecedente alla notifica degli intermedi atti della riscossione, atteso che la stessa è preclusa per effetto della irretrattabilità delle cartelle.
I termini di prescrizione, come interrotti dalle notifiche documentate, nella diversa estensione in relazione alla natura dei crediti oggetto della riscossione, non risultano maturati dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo.
Peraltro, le eccezioni di inutilizzabilità delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali appaiono pretestuose, atteso che le copie prodotte si connotano per la chiarezza, sono prive di abrasioni e cancellature e consentono la piena comprensione di quanto annotato dagli agenti postali. Appare altresì regolare la notifica effettuata nelle forme di cui all'art.140 c.p.c., attesa la produzione in atti degli avvisi di ricevimento delle raccomandate aventi ad oggetto la comunicazione di avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale, e non contestata in alcun modo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente, che si liquidano in € 780,00 oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n.09420259006812128000. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 780,00, oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio Calabria il 13 gennaio 2026