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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 14.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 399 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 27/01/2022 ed iscritto al n 399 - 2022 RG , vertente tra
( , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonio M. Marino ( ), presso il C.F._2 cui studio, in Reggio Calabria via G. Battaglia n.35, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
), CF , in persona del
[...] P.IVA_1
Dirigente e legale rappresentante pro tempore, dott. (CF Controparte_3
), che rappresenta e difende l'ente unitamente e C.F._3 disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6 co. 9 D. Lgs.vo 150/2011, dr. , dr.ssa , dr.ssa Controparte_4 Controparte_5
dr.ssa dr.ssa Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e dr. in servizio presso la stessa sede in Reggio
[...] Controparte_9
Calabria, via Pio XI, Trav. De Blasio, n. 11-13, ivi elettivamente domiciliati;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
1 Motivazione contestuale CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La ricorrente propone tempestiva opposizione avverso l'Ordinanza- Ingiunzione n.938/2021 (Prot. n.27556) emessa dall
[...]
in data 23/12/2021 e Controparte_10 notificata in data 28/12/2021, a mezzo della quale si intimava il pagamento dell'importo di € 13.500,00 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni di cui al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.RC00002/2019-062-02 del 19/06/2019, quale misura di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per aver impiegato un lavoratore subordinato, nella persona del Sig. per un periodo intercorrente tra il Parte_2
21/12/2015 e il 30/06/2016 e superiore a 60 gg., senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Eccepisce l'invalidità dell'atto impugnato per vizi procedurali e nel merito insussistenza della violazione. Chiede: - Annullare l'Ordinanza-Ingiunzione n.938/2021 (Prot. n.27556) emessa dall' Controparte_10
in data 23/12/2021 e notificata in data 28/12/2021; - Inoltre, previa
[...] declaratoria di nullità e/o inefficacia della notifica del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.RC00002/2019-062-02 del 19/06/2019, dichiarare e statuire che nulla è dovuto dall'odierna ricorrente in forza della predetta Ordinanza Ingiunzione, per intervenuta estinzione delle somme con essa ingiunte per decorso del termine di prescrizione quinquennale delle stesse.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l
[...]
, come in epigrafe Controparte_10 indicato (nel prosieguo brevemente anche solo “ ”), resistendo al CP_10 ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 3. Nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione i poteri decisori del giudice sono delimitati dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa e, quindi, ai motivi di opposizione dedotti dal ricorrente.
§ 4. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce l'invalidità dell'impugnata Ordinanza ingiunzione perché, seppur notificata all'odierna ricorrente nella qualità di amministratrice pro tempore della società M.P. Food S.r.l. (oggi in liquidazione) e come tale quindi obbligata in solido, tuttavia indica tale individuata con il codice fiscale Parte_1
che in nessun modo identifica l'odierna ricorrente C.F._4 il cui nome corretto è con codice fiscale Parte_1
Assume che tale difformità non può essere C.F._1 considerata un mero errore materiale in ragione del fatto che anche gli atti ad
2 essa prodromici ed in particolare la Diffida avente ad oggetto il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione sopra indicato contiene la medesima erronea indicazione. Né a correggere tale sostanziale difformità appare sufficiente il richiamo alla denominazione della società all'epoca rappresentata dalla ricorrente, perchè seppure viene indicata con la denominazione (M.P. Food s.r.l.) analoga quella rappresentata dalla ricorrente viene anch'essa individuata attraverso un codice fiscale ( inesistente e sicuramente diverso e non C.F._5 riconducibile a quello attribuito alla società di cui l'odierna opponente era amministratrice. Deduce che tali irregolarità formali determinano l'invalidità ed inefficacia di Cont Con tutte le notificazioni degli atti procedimentali posti in essere dall' di in sede di accertamento delle presunte violazioni. Conseguentemente, basandosi sul presupposto della presunta invalidità del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.RC00002/2019-062-02 del 19/06/2019, eccepisce il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art.28 della L.689/81 decorrente dall'ultimo giorno in cui è stata commessa la violazione accertata (risalente al 30/06/2016), in assenza di un valido atto interruttivo antecedente all'impugnata ordinanza di
Ingiunzione, che invece risulta notificata tardivamente (ossia il 28/12/2021), quando cioè era oramai definitivamente spirato il termine di prescrizione quinquennale dalla commissione della violazione presuntivamente accertata dall' CP_13
Per altro verso eccepisce che: “pur volendo attribuire validità ed efficacia alla notificazione della Diffida avente ad oggetto il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.RC00002/2019-06-02 del 19/06/19, eseguita Con verso questa ricorrente, secondo l'assunto dell' di RC, in data 10/07/2019, non appare in ogni caso in alcun modo giustificabile l'adozione dell'impugnata Ordinanza Ingiunzione con così tanto colpevole ritardo (23/12/2021), ossia dopo ben oltre due anni dall'esaurimento di ogni possibile termine procedimentale conseguente all'accertamento ispettivo ed in assenza del compimento di qualsiasi ulteriore attività di verifica;
- A ciò consegue l'estinzione degli illeciti a causa della tardività della loro contestazione, non essendo in alcun modo giustificabile il superamento del termine di gg.90 stabilito dall'art.14 L.689/81 per la contestazione delle violazioni e l'adozione dell'atto conclusivo dell'iter amministrativo.”.
§ 4.1. I dedotti vizi procedurali devono essere rigettati per le ragioni che seguono.
§ 4.2. Effettivamente, per come pacificamente ammesso anche nella memoria di costituzione dell' , il Verbale Unico di Accertamento CP_10
3 e Notificazione così come la successiva Ordinanza-Ingiunzione per cui è causa, recano gli errori materiali dedotti dalla ricorrente. L'Ispettorato argomenta che trattasi di mero errore materiale, che è facilmente rilevabile che unica amministratrice della società MP FO SRL sia stata, nel periodo temporale in questione ed individuato dalla denuncia del lavoratore, la odierna ricorrente (vedi visura camerale in atti), e che l'individuazione, pertanto, era scontata. Inoltre, a maggior prova che si tratti di mero errore materiale facilmente riconoscibile, allega come non esista alcuna persona con il nominativo ed il codice fiscale erroneamente indicato.
Allega le certificazioni anagrafiche della ricorrente sig.ra Parte_1 [...]
, e quella relativa al nominativo erroneamente indicato di Pt_1 [...]
quest'ultima risultante non iscritta nello schedario anagrafico Parte_1 della popolazione residente del Comune di Reggio Calabria poiché assente nei registri;
ciò a dimostrazione dell'inesistenza della persona fisica
, con nascita il 25/04/1968 a Reggio Calabria. Parte_1
Al contrario, è nata il [...] a [...] e risiede a Reggio Calabria la sig.ra , amministratrice all'epoca dei fatti Parte_1 della società MP FO SRL e odierna ricorrente.
Inoltre, da ricerca effettuata sul sito della Camera di Commercio, con le generalità della , cod. fiscale , Parte_1 C.F._4 non risulta alcuna persona fisica che ricopra o abbia ricoperto una qualsiasi carica sociale in alcuna società iscritta nei registri camerali.
Così come non risulta alcuna persona con quelle generalità, Parte_1
negli archivi dell'anagrafe tributaria.
[...]
semplicemente non esiste, è il frutto di un errore Parte_1 materiale nella indicazione delle generalità del trasgressore.
Ribadisce che si è trattato solo di un errore materiale nell'indicazione delle generalità del trasgressore e non di errore legato alla individuazione delle responsabilità personali che ricadono esclusivamente in capo alla odierna ricorrente.
Ogni eventuale errore materiale non assume, perciò, alcun valore ai fini delle violazioni in materia di lavoro. L' rileva per altro verso che la ricorrente, destinataria di più atti CP_10 amministrativi, debitamente notificati e da Lei ricevuti, non si sia avvalsa delle procedure previste per evidenziare l'esistenza di errori materiali e per esercitare il proprio diritto alla difesa, deducendo solo ora che dovrebbe essere rimessa in termini per opporsi agli atti che le sono stati notificati.
§ 4.3. Sulla scorta di quanto allegato dalla difesa dell' e CP_10 documentato con le risultanze anagrafiche e le risultanze ricerche visura camerale, deve ritenersi che l'errore materiale era facilmente riconoscibile dall'odierna ricorrente. Depongono nello stesso senso, inoltre, l'indicazione
4 corretta degli altri dati anagrafici (data di nascita e luogo di residenza) e l'indicazione della qualità di Amministratore Unico della M.P. FO SR (nonostante l'errore materiale anche del c.f. della società, viene invece riportato il c.f. del lavoratore per il quale era la contestazione di illecito), nonchè le corrette generalità del lavoratore in relazione al quale veniva contestato l'illecito e per il quale la società aveva già partecipato al tentavio di conciliazione dinanzi all' . CP_10
Ma vi è di più, l'odierna ricorrente avrebbe potuto – ma non lo ha fatto - segnalare e contestare tutto avvalendosi degli strumenti di tutela chiaramente riportati nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
n.RC00002/2019-062-02 del 19/06/2019.
A sgombrare il campo da ogni possibile dubbio sulla riconoscibilità e conseguente irrilevanza dell'errore materiale è sufficiente considerare che in merito alla stessa richiesta di intervento del lavoratore Sig.
[...]
per lo stesso periodo intercorrente tra il 21/12/2015 e il Pt_2
30/06/2016, in data 19.11.2028 si era svolto il tentativo di conciliazione innanzi all con la presenza del delegato della società Controparte_10 di datore di lavoro, con l'avvertimento che l'esito Parte_3 negativo del tentativo di conciliazione avrebbe dato luogo agli accertamenti ispettivi, accertamenti conclusi con la notifica del Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n.RC00002/2019-062-02 del 19/06/2019 (nel cui corpo del testo viene dato atto dell'esito negativo dell'esperito tentativo di conciliazione) e poi con la notifica dell'Ordinanza-Ingiunzione per cui è causa.
In conclusione le doglianze di parte ricorrente sono ininfluenti ai fini della validità degli atti emessi dall' , con la conseguenza che il Verbale CP_10
Unico di Accertamento e Notificazione n.RC00002/2019-062-02 del
19/06/2019 debitamente notificato all'odierna ricorrente è valido anche come atto interruttivo della prescrizione.
E' infondata pure la doglianza di parte ricorrente secondo cui la notifica dell'Ordinanza-Ingiunzione non avrebbe rispettato il termine di cui all'art. 14 della legge 689/1981. Invero il termine in questione è riferito dalla legge alla contestazione della violazione (nel caso di specie effettuata con la notifica del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione), mentre per l'ordinanza - ingiunzione vale solo il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/1981.
§ 5. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce, nel merito, che “la prestazione resa dal Sig. in favore della Parte_2
M.P. Food S.r.l. nel periodo decorrente dal 21/12/2015 al 30/06/2016, non era in nessun riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, mancando nel caso concreto alcuna forma di assoggettamento del prestatore ai poteri
5 direttivi e gerarchici del titolare dell'azienda, rientrando semmai tale prestazione nell'ambito delle prestazioni occasionale resa senza vincolo di subordinazione da soggetto per altro già svolgente attività libero professionale nell'ambito della distribuzione alimentare e come tale dotato di autonoma P.IVA, quale era il Sig. titolare della ADM Parte_2
Distribuzione ) avente ad oggetto lo svolgimento di attività di P.IVA_2
<> come da visura camerale che si allega.” . Deduce per tale profilo l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza Cont ingiunzione e che grava sull' di RC fornire in giudizio la prova dell'effettiva natura della prestazione lavorativa resa dal Sig.
[...]
Pt_2
§ 5.1. L' , in primo luogo, ai fini della ricostruzione del fatto CP_10 evidenzia che “l'ordinanza-ingiunzione, oggetto di gravame, è conseguente ad attività di accertamento realizzata a seguito della richiesta d'intervento, presentata dal lavoratore sig. in data 01/10/2018, alla Parte_2 funzionaria dell' di Reggio Calabria Controparte_10 sig.ra , incaricata di ricevere le denunce. Nella richiesta, Persona_1 il sig. lamentò di aver prestato attività lavorativa presso la società Pt_2
M.P. FO SRL, con sede in Reggio Calabria nel Viale Aldo Moro traversa C privata n° 22/24, esercente attività di ingrosso alimentari, dal 21/12/2015 al 30/06/2016, senza aver sottoscritto alcun contratto di lavoro. Dichiarò che la sua attività lavorativa consisteva nello scaricare le merci in arrivo da varie regioni italiane e nel controllare le scadenze dei prodotti prima di sistemarli nelle celle frigorifere della società, e, in seguito, nel caricare le merci sul furgoncino aziendale e distribuirle nei vari punti vendita siti in Reggio Calabria e provincia, senza osservare orario prestabilito ma lavorando per circa 12 ore al giorno dal lunedì al sabato, ricevendo le indicazioni operative, gli ordini e le disposizioni dalla sig.ra Parte_1
, amministratore pro tempore della società (oggi in liquidazione), e
[...] senza ricevere alcuna retribuzione”. Rileva che nel Verbale unico di accertamento e notificazione
RC00002/2019/062/02 sono descritti gli esiti dettagliati dell'accertamento con l'indicazione puntuale delle fonti di prova, e gli ispettori ritennero che dall'esame della documentazione acquisita ed esaminata, dalle diverse dichiarazioni testimoniali rilasciate dai titolari d'imprese clienti della MP FO SRL e da altre persone a conoscenza dei fatti, il rapporto di lavoro intercorso con il sig. risultasse confermato per tutto il periodo della Pt_2 segnalazione e cioè dal 21/12/2015 al 30/06/2016.
In particolare, i funzionari rilevarono, dalle dichiarazioni testimoniali rese, che la prestazione lavorativa svolta dal sig. consistesse nel recarsi Pt_2
6 settimanalmente presso ogni singola attività commerciale per acquisire ordini e consegnare merce.
Tale attività trovò conferma, secondo gli accertatori, nei documenti di trasporto delle merci della MP FO SRL intestati, numerati, datati e sottoscritti dal trasportatore sig. (vedi allegati). Parte_2
Gli ispettori, dopo il completamento degli accertamenti, notificarono il verbale contenente l'illecito amministrativo in materia di lavoro nero, perché la sig.ra “ha avviato al lavoro nel periodo suindicato il dipendente Parte_1 con le mansioni di operaio specializzato 4° livello Parte_2 retributivo addetto al carico e scarico merce, consegna e tentata vendita al cliente, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”. La difesa dell' argomenta ampiamente sul quadro che emerge CP_10 dalle risultanze documentali e testimoniali e sulle circostanze che dimostrano l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato fra il sig.
[...]
e la società MP FO SRL. Pt_2
§ 5.2. La causa è stata istruita con l'escussione di alcuni dei testi che erano stati già sentiti dagli Ispettori nella fase amministrativa. Dalle dichiarazioni testimoniali emerge il vincolo di subordinazione del rapporto di lavoro svolto dal sig. La teste ha Pt_2 Testimone_1 dichiarato: “il sig. passava tutte le settimane presso Parte_2
l'attività commerciale “Il Panettiere”, sita in Condofuri, dove lavoro come dipendente: “il sig. che io chiamavo per nome veniva Pt_2 Pt_2 come ho detto regolarmente, per la maggior parte delle volte da solo e certe volte insieme al sig. . ADR: Confermo che la merce che Parte_4 ordinavamo al sig. era riferita al fornitore “MP FO SRL”. Pt_2
Anche il teste , commerciante, ha dichiarato: “Per quello che Testimone_2 ricordo, la merce che mi consegnava il sig. erano salumi, formaggi, Pt_2 confezioni sott'olio, e qualche altro genere alimentare, non ricordo con precisione. ADR: Quanto al fornitore di “M.P. FO S.R.L”, io ho sempre trattato solo con il sig. non conoscevo altro Parte_2 personale”. L' ha versato in atti le dichiarazioni rese come s.i.t. da clienti della CP_10
M.P. FO SR, i quali tutti hanno dichiarato di rifornirsi dalla M.P. FO SR per diversi generi alimentari e di aver conosciuto come dipendente della M. P. FO SR proprio il sig. che regolarmente con Parte_2 frequenza settimanale provvedeva a consegnare la merce e acquisire nuovi ordini di merce (cfr. s.i.t. di , Persona_2 Per_3
, , ).
[...] Testimone_2 Persona_4 Testimone_1 talvolta andando dai clienti insieme al sig. . Parte_4
7 Il quadro probatorio è corroborato da elementi probatori di natura documentale (come le registrazioni giornaliere delle operazioni di cassa, in un foglio vi è pure la sigla di , fratello della ricorrente;
i Parte_4 documenti di trasporto della merce dal deposito della MP FO SRL ai negozi al dettaglio, come nel caso della merce consegnata alla
[...] sita in Palmi). Parte_5
Deve pure darsi atto che a pagina 1 e 2 del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.RC00002/2019-062-02 del 19/06/2019 sono stati riportati gli esiti dettagliati dell'accertamento e l'indicazione puntuale degli elementi di prova, per cui è assolutamente infondata l'eccezione della ricorrente di presunto difetto di motivazione del verbale. In conclusione l' ha assolto l'onere probatorio in ordine al CP_10 rapporto di lavoro subordinato in relazione al quale è stata contestata la violazione ed emessa l'ordinanza-ingiunzione. Per completezza si rileva che nel ricorso la ricorrente riconosce che il sig. ha lavorato in favore della M.P. FO s.rl. nel periodo Parte_2 denunciato dal lavoratore (21.12.2015 al 30.6.2016), limitandosi a contestare solo la natura di lavoro subordinato, adducendo trattarsi di prestazioni occasionali rese dal sig. per altro titolare di partitiva iva Parte_2 in riferimento alla sua ditta ADM Distribuzione. Così testualmente nel ricorso: “la prestazione resa dal Sig.
[...] in favore della M.P. Food S.r.l. nel periodo decorrente dal Pt_2
21/12/2015 al 30/06/2016, non era in nessun riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, … rientrando semmai tale prestazione nell'ambito delle prestazioni occasionale resa senza vincolo di subordinazione da soggetto per altro già svolgente attività libero professionale nell'ambito della distribuzione alimentare e come tale dotato di autonoma P.IVA, quale era il Sig. titolare della ADM Distribuzione Parte_2
( avente ad oggetto lo svolgimento di attività di P.IVA_2
<> come da visura camerale che si allega.” . In primo luogo deve evidenziarsi che la presunta “occasionalità” delle prestazioni risulta mera allegazione ed è smentita dalle risultanze istruttorie di cui si è detto sopra. Infatti dalle dichiarazioni dei clienti della M.P. FO SR escussi quali testi (così come quelle rese da altri clienti in sede di s.i.t. agli ispettori) emerge in maniera attendibile ed univoca che la prestazione lavorativa espletata dall' era regolare e continua. Parte_2
A ciò si aggiunga, come allegato e provato dall , che i beni CP_10 strumentali all'attività della ditta individuale ADM DISTRIBUZIONE di precisamente le celle frigorifere ed il furgone Doblò con Parte_2
8 cui venivano effettuate le consegne alimentari, sono stati ceduti alla società MP FO SRL a dicembre 2015. Tale cessione è provata documentalmente dalle fatture emesse dalla ditta individuale alla società e dalle dichiarazioni rese dal liquidatore e legale rappresentante della stessa M.P. FO SR, sig. , nonché Parte_4 dalla denuncia- querela da questi presentata n.q. di legale rappresentante della M.P. food SR contro in quanto esiste controversia Parte_2 fra i soggetti interessati in ordine al prezzo dei beni ceduti. Per altro il liquidatore sig. nella predetta denuncia dichiara che nulla Parte_4 spettava alla ADM Distribuzione per il montaggio di una cella frigorifero venduta in quanto “la cella si trovava nei locali presi in affitto dalla M.P. Food SR che subentrava alla ADM di ”. Parte_2
Tali elementi confermano che, dopo la cessione dei beni strumentali della ADM, ha lavorato alle dipendenze della MP Food SR Parte_2 come lavoratore subordinato. D'altronde dalla visura camerale risulta che la MP Food SR ha iniziato l'attività proprio a dicembre 2015. In conclusione l'opposizione è risultata infondata e deve essere rigettata.
§ 6. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e s.m., ridotte del 20% in quanto la difesa dell' è CP_10 stata espletata dai propri funzionari.
p.q.m.
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è tenuta al pagamento della sanzione determinata con l'impugnata Ordinanza Ingiunzione n° 938/2021 del 23/12/2021 prot. n° 27556;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' (oggi denominato Controparte_10
), in persona Controparte_14 del legale rapp.te p.t., che liquida in € 4.312,00 per compenso di avvocato (importo già ridotto del 20%), oltre rimborso forfettario spese generali 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 15/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
9
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 14.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 399 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 27/01/2022 ed iscritto al n 399 - 2022 RG , vertente tra
( , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonio M. Marino ( ), presso il C.F._2 cui studio, in Reggio Calabria via G. Battaglia n.35, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
), CF , in persona del
[...] P.IVA_1
Dirigente e legale rappresentante pro tempore, dott. (CF Controparte_3
), che rappresenta e difende l'ente unitamente e C.F._3 disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6 co. 9 D. Lgs.vo 150/2011, dr. , dr.ssa , dr.ssa Controparte_4 Controparte_5
dr.ssa dr.ssa Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e dr. in servizio presso la stessa sede in Reggio
[...] Controparte_9
Calabria, via Pio XI, Trav. De Blasio, n. 11-13, ivi elettivamente domiciliati;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
1 Motivazione contestuale CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La ricorrente propone tempestiva opposizione avverso l'Ordinanza- Ingiunzione n.938/2021 (Prot. n.27556) emessa dall
[...]
in data 23/12/2021 e Controparte_10 notificata in data 28/12/2021, a mezzo della quale si intimava il pagamento dell'importo di € 13.500,00 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni di cui al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.RC00002/2019-062-02 del 19/06/2019, quale misura di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per aver impiegato un lavoratore subordinato, nella persona del Sig. per un periodo intercorrente tra il Parte_2
21/12/2015 e il 30/06/2016 e superiore a 60 gg., senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Eccepisce l'invalidità dell'atto impugnato per vizi procedurali e nel merito insussistenza della violazione. Chiede: - Annullare l'Ordinanza-Ingiunzione n.938/2021 (Prot. n.27556) emessa dall' Controparte_10
in data 23/12/2021 e notificata in data 28/12/2021; - Inoltre, previa
[...] declaratoria di nullità e/o inefficacia della notifica del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.RC00002/2019-062-02 del 19/06/2019, dichiarare e statuire che nulla è dovuto dall'odierna ricorrente in forza della predetta Ordinanza Ingiunzione, per intervenuta estinzione delle somme con essa ingiunte per decorso del termine di prescrizione quinquennale delle stesse.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l
[...]
, come in epigrafe Controparte_10 indicato (nel prosieguo brevemente anche solo “ ”), resistendo al CP_10 ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 3. Nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione i poteri decisori del giudice sono delimitati dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa e, quindi, ai motivi di opposizione dedotti dal ricorrente.
§ 4. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce l'invalidità dell'impugnata Ordinanza ingiunzione perché, seppur notificata all'odierna ricorrente nella qualità di amministratrice pro tempore della società M.P. Food S.r.l. (oggi in liquidazione) e come tale quindi obbligata in solido, tuttavia indica tale individuata con il codice fiscale Parte_1
che in nessun modo identifica l'odierna ricorrente C.F._4 il cui nome corretto è con codice fiscale Parte_1
Assume che tale difformità non può essere C.F._1 considerata un mero errore materiale in ragione del fatto che anche gli atti ad
2 essa prodromici ed in particolare la Diffida avente ad oggetto il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione sopra indicato contiene la medesima erronea indicazione. Né a correggere tale sostanziale difformità appare sufficiente il richiamo alla denominazione della società all'epoca rappresentata dalla ricorrente, perchè seppure viene indicata con la denominazione (M.P. Food s.r.l.) analoga quella rappresentata dalla ricorrente viene anch'essa individuata attraverso un codice fiscale ( inesistente e sicuramente diverso e non C.F._5 riconducibile a quello attribuito alla società di cui l'odierna opponente era amministratrice. Deduce che tali irregolarità formali determinano l'invalidità ed inefficacia di Cont Con tutte le notificazioni degli atti procedimentali posti in essere dall' di in sede di accertamento delle presunte violazioni. Conseguentemente, basandosi sul presupposto della presunta invalidità del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.RC00002/2019-062-02 del 19/06/2019, eccepisce il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art.28 della L.689/81 decorrente dall'ultimo giorno in cui è stata commessa la violazione accertata (risalente al 30/06/2016), in assenza di un valido atto interruttivo antecedente all'impugnata ordinanza di
Ingiunzione, che invece risulta notificata tardivamente (ossia il 28/12/2021), quando cioè era oramai definitivamente spirato il termine di prescrizione quinquennale dalla commissione della violazione presuntivamente accertata dall' CP_13
Per altro verso eccepisce che: “pur volendo attribuire validità ed efficacia alla notificazione della Diffida avente ad oggetto il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.RC00002/2019-06-02 del 19/06/19, eseguita Con verso questa ricorrente, secondo l'assunto dell' di RC, in data 10/07/2019, non appare in ogni caso in alcun modo giustificabile l'adozione dell'impugnata Ordinanza Ingiunzione con così tanto colpevole ritardo (23/12/2021), ossia dopo ben oltre due anni dall'esaurimento di ogni possibile termine procedimentale conseguente all'accertamento ispettivo ed in assenza del compimento di qualsiasi ulteriore attività di verifica;
- A ciò consegue l'estinzione degli illeciti a causa della tardività della loro contestazione, non essendo in alcun modo giustificabile il superamento del termine di gg.90 stabilito dall'art.14 L.689/81 per la contestazione delle violazioni e l'adozione dell'atto conclusivo dell'iter amministrativo.”.
§ 4.1. I dedotti vizi procedurali devono essere rigettati per le ragioni che seguono.
§ 4.2. Effettivamente, per come pacificamente ammesso anche nella memoria di costituzione dell' , il Verbale Unico di Accertamento CP_10
3 e Notificazione così come la successiva Ordinanza-Ingiunzione per cui è causa, recano gli errori materiali dedotti dalla ricorrente. L'Ispettorato argomenta che trattasi di mero errore materiale, che è facilmente rilevabile che unica amministratrice della società MP FO SRL sia stata, nel periodo temporale in questione ed individuato dalla denuncia del lavoratore, la odierna ricorrente (vedi visura camerale in atti), e che l'individuazione, pertanto, era scontata. Inoltre, a maggior prova che si tratti di mero errore materiale facilmente riconoscibile, allega come non esista alcuna persona con il nominativo ed il codice fiscale erroneamente indicato.
Allega le certificazioni anagrafiche della ricorrente sig.ra Parte_1 [...]
, e quella relativa al nominativo erroneamente indicato di Pt_1 [...]
quest'ultima risultante non iscritta nello schedario anagrafico Parte_1 della popolazione residente del Comune di Reggio Calabria poiché assente nei registri;
ciò a dimostrazione dell'inesistenza della persona fisica
, con nascita il 25/04/1968 a Reggio Calabria. Parte_1
Al contrario, è nata il [...] a [...] e risiede a Reggio Calabria la sig.ra , amministratrice all'epoca dei fatti Parte_1 della società MP FO SRL e odierna ricorrente.
Inoltre, da ricerca effettuata sul sito della Camera di Commercio, con le generalità della , cod. fiscale , Parte_1 C.F._4 non risulta alcuna persona fisica che ricopra o abbia ricoperto una qualsiasi carica sociale in alcuna società iscritta nei registri camerali.
Così come non risulta alcuna persona con quelle generalità, Parte_1
negli archivi dell'anagrafe tributaria.
[...]
semplicemente non esiste, è il frutto di un errore Parte_1 materiale nella indicazione delle generalità del trasgressore.
Ribadisce che si è trattato solo di un errore materiale nell'indicazione delle generalità del trasgressore e non di errore legato alla individuazione delle responsabilità personali che ricadono esclusivamente in capo alla odierna ricorrente.
Ogni eventuale errore materiale non assume, perciò, alcun valore ai fini delle violazioni in materia di lavoro. L' rileva per altro verso che la ricorrente, destinataria di più atti CP_10 amministrativi, debitamente notificati e da Lei ricevuti, non si sia avvalsa delle procedure previste per evidenziare l'esistenza di errori materiali e per esercitare il proprio diritto alla difesa, deducendo solo ora che dovrebbe essere rimessa in termini per opporsi agli atti che le sono stati notificati.
§ 4.3. Sulla scorta di quanto allegato dalla difesa dell' e CP_10 documentato con le risultanze anagrafiche e le risultanze ricerche visura camerale, deve ritenersi che l'errore materiale era facilmente riconoscibile dall'odierna ricorrente. Depongono nello stesso senso, inoltre, l'indicazione
4 corretta degli altri dati anagrafici (data di nascita e luogo di residenza) e l'indicazione della qualità di Amministratore Unico della M.P. FO SR (nonostante l'errore materiale anche del c.f. della società, viene invece riportato il c.f. del lavoratore per il quale era la contestazione di illecito), nonchè le corrette generalità del lavoratore in relazione al quale veniva contestato l'illecito e per il quale la società aveva già partecipato al tentavio di conciliazione dinanzi all' . CP_10
Ma vi è di più, l'odierna ricorrente avrebbe potuto – ma non lo ha fatto - segnalare e contestare tutto avvalendosi degli strumenti di tutela chiaramente riportati nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
n.RC00002/2019-062-02 del 19/06/2019.
A sgombrare il campo da ogni possibile dubbio sulla riconoscibilità e conseguente irrilevanza dell'errore materiale è sufficiente considerare che in merito alla stessa richiesta di intervento del lavoratore Sig.
[...]
per lo stesso periodo intercorrente tra il 21/12/2015 e il Pt_2
30/06/2016, in data 19.11.2028 si era svolto il tentativo di conciliazione innanzi all con la presenza del delegato della società Controparte_10 di datore di lavoro, con l'avvertimento che l'esito Parte_3 negativo del tentativo di conciliazione avrebbe dato luogo agli accertamenti ispettivi, accertamenti conclusi con la notifica del Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n.RC00002/2019-062-02 del 19/06/2019 (nel cui corpo del testo viene dato atto dell'esito negativo dell'esperito tentativo di conciliazione) e poi con la notifica dell'Ordinanza-Ingiunzione per cui è causa.
In conclusione le doglianze di parte ricorrente sono ininfluenti ai fini della validità degli atti emessi dall' , con la conseguenza che il Verbale CP_10
Unico di Accertamento e Notificazione n.RC00002/2019-062-02 del
19/06/2019 debitamente notificato all'odierna ricorrente è valido anche come atto interruttivo della prescrizione.
E' infondata pure la doglianza di parte ricorrente secondo cui la notifica dell'Ordinanza-Ingiunzione non avrebbe rispettato il termine di cui all'art. 14 della legge 689/1981. Invero il termine in questione è riferito dalla legge alla contestazione della violazione (nel caso di specie effettuata con la notifica del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione), mentre per l'ordinanza - ingiunzione vale solo il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/1981.
§ 5. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce, nel merito, che “la prestazione resa dal Sig. in favore della Parte_2
M.P. Food S.r.l. nel periodo decorrente dal 21/12/2015 al 30/06/2016, non era in nessun riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, mancando nel caso concreto alcuna forma di assoggettamento del prestatore ai poteri
5 direttivi e gerarchici del titolare dell'azienda, rientrando semmai tale prestazione nell'ambito delle prestazioni occasionale resa senza vincolo di subordinazione da soggetto per altro già svolgente attività libero professionale nell'ambito della distribuzione alimentare e come tale dotato di autonoma P.IVA, quale era il Sig. titolare della ADM Parte_2
Distribuzione ) avente ad oggetto lo svolgimento di attività di P.IVA_2
<
[...]
Pt_2
§ 5.1. L' , in primo luogo, ai fini della ricostruzione del fatto CP_10 evidenzia che “l'ordinanza-ingiunzione, oggetto di gravame, è conseguente ad attività di accertamento realizzata a seguito della richiesta d'intervento, presentata dal lavoratore sig. in data 01/10/2018, alla Parte_2 funzionaria dell' di Reggio Calabria Controparte_10 sig.ra , incaricata di ricevere le denunce. Nella richiesta, Persona_1 il sig. lamentò di aver prestato attività lavorativa presso la società Pt_2
M.P. FO SRL, con sede in Reggio Calabria nel Viale Aldo Moro traversa C privata n° 22/24, esercente attività di ingrosso alimentari, dal 21/12/2015 al 30/06/2016, senza aver sottoscritto alcun contratto di lavoro. Dichiarò che la sua attività lavorativa consisteva nello scaricare le merci in arrivo da varie regioni italiane e nel controllare le scadenze dei prodotti prima di sistemarli nelle celle frigorifere della società, e, in seguito, nel caricare le merci sul furgoncino aziendale e distribuirle nei vari punti vendita siti in Reggio Calabria e provincia, senza osservare orario prestabilito ma lavorando per circa 12 ore al giorno dal lunedì al sabato, ricevendo le indicazioni operative, gli ordini e le disposizioni dalla sig.ra Parte_1
, amministratore pro tempore della società (oggi in liquidazione), e
[...] senza ricevere alcuna retribuzione”. Rileva che nel Verbale unico di accertamento e notificazione
RC00002/2019/062/02 sono descritti gli esiti dettagliati dell'accertamento con l'indicazione puntuale delle fonti di prova, e gli ispettori ritennero che dall'esame della documentazione acquisita ed esaminata, dalle diverse dichiarazioni testimoniali rilasciate dai titolari d'imprese clienti della MP FO SRL e da altre persone a conoscenza dei fatti, il rapporto di lavoro intercorso con il sig. risultasse confermato per tutto il periodo della Pt_2 segnalazione e cioè dal 21/12/2015 al 30/06/2016.
In particolare, i funzionari rilevarono, dalle dichiarazioni testimoniali rese, che la prestazione lavorativa svolta dal sig. consistesse nel recarsi Pt_2
6 settimanalmente presso ogni singola attività commerciale per acquisire ordini e consegnare merce.
Tale attività trovò conferma, secondo gli accertatori, nei documenti di trasporto delle merci della MP FO SRL intestati, numerati, datati e sottoscritti dal trasportatore sig. (vedi allegati). Parte_2
Gli ispettori, dopo il completamento degli accertamenti, notificarono il verbale contenente l'illecito amministrativo in materia di lavoro nero, perché la sig.ra “ha avviato al lavoro nel periodo suindicato il dipendente Parte_1 con le mansioni di operaio specializzato 4° livello Parte_2 retributivo addetto al carico e scarico merce, consegna e tentata vendita al cliente, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”. La difesa dell' argomenta ampiamente sul quadro che emerge CP_10 dalle risultanze documentali e testimoniali e sulle circostanze che dimostrano l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato fra il sig.
[...]
e la società MP FO SRL. Pt_2
§ 5.2. La causa è stata istruita con l'escussione di alcuni dei testi che erano stati già sentiti dagli Ispettori nella fase amministrativa. Dalle dichiarazioni testimoniali emerge il vincolo di subordinazione del rapporto di lavoro svolto dal sig. La teste ha Pt_2 Testimone_1 dichiarato: “il sig. passava tutte le settimane presso Parte_2
l'attività commerciale “Il Panettiere”, sita in Condofuri, dove lavoro come dipendente: “il sig. che io chiamavo per nome veniva Pt_2 Pt_2 come ho detto regolarmente, per la maggior parte delle volte da solo e certe volte insieme al sig. . ADR: Confermo che la merce che Parte_4 ordinavamo al sig. era riferita al fornitore “MP FO SRL”. Pt_2
Anche il teste , commerciante, ha dichiarato: “Per quello che Testimone_2 ricordo, la merce che mi consegnava il sig. erano salumi, formaggi, Pt_2 confezioni sott'olio, e qualche altro genere alimentare, non ricordo con precisione. ADR: Quanto al fornitore di “M.P. FO S.R.L”, io ho sempre trattato solo con il sig. non conoscevo altro Parte_2 personale”. L' ha versato in atti le dichiarazioni rese come s.i.t. da clienti della CP_10
M.P. FO SR, i quali tutti hanno dichiarato di rifornirsi dalla M.P. FO SR per diversi generi alimentari e di aver conosciuto come dipendente della M. P. FO SR proprio il sig. che regolarmente con Parte_2 frequenza settimanale provvedeva a consegnare la merce e acquisire nuovi ordini di merce (cfr. s.i.t. di , Persona_2 Per_3
, , ).
[...] Testimone_2 Persona_4 Testimone_1 talvolta andando dai clienti insieme al sig. . Parte_4
7 Il quadro probatorio è corroborato da elementi probatori di natura documentale (come le registrazioni giornaliere delle operazioni di cassa, in un foglio vi è pure la sigla di , fratello della ricorrente;
i Parte_4 documenti di trasporto della merce dal deposito della MP FO SRL ai negozi al dettaglio, come nel caso della merce consegnata alla
[...] sita in Palmi). Parte_5
Deve pure darsi atto che a pagina 1 e 2 del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.RC00002/2019-062-02 del 19/06/2019 sono stati riportati gli esiti dettagliati dell'accertamento e l'indicazione puntuale degli elementi di prova, per cui è assolutamente infondata l'eccezione della ricorrente di presunto difetto di motivazione del verbale. In conclusione l' ha assolto l'onere probatorio in ordine al CP_10 rapporto di lavoro subordinato in relazione al quale è stata contestata la violazione ed emessa l'ordinanza-ingiunzione. Per completezza si rileva che nel ricorso la ricorrente riconosce che il sig. ha lavorato in favore della M.P. FO s.rl. nel periodo Parte_2 denunciato dal lavoratore (21.12.2015 al 30.6.2016), limitandosi a contestare solo la natura di lavoro subordinato, adducendo trattarsi di prestazioni occasionali rese dal sig. per altro titolare di partitiva iva Parte_2 in riferimento alla sua ditta ADM Distribuzione. Così testualmente nel ricorso: “la prestazione resa dal Sig.
[...] in favore della M.P. Food S.r.l. nel periodo decorrente dal Pt_2
21/12/2015 al 30/06/2016, non era in nessun riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, … rientrando semmai tale prestazione nell'ambito delle prestazioni occasionale resa senza vincolo di subordinazione da soggetto per altro già svolgente attività libero professionale nell'ambito della distribuzione alimentare e come tale dotato di autonoma P.IVA, quale era il Sig. titolare della ADM Distribuzione Parte_2
( avente ad oggetto lo svolgimento di attività di P.IVA_2
<
A ciò si aggiunga, come allegato e provato dall , che i beni CP_10 strumentali all'attività della ditta individuale ADM DISTRIBUZIONE di precisamente le celle frigorifere ed il furgone Doblò con Parte_2
8 cui venivano effettuate le consegne alimentari, sono stati ceduti alla società MP FO SRL a dicembre 2015. Tale cessione è provata documentalmente dalle fatture emesse dalla ditta individuale alla società e dalle dichiarazioni rese dal liquidatore e legale rappresentante della stessa M.P. FO SR, sig. , nonché Parte_4 dalla denuncia- querela da questi presentata n.q. di legale rappresentante della M.P. food SR contro in quanto esiste controversia Parte_2 fra i soggetti interessati in ordine al prezzo dei beni ceduti. Per altro il liquidatore sig. nella predetta denuncia dichiara che nulla Parte_4 spettava alla ADM Distribuzione per il montaggio di una cella frigorifero venduta in quanto “la cella si trovava nei locali presi in affitto dalla M.P. Food SR che subentrava alla ADM di ”. Parte_2
Tali elementi confermano che, dopo la cessione dei beni strumentali della ADM, ha lavorato alle dipendenze della MP Food SR Parte_2 come lavoratore subordinato. D'altronde dalla visura camerale risulta che la MP Food SR ha iniziato l'attività proprio a dicembre 2015. In conclusione l'opposizione è risultata infondata e deve essere rigettata.
§ 6. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e s.m., ridotte del 20% in quanto la difesa dell' è CP_10 stata espletata dai propri funzionari.
p.q.m.
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è tenuta al pagamento della sanzione determinata con l'impugnata Ordinanza Ingiunzione n° 938/2021 del 23/12/2021 prot. n° 27556;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' (oggi denominato Controparte_10
), in persona Controparte_14 del legale rapp.te p.t., che liquida in € 4.312,00 per compenso di avvocato (importo già ridotto del 20%), oltre rimborso forfettario spese generali 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 15/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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