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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/12/2025, n. 3880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3880 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10180/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROMBONI Parte_1 C.F._1 MANILA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA LIBERTA' N. 23 40016 SAN GIORGIO DI PIANO presso il difensore avv. TROMBONI MANILA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
RZ AT
CURATORE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE RONZO Controparte_2 FABIOLA, elettivamente domiciliato in VIA GOITO 11 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. DE RONZO FABIOLA P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 12.7.2024 (nata a [...] – LE – il 24.3.1978) chiede pronunciarsi la Parte_1 separazione, con addebito, dal marito (nato a [...] il [...]), con il quale si è Controparte_1 sposata con rito civile in San Giorgio di Piano il 14/09/2019 – trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al N. 3 parte 2 Serie A - anno 2019 e con lo stesso ricorso, ai sensi dell'art.473-bis. 49 c.p.c., chiede fin da ora anche la sentenza di scioglimento del loro matrimonio.
pagina 1 di 13 Dalla loro unione sono nati due figli: nato il [...] (oggi 15 anni) e , nato il Per_1 Per_2 31/03/2015 (oggi 10 anni).
Già col ricorso introduttivo la chiedeva anche un ordine di protezione, per agiti violenti Parte_1 del marito. Respinta la pronuncia di un decreto inaudita altera parte, era fissata l'udienza di comparizione personale delle parti nel giudizio di separazione e divorzio. Dal ricorso Premesso che la ricorrente ha altri due figli, maggiorenni, nati da precedente relazione, afferma che negli ultimi anni la convivenza tra i coniugi è divenuta assai difficile. Le ragioni del disgregarsi del rapporto sarebbero da imputarsi al marito, che si è scoperto essere dedito al consumo di sostanze stupefacenti, ed è diventato tossicodipendente. Egli consumerebbe abitualmente e costantemente droghe, con un grande deterioramento psicologico e susseguente peggioramento complessivo della vita relazionale, lavorativa, matrimoniale e familiare. Ha molto rallentato l'attività lavorativa di artigiano installatore di impianti di idraulici, di riscaldamento e condizionamento dell'aria. Da molto tempo i coniugi dormono separati. La moglie accusa il marito di non contribuire al mantenimento della famiglia, per cui la sta cercando di trovare una stabile occupazione Parte_1 lavorativa, dopo avere lavorato come parrucchiera part time. Inoltre, il avrebbe avuto CP_1 comportamenti aggressivi (verbalmente) anche contro i ragazzi. Chiede: l'addebito della separazione al marito, l'affido esclusivo dei figli con assegnazione della casa familiare (nel Comune di San Giorgio di Piano, in via Libertà n. 100/3), sottintende la collocazione dei figli con sé, visite del padre secondo desiderio dei figli e con la mediazione del servizio sociale;
un assegno maritale per sé di €.800 e di mantenimento per i figli di complessivi €.1.000,00 oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, né è comparso all'udienza del 19.11.2024, nonostante la ritualità della notifica effettuata a mezzo PEC co data di ricezione del 3.8.2024. Proprio inconseguenza della sua mancata costituzione, la ricorrente non ha depositato altre memorie (ex art.473-bis. 17 c.p.c.).
All'udienza, il procuratore dell'attrice faceva presente che il convenuto si trovava agli arresti domiciliari, nella casa familiare, a seguito di ordinanza del G.i.p. del 30.08.2024, applicativa della misura cautelare personale, in relazione al delitto p. e p. dall'art. 572 c.p., con l'aggravante del fatto commesso anche in presenza dei figli minori (fatti commessi nell'agosto 2024). La ricorrente e i figli minori erano stati collocati momentaneamente presso un figlio della , nato da un precedente Parte_1 matrimonio. Aggiungeva che – da contatti avuti con il difensore della controparte – il marito sarebbe stato disposto a trasferirsi altrove, rilasciando la casa familiare nella disponibilità della moglie e dei figli, per trasferirsi altrove. Veniva sentita la ricorrente:
<Il nostro matrimonio entra in crisi da 5 anni. Lui abusava di sostanze stupefacenti e si è progressivamente isolato da noi. Era solito abusare di cocaina. Adesso, da quando ha iniziato un percorso presso il SERT, si è integrato e lo vedo più presente anche con i figli. I minori vanno dal padre per vederlo. I carabinieri mi hanno detto che non ci sarebbe alcun divieto alla frequentazione padre-figli. I bambini si accordano con lui direttamente con il telefono personale, poi mi comunicano delle loro decisioni di passare da lui. Vanno da lui e talvolta si sono fermati a pranzo. Si sono visti due sabati fa e hanno pranzato insieme. Lui economicamente ha comprato del vestiario e se hanno bisogno dà loro del denaro. Prima mio marito lavorava. Era idraulico. pagina 2 di 13 La casa familiare è in comproprietà con mio marito. La casa è gravata da un mutuo per cui mio marito sta pagando una rata di 800 euro al mese. Attualmente sono a casa di mio figlio grande: ci siamo io e i miei figli. È una casa piccola, anche il bambino vorrebbe tornare a casa sua. Siamo lì da luglio ormai. Lavoro come parrucchiera. Sono una lavoratrice dipendente e percepisco circa 1200 euro al mese per 13 mensilità. Non ho altre entrate. Faccio dei lavoretti di pulizia in nero e percepisco circa 20 euro al giorno. Non ho finanziamenti. Non ho altre proprietà immobiliari.>>
Preso atto della impossibilità di tentare la conciliazione, era dichiarata la contumacia del convenuto. Quindi, con ordinanza riservata 20.12.2024 il giudice assumeva i provvedimenti dell'art.473-bis. 22 c.p.c. del seguente tenore:
“Il convenuto, rimasto contumace risulta agli arresti domiciliari presso l'abitazione familiare, condizione che non consente l'assegnazione casa alla moglie;
l'accusa mossa al è in relazione al delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. (Maltrattamenti
contro
CP_1 familiari e conviventi), con l'aggravante del fatto commesso anche in presenza dei figli minori. Oggi, e i figli minori - (nato il [...], oggi 14 anni) e Parte_1 Per_1 Per_2 (nato il [...], oggi 9 anni) - sono collocati momentaneamente presso un figlio della donna, nato da un precedente matrimonio. All'udienza 19.11.2024 è stata sentita la ricorrente che ha ribadito il contenuto del ricorso introduttivo di separazione con contestualmente domanda di divorzio (scioglimento del matrimonio civile) ex art.473-bis. 49 c.p.c.” (erano riportate le dichiarazioni della ricorrente)
“Vista l'assenza del marito non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione. In sede di provvedimenti temporanei ed urgenti ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c. è di rilievo il fatto che è in corso procedimento penale nei confronti del marito per maltrattamenti aggravati per la presenza dei figli di minori che, pertanto, risultano pp.oo. e vittime di violenza assistita (secondo la prospettazione accusatoria del P.M.). La ricorrente non ha articolato prove. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
dispone l'affido esclusivo dei figli minori alla madre;
dispone la loro collocazione con la madre;
non si provvede, allo stato, all'assegnazione della casa familiare;
Dispone incontri protetti padre-figli con modalità audio/video, indicativamente due volte la settimana, la cui regolamentazione concreta è demandata allo stesso servizio, con facoltà di incremento in caso di esito positivo, ovvero di riduzione, fino a sospensione e interruzione, in caso di esito negativo (se disturbanti per i figli). Nel caso di esito positivo, lo stesso servizio potrà giungere alla realizzazione di tali incontri anche in presenza. Con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di €.500,00 (cinquecento =
€.250 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo). Dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio sociale con vigilanza del servizio sociale competente per territorio con relazioni trimestrali da depositare presso questo giudice;
pagina 3 di 13 un sostegno alla genitorialità, un supporto psicologico per i figli, se ritenuto necessario;
affida al servizio stesso di effettuare un accertamento sulle capacità genitoriali della coppia.”
La casa familiare non veniva assegnata perché in essa si trovava il marito agli arresti domiciliari. Venivano richieste relazioni periodiche di aggiornamento al servizio sociale ed il Giudice, in presenza di figli minori, assumeva provvedimenti ex art.473-bis. 2 c.p.c, sui redditi del convenuto contumace. Era, infine, disposto l'ascolto del primogenito (all'epoca quattordicenne). Per_1
Nell more, dall'11.12.2024 l'originaria misura cautelare degli arresti domiciliari era sostituita con il divieto di avvicinamento dalle pp.oo. (moglie e figli) ex art.282 ter c.p.c.
All'udienza 25.2.2025, presente personalmente la , veniva sentita sull'andamento della Parte_1 situazione. Ella dichiarava:
<I ragazzi non erano pronti a iniziare le videochiamate con il padre. Adesso sono coinvolti i Servizi sociali. I ragazzi incrociano il padre per strada, ma non si sono visti di recente. L'ultima volta probabilmente risale a dicembre 2024. Non vogliono vedere il padre perché sono arrabbiati. Ne abbiamo parlato e sono arrabbiati. Io stessa ho detto loro che ci vorrà del tempo. Adesso frequenta la seconda media, è stato bocciato. Non gli piace studiare. Avverte disagio per questa situazione, per essere stato bocciato e per essere con compagni più piccoli. Ha risentito di tutta questa situazione.>> ADR. <Siamo rientrati a fine novembre 2024. Lui mi ha detto “vado via”. Lui è a casa di sua madre. Non abbiamo comunicazione tra di noi. I ragazzi non frequentano i nonni paterni. C'è solo la nonna, ma non si frequentano.>>
Si procedeva all'ascolto di . Preliminarmente, il Giudice: informava il minore sul Per_1 procedimento in corso e sulle conseguenze di esso;
spiegava il significato che aveva l'incontro con lui;
lo rassicurava sul fatto che di ciò che avrebbe detto si sarebbe tenuto conto, anche se la decisione potranno essere diversa;
lo rassicurava sul fatto che le decisioni sarebbero state prese esclusivamente nel suo interesse, morale e materiale.
Ciò posto, il minore spontaneamente dichiarava: Per_1
<Mamma mi ha detto che mi dovete fare delle domande. Vivo con mamma. Siamo rientrati in casa da poco, prima siamo stati in casa di mio fratello. Ci siamo trasferiti perché i miei litigavano. Io, a volte, ho assistito. È una domanda difficile. Non me la sento. Sia minacce che parole offensive: parolacce, frasi offensive, minacce da parte di papà nei confronti della mamma. Litigavano perché papà diceva che mia madre aveva un altro. Qualche volta vedo papà ma nulla di che, lo saluto. Non ci sono incontri. L'altro ieri ho visto papà, per strada. Non trascorriamo del tempo insieme, l'ultima volta è stata quando eravamo tutti in casa. non mi ricordo bene. Tuttavia, da quando se ne è andato ci siamo sempre incontrati. Noi abitiamo a San Giorgio Piano. Non lo sentiamo per telefono. Quando ci sentivamo, lui ha iniziato a chiederci di passargli la mamma. Quindi abbiamo iniziato a bloccarlo e a non parlarci più, sia io che mio fratello. pagina 4 di 13 Chiamava o me o mio fratello. Quando lo vedo, lui mi saluta e io ricambio, però non vorrei stare lì con lui. Per quello che è successo e per tutto quello che ha fatto a noi. Frequento la seconda media, non mi piace studiare. Mi piacerebbe fare il meccanico. Mi piace cucinare. Se cambiasse papà, potrebbe cambiare il nostro rapporto. Al momento non riuscirei a fidarmi. Male no, però vedere alcune cose non mi ha fatto bene. I suoi comportamenti riguardavano la mamma, non noi. Pratico boxe.>> ADR. <Va bene (a richiesta di nomina di un curatore speciale, n.d.r.). Non frequentiamo la nonna paterna>>.
Vista l'espressa richiesta, il Giudice nominava curatore speciale del minore (ai sensi degli artt.473-bis. 8, 1° co. lett.d) e 5, 4° co. c.p.c.) l'avv. Re Ronzo Fabiola. La causa era pertanto rinviata per dar modo alla curatrice di costituirsi in giudizio. La costituzione avveniva con comparsa 5.5.2025. La curatrice chiedeva: l'assegnazione della casa alla ricorrente, l'affido esclusivo dei figli alla madre, visite secondo indicazione del servizio e previa verifica del superamento, da parte del padre, dei suoi problemi di tossicodipendenza, con sostegno alla genitorialità e supporto psicologico dei figli.
All'udienza 8.5.2025 la curatrice speciale faceva presente che il padre dei minori si trovava ristretto in carcere, dal 25.04.2025, per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento, presentandosi sul luogo di lavoro della moglie (come rilevato anche dalla relazione del servizio sociale 8.5.2025). Aggiungeva che i minori erano adeguatamente attenzionati dal Servizio sociale. Con ordinanza 19.5.2025 il Giudice dispone l'assegnazione della casa familiare (nel Comune di San Giorgio di Piano, in via Libertà n. 100/3) alla ricorrente. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, questa era rinviata per la decisione, con concessione dei termini dell'art.473-bis. 28 c.p.c.
Le conclusioni finali delle parti Ricorrente: come da ricorso introduttivo: ordine di protezione, addebito della separazione al marito, l'affido esclusivo dei figli con assegnazione della casa familiare (nel Comune di San Giorgio di Piano, in via Libertà n. 100/3), sottintende la collocazione dei figli con sé, visite del padre secondo desiderio dei figli e con la mediazione del servizio sociale;
un assegno maritale per sé di €.800 e di mantenimento per i figli di complessivi €.1.000,00 oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre;
che il signor provveda immediatamente al pagamento del 50% del mutuo ipotecario contratto CP_1 sull'immobile di proprietà comune dei signori e , compresi gli arretrati, a far tempo CP_1 Parte_1 dalla domanda di separazione ad oggi. Assumere i provvedimenti ulteriori per il prosieguo del giudizio di divorzio. Curatore speciale: come all'atto di costituzione 5.5.2025, confermare l'affidamento esclusivo dei minori alla madre ed il loro collocamento con la stessa presso la casa familiare assegnatale e incaricare il servizio sociale di mantenere una vigilanza sul nucleo per il necessario supporto alla genitorialità della madre, anche economico se richiesto, e per un supporto psicologico ai figli, nonché, se richiesto dal padre e condiviso dai ragazzi, per l'eventuale riattivazione dei contatti dei ragazzi con il padre, previa verifica della situazione di tossicodipendenza del genitore. P.M. per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
La pronuncia sul vincolo pagina 5 di 13 Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso che dal fatto che la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, nonché dall'impossibilità anche solo di tentare la conciliazione. La notifica al convenuto del ricorso introduttivo e del decreto del giudice di fissazione della prima udienza è stata effettuata a mezzo PEC, ma il non si è costituito pur avendo conoscenza del CP_1 procedimento. Anche la non comparizione del convenuto, così come le modalità di notifica del ricorso introduttivo, sono sintomo della cessazione di ogni rapporto tra le parti.
Nel caso specifico, inoltre, la ha anche domandato, con unico ricorso, anche lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, per cui il giudizio dovrà proseguire sulla seconda domanda, considerando che il giudizio di divorzio non potrà avere inizio prima del decorso di un anno dall'udienza di comparizione delle parti (avvenuta il 19.11.2024) e solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
L'ordine di protezione Dalla più recente relazione del servizio sociale (di ottobre 2025) si trova agli arresti domiciliari CP_1 presso l'abitazione della madre. La domanda della si tradurrebbe, se accolta, in una duplicazione della misura cautelare in Parte_1 atto, anzi con minore valenza contenitiva: si domanda il divieto di avvicinamento rispetto agli attuali arresti domiciliari. La stessa ricorrente – sentita più volte nel corso del processo (alle udienze 29.11.2024 e 25.2.2025) non ha mai palesato situazioni di suo attuale timore;
invero, gli stessi fatti contestati nel capo d'imputazione nel processo penale a carico del (per il delitto dell'art.572 c.p. aggravato per la presenza dei CP_1 figli) sono relativi a fatti ormai risalenti all'estate 2024 (oltre un anno fa). In una simile prospettiva, ritiene il Collegio di non potere accogliere la domanda di ordine di protezione. Dalle stesse relazioni del servizio sociale che segue il nucleo familiare (ormai da tempo, almeno dall'inizio del presente giudizio) risulta come il padre stia vedendo addirittura i figli con modalità più ampie di quelle stabilite (con modalità protetta) dal giudice relatore, per desiderio ed iniziativa degli stessi minori. Il quadro familiare che si delinea, dunque, non appare compatibile con la fondatezza – attualmente – della domanda di ordine di protezione.
La domanda di addebito della separazione Tale domanda di addebito appare fondata. La credibilità delle condotte attribuite al emerge CP_1 essenzialmente dal procedimento penale in atto e dalla misura cautelare applicatagli per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, dal G.i.p. sulla scorta dei gravi indizi di colpevolezza (ex art-273 c.p.p. – che si traducono, in questa sede, nel fumus boni iuris, inteso come apparente fondatezza della domanda). Se, da un lato, la ricorrente non si è neppure messa in prova al riguardo, in ogni caso, in presenza di figli minori, il giudice è tenuto ad operare anche ai sensi dell'art.473-bis. 22 c.p.c. Si possono, allora, porre in risalto alcuni elementi che possono dirsi acclarati. La fine della convivenza è stata frutto proprio dell'applicazione della originaria misura cautelare (degli arresti domiciliari – stranamente concessi presso la casa familiare), a seguito della quale, la madre con i figli minori della coppia ha trovato ricovero presso il figlio maggiore della (avuto da precedente relazione). Dalle Parte_1 relazioni del servizio sociale – delle quali si dirà in maniera più estesa oltre – risulta come i figli siano in sofferenza per i comportamenti del padre, che si è mostrato loro troppo distaccato ed aggressivo verso la madre. Al tempo stesso, si deve ritenere pacifico l'uso di sostanze stupefacenti da parte del convenuto (in particolare cocaina), da lui sempre ammesso al servizio. L'assunzione di tale stupefacente è spesso causa di condotte incontrollate ad aggressive da parte dell'assuntore (circostanza notoria). pagina 6 di 13 La domanda di addebito è fondata.
L'affido e la collocazione dei due figli e ), entrambi minorenni Per_1 Per_2 Di rilievo, ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario, sono indubbiamente gli esiti delle relazioni redatte e depositate da parte del servizio sociale appositamente incaricato dal giudice allo scopo di monitorare le condizioni familiari. Al servizio è stato dato incarico anche di accertare la capacità genitoriali. Una loro sintesi Relazione 30 aprile 2025 Il padre ha ricostruito la sua storia familiare e di coppia. Per sua stessa ammissione, ha riportato di comprendere che i propri comportamenti sono stati l'origine della frattura familiare e che l'abuso di cocaina sia la causa dello sfacelo della propria vita familiare e lavorativa. Racconta con commozione dell'affetto per moglie e figlie e del rammarico per non essere stato presente come padre. Continua a sostenere che il problema derivi esclusivamente dalla sostanza e dell'abuso di questa, nonostante la scrivente abbia cercato di spiegargli che il ricorso alla cocaina sembrerebbe essere il tentativo di risolvere un problema. La madre ha ricostruito la storia della vita di coppia e della fine del matrimonio. Riferisce che il sig. sarebbe stato un buon padre, anche per i figli non suoi (nati da una CP_1 precedente relazione della signora): viene descritto come un grande lavoratore che, tuttavia, non riesce più “a stare sul pezzo”. Rileva che l'abuso di cocaina è stato indubbiamente determinante. Il figlio dice di non avere un padre e che “sono sei anni che dico a mia madre di non Per_1 riprenderlo in casa”: non nega che il padre possa voler loro bene, ma ritiene che il suo unico obiettivo sia la madre. Estremamente coinvolto, nega di essere arrabbiato, ma si dice estremamente deluso. Il figlio fatica a rimanere concentrato nella situazione, l'atteggiamento è evitante e lo Per_2 sguardo è altrove: sembra non interessato né al padre né a tutte le vicende che hanno riguardato il matrimonio. Il minore sembra aver dovuto colmare la mancanza del padre accanto alla madre, di cui ha Per_1 assunto il ruolo di protettore, sacrificando la propria vita da figlio. Riflessioni conclusive. Entrambi i genitori sono estremamente attrezzati dal punto di vista pratico e concreto: per quanto riguarda il lavoro e la propria vita quotidiana sembrano funzionare. Il sig. risulta in difficoltà nelle attività riflessive e sembra nutrire delle aspettative “magiche” CP_1 rispetto allo smettere l'uso di cocaina: rimane aggrappato alla propria identità di bravo lavoratore del passato, faticando ad adottare un atteggiamento veramente riflessivo che lo aiuti ad uscire dalle contingenze del momento. È parere dello scrivente che sia a rischio di ripetere il copione paterno: egli sostiene di “voler Per_1 fare dei soldi” e che “i soldi – fatti dal padre – non erano abbastanza”. Al momento, tuttavia, sembra accettare volentieri l'intervento educativo in atto.
, invece, sembra in equilibrio, in questo momento, ma occorre attendere eventuali sviluppi Per_2 legati ai comportamenti dei genitori. Relazione 6.5.2025 La madre. Sta affrontando un periodo particolarmente difficile: uno dei figli nati da una precedente relazione della signora ha avuto una diagnosi di tre tumori e una grave insufficienza cardiaca.
pagina 7 di 13 A causa di tale situazione, la madre ha riferito di non essere riuscita a garantire una presenza costanze nei confronti dei due figli minori, e . Per_1 Per_2 La signora ha poi ricostruito la storia del nucleo familiare, della relazione con il sig. e dei suoi CP_1 problemi di tossicodipendenza. Fino al dicembre 2024 il servizio ha avuto notevoli difficoltà nel mettersi in contatto con il sig. , CP_1 padre dei minori, che non rispondeva ai messaggi e alle chiamate, rendendo complessa l'attivazione di un progetto per i minori. Fino a dicembre 2024 gli incontri padre-figli avvenivano in forma libera, poiché non vi sarebbero stati particolari elementi di rischio per i minori. Tuttavia, ad oggi, il figlio manifesta un forte Per_1 risentimento nei confronti del padre, in seguito a un episodio avvenuto durante il periodo di Natale, quando il sig. si sarebbe presentato sotto casa in stato alterato, insultando madre e figlio. CP_1 Il sig. è stato inizialmente arrestato e sottoposto ad arresti domiciliari per misura conclusasi fino CP_1 al 15.01.2025. Successivamente è stato destinatario di un ordine di allontanamento dai luoghi frequentati dalla signora e dai minori con divieto di qualsiasi comunicazione con loro: dal 25.04.2025 è ristretto in carcere per violazione della misura cautelare. Situazione dei minori. fatica a frequentare le lezioni. Per_1 Nell'ultimo biennio si sono verificate situazioni preoccupanti: è stato coinvolto in un furto di telefoni all'interno dell'istituto scolastico e si è reso responsabile di atti vandalici, alcuni segnalati dalla Polizia Municipale. Le difficoltà comportamentali permangono. È stato attivato un progetto integrato con la presenza di un educatore dedicato per due volte a settimana. La dirigente ha segnalato una scarsa comunicazione con la madre che non risponde alle chiamate e non giustifica le numerose assenze di Per_1
è stato oggetto di una segnalazione preoccupante da parte della scuola già lo scorso anno: si Per_2 sarebbe presentato a scuola con una bustina che dichiarava contenere cocaina. Le insegnanti confermano grandi difficoltà che hanno portato a richiedere un intervento del NPIA. Quest'anno è pervenuta una certificazione 104/92 che ha permesso l'attivazione del sostegno e di un intervento educativo. La situazione è migliorata: appare più sereno e maggiormente attento. Per_2 Fattori di rischio.
- Conflittualità genitoriale e instabilità familiare: la relazione tra i genitori, la violenza, l'uso di stupefacenti ha avuto un impatto significativo sulla stabilità emotiva dei minori.
- Assenza paterna e figura negativa: il comportamento del padre costituisce un modello disfunzionale e un fattore destabilizzante
- Scarso controllo scolastico: si evidenzia una scarsa comunicazione della madre con la scuola di riferimento (mancata giustificazione assenze e limitato monitoraggio); inoltre, si evidenziano comportamenti problematici dei minori. Tuttavia, un fattore di protezione è rappresentato dalla collaborazione della madre con i Servizi sociali e dall'attivazione di un intervento educativo che ha sortito effetti positivi, soprattutto per . Per_1 Valutazioni conclusive. Il nucleo familiare presenta criticità significative e persistenti che richiedono un monitoraggio attento e la prosecuzione di interventi di tutela e sostegno per garantire il benessere psico-fisico e relazionale dei minori. Alla luce dei fattori di rischio, si ritiene necessario il mantenimento degli attuali strumenti di supporto educativo e scolastico, nonché l'eventuale valutazione di ulteriori misure di protezione, anche di carattere legale. Relazione 15.10.2025
pagina 8 di 13 La madre dei minori ribadisce la volontà di non ostacolare la relazione tra il padre e i figli, confermando che il sig. è stato un buon padre per i suoi figli (soprattutto quelli nati da una sua CP_1 precedente relazione). La signora riporta che in casa è stata raggiunta una soluzione di equilibrio e di sentirsi in grado di portare avanti la famiglia. Riferisce che i minori sono maggiormente tranquilli da quando hanno fatto rientro nella propria abitazione. Il padre sarebbe attualmente agli arresti domiciliari, dopo essere stato detenuto per due anni a Modena. Attualmente si troverebbe presso l'abitazione della madre, a San Giorgio di Piano. Il sig. CP_1 riferisce di essere coinvolto in due procedimenti penali diversi. Il signore, inoltre, ha riferito di avere attivo un percorso presso il SERDP dove si reca settimanalmente. Negli ultimi colloqui è apparso maggiormente risentito nei confronti della moglie, attribuendole la responsabilità dei propri agiti. È emerso che il padre tende a focalizzare la sua attenzione e il suo interesse più sulla signora che sui figli. I minori.
è stato ammonito per le numerose assenze scolastiche e per i comportamenti antisociali. Il Per_1 Servizio ha provveduto ad attivare una progettualità educativa integrata in favore del minore in oggetto. Durante l'anno 2024/2025 si è cercato di supportare il minore, attivando un intervento educativo individualizzato. Le difficoltà manifestate dalla scuola della gestione di permangono, sebbene Per_1 in misura ridotta: il ragazzo, infatti, durante l'intervento scolastico sembrerebbe avere un comportamento maggiormente tranquillo.
si è dimostrato più aperto e disponibile al dialogo rispetto ai colloqui precedenti, anche con Per_2 gli operatori NPIA e non ha riportato criticità rispetto all'inserimento nel nuovo contesto scolastico. In merito alla figura paterna, ha riferito di andare spesso a salutare il padre e la nonna Per_2 paterna, recandosi presso l'abitazione della nonna ove lo stesso sta scontando i domiciliari. Valutazioni conclusive. Il nucleo presenta ancora criticità che richiedono un attento monitoraggio e la prosecuzione degli interventi a tutela e a sostegno anche per garantire il benessere dei minori. I ragazzi hanno continuato a vedere e sentire il padre liberamente, nonostante il mandato conferito al Servizio. Tra i fattori di rischio permane:
- Conflittualità genitoriale e instabilità familiare
- Assenza della figura paterna e figura genitoriale negativa: il comportamento del padre costituisce un modello disfunzionale e un fattore destabilizzante soprattutto per Per_1
- Comportamenti problematici di a scuola. Per_1 Fattori di protezione:
- Collaborazione della sig.ra , nonostante le difficoltà Parte_1
- Attivazione e adesione ai progetti educativi a sostegno di Per_1
Affido esclusivo L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore. A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori). pagina 9 di 13 Nel caso in esame, il disinteresse del padre per i figli si è manifestato in diversi aspetti della sua carenza genitoriale: la violazione del dovere di assistenza morale. Come prospettato nel motivare l'addebito della separazione, i minori stati loro stessa vittime di “violenza assistita”. In sede comunitaria dalla Convenzione di Istanbul dell'11.05.2011, è stato acclarato che “i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia”. La violenza assistita è stata definita dal (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il CP_3 Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia) come “il fare esperienza da parte del bambino di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulti e minori”. Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione una definizione di violenza assistita è stata fornita anche nella sentenza Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 4332 del 29.01.2015 (ud. 10.12.2014). Secondo i giudici della S.C., infatti, essa deve essere intesa “come il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza e, soprattutto, a quelli di cui è vittima la madre”. Inoltre, il padre è venuto meno all'obbligo di contributo alla vita materiale della prole minorenne.
La collocazione dei figli non potrà che essere presso la madre, secondo una situazione già consolidatasi, presso la casa familiare, avendo i minori nella casa familiare il loro habitat domestico (centro di affetti, di interessi e consuetudini di vita): conseguentemente la casa familiare è assegnata alla madre.
Le visite del padre potranno essere regolate dal servizio, con modalità protetta (come meglio specificato in dispositivo). Al servizio sarà dato incarico di vigilanza per due anni, con un supporto psicologico pei i figli e sostegno alla genitorialità.
Gli aspetti economici I redditi delle parti Attrice CU 22 = a tempo indeterminato (gg.365) al mese circa €.750 Autodichiarazione per il 2023 totale annuo circa €.
9.500 Ha dichiarato in udienza: “La casa familiare è in comproprietà con mio marito. La casa è gravata da un mutuo per cui mio marito sta pagando una rata di 800 euro al mese.” Ha capacità lavorative che deve mettere a frutto;
gode dell'utilizzo della casa familiare il cui mutuo è pagato dal marito. Non si è messa in prova sulle condizioni economiche in costanza di matrimonio per dimostrare il suo vantato diritto all'assegno maritale ex art.156 c.c. All'affido esclusivo consegue la corresponsione dell'assegno unico interamente alla madre al 100%.
Convenuto Non essendosi costituito in giudizio, non si hanno elementi specifici relativi ad un eventuale reddito prodotto dal padre. Ad ogni modo, il soggetto è in età adulta, non risulta che sia affetto da patologie che gli impediscano lo svolgimento di attività lavorativa o, ancora, che versi in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui deve ritenersi soggetto del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso i figli minori o, comunque, non autosufficienti dal punto di vista economico. Oltretutto durante la convivenza ella lavorava, come dichiarato dal ricorrente che evidentemente, avendo convissuto è a conoscenza della circostanza, anche se ella stessa ha specificato, fin dal ricorso introduttivo, che il marito, proprio a causa dell'assunzione di stupefacenti, aveva rallentato la sua attività lavorativa. CU 2021 datore di lavoro Ciicai soc. lavoro a tempo determinato totale annuo €.2.635,83 PF 2021 = al mese circa €.
2.180 netti pagina 10 di 13 CU 2022 datore di lavoro Tisa srl gg.3 lavoro a tempo determinato tot. €.211,6 CU 2022 datore di lavoro Ciicai soc. lavoro a tempo determinato tot. €.74,77 CU 2022 datore di lavoro gg.249 di lavoro a tempo determinato, al mese circa €.1.036 CP_4 CU 2023 datore di lavoro gg.365 di lavoro a tempo indeterminato al mese circa €.1.620 CP_4 CU 2024 datore di lavoro gg.341 lavoro a tempo indeterminato al mese circa e.1.740 CP_4 CU 2024 datore di lavoro Idrosoloar srl gg.19 lavoro a tempo determinato tot. €.1.134,19 PF 2024 = al mese circa €.
1.822 Riguardo, allora, all'assegno per il mantenimento dei figli minori a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età dei figli della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore. Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in complessivi
€.500,00 mensili (€.250 per ciascun figlio); esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le ulteriori domande della ricorrente – di cui alla precisazione delle conclusioni – sono inammissibili. La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo (a favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato), segue la soccombenza. Seppure il convenuto, non costituendosi, non si sia opposto alla domanda avversaria, la ricorrente è stata costretta a adire il tribunale. Stesso ragionamento riguardo al pagamento delle spese di costituzione e giudizio del curatore speciale. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore minimo, vista la contumacia, le memorie delle parti costituite e la limitata attività istruttoria. La curatrice speciale non ha svolto attività della fase istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia la separazione personale fra i coniugi:
(nata a [...] – LE – il 24.3.1978) Parte_1
e (nato a [...] il [...]) Controparte_1 unitisi con matrimonio con rito civile in San Giorgio di Piano il 14/09/2019 – trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al N. 3 parte 2 Serie A - anno 2019 ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. Respinge la domanda di ordine di protezione;
dichiara l'addebito della separazione al marito;
dispone l'affido esclusivo dei figli minori alla madre;
dispone la loro collocazione con la madre;
assegna la casa familiare alla ricorrente;
dispone incontri protetti padre-figli, indicativamente una volta la settimana, la cui regolamentazione concreta è demandata allo stesso servizio, con facoltà di incremento in caso di esito positivo, ovvero di riduzione, fino a sospensione e interruzione, in caso di esito negativo (se disturbanti per i figli). Nel
pagina 11 di 13 caso di esito positivo, lo stesso servizio potrà giungere alla realizzazione di tali incontri anche in forma libera. Con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di €.500,00 (cinquecento =
€.250 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Dispone la corresponsione dell'assegno unico interamente alla madre al 100%; respinge la domanda di assegno maritale della;
Parte_1 dichiara inammissibili le sue ulteriori domande. Dispone la vigilanza del servizio sociale competente per territorio per il periodo di due anni, con un sostegno alla genitorialità, un supporto psicologico per i figli, se ritenuto necessario. Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano, per la ricorrente, in complessivi €.3.809,00 oltre accessori come per legge;
pagina 12 di 13 per il curatore speciale, in complessivi €.2.606,00 oltre accessori come per legge. Dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio di divorzio. Si comunichi al servizio sociale
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 5.11.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10180/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROMBONI Parte_1 C.F._1 MANILA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA LIBERTA' N. 23 40016 SAN GIORGIO DI PIANO presso il difensore avv. TROMBONI MANILA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
RZ AT
CURATORE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE RONZO Controparte_2 FABIOLA, elettivamente domiciliato in VIA GOITO 11 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. DE RONZO FABIOLA P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 12.7.2024 (nata a [...] – LE – il 24.3.1978) chiede pronunciarsi la Parte_1 separazione, con addebito, dal marito (nato a [...] il [...]), con il quale si è Controparte_1 sposata con rito civile in San Giorgio di Piano il 14/09/2019 – trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al N. 3 parte 2 Serie A - anno 2019 e con lo stesso ricorso, ai sensi dell'art.473-bis. 49 c.p.c., chiede fin da ora anche la sentenza di scioglimento del loro matrimonio.
pagina 1 di 13 Dalla loro unione sono nati due figli: nato il [...] (oggi 15 anni) e , nato il Per_1 Per_2 31/03/2015 (oggi 10 anni).
Già col ricorso introduttivo la chiedeva anche un ordine di protezione, per agiti violenti Parte_1 del marito. Respinta la pronuncia di un decreto inaudita altera parte, era fissata l'udienza di comparizione personale delle parti nel giudizio di separazione e divorzio. Dal ricorso Premesso che la ricorrente ha altri due figli, maggiorenni, nati da precedente relazione, afferma che negli ultimi anni la convivenza tra i coniugi è divenuta assai difficile. Le ragioni del disgregarsi del rapporto sarebbero da imputarsi al marito, che si è scoperto essere dedito al consumo di sostanze stupefacenti, ed è diventato tossicodipendente. Egli consumerebbe abitualmente e costantemente droghe, con un grande deterioramento psicologico e susseguente peggioramento complessivo della vita relazionale, lavorativa, matrimoniale e familiare. Ha molto rallentato l'attività lavorativa di artigiano installatore di impianti di idraulici, di riscaldamento e condizionamento dell'aria. Da molto tempo i coniugi dormono separati. La moglie accusa il marito di non contribuire al mantenimento della famiglia, per cui la sta cercando di trovare una stabile occupazione Parte_1 lavorativa, dopo avere lavorato come parrucchiera part time. Inoltre, il avrebbe avuto CP_1 comportamenti aggressivi (verbalmente) anche contro i ragazzi. Chiede: l'addebito della separazione al marito, l'affido esclusivo dei figli con assegnazione della casa familiare (nel Comune di San Giorgio di Piano, in via Libertà n. 100/3), sottintende la collocazione dei figli con sé, visite del padre secondo desiderio dei figli e con la mediazione del servizio sociale;
un assegno maritale per sé di €.800 e di mantenimento per i figli di complessivi €.1.000,00 oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, né è comparso all'udienza del 19.11.2024, nonostante la ritualità della notifica effettuata a mezzo PEC co data di ricezione del 3.8.2024. Proprio inconseguenza della sua mancata costituzione, la ricorrente non ha depositato altre memorie (ex art.473-bis. 17 c.p.c.).
All'udienza, il procuratore dell'attrice faceva presente che il convenuto si trovava agli arresti domiciliari, nella casa familiare, a seguito di ordinanza del G.i.p. del 30.08.2024, applicativa della misura cautelare personale, in relazione al delitto p. e p. dall'art. 572 c.p., con l'aggravante del fatto commesso anche in presenza dei figli minori (fatti commessi nell'agosto 2024). La ricorrente e i figli minori erano stati collocati momentaneamente presso un figlio della , nato da un precedente Parte_1 matrimonio. Aggiungeva che – da contatti avuti con il difensore della controparte – il marito sarebbe stato disposto a trasferirsi altrove, rilasciando la casa familiare nella disponibilità della moglie e dei figli, per trasferirsi altrove. Veniva sentita la ricorrente:
<Il nostro matrimonio entra in crisi da 5 anni. Lui abusava di sostanze stupefacenti e si è progressivamente isolato da noi. Era solito abusare di cocaina. Adesso, da quando ha iniziato un percorso presso il SERT, si è integrato e lo vedo più presente anche con i figli. I minori vanno dal padre per vederlo. I carabinieri mi hanno detto che non ci sarebbe alcun divieto alla frequentazione padre-figli. I bambini si accordano con lui direttamente con il telefono personale, poi mi comunicano delle loro decisioni di passare da lui. Vanno da lui e talvolta si sono fermati a pranzo. Si sono visti due sabati fa e hanno pranzato insieme. Lui economicamente ha comprato del vestiario e se hanno bisogno dà loro del denaro. Prima mio marito lavorava. Era idraulico. pagina 2 di 13 La casa familiare è in comproprietà con mio marito. La casa è gravata da un mutuo per cui mio marito sta pagando una rata di 800 euro al mese. Attualmente sono a casa di mio figlio grande: ci siamo io e i miei figli. È una casa piccola, anche il bambino vorrebbe tornare a casa sua. Siamo lì da luglio ormai. Lavoro come parrucchiera. Sono una lavoratrice dipendente e percepisco circa 1200 euro al mese per 13 mensilità. Non ho altre entrate. Faccio dei lavoretti di pulizia in nero e percepisco circa 20 euro al giorno. Non ho finanziamenti. Non ho altre proprietà immobiliari.>>
Preso atto della impossibilità di tentare la conciliazione, era dichiarata la contumacia del convenuto. Quindi, con ordinanza riservata 20.12.2024 il giudice assumeva i provvedimenti dell'art.473-bis. 22 c.p.c. del seguente tenore:
“Il convenuto, rimasto contumace risulta agli arresti domiciliari presso l'abitazione familiare, condizione che non consente l'assegnazione casa alla moglie;
l'accusa mossa al è in relazione al delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. (Maltrattamenti
contro
CP_1 familiari e conviventi), con l'aggravante del fatto commesso anche in presenza dei figli minori. Oggi, e i figli minori - (nato il [...], oggi 14 anni) e Parte_1 Per_1 Per_2 (nato il [...], oggi 9 anni) - sono collocati momentaneamente presso un figlio della donna, nato da un precedente matrimonio. All'udienza 19.11.2024 è stata sentita la ricorrente che ha ribadito il contenuto del ricorso introduttivo di separazione con contestualmente domanda di divorzio (scioglimento del matrimonio civile) ex art.473-bis. 49 c.p.c.” (erano riportate le dichiarazioni della ricorrente)
“Vista l'assenza del marito non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione. In sede di provvedimenti temporanei ed urgenti ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c. è di rilievo il fatto che è in corso procedimento penale nei confronti del marito per maltrattamenti aggravati per la presenza dei figli di minori che, pertanto, risultano pp.oo. e vittime di violenza assistita (secondo la prospettazione accusatoria del P.M.). La ricorrente non ha articolato prove. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
dispone l'affido esclusivo dei figli minori alla madre;
dispone la loro collocazione con la madre;
non si provvede, allo stato, all'assegnazione della casa familiare;
Dispone incontri protetti padre-figli con modalità audio/video, indicativamente due volte la settimana, la cui regolamentazione concreta è demandata allo stesso servizio, con facoltà di incremento in caso di esito positivo, ovvero di riduzione, fino a sospensione e interruzione, in caso di esito negativo (se disturbanti per i figli). Nel caso di esito positivo, lo stesso servizio potrà giungere alla realizzazione di tali incontri anche in presenza. Con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di €.500,00 (cinquecento =
€.250 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo). Dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio sociale con vigilanza del servizio sociale competente per territorio con relazioni trimestrali da depositare presso questo giudice;
pagina 3 di 13 un sostegno alla genitorialità, un supporto psicologico per i figli, se ritenuto necessario;
affida al servizio stesso di effettuare un accertamento sulle capacità genitoriali della coppia.”
La casa familiare non veniva assegnata perché in essa si trovava il marito agli arresti domiciliari. Venivano richieste relazioni periodiche di aggiornamento al servizio sociale ed il Giudice, in presenza di figli minori, assumeva provvedimenti ex art.473-bis. 2 c.p.c, sui redditi del convenuto contumace. Era, infine, disposto l'ascolto del primogenito (all'epoca quattordicenne). Per_1
Nell more, dall'11.12.2024 l'originaria misura cautelare degli arresti domiciliari era sostituita con il divieto di avvicinamento dalle pp.oo. (moglie e figli) ex art.282 ter c.p.c.
All'udienza 25.2.2025, presente personalmente la , veniva sentita sull'andamento della Parte_1 situazione. Ella dichiarava:
<I ragazzi non erano pronti a iniziare le videochiamate con il padre. Adesso sono coinvolti i Servizi sociali. I ragazzi incrociano il padre per strada, ma non si sono visti di recente. L'ultima volta probabilmente risale a dicembre 2024. Non vogliono vedere il padre perché sono arrabbiati. Ne abbiamo parlato e sono arrabbiati. Io stessa ho detto loro che ci vorrà del tempo. Adesso frequenta la seconda media, è stato bocciato. Non gli piace studiare. Avverte disagio per questa situazione, per essere stato bocciato e per essere con compagni più piccoli. Ha risentito di tutta questa situazione.>> ADR. <Siamo rientrati a fine novembre 2024. Lui mi ha detto “vado via”. Lui è a casa di sua madre. Non abbiamo comunicazione tra di noi. I ragazzi non frequentano i nonni paterni. C'è solo la nonna, ma non si frequentano.>>
Si procedeva all'ascolto di . Preliminarmente, il Giudice: informava il minore sul Per_1 procedimento in corso e sulle conseguenze di esso;
spiegava il significato che aveva l'incontro con lui;
lo rassicurava sul fatto che di ciò che avrebbe detto si sarebbe tenuto conto, anche se la decisione potranno essere diversa;
lo rassicurava sul fatto che le decisioni sarebbero state prese esclusivamente nel suo interesse, morale e materiale.
Ciò posto, il minore spontaneamente dichiarava: Per_1
<Mamma mi ha detto che mi dovete fare delle domande. Vivo con mamma. Siamo rientrati in casa da poco, prima siamo stati in casa di mio fratello. Ci siamo trasferiti perché i miei litigavano. Io, a volte, ho assistito. È una domanda difficile. Non me la sento. Sia minacce che parole offensive: parolacce, frasi offensive, minacce da parte di papà nei confronti della mamma. Litigavano perché papà diceva che mia madre aveva un altro. Qualche volta vedo papà ma nulla di che, lo saluto. Non ci sono incontri. L'altro ieri ho visto papà, per strada. Non trascorriamo del tempo insieme, l'ultima volta è stata quando eravamo tutti in casa. non mi ricordo bene. Tuttavia, da quando se ne è andato ci siamo sempre incontrati. Noi abitiamo a San Giorgio Piano. Non lo sentiamo per telefono. Quando ci sentivamo, lui ha iniziato a chiederci di passargli la mamma. Quindi abbiamo iniziato a bloccarlo e a non parlarci più, sia io che mio fratello. pagina 4 di 13 Chiamava o me o mio fratello. Quando lo vedo, lui mi saluta e io ricambio, però non vorrei stare lì con lui. Per quello che è successo e per tutto quello che ha fatto a noi. Frequento la seconda media, non mi piace studiare. Mi piacerebbe fare il meccanico. Mi piace cucinare. Se cambiasse papà, potrebbe cambiare il nostro rapporto. Al momento non riuscirei a fidarmi. Male no, però vedere alcune cose non mi ha fatto bene. I suoi comportamenti riguardavano la mamma, non noi. Pratico boxe.>> ADR. <Va bene (a richiesta di nomina di un curatore speciale, n.d.r.). Non frequentiamo la nonna paterna>>.
Vista l'espressa richiesta, il Giudice nominava curatore speciale del minore (ai sensi degli artt.473-bis. 8, 1° co. lett.d) e 5, 4° co. c.p.c.) l'avv. Re Ronzo Fabiola. La causa era pertanto rinviata per dar modo alla curatrice di costituirsi in giudizio. La costituzione avveniva con comparsa 5.5.2025. La curatrice chiedeva: l'assegnazione della casa alla ricorrente, l'affido esclusivo dei figli alla madre, visite secondo indicazione del servizio e previa verifica del superamento, da parte del padre, dei suoi problemi di tossicodipendenza, con sostegno alla genitorialità e supporto psicologico dei figli.
All'udienza 8.5.2025 la curatrice speciale faceva presente che il padre dei minori si trovava ristretto in carcere, dal 25.04.2025, per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento, presentandosi sul luogo di lavoro della moglie (come rilevato anche dalla relazione del servizio sociale 8.5.2025). Aggiungeva che i minori erano adeguatamente attenzionati dal Servizio sociale. Con ordinanza 19.5.2025 il Giudice dispone l'assegnazione della casa familiare (nel Comune di San Giorgio di Piano, in via Libertà n. 100/3) alla ricorrente. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, questa era rinviata per la decisione, con concessione dei termini dell'art.473-bis. 28 c.p.c.
Le conclusioni finali delle parti Ricorrente: come da ricorso introduttivo: ordine di protezione, addebito della separazione al marito, l'affido esclusivo dei figli con assegnazione della casa familiare (nel Comune di San Giorgio di Piano, in via Libertà n. 100/3), sottintende la collocazione dei figli con sé, visite del padre secondo desiderio dei figli e con la mediazione del servizio sociale;
un assegno maritale per sé di €.800 e di mantenimento per i figli di complessivi €.1.000,00 oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre;
che il signor provveda immediatamente al pagamento del 50% del mutuo ipotecario contratto CP_1 sull'immobile di proprietà comune dei signori e , compresi gli arretrati, a far tempo CP_1 Parte_1 dalla domanda di separazione ad oggi. Assumere i provvedimenti ulteriori per il prosieguo del giudizio di divorzio. Curatore speciale: come all'atto di costituzione 5.5.2025, confermare l'affidamento esclusivo dei minori alla madre ed il loro collocamento con la stessa presso la casa familiare assegnatale e incaricare il servizio sociale di mantenere una vigilanza sul nucleo per il necessario supporto alla genitorialità della madre, anche economico se richiesto, e per un supporto psicologico ai figli, nonché, se richiesto dal padre e condiviso dai ragazzi, per l'eventuale riattivazione dei contatti dei ragazzi con il padre, previa verifica della situazione di tossicodipendenza del genitore. P.M. per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
La pronuncia sul vincolo pagina 5 di 13 Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso che dal fatto che la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, nonché dall'impossibilità anche solo di tentare la conciliazione. La notifica al convenuto del ricorso introduttivo e del decreto del giudice di fissazione della prima udienza è stata effettuata a mezzo PEC, ma il non si è costituito pur avendo conoscenza del CP_1 procedimento. Anche la non comparizione del convenuto, così come le modalità di notifica del ricorso introduttivo, sono sintomo della cessazione di ogni rapporto tra le parti.
Nel caso specifico, inoltre, la ha anche domandato, con unico ricorso, anche lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, per cui il giudizio dovrà proseguire sulla seconda domanda, considerando che il giudizio di divorzio non potrà avere inizio prima del decorso di un anno dall'udienza di comparizione delle parti (avvenuta il 19.11.2024) e solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
L'ordine di protezione Dalla più recente relazione del servizio sociale (di ottobre 2025) si trova agli arresti domiciliari CP_1 presso l'abitazione della madre. La domanda della si tradurrebbe, se accolta, in una duplicazione della misura cautelare in Parte_1 atto, anzi con minore valenza contenitiva: si domanda il divieto di avvicinamento rispetto agli attuali arresti domiciliari. La stessa ricorrente – sentita più volte nel corso del processo (alle udienze 29.11.2024 e 25.2.2025) non ha mai palesato situazioni di suo attuale timore;
invero, gli stessi fatti contestati nel capo d'imputazione nel processo penale a carico del (per il delitto dell'art.572 c.p. aggravato per la presenza dei CP_1 figli) sono relativi a fatti ormai risalenti all'estate 2024 (oltre un anno fa). In una simile prospettiva, ritiene il Collegio di non potere accogliere la domanda di ordine di protezione. Dalle stesse relazioni del servizio sociale che segue il nucleo familiare (ormai da tempo, almeno dall'inizio del presente giudizio) risulta come il padre stia vedendo addirittura i figli con modalità più ampie di quelle stabilite (con modalità protetta) dal giudice relatore, per desiderio ed iniziativa degli stessi minori. Il quadro familiare che si delinea, dunque, non appare compatibile con la fondatezza – attualmente – della domanda di ordine di protezione.
La domanda di addebito della separazione Tale domanda di addebito appare fondata. La credibilità delle condotte attribuite al emerge CP_1 essenzialmente dal procedimento penale in atto e dalla misura cautelare applicatagli per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, dal G.i.p. sulla scorta dei gravi indizi di colpevolezza (ex art-273 c.p.p. – che si traducono, in questa sede, nel fumus boni iuris, inteso come apparente fondatezza della domanda). Se, da un lato, la ricorrente non si è neppure messa in prova al riguardo, in ogni caso, in presenza di figli minori, il giudice è tenuto ad operare anche ai sensi dell'art.473-bis. 22 c.p.c. Si possono, allora, porre in risalto alcuni elementi che possono dirsi acclarati. La fine della convivenza è stata frutto proprio dell'applicazione della originaria misura cautelare (degli arresti domiciliari – stranamente concessi presso la casa familiare), a seguito della quale, la madre con i figli minori della coppia ha trovato ricovero presso il figlio maggiore della (avuto da precedente relazione). Dalle Parte_1 relazioni del servizio sociale – delle quali si dirà in maniera più estesa oltre – risulta come i figli siano in sofferenza per i comportamenti del padre, che si è mostrato loro troppo distaccato ed aggressivo verso la madre. Al tempo stesso, si deve ritenere pacifico l'uso di sostanze stupefacenti da parte del convenuto (in particolare cocaina), da lui sempre ammesso al servizio. L'assunzione di tale stupefacente è spesso causa di condotte incontrollate ad aggressive da parte dell'assuntore (circostanza notoria). pagina 6 di 13 La domanda di addebito è fondata.
L'affido e la collocazione dei due figli e ), entrambi minorenni Per_1 Per_2 Di rilievo, ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario, sono indubbiamente gli esiti delle relazioni redatte e depositate da parte del servizio sociale appositamente incaricato dal giudice allo scopo di monitorare le condizioni familiari. Al servizio è stato dato incarico anche di accertare la capacità genitoriali. Una loro sintesi Relazione 30 aprile 2025 Il padre ha ricostruito la sua storia familiare e di coppia. Per sua stessa ammissione, ha riportato di comprendere che i propri comportamenti sono stati l'origine della frattura familiare e che l'abuso di cocaina sia la causa dello sfacelo della propria vita familiare e lavorativa. Racconta con commozione dell'affetto per moglie e figlie e del rammarico per non essere stato presente come padre. Continua a sostenere che il problema derivi esclusivamente dalla sostanza e dell'abuso di questa, nonostante la scrivente abbia cercato di spiegargli che il ricorso alla cocaina sembrerebbe essere il tentativo di risolvere un problema. La madre ha ricostruito la storia della vita di coppia e della fine del matrimonio. Riferisce che il sig. sarebbe stato un buon padre, anche per i figli non suoi (nati da una CP_1 precedente relazione della signora): viene descritto come un grande lavoratore che, tuttavia, non riesce più “a stare sul pezzo”. Rileva che l'abuso di cocaina è stato indubbiamente determinante. Il figlio dice di non avere un padre e che “sono sei anni che dico a mia madre di non Per_1 riprenderlo in casa”: non nega che il padre possa voler loro bene, ma ritiene che il suo unico obiettivo sia la madre. Estremamente coinvolto, nega di essere arrabbiato, ma si dice estremamente deluso. Il figlio fatica a rimanere concentrato nella situazione, l'atteggiamento è evitante e lo Per_2 sguardo è altrove: sembra non interessato né al padre né a tutte le vicende che hanno riguardato il matrimonio. Il minore sembra aver dovuto colmare la mancanza del padre accanto alla madre, di cui ha Per_1 assunto il ruolo di protettore, sacrificando la propria vita da figlio. Riflessioni conclusive. Entrambi i genitori sono estremamente attrezzati dal punto di vista pratico e concreto: per quanto riguarda il lavoro e la propria vita quotidiana sembrano funzionare. Il sig. risulta in difficoltà nelle attività riflessive e sembra nutrire delle aspettative “magiche” CP_1 rispetto allo smettere l'uso di cocaina: rimane aggrappato alla propria identità di bravo lavoratore del passato, faticando ad adottare un atteggiamento veramente riflessivo che lo aiuti ad uscire dalle contingenze del momento. È parere dello scrivente che sia a rischio di ripetere il copione paterno: egli sostiene di “voler Per_1 fare dei soldi” e che “i soldi – fatti dal padre – non erano abbastanza”. Al momento, tuttavia, sembra accettare volentieri l'intervento educativo in atto.
, invece, sembra in equilibrio, in questo momento, ma occorre attendere eventuali sviluppi Per_2 legati ai comportamenti dei genitori. Relazione 6.5.2025 La madre. Sta affrontando un periodo particolarmente difficile: uno dei figli nati da una precedente relazione della signora ha avuto una diagnosi di tre tumori e una grave insufficienza cardiaca.
pagina 7 di 13 A causa di tale situazione, la madre ha riferito di non essere riuscita a garantire una presenza costanze nei confronti dei due figli minori, e . Per_1 Per_2 La signora ha poi ricostruito la storia del nucleo familiare, della relazione con il sig. e dei suoi CP_1 problemi di tossicodipendenza. Fino al dicembre 2024 il servizio ha avuto notevoli difficoltà nel mettersi in contatto con il sig. , CP_1 padre dei minori, che non rispondeva ai messaggi e alle chiamate, rendendo complessa l'attivazione di un progetto per i minori. Fino a dicembre 2024 gli incontri padre-figli avvenivano in forma libera, poiché non vi sarebbero stati particolari elementi di rischio per i minori. Tuttavia, ad oggi, il figlio manifesta un forte Per_1 risentimento nei confronti del padre, in seguito a un episodio avvenuto durante il periodo di Natale, quando il sig. si sarebbe presentato sotto casa in stato alterato, insultando madre e figlio. CP_1 Il sig. è stato inizialmente arrestato e sottoposto ad arresti domiciliari per misura conclusasi fino CP_1 al 15.01.2025. Successivamente è stato destinatario di un ordine di allontanamento dai luoghi frequentati dalla signora e dai minori con divieto di qualsiasi comunicazione con loro: dal 25.04.2025 è ristretto in carcere per violazione della misura cautelare. Situazione dei minori. fatica a frequentare le lezioni. Per_1 Nell'ultimo biennio si sono verificate situazioni preoccupanti: è stato coinvolto in un furto di telefoni all'interno dell'istituto scolastico e si è reso responsabile di atti vandalici, alcuni segnalati dalla Polizia Municipale. Le difficoltà comportamentali permangono. È stato attivato un progetto integrato con la presenza di un educatore dedicato per due volte a settimana. La dirigente ha segnalato una scarsa comunicazione con la madre che non risponde alle chiamate e non giustifica le numerose assenze di Per_1
è stato oggetto di una segnalazione preoccupante da parte della scuola già lo scorso anno: si Per_2 sarebbe presentato a scuola con una bustina che dichiarava contenere cocaina. Le insegnanti confermano grandi difficoltà che hanno portato a richiedere un intervento del NPIA. Quest'anno è pervenuta una certificazione 104/92 che ha permesso l'attivazione del sostegno e di un intervento educativo. La situazione è migliorata: appare più sereno e maggiormente attento. Per_2 Fattori di rischio.
- Conflittualità genitoriale e instabilità familiare: la relazione tra i genitori, la violenza, l'uso di stupefacenti ha avuto un impatto significativo sulla stabilità emotiva dei minori.
- Assenza paterna e figura negativa: il comportamento del padre costituisce un modello disfunzionale e un fattore destabilizzante
- Scarso controllo scolastico: si evidenzia una scarsa comunicazione della madre con la scuola di riferimento (mancata giustificazione assenze e limitato monitoraggio); inoltre, si evidenziano comportamenti problematici dei minori. Tuttavia, un fattore di protezione è rappresentato dalla collaborazione della madre con i Servizi sociali e dall'attivazione di un intervento educativo che ha sortito effetti positivi, soprattutto per . Per_1 Valutazioni conclusive. Il nucleo familiare presenta criticità significative e persistenti che richiedono un monitoraggio attento e la prosecuzione di interventi di tutela e sostegno per garantire il benessere psico-fisico e relazionale dei minori. Alla luce dei fattori di rischio, si ritiene necessario il mantenimento degli attuali strumenti di supporto educativo e scolastico, nonché l'eventuale valutazione di ulteriori misure di protezione, anche di carattere legale. Relazione 15.10.2025
pagina 8 di 13 La madre dei minori ribadisce la volontà di non ostacolare la relazione tra il padre e i figli, confermando che il sig. è stato un buon padre per i suoi figli (soprattutto quelli nati da una sua CP_1 precedente relazione). La signora riporta che in casa è stata raggiunta una soluzione di equilibrio e di sentirsi in grado di portare avanti la famiglia. Riferisce che i minori sono maggiormente tranquilli da quando hanno fatto rientro nella propria abitazione. Il padre sarebbe attualmente agli arresti domiciliari, dopo essere stato detenuto per due anni a Modena. Attualmente si troverebbe presso l'abitazione della madre, a San Giorgio di Piano. Il sig. CP_1 riferisce di essere coinvolto in due procedimenti penali diversi. Il signore, inoltre, ha riferito di avere attivo un percorso presso il SERDP dove si reca settimanalmente. Negli ultimi colloqui è apparso maggiormente risentito nei confronti della moglie, attribuendole la responsabilità dei propri agiti. È emerso che il padre tende a focalizzare la sua attenzione e il suo interesse più sulla signora che sui figli. I minori.
è stato ammonito per le numerose assenze scolastiche e per i comportamenti antisociali. Il Per_1 Servizio ha provveduto ad attivare una progettualità educativa integrata in favore del minore in oggetto. Durante l'anno 2024/2025 si è cercato di supportare il minore, attivando un intervento educativo individualizzato. Le difficoltà manifestate dalla scuola della gestione di permangono, sebbene Per_1 in misura ridotta: il ragazzo, infatti, durante l'intervento scolastico sembrerebbe avere un comportamento maggiormente tranquillo.
si è dimostrato più aperto e disponibile al dialogo rispetto ai colloqui precedenti, anche con Per_2 gli operatori NPIA e non ha riportato criticità rispetto all'inserimento nel nuovo contesto scolastico. In merito alla figura paterna, ha riferito di andare spesso a salutare il padre e la nonna Per_2 paterna, recandosi presso l'abitazione della nonna ove lo stesso sta scontando i domiciliari. Valutazioni conclusive. Il nucleo presenta ancora criticità che richiedono un attento monitoraggio e la prosecuzione degli interventi a tutela e a sostegno anche per garantire il benessere dei minori. I ragazzi hanno continuato a vedere e sentire il padre liberamente, nonostante il mandato conferito al Servizio. Tra i fattori di rischio permane:
- Conflittualità genitoriale e instabilità familiare
- Assenza della figura paterna e figura genitoriale negativa: il comportamento del padre costituisce un modello disfunzionale e un fattore destabilizzante soprattutto per Per_1
- Comportamenti problematici di a scuola. Per_1 Fattori di protezione:
- Collaborazione della sig.ra , nonostante le difficoltà Parte_1
- Attivazione e adesione ai progetti educativi a sostegno di Per_1
Affido esclusivo L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore. A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori). pagina 9 di 13 Nel caso in esame, il disinteresse del padre per i figli si è manifestato in diversi aspetti della sua carenza genitoriale: la violazione del dovere di assistenza morale. Come prospettato nel motivare l'addebito della separazione, i minori stati loro stessa vittime di “violenza assistita”. In sede comunitaria dalla Convenzione di Istanbul dell'11.05.2011, è stato acclarato che “i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia”. La violenza assistita è stata definita dal (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il CP_3 Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia) come “il fare esperienza da parte del bambino di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulti e minori”. Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione una definizione di violenza assistita è stata fornita anche nella sentenza Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 4332 del 29.01.2015 (ud. 10.12.2014). Secondo i giudici della S.C., infatti, essa deve essere intesa “come il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza e, soprattutto, a quelli di cui è vittima la madre”. Inoltre, il padre è venuto meno all'obbligo di contributo alla vita materiale della prole minorenne.
La collocazione dei figli non potrà che essere presso la madre, secondo una situazione già consolidatasi, presso la casa familiare, avendo i minori nella casa familiare il loro habitat domestico (centro di affetti, di interessi e consuetudini di vita): conseguentemente la casa familiare è assegnata alla madre.
Le visite del padre potranno essere regolate dal servizio, con modalità protetta (come meglio specificato in dispositivo). Al servizio sarà dato incarico di vigilanza per due anni, con un supporto psicologico pei i figli e sostegno alla genitorialità.
Gli aspetti economici I redditi delle parti Attrice CU 22 = a tempo indeterminato (gg.365) al mese circa €.750 Autodichiarazione per il 2023 totale annuo circa €.
9.500 Ha dichiarato in udienza: “La casa familiare è in comproprietà con mio marito. La casa è gravata da un mutuo per cui mio marito sta pagando una rata di 800 euro al mese.” Ha capacità lavorative che deve mettere a frutto;
gode dell'utilizzo della casa familiare il cui mutuo è pagato dal marito. Non si è messa in prova sulle condizioni economiche in costanza di matrimonio per dimostrare il suo vantato diritto all'assegno maritale ex art.156 c.c. All'affido esclusivo consegue la corresponsione dell'assegno unico interamente alla madre al 100%.
Convenuto Non essendosi costituito in giudizio, non si hanno elementi specifici relativi ad un eventuale reddito prodotto dal padre. Ad ogni modo, il soggetto è in età adulta, non risulta che sia affetto da patologie che gli impediscano lo svolgimento di attività lavorativa o, ancora, che versi in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui deve ritenersi soggetto del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso i figli minori o, comunque, non autosufficienti dal punto di vista economico. Oltretutto durante la convivenza ella lavorava, come dichiarato dal ricorrente che evidentemente, avendo convissuto è a conoscenza della circostanza, anche se ella stessa ha specificato, fin dal ricorso introduttivo, che il marito, proprio a causa dell'assunzione di stupefacenti, aveva rallentato la sua attività lavorativa. CU 2021 datore di lavoro Ciicai soc. lavoro a tempo determinato totale annuo €.2.635,83 PF 2021 = al mese circa €.
2.180 netti pagina 10 di 13 CU 2022 datore di lavoro Tisa srl gg.3 lavoro a tempo determinato tot. €.211,6 CU 2022 datore di lavoro Ciicai soc. lavoro a tempo determinato tot. €.74,77 CU 2022 datore di lavoro gg.249 di lavoro a tempo determinato, al mese circa €.1.036 CP_4 CU 2023 datore di lavoro gg.365 di lavoro a tempo indeterminato al mese circa €.1.620 CP_4 CU 2024 datore di lavoro gg.341 lavoro a tempo indeterminato al mese circa e.1.740 CP_4 CU 2024 datore di lavoro Idrosoloar srl gg.19 lavoro a tempo determinato tot. €.1.134,19 PF 2024 = al mese circa €.
1.822 Riguardo, allora, all'assegno per il mantenimento dei figli minori a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età dei figli della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore. Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in complessivi
€.500,00 mensili (€.250 per ciascun figlio); esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le ulteriori domande della ricorrente – di cui alla precisazione delle conclusioni – sono inammissibili. La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo (a favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato), segue la soccombenza. Seppure il convenuto, non costituendosi, non si sia opposto alla domanda avversaria, la ricorrente è stata costretta a adire il tribunale. Stesso ragionamento riguardo al pagamento delle spese di costituzione e giudizio del curatore speciale. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore minimo, vista la contumacia, le memorie delle parti costituite e la limitata attività istruttoria. La curatrice speciale non ha svolto attività della fase istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia la separazione personale fra i coniugi:
(nata a [...] – LE – il 24.3.1978) Parte_1
e (nato a [...] il [...]) Controparte_1 unitisi con matrimonio con rito civile in San Giorgio di Piano il 14/09/2019 – trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al N. 3 parte 2 Serie A - anno 2019 ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. Respinge la domanda di ordine di protezione;
dichiara l'addebito della separazione al marito;
dispone l'affido esclusivo dei figli minori alla madre;
dispone la loro collocazione con la madre;
assegna la casa familiare alla ricorrente;
dispone incontri protetti padre-figli, indicativamente una volta la settimana, la cui regolamentazione concreta è demandata allo stesso servizio, con facoltà di incremento in caso di esito positivo, ovvero di riduzione, fino a sospensione e interruzione, in caso di esito negativo (se disturbanti per i figli). Nel
pagina 11 di 13 caso di esito positivo, lo stesso servizio potrà giungere alla realizzazione di tali incontri anche in forma libera. Con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di €.500,00 (cinquecento =
€.250 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Dispone la corresponsione dell'assegno unico interamente alla madre al 100%; respinge la domanda di assegno maritale della;
Parte_1 dichiara inammissibili le sue ulteriori domande. Dispone la vigilanza del servizio sociale competente per territorio per il periodo di due anni, con un sostegno alla genitorialità, un supporto psicologico per i figli, se ritenuto necessario. Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano, per la ricorrente, in complessivi €.3.809,00 oltre accessori come per legge;
pagina 12 di 13 per il curatore speciale, in complessivi €.2.606,00 oltre accessori come per legge. Dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio di divorzio. Si comunichi al servizio sociale
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 5.11.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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