Trib. Bologna, sentenza 28/12/2025, n. 3880
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Sentenza 28 dicembre 2025

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  • Accolto
    Intollerabilità della convivenza

    La convivenza è intollerabile a causa della separazione di fatto protratta nel tempo e dell'impossibilità di conciliazione. La mancata costituzione del convenuto è sintomo della cessazione del rapporto.

  • Rigettato
    Richiesta di ordine di protezione

    La domanda è respinta in quanto la situazione attuale (arresti domiciliari del marito) rende la richiesta una duplicazione di misure già in atto. I fatti contestati nel processo penale sono risalenti e le relazioni del servizio sociale indicano un'ampia frequentazione padre-figli, non compatibile con la fondatezza attuale della domanda.

  • Accolto
    Addebito al marito

    La domanda di addebito è fondata in base al procedimento penale in corso per maltrattamenti, all'applicazione di misure cautelari, all'uso di sostanze stupefacenti da parte del convenuto e alla sofferenza dei figli per i comportamenti del padre.

  • Accolto
    Affido esclusivo alla madre

    L'affido esclusivo è motivato dalla violenza assistita subita dai minori, dall'abbandono morale e materiale del padre, dalla violazione del dovere di assistenza morale e dal venir meno all'obbligo di contributo alla vita materiale della prole.

  • Accolto
    Collocazione dei figli presso la madre

    La collocazione dei figli presso la madre è disposta in quanto la casa familiare rappresenta il loro habitat domestico e centro di affetti e consuetudini di vita.

  • Accolto
    Assegnazione della casa familiare alla madre

    La casa familiare viene assegnata alla madre in quanto i figli minori sono collocati presso di lei e la casa rappresenta il loro habitat domestico.

  • Accolto
    Regolamentazione incontri padre-figli

    Vengono disposti incontri protetti padre-figli con modalità da regolamentare dal servizio sociale, con possibilità di incremento o riduzione in base all'esito.

  • Rigettato
    Richiesta assegno maritale

    La domanda di assegno maritale è respinta in quanto la ricorrente non ha fornito prove sulle condizioni economiche in costanza di matrimonio per dimostrare il suo diritto.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento dei figli

    Viene posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre €500,00 mensili per il mantenimento dei figli, rivalutabili annualmente.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie

    Viene posto a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie.

  • Inammissibile
    Pagamento del 50% del mutuo ipotecario

    La domanda è dichiarata inammissibile in quanto ulteriore rispetto a quanto originariamente richiesto.

  • Accolto
    Provvedimenti per il prosieguo del giudizio di divorzio

    Si dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio di divorzio.

  • Accolto
    Affidamento esclusivo e collocazione dei minori

    Le richieste del curatore speciale sono state accolte, confermando l'affidamento esclusivo alla madre e il collocamento presso la casa familiare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 28/12/2025, n. 3880
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 3880
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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