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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/11/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 563 /2025 R.G.
OGGETTO: inadempimento contrattuale vertente tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Euclide Gen. n. 5 (cf. e p. iva ), elettivamente domiciliato in C.F._1 P.IVA_1
Marsala, presso lo studio degli Avv.ti Carlo Ferracane e Monica Sciacca, dai quali è rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio,
- ricorrente-
E
, nato a [...] il [...] (cf. ), n.q. di titolare CP_1 C.F._2
dell'omonima impresa individuale sedente in Paceco (TP), nella Via 105 n. 8 (p.iva ), P.IVA_2
-resistente contumace-
Conclusioni delle parti: Ricorrente: Voglia il Tribunale dichiarare la propria competenza per territorio, atteso che sia la dichiarazione di acquisto a firma del convenuto e sia la consegna delle piante si sono verificate a CP_1
Mazara presso la sede del vivaio di proprietà del ricorrente , e quindi rientrante nella competenza Pt_1
di questo Tribunale;
accertare e dichiarare l'efficacia e la validità della dichiarazione unilaterale sottoscritta da in data 12.10.2024 e delle conseguenti obbligazioni assunte;
per l'effetto, condannare CP_1
, n.q., al pagamento della residua somma, dovuta a saldo, pari ad € 14.634,00 per le causali CP_1
sopra dedotte, oltre agli interessi legali a decorrere dal 1.11.2024; per il principio della soccombenza, condannare al pagamento delle spese e dei compensi ex art. 91 c.p.c. CP_1
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il ricorrente ha chiesto la condanna del resistente Parte_1
al pagamento della complessiva somma di € 14.634,00 in virtù della scrittura privata CP_1
sottoscritta dal resistente in data 12 ottobre 2024.
Con il suddetto accordo, parte resistente si sarebbe impegnata a versare il residuo importo di € 4.530,00, quale residuo prezzo della vendita di 121 palme cocos, nonché ad estirpare circa 40 piante di palme
Washington, alla somma di € 40,00 cadauna, entro il mese di ottobre 2024, con l'ulteriore obbligazione di versare il doppio del prezzo pattuito per le palme cocos nell'ipotesi di mancata estirpazione delle palme
Washington.
Nella contumacia di parte resistente, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, il procedimento è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti.
Chiusa la fase istruttoria, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente in sede di discussione orale.
******
Le domande avanzate da parte ricorrente sono fondate e meritano di essere accolte. È ormai principio giurisprudenziale granitico, a partire dal noto arresto reso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (n. 13533 del 30/10/2001), quello in base al quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Nel caso specifico, parte ricorrente lamenta il mancato adempimento dell'obbligazione principale e, quale conseguenza già pattuita tra le parti, la condanna di parte resistente all'adempimento dell'obbligazione subordinata, assunta dal CP_1
Dunque, risulta provata in giudizio la fonte negoziale del rapporto obbligatorio intercorso tra le parti, giusta scrittura privata allegata dal ricorrente.
Tale scrittura, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., va ritenuta implicitamente riconosciuta dal resistente sottoscrittore, rimasto contumace.
Dimostrata la fonte dell'obbligazione, in mancanza di prova in ordine all'esatto adempimento, onere gravante sulla parte resistente, non può che accogliersi la domanda di Parte_1
In punto alla quantificazione dell'importo che il dovrà versare al ricorrente, lo stesso va ridotto, CP_1
rispetto a quanto richiesto in ricorso, non potendosi riconoscere l'ammontare dell'IVA, non risultando in atti l'emissione del relativo titolo fiscale e, conseguentemente, si condanna al CP_1
pagamento dell'importo di € 13.000,00. Infine, con riguardo ai chiesti interessi legali, gli stessi vengono riconosciuti dalla data di messa in mora, ai sensi dell'art. 1224 c.c. e, dunque, dal 3 febbraio 2025 sino all'effettivo soddisfo.
All'accoglimento integrale delle domande segue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 563 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarata l'efficacia e la validità della dichiarazione unilaterale sottoscritta da in data CP_1
12.10.2024 e delle conseguenti obbligazioni assunte, dichiara l'inadempimento di alle obbligazioni assunte e lo condanna, quale titolare CP_1
dell'omonima ditta individuale, al pagamento della complessiva somma di € 13.000,00 oltre interessi legali dalla data di messa in mora all'effettivo soddisfo;
condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente e liquidate pari CP_1
ad € 273,46 per esborsi ed € 2.300,00 per compensi professionali, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
Così deciso in Marsala in data 12/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.