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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/11/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Emanuela Lo Presti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 445/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 23ottobre 2025, promossa da (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, Via E. Lombardo Pellegrino n. 27, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Floresta, giusta procura in atti, opponente contro
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Messina, via Cesare Battisti n. 175, presso lo studio dell'avv. Filippo Morabito, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. In fatto ed in diritto
ha proposto opposizione avverso il precetto datato Parte_1
15.12.2023, notificatogli il 30.01.2024, con il quale gli ha CP_1 intimato l'immediato rilascio dell'immobile identificato al N.C.T.F. al foglio 144, part. 497, sub 4, sito in Messina, Villaggio UNRRA – Contesse, Via 14/N, pal. 10 n. 7 (oggi Via dei Limoni), in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina in data 16.11.2023, nel giudizio n. 1891/2022 R.G.. A fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito Parte_1
l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti in considerazione del fatto che, stante la pendenza del giudizio di impugnazione del titolo portato ad esecuzione che risulta essere, pertanto, ancora sub iudice, l'azione intrapresa sarebbe illegittima e si porrebbe in violazione dei principi di consumazione dell'azione e di interesse ad agire, rendendo illegittimo anche l'atto di precetto notificato. Per tali ragioni, ha chiesto accertarsi l'insussistenza dell'altrui diritto a procedere ad esecuzione forzata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Costituendosi in giudizio, ha contestato la sussistenza dei CP_1 presupposti della chiesta sospensione, stante la carenza tanto del fumus boni iuris che del periculum, rilevando, nel merito, la manifesta infondatezza dell'opposizione, da rigettare anche in ragione della natura meramente dilatoria dell'azione promossa. Nel corso del giudizio, essendo intervenuto il rilascio dell'immobile in data 08.10.2024, l'opponente ha rinunciato a tutte le domande spiegate in giudizio, allegando a tal fine apposita procura speciale, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. L'opposta ha confermato che l'immobile è stato rilasciato e che è cessata la materia del contendere, ma ha insistito sulla richiesta di condanna alle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale. In assenza di ulteriore attività istruttoria, precisate le conclusioni dalle parti che hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la causa è stata chiamata all' udienza del 23 ottobre 2025 per la decisione, In conseguenza del rilascio dell'immobile e della richiesta concorde delle parti, deriva la necessità di procedere alla chiesta dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni dibattute dinanzi al sottoscritto Giudice, posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione in presenza di un fattore sopravvenuto (il rilascio dell'immobile) che incide sulla situazione sostanziale preesistente e considerato che entrambe le parti concordano tanto sull'esistenza di tale fattore, quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale e comunque emerge in atti il soddisfacimento del diritto azionato (ex multis, Cass. Civ., 10.02.2003, n. 1950; Cass. Civ., 22.05.2006, n. 11931). La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica, infatti, il sopravvenire di una situazione alla luce della quale – in quanto presuppone la valutazione dell'effettivo conseguimento, seppur aliunde, del bene della vita da parte degli istanti – possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. civ., Sez. VI- 2, 23.02.2022, n. 5997). Nel caso in esame, ricorre senz'altro un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, considerata la circostanza che il rilascio dell'immobile rappresenta un'ipotesi integralmente satisfattiva della pretesa creditoria intimata con il precetto opposto. Per tali ragioni, non può che dichiararsi la cessata materia del contendere, quale naturale effetto della sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla definizione del giudizio, per il venir meno delle ragioni di contrasto tra queste ultime, con conseguente necessità di procedere alla regolamentazione delle spese tramite l'applicazione del principio della soccombenza virtuale, permanendo un contrasto solo in ordine alla regolamentazione delle spese (Cassazione civile, sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553).
2 Al solo fine della determinazione delle spese di lite, dovendosi procedere alla valutazione della soccombenza virtuale, si ritiene che l'opposizione proposta da non avrebbe trovato accoglimento, in Parte_1 considerazione del potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, rimanendo le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione di detto titolo valutabili unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che lo costituisce (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2014, n. 26948), nonché dell'assenza dei presupposti per la concessione della sospensione invocata. Il titolo esecutivo sotteso al precetto opposto è costituito da un provvedimento giudiziale, come tale dotato di una propria, autonoma esecutività. Pertanto, la sua sussistenza prescinde dall'eventuale pendenza del giudizio di impugnazione. L'azione esecutiva che sia solamente prefigurata con la notificazione del precetto, o concretamente esercitata con un atto esecutivo, non può dirsi illegittima per il solo fatto che sia stato impugnato il titolo sulla cui base è intrapresa, in una causa in cui si propongano domande volte a contestarne la fondatezza: se così fosse, da una impugnativa del titolo (giudiziale, in questo caso) deriverebbe comunque l'inibizione della possibilità (del diritto) di agire in via esecutiva, circostanza questa esclusa dal nostro ordinamento che «riconosce quell'efficacia esecutiva prima di un accertamento giudiziale ed anzi a prescindere da quello per esigenze di correntezza dei rapporti, visto che si attiva appunto un'ordinaria azione per sovvertire l'apparenza dell'esecutività del titolo a favore di chi vi appare come creditore (e solo come domanda accessoria potendo ammettersi quella sul merito della pretesa ivi consacrata) e scongiurare che quest'ultimo possa agire in via esecutiva in base a quello specifico titolo» (Cass. Sez. Un. n. 19889/19, in motivazione). Senza tralasciare che, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di infondatezza del credito ivi accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso, potendo essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nell'inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 20 luglio 2011, n. 15902; Cassazione civile, sez. II, 23 marzo 2016, n. 5813; Cassazione civile, sez. VI, 18/2/2015, n. 3277, secondo cui «nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di
3 ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame»). Pertanto, qualora alla base dell'azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività. Nel caso di spece non risulta contestata la giuridica inesistenza del titolo, concernendo l'unico motivo di opposizione alla sussistenza di un separato giudizio nel quale l'opponente ha fatto valere ragioni ostative preesistenti – o, comunque, già vagliate nel merito dal giudice di primo grado – al rilascio dell'immobile, pretendendo così un controllo circa la forza esecutiva di un provvedimento giudiziale che esula dai poteri del giudice dell'opposizione, perché relativo all'esistenza stessa dell'obbligo contenuto nel provvedimento di rilascio, come detto riservato al giudice del merito. Ancora, non si ravvisava la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della sospensione richiesta, difettando nella specie tanto il fumus dell'azione, in assenza di un valido titolo – diritto reale o di godimento – che legittimi la materiale detenzione dell'immobile da parte del , quanto il periculum, Pt_1 non avendo l'opponente dimostrato l'esistenza di un grave pregiudizio derivante dall'eventuale esecuzione del titolo azionato. Per le ragioni esposte, in conclusione, l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il precetto notificatogli da era infondata.
[...] CP_1
Conseguentemente, deve dichiararsi la virtuale soccombenza dell'opponente e condannarsi quest'ultimo al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, stante l'ammissione della al patrocinio CP_1
a spese dello Stato, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativi alle controversie di valore “indeterminabile
– complessità bassa” (nulla per la fase istruttoria non espletatasi), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 455/2024 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
4 2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell'Erario, che liquida in € 2906,00 per compensi, oltre accessori di legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 20 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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