Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/03/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 638/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: “Ricorso cumulativo di separazione consensuale dei coniugi E domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49-51) c.p.c.”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: , residente in [...] C.F._1
Streatu nr. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Delia Maria Giuseppina Serra (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, C.F._2
Via Della Resistenza nr. 4;
pagina 1 di 10
Stazzi Straetu nr. 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Diana Bandinu (C.F.:
, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Viale Aldo C.F._4
Moro nr. 78;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in coso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti chiedevano di omologare la loro separazione consensuale, alle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta, come segue: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Olbia (SS) in Via Stazzi Straetu n.14, resterà in uso al IG.
[...]
; PIANO GENITORIALE PER I FIGLIA MINORENNI 3. La figlia resta affidata ad Pt_2 Per_1
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna, con obbligo della madre di comunicare il suo nuovo indirizzo ed eventuali mutamenti, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) ogni volta che lo desidera e nel rispetto anche della volontà della figlia, durante i giorni infrasettimanali (2 giorni a settimana, indicativamente il martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino all'ora di cena), e a fine settimana alternati dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20,30 pagina 2 di 10 orario invernale e 22,00 orario estivo;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale
(ad esempio dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro); durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. 4/c) fatti salvi i turni di lavoro ovvero delle condizioni di salute di ciascuno, che non consentano l'attuazione del seguente calendario, i giorni del 25 aprile, del 28 aprile, del 1° maggio, del 15 maggio (festa del santo patrono), del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre e del 8 dicembre, saranno trascorsi alternativamente con un genitore secondo un principio di turnazione annuale (ad esempio, il primo anno trascorrerà il 25 aprile con la madre e il 1° maggio con il padre con il padre e il secondo anno viceversa). Restano esclusi dalla turnazione i giorni della Festa della Mamma, del Papà e del compleanno di ciascun genitore che potrà organizzare di trascorrere tale giornata con la figlia;
i genitori cercheranno di trascorrere insieme il compleanno della figlia, ma in caso di disaccordo applicheranno il principio della turnazione, iniziando dalla madre;
5. In ordine al contributo del padre per il mantenimento della figlia, tenuto conto dell'eIGuità della pensione percepita, questi provvederà direttamente fino a quando il proprio reddito complessivo non sarà superiore ad euro 800 mensili. A tale fine il IG. s'impegna a comunicare Pt_2
alla IGnora la realizzazione di tale condizione, provvedendo ad erogare un contributo al Pt_1
mantenimento pari ad euro 100, entro il giorno cinque di ogni mese, mediante accredito della predetta somma sulla carta Postepay Evolution con n. 5333171166130159. L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. In ogni caso, il IG. rinuncerà alla propria quota di assegno Pt_2
unico e universale in favore della IG.ra e tali somme saranno considerate quale suo contributo al Pt_1
mantenimento della figlia.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Sulle spese straordinarie si rimanda al
Protocollo del CNF di novembre 2017; 7) In caso di viaggio all'estero e in Italia con la minore, ciascun genitore chiederà il formale consenso all'altro, fermo restando l'obbligo per entrambi di indicare i luoghi in cui si recherà (località e albergo) evitare i luoghi compresi nell'elenco di quelli “sconIGliati” dalla . In caso di disaccordo, i genitori potranno rivolgersi al giudice tutelare;
6/b) le spese CP_1
pagina 3 di 10 per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Sulle spese straordinarie si rimanda al Protocollo del CNF di novembre 2017; 7) In caso di viaggio all'estero e in
Italia con la minore, ciascun genitore chiederà il formale consenso all'altro, fermo restando l'obbligo per entrambi di indicare i luoghi in cui si recherà (località e albergo) evitare i luoghi compresi nell'elenco di quelli “sconIGliati” dalla . In caso di disaccordo, i genitori potranno rivolgersi CP_1
al giudice tutelare;
8) i genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto con i parenti ed affini dei rispettivi nuclei parentali dei genitori;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 9) Dato atto che nel mese di maggio 2023 è stato acceso un finanziamento con la dell'importo di €. 4000,00 per Pt_3
sostenere le cure dentarie della IG.ra , la stessa proseguirà a versare sul conto bancario intestato Pt_1 al IG. la somma mensile di €. 200,00 fino al pagamento del saldo previsto per il mese di dicembre Pt_2
2024; 10) I coniugi concordano un giorno perché la IG.ra possa recarsi nella casa coniugale per Pt_1
il ritiro dei propri effetti personali e quelli della figlia, il tutto nella piena collaborazione;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio”.
A sostegno delle proprie richieste, i coniugi ricorrenti rilevavano:
- di avere contratto matrimonio concordatario in località Siris, il 21.12.2008 (Atto nr. 2, Parte 2, Serie
A,), optando per il regime della comunione legale dei beni;
- che, dalla predetta unione, nasceva una figlia, , nata ad [...], il [...]; Per_1
- che la dimora coniugale era fissata in Olbia, Via Stazzi Straetu, nr.14;
- che, a causa delle reciproche incomprensioni, tra i coniugi veniva meno la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale, per cui la convivenza diventava intollerabile e, dal mese di maggio 2024, la lasciava l'abitazione familiare insieme alla figlia. Pt_1
Contestualmente alla domanda di omologa della separazione, i ricorrenti chiedevano, una volta decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice, la rimessione della causa sul ruolo per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate in sede di separazione.
Con provvedimento dell'11 dicembre 2024, il Giudice istruttore invitava le parti ad integrare le rispettive richieste, chiarendo l'indirizzo di residenza stabile presso il quale sarà collocato il minore, insieme al genitore collocatario, considerato che, nelle premesse del ricorso, si dava atto che la lasciava Parte_1
pagina 4 di 10 la casa coniugale nella disponibilità del per trasferirsi temporaneamente, insieme alla figlia, presso Pt_2
l'abitazione di un'amica.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025, la difesa della depositava Pt_1
documentazione acclarante l'attuale residenza della medesima, insieme alla figlia minore , Persona_2 presso l'abitazione sita in Olbia, Via Svizzera nr. 53, ed entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle domande già proposte nell'atto introduttivo.
Ritenuta la causa matura per la decisione, raccolto il parere del PM in sede, il Giudice la riferiva al
Collegio nella camera di conIGlio del 26 marzo 2025.
*****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto di coniugio e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, e la condotta processuale delle medesime, che hanno rinunciato alla presenza fisica in udienza, dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando così all'esperimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice, acclarano l'insorgenza tra i ricorrenti di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi, come delineati nel ricorso introduttivo, ed integrati nelle note da ultimo depositate per l'udienza del 20 marzo 2025, possano essere integralmente recepiti in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Deve, inoltre, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
In argomento, deve osservarsi che la Cassazione, con la recente sentenza n. 28727/2023, riportando uniformità tra i contrastanti orientamenti dei Tribunali di merito, ha dichiarato ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio.
pagina 5 di 10 Era stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di Firenze (sentenza n. 4458/2023), e consentita invece dai
Tribunali di MI (sentenza n. 3542/2023), Vercelli, Genova e Lamezia Terme, la domanda simultanea di separazione e divorzio nel procedimento consensuale.
Per il Tribunale di Firenze, contrario al cumulo, il legislatore avrebbe inteso mantenere una distinzione tra procedimento giudiziale e procedimento consensuale, prevedendo il cumulo solo per il primo.
Secondo il giudice fiorentino, quindi, in base al noto brocardo ubi lex voluit dixit, non sarebbe stata consentita l'estensione analogica della novità normativa del cumulo di domande al procedimento consensuale.
I Tribunali a favore del cumulo, fra cui quello di MI, facevano leva invece sulla lettera dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., ed in particolare sul richiamo al plurale ai “procedimenti”, che avrebbe lasciato intendere l'intenzione del legislatore di ammettere anche nel procedimento consensuale, e non solo in quello contenzioso, il cumulo delle domande di separazione e divorzio.
Rilevando il contrasto di orientamenti, le posizioni divergenti dei Tribunali di merito e l'importanza della questione, il Tribunale di Treviso ha chiesto l'intervento della Suprema Corte di Cassazione, attraverso un rinvio pregiudiziale.
La Prima sezione della Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 28727, ha posto fine alla difformità di pronunce di merito, dando un univoco criterio di interpretazione dell'art. 473 bis. 49 c.p.c..
Secondo il Supremo Collegio, “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Pertanto, nel caso di specie, per le brevi considerazioni che precedono, sarà applicabile il disposto di cui all'art. 473 bis.49 (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) laddove, tra l'altro, recita: “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale (…)”.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista la natura congiunta del presente procedimento.
P.Q.M.
pagina 6 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
OMOLOGA
la separazione consensuale di:
, nato il [...] a [...]; Parte_2
e
, nata il [...] a [...]; Persona_3
in relazione al matrimonio celebrato il 21 dicembre 2008 in Siris (OR), iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Olbia, al nr. 1, parte 2, serie B, anno 2009;
alle seguenti:
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Olbia (SS) in Via Stazzi Straetu n.14, resterà in uso al IG. ; Parte_2
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
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4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna, sita in Olbia, Via Svizzera nr. 53, con obbligo della madre di comunicare eventuali mutamenti, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) ogni volta che lo desidera e nel rispetto anche della volontà della figlia, durante i giorni infrasettimanali (2 giorni a settimana, indicativamente il martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino all'ora di cena), e a fine settimana alternati dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20,30 orario invernale e 22,00 orario estivo;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale (ad esempio dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro); durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
4/c) fatti salvi i turni di lavoro ovvero delle condizioni di salute di ciascuno, che non consentano l'attuazione del seguente calendario, i giorni del 25 aprile, del 28 aprile, del 1° maggio, del 15 maggio
(festa del santo patrono), del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre e del 8 dicembre, saranno trascorsi alternativamente con un genitore secondo un principio di turnazione annuale (ad esempio, il primo anno trascorrerà il 25 aprile con la madre e il 1° maggio con il padre con il padre e il secondo anno viceversa). Restano esclusi dalla turnazione i giorni della Festa della Mamma, del Papà e del compleanno di ciascun genitore che potrà organizzare di trascorrere tale giornata con la figlia;
i genitori cercheranno di trascorrere insieme il compleanno della figlia, ma in caso di disaccordo applicheranno il principio della turnazione, iniziando dalla madre;
5. In ordine al contributo del padre per il mantenimento della figlia, tenuto conto dell'eIGuità della pensione percepita, questi provvederà direttamente fino a quando il proprio reddito complessivo non sarà superiore ad euro 800 mensili. A tale fine il IG. s'impegna a comunicare alla IGnora Pt_2 Pt_1
la realizzazione di tale condizione, provvedendo ad erogare un contributo al mantenimento pari ad euro
100, entro il giorno cinque di ogni mese, mediante accredito della predetta somma sulla carta Postepay
Evolution con n. 5333171166130159. L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in pagina 8 di 10 base agli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. In ogni caso, il IG. rinuncerà alla propria quota di assegno unico e universale in favore della IG.ra e tali Pt_2 Pt_1
somme saranno considerate quale suo contributo al mantenimento della figlia.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Sulle spese straordinarie si rimanda al Protocollo del CNF di novembre 2017;
7) In caso di viaggio all'estero e in Italia con la minore, ciascun genitore chiederà il formale consenso all'altro, fermo restando l'obbligo per entrambi di indicare i luoghi in cui si recherà (località e albergo) evitare i luoghi compresi nell'elenco di quelli “sconIGliati” dalla . In caso di disaccordo, i CP_1
genitori potranno rivolgersi al giudice tutelare;
8) i genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto con i parenti ed affini dei rispettivi nuclei parentali dei genitori;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9) Dato atto che nel mese di maggio 2023 è stato acceso un finanziamento con la dell'importo Pt_3 di €. 4000,00 per sostenere le cure dentarie della IG.ra , la stessa proseguirà a versare sul conto Pt_1
bancario intestato al IG. la somma mensile di €. 200,00 fino al pagamento del saldo previsto per Pt_2
il mese di dicembre 2024;
10) I coniugi concordano un giorno perché la IG.ra possa recarsi nella casa coniugale per il ritiro Pt_1
dei propri effetti personali e quelli della figlia, il tutto nella piena collaborazione;
pagina 9 di 10 8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
NULLA per le spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di conIGlio del 26 marzo 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 10 di 10