Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 109
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Regolarità notifica avviso di liquidazione

    La Corte rileva che la documentazione a supporto di tale eccezione non è stata prodotta nel giudizio di primo grado e non è quindi utilizzabile in appello. Inoltre, anche se fosse stata prodotta, la liquidazione era provvisoria e superata dalla successiva sentenza di merito. L'avviso di liquidazione era stato notificato a decreto ingiuntivo già revocato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 109
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 109
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo