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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
OM RG GI, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 458/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41100 Modena MO
elettivamente domiciliato presso dp.modena@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 514/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TGU2020005DI0000006240001 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di L'Aquila, la resistente1 srl proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate riscossione di L'Aquila in relazione ad un avviso di liquidazione per registrazione atto giudiziario relativamente all'anno 2020.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale, con la decisione n. 514 del 18 settembre 2024 accoglieva il ricorso.
Contro detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SI OSSERVA
Il ricorso si presenta non accoglibile, dovendosi condividere il contenuto della sentenza impugnata.
Ricordiamo infatti come la normativa sul tema, ovvero l'articolo 37 del TUR, preveda che da un lato si debba operare il pagamento dell'imposta dovuta per il decreto ingiuntivo esecutivo in misura proporzionale, ma d'altro canto che poi si operi il conguaglio o rimborso una volta che sia intervenuta la successiva sentenza passata in giudicato.
Appare quindi ovvio come la liquidazione dell'imposta in prima battuta non abbia carattere di definitività ma sia da operarsi rebus sic stantibus;
e una tale liquidazione si presenta quindi superata dal successivo evento processuale civile consistente nella sentenza che decida il merito e revochi il decreto ingiuntivo opposto.
A questo punto deve ritenersi conseguenzialmente che la prima pretesa tributaria sia stata formulate in via provvisoria e quindi non definitiva,
E quindi deve ritenersi che pertanto debba procedersi a seguito della intervenuta sentenza ora in giudicato ad una nuova liquidazione dell'imposta, dovendosi corrispondere la stessa a questo punto in misura fissa, e non più in misura proporzionale.
Infatti la sentenza che decide nel merito fa venir meno il decreto ingiuntivo, il quale viene revocato, per cui l'imposta deve versarsi in riferimento alla sentenza, e quindi come detto in misura fissa.
Per quanto riguarda poi la invocata declaratoria da parte dell'ufficio di inammissibilità del ricorso, in quanto l'avviso di liquidazione sarebbe stato regolarmente notificato e mai impugnato dalla contribuente, si rileva in primo luogo come la documentazione al riguardo non fosse stata prodotta nel giudizio di primo grado per cui tali documenti ora non sono utilizzabili processualmente nel giudizio di appello.
E in ogni caso si rileva comunque che anche questo aspetto sarebbe superato dal fatto che trattasi comunque di liquidazione provvisoria, a cui doveva seguire successivamente un nuovo calcolo.
Ed è inoltre da rilevare la circostanza, e di questo aspetto si deve tener conto, che l'avviso di liquidazione era stato notificato a decreto ingiuntivo già revocato con la sentenza di merito.
Da ciò segue la non accoglibilità dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate.
In ordine al pagamento delle spese processuali, si rileva che le spese vanno compensate, alla luce del rilievo che ci si trova davanti ad una questione che si presenta di estrema complessità formale.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e conferma l' impugnata sentenza;
compensa tra le parti le spese anche di questo grado di giudizio.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
OM RG GI, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 458/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41100 Modena MO
elettivamente domiciliato presso dp.modena@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 514/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TGU2020005DI0000006240001 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di L'Aquila, la resistente1 srl proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate riscossione di L'Aquila in relazione ad un avviso di liquidazione per registrazione atto giudiziario relativamente all'anno 2020.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale, con la decisione n. 514 del 18 settembre 2024 accoglieva il ricorso.
Contro detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SI OSSERVA
Il ricorso si presenta non accoglibile, dovendosi condividere il contenuto della sentenza impugnata.
Ricordiamo infatti come la normativa sul tema, ovvero l'articolo 37 del TUR, preveda che da un lato si debba operare il pagamento dell'imposta dovuta per il decreto ingiuntivo esecutivo in misura proporzionale, ma d'altro canto che poi si operi il conguaglio o rimborso una volta che sia intervenuta la successiva sentenza passata in giudicato.
Appare quindi ovvio come la liquidazione dell'imposta in prima battuta non abbia carattere di definitività ma sia da operarsi rebus sic stantibus;
e una tale liquidazione si presenta quindi superata dal successivo evento processuale civile consistente nella sentenza che decida il merito e revochi il decreto ingiuntivo opposto.
A questo punto deve ritenersi conseguenzialmente che la prima pretesa tributaria sia stata formulate in via provvisoria e quindi non definitiva,
E quindi deve ritenersi che pertanto debba procedersi a seguito della intervenuta sentenza ora in giudicato ad una nuova liquidazione dell'imposta, dovendosi corrispondere la stessa a questo punto in misura fissa, e non più in misura proporzionale.
Infatti la sentenza che decide nel merito fa venir meno il decreto ingiuntivo, il quale viene revocato, per cui l'imposta deve versarsi in riferimento alla sentenza, e quindi come detto in misura fissa.
Per quanto riguarda poi la invocata declaratoria da parte dell'ufficio di inammissibilità del ricorso, in quanto l'avviso di liquidazione sarebbe stato regolarmente notificato e mai impugnato dalla contribuente, si rileva in primo luogo come la documentazione al riguardo non fosse stata prodotta nel giudizio di primo grado per cui tali documenti ora non sono utilizzabili processualmente nel giudizio di appello.
E in ogni caso si rileva comunque che anche questo aspetto sarebbe superato dal fatto che trattasi comunque di liquidazione provvisoria, a cui doveva seguire successivamente un nuovo calcolo.
Ed è inoltre da rilevare la circostanza, e di questo aspetto si deve tener conto, che l'avviso di liquidazione era stato notificato a decreto ingiuntivo già revocato con la sentenza di merito.
Da ciò segue la non accoglibilità dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate.
In ordine al pagamento delle spese processuali, si rileva che le spese vanno compensate, alla luce del rilievo che ci si trova davanti ad una questione che si presenta di estrema complessità formale.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e conferma l' impugnata sentenza;
compensa tra le parti le spese anche di questo grado di giudizio.