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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 29/11/2024, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. 770/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 02/04/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1
in Casale Corte Cerro (VB) Via Gabbio n. 11/G,
(C.F. ), nato a [...]-Chiovenda (VB) il Parte_2 C.F._2
18/02/1972, e residente in [...]G,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Carlini (C.F. ) presso il cui C.F._3
studio sono elettivamente domiciliati in Omegna, piazza Martiri della Libertà, 16, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) assegnare la casa coniugale sita in Casale Corte Cerro, via Gabbio n. 11/G alla moglie sig.ra
che continuerà ad abitarvi insieme alla figlia minore ed ai figli maggiorenni Parte_1 Per_1
e;
Per_2 Per_3
c) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da Per_1 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, stabilendo che il padre potrà vedere
e tenere con sé la figlia minore , salvo diverso accordo tra i coniugi, a fine settimana alterni, Per_1
dal venerdì sera al sabato sera, ed i genitori trascorreranno, inoltre, con la figlia minore tutti gli anni alternativamente tra loro le Festività in via alternata ivi compresi Natale, Santo Stefano,
Pasqua, lunedì dell'Angelo, Ferragosto, Capodanno, Epifania, ecc.; i genitori, inoltre, salvo diverso accordo, trascorreranno con la figlia minore, in via esclusiva, quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo;
d) stabilire a carico del marito sig. un assegno a titolo di concorso per il Parte_2 mantenimento dei figli di complessivi € 400,00 mensili da corrispondersi alla moglie, di cui € 100,00
a titolo di concorso nel mantenimento della figlia maggiorenne ma ancora non Per_3
economicamente autosufficiente ed € 300,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore
, entrambi da adeguarsi annualmente secondo l'aumento del costo della vita rilevato Per_1 dall'ISTAT come per legge, oltre alla metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Verbania;
e) assegnazione alla moglie dell'assegno unico familiare;
Parte_1
f) dichiarare che i coniugi prestano sin d'ora il consenso all'eventuale rilascio del passaporto in favore della figlia minore.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 02/04/2024, e Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio in Ornavasso (VB), il giorno 19.07.1998, Parte_2 hanno chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e acquisito il parere del PM, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento dei figli (minorenne), (maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_3
indipendente) e , (maggiorenne economicamente autosufficiente) è rispondente al loro Per_2
superiore interesse. Si dà atto che i coniugi prestano sin d'ora il consenso all'eventuale rilascio del passaporto in favore della figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio in Ornavasso il giorno 19.07.1998; Parte_2
- affida la figlia minore , in via condivisa, ad entrambi i genitori, Per_1
- assegna la casa coniugale sita in Casale Corte Cerro, via Gabbio n. 11/G alla moglie,
che continuerà ad abitarvi insieme alla figlia minore ed ai figli Parte_1 Per_1
maggiorenni e Per_2 Per_3
- dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé la figlia minore, , salvo diverso Per_1
accordo tra i coniugi, a fine settimana alterni, dal venerdì sera al sabato sera, ed i genitori trascorreranno, inoltre, con la figlia minore tutti gli anni alternativamente tra loro le
Festività in via alternata ivi compresi Natale, Santo Stefano, Pasqua, lunedì dell'Angelo,
Ferragosto, Capodanno, Epifania, ecc.; i genitori, inoltre, salvo diverso accordo, trascorreranno con la figlia minore, in via esclusiva, quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo;
- pone a carico di un assegno a titolo di concorso per il mantenimento dei Parte_2 figli di complessivi € 400,00 mensili da corrispondersi alla moglie, di cui € 100,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia maggiorenne ma ancora non Per_3 economicamente autosufficiente ed € 300,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore , entrambi da adeguarsi annualmente secondo l'aumento del costo Per_1 della vita rilevato dall'ISTAT come per legge, oltre alla metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di
Verbania;
- dispone l'assegnazione alla moglie dell'assegno unico familiare. Parte_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 25.11.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 02/04/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1
in Casale Corte Cerro (VB) Via Gabbio n. 11/G,
(C.F. ), nato a [...]-Chiovenda (VB) il Parte_2 C.F._2
18/02/1972, e residente in [...]G,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Carlini (C.F. ) presso il cui C.F._3
studio sono elettivamente domiciliati in Omegna, piazza Martiri della Libertà, 16, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) assegnare la casa coniugale sita in Casale Corte Cerro, via Gabbio n. 11/G alla moglie sig.ra
che continuerà ad abitarvi insieme alla figlia minore ed ai figli maggiorenni Parte_1 Per_1
e;
Per_2 Per_3
c) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da Per_1 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, stabilendo che il padre potrà vedere
e tenere con sé la figlia minore , salvo diverso accordo tra i coniugi, a fine settimana alterni, Per_1
dal venerdì sera al sabato sera, ed i genitori trascorreranno, inoltre, con la figlia minore tutti gli anni alternativamente tra loro le Festività in via alternata ivi compresi Natale, Santo Stefano,
Pasqua, lunedì dell'Angelo, Ferragosto, Capodanno, Epifania, ecc.; i genitori, inoltre, salvo diverso accordo, trascorreranno con la figlia minore, in via esclusiva, quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo;
d) stabilire a carico del marito sig. un assegno a titolo di concorso per il Parte_2 mantenimento dei figli di complessivi € 400,00 mensili da corrispondersi alla moglie, di cui € 100,00
a titolo di concorso nel mantenimento della figlia maggiorenne ma ancora non Per_3
economicamente autosufficiente ed € 300,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore
, entrambi da adeguarsi annualmente secondo l'aumento del costo della vita rilevato Per_1 dall'ISTAT come per legge, oltre alla metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Verbania;
e) assegnazione alla moglie dell'assegno unico familiare;
Parte_1
f) dichiarare che i coniugi prestano sin d'ora il consenso all'eventuale rilascio del passaporto in favore della figlia minore.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 02/04/2024, e Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio in Ornavasso (VB), il giorno 19.07.1998, Parte_2 hanno chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e acquisito il parere del PM, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento dei figli (minorenne), (maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_3
indipendente) e , (maggiorenne economicamente autosufficiente) è rispondente al loro Per_2
superiore interesse. Si dà atto che i coniugi prestano sin d'ora il consenso all'eventuale rilascio del passaporto in favore della figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio in Ornavasso il giorno 19.07.1998; Parte_2
- affida la figlia minore , in via condivisa, ad entrambi i genitori, Per_1
- assegna la casa coniugale sita in Casale Corte Cerro, via Gabbio n. 11/G alla moglie,
che continuerà ad abitarvi insieme alla figlia minore ed ai figli Parte_1 Per_1
maggiorenni e Per_2 Per_3
- dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé la figlia minore, , salvo diverso Per_1
accordo tra i coniugi, a fine settimana alterni, dal venerdì sera al sabato sera, ed i genitori trascorreranno, inoltre, con la figlia minore tutti gli anni alternativamente tra loro le
Festività in via alternata ivi compresi Natale, Santo Stefano, Pasqua, lunedì dell'Angelo,
Ferragosto, Capodanno, Epifania, ecc.; i genitori, inoltre, salvo diverso accordo, trascorreranno con la figlia minore, in via esclusiva, quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo;
- pone a carico di un assegno a titolo di concorso per il mantenimento dei Parte_2 figli di complessivi € 400,00 mensili da corrispondersi alla moglie, di cui € 100,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia maggiorenne ma ancora non Per_3 economicamente autosufficiente ed € 300,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore , entrambi da adeguarsi annualmente secondo l'aumento del costo Per_1 della vita rilevato dall'ISTAT come per legge, oltre alla metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di
Verbania;
- dispone l'assegnazione alla moglie dell'assegno unico familiare. Parte_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 25.11.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO Il Presidente dott.ssa Monica BARCO