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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/09/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 16/09/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 132/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nato a [...] il dì 09.12.1952, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Ivana Spataro, C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento l. 508/1988 e ss. modificazioni;
status di soggetto portatore di handicap graveL. 104/1992 art. 3 co. 3 conclusioni per le parti (ud. 16 settembre 2025): “...concludono le
parti richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi
dell'art. 127 ter CPC…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale, contestando le risultanze della CTU in sede di ATP, che venissero, riconosciuti tutti i benefici di legge (benefici di status di soggetto portatore di handicap grave ed il riconoscimento del diritto al beneficio dell'assegno di assistenza) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo).
Contestava, a tal uopo, le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di ATP.
Si è costituita l' formulando questione pregiudiziale di CP_1
decadenza.
È stata disposta la rinnovazione della CTU al fine di verificare la sussistenza dei presupposti sanitari e sulle eccezioni di merito.
Le parti hanno discusso e concluso, richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 16 settembre 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza formulata dall' stante che la ricorrente avverso il CP_1 decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, comunque, la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, è stato disposto il rinnovo della CTU.
Il CTU nell'ambito dell'ATPO, la cui consulenza qui dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero si tratta di: “…soggetto affetto da Diabete mellito tipo in trattamento farmacologico orale complicato da aterosclerosi carotidea. Artroprotesi ginocchio sx. Tremore essenziale.
Ipertensione arteriosa in buon controllo pressorio e buon compenso emodinamico ecc…”.
Così, confermando l'assunto peritale del CTU, che andrà integralmente recepito dal momento che esso appare immune da errori o vizi logici o tecnici, nonché fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non comporterà il diritto a potere beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ma semplicemente uno status invalidante medio-grave e quindi senza aver alcun interesse ad agire. Or dunque, non sarà configurabile un diritto all'indennità di assistenza per quei soggetti le cui malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento.
Invece, il CTU evidenzia come, nel caso in specie, detti impedimenti non fossero presenti e non fossero idonei ad impedire gli atti quotidiani giornalieri.
Inoltre, poi, neppure sussistono i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Per l'appunto, dovrà intendersi una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità
di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel qual caso, invece, il CTU riconosce la ricorrente titolare di un handicap medio-grave (art. 3
comma 1 L. 104/1992, così, per come già riconosciuto dalla
Commissione periferica . CP_1
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno ex lege compensarsi.
Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto rigetta nei termini anzi descritti il ricorso promosso da , nato a [...] il dì Parte_1
09.12.1952, C.F. . C.F._1
Compensa le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 16/09/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 132/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nato a [...] il dì 09.12.1952, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Ivana Spataro, C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento l. 508/1988 e ss. modificazioni;
status di soggetto portatore di handicap graveL. 104/1992 art. 3 co. 3 conclusioni per le parti (ud. 16 settembre 2025): “...concludono le
parti richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi
dell'art. 127 ter CPC…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale, contestando le risultanze della CTU in sede di ATP, che venissero, riconosciuti tutti i benefici di legge (benefici di status di soggetto portatore di handicap grave ed il riconoscimento del diritto al beneficio dell'assegno di assistenza) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo).
Contestava, a tal uopo, le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di ATP.
Si è costituita l' formulando questione pregiudiziale di CP_1
decadenza.
È stata disposta la rinnovazione della CTU al fine di verificare la sussistenza dei presupposti sanitari e sulle eccezioni di merito.
Le parti hanno discusso e concluso, richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 16 settembre 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza formulata dall' stante che la ricorrente avverso il CP_1 decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, comunque, la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, è stato disposto il rinnovo della CTU.
Il CTU nell'ambito dell'ATPO, la cui consulenza qui dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero si tratta di: “…soggetto affetto da Diabete mellito tipo in trattamento farmacologico orale complicato da aterosclerosi carotidea. Artroprotesi ginocchio sx. Tremore essenziale.
Ipertensione arteriosa in buon controllo pressorio e buon compenso emodinamico ecc…”.
Così, confermando l'assunto peritale del CTU, che andrà integralmente recepito dal momento che esso appare immune da errori o vizi logici o tecnici, nonché fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non comporterà il diritto a potere beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ma semplicemente uno status invalidante medio-grave e quindi senza aver alcun interesse ad agire. Or dunque, non sarà configurabile un diritto all'indennità di assistenza per quei soggetti le cui malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento.
Invece, il CTU evidenzia come, nel caso in specie, detti impedimenti non fossero presenti e non fossero idonei ad impedire gli atti quotidiani giornalieri.
Inoltre, poi, neppure sussistono i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Per l'appunto, dovrà intendersi una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità
di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel qual caso, invece, il CTU riconosce la ricorrente titolare di un handicap medio-grave (art. 3
comma 1 L. 104/1992, così, per come già riconosciuto dalla
Commissione periferica . CP_1
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno ex lege compensarsi.
Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto rigetta nei termini anzi descritti il ricorso promosso da , nato a [...] il dì Parte_1
09.12.1952, C.F. . C.F._1
Compensa le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla