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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1550/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MASSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
in composizione monocratica, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei IGg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano
Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione giudiziale e divorzio (ex art. 473 bis.
49-51 c.p.c.) rubricato al n. 1550/2024 R.G.A.C., introdotto con ricorso depositato in data 28.06.2024 da ( ) Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Ragusa, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aulla
(MS), Via Resistenza n. 52 sc AX attore
nei confronti di
(Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._2
nato a [...], il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Orlandi, giusta procura in atti, e domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_1
convenuto
Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non intervenuto
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
2 Per entrambe le parti (come da verbale di udienza del 13.03.2025 e da conclusioni congiunte trascritte in note depositate il 11.03.2025 e il
12.03.2025):
“In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 legge 1/12/1970 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi.
Stabilire che la ricorrente eserciti in via esclusiva e per le ragioni esposte in ricorso la responsabilità genitoriale.
Stabilire che la madre eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
la madre eserciterà la responsabilità genitoriale autonomamente anche nelle questioni di ordinaria amministrazione;
stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori saranno iscritti presso il domicilio di
nell'abitazione familiare sita in Mulazzo, Via Fatima n. 4, Parte_1
Località Groppoli;
Stabilire che il padre potrà tenere presso di sè i figli Controparte_1 minori dal giovedì, dopo l'uscita da scuola, fino alla domenica alle ore
14.00, salvo modifiche da concordare tra i coniugi, per tutte le settimane, come da tempo già avviene.
Il padre si impegna ad intraprendere gli opportuni percorsi per risolvere i propri problemi relativi all'abuso di alcol.
Le parti rinviano ogni decisione, per quanto riguarda il diritto del padre di trascorrere i periodi festivi e quelli estivi con i figli, al momento in cui si presenteranno festività e le vacanze scolastiche.
3 Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli e in ragione delle circostanze sopra menzionate corrisponderà all'altro Controparte_1 genitore l'importo mensile di € 150 per ciascun figlio, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
alla luce del fatto, poi, che il Controparte_1
non ha versato mai un euro per il contributo al mantenimento dei figli, stabilire che la madre avrà il diritto di percepire interamente l'assegno unico per i tre figli e che il padre rinuncia a qualsiasi pretesa per gli assegni pregressi, già percepiti dalla madre.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.10.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , chiedendo venga Controparte_1
pronunciata la separazione personale tra le medesime parti, nonché, sempre nel contesto dello stesso procedimento, a seguito del decorso del termine previsto ex lege, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Mulazzo (MS), in data 19.01.2008, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'anno
2008 al n. 1, Parte I, I Serie;
instando, altresì, affinché vengano disposti l'affidamento della prole, in via esclusiva alla madre, la collocazione residenziale della stessa presso quest'ultima, l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario ed il contributo al mantenimento delle figlie minori.
Ha dedotto ila ricorrente: che dall'unione coniugale sono nati la figlia (il 09.09.2014) e i figli Per_1
e (entrambi il 27.05.2020); Per_2 Per_3
4 che gli stessi coniugi sono separati di fatto fin dal 2021, essendo venuta meno l'affectio maritalis ed essendo la convivenza tra gli stessi divenuta intollerabile a causa dell'abuso di sostanze alcooliche da parte del marito.
Il convenuto si è costituito, dichiarando di aver raggiunto con la controparte un accordo inerente alle condizioni di separazione, sostanzialmente aderenti a quelle prospettate in ricorso.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento.
La causa è pervenuta in decisione all'udienza del 13.03.2025, sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti con note scritte, come in epigrafe riportate.
<><><>
Premesso quanto sopra, deve escludersi la possibilità di riconciliazione tra le parti, essendo le stesse già da tempo non più conviventi e residenti presso distinti indirizzi, essendo risultato vano il tentativo di conciliazione ed essendo stata la reciproca volontà di pervenire alla separazione personale ribadita con le conclusioni congiunte rassegnate. Il comportamento delle parti (sia ante causam che in sede processuale) vale a dimostrare, in effetti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, ricorrendo, pertanto, ex art. 151 c.c., le condizioni di legge per la pronuncia di separazione personale.
Le condizioni di separazione oggetto dell'intesa raggiunta dai coniugi, inerenti all'affidamento esclusivo della prole alla madre, alla collocazione residenziale prevalente della stessa presso l'abitazione materna ed ai tempi e modalità di frequentazione dei medesimi figli minori da parte del padre, quale genitore non collocatario, risultano rispondenti agli interessi degli stessi minori - a fronte dell'incontestato perdurante dipendenza da sostanze alcooliche del e dell'opportunità che lo stesso intraprenda CP_1
un percorso terapeutico presso il SERD al fine di risolvere tale situazione, anche in funzione del miglior rapporto con le figlie - e rispettose
5 dell'habitat domestico ed alle abitudini di vita della medesima prole;
risultando pertanto giustificata, sotto tale profilo, la deroga al regime di affidamento condiviso recepito dall'ordinamento quale soluzione ordinaria.
Parimenti, le condizioni attinenti alla contribuzione al mantenimento dei figli da parte del padre, quale genitore non collocatario, ed alla ripartizione tra gli stessi al 50% delle spese straordinarie risultano aderenti al principio di proporzionalità, avuto riguardo alle rispettive capacità patrimoniali delle parti, quali attestate dalla documentazione prodotta.
Le ulteriori condizioni concernenti la contribuzione al mantenimento della prole.
In definitiva, in difetto di motivi ostativi di sorta possono essere recepite nella presente sentenza le condizioni di separazione personale riportate nelle suindicate conclusioni congiunte dei coniugi.
Con separata ordinanza in pari data si provvede ai fini della prosecuzione del giudizio, in funzione della definizione della domanda di divorzio, previo decorso del termine previsto ex lege per la procedibilità della stessa e di quello occorrente per il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione personale, a norma dell'art. 473 bis 49, comma 1 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, visti gli artt. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c.,
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, alle seguenti condizioni:
[...]
- 1) I IGg.ri e continueranno a vivere Parte_1 Controparte_1 separatamente, salvo l'obbligo reciproco di comunicarsi eventuali variazioni di residenza o di domicilio.
6 - 2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi.
- 3) Affida in via esclusiva i figli minori delle parti, , e Per_1 Per_2
, alla IG.ra , che eserciterà in via esclusiva la Per_3 Parte_1
responsabilità genitoriale sugli stessi, assumendo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi minori, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni. La madre eserciterà la responsabilità genitoriale sui predetti figli autonomamente anche nelle questioni di ordinaria amministrazione.
- 4) Ai fini anagrafici, i figli , ed sono collocati Per_1 Per_3 Per_2 presso l'abitazione materna, già casa familiare, sita in Mulazzo, Via Fatima
n. 4, Località Groppoli.
- 5) I. IG. potrà tenere presso di sè i predetti figli dal Controparte_1 giovedì, dopo l'uscita da scuola, fino alla domenica alle ore 14.00, salvo modifiche da concordare tra i coniugi, per tutte le settimane, come da tempo già avviene, avendo le parti rinviato a successive determinazioni l'individuazione dei periodi festivi e nel corso delle vacanze estive che il padre potrà trascorrere con la prole. Le parti hanno rinviato a successive determinazioni l'individuazione delle giornate festivi e del periodo di vacanze estive che il padre potrà trascorrere con i figli.
- 6) A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli , Per_1
ed , il IG. è tenuto a corrispondere alla Per_3 Per_2 Controparte_1
IG.ra l'importo mensile di € 150,00 per ciascuno dei predetti Parte_1
figli, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT. Alla luce del fatto che il padre non ha versato mai alcunchè per il contributo al mantenimento della prole, la madre avrà il diritto di percepire interamente l'assegno unico per i tre figli, avendo il padre rinunciato a qualsiasi pretesa per gli assegni pregressi, già percepiti dalla madre.
7 Dà atto che il IG. ha assunto l'impegno di intraprendere Controparte_1 gli opportuni percorsi per risolvere i propri problemi relativi all'abuso di alcol.
Rimette alla sentenza che definirà il giudizio la pronuncia inerente al regime delle spese processuali.
Provvede come da separata ordinanza in pari data alla remissione della causa sul ruolo ed a regolare il prosieguo del giudizio ai fini della definizione della domanda di divorzio, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, nonché a seguito del decorso del termine ex art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per gli adempimenti di competenza.
Massa, 18.03.2025
Il Presidente estensore
dott. Domenico Provenzano
8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MASSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
in composizione monocratica, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei IGg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano
Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione giudiziale e divorzio (ex art. 473 bis.
49-51 c.p.c.) rubricato al n. 1550/2024 R.G.A.C., introdotto con ricorso depositato in data 28.06.2024 da ( ) Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Ragusa, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aulla
(MS), Via Resistenza n. 52 sc AX attore
nei confronti di
(Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._2
nato a [...], il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Orlandi, giusta procura in atti, e domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_1
convenuto
Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non intervenuto
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
2 Per entrambe le parti (come da verbale di udienza del 13.03.2025 e da conclusioni congiunte trascritte in note depositate il 11.03.2025 e il
12.03.2025):
“In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 legge 1/12/1970 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi.
Stabilire che la ricorrente eserciti in via esclusiva e per le ragioni esposte in ricorso la responsabilità genitoriale.
Stabilire che la madre eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
la madre eserciterà la responsabilità genitoriale autonomamente anche nelle questioni di ordinaria amministrazione;
stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori saranno iscritti presso il domicilio di
nell'abitazione familiare sita in Mulazzo, Via Fatima n. 4, Parte_1
Località Groppoli;
Stabilire che il padre potrà tenere presso di sè i figli Controparte_1 minori dal giovedì, dopo l'uscita da scuola, fino alla domenica alle ore
14.00, salvo modifiche da concordare tra i coniugi, per tutte le settimane, come da tempo già avviene.
Il padre si impegna ad intraprendere gli opportuni percorsi per risolvere i propri problemi relativi all'abuso di alcol.
Le parti rinviano ogni decisione, per quanto riguarda il diritto del padre di trascorrere i periodi festivi e quelli estivi con i figli, al momento in cui si presenteranno festività e le vacanze scolastiche.
3 Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli e in ragione delle circostanze sopra menzionate corrisponderà all'altro Controparte_1 genitore l'importo mensile di € 150 per ciascun figlio, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
alla luce del fatto, poi, che il Controparte_1
non ha versato mai un euro per il contributo al mantenimento dei figli, stabilire che la madre avrà il diritto di percepire interamente l'assegno unico per i tre figli e che il padre rinuncia a qualsiasi pretesa per gli assegni pregressi, già percepiti dalla madre.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.10.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , chiedendo venga Controparte_1
pronunciata la separazione personale tra le medesime parti, nonché, sempre nel contesto dello stesso procedimento, a seguito del decorso del termine previsto ex lege, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Mulazzo (MS), in data 19.01.2008, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'anno
2008 al n. 1, Parte I, I Serie;
instando, altresì, affinché vengano disposti l'affidamento della prole, in via esclusiva alla madre, la collocazione residenziale della stessa presso quest'ultima, l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario ed il contributo al mantenimento delle figlie minori.
Ha dedotto ila ricorrente: che dall'unione coniugale sono nati la figlia (il 09.09.2014) e i figli Per_1
e (entrambi il 27.05.2020); Per_2 Per_3
4 che gli stessi coniugi sono separati di fatto fin dal 2021, essendo venuta meno l'affectio maritalis ed essendo la convivenza tra gli stessi divenuta intollerabile a causa dell'abuso di sostanze alcooliche da parte del marito.
Il convenuto si è costituito, dichiarando di aver raggiunto con la controparte un accordo inerente alle condizioni di separazione, sostanzialmente aderenti a quelle prospettate in ricorso.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento.
La causa è pervenuta in decisione all'udienza del 13.03.2025, sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti con note scritte, come in epigrafe riportate.
<><><>
Premesso quanto sopra, deve escludersi la possibilità di riconciliazione tra le parti, essendo le stesse già da tempo non più conviventi e residenti presso distinti indirizzi, essendo risultato vano il tentativo di conciliazione ed essendo stata la reciproca volontà di pervenire alla separazione personale ribadita con le conclusioni congiunte rassegnate. Il comportamento delle parti (sia ante causam che in sede processuale) vale a dimostrare, in effetti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, ricorrendo, pertanto, ex art. 151 c.c., le condizioni di legge per la pronuncia di separazione personale.
Le condizioni di separazione oggetto dell'intesa raggiunta dai coniugi, inerenti all'affidamento esclusivo della prole alla madre, alla collocazione residenziale prevalente della stessa presso l'abitazione materna ed ai tempi e modalità di frequentazione dei medesimi figli minori da parte del padre, quale genitore non collocatario, risultano rispondenti agli interessi degli stessi minori - a fronte dell'incontestato perdurante dipendenza da sostanze alcooliche del e dell'opportunità che lo stesso intraprenda CP_1
un percorso terapeutico presso il SERD al fine di risolvere tale situazione, anche in funzione del miglior rapporto con le figlie - e rispettose
5 dell'habitat domestico ed alle abitudini di vita della medesima prole;
risultando pertanto giustificata, sotto tale profilo, la deroga al regime di affidamento condiviso recepito dall'ordinamento quale soluzione ordinaria.
Parimenti, le condizioni attinenti alla contribuzione al mantenimento dei figli da parte del padre, quale genitore non collocatario, ed alla ripartizione tra gli stessi al 50% delle spese straordinarie risultano aderenti al principio di proporzionalità, avuto riguardo alle rispettive capacità patrimoniali delle parti, quali attestate dalla documentazione prodotta.
Le ulteriori condizioni concernenti la contribuzione al mantenimento della prole.
In definitiva, in difetto di motivi ostativi di sorta possono essere recepite nella presente sentenza le condizioni di separazione personale riportate nelle suindicate conclusioni congiunte dei coniugi.
Con separata ordinanza in pari data si provvede ai fini della prosecuzione del giudizio, in funzione della definizione della domanda di divorzio, previo decorso del termine previsto ex lege per la procedibilità della stessa e di quello occorrente per il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione personale, a norma dell'art. 473 bis 49, comma 1 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, visti gli artt. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c.,
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, alle seguenti condizioni:
[...]
- 1) I IGg.ri e continueranno a vivere Parte_1 Controparte_1 separatamente, salvo l'obbligo reciproco di comunicarsi eventuali variazioni di residenza o di domicilio.
6 - 2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi.
- 3) Affida in via esclusiva i figli minori delle parti, , e Per_1 Per_2
, alla IG.ra , che eserciterà in via esclusiva la Per_3 Parte_1
responsabilità genitoriale sugli stessi, assumendo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi minori, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni. La madre eserciterà la responsabilità genitoriale sui predetti figli autonomamente anche nelle questioni di ordinaria amministrazione.
- 4) Ai fini anagrafici, i figli , ed sono collocati Per_1 Per_3 Per_2 presso l'abitazione materna, già casa familiare, sita in Mulazzo, Via Fatima
n. 4, Località Groppoli.
- 5) I. IG. potrà tenere presso di sè i predetti figli dal Controparte_1 giovedì, dopo l'uscita da scuola, fino alla domenica alle ore 14.00, salvo modifiche da concordare tra i coniugi, per tutte le settimane, come da tempo già avviene, avendo le parti rinviato a successive determinazioni l'individuazione dei periodi festivi e nel corso delle vacanze estive che il padre potrà trascorrere con la prole. Le parti hanno rinviato a successive determinazioni l'individuazione delle giornate festivi e del periodo di vacanze estive che il padre potrà trascorrere con i figli.
- 6) A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli , Per_1
ed , il IG. è tenuto a corrispondere alla Per_3 Per_2 Controparte_1
IG.ra l'importo mensile di € 150,00 per ciascuno dei predetti Parte_1
figli, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT. Alla luce del fatto che il padre non ha versato mai alcunchè per il contributo al mantenimento della prole, la madre avrà il diritto di percepire interamente l'assegno unico per i tre figli, avendo il padre rinunciato a qualsiasi pretesa per gli assegni pregressi, già percepiti dalla madre.
7 Dà atto che il IG. ha assunto l'impegno di intraprendere Controparte_1 gli opportuni percorsi per risolvere i propri problemi relativi all'abuso di alcol.
Rimette alla sentenza che definirà il giudizio la pronuncia inerente al regime delle spese processuali.
Provvede come da separata ordinanza in pari data alla remissione della causa sul ruolo ed a regolare il prosieguo del giudizio ai fini della definizione della domanda di divorzio, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, nonché a seguito del decorso del termine ex art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per gli adempimenti di competenza.
Massa, 18.03.2025
Il Presidente estensore
dott. Domenico Provenzano
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