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17 maggio 1967
17 maggio 1967
Art. 1. Articolo unico.
All'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo, 1965, n. 155, e' aggiunto il periodo seguente:
"In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualita' di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo".
All'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo, 1965, n. 155, e' aggiunto il periodo seguente:
"In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualita' di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/12/1983, n. 7388Provvedimento: Al centralinista cieco assunto in via obbligatoria - cui, ai sensi dell'art. 10 della legge 2 aprile 1968 n. 482, va applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo - spetta, a norma dell'art. 1 della legge 14 luglio 1957 n. 594 (successivamente modificato dall'art. 1 della legge 28 luglio 1960 n. 778, dall'art. 1 della legge 5 marzo 1965 n. 155 e dall'articolo unico della legge 11 aprile 1967 n. 231), l'inquadramento in un posto iniziale del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista. Pertanto, il giudice del merito, nell'ipotesi in cui la …Leggi di più...
- assunzione obbligatoria·
- conseguenze·
- lavoro subordinato·
- mancanza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista·
- lavoro·
- irrilevanza·
- collocamento al lavoro·
- ciechi, invalidi e mutilati·
- necessità·
- centralinista cieco·
- inquadramento nella carriera esecutiva o equipollente·
- costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato·
- assunzione