Art. 1. Articolo unico.
All'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo, 1965, n. 155, e' aggiunto il periodo seguente:
"In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualita' di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo".
All'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo, 1965, n. 155, e' aggiunto il periodo seguente:
"In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualita' di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo".