Articolo 1 della Legge 11 aprile 1967, n. 231
Versione
17 maggio 1967
Art. 1. Articolo unico.

All'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo, 1965, n. 155, e' aggiunto il periodo seguente:
"In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualita' di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo".

Entrata in vigore il 17 maggio 1967
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