Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01209/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03395/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3395 del 2022, proposto da AL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Matteo Ezechieli e Maria Chiara Volonterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vigevano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Parlato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Comune di Vigevano il 13 ottobre 2022 (prot. SUAP n. 0055846/13-10-2022) e recante “ Richiesta di variazione nell'esercizio di media struttura di vendita. Riscontro a vs. nota in data 14/07/2022 n. prot. 49040 ”, con cui è stato richiesto di pagare Euro 47.013,75 a titolo di misure perequative e compensative connesse alla pratica di parziale modifica merceologica dell'esercizio commerciale di media struttura di vendita in corso Novara n. 148;
- della deliberazione consiliare n. 15 del 26 aprile 2018 del Comune di Vigevano (recante “ Governo del territorio e del tessuto urbano: contributo di costruzione ex art. 43 e seguenti della L.R. n° 12/05 e s.m.i. Aggiornamento dei valori tabellari degli oneri d'urbanizzazione primaria e secondaria, modalità applicative e adempimenti conseguenti ”), solo e limitatamente alla parte in cui il relativo allegato “ Contributo di costruzione aggiornamento oneri di urbanizzazione ” impone, al punto 9, misure compensative e perequative per le medie strutture di vendita;
- di ogni altro atto presupposto, inerente, conseguente o comunque connesso agli atti impugnati;
nonché per l’accertamento della non debenza della somma di 47.013,75 Euro a titolo di misure perequative e compensative,
e per la conseguente condanna del Comune di Vigevano al rimborso di tale importo già versato dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vigevano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa IN MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente AL S.r.l. (di seguito solo “AL”), società facente parte del gruppo “ALDI” che opera nel settore della grande distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari, espone di esercitare la propria attività commerciale all’interno del punto vendita sito nel Comune di Vigevano, in corso Novara n. 148, di proprietà di Selfitalia S.r.l. e condotto in locazione da ER, che vi ha esercitato il commercio nella forma della media struttura di vendita con superficie di 1.393 mq per categoria merceologica non alimentare, in forza dell’autorizzazione commerciale n. 3911/1996 di cui la predetta società era intestataria.
2. A sua volta, AL ha acquisito la disponibilità del locale da ER attraverso apposito contratto di sublocazione, che prevede, inter alia , il subentro della ricorrente nell’autorizzazione n. 3911/1996 con parziale modifica merceologica, così da poter adibire una parte della superficie di vendita pari a 800 mq per commercio di prodotti alimentari e lasciando i restanti 593 mq per altra tipologia commerciale.
3. Conseguentemente, onde adempiere alle obbligazioni derivanti dal suddetto contratto, ER ha chiesto al Comune di Vigevano l’autorizzazione alla parziale modifica merceologica nei termini sopra prospettati.
4. Con nota del 30.06.2022, l’amministrazione comunale ha trasmesso a ER il “ Preavviso di rigetto e comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ”, indicando che “ la trasformazione di parte della superficie di vendita non alimentare esistente in nuova superficie di vendita alimentare (800 mq) rende obbligatoria la realizzazione di opere perequative ai sensi del D.C.R. 12.11.2019 ‐ X/187 per un corrispettivo economico pari ad € 112,50 / mq di SV alimentare come da Tabella 4 allegata alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2018 ”.
5. Nelle more, AL è subentrata in forza di cessione di ramo d’azienda nell’originaria Autorizzazione n. 3911/1996 detenuta da ER e, quindi, anche nella pratica di modifica merceologica, di ciò notiziando gli uffici comunali.
6. Con nota del 13.10.2022, il Comune di Vigevano ha concluso il procedimento comunicando alla ricorrente che, “ al fine del rilascio dell’autorizzazione per variazione nell’esercizio di media struttura di vendita da non alimentare a alimentare ” sarebbe stato necessario “ corrispondere un importo pari a 47.013,75 Euro ” a titolo di oneri compensativi e perequativi.
7. In pari data, la ricorrente ha corrisposto all’amministrazione comunale il suddetto importo con riserva espressa di ripetizione della somma versata, ottenendo successivamente l’autorizzazione commerciale relativa alla modifica merceologica richiesta.
8. Con il presente ricorso, AL ha impugnato la succitata richiesta di pagamento, unitamente alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2018 del Comune di Vigevano, limitatamente alla parte in cui il relativo allegato “ Contributo di costruzione aggiornamento oneri di urbanizzazione ” impone, al punto 9, misure compensative e perequative per l’insediamento di medie strutture di vendita, formulando, oltre alla domanda caducatoria, anche azione di accertamento della non debenza della somma di Euro 47.013,75 già corrisposta al Comune di Vigevano a titolo di misure perequative e compensative, con condanna della predetta amministrazione alla restituzione del predetto importo. A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure:
“ 1. Violazione dell’articolo 6-bis della l.r. n. 6/2010 - Violazione dell’articolo 23 della Costituzione - Violazione del principio di legalità ”;
“ 2. Violazione e falsa applicazione della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26 aprile 2018 - Violazione e falsa applicazione della delibera di Consiglio Regionale n. x/187 del 12 novembre 2013 - Violazione dell’articolo 1 della l. n. 241 del 7 agosto 1990 - Eccesso di potere per illogicità e per violazione dei principi del principio di buon andamento e di proporzionalità ”;
“ 3. Violazione e falsa applicazione della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26 aprile 2018 - Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e del principio del buon andamento - Eccesso di potere per illogicità ”.
9. Si è costituito in giudizio il Comune di Vigevano per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
10. Le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi a sostegno delle proprie posizioni in vista della trattazione di merito del ricorso e, all’udienza del 18.12.2025, la causa è stata introitata per la decisione.
11. Con il primo motivo di ricorso, AL lamenta che la Delibera di Consiglio Comunale di Vigevano n. 15/2018 avrebbe illegittimamente previsto un corrispettivo per misure compensative anche con riferimento all’insediamento di medie strutture di vendita, così violando l’articolo 6-bis della L.R. della Lombardia n. 6/2010 che ammetterebbe tale possibilità soltanto con riferimento alle grandi strutture di vendita. In mancanza di una normativa di rango legislativo che autorizzi l’imposizione di tale prestazione patrimoniale relativamente alle medie strutture di vendita la richiesta del Comune di Vigevano non sarebbe legittima, né l’assenza di una specifica previsione di legge di copertura potrebbe essere sopperita dalla D.C.R. n. X/187, poiché trattasi di atto amministrativo che, vieppiù, si riferisce nel merito alle misure compensative e perequative delle sole grandi strutture di vendita.
Il motivo è fondato nei sensi di seguito illustrati.
12. La pretesa del Comune di Vigevano al pagamento, da parte della ricorrente, di una somma di denaro a titolo di “ misure perequative e compensative ” per la modifica della destinazione merceologica da “ non alimentare ” ad “ alimentare ” di parte della superficie di una preesistente media struttura di vendita si fonda sulle previsioni di cui alla D.C.R. 12 novembre 2013 n. X/187, recante “ Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale ”, nonché sulla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2018 che ha quantificato gli importi a tal titolo dovuti in relazione all’entità della superficie commerciale interessata.
12.1 La citata D.C.R. 12 novembre 2013 n. X/187, in particolare, nella fase di avvio dell’aggiornamento della programmazione regionale in materia di commercio, ha l’obiettivo di definire “ il quadro conoscitivo risultante dall’attività di monitoraggio dello sviluppo della rete distributiva lombarda, (…) nell’ottica di delinearne lo sviluppo futuro ”, di effettuare un monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche regionali di regolazione e supporto allo sviluppo del settore commerciale, nonché di “ delineare nuove linee di indirizzo per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale che diano indicazioni programmatiche per la definizione dei contenuti della nuova programmazione regionale ”. L’atto ha dunque una valenza programmatica e di sistema, con il duplice obiettivo di effettuare una ricognizione dei risultati del monitoraggio relativo al contesto commerciale presente e allo stato dell’attuazione della programmazione regionale vigente, nonché di dettare le linee direttrici della politica regionale in materia di commercio.
12.2 In questo contesto, nell’ambito dell’introduzione alla Parte 3 “ Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale ”, si legge che “ al fine di garantire il contenimento dell’impatto delle grandi strutture di vendita sul contesto territoriale interessato, contrastando le esternalità negative, si dovranno potenziare i criteri atti all’individuazione, attraverso meccanismi di analisi e di valutazione di area vasta, di opere di mitigazione di natura socio-economica, infrastrutturale, viabilistica e ambientale. Inoltre andranno individuate misure perequative e compensative di rilevanza sovra comunale e andranno periodicamente monitorati, attraverso indagini e verifiche su indicatori condivisi e omogenei, gli esiti delle azioni di compensazione e mitigazione decisi con l’apporto congiunto di attori pubblici e privati, anche in sede di valutazione e attuazione di istanze per l’insediamento o la modificazione di grandi strutture di vendita ”. La delibera prosegue precisando che “ le nuove istanze di insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovranno essere valutate tenendo conto delle previsioni dei piani di mobilità del traffico redatti dagli enti locali interessati. Le nuove autorizzazioni dovranno concorrere alla realizzazione degli interventi previsti dal piano di mobilità e del traffico. Gli esiti delle misure perequative e compensative, anche di rilevanza sovra comunale, saranno, inoltre, periodicamente monitorati attraverso indagini e verifiche su indicatori condivisi e omogenei ”.
12.3 Dalla lettura di quanto sopra riportato si ricava che la previsione di misure compensative e/o perequative, anche di rilevanza sovra comunale, è espressamente riferita soltanto all’insediamento di grandi strutture di vendita, in considerazione del notevole impatto che la loro realizzazione e attivazione comporta sul territorio e sull’ambiente. La stessa previsione non è riprodotta in relazione alle medie strutture di vendita, per le quali si fa riferimento esclusivamente alla necessità che, nell’autorizzare le nuove istanze di insediamento, si tenga conto delle previsioni dei piani di mobilità del traffico redatti dagli enti locali al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.
12.4 In linea con quanto precede, la delibera continua poi stabilendo che “ sono da incentivare anche misure che rendano maggiormente vivibili le città e le aree in cui sono insediate grandi e medie strutture di vendita, in termini di riduzione dell’inquinamento da traffico, contenimento dei rumori e mitigazione dell’impatto visivo ”, a conferma che le linee guida per le azioni da intraprendere al fine di rendere meglio compatibile l’insediamento di medie strutture di vendita con il contesto territoriale e sociale di riferimento attengono prevalentemente alla minimizzazione, tramite interventi concreti, degli impatti negativi in termini di peggioramento delle condizioni di viabilità e di traffico, dell’inquinamento acustico e della complessiva vivibilità dell’area su cui si colloca l’esercizio commerciale di riferimento. Si tratta, dunque, di interventi che possono essere eventualmente previsti nel quadro dei più ampi poteri di governo del territorio e di pianificazione demandati all’ente locale, al fine di garantire in concreto la migliore integrazione possibile anche delle medie strutture di vendita nell’ambito del contesto territoriale e ambientale in cui le stesse sono localizzate, senza che ciò autorizzi l’amministrazione, tuttavia, a imporre misure “compensative” – vieppiù meramente patrimoniali – direttamente correlate al rilascio dell’autorizzazione commerciale.
12.5 All’interno della D.C.R. 12 novembre 2013 n. X/187, pertanto, le previsioni riservate alle medie strutture di vendita hanno carattere meramente residuale e si limitano a disporre che l’insediamento delle medie strutture, come pure degli esercizi di somministrazione che soggiacciono ad analogo trattamento, deve essere “ disciplinato in modo da garantire mediante standard pubblici (parcheggi e verde) una loro migliore integrazione con il territorio contenendo le esternalità negative di tipo ambientale ”, ancora una volta collocando tali possibili misure nel contesto del governo del territorio e delle scelte pianificatorie dell’ente locale, nonché dei procedimenti che a tali ambiti attengono e nell’ambito dei quali potrà organicamente essere valutata la necessità di misure compensative sub specie di “ standard pubblici ” in dipendenza dall’intervento proposto.
Va infine evidenziato che la predetta delibera fa rinvio, con riferimento alla regolamentazione specificatamente dedicata alle medie strutture di vendita, alla deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/6024 del 5.12.2007 recante “ Medie strutture di vendita – Disposizioni attuative del programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 ”, che costituisce la fonte d’elezione in materia. Quest’ultima – non menzionata nel provvedimento impugnato – fornisce agli enti locali indicazioni per la disciplina dell’apertura e della modificazione delle stesse, prevedendo in termini generali la verifica di compatibilità degli impatti socio economico, occupazionale, infrastrutturale, urbanistico ambientale e paesistico, così chiaramente indicando la necessità di una valutazione concreta in ordine all’eventuale sussistenza di esternalità negative nell’ambito del governo del territorio comunale e senza mai introdurre la possibilità di misure propriamente compensative di carattere economico, nei termini in cui sono state applicate nel caso di specie nell’ambito di un procedimento autorizzativo commerciale.
12.6 In conclusione, diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, non vi è alcun elemento nella citata delibera regionale che facoltizzi l’ente locale ad imporre “ misure compensative e perequative ” in termini di compensazione monetaria applicabili automaticamente a fronte di una modifica dell’autorizzazione commerciale di una media struttura di vendita, vieppiù senza alcuna valutazione concreta degli eventuali impatti negativi a ciò correlati nel contesto di riferimento.
13. Il quadro sopra delineato negli strumenti di programmazione commerciale adottati dalla Regione risulta in linea, peraltro, con i contenuti della L.R. della Lombardia n. 6/2010 (“ Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere ”), che non prevede per le medie strutture di vendita gli stessi oneri e adempimenti previsti, sul piano autorizzativo, per le grandi strutture di vendita. In particolare, l’art. 6 bis della citata fonte normativa disciplina espressamente la “ sostenibilità delle grandi strutture di vendita ”, demandando alla Giunta Regionale l’elaborazione di “ linee guida relative alle misure e alle contribuzioni finanziarie di cui al programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale e alle relative modalità attuative finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita ”. Al successivo comma 4, poi, la citata disposizione continua stabilendo che “ i criteri e le indicazioni operative relative alla sostenibilità sono disciplinate da separato atto della competente struttura regionale anche ai fini della individuazione degli indicatori necessari a definire il grado di efficacia delle misure delle azioni compensative proposte ”.
13.1 In detti termini, la norma regionale riconosce la necessità di introdurre misure – espressamente definite “ azioni compensative ” – atte a garantire la “ sostenibilità ” dell’insediamento di grandi strutture di vendita sul territorio, in considerazione delle eventuali esternalità negative che potrebbero derivare da tali interventi sul piano ambientale e socio-economico, mitigandone l’impatto attraverso l’individuazione di apposite misure. Analoga disciplina, tuttavia, non è riprodotta in relazione all’insediamento di medie strutture di vendita, per le quali la L.R. della Lombardia n. 6/2010 nulla prevede al riguardo.
14. Ciò premesso quanto alle fonti normative e regolamentari su cui si fonda il provvedimento impugnato, rileva il Collegio che, nel caso in esame, l’esistenza di una chiara cornice normativa o regolamentare entro cui collocare l’azione amministrativa è vieppiù necessaria in considerazione della natura meramente economica, rectius monetaria, della misura applicata. Difatti, l’amministrazione non ha previsto l’applicazione di strumenti concreti finalizzati al contenimento degli impatti negativi sul territorio eventualmente derivanti dal cambio di categoria merceologica della struttura di vendita – ad esempio, tramite il reperimento di un maggior numero di parcheggi – ma si è limitata a imporre il pagamento di una somma di denaro in rapporto alla metratura dell’insediamento a destinazione commerciale “alimentare” e, dunque, su base del tutto automatica e senza alcun legame con accertate esigenze di mitigazione delle esternalità negative in ipotesi correlate all’intervento. In detti termini, il Comune di Vigevano ha automaticamente applicato una misura compensativa di carattere meramente patrimoniale nell’ambito di una richiesta avente a oggetto la parziale modifica di un’autorizzazione commerciale relativa a una struttura esistente, il cui ammontare è calcolato in maniera fissa sulla scorta di un parametro quantitativo rappresentato dalla superficie destinata alla nuova attività e senza alcun preventivo accertamento
14.1 È tuttavia dubitabile che una simile richiesta, così come trasfusa nel provvedimento amministrativo impugnato, abbia effettivamente carattere “compensativo” o “perequativo”, presentandosi piuttosto come un mero onere patrimoniale gravante sull’operatore economico e condizionante il rilascio della modifica dell’autorizzazione commerciale, il quale risulta, in tali termini, di dubbia compatibilità con il diritto eurocomunitario che prevede, in particolare con la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2006 (c.d. Bolkestein), la libertà di stabilimento delle imprese commerciali e la libera prestazione di servizi.
14.2 Per un verso, difatti, va ribadito che il provvedimento impugnato – adottato dallo Sportello Unico delle Attività Produttive – costituisce l’esito di un procedimento relativo alla parziale variazione di un’autorizzazione commerciale relativa a una media struttura esistente, che non contiene alcun riferimento di natura urbanistico-edilizia o richiamo alle previsioni dello strumento urbanistico generale, prescindendo altresì da ogni valutazione di insediabilità dell’intervento all’interno dell’ambito territoriale e ambientale di riferimento. In questo caso, la previsione di una misura compensativa finisce quindi per tradursi in una richiesta economica correlata esclusivamente e in via automatica al rilascio del titolo commerciale richiesto, di cui costituisce condizione per il rilascio, che va incontro alle plurime criticità sopra evidenziate.
14.3 Per altro verso, nel provvedimento impugnato non vi è alcuna indicazione che siano stati individuati impatti negativi nell’ambito del citato cambio di categoria merceologica, tenuto conto del contesto di riferimento, delle dotazioni già presenti e delle caratteristiche oggettive dell’intervento proposto, né è dato comprendere, in mancanza di tale valutazione, se sussista un’effettiva esigenza di approntare misure (e di quale natura) atte a compensare le rilevate esternalità negative per garantire la sostenibilità dell’intervento sul piano territoriale e ambientale. Nel caso di specie, va inoltre considerato che la pretesa economica dell’amministrazione comunale è relativa non all’insediamento ex novo dell’attività, ma a un cambio di categoria merceologica – da “ non alimentare ” ad “ alimentare ” – presso una struttura già esistente e previamente autorizzata, per cui a maggior ragione l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere un’adeguata istruttoria per accertare eventuali nuove esternalità negative derivanti dal mutamento prospettato.
15. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato laddove richiede alla ricorrente il pagamento della somma di euro 47.013,75 a titolo di misure compensative/perequative, per le ragioni e nei termini sopra chiariti.
16. Non vi sono invece sufficienti elementi, allo stato degli atti e considerate le allegazioni delle parti, per procedere all’annullamento della delibera di Consiglio Comunale n. 15/2018 (“ Governo del territorio e del tessuto urbano: contributo di costruzione ex art. 43 e seguenti della l.r. n° 12/05 e s.m.i. aggiornamento dei valori tabellari degli oneri d’urbanizzazione primaria e secondaria, modalità applicative e adempimenti conseguenti ”), nella parte in cui prevede le predette misure compensative/perequative e ne individua i parametri di riferimento.
16.1 Ritiene infatti il Collegio che, sulla scorta degli elementi acquisiti all’odierno giudizio e considerando il perimetro della cognizione sottoposta a questo Giudice, non sia possibile escludere che le predette misure compensative o perequative – anche considerando che le stesse sono disciplinate all’interno di un provvedimento relativo alla matria edilizia – ricevano una diversa e, in ipotesi, anche legittima applicazione non quale condizione per il rilascio di un titolo commerciale, ma nell’ambito di procedimenti caratterizzati dall’esercizio di poteri attinenti al corretto governo del territorio o comunque correlati alla valutazione, sul piano urbanistico, dell’insediamento della singola struttura nel contesto ambientale e territoriale di riferimento, sulla scorta delle disposizioni eventualmente contenute nel Piano di Governo del Territorio del Comune di Vigevano.
16.2 Vi è da aggiungere, per completezza, che il quadro sinora delineato è parzialmente cambiato con la deliberazione di Giunta Regionale n. XII/2828 del 24.07.2024 recante “ Indicazioni ai comuni per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività delle medie strutture di vendita (MSV) ” – non applicabile al caso di specie, poiché temporalmente successiva al provvedimento impugnato – che ha superato la precedente D.G.C. n. VIII/6024 del 5.12.2007. Detta nuova deliberazione, in particolare, ha previsto un apposito paragrafo 3.6 “ Misure e opere di mitigazione e compensazione (sostenibilità) ” contenente un ampio ventaglio di strumenti volti alla riduzione degli eventuali impatti negativi correlati all’insediamento di medie strutture di vendita, sul presupposto del preventivo accertamento degli stessi, fermo restando che non è in detta sede prevista la possibilità di applicare compensazioni automatiche e meramente patrimoniali quali condizioni per il rilascio dell’autorizzazione commerciale.
16.3 In questo senso, al di là dell’ambito concreto di applicazione, la delibera fornisce ulteriori elementi a conferma dell’illegittimità del provvedimento del Comune di Vigevano, poiché indica chiaramente che le misure compensative possibili a fronte dell’insediamento di medie strutture di vendita costituiscono rimedi concreti, tali da presupporre una preventiva istruttoria in ordine agli eventuali impatti negativi sul territorio, sull’ambiente e sul sistema socio-economico correlati a dette tipologie commerciali e, dunque, non si possono tradurre in forme di compensazione meramente patrimoniali vieppiù se caratterizzate da automatismo applicativo alla stregua di oneri economici condizionanti il rilascio dell’autorizzazione commerciale.
17. In conclusione, alla luce di quanto precede, il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto nei limiti e nei sensi sopra precisati; per l’effetto, deve conseguentemente essere annullato il provvedimento del Comune di Vigevano del 13 ottobre 2022 (prot. SUAP n. 0055846/13-10-2022) laddove prevede, a carico della ricorrente, l’obbligo di versare euro 47.013,75 a titolo di misure compensative e perequative.
18. Non può essere invece accolta l’azione di accertamento del diritto alla restituzione delle somme già versate dalla ricorrente a titolo di misure compensative e perequative in relazione alla modifica di categoria merceologica di cui si discute, non trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, discendendo comunque l’obbligo restitutorio in capo al Comune di Vigevano dall’effetto conformativo della presente sentenza.
19. I restanti motivi di ricorso possono essere assorbiti, considerando la priorità logica delle censure esaminate e l’effetto pienamente satisfattivo che deriva alla ricorrente dall’accoglimento delle stesse.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il provvedimento del Comune di Vigevano del 13 ottobre 2022, nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Vigevano al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre iva e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GA ZI, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
IN MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN MO | GA ZI |
IL SEGRETARIO