TAR Milano, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 1209
TAR
Sentenza 13 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell’articolo 6-bis della l.r. n. 6/2010 e del principio di legalità

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo, accertando che la normativa regionale e gli strumenti di programmazione commerciale non autorizzano l'imposizione di misure compensative di carattere economico per medie strutture di vendita, soprattutto se applicate automaticamente senza valutazione degli impatti negativi.

  • Rigettato
    Legittimità della deliberazione consiliare

    Il Collegio ritiene che la delibera possa avere una diversa e legittima applicazione in altri contesti, non necessariamente legati al rilascio di un titolo commerciale, ma nell'ambito di procedure attinenti al governo del territorio.

  • Accolto
    Non debenza delle misure perequative e compensative

    L'accertamento della non debenza è implicito nell'annullamento del provvedimento che imponeva il pagamento, con conseguente obbligo restitutorio per il Comune.

  • Accolto
    Obbligo restitutorio

    L'obbligo restitutorio del Comune discende dall'effetto conformativo della sentenza che annulla il provvedimento di imposizione del pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 1209
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1209
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo