Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 36117/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.10.2024 da
1) Parte_1
Nato a Roma il 09/08/1963
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luana Tardino del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2
Nata a Pisa il 25/08/1965
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10 con l'Avv. Laura Fanticelli del Foro di Arezzo presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in SA UL (FR) trascritto nei Registri dello stato civile di Milano
(anno 1998 atto n. 0055 reg. 07 parte 2 serie C/1)
separati consensualmente con sentenza n. 211/2023 del 10/12/2023 del Tribunale di Milano passata in giudicato, v. documenti in atti
C.F. cittadino italiano C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, dopo il deposito del ricorso contenzioso ex art. 3 L. 898/70 e 473 bis 14 c.p.c.
e comparsa di costituzione ex art. 473 bis 16 c.p.c. personalmente sottoscritti e contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, all'udienza del 18/03/2025, celebrata avanti al GOT Dott.ssa Roberta Madera, hanno raggiunto un accordo e chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato a Parte_1 Parte_2
SA UL (FR) l'08/06/1998 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano, anno 1998, al n. 0055, Serie C/1, P. 2, Reg. 07 ordinando al Comune di Milano di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 2) Confermare l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i coniugi con Persona_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre in via Trasimeno n. 86/10
Milano. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente per le questioni di maggiore interesse (istruzione, educazione e salute), nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e disgiuntamente per quelle di Persona_1 ordinaria amministrazione, che saranno rimesse al genitore presso il quale il minore di volta in volta si troverà.
3) Anche in considerazione della sua età prevedere che il figlio veda liberamente il padre compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze del ragazzo anche durante le vacanze.
4) Tenuto conto dell'attuale modalità di frequentazione tra padre e figlio, disporre che il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio nella misura di Euro 550,00
(cinquecentocinquanta/00) mensili, rivalutabili annualmente in base all'indice Istat, da versare alla madre, tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, a partire da aprile 2025. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie della vita del minore (p.e. vitto, spese di casa, abbigliamento ordinario con cambi di stagione, cancelleria scolastica, medicinali da banco).
5) Disporre integralmente a carico del Signor il pagamento della retta di iscrizione Parte_3 della scuola secondaria di secondo grado privata frequentata da , dei suoi libri Persona_1 di testo e delle visite didattiche, gite scolastiche e viaggi di istruzione di un solo giorno.
6) Disporre che i genitori suddividano al 50% le altre spese straordinarie secondo le Linee
Guida spese extra assegno per i figli del Tribunale di Milano e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) future tasse universitarie per la frequentazione di atenei pubblici;
b) libri di testo universitari;
c) materiale di corredo scolastico in ambito universitario rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dall'università e) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto universitario;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Disporre che la Signora percepisca integralmente l'assegno universale per il figlio Parte_4
. Persona_1
8) Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti, godendo entrambi di redditi adeguati e sufficienti che consentono loro di provvedere autonomamente anche al proprio mantenimento personale.
9) Dare atto che i coniugi hanno prestato il loro consenso all'eventuale richiesta e/o rinnovo del passaporto e/o documento equipollente per il figlio minore.
10) Compensare le spese e gli onorari professionali relativi al presente procedimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno già depositato la documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza del 19.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima Persona_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato l'08/06/1998 in SA UL (FR) tra
[...]
e Pt_5 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG