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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/06/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7261/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 7261 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 12 febbraio 2025, vertente tra:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , (C.F. , rappresentati e difesi C.F._4 Parte_5 C.F._5
dall'Avv. Piercarlo Mantovani (C.F. ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._6
studio in GO (Vi), Via Jacopo Scajaro, 1, giusta procura rilasciata su foglio separato ex art.83 co.3
c.p.c. in calce alla citazione
(C.F. ), quale erede di , Parte_6 C.F._7 Persona_1 Parte_7
(C.F. , (C.F. ,
[...] C.F._8 Parte_8 C.F._9 Parte_9
(C.F. ), (C.F. ), quali eredi
[...] C.F._10 Parte_9 C.F._11 di , rappresentati e difesi dall'Avv. Piercarlo Mantovani (C.F. Per_2 C.F._6
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in GO (Vi), Via Jacopo Scajaro, 1, giusta procura allegata alla memoria di costituzione del 30.7.2020
(C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._12 Parte_11
), (C.F. , quali eredi di C.F._13 Parte_12 C.F._14 Per_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Piercarlo Mantovani (C.F. ed
[...] C.F._6
elettivamente domiciliati presso il suo studio in GO (Vi), Via Jacopo Scajaro, 1, giusta procura allegata alla memoria di costituzione del 4.2.2025
- attori– contro pagina 1 di 18 (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Maiolino (C.F. CP_1 C.F._15
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bassano del Grappa (Vi), C.F._16
Via Schiavonetti, 14, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta –
e
Controparte_2
- terza chiamata, contumace-
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 12.2.2025 si riscontrava il deposito delle note del 10.2.2025, in cui gli attori così precisavano le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, disporre la divisione giudiziale dei beni mobili e degli immobili descritti in premessa di citazione e relazione peritale;
ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione alle singole stirpi partecipanti per la quota ad ognuna spettante secondo il seguente progetto divisionale:
A. e mapp. 2270 - chiedono l'assegnazione due eredi (stirpi condividenti) per per la somma di CP_3
due quote:
pagina 2 di 18 disporre l'attribuzione dei beni indivisi in favore delle stirpi con obbligo per gli stessi di provvedere al conguaglio in danaro a che spetta;
in subordinare assegnare tutti i beni agli attori ordinando il versamento del conguaglio a favore della convenuta;
porre le spese a carico di tutti i condividenti.”
Si riscontrava il deposito delle note del 10.2.2025, in cui la convenuta così precisava le conclusioni:
“Si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria di cui è causa, formando i seguenti tre distinti assegni:
a) Assegno 1: CO e mapp.2270 di valore pari a Euro 133.100,00, con obbligo di conguaglio della som-ma di Euro 67.080,00.
b) Assegno 2: mapp.2271 sub.1, mapp.1845 parte, oltre ai mapp.111, 1048, 2115 e 2152 di valore pari ad Euro 100.705,00, con diritto a ricevere conguaglio di Euro 31.335,00.
c) Assegno 3: mapp.2271 sub.2, mapp. 1845 parte, mapp.1847 e attrezzi agricoli di valore pari ad
Euro 96.295,00, con diritto di ricevere conguaglio di Euro 35.745,00.
2) Attribuire l'assegno a a e gli altri due (b e c) ai restanti eredi con rispetto dei CP_1 raggruppamenti come indicati nella nota 20.9.2024 dell'Avv. Mantovani (in principalità);
3) Disporre la relativa, concreta assegnazione tramite sorteggio (in subordine).
4) Ordinare Volture Catastali e trascrizioni corrispondenti.
5) Con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori e , Per_1 Per_2 Parte_1 Per_3
e e deducevano che: Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5
- il 10.10.2013 decedeva in GO (Vi) nato ad [...] il [...], i cui eredi CP_4
legittimi, essendo il de cuius celibe e senza discendenti e non avendo lo stesso dato disposizioni di ultima volontà, risultavano essere i fratelli e la sorella per la quota di 4/20 Per_1 Per_2 CP_1
cadauno, i figli della sorella premorta ossia , e ex Pt_9 Parte_1 Per_3 Pt_2 Parte_3
art.467 c.c. per la quota di 1/20 ciascuno nonché i figli del fratello premorto ossia e Pt_13 Pt_4
ex art. 467 c.c. per la quota di 2/20 ciascuno;
Parte_5
- in successione erano caduti i seguenti beni: 1) Terreno sito nel comune di GO (VI), così identificato: N.C.T. - Foglio 1 – Mappale 111 stagno – classe/consistenza mq. 204;
2) Terreno sito nel comune di GO (VI), così identificato: N.C.T. - Foglio 1 – Mappale 1048 seminativo- classe 3 consistenza mq.1753;
pagina 3 di 18 3) Terreno sito nel comune di GO (VI), così identificato: N.C.T. - Foglio 1 – Mappale 1847 prato- classe 3 consistenza mq.590;
4) Terreno sito nel comune di GO (VI), così identificato: N.C.T. - Foglio 1 – Mappale 2151 pascolo- classe 3 consistenza mq.3145;
5) Terreno sito nel comune di GO (VI), così identificato: N.C.T. - Foglio 1 – Mappale 2152 pascolo- classe 3 consistenza mq.175;
6) Terreno sito nel comune di GO (VI), così identificato: N.C.T. - Foglio 1 – Mappale 1845 prato- classe 3 consistenza mq.140;
7) Immobile sito nel comune di GO (VI), così identificato: N.C.E.U. - Foglio 1 – Mappale 2270 via
Mosele s.n.c. – categoria C/6 – classe 4 – consistenza mq.164;
8) Immobile sito nel comune di GO (VI), così identificato: N.C.E.U. - Foglio 1 – Mappale 2271 sub.1 via Mosele n.15– categoria A/4 – classe 4 – consistenza vani 5;
9) Immobile sito nel comune di GO (VI), così identificato: N.C.E.U. - Foglio 1 – Mappale 2271 sub.2 via Mosele s.n.c. – categoria C/6 – classe 4 – consistenza mq.123;
- nel compendio ereditario vi era un fabbricato, già destinato a residenza ed in parte a stalla, con prospiciente un annesso rustico, adibito a stalla e deposito attrezzi agricoli, per il quale era possibile presentare domanda di censimento al fine di trasformazione in bene residenziale così come le parti rurali potevano seguire analogo percorso;
- oltre ai beni immobili di cui sopra, il de cuius lasciava anche attrezzature e mezzi meccanici agricoli, fra cui un trattore targato VI 23225;
- la prolungata attività stragiudiziale fra le parti, ivi compreso l'esperimento della mediazione obbligatoria, non sortiva esito positivo e pertanto si rendeva necessario il ricorso all'autorità giudiziaria onde addivenire alla divisione del compendio in argomento.
Ciò premesso, gli attori convenivano per ottenere pronuncia giudiziale di scioglimento della CP_1
comunione ereditaria esistente sui beni caduti in successione o, in subordine, lo stralcio divisionale delle quote spettanti agli attori. Assumevano la piena divisibilità del compendio ereditario, da attribuirsi alle parti secondo le porzioni loro spettanti, salvo eventuali conguagli in denaro, a seguito di stima della consistenza dell'asse ereditario. In via gradata chiedevano disporsi l'attribuzione dei beni indivisi in loro favore con obbligo per gli stessi di provvedere al conguaglio in denaro nei confronti della sorella convenuta;
in via ulteriormente gradata, laddove fosse accertata l'indivisibilità del compendio immobiliare, ordinarsi la vendita degli immobili in esame ai sensi dell'art. 788 c.p.c. con ripartizione del ricavato fra le parti proporzionalmente alle quote spettanti.
2. La prima udienza, indicata in citazione per il 18.2.2020, veniva differita al 17.3.2020. Si costituiva pagina 4 di 18 tempestivamente aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria CP_1 spiegata dagli attori, chiedendo l'inclusione dell'area del mapp.2270 nella quota da assegnarsi alla stessa. Evidenziava infatti di aver chiesto ante causam, senza successo, l'attribuzione del succitato mappale a saldo e stralcio della propria quota ereditaria con rinunzia al rimborso degli esborsi dalla stessa sostenuti per l'attività manutentiva e di custodia del compendio immobiliare per cui è causa nonché del costo dell'assicurazione sopportato in relazione alla totalità dei fabbricati caduti in successione. A tal riguardo, faceva infatti presente di aver da sempre utilizzato - cosa che continuava a fare - l'area del mapp. 2271, compreso il “barco” (accessorio agricolo) ivi presente, su cui manteneva due cavalli ed un pollaio, adibendone una porzione ad orto, corrispondendo agli attori canone annuo pari ad € 600,00 per il relativo uso e provvedendo altresì alla manutenzione dell'intero compendio di causa nonché al pagamento dell'assicurazione R.C. come sopra menzionato.
3. Alla prima udienza, celebratasi il 16.6.2020 a seguito di rinvio in ragione dell'insorgenza del
Coronavirus, venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. Nelle more decedevano gli attori e e si costituivano i loro eredi in epigrafe indicati. La causa veniva quindi istruita Per_1 Per_2 mediante CTU (eseguita dall'Arch. ). Svolte le operazioni peritali, il CTU depositava Persona_4
la relazione in data 15.10.2021; all'udienza del 29.10.2021, atteso il deposito dell'elaborato peritale, il giudizio veniva rinviato per p.c. all'udienza del 17.5.2022, da tenersi in modalità cartolare, poi ulteriormente rinviata al 31.5.2022, medesime modalità di svolgimento. Rilevato in tal sede che il CTU aveva riscontrato profili di abusività in relazione ad un immobile del compendio in esame (c.d. “corpo
B”) nonché la presenza di un creditore iscritto (Agenzia delle Entrate - Riscossione), il Giudice allora assegnatario del fascicolo fissava udienza al 16.6.2022 ove i legali delle parti dichiaravano la disponibilità dei loro assistiti a dar corso alla sanatoria degli abusi rilevati e la causa, ordinata ex art.1113 c.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore iscritto Agenzia Delle Entrate
Riscossione, veniva rinviata all'udienza del 2.12.2022 al fine di conferire al CTU l'incarico
(integrativo) di procedere alle pratiche di sanatoria. Conclusosi l'iter di sanatoria e depositata la relazione integrativa ciò attestante, all'udienza del 2.2.2024 veniva conferito nuovamente all'arch.
l'incarico di aggiornare la stima del compendio de quo e i progetti divisionali dallo stesso Per_4
prospettati. Pervenuto il giudizio allo scrivente Magistrato, all'udienza del 17.7.2024 le parti rilevavano che, a seguito di regolarizzazione e revisione del valore dei beni, delle quali veniva dato atto nella relazione integrativa del CTU depositata il 2.5.2024, il “barco” (corpo B) aveva assunto una valutazione superiore rispetto agli altri beni del compendio sicché chiedevano al consulente la predisposizione di proposta divisionale che tenesse conto del mutato assetto dei valori, data la distanza fra quelle articolate dalle parti. A tal fine veniva pertanto conferito incarico al CTU che Per_4
pagina 5 di 18 depositava la relazione integrativa il 2.10.2024.
All'udienza del 16.10.2024, fissata per esame dell'elaborato integrativo, veniva dichiarata la contumacia della terza chiamata e la causa, stante la divergenza delle parti sui predisposti progetti divisionali, veniva quindi rinviata per p.c. al 11.2.2025, ex art. 127 ter c.p.c. Nelle more decedeva e si costituivano i suoi eredi , e . Con provvedimento ex Persona_3 Pt_2 Pt_11 Parte_12
art. 127ter c.p.c. del 12.2.2025, riscontrato il deposito delle note in cui le parti precisavano le conclusioni su riportate, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine di legge per conclusionali e repliche.
4. I beni oggetto di divisione sono compiutamente e dettagliatamente descritti nelle relazioni dell'Arch.
, cui si rimanda per il dettaglio e che, in punto descrizione e individuazione dei beni, non Per_4
sono contestate dalle parti.
Si tratta di un complesso immobiliare di fabbricati e terreni tra loro limitrofi, siti in GO (Vi), parte in via Mosele e parte lungo via G. Verdi, in zona periferica prossima al centro cittadino.
4.1. I beni sono stati distinti in tre corpi:
(A) Il corpo A ricomprende una abitazione con accessori rurali, censiti al C.F. del Comune di GO,
Fg.1; map.2271; sub.1; cat. A/4; classe 4; consistenza 5 vani;
rend. 198,84€ (oggetto di divisione di detto bene l'intera piena proprietà); Fg.1; map.2271; sub.2; cat. C/6; classe 4; consistenza 123 mq;
rend. 196,93 € (anche questo bene, per l'intera proprietà) e al C.T. map. 1845; qualità Prato;
Classe 3; sup. 140 mq;
reddito domenicale 0,65 €; reddito agrario 0,33 € (quanto a quest'ultimo, oggetto della massa ereditaria è l'1/2, il residuo è di terzi).
Il bene m.n. 2271 è un fabbricato rurale a schiera, affiancato ad un altro edificio, con area di pertinenza promiscua (il m.n. 1845) e distinto in una abitazione rurale (il m.n. 2271, sub. 1) e in un accessorio agricolo (il sub. 2).
L'edificio si compone di una parte a sud residenziale, che si sviluppa su tre livelli: piano terra e primo collegati tra loro da una scala interna e una soffitta collegata tramite una botola. Il piano terra ospita la zona giorno composta da cucina e cantina mentre al primo piano è collocata la zona notte formata da due camere. Mancano i servizi igienici e l'impianto di riscaldamento.
La parte a nord, non collegata direttamente con l'abitazione, ospita una stalla al piano terra e il fienile al piano primo. Manca un collegamento, sia interno che esterno, tra questi piani. Il fabbricato si trova in scarso stato di conservazione ed è privo di impianti.
(B) il secondo corpo ricomprende i beni censiti al C.F., foglio 1 m.n. 2270; categoria C/6; classe 4; consistenza 164 mq;
rendita 262,57€.
Trattasi di terreni in lieve pendenza, di forma irregolare, limitrofi al corpo A, attualmente coltivati a pagina 6 di 18 prato di superficie catastale di 2.327 mq su cui sorge un accessorio rurale utilizzato come deposito attrezzi agricoli e come stalla costruito con materiali poveri che versano in un pessimo stato di conservazione (denominato barco)
Il fabbricato è stato oggetto di parziale sanatoria edilizia come da permesso di costruire n. 43/2023 che ne prevede una parziale demolizione, sanando una porzione di fabbricato di superficie utile di 133.30 mq.
(C) Il terzo corpo include vari terreni, censiti al CT. Fg.1; map.111; qualità Stagno;
superficie 204 mq.;
Fg.1; map. 1048; qualità Seminativo;
Classe 3; superficie 1753 mq;
reddito domenicale 5,88 €; reddito agrario 4,07 €; Fg.1; map. 1847; qualità Prato;
Classe 3; superficie 590 mq;
reddito domenicale 2,74€; reddito agrario 1,37 €; Fg.1; map. 2151; qualità Pascolo;
Classe 3; superficie 3145 mq;
reddito domenicale 3,25 €; reddito agrario 2,60 €; Fg.1; map. 2152; qualità Pascolo;
Classe 3; superficie 175 mq;
reddito domenicale 0,18 €; reddito agrario 0,14 €. Tutti erano in piena proprietà al de cuius Guido
Rela.
Trattasi di appezzamenti di terreno di forma regolare posti lungo via G. Verdi, tenuti a prato, in posizione più defilata rispetto agli altri immobili.
Oltre a detti immobili, oggetto della comunione risultano alcuni mobili (di cui è stata riscontrata l'esistenza), ossia i seguenti attrezzi agricoli, tutti in pessime condizioni e non utilizzati da anni: un trattore targato VI 23225; spargisale;
scarica fieno;
motofalciatrice Lombardini;
spaccalegna; compressore;
saldatrice.
Il CTU ha dato atto che (relazione CTU, 15.10.2021, pag.28) che la strada che conduce al corpo A insiste su terreni di terzi, sussiste un passaggio di fatto, ma non risulta trascritta una servitù.
All'immobile è pure possibile accedere tramite il m.n. 2270.
Il CTU ha poi ricostruito – pure senza contestazioni – le provenienze e successione negli intestati (cfr. relazione 15.10.2021, pagg. 19-26) ricostruendo che, per effetto di varie successioni (da ultimo quella di alla proposizione del giudizio le parti erano titolari delle seguenti quote;
per tutti i beni CP_4
oggetto di causa, tranne il 1845, per cui le quote risultano quelle della tabella di destra.
pagina 7 di 18 Per il mappale 1845 gli ulteriori 20/40 risultano di terzi.
Successivamente all'introduzione del giudizio, si è detto che è deceduto, succedendogli Persona_5
È deceduto altresì succedendogli gli eredi , , Parte_6 Per_2 Pt_9 Parte_7 Pt_8
. Pt_9
Il CTU aveva quindi così ricostruito l'assetto proprietario (tabella di sinistra, per il m.n. quella di destra)
È poi da ultimo deceduta cui sono succeduti , e , che sono Persona_3 Pt_2 Pt_11 Parte_12
subentrati nella quota di titolarità della de cuius di cui sopra.
Il CTU ha poi riscontrato la sussistenza di una ipoteca, iscritta a Schio il 24.11.2017 (rg. 11821, rp.
1679) a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, per l'importo dell'ipoteca di € 168.326,44, capitale di € 84.163,22, contro anche su alcuni degli immobili in comunione e Controparte_5
oggetto di divisione (e nello specifico, i mappali 111, 1048, 1847, 2151, 2152, 2270, 2271 sub.1 -2), per le quote di sua proprietà.
Il CTU ha poi osservato che la strada che conduce al corpo A (mapp. 2271-1845) è formata dai mapp.
2317, 2318, 2319 e1846 di proprietà di terzi e non gravati di servitù di passaggio;
il CTU ha osservato, ad ogni modo, che all'immobile è possibile accedere attraversando il mapp. 2270 (cfr. relazione CTU del 15.10.2021, pag. 26).
4.2. Così individuati i beni, il CTU ha proceduto a stimarne il valore: nella prima relazione (quella del pagina 8 di 18 15.10.2021) aveva stimato il valore dei beni del corpo A in € 29.190,00, quelli del corpo B in €
18.731,00, quelli del Corpo C in € 20.452 e le attrezzature agricole in € 6.900 per complessivi €
75.000,00. Il valore degli immobili teneva conto dell'andamento del valore di mercato, della presenza di alcune irregolarità, tali per il c.d. barco sul corpo B, ad avviso del CTU, da doverlo far considerare come un immobile non sanabile, sicché il CTU procedeva alla stima dei soli valori dei terreni.
A seguito della rimessione della causa in istruttoria, le parti hanno proceduto alle sanatorie;
non solo, come evidenziato nella relazione del 2.5.2024 (cui si rimanda) è emerso che il c.d. barco è in parte sanabile e - previ possibili interventi di demolizione - ristrutturabile e commerciabile (così come gli immobili di cui al m.n. 2271).
Il CTU ha quindi proceduto (pagg. 24-25) ad una nuova stima, ricostruendo il valore del m.n. 2270 ipotizzando una sua eventuale ristrutturazione, in base al potenziale edificatorio e detraendo i relativi costi. Il valore del compendio, alla luce di tale diverse valutazioni e anche della crescita del mercato, è stato quindi stimato in € 167.350,00 per il Corpo A, € 133.100,00 per il corpo B, € 22.750,00 per il corpo C ed € 6.900,00 per i beni mobili, per un valore complessivo del compendio immobiliare di €
330.100,00, valori che non hanno formato oggetto di rilievi dalle parti.
5. Il CTU, nella relazione del maggio 2024, riepilogate le quote spettanti ad ogni erede, ha osservato che considerata la natura dei beni non è possibile attribuire ad ogni erede una porzione di beni in natura corrispondenti alle quote di diritto. Ha quindi rappresentato che nel corso delle operazioni i difensori fecero pervenire le seguenti proposte (cfr. relazione CTU, pag. 26).
La prima non accettata dagli attori, la seconda non accettata dai convenuti (è appena il caso di evidenziare che nelle propose risulta ancora non ancora deceduta all'epoca); anche Persona_3
l'ulteriore proposta del difensore attoreo, ossia liquidare del tutto in danaro non è stata CP_1 accolta da quest'ultima.
pagina 9 di 18 Non avendo il CTU in detta relazione articolato una sua proposta, gli è stato quindi concesso termine per predisporre ulteriori progetti divisionali, che ha indicato nella relazione del 2.10.2024.
In detta relazione il CTU ha predisposto ulteriori progetti, muovendo da due assunti (i) ha considerato ogni attore come un distinto erede (non necessariamente distinguendoli per stirpi) cui spetterebbe una porzione ereditaria;
(ii) ha poi ritenuto percorribile anche la ripartizione distinta degli immobili che compongono il mapp. 2271, osservando che “Ora che si chiede di suddividere i beni tra più parti, sembra opportuno considerare separatamente il mappale 2271 sub 1 (residenza) dal mapp. 2271 sub 2
(accessorio agricolo) i cui valori sono di seguito riportati.”(pag. 5)
Ha quindi articolato altre due proposte divisionali, la prima, che prevederebbe cinque assegni (pag.6).
La seconda che ne prevederebbe 9; a tal fine il CTU ha ipotizzato un frazionamento dei vari terreni che compongono il Corpo 5.
pagina 10 di 18 Le proposte del CTU non sono state accettate dagli attori, che hanno sostanzialmente rinviato a quelle già articolate nell'ambito delle operazioni che portarono alla relazione di maggio (da ultimo, anche negli scritti conclusivi).
I convenuti, dapprima nelle proprie osservazioni, quindi anche in conclusionale (pag. 8), hanno articolato una ulteriore proposta (definita dal CTU come “compatibile con risultanze della relazione peritale”, perché rispettante la quota di diritto degli eredi e i valori dei beni stimati:
Detta soluzione è stata contestata dagli attori, che hanno insistito sulla soluzione proposta, riportata nella relazione del CTU, da ultimo in memoria di replica.
6. Tanto chiarito, la domanda di scioglimento della comunione è fondata e deve essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere pagina 11 di 18 in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
È opportuno ricordare che, anche se, ai sensi dell'art. 727 c.c. gli assegni devono tendenzialmente comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota, a tale attribuzione omogenea può derogarsi, ex art. 720 c.c., se il frazionamento dei beni non sia materialmente possibile o comodo, ipotesi nella quale, prima di procedere alla vendita coattiva (costituente l'extrema ratio), si deve verificare la possibilità di assegnare beni per l'intero a uno o più comunisti, salvo conguaglio.
Ancora, è opportuno ricordare che “In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., qualora i beni - secondo accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.” (Cass.
Sez. II, ord. n. 27984 del 4/10/2023; cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 21612 del
28/7/2021); tra i vari fattori da ponderare vi sono consistenza e valore dei beni, la situazione giuridica
(numero ed entità delle quote), da considerarsi non all'apertura della successione, ma alla luce delle successive vicende negoziali (che possano comportare l'eventuale concentrazione delle quote in capo ai coeredi;
cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 14321 del 20/6/2007).
6.1. Ciò premesso, i beni di cui alla comunione, per loro tipologia, non consentono di predisporre assegni omogenei (e ciò, sia considerando la posizione degli attori, distinguendoli per stirpe, sia considerandoli individualmente).
Le posizioni divisionali suggerite dal CTU nella relazione del 2.10.2024 (comunque non condivise da nessuna parte) non sono utilmente percorribili. Esse, infatti, comporterebbero un frazionamento eccessivo del compendio oggetto di causa;
creando delle eccessive promiscuità in fatto tra le parti – in particolare la proposta B, che comporterebbe anche una suddivisione eccessiva dei terreni, svilendone in ultima analisi il valore e la commerciabilità a terzi.
Per le medesime ragioni sia la proposta A del CTU, sia la proposta del CTP convenuto e fatta propria dalla convenuta negli scritti conclusivi non paiono percorribili. Detta soluzione comporterebbe di assegnare separatamente gli immobili che costituiscono il mapp. 2271 (ad oggi il sub. 1 classato come pagina 12 di 18 residenza e il sub. 2 classato come accessorio agricolo) ed anche alcuni terreni. Trattasi di immobili in pessimo stato di manutenzione che devono entrambi sostenere intense attività di restauro che, come condivisibilmente dedotto in conclusionale dagli attori (pag. 10), sarebbero più agevolmente eseguibili unitariamente. I due beni, assegnati distintamente avrebbero poi una superficie più ridotta e ciò porrebbe il rischio di ulteriore promiscuità tra i comunisti (sia quanto al m.n. 1845, già in comunione a terzi;
a ciò si deve aggiungere l'ipotesi di dover costituire servitù o comunque realizzare impianti comuni). L'assegnazione di parte dei terreni ne svilirebbe il valore, oltre a creare ulteriore promiscuità tra le parti.
È appena il caso di evidenziare che la proposta della convenuta non pare sinceramente articolata al fine di ottenere una più equa suddivisione dei beni, posto che è da sempre, in ogni caso, CP_1 interessata ad ottenere l'assegnazione del c.d. CO.
Le uniche soluzioni divisionali percorribili sono quindi quelle articolate dalle parti e riportate nella relazione del maggio 2024, che prevedono la formazione di tre porzioni e tre assegni, ognuna ricomprendente beni immobili (un assegno il fabbricato già corpo A e il terreno pertinenziale;
un altro il
“barco” corpo B e terreno limitrofo, il terzo i terreni corpo C e i beni mobili).
6.2. Le parti divergono su chi dovrebbero essere gli assegnatari. Gli attori hanno sostanzialmente fatto valere la circostanza che, unitariamente considerati, godrebbero della quota maggiore (oltre al fatto che, pur non avendo inizialmente mostrato interesse per il barco -quando lo stesso era ritenuto non sanabile
– avrebbero avviato le varie pratiche dirette a sanarlo, valorizzandolo).
La convenuta sostiene invece (conclusionale, pagg. 7-10) di dover esser preferita (i) perché titolare della quota originaria maggiore (4/20); (ii) sicché gli altri comunisti, conseguentemente, non potrebbero superarla assommando più quote, essendo unica titolare della quota maggiore tra i vari coeredi, poiché diversamente si violerebbe il favor divisionis (la convenuta richiama Cass. 1566/1999;
8827/2008; 18686/2019); (iii) perché ella sarebbe nel possesso del barco a partire dall'apertura della successione, e l'assegnazione a sé consentirebbe di garantirne la destinazione agricola;
ha poi evidenziato in memoria di replica (iv) che in ogni caso, adottando la soluzione degli attori, si creerebbero nuove comunioni e (v) che la propria proposta sarebbe più equilibrata, consentendo la realizzazione di tre assegni tutti comprendenti terreni e fabbricati.
I rilievi non sono condivisibili: quanto al v) esso è diretto più che altro a ribadire la bontà della diversa composizione degli assegni proposta da ultimo dalla convenuta, diversa composizione che tuttavia non pare percorribile per le ragioni su esposte.
L'assunto della convenuta per cui sarebbe la titolare della quota maggiore è smentito dalla circostanza – pure riconosciuta da in memoria di replica – per cui in realtà vi è un altro comunista titolare CP_1
pagina 13 di 18 delle stesse quote, , erede di . Ciò consente di superare i rilievi sub. i e ii) Parte_6 Per_1
Quanto al rilievo sub. iv), pur essendo vero che le disposizioni in materia divisoria sono ispirate al favor divisionis, dovendosi per quanto possibile evitare di costituire, per effetto della divisione, una nuova comunione per quote diverse tra alcuni comunisti, è sempre possibile per taluni comunisti chiedere l'assegnazione congiunta di uno o più cespiti, optando per rimanere in comunione (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 27733 del 25/10/2024), dipendendo la possibilità di eseguire una divisione “totale” (cioè, da cui non origino altre comunioni) anche dalla consistenza del compendio. È quanto accade nel caso di specie e non a caso il rilievo di è contraddittorio, CP_1
posto che, anche a voler percorrere le diverse soluzioni dalla stessa proposta, si genererebbero comunque comunioni sui beni non assegnati alla convenuta.
Quanto all'asserito preuso, in realtà esso ha avuto durata limitata essendosi avviato a partire dalla morte CP_ del de cuius e venendo poi regolamentato dai coeredi, tanto che la ha in effetti versato un canone per l'utilizzo (cfr. doc. 2); ad ogni modo, la convenuta non ha provato la misura e modalità esatta dell'utilizzazione del c.d. barco (generiche le prove orali articolate in seconda memoria). Detto uso comunque in base alla stessa prospettazione della convenuta parrebbe connesso ad attività agricola (cfr. sul punto memoria di replica). Considerato dunque che il maggior valore del bene è dato dalla sua capacità edificatoria, il pregresso uso della convenuta – pur non dimostrato nella sua esatta consistenza
– non è un elemento utilmente valorizzabile ai fini dell'assegnazione, non coincidendo con la verosimile miglior destinazione del bene.
Tanto premesso, non consentendo i beni di cui alla comunione di predisporre assegni omogenei, ritiene lo scrivente di dover far propria l'ipotesi divisionale prospettata dagli attori. Anzitutto, perché proveniente dai coeredi titolari del maggior numero di quote,
In secondo luogo, perché consentirebbe di evitare promiscuità con cui vengono assegnati CP_1
terreni più defilati rispetto ai corpi A e B, così anche da evitare promiscuità di fatto tra la convenuta e gli altri comunisti;
si è detto, peraltro, che il CTU ha evidenziato che i beni di cui al corpo B, pur materialmente accessibili da una strada in comproprietà, non godono di servitù di passaggio in proprio favore e che l'unico percorso alternativo potrebbe essere rappresentato dal corpo A. Anche per tale ragione, pare dunque suggeribile – per l'eventualità in cui i terzi comproprietari della strada dovessero frapporre ostacoli all'accesso al corpo B – che il corpo A (traverso cui potrebbe in ipotesi essere realizzato con l'assenso delle parti, un accesso alternativo) non venga assegnato alla convenuta, stante l'alta conflittualità tra questa e gli altri comunisti.
7. In definitiva, pertanto, la comunione deve sciogliersi, come da dispositivo, facendo applicazione dell'ipotesi divisionale proposta dagli attori, riportata nella relazione del 2 maggio 2024.
pagina 14 di 18 Pur rimanendo gli eredi assegnatari dei beni di cui al corpo A e B in comunione tra loro, vanno precisate le quote di cui saranno titolari, per effetto dell'assegnazione e considerate le originarie quote di ciascun erede.
Ancora, gli assegnatari dei corpi A e B dovranno versare a un conguaglio;
pur essendo tenuti CP_1
al versamento in solido tra loro, pare opportuno evidenziare, in parte motiva, la quota di riferimento che ogni erede (o gruppo di eredi) è tenuto a versare.
7.1. I i beni di cui al corpo A (ossia l'abitazione con accessori rurali per la piena proprietà e 1/2 del terreno pertinenziale, foglio 1, m.n. 1845), vengono assegnati a e CP_6 Pt_4 CP_7
e in particolare: quanto ai beni censiti al Fg.1; m.n. 2271; sub.1; cat. A/4; classe 4; consistenza 5
[...]
vani; rend. 198,84€; Fg.1; m.n. 2271; sub.2; cat. C/6; classe 4; consistenza 123 mq;
rend. 196,93 €
(originariamente di piena proprietà del de cuius), per le quote indivise di 2/4 a 1/4 CP_6
ciascuna a e Pt_4 Parte_5
Quanto ai terreni censiti al C.T. fg. 1, m.n. 1845 qualità Prato;
Classe 3; sup. 140 mq;
reddito domenicale 0,65 €; reddito agrario 0,33 €, di proprietà per l'1/2 del de cuius, vengono assegnati per le quote indivise di 10/40 della piena proprietà a 5/40 ciascuna a e . CP_6 Pt_4 Parte_5
e devono versare, in solido tra loro, € 35.310,00 a (di cui, nei CP_6 Pt_4 Parte_5 CP_1
rapporti interni e considerate le quote di titolarità delle parti, dovrà 17.655,00 EL e CP_6 Pt_5
€ 8.827,50 ciascuna).
[...]
7.2. I beni di cui al corpo B (barco e terreni annessi), vengono assegnati a , e Pt_9 Parte_7 Pt_8
e e e , e , per le quote Parte_9 Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_2 Pt_11 Parte_12
indivise di 1/8 ciascuno , e e e Pt_9 Parte_7 Pt_8 Parte_9 Parte_1 Pt_2 Pt_3
e di 1/8 congiuntamente , e .
[...] Pt_2 Pt_11 Parte_12
, e e e e , e Pt_9 Parte_7 Pt_8 Parte_9 Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_2 Pt_11
devono versare, in solido tra loro, € 1.060,00 a (di cui, nei rapporti interni e Parte_12 CP_1
considerate le quote di titolarità delle parti , e e Pt_9 Parte_7 Pt_8 Parte_9 Parte_1
e € 132,50 ciascuno, , e € 132,50, Pt_2 Parte_3 Pt_2 Pt_11 Parte_12
congiuntamente).
Su detti importi, se non corrisposti da dette parti, saranno eventualmente dovuti gli interessi legali soltanto dal momento in cui la presente sentenza di scioglimento della comunione passerà in giudicato
(Cass. Sez. II, sent. n. 406 del 10/1/2014).
7.3. I beni di cui al corpo C e i beni mobili vengono assegnati a . CP_1
8. Quanto alle spese di lite, si ricorda che “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune
pagina 15 di 18 interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.” (Cass. Sez. II, sent. n. 1635 del 24/1/2020).
Non sussistono infatti presupposti per porre a carico delle parti attrici o di le spese, non CP_1
essendosi alcuna parte opposta alla divisione in se, pur discordando ciascuna per diverse ragioni sulle modalità di assegnazione dei beni
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico delle parti nella seguente misura: per 4/20 a carico dell'attrice per 1/20 ciascuno a carico di , Parte_6 Pt_9
, , e per 2/20 ciascuna a e Parte_7 Pt_8 Parte_9 Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4
per l'1/20 a carico di , e e per i 4/20 a carico di . Parte_5 Pt_2 Pt_11 Parte_12 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(I) in parziale accoglimento delle domande attoree e della convenuta, dispone lo scioglimento della comunione esistente tra gli eredi di sugli immobili/quote di immobili siti in GO (Vi) CP_4
(così censiti al C.F. di detto Comune: Fg.1; m.n. 2271; sub.1; cat. A/4; classe 4; consistenza 5 vani;
rend. 198,84€; m.n. 2271; sub.2; cat. C/6; classe 4; consistenza 123 mq;
rend. 196,93 €, m.n. 2270; categoria C/6; classe 4; consistenza 164 mq;
rendita 262,57€ e al C.T. f.g. 1, m.n. 1845; qualità Prato;
Classe 3; sup. 140 mq;
reddito domenicale 0,65 €; reddito agrario 0,33 € map.111; qualità Stagno;
superficie 204 mq.; Fg.1; m.n. 1048; qualità Seminativo;
Classe 3; superficie 1753 mq;
reddito domenicale 5,88 €; reddito agrario 4,07 €; Fg.1; m.n. 1847; qualità Prato;
Classe 3; superficie 590 mq;
reddito domenicale 2,74€; reddito agrario 1,37 €; Fg.1; m.n. 2151; qualità Pascolo;
Classe 3; superficie
3145 mq;
reddito domenicale 3,25 €; reddito agrario 2,60 €; Fg.1; map. 2152; qualità Pascolo;
Classe 3; superficie 175 mq;
reddito domenicale 0,18 €; reddito agrario 0,14 €., tutti di piena proprietà del de cuius, salvo il m.n. 1845, di sua proprietà per l'1/2) e i beni mobili siti presso gli immobili in comunione e meglio descritti alle pagg. 14 ss della CTU del 15.10.2021 (trattore 60; Persona_6
carrello spargisale;
scarica fieno;
motofalciatrice Lombardini;
spaccalegna; compressore;
saldatrice) e per l'effetto:
1) assegna a e : CP_6 Parte_4 Parte_5
i) la piena proprietà dei seguenti immobili, siti nel comune di GO (Vi) e così censiti al CF di detto
Comune, al foglio 1: Fg.1; m.n. 2271; sub.1; cat. A/4; classe 4; consistenza 5 vani;
rend. 198,84€; Fg.1;
m.n. 2271; sub.2; cat. C/6; classe 4; consistenza 123 mq;
rend. 196,93 €
Per la quota indivisa di 2/4 1/4 ciascuna e;
CP_6 Pt_4 Parte_5
pagina 16 di 18 ii) l'1/2 della proprietà dei seguenti immobili, siti nel Comune di GO (Vi) e così censiti al CT di detto Comune, foglio 1 m.n. 1845; qualità Prato;
Classe 3; sup. 140 mq;
reddito domenicale 0,65 €; reddito agrario 0,33 €
Per la quota indivisa di 10/40 della piena proprietà 5/40 ciascuna e CP_6 Pt_4 Pt_5
[...]
2) assegna a , e e e e Pt_9 Parte_7 Pt_8 Parte_9 Parte_1 Pt_2 Parte_3
, e la piena proprietà dei seguenti immobili, siti nel comune di GO (Vi) Pt_2 Pt_11 Parte_12
e così censiti al CF di detto Comune foglio 1 m.n. 2270; categoria C/6; classe 4; consistenza 164 mq;
rendita 262,57€
Per la quota indivisa 1/8 ciascuno , e e e Pt_9 Parte_7 Pt_8 Parte_9 Parte_1 Pt_2
e di 1/8 congiuntamente tra loro , e;
Parte_3 Pt_2 Pt_11 Parte_12
3) assegna a la piena proprietà: CP_1
(i) dei seguenti immobili, siti nel comune di GO (Vi) e così censiti al CT di detto Comune, Fg.1;
m.n. 111; qualità Stagno;
superficie 204 mq.; Fg.1; m.n. 1048; qualità Seminativo;
Classe 3; superficie
1753 mq;
reddito domenicale 5,88 €; reddito agrario 4,07 €; Fg.1; m.n. 1847; qualità Prato;
Classe 3; superficie 590 mq;
reddito domenicale 2,74€; reddito agrario 1,37 €; Fg.1; m.n. 2151; qualità Pascolo;
Classe 3; superficie 3145 mq;
reddito domenicale 3,25 €; reddito agrario 2,60 €; Fg.1; m.n. 2152; qualità Pascolo;
Classe 3; superficie 175 mq;
reddito domenicale 0,18 €; reddito agrario 0,14 €.
(ii) dei seguenti beni mobili, siti presso i luoghi di causa e meglio descritti alle pagg. 14 ss della CTU del 15.10.2021: trattore SAME Minotauro 60; carrello spargisale;
scarica fieno;
motofalciatrice
Lombardini; spaccalegna;
compressore; saldatrice.
4) dispone che:
i) le assegnatarie e versino un conguaglio in denaro in favore CP_6 Parte_4 Parte_5
di , pari ad € 1.060,00; CP_1
ii) gli assegnatari , e e e e Pt_9 Parte_7 Pt_8 Parte_9 Parte_1 Pt_2 Parte_3
, e versino un conguaglio in denaro in favore di pari ad € Pt_2 Pt_11 Parte_12 CP_1
35.310,00;
(II) ordina alla Conservatoria RR.II. di procedere, sulla scorta del capo I, alle trascrizioni a favore delle parti ed a carico degli intestati in censo come per legge;
(III) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
(IV) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, nella seguente misura: per 4/20 a carico dell'attrice per 1/20 ciascuno a carico di , , , Parte_6 Pt_9 Parte_7 Pt_8 Parte_9
e per 2/20 ciascuna a e per l'1/20 a carico di Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5
pagina 17 di 18 , e Pt_2 Pt_11 Parte_12
Vicenza, 19 giugno 2025
e per i 4/20 a carico di . CP_1
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 7261 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 12 febbraio 2025, vertente tra:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , (C.F. , rappresentati e difesi C.F._4 Parte_5 C.F._5
dall'Avv. Piercarlo Mantovani (C.F. ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._6
studio in GO (Vi), Via Jacopo Scajaro, 1, giusta procura rilasciata su foglio separato ex art.83 co.3
c.p.c. in calce alla citazione
(C.F. ), quale erede di , Parte_6 C.F._7 Persona_1 Parte_7
(C.F. , (C.F. ,
[...] C.F._8 Parte_8 C.F._9 Parte_9
(C.F. ), (C.F. ), quali eredi
[...] C.F._10 Parte_9 C.F._11 di , rappresentati e difesi dall'Avv. Piercarlo Mantovani (C.F. Per_2 C.F._6
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in GO (Vi), Via Jacopo Scajaro, 1, giusta procura allegata alla memoria di costituzione del 30.7.2020
(C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._12 Parte_11
), (C.F. , quali eredi di C.F._13 Parte_12 C.F._14 Per_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Piercarlo Mantovani (C.F. ed
[...] C.F._6
elettivamente domiciliati presso il suo studio in GO (Vi), Via Jacopo Scajaro, 1, giusta procura allegata alla memoria di costituzione del 4.2.2025
- attori– contro pagina 1 di 18 (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Maiolino (C.F. CP_1 C.F._15
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bassano del Grappa (Vi), C.F._16
Via Schiavonetti, 14, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta –
e
Controparte_2
- terza chiamata, contumace-
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 12.2.2025 si riscontrava il deposito delle note del 10.2.2025, in cui gli attori così precisavano le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, disporre la divisione giudiziale dei beni mobili e degli immobili descritti in premessa di citazione e relazione peritale;
ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione alle singole stirpi partecipanti per la quota ad ognuna spettante secondo il seguente progetto divisionale:
A. e mapp. 2270 - chiedono l'assegnazione due eredi (stirpi condividenti) per per la somma di CP_3
due quote:
pagina 2 di 18 disporre l'attribuzione dei beni indivisi in favore delle stirpi con obbligo per gli stessi di provvedere al conguaglio in danaro a che spetta;
in subordinare assegnare tutti i beni agli attori ordinando il versamento del conguaglio a favore della convenuta;
porre le spese a carico di tutti i condividenti.”
Si riscontrava il deposito delle note del 10.2.2025, in cui la convenuta così precisava le conclusioni:
“Si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria di cui è causa, formando i seguenti tre distinti assegni:
a) Assegno 1: CO e mapp.2270 di valore pari a Euro 133.100,00, con obbligo di conguaglio della som-ma di Euro 67.080,00.
b) Assegno 2: mapp.2271 sub.1, mapp.1845 parte, oltre ai mapp.111, 1048, 2115 e 2152 di valore pari ad Euro 100.705,00, con diritto a ricevere conguaglio di Euro 31.335,00.
c) Assegno 3: mapp.2271 sub.2, mapp. 1845 parte, mapp.1847 e attrezzi agricoli di valore pari ad
Euro 96.295,00, con diritto di ricevere conguaglio di Euro 35.745,00.
2) Attribuire l'assegno a a e gli altri due (b e c) ai restanti eredi con rispetto dei CP_1 raggruppamenti come indicati nella nota 20.9.2024 dell'Avv. Mantovani (in principalità);
3) Disporre la relativa, concreta assegnazione tramite sorteggio (in subordine).
4) Ordinare Volture Catastali e trascrizioni corrispondenti.
5) Con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori e , Per_1 Per_2 Parte_1 Per_3
e e deducevano che: Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5
- il 10.10.2013 decedeva in GO (Vi) nato ad [...] il [...], i cui eredi CP_4
legittimi, essendo il de cuius celibe e senza discendenti e non avendo lo stesso dato disposizioni di ultima volontà, risultavano essere i fratelli e la sorella per la quota di 4/20 Per_1 Per_2 CP_1
cadauno, i figli della sorella premorta ossia , e ex Pt_9 Parte_1 Per_3 Pt_2 Parte_3
art.467 c.c. per la quota di 1/20 ciascuno nonché i figli del fratello premorto ossia e Pt_13 Pt_4
ex art. 467 c.c. per la quota di 2/20 ciascuno;
Parte_5
- in successione erano caduti i seguenti beni: 1) Terreno sito nel comune di GO (VI), così identificato: N.C.T. - Foglio 1 – Mappale 111 stagno – classe/consistenza mq. 204;
2) Terreno sito nel comune di GO (VI), così identificato: N.C.T. - Foglio 1 – Mappale 1048 seminativo- classe 3 consistenza mq.1753;
pagina 3 di 18 3) Terreno sito nel comune di GO (VI), così identificato: N.C.T. - Foglio 1 – Mappale 1847 prato- classe 3 consistenza mq.590;
4) Terreno sito nel comune di GO (VI), così identificato: N.C.T. - Foglio 1 – Mappale 2151 pascolo- classe 3 consistenza mq.3145;
5) Terreno sito nel comune di GO (VI), così identificato: N.C.T. - Foglio 1 – Mappale 2152 pascolo- classe 3 consistenza mq.175;
6) Terreno sito nel comune di GO (VI), così identificato: N.C.T. - Foglio 1 – Mappale 1845 prato- classe 3 consistenza mq.140;
7) Immobile sito nel comune di GO (VI), così identificato: N.C.E.U. - Foglio 1 – Mappale 2270 via
Mosele s.n.c. – categoria C/6 – classe 4 – consistenza mq.164;
8) Immobile sito nel comune di GO (VI), così identificato: N.C.E.U. - Foglio 1 – Mappale 2271 sub.1 via Mosele n.15– categoria A/4 – classe 4 – consistenza vani 5;
9) Immobile sito nel comune di GO (VI), così identificato: N.C.E.U. - Foglio 1 – Mappale 2271 sub.2 via Mosele s.n.c. – categoria C/6 – classe 4 – consistenza mq.123;
- nel compendio ereditario vi era un fabbricato, già destinato a residenza ed in parte a stalla, con prospiciente un annesso rustico, adibito a stalla e deposito attrezzi agricoli, per il quale era possibile presentare domanda di censimento al fine di trasformazione in bene residenziale così come le parti rurali potevano seguire analogo percorso;
- oltre ai beni immobili di cui sopra, il de cuius lasciava anche attrezzature e mezzi meccanici agricoli, fra cui un trattore targato VI 23225;
- la prolungata attività stragiudiziale fra le parti, ivi compreso l'esperimento della mediazione obbligatoria, non sortiva esito positivo e pertanto si rendeva necessario il ricorso all'autorità giudiziaria onde addivenire alla divisione del compendio in argomento.
Ciò premesso, gli attori convenivano per ottenere pronuncia giudiziale di scioglimento della CP_1
comunione ereditaria esistente sui beni caduti in successione o, in subordine, lo stralcio divisionale delle quote spettanti agli attori. Assumevano la piena divisibilità del compendio ereditario, da attribuirsi alle parti secondo le porzioni loro spettanti, salvo eventuali conguagli in denaro, a seguito di stima della consistenza dell'asse ereditario. In via gradata chiedevano disporsi l'attribuzione dei beni indivisi in loro favore con obbligo per gli stessi di provvedere al conguaglio in denaro nei confronti della sorella convenuta;
in via ulteriormente gradata, laddove fosse accertata l'indivisibilità del compendio immobiliare, ordinarsi la vendita degli immobili in esame ai sensi dell'art. 788 c.p.c. con ripartizione del ricavato fra le parti proporzionalmente alle quote spettanti.
2. La prima udienza, indicata in citazione per il 18.2.2020, veniva differita al 17.3.2020. Si costituiva pagina 4 di 18 tempestivamente aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria CP_1 spiegata dagli attori, chiedendo l'inclusione dell'area del mapp.2270 nella quota da assegnarsi alla stessa. Evidenziava infatti di aver chiesto ante causam, senza successo, l'attribuzione del succitato mappale a saldo e stralcio della propria quota ereditaria con rinunzia al rimborso degli esborsi dalla stessa sostenuti per l'attività manutentiva e di custodia del compendio immobiliare per cui è causa nonché del costo dell'assicurazione sopportato in relazione alla totalità dei fabbricati caduti in successione. A tal riguardo, faceva infatti presente di aver da sempre utilizzato - cosa che continuava a fare - l'area del mapp. 2271, compreso il “barco” (accessorio agricolo) ivi presente, su cui manteneva due cavalli ed un pollaio, adibendone una porzione ad orto, corrispondendo agli attori canone annuo pari ad € 600,00 per il relativo uso e provvedendo altresì alla manutenzione dell'intero compendio di causa nonché al pagamento dell'assicurazione R.C. come sopra menzionato.
3. Alla prima udienza, celebratasi il 16.6.2020 a seguito di rinvio in ragione dell'insorgenza del
Coronavirus, venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. Nelle more decedevano gli attori e e si costituivano i loro eredi in epigrafe indicati. La causa veniva quindi istruita Per_1 Per_2 mediante CTU (eseguita dall'Arch. ). Svolte le operazioni peritali, il CTU depositava Persona_4
la relazione in data 15.10.2021; all'udienza del 29.10.2021, atteso il deposito dell'elaborato peritale, il giudizio veniva rinviato per p.c. all'udienza del 17.5.2022, da tenersi in modalità cartolare, poi ulteriormente rinviata al 31.5.2022, medesime modalità di svolgimento. Rilevato in tal sede che il CTU aveva riscontrato profili di abusività in relazione ad un immobile del compendio in esame (c.d. “corpo
B”) nonché la presenza di un creditore iscritto (Agenzia delle Entrate - Riscossione), il Giudice allora assegnatario del fascicolo fissava udienza al 16.6.2022 ove i legali delle parti dichiaravano la disponibilità dei loro assistiti a dar corso alla sanatoria degli abusi rilevati e la causa, ordinata ex art.1113 c.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore iscritto Agenzia Delle Entrate
Riscossione, veniva rinviata all'udienza del 2.12.2022 al fine di conferire al CTU l'incarico
(integrativo) di procedere alle pratiche di sanatoria. Conclusosi l'iter di sanatoria e depositata la relazione integrativa ciò attestante, all'udienza del 2.2.2024 veniva conferito nuovamente all'arch.
l'incarico di aggiornare la stima del compendio de quo e i progetti divisionali dallo stesso Per_4
prospettati. Pervenuto il giudizio allo scrivente Magistrato, all'udienza del 17.7.2024 le parti rilevavano che, a seguito di regolarizzazione e revisione del valore dei beni, delle quali veniva dato atto nella relazione integrativa del CTU depositata il 2.5.2024, il “barco” (corpo B) aveva assunto una valutazione superiore rispetto agli altri beni del compendio sicché chiedevano al consulente la predisposizione di proposta divisionale che tenesse conto del mutato assetto dei valori, data la distanza fra quelle articolate dalle parti. A tal fine veniva pertanto conferito incarico al CTU che Per_4
pagina 5 di 18 depositava la relazione integrativa il 2.10.2024.
All'udienza del 16.10.2024, fissata per esame dell'elaborato integrativo, veniva dichiarata la contumacia della terza chiamata e la causa, stante la divergenza delle parti sui predisposti progetti divisionali, veniva quindi rinviata per p.c. al 11.2.2025, ex art. 127 ter c.p.c. Nelle more decedeva e si costituivano i suoi eredi , e . Con provvedimento ex Persona_3 Pt_2 Pt_11 Parte_12
art. 127ter c.p.c. del 12.2.2025, riscontrato il deposito delle note in cui le parti precisavano le conclusioni su riportate, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine di legge per conclusionali e repliche.
4. I beni oggetto di divisione sono compiutamente e dettagliatamente descritti nelle relazioni dell'Arch.
, cui si rimanda per il dettaglio e che, in punto descrizione e individuazione dei beni, non Per_4
sono contestate dalle parti.
Si tratta di un complesso immobiliare di fabbricati e terreni tra loro limitrofi, siti in GO (Vi), parte in via Mosele e parte lungo via G. Verdi, in zona periferica prossima al centro cittadino.
4.1. I beni sono stati distinti in tre corpi:
(A) Il corpo A ricomprende una abitazione con accessori rurali, censiti al C.F. del Comune di GO,
Fg.1; map.2271; sub.1; cat. A/4; classe 4; consistenza 5 vani;
rend. 198,84€ (oggetto di divisione di detto bene l'intera piena proprietà); Fg.1; map.2271; sub.2; cat. C/6; classe 4; consistenza 123 mq;
rend. 196,93 € (anche questo bene, per l'intera proprietà) e al C.T. map. 1845; qualità Prato;
Classe 3; sup. 140 mq;
reddito domenicale 0,65 €; reddito agrario 0,33 € (quanto a quest'ultimo, oggetto della massa ereditaria è l'1/2, il residuo è di terzi).
Il bene m.n. 2271 è un fabbricato rurale a schiera, affiancato ad un altro edificio, con area di pertinenza promiscua (il m.n. 1845) e distinto in una abitazione rurale (il m.n. 2271, sub. 1) e in un accessorio agricolo (il sub. 2).
L'edificio si compone di una parte a sud residenziale, che si sviluppa su tre livelli: piano terra e primo collegati tra loro da una scala interna e una soffitta collegata tramite una botola. Il piano terra ospita la zona giorno composta da cucina e cantina mentre al primo piano è collocata la zona notte formata da due camere. Mancano i servizi igienici e l'impianto di riscaldamento.
La parte a nord, non collegata direttamente con l'abitazione, ospita una stalla al piano terra e il fienile al piano primo. Manca un collegamento, sia interno che esterno, tra questi piani. Il fabbricato si trova in scarso stato di conservazione ed è privo di impianti.
(B) il secondo corpo ricomprende i beni censiti al C.F., foglio 1 m.n. 2270; categoria C/6; classe 4; consistenza 164 mq;
rendita 262,57€.
Trattasi di terreni in lieve pendenza, di forma irregolare, limitrofi al corpo A, attualmente coltivati a pagina 6 di 18 prato di superficie catastale di 2.327 mq su cui sorge un accessorio rurale utilizzato come deposito attrezzi agricoli e come stalla costruito con materiali poveri che versano in un pessimo stato di conservazione (denominato barco)
Il fabbricato è stato oggetto di parziale sanatoria edilizia come da permesso di costruire n. 43/2023 che ne prevede una parziale demolizione, sanando una porzione di fabbricato di superficie utile di 133.30 mq.
(C) Il terzo corpo include vari terreni, censiti al CT. Fg.1; map.111; qualità Stagno;
superficie 204 mq.;
Fg.1; map. 1048; qualità Seminativo;
Classe 3; superficie 1753 mq;
reddito domenicale 5,88 €; reddito agrario 4,07 €; Fg.1; map. 1847; qualità Prato;
Classe 3; superficie 590 mq;
reddito domenicale 2,74€; reddito agrario 1,37 €; Fg.1; map. 2151; qualità Pascolo;
Classe 3; superficie 3145 mq;
reddito domenicale 3,25 €; reddito agrario 2,60 €; Fg.1; map. 2152; qualità Pascolo;
Classe 3; superficie 175 mq;
reddito domenicale 0,18 €; reddito agrario 0,14 €. Tutti erano in piena proprietà al de cuius Guido
Rela.
Trattasi di appezzamenti di terreno di forma regolare posti lungo via G. Verdi, tenuti a prato, in posizione più defilata rispetto agli altri immobili.
Oltre a detti immobili, oggetto della comunione risultano alcuni mobili (di cui è stata riscontrata l'esistenza), ossia i seguenti attrezzi agricoli, tutti in pessime condizioni e non utilizzati da anni: un trattore targato VI 23225; spargisale;
scarica fieno;
motofalciatrice Lombardini;
spaccalegna; compressore;
saldatrice.
Il CTU ha dato atto che (relazione CTU, 15.10.2021, pag.28) che la strada che conduce al corpo A insiste su terreni di terzi, sussiste un passaggio di fatto, ma non risulta trascritta una servitù.
All'immobile è pure possibile accedere tramite il m.n. 2270.
Il CTU ha poi ricostruito – pure senza contestazioni – le provenienze e successione negli intestati (cfr. relazione 15.10.2021, pagg. 19-26) ricostruendo che, per effetto di varie successioni (da ultimo quella di alla proposizione del giudizio le parti erano titolari delle seguenti quote;
per tutti i beni CP_4
oggetto di causa, tranne il 1845, per cui le quote risultano quelle della tabella di destra.
pagina 7 di 18 Per il mappale 1845 gli ulteriori 20/40 risultano di terzi.
Successivamente all'introduzione del giudizio, si è detto che è deceduto, succedendogli Persona_5
È deceduto altresì succedendogli gli eredi , , Parte_6 Per_2 Pt_9 Parte_7 Pt_8
. Pt_9
Il CTU aveva quindi così ricostruito l'assetto proprietario (tabella di sinistra, per il m.n. quella di destra)
È poi da ultimo deceduta cui sono succeduti , e , che sono Persona_3 Pt_2 Pt_11 Parte_12
subentrati nella quota di titolarità della de cuius di cui sopra.
Il CTU ha poi riscontrato la sussistenza di una ipoteca, iscritta a Schio il 24.11.2017 (rg. 11821, rp.
1679) a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, per l'importo dell'ipoteca di € 168.326,44, capitale di € 84.163,22, contro anche su alcuni degli immobili in comunione e Controparte_5
oggetto di divisione (e nello specifico, i mappali 111, 1048, 1847, 2151, 2152, 2270, 2271 sub.1 -2), per le quote di sua proprietà.
Il CTU ha poi osservato che la strada che conduce al corpo A (mapp. 2271-1845) è formata dai mapp.
2317, 2318, 2319 e1846 di proprietà di terzi e non gravati di servitù di passaggio;
il CTU ha osservato, ad ogni modo, che all'immobile è possibile accedere attraversando il mapp. 2270 (cfr. relazione CTU del 15.10.2021, pag. 26).
4.2. Così individuati i beni, il CTU ha proceduto a stimarne il valore: nella prima relazione (quella del pagina 8 di 18 15.10.2021) aveva stimato il valore dei beni del corpo A in € 29.190,00, quelli del corpo B in €
18.731,00, quelli del Corpo C in € 20.452 e le attrezzature agricole in € 6.900 per complessivi €
75.000,00. Il valore degli immobili teneva conto dell'andamento del valore di mercato, della presenza di alcune irregolarità, tali per il c.d. barco sul corpo B, ad avviso del CTU, da doverlo far considerare come un immobile non sanabile, sicché il CTU procedeva alla stima dei soli valori dei terreni.
A seguito della rimessione della causa in istruttoria, le parti hanno proceduto alle sanatorie;
non solo, come evidenziato nella relazione del 2.5.2024 (cui si rimanda) è emerso che il c.d. barco è in parte sanabile e - previ possibili interventi di demolizione - ristrutturabile e commerciabile (così come gli immobili di cui al m.n. 2271).
Il CTU ha quindi proceduto (pagg. 24-25) ad una nuova stima, ricostruendo il valore del m.n. 2270 ipotizzando una sua eventuale ristrutturazione, in base al potenziale edificatorio e detraendo i relativi costi. Il valore del compendio, alla luce di tale diverse valutazioni e anche della crescita del mercato, è stato quindi stimato in € 167.350,00 per il Corpo A, € 133.100,00 per il corpo B, € 22.750,00 per il corpo C ed € 6.900,00 per i beni mobili, per un valore complessivo del compendio immobiliare di €
330.100,00, valori che non hanno formato oggetto di rilievi dalle parti.
5. Il CTU, nella relazione del maggio 2024, riepilogate le quote spettanti ad ogni erede, ha osservato che considerata la natura dei beni non è possibile attribuire ad ogni erede una porzione di beni in natura corrispondenti alle quote di diritto. Ha quindi rappresentato che nel corso delle operazioni i difensori fecero pervenire le seguenti proposte (cfr. relazione CTU, pag. 26).
La prima non accettata dagli attori, la seconda non accettata dai convenuti (è appena il caso di evidenziare che nelle propose risulta ancora non ancora deceduta all'epoca); anche Persona_3
l'ulteriore proposta del difensore attoreo, ossia liquidare del tutto in danaro non è stata CP_1 accolta da quest'ultima.
pagina 9 di 18 Non avendo il CTU in detta relazione articolato una sua proposta, gli è stato quindi concesso termine per predisporre ulteriori progetti divisionali, che ha indicato nella relazione del 2.10.2024.
In detta relazione il CTU ha predisposto ulteriori progetti, muovendo da due assunti (i) ha considerato ogni attore come un distinto erede (non necessariamente distinguendoli per stirpi) cui spetterebbe una porzione ereditaria;
(ii) ha poi ritenuto percorribile anche la ripartizione distinta degli immobili che compongono il mapp. 2271, osservando che “Ora che si chiede di suddividere i beni tra più parti, sembra opportuno considerare separatamente il mappale 2271 sub 1 (residenza) dal mapp. 2271 sub 2
(accessorio agricolo) i cui valori sono di seguito riportati.”(pag. 5)
Ha quindi articolato altre due proposte divisionali, la prima, che prevederebbe cinque assegni (pag.6).
La seconda che ne prevederebbe 9; a tal fine il CTU ha ipotizzato un frazionamento dei vari terreni che compongono il Corpo 5.
pagina 10 di 18 Le proposte del CTU non sono state accettate dagli attori, che hanno sostanzialmente rinviato a quelle già articolate nell'ambito delle operazioni che portarono alla relazione di maggio (da ultimo, anche negli scritti conclusivi).
I convenuti, dapprima nelle proprie osservazioni, quindi anche in conclusionale (pag. 8), hanno articolato una ulteriore proposta (definita dal CTU come “compatibile con risultanze della relazione peritale”, perché rispettante la quota di diritto degli eredi e i valori dei beni stimati:
Detta soluzione è stata contestata dagli attori, che hanno insistito sulla soluzione proposta, riportata nella relazione del CTU, da ultimo in memoria di replica.
6. Tanto chiarito, la domanda di scioglimento della comunione è fondata e deve essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere pagina 11 di 18 in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
È opportuno ricordare che, anche se, ai sensi dell'art. 727 c.c. gli assegni devono tendenzialmente comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota, a tale attribuzione omogenea può derogarsi, ex art. 720 c.c., se il frazionamento dei beni non sia materialmente possibile o comodo, ipotesi nella quale, prima di procedere alla vendita coattiva (costituente l'extrema ratio), si deve verificare la possibilità di assegnare beni per l'intero a uno o più comunisti, salvo conguaglio.
Ancora, è opportuno ricordare che “In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., qualora i beni - secondo accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.” (Cass.
Sez. II, ord. n. 27984 del 4/10/2023; cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 21612 del
28/7/2021); tra i vari fattori da ponderare vi sono consistenza e valore dei beni, la situazione giuridica
(numero ed entità delle quote), da considerarsi non all'apertura della successione, ma alla luce delle successive vicende negoziali (che possano comportare l'eventuale concentrazione delle quote in capo ai coeredi;
cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 14321 del 20/6/2007).
6.1. Ciò premesso, i beni di cui alla comunione, per loro tipologia, non consentono di predisporre assegni omogenei (e ciò, sia considerando la posizione degli attori, distinguendoli per stirpe, sia considerandoli individualmente).
Le posizioni divisionali suggerite dal CTU nella relazione del 2.10.2024 (comunque non condivise da nessuna parte) non sono utilmente percorribili. Esse, infatti, comporterebbero un frazionamento eccessivo del compendio oggetto di causa;
creando delle eccessive promiscuità in fatto tra le parti – in particolare la proposta B, che comporterebbe anche una suddivisione eccessiva dei terreni, svilendone in ultima analisi il valore e la commerciabilità a terzi.
Per le medesime ragioni sia la proposta A del CTU, sia la proposta del CTP convenuto e fatta propria dalla convenuta negli scritti conclusivi non paiono percorribili. Detta soluzione comporterebbe di assegnare separatamente gli immobili che costituiscono il mapp. 2271 (ad oggi il sub. 1 classato come pagina 12 di 18 residenza e il sub. 2 classato come accessorio agricolo) ed anche alcuni terreni. Trattasi di immobili in pessimo stato di manutenzione che devono entrambi sostenere intense attività di restauro che, come condivisibilmente dedotto in conclusionale dagli attori (pag. 10), sarebbero più agevolmente eseguibili unitariamente. I due beni, assegnati distintamente avrebbero poi una superficie più ridotta e ciò porrebbe il rischio di ulteriore promiscuità tra i comunisti (sia quanto al m.n. 1845, già in comunione a terzi;
a ciò si deve aggiungere l'ipotesi di dover costituire servitù o comunque realizzare impianti comuni). L'assegnazione di parte dei terreni ne svilirebbe il valore, oltre a creare ulteriore promiscuità tra le parti.
È appena il caso di evidenziare che la proposta della convenuta non pare sinceramente articolata al fine di ottenere una più equa suddivisione dei beni, posto che è da sempre, in ogni caso, CP_1 interessata ad ottenere l'assegnazione del c.d. CO.
Le uniche soluzioni divisionali percorribili sono quindi quelle articolate dalle parti e riportate nella relazione del maggio 2024, che prevedono la formazione di tre porzioni e tre assegni, ognuna ricomprendente beni immobili (un assegno il fabbricato già corpo A e il terreno pertinenziale;
un altro il
“barco” corpo B e terreno limitrofo, il terzo i terreni corpo C e i beni mobili).
6.2. Le parti divergono su chi dovrebbero essere gli assegnatari. Gli attori hanno sostanzialmente fatto valere la circostanza che, unitariamente considerati, godrebbero della quota maggiore (oltre al fatto che, pur non avendo inizialmente mostrato interesse per il barco -quando lo stesso era ritenuto non sanabile
– avrebbero avviato le varie pratiche dirette a sanarlo, valorizzandolo).
La convenuta sostiene invece (conclusionale, pagg. 7-10) di dover esser preferita (i) perché titolare della quota originaria maggiore (4/20); (ii) sicché gli altri comunisti, conseguentemente, non potrebbero superarla assommando più quote, essendo unica titolare della quota maggiore tra i vari coeredi, poiché diversamente si violerebbe il favor divisionis (la convenuta richiama Cass. 1566/1999;
8827/2008; 18686/2019); (iii) perché ella sarebbe nel possesso del barco a partire dall'apertura della successione, e l'assegnazione a sé consentirebbe di garantirne la destinazione agricola;
ha poi evidenziato in memoria di replica (iv) che in ogni caso, adottando la soluzione degli attori, si creerebbero nuove comunioni e (v) che la propria proposta sarebbe più equilibrata, consentendo la realizzazione di tre assegni tutti comprendenti terreni e fabbricati.
I rilievi non sono condivisibili: quanto al v) esso è diretto più che altro a ribadire la bontà della diversa composizione degli assegni proposta da ultimo dalla convenuta, diversa composizione che tuttavia non pare percorribile per le ragioni su esposte.
L'assunto della convenuta per cui sarebbe la titolare della quota maggiore è smentito dalla circostanza – pure riconosciuta da in memoria di replica – per cui in realtà vi è un altro comunista titolare CP_1
pagina 13 di 18 delle stesse quote, , erede di . Ciò consente di superare i rilievi sub. i e ii) Parte_6 Per_1
Quanto al rilievo sub. iv), pur essendo vero che le disposizioni in materia divisoria sono ispirate al favor divisionis, dovendosi per quanto possibile evitare di costituire, per effetto della divisione, una nuova comunione per quote diverse tra alcuni comunisti, è sempre possibile per taluni comunisti chiedere l'assegnazione congiunta di uno o più cespiti, optando per rimanere in comunione (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 27733 del 25/10/2024), dipendendo la possibilità di eseguire una divisione “totale” (cioè, da cui non origino altre comunioni) anche dalla consistenza del compendio. È quanto accade nel caso di specie e non a caso il rilievo di è contraddittorio, CP_1
posto che, anche a voler percorrere le diverse soluzioni dalla stessa proposta, si genererebbero comunque comunioni sui beni non assegnati alla convenuta.
Quanto all'asserito preuso, in realtà esso ha avuto durata limitata essendosi avviato a partire dalla morte CP_ del de cuius e venendo poi regolamentato dai coeredi, tanto che la ha in effetti versato un canone per l'utilizzo (cfr. doc. 2); ad ogni modo, la convenuta non ha provato la misura e modalità esatta dell'utilizzazione del c.d. barco (generiche le prove orali articolate in seconda memoria). Detto uso comunque in base alla stessa prospettazione della convenuta parrebbe connesso ad attività agricola (cfr. sul punto memoria di replica). Considerato dunque che il maggior valore del bene è dato dalla sua capacità edificatoria, il pregresso uso della convenuta – pur non dimostrato nella sua esatta consistenza
– non è un elemento utilmente valorizzabile ai fini dell'assegnazione, non coincidendo con la verosimile miglior destinazione del bene.
Tanto premesso, non consentendo i beni di cui alla comunione di predisporre assegni omogenei, ritiene lo scrivente di dover far propria l'ipotesi divisionale prospettata dagli attori. Anzitutto, perché proveniente dai coeredi titolari del maggior numero di quote,
In secondo luogo, perché consentirebbe di evitare promiscuità con cui vengono assegnati CP_1
terreni più defilati rispetto ai corpi A e B, così anche da evitare promiscuità di fatto tra la convenuta e gli altri comunisti;
si è detto, peraltro, che il CTU ha evidenziato che i beni di cui al corpo B, pur materialmente accessibili da una strada in comproprietà, non godono di servitù di passaggio in proprio favore e che l'unico percorso alternativo potrebbe essere rappresentato dal corpo A. Anche per tale ragione, pare dunque suggeribile – per l'eventualità in cui i terzi comproprietari della strada dovessero frapporre ostacoli all'accesso al corpo B – che il corpo A (traverso cui potrebbe in ipotesi essere realizzato con l'assenso delle parti, un accesso alternativo) non venga assegnato alla convenuta, stante l'alta conflittualità tra questa e gli altri comunisti.
7. In definitiva, pertanto, la comunione deve sciogliersi, come da dispositivo, facendo applicazione dell'ipotesi divisionale proposta dagli attori, riportata nella relazione del 2 maggio 2024.
pagina 14 di 18 Pur rimanendo gli eredi assegnatari dei beni di cui al corpo A e B in comunione tra loro, vanno precisate le quote di cui saranno titolari, per effetto dell'assegnazione e considerate le originarie quote di ciascun erede.
Ancora, gli assegnatari dei corpi A e B dovranno versare a un conguaglio;
pur essendo tenuti CP_1
al versamento in solido tra loro, pare opportuno evidenziare, in parte motiva, la quota di riferimento che ogni erede (o gruppo di eredi) è tenuto a versare.
7.1. I i beni di cui al corpo A (ossia l'abitazione con accessori rurali per la piena proprietà e 1/2 del terreno pertinenziale, foglio 1, m.n. 1845), vengono assegnati a e CP_6 Pt_4 CP_7
e in particolare: quanto ai beni censiti al Fg.1; m.n. 2271; sub.1; cat. A/4; classe 4; consistenza 5
[...]
vani; rend. 198,84€; Fg.1; m.n. 2271; sub.2; cat. C/6; classe 4; consistenza 123 mq;
rend. 196,93 €
(originariamente di piena proprietà del de cuius), per le quote indivise di 2/4 a 1/4 CP_6
ciascuna a e Pt_4 Parte_5
Quanto ai terreni censiti al C.T. fg. 1, m.n. 1845 qualità Prato;
Classe 3; sup. 140 mq;
reddito domenicale 0,65 €; reddito agrario 0,33 €, di proprietà per l'1/2 del de cuius, vengono assegnati per le quote indivise di 10/40 della piena proprietà a 5/40 ciascuna a e . CP_6 Pt_4 Parte_5
e devono versare, in solido tra loro, € 35.310,00 a (di cui, nei CP_6 Pt_4 Parte_5 CP_1
rapporti interni e considerate le quote di titolarità delle parti, dovrà 17.655,00 EL e CP_6 Pt_5
€ 8.827,50 ciascuna).
[...]
7.2. I beni di cui al corpo B (barco e terreni annessi), vengono assegnati a , e Pt_9 Parte_7 Pt_8
e e e , e , per le quote Parte_9 Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_2 Pt_11 Parte_12
indivise di 1/8 ciascuno , e e e Pt_9 Parte_7 Pt_8 Parte_9 Parte_1 Pt_2 Pt_3
e di 1/8 congiuntamente , e .
[...] Pt_2 Pt_11 Parte_12
, e e e e , e Pt_9 Parte_7 Pt_8 Parte_9 Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_2 Pt_11
devono versare, in solido tra loro, € 1.060,00 a (di cui, nei rapporti interni e Parte_12 CP_1
considerate le quote di titolarità delle parti , e e Pt_9 Parte_7 Pt_8 Parte_9 Parte_1
e € 132,50 ciascuno, , e € 132,50, Pt_2 Parte_3 Pt_2 Pt_11 Parte_12
congiuntamente).
Su detti importi, se non corrisposti da dette parti, saranno eventualmente dovuti gli interessi legali soltanto dal momento in cui la presente sentenza di scioglimento della comunione passerà in giudicato
(Cass. Sez. II, sent. n. 406 del 10/1/2014).
7.3. I beni di cui al corpo C e i beni mobili vengono assegnati a . CP_1
8. Quanto alle spese di lite, si ricorda che “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune
pagina 15 di 18 interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.” (Cass. Sez. II, sent. n. 1635 del 24/1/2020).
Non sussistono infatti presupposti per porre a carico delle parti attrici o di le spese, non CP_1
essendosi alcuna parte opposta alla divisione in se, pur discordando ciascuna per diverse ragioni sulle modalità di assegnazione dei beni
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico delle parti nella seguente misura: per 4/20 a carico dell'attrice per 1/20 ciascuno a carico di , Parte_6 Pt_9
, , e per 2/20 ciascuna a e Parte_7 Pt_8 Parte_9 Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4
per l'1/20 a carico di , e e per i 4/20 a carico di . Parte_5 Pt_2 Pt_11 Parte_12 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(I) in parziale accoglimento delle domande attoree e della convenuta, dispone lo scioglimento della comunione esistente tra gli eredi di sugli immobili/quote di immobili siti in GO (Vi) CP_4
(così censiti al C.F. di detto Comune: Fg.1; m.n. 2271; sub.1; cat. A/4; classe 4; consistenza 5 vani;
rend. 198,84€; m.n. 2271; sub.2; cat. C/6; classe 4; consistenza 123 mq;
rend. 196,93 €, m.n. 2270; categoria C/6; classe 4; consistenza 164 mq;
rendita 262,57€ e al C.T. f.g. 1, m.n. 1845; qualità Prato;
Classe 3; sup. 140 mq;
reddito domenicale 0,65 €; reddito agrario 0,33 € map.111; qualità Stagno;
superficie 204 mq.; Fg.1; m.n. 1048; qualità Seminativo;
Classe 3; superficie 1753 mq;
reddito domenicale 5,88 €; reddito agrario 4,07 €; Fg.1; m.n. 1847; qualità Prato;
Classe 3; superficie 590 mq;
reddito domenicale 2,74€; reddito agrario 1,37 €; Fg.1; m.n. 2151; qualità Pascolo;
Classe 3; superficie
3145 mq;
reddito domenicale 3,25 €; reddito agrario 2,60 €; Fg.1; map. 2152; qualità Pascolo;
Classe 3; superficie 175 mq;
reddito domenicale 0,18 €; reddito agrario 0,14 €., tutti di piena proprietà del de cuius, salvo il m.n. 1845, di sua proprietà per l'1/2) e i beni mobili siti presso gli immobili in comunione e meglio descritti alle pagg. 14 ss della CTU del 15.10.2021 (trattore 60; Persona_6
carrello spargisale;
scarica fieno;
motofalciatrice Lombardini;
spaccalegna; compressore;
saldatrice) e per l'effetto:
1) assegna a e : CP_6 Parte_4 Parte_5
i) la piena proprietà dei seguenti immobili, siti nel comune di GO (Vi) e così censiti al CF di detto
Comune, al foglio 1: Fg.1; m.n. 2271; sub.1; cat. A/4; classe 4; consistenza 5 vani;
rend. 198,84€; Fg.1;
m.n. 2271; sub.2; cat. C/6; classe 4; consistenza 123 mq;
rend. 196,93 €
Per la quota indivisa di 2/4 1/4 ciascuna e;
CP_6 Pt_4 Parte_5
pagina 16 di 18 ii) l'1/2 della proprietà dei seguenti immobili, siti nel Comune di GO (Vi) e così censiti al CT di detto Comune, foglio 1 m.n. 1845; qualità Prato;
Classe 3; sup. 140 mq;
reddito domenicale 0,65 €; reddito agrario 0,33 €
Per la quota indivisa di 10/40 della piena proprietà 5/40 ciascuna e CP_6 Pt_4 Pt_5
[...]
2) assegna a , e e e e Pt_9 Parte_7 Pt_8 Parte_9 Parte_1 Pt_2 Parte_3
, e la piena proprietà dei seguenti immobili, siti nel comune di GO (Vi) Pt_2 Pt_11 Parte_12
e così censiti al CF di detto Comune foglio 1 m.n. 2270; categoria C/6; classe 4; consistenza 164 mq;
rendita 262,57€
Per la quota indivisa 1/8 ciascuno , e e e Pt_9 Parte_7 Pt_8 Parte_9 Parte_1 Pt_2
e di 1/8 congiuntamente tra loro , e;
Parte_3 Pt_2 Pt_11 Parte_12
3) assegna a la piena proprietà: CP_1
(i) dei seguenti immobili, siti nel comune di GO (Vi) e così censiti al CT di detto Comune, Fg.1;
m.n. 111; qualità Stagno;
superficie 204 mq.; Fg.1; m.n. 1048; qualità Seminativo;
Classe 3; superficie
1753 mq;
reddito domenicale 5,88 €; reddito agrario 4,07 €; Fg.1; m.n. 1847; qualità Prato;
Classe 3; superficie 590 mq;
reddito domenicale 2,74€; reddito agrario 1,37 €; Fg.1; m.n. 2151; qualità Pascolo;
Classe 3; superficie 3145 mq;
reddito domenicale 3,25 €; reddito agrario 2,60 €; Fg.1; m.n. 2152; qualità Pascolo;
Classe 3; superficie 175 mq;
reddito domenicale 0,18 €; reddito agrario 0,14 €.
(ii) dei seguenti beni mobili, siti presso i luoghi di causa e meglio descritti alle pagg. 14 ss della CTU del 15.10.2021: trattore SAME Minotauro 60; carrello spargisale;
scarica fieno;
motofalciatrice
Lombardini; spaccalegna;
compressore; saldatrice.
4) dispone che:
i) le assegnatarie e versino un conguaglio in denaro in favore CP_6 Parte_4 Parte_5
di , pari ad € 1.060,00; CP_1
ii) gli assegnatari , e e e e Pt_9 Parte_7 Pt_8 Parte_9 Parte_1 Pt_2 Parte_3
, e versino un conguaglio in denaro in favore di pari ad € Pt_2 Pt_11 Parte_12 CP_1
35.310,00;
(II) ordina alla Conservatoria RR.II. di procedere, sulla scorta del capo I, alle trascrizioni a favore delle parti ed a carico degli intestati in censo come per legge;
(III) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
(IV) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, nella seguente misura: per 4/20 a carico dell'attrice per 1/20 ciascuno a carico di , , , Parte_6 Pt_9 Parte_7 Pt_8 Parte_9
e per 2/20 ciascuna a e per l'1/20 a carico di Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5
pagina 17 di 18 , e Pt_2 Pt_11 Parte_12
Vicenza, 19 giugno 2025
e per i 4/20 a carico di . CP_1
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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