Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 356
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica dei provvedimenti presupposti

    I resistenti hanno documentato la regolare notifica delle ingiunzioni di pagamento relative all'IMU e alla TASI per gli anni contestati, interrompendo così il termine di prescrizione. Nello specifico, l'ingiunzione n. 563 del 15/03/2021 per IMU 2014-2016 è stata ritirata il 27/04/2021, e l'ingiunzione n. 1225 del 15/03/2021 per TASI 2014 è stata consegnata al destinatario il 12/04/2021.

  • Rigettato
    Omessa motivazione dell'atto di intimazione

    L'atto di intimazione è considerato sufficientemente motivato in quanto richiama le precedenti ingiunzioni di pagamento, che il contribuente conosceva. La motivazione è resa per relationem agli atti presupposti regolarmente notificati.

  • Rigettato
    Tardiva costituzione in giudizio dei resistenti

    L'eccezione è infondata. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la tardiva costituzione della parte resistente nel processo tributario non comporta nullità, ma solo la decadenza da facoltà processuali precluse. Pertanto, i resistenti potevano costituirsi oltre il termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. 546/1992, purché rispettassero il termine per il deposito di documenti ex art. 32 del medesimo decreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 356
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 356
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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