CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 356/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3260/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vairano Patenora - Via Roma 81058 Vairano Patenora CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana S.r.l. - 02621300611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1014 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1014 IMU 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1014 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1014 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 563 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 563 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 563 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1225 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 182/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso
Resistenti : rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 propone impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 1014 del 22/04/2025, dalla società Pubblialifana s.r.l., notificata in data 15/05/2025, emessa per conto del Comune di Vairano Patenora, avente ad oggetto IMU anni 2014,
2015, 2016 e TASI anno 2014, per complessivi euro 2.512,00.
2. Il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, lamentava la illegittimità dell'atto per omessa notifica dei provvedimenti presupposti, la conseguente prescrizione del credito, nonché per omessa motivazione dell'atto.
3. Nel giudizio si costituivano entrambi i resistenti, Pubblialifana s.r.l. e Comune di Vairano Patenora, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato.
5. Va premesso che in sede di udienza il difensore del ricorrente ha eccepito la tardiva costituzione in giudizio dei resistenti, in violazione dell'art. 23 del d.lgs. 546 del 1992 (entro 60 gg. dalla notifica del ricorso).
L'eccezione è priva di fondamento, avendo la giurisprudenza di legittimità statuito che “Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse….” (Cass. sez. 5, Ordinanza n. 14638 del 29/05/2019, Rv. 654129 - 01).
Pertanto è principio consolidato quello secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23 d.lgs. 546/1992, fermo restando che debba essere rispettato il termine di cui all'art. 32 d.lgs. cit. previsto per il deposito di documenti.
5. Ciò detto, i resistenti hanno tempestivamente documentato il regolare recapito degli atti presupposti all'intimazione: - l'ingiunzione di pagamento n. 563 del 15/03/2021, relativa all'IMU 2014, 2015, 2016, con ritiro della raccomandata depositata all'Ufficio postale il 27/04/2021;
- l'ingiunzione n. 1225 del 15/03/2021, relativa alla TASI 2014, con consegna a mani del destinatario il
12/04/2021.
Pertanto il corso della prescrizione è stato utilmente interrotto dal recapito delle predette ingiunzioni.
6. Quanto all'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione, essa non è fondata in quanto detto atto richiama le precedenti ingiunzioni recapitate al contribuente e da questi, quindi, conosciute.
7. Né può censurarsi la omessa allegazione degli atti presupposti, premesso, come detto, che i resistenti hanno documentato la notifica delle ingiunzioni richiamate nell'intimazione, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire che “In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza” (ex plurimis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29968 del 19/11/2019, Rv. 655917 - 01).
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto che la tardività della riscossione rispetto a tributi risalenti al 2014, 2015 e 2016, può avere indotto il contribuente a ritenere estinto il debito tributario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3260/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vairano Patenora - Via Roma 81058 Vairano Patenora CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana S.r.l. - 02621300611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1014 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1014 IMU 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1014 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1014 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 563 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 563 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 563 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1225 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 182/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso
Resistenti : rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 propone impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 1014 del 22/04/2025, dalla società Pubblialifana s.r.l., notificata in data 15/05/2025, emessa per conto del Comune di Vairano Patenora, avente ad oggetto IMU anni 2014,
2015, 2016 e TASI anno 2014, per complessivi euro 2.512,00.
2. Il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, lamentava la illegittimità dell'atto per omessa notifica dei provvedimenti presupposti, la conseguente prescrizione del credito, nonché per omessa motivazione dell'atto.
3. Nel giudizio si costituivano entrambi i resistenti, Pubblialifana s.r.l. e Comune di Vairano Patenora, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato.
5. Va premesso che in sede di udienza il difensore del ricorrente ha eccepito la tardiva costituzione in giudizio dei resistenti, in violazione dell'art. 23 del d.lgs. 546 del 1992 (entro 60 gg. dalla notifica del ricorso).
L'eccezione è priva di fondamento, avendo la giurisprudenza di legittimità statuito che “Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse….” (Cass. sez. 5, Ordinanza n. 14638 del 29/05/2019, Rv. 654129 - 01).
Pertanto è principio consolidato quello secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23 d.lgs. 546/1992, fermo restando che debba essere rispettato il termine di cui all'art. 32 d.lgs. cit. previsto per il deposito di documenti.
5. Ciò detto, i resistenti hanno tempestivamente documentato il regolare recapito degli atti presupposti all'intimazione: - l'ingiunzione di pagamento n. 563 del 15/03/2021, relativa all'IMU 2014, 2015, 2016, con ritiro della raccomandata depositata all'Ufficio postale il 27/04/2021;
- l'ingiunzione n. 1225 del 15/03/2021, relativa alla TASI 2014, con consegna a mani del destinatario il
12/04/2021.
Pertanto il corso della prescrizione è stato utilmente interrotto dal recapito delle predette ingiunzioni.
6. Quanto all'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione, essa non è fondata in quanto detto atto richiama le precedenti ingiunzioni recapitate al contribuente e da questi, quindi, conosciute.
7. Né può censurarsi la omessa allegazione degli atti presupposti, premesso, come detto, che i resistenti hanno documentato la notifica delle ingiunzioni richiamate nell'intimazione, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire che “In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza” (ex plurimis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29968 del 19/11/2019, Rv. 655917 - 01).
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto che la tardività della riscossione rispetto a tributi risalenti al 2014, 2015 e 2016, può avere indotto il contribuente a ritenere estinto il debito tributario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.