Art. 58.
Il Ministro puo' discostarsi dal giudizio del Consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale e, soltanto in casi di particolare gravita', anche a sfavore.
L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.
Il Ministro puo' discostarsi dal giudizio del Consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale e, soltanto in casi di particolare gravita', anche a sfavore.
L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.