Decreto cautelare 1 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 3 novembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Decreto cautelare 21 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/12/2025, n. 21951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21951 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21951/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05294/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5294 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Ilaria Petrangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenza Di Martino, Giampiero Proia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Delibera n. -OMISSIS-del 25.03.2025 del Direttore Generale dell'ASL Roma 5, Dott.ssa Silvia Cavalli, recante “Reiterazione della procedura selettiva per l'affidamento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Direzione Medica Polo Tivoli – TE – SU, come disposto dal bando dell'Avviso pubblico approvato con deliberazione n. 1688 del 13.09.2023” e, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, conosciuto o sconosciuto, in quanto lesivo degli interessi della dott.ssa -OMISSIS-; tra cui, ove occorrer possa, l'Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Direzione Medica Polo Tivoli – TE – SU indetto con la Delibera n. 1688 del 13.09.2023, nella parte in cui prevede la possibilità di reiterare la procedura selettiva ove i candidati partecipanti fossero in numero inferiore a tre, con conseguente disapplicazione in parte qua delle D.G.R. nn. 574/2019 e 730/2024, ove dispongono la medesima facoltà; nonché, della nota di convocazione del Collegio di Direzione notificata il 22.04.2025 e di ogni altro atto, allo stato non conosciuto, volto alla rinnovazione della procedura selettiva;
per la condanna dell'ASL Roma 5 a procedere con la nomina della dott.ssa -OMISSIS- quale vincitrice dell'Avviso pubblico ai sensi dell'art. 15, co. 7-bis, lett. b), d.lgs. n. 502/1992.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26\5\2025:
per l’annullamento,
in parte qua , della D.G.R. 2 agosto 2019 n. 574 della Regione Lazio, recante “ Revoca della DGR n.174 del 10/07/2013. Approvazione "Linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito dalla Legge n. 189/2012". Integrazione al Protocollo d'intesa tra Regione Lazio e il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza approvato con DGR n. 287 del 06/06/2017 ”, e della D.G.R. 25 settembre 2024 n. 730 della Regione Lazio, recante “ Modifica DGR 574/2019. Approvazione nuove Linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale ”, ove dispongono “ la possibilità di reiterazione della procedura selettiva, su espressa volontà da parte del Direttore Generale, nel caso in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre ”, unitamente agli atti e ai provvedimenti impugnati con ricorso principale, quali la Delibera n. -OMISSIS-del 25.03.2025 del Direttore Generale dell’ASL Roma 5, Dott.ssa Silvia Cavalli, recante “ Reiterazione della procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Direzione Medica Polo Tivoli – TE – SU, come disposto dal bando dell’Avviso pubblico approvato con deliberazione n. 1688 del 13.09.2023 ” e, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, conosciuto o sconosciuto, in quanto lesivo degli interessi della dott.ssa -OMISSIS-; tra cui, ove occorrer possa, l’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Direzione Medica Polo Tivoli – TE – SU indetto con la Delibera n. 1688 del 13.09.2023, nella parte in cui prevede la possibilità di reiterare la procedura selettiva ove i candidati partecipanti fossero in numero inferiore a tre; nonché, della nota di convocazione del Collegio di Direzione notificata il 22.04.2025 e di ogni altro atto, allo stato non conosciuto, volto alla rinnovazione della procedura selettiva;
per la condanna
dell’ASL Roma 5 a procedere con la nomina della dott.ssa -OMISSIS- quale vincitrice dell’Avviso pubblico ai sensi dell’art. 15, co. 7-bis, lett. b), d.lgs. n. 502/1992.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22\9\2025:
per l’annullamento della Delibera n. 1022 dell’11 giugno 2025 del Direttore generale dell’ASL Roma 5, recante “ indizione Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Direzione Medica Polo Tivoli TE SU ”, unitamente all’allegato schema di bando, e, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, conosciuto o sconosciuto, e, ove occorrer possa, di tutti gli atti e i provvedimenti ivi richiamati, con particolare ma non esclusivo riferimento al verbale del Collegio di Direzione del 29.04.2025; alla D.G.R. del 18 aprile 2023 n. G05286 della Regione Lazio; alla D.G.R. del 5 agosto 2024 n. 575 della Regione Lazio; alla D.G.R. dell’8 agosto 2024 n. G10820 della Regione Lazio; alla D.G.R. dell’8 maggio 2025 n. 298 della Regione Lazio, nei limiti di interesse della ricorrente; nonché, della Delibera n. 1600 del 3 settembre 2025 del Direttore generale dell’ASL Roma 5, recante “ Rettifica deliberazione n. 1022 del 11.06.2025 ”, dell’allegato schema di bando e, ove occorrer possa, del nuovo Atto aziendale ivi richiamato, approvato con deliberazione n. 790 del 1 agosto 2024, così come parzialmente modificata dalla deliberazione n. 628 del 9 aprile 2025, nei limiti di interesse della ricorrente; unitamente agli ulteriori unitamente agli atti e ai provvedimenti impugnati con ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti, quali la Delibera n. -OMISSIS-del 25.03.2025 del Direttore Generale dell’ASL Roma 5, Dott.ssa Silvia Cavalli, recante “ Reiterazione della procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Direzione Medica Polo Tivoli – TE – SU, come disposto dal bando dell’Avviso pubblico approvato con deliberazione n. 1688 del 13.09.2023 ” e, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, conosciuto o sconosciuto, in quanto lesivo degli interessi della dott.ssa -OMISSIS-; tra cui, ove occorrer possa, l’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Direzione Medica Polo Tivoli – TE – SU indetto con la Delibera n. 1688 del 13.09.2023, nella parte in cui prevede la possibilità di reiterare la procedura selettiva ove i candidati partecipanti fossero in numero inferiore a tre; nonché, della nota di convocazione del Collegio di Direzione notificata il 22.04.2025 e della D.G.R. 2 agosto 2019 n. 574 della Regione Lazio e della D.G.R. 25 settembre 2024 n. 730 della Regione Lazio, e di ogni altro atto, allo stato non conosciuto, volto alla rinnovazione della procedura selettiva.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 5;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa FR RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con deliberazione n. 1688 del 13.09.2023 della ASL Roma 5 è stato indetto un Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la Unità Operativa Complessa Direzione Medica Polo Tivoli- TE – SU, secondo le modalità ed alle condizioni previste dall’art. 15 del D. L.vo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.Lgs.n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. e dalla Legge 08.11.2012, n. 189 e dalla D.G.R. Lazio n. 574 del 02/08/2019.
Con Deliberazione n.824 del 6 agosto 2024, a causa del lungo periodo trascorso dalla pubblicazione del bando, si è proceduto alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature.
In ottemperanza alle “ Linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale ” (adottate con DGR n.730/2024) l’Avviso prevede la facoltà del Direttore Generale di “ reiterare la procedura selettiva nel caso in cui candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre ”.
Con Deliberazione n.18 del 19.02.2024 sono stati ammessi alla procedura n.7 candidati.
Terminata la valutazione dei curricula, la Commissione ha proceduto alla convocazione dei candidati ammessi a sostenere il colloquio.
Come risulta dal Verbale n.1 della Commissione del 3.3.2025, al colloquio si sono presentati solo due dei sette candidati: la dott.ssa -OMISSIS- (odierna ricorrente) e la dott.ssa -OMISSIS- (controinteressata). Quest’ultima non avendo ottenuto un punteggio superiore a 21/30 (la sufficienza) è risultata non idonea. Cinque candidati sono, invece, risultati assenti al colloquio e pertanto considerati rinunciatari “ all’Avviso in argomento ” con conseguente automatica esclusione dalla procedura.
Pertanto la dott.ssa -OMISSIS- è risultata l’unica in graduatoria con il punteggio minimo di 47, avendo conseguito la mera sufficienza sia per la valutazione del curriculum sia per il colloquio. La valutazione di sintesi è stata la seguente: “ Esperienza complessivamente adeguata. Le risposte ai quesiti posti pur rilevando adeguata conoscenza teorica evidenziano limiti gestionali e di attuazione delle conoscenze acquisite ”.
Con deliberazione n. -OMISSIS-del 25 marzo 2025 il Direttore Generale ha esercitato la facoltà, prevista dalle Linee Guida Regionali (adottate con D.G.R. n.730/2024), di riedizione della procedura rilevando che: avendo rinunciato alla partecipazione cinque candidati e sostenuto il colloquio solo due candidati (di cui un candidato non idoneo), il numero dei partecipanti era inferiore a tre; la rilevanza strategica ed operativa del Direttore della UOC in esame richiedeva una effettiva selezione comparativa per assicurare che il prescelto avesse le competenze e l’esperienza adeguate ad assicurare la tutela della salute pubblica; la comparazione tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione e concorre alla salvaguardia dell’interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini.
Con il ricorso in esame la dott.ssa -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare: 1) della Deliberazione di reiterazione della procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa per la UOC Direzione Medica Polo Tivoli- TE – SU, come disposto dal bando dell’Avviso pubblico approvato con deliberazione n.1688 del 13.09.2023 ; 2) per quanto occorre possa dell’Avviso pubblico nella parte in cui prevede la possibilità di reiterare la procedura selettiva ove i candidati partecipanti fossero in numero inferiore a tre con conseguente disapplicazione in parte qua della D.G.R. nn. 574/2019 e 730/2024 ove dispongono la medesima facoltà; 3) della nota di convocazione del Collegio di Direzione notificata il 22.04.2025. Infine, la Ricorrente ha chiesto la condanna della ASL a procedere alla sua nomina quale vincitrice dell’Avviso pubblico.
Con il primo motivo ha sostenuto che la comparazione tra i sette candidati ammessi si sarebbe “ pienamente realizzata ” anche se in cinque non si sono presentati al colloquio. Di talché, la tesi su cui si fonda la Delibera di riedizione della procedura sarebbe frutto di un evidente travisamento dei fatti risultando di “ piana evidenza e pacificamente accertato che il numero dei partecipanti alla procedura selettiva era pari a sette ”.
Con il secondo motivo ha affermato che la previsione di riedizione della procedura (ove i candidati fossero inferiori a tre) trovava fondamento nella normativa precedente alla novella. Mentre la disciplina dell’art.15 comma 7-bis dopo la Legge del 2022 vincolerebbe il Direttore Generale a nominare il candidato risultato vincitore in esito alla valutazione comparativa (miglior punteggio) e che pertanto non avrebbe potuto l’Amministrazione esercitare la facoltà di riedizione della procedura.
Con il terzo motivo ha denunciato la violazione delle garanzie partecipative ex Legge n.241/1990, atteso che avrebbe dovuto ricevere le notificazioni “ afferenti alle vicende che hanno interessato la propria posizione giuridica soggettiva ”.
Con il quarto motivo la Ricorrente ha attribuito al Direttore Generale la volontà di sostituirsi alla Commissione travalicando i limiti delle proprie attribuzioni e lamenta che l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare sulla inidoneità della Ricorrente a garantire continuità ed efficienza nella gestione delle strutture ospedaliere affidate.
Si è costituita la ASL RM 5 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso.
Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto.
In sintesi ha sostenuto, in relazione al primo motivo, che, anche se più candidati hanno chiesto di partecipare alla procedura e la prima fase di questa (valutazione dei curricula) ha riguardato sette partecipanti, sarebbe incontestabile che: i) la valutazione concorrenziale prevista dalla normativa non ha riguardato tutti i candidati; ii) al momento della formazione della graduatoria i partecipanti erano meno di tre. Ai fini dell’esercizio della facoltà di riedizione attribuita al Direttore Generale, la partecipazione alla Procedura di un numero di almeno tre candidati potrebbe ritenersi configurabile solo laddove la graduatoria risultasse composta da almeno tre candidati. Ciò deriverebbe dal art.15, comma 7-bis, D.lgs. n.502/1992 il quale dispone che: “ Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e dagli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conquistato il miglior punteggio… ” tra quelli presenti in graduatoria. Nel caso in esame, il momento (e l’atto) conclusivo della attività valutativa della Commissione avrebbe visto la partecipazione di un unico candidato, e comunque di un numero di candidati inferiore a tre. Pertanto del tutto legittimamente il Direttore Generale avrebbe esercitato la facoltà di chiedere la riedizione del Bando al fine di assicurare l’interesse pubblico alla ricerca ed alla selezione del candidato che ha ottenuto il “ miglior punteggio ” all’esito di una valutazione comparativa tra più aspiranti per ricoprire una posizione di rilevante importanza strategica ed operativa nell’ambito della ASL.
Con riferimento al secondo motivo, ha sostenuto che i principi richiamati genericamente nel ricorso – e, in particolare, quello della ragionevolezza e della buona amministrazione - confermerebbero l’interpretazione data dalla ASL, poiché la partecipazione alla procedura, essendo diretta alla ricerca ed alla scelta del candidato migliore, presuppone che vi sia una effettiva pluralità di candidati (almeno tre) per l’intero iter dei lavori della Commissione (e, quindi, anche, in particolare, al momento decisivo della valutazione finale da parte della Commissione stessa). Inoltre “ la legge n. 118 del 2022, introducendo il comma 7-bis dell’art. 15 del ld. Lgs. n. 502 del 1002, stabilisce che “le regioni … disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa”. Pertanto, la disposizione prevista dalla Direttiva di Giunta regionale n. 730/2024, riprodotta nel Bando di cui trattasi, è del tutto legittima perché non solo non contrasta con alcuna disposizione di legge, ma, al contrario, è conforme al favor legis per la partecipazione al concorso pubblico e per la scelta del miglior candidato ”.
In relazione al terzo motivo, ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe applicato una norma dell’Avviso, accettata dalla ricorrente nel momento in cui ha presentato la propria candidatura. Quindi il provvedimento de quo non è stato adottato all’esito di un procedimento di autotutela. Né la dottoressa avrebbe potuto aggiungere elementi utili o nuovi idonei a determinare una decisione diversa: le ragioni poste a fondamento della determinazione di riedizione della procedura, rendono comunque a posteriori irrilevante - alla luce del canone antiformalistico scolpito dall’art.21 octies, comma 2 della Legge n.241/1991 - l’eventuale apporto partecipativo della Ricorrente. Infine la deliberazione sarebbe motivata funditus .
Infine, con riferimento al quarto motivo, ha affermato che la deliberazione non sarebbe viziata da eccesso di potere in quanto congruamente e logicamente motivata.
Con motivi aggiunti notificati in data 26 maggio 2025, la ricorrente ha riproposto le medesime censure proposte nel ricorso principale avverso le D.G.R. nn. 574/2019 e 730/2024, nel caso in cui queste fossero ritenute atti presupposti e vincolanti rispetto ai provvedimenti già impugnati con l’atto introduttivo del presente giudizio, nella parte in cui prevedono “ la possibilità di reiterazione della procedura selettiva, su espressa volontà da parte del Direttore Generale, nel caso in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre ”.
Successivamente, in data 11 giugno 2025, la ASL RM ha pubblicato la Delibera n. 1022, recante “ Indizione Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Direzione Medica Polo Tivoli TE SU ”.
Si è costituita anche la Regione Lazio, contestando tutto quanto ex adverso dedotto siccome infondato in fatto e diritto.
In sintesi, ha evidenziato come l’eventuale reiterazione della procedura selettiva rientri nell’esclusiva discrezionalità del Direttore Generale dell’Azienda che indice la procedura stessa, in forza delle linee di indirizzo di cui alla DGR 730/24 che, all’art. 2.2) lett.g prevedono, come già visto, che “ L’avviso dovrà contenere…..g) la possibilità di reiterazione della procedura selettiva, su espressa volontà da parte del Direttore Generale, nel caso in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre ”. Il pubblico interesse sotteso alla possibilità di reiterare la procedura, nella tassativa ipotesi in cui i candidati siano meno di tre, consisterebbe nella necessità di favorire la più ampia partecipazione a garanzia dell’individuazione del più meritevole e qualificato da inserire quale responsabile della Struttura messa a bando, fermo restando che l’eventuale reiterazione rappresenterebbe una mera facoltà del Direttore Generale che deve essere adeguatamente motivata nel caso in cui venga esercitata.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 9 settembre 2025, la candidata ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti - anche con l’adozione di provvedimento monocratico - degli atti indicati in epigrafe ed in particolare della predetta Delibera n. 1022 dell’11 giugno 2025 del Direttore generale dell’ASL Roma 5, con la quale è stato indetto il nuovo Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di cui si discute, riformulando identiche censure.
Con decreto inaudita altera parte n. 5290 del primo ottobre 2025 è stata respinta l’istanza di adozioni di misure monocratiche
Successivamente, con ordinanza n. 6049 del 3 novembre 2925 non appellata, è stata respinta l’istanza cautelare con la seguente motivazione:
“ Ritenuto, altresì, che ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, sembrerebbero non ricorrere i presupposti per la concessione della tutela cautelare ed in particolare il fumus di fondatezza, atteso che, di fatto, hanno partecipato alla selezione in parola solamente due candidati, e tenuto conto che la ratio della norma è quella di favorire la più ampia partecipazione a garanzia dell’individuazione del più meritevole e qualificato da inserire quale responsabile della Struttura messa a bando ”.
Tutte le parti hanno argomentato le rispettive posizioni.
La difesa dell’Amministrazione ha precisato che la ASL, con il secondo Avviso pubblicato il 10 ottobre 2025, non si sarebbe limitata alla mera riedizione della procedura, ma avrebbe proceduto ad una “ nuova e più analitica definizione del profilo soggettivo e oggettivo relativo al conferimento dell’incarico di Direttore della UOC Direzione Medica Polo Tivoli TE SU ” (v. Deliberazione n.1022 dell’11 giugno 2025, doc.22 della Ricorrente).
Ha quindi eccepito la carenza di interesse a ricorrere anche in relazione al secondo ricorso per motivi aggiunti, sostenendo che “ dall’annullamento della Deliberazione di riedizione, ella (vantando, come detto, una mera aspettativa alla conclusione del procedimento) non otterrebbe il conferimento dell’incarico di direzione del Polo Ospedaliero ”.
All’udienza del 25 novembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di avere acquisito in data 14.11.2025, mediante accesso agli atti, la nota prot. n. 8413 del 3.3.2025 con cui la Commissione ha trasmesso la graduatoria definitiva.
La causa è stata quindi introitata per la decisione.
2. Si esamina anzitutto l'eccezione di difetto di giurisdizione, che - ad avviso del Collegio - è infondata.
È necessario tenere in considerazione quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 15, co. 7-bis, d. lgs. n. 502/1992 - nella versione innovata dall'art. 20, co. 1, L. n. 118/2022, applicabile alla fattispecie in questione:
“ 9. L'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992 - nella versione innovata dall'art. 20 comma 1 della legge n. 118/2022 e applicabile alla fattispecie de qua - prevede, per quanto qui di interesse, che:
"Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:
..
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età".
10. La Sezione con la sentenza n. 6534/2024 si è già pronunciata sulla nuova configurazione della procedura, mettendola a confronto con la precedente disciplina e riepilogando i punti di divergenza tra i due modelli.
10.1. Tratti salienti della precedente disciplina erano:
- lo svolgimento ad opera di apposita Commissione di una valutazione comparativa dei titoli formativi e professionali posseduti dai candidati ai fini della predisposizione, anche sulla base di un colloquio, di "una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti";
- l'individuazione da parte del direttore generale, tra i due candidati che avessero ottenuto il miglior punteggio, del candidato da nominare;
- la facoltà del direttore generale di nominare un candidato diverso da quelli collocatisi nelle prime due posizioni, a condizione di "motivare analiticamente la scelta".
10.2. I profili innovativi emergenti dallo schema procedimentale modificato nel 2022 consistono invece:
- nella valutazione comparativa svolta dalla Commissione, sulla base dei titoli posseduti dai candidati e del colloquio, la quale deve essere condotta "secondo criteri fissati preventivamente" e mettere capo ad una "graduatoria dei candidati";
- nella scelta del direttore generale che deve indefettibilmente cadere sul "candidato che ha conseguito il miglior punteggio".
10.3. Sulla base di questa premessa, la Sezione ha affermato non esservi dubbio sul fatto che, "per effetto della suddetta novella normativa, il baricentro della procedura selettiva si sia spostato dalla fase della scelta - rimessa alla valutazione discrezionale "limitata" del direttore generale - a quella della valutazione comparativa, di pertinenza della commissione, le cui risultanze vincolano più rigidamente, rispetto al regime precedente, il potere direttoriale di nomina: tale cambiamento di prospettiva è appunto stato valorizzato dal legislatore attraverso la configurazione dell'esito della predetta valutazione in termini di vera e propria "graduatoria"". (...)
12. Diventa a questo punto rilevante osservare che il diaframma con il modello concorsuale che la Corte regolatrice della giurisdizione individuava nella disciplina dell'art. 15, comma 7 - bis, antevigente alla novella del 2022, consisteva essenzialmente nel fatto che il vecchio modello procedimentale non prevedeva né lo "svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale" né l'"individuazione del candidato vincitore", "ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale dell'Azienda, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali". Questo schema induceva a concludere che delle due fasi del procedimento - la prima incentrata sul giudizio di idoneità, formulato dall'apposita Commissione di esperti incaricata di stilare una rosa di candidati e privo di valutazioni comparative; la seconda finalizzata al conferimento dell'incarico, rimessa alla discrezionalità del direttore generale, non fondata sulla previa formazione di alcuna graduatoria ma devoluta ad una scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale della ASL, nell'ambito di un elenco dei soggetti ritenuti idonei - la seconda avesse "carattere dominante rispetto all'intero percorso della selezione" e che dunque per tale ragione "le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione (ad esempio concernenti l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico), sia al provvedimento discrezionale, di natura privatistica, del direttore generale" dovessero rientrare "per il principio di concentrazione delle tutele, nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento" (Cass., SS.UU., n. 4773/2023 e n. 6455/2020).
12.1. È tuttavia evidente che, a seguito della novella n. 118/2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è totalmente venuto meno, poiché la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta "secondo criteri fissati preventivamente" e deve mettere capo ad una "graduatoria dei candidati" che vincola totalmente la scelta del direttore generale, la quale è destinata indefettibilmente a cadere sul "candidato che ha conseguito il miglior punteggio".
12.2. È venuta meno, pertanto, quella logica di concentrazione delle tutele che - in ragione della natura dominante dell'ultimo segmento della procedura e del suo carattere radicalmente fiduciario - consentiva di attrarla per intero innanzi al giudice ordinario.
12.3. Tornano attuali le considerazioni che questa Sezione aveva già espresso con riguardo a fattispecie che - sebbene rientranti nella vigenza della precedente disciplina - per la loro concreta configurazione (valutazione dei titoli con attribuzione di punteggi e formazione di una graduatoria) venivano considerate come tributarie di un modello procedimentale basato su una effettiva comparazione del merito e quindi rientranti nel disposto dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 (Cons. Stato, sez. III, nn. 4658/2014 e 3578/2013).
13. Resta da esaminare l'ultimo profilo ostativo al riconoscimento della giurisdizione amministrativa, rinvenibile nel presunto "carattere interno della selezione" che, in quanto presupponente il possesso della qualifica dirigenziale e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con l'Amministrazione - ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis, lett. b) d.lgs. n. 502/1992 - rappresenterebbe l'estremo ancoraggio della materia all'area delle "controversie lavoristiche", correlate cioè a rapporti di lavoro già in essere alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni.
13.1. Sul punto si osserva tuttavia che:
-- in punto di fatto, il bando della procedura di cui si controverte non esclude la partecipazione di soggetti "esterni", anzi indirettamente la consente poiché a pag. 7 menziona tra i titoli valutabili quelli concernenti un "eventuale rapporto di pubblico impiego in atto, quelli pregressi e le cause di eventuale risoluzione ove ricorrano";
-- sempre in punto di fatto, stando alle allegazioni della parte qui ricorrente non smentite dall'Amministrazione nelle proprie difese scritte, alla procedura sono stati ammessi anche soggetti "esterni";
-- in punto di diritto, la descritta impostazione del bando (aperta anche a soggetti non dipendenti della pubblica Amministrazione) non tradisce il parametro normativo in quanto la selezione per il conferimento di incarico di dirigente sanitario di secondo livello, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 484 del 1997, non viene svolta esclusivamente tra i sanitari in servizio presso l'Azienda USL che ha bandito la selezione, ma - come chiaramente si rinviene nell'avviso per il conferimento dell'incarico in questione - tra tutti i sanitari in possesso di quel particolare requisito consistente nell'avere una specifica anzianità di servizio "presso pubbliche amministrazioni, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali" (art. 10 del D.P.R. n. 484 del 1997).
In altri termini, la selezione e il conferimento dell'incarico in parola - a differenza di quelli cui si riferisce il primo comma del già menzionato art. 63, T.U. sul pubblico impiego - non incide su un rapporto di lavoro indefettibilmente in atto, poiché l'anzianità richiesta può anche derivare da rapporti lavorativi cessati. Ne viene che non essendo ristretta ai soli sanitari in servizio presso l'AUSL, ma estesa a tutti i medici in possesso della richiesta anzianità di servizio presso i vari istituti indicati dalla normativa, essa è in realtà "aperta e pubblica" - diversamente da quanto ritenuto in sentenza - ed assume i connotati di una procedura per l'immissione in servizio di un sanitario, in posto qualificato, presso l'Azienda procedente (v. Cass. civ. sez. Un., n. 1478/2004).
13.2. Sotto altro punto di vista, autonomo dal precedente, mette conto considerare che la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne le procedure concorsuali strumentali non soltanto alla prima assunzione ma anche alla "progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza": l'incarico di direzione di struttura complessa rientra nel secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, sicché esso - traducendosi in un nuovo vincolo contrattuale afferente ad una fascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella di provenienza (in quanto differente sul piano qualitativo e mansionale, delle competenze, responsabilità e professionalità, quindi non solo sul piano quantitativo o retributivo) - rappresenta per i dirigenti di prima fascia che vi ambiscono, già incardinati presso l'Amministrazione procedente, una "progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza" ovvero l'acquisizione di uno "status" professionale nuovo e più elevato (arg. ex Cass. civ., sez. un., n. 8985/2018).
13.3. Indipendentemente, quindi, dal suo essere procedura riservata a soggetti già dipendenti dalla P.A. (come non è per quanto innanzi esposto), la progressione verticale alla quale essa prelude (nel passaggio a un diverso e superiore livello del ruolo professionale) è comunque elemento in sé autonomamente sufficiente a connotarla (anche nei riguardi dei concorrenti già dipendenti della stessa Amministrazione banditrice) come procedura concorsuale in senso proprio.
13.4. Si ribadisce anche sotto questo profilo la conclusiva affermazione della devoluzione della controversia alla cognizione al giudice amministrativo in forza dell'art. 63 comma 4 del TU pubblico impiego ” (Consiglio di Stato, Sezione terza, n. 8344 del 19.09/18.10.2024. Nello stesso senso, TAR Napoli n. 7408/2024).
Nel caso di specie, ricorrono elementi analoghi a quelli considerati dal citato recente orientamento, cui il Collegio ritiene di poter aderire.
Invero, l’avviso pubblico in esame non esclude la partecipazione di soggetti “esterni” (non dipendenti, cioè, dalla stessa ASL), conformemente alla norma (art. 5 D.P.R. n. 484/1997) secondo cui la selezione per il conferimento di incarico di dirigente sanitario di secondo livello non viene svolta esclusivamente tra i sanitari in servizio presso l'Azienda USL che ha bandito la selezione, ma tra tutti i sanitari in possesso di quel particolare requisito consistente nell'avere una specifica anzianità di servizio “presso pubbliche amministrazioni, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali” (art. 10 D.P.R. n. 484/1997).
Ne consegue che la selezione e il conferimento dell'incarico in questione si presenta come selezione “ aperta e pubblica ” ed assume i connotati di una procedura per l'immissione in servizio di un sanitario, in posto qualificato, presso l'azienda procedente.
Ne conclude il Collegio che la selezione in questione sia caratterizzata da elementi che consentono di classificarla tra le procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell'art. 63, co. 4, D. lgs. n. 165/2001, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
3. Si ritiene di poter prescindere dallo scrutinio delle eccezioni preliminari di inammissibilità, essendo i ricorsi in esame infondati.
4. La comunanza delle censure svolte nel ricorso introduttivo e nei due ricorsi per motivi aggiunti rendono possibile il loro esame congiunto.
5. L’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502 del 1992, nella versione innovata dall'art. 20 comma 1 della legge n. 118 del 2022 e applicabile alla fattispecie de qua , prevede, per quanto qui di interesse, che:
“ Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:
...b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età ”.
Le linee di indirizzo di cui alla DGR 730/24, all’art. 2.2) lett. g, prevedono che “ L’avviso dovrà contenere ... g) la possibilità di reiterazione della procedura selettiva, su espressa volontà da parte del Direttore Generale, nel caso in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre ”.
Il bando in esame prevede testualmente che: “ L’Azienda intende avvalersi della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre ”.
Inoltre dispone che: “ La mancata presentazione al colloquio indipendentemente dalla causa comporta la rinuncia alla selezione ”.
L’interesse pubblico sotteso alla possibilità di reiterare la procedura, nella tassativa ipotesi in cui i candidati sono un numero inferiore a tre, consiste nella necessità di favorire la più ampia partecipazione a garanzia dell’individuazione del più meritevole e qualificato da inserire quale responsabile della Struttura messa a bando, fermo restando che l’eventuale reiterazione rappresenterebbe una mera facoltà del Direttore Generale che deve essere adeguatamente motivata nel caso in cui venga esercitata.
La disposizione prevista dalla Direttiva di Giunta regionale n. 730/2024, riprodotta nel Bando di cui trattasi, è del tutto legittima in quanto attuativa del comma 7 bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, nella versione innovata dall'art. 20 comma 1 della legge n. 118 del 2022.
Invero, oltre a non contrastare con alcuna disposizione di legge, è conforme al favor legis per la partecipazione al concorso pubblico e per la scelta del miglior candidato.
Nel caso di specie, 5 dei sette candidati ammessi a sostenere il colloquio si sono ritirati, rinunciando alla selezione.
Conseguentemente, di fatto, la selezione è stata effettuata solamente su due candidati.
Pertanto la scelta discrezionale del Direttore di procedere all’indizione di una nuova procedura risulta correttamente e compiutamente motivata, oltre a non presentare nessun elemento di irragionevolezza.
Invero, nella delibera impugnata si legge:
“ In virtù del disposto di cui all'art. 15-ter del D. lgs n. 502/1992 - che ha carattere di norma imperativa - la comparazione tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e concorre alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini (v. Cass. Sez. I, sentenza n.71768 del 2022);
CONSIDERATO inoltre che - nel caso di specie è mancata la comparazione tra almeno tre candidati;
- XXXXXXXXXX;
- si ritiene sussistere l’interesse dell'Azienda alla reiterazione della procedura per giungere alla scelta del candidato in possesso delle competenze necessarie e/o adeguate per la Direzione Medica di tre Presidi Ospedalieri;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di avvalersi della facoltà prevista dal bando dell'Avviso pubblico in argomento, approvato con deliberazione n. 1688 del 13.09.2023, nella parte relativa alle "Disposizioni varie" (pag. 20) "di reiterare la procedura selettiva nel caso in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre" ”.
Neppure coglie nel segno la censura con la quale la ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative ex legge n. 241/1990, atteso che il Direttore Generale, come già visto, aveva la facoltà di rinnovare la procedura.
Peraltro la candidata non ha fornito la prova che partecipando al procedimento amministrativo lo stesso avrebbe avuto un esito diverso e alla stessa favorevole, conseguentemente il provvedimento de quo non è annullabile ai sensi del comma 2 dell’art.21 octies della Legge n.241/1991.
6. In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
7. Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR ST UI, Presidente
FR RA, Primo Referendario, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR RA | AR ST UI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.