Articolo 2 della Legge 5 aprile 1993, n. 103
Articolo 1
Versione
24 aprile 1993
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede utilizzando, per gli stessi anni 1994 e 1995, l'accantonamento relativo alla rubrica "Ministero per i beni culturali e ambientali", iscritto nel bilancio triennale dello Stato a legislazione vigente 1993-1995, tra i fondi per provvedimenti legislativi in corso di parte capitale (allegato C/3).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 24 aprile 1993