Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede utilizzando, per gli stessi anni 1994 e 1995, l'accantonamento relativo alla rubrica "Ministero per i beni culturali e ambientali", iscritto nel bilancio triennale dello Stato a legislazione vigente 1993-1995, tra i fondi per provvedimenti legislativi in corso di parte capitale (allegato C/3).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.