Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 4563 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato Valentina De Rossi
e
DE MA UL, C.F. nata ad [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Marchetto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
Tutto ciò premesso, i sigg.ri e De AR GI, come sopra rappresentati, difesi Parte_1
e domiciliati, chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza Voglia disciplinare con sentenza le modalità di affido, di visita e di contribuzione al mantenimento dei figli minori alle seguenti concordate condizioni:
I figli minori , ed saranno affidati ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 Per_3
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, al sistema educativo, alla salute, tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità e aspirazioni.
2) DIRITTO DI VISITA E COLLOCAMENTO DEI MINORI
I figli minori , ed saranno collocati prevalentemente con la madre ed Per_1 Per_2 Per_3
avranno residenza anagrafica provvisoriamente presso la stessa nell'abitazione della di lei madre sig.ra in Altavilla Vicentina (VI), Via Trieste n. 38. Il padre potrà vedere Parte_2
e tenere con sé i tre figli, compatibilmente con le esigenze dei minori stessi e con i loro impegni scolastici, nonché in relazione agli impegni lavorativi del padre secondo il seguente calendario:
- un pomeriggio/sera a settimana, indicativamente il mercoledì, al termine del lavoro e degli impegni scolastici e non dei figli e quindi verso le 18,30, cena compresa, con riaccompagno a casa della madre entro le ore 21,00;
- a weekend alterni dal venerdì pomeriggio/sera alle ore 18,30 alla domenica sera dopo cena con riaccompagno a casa delle madre entro le ore 21,00;
- festività/ Ponti ( 1 novembre, 8 dicembre, 1 maggio, 2 giugno, festa del Santo Patrono,
ecc…) alternati tra i genitori;
- possibilità per il papà di trascorrere una settimana durante le vacanze natalizie con i figli alterando di anno in anno la settimana che comprende il Natale e la prima settimana di gennaio e quindi dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, i genitori staranno con i figli per l'intero periodo ad anni alterni e con previsione che ogni anno i figli trascorreranno in via alternata con i genitori il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- entrambi i genitori potranno trascorrere un periodo di ferie estive di 15 giorni, anche non continuativi, con i figli da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
In ogni caso i genitori si impegnano a regolare tempi, modalità delle visite e periodi secondo le esigenze dei figli e dei genitori medesimi.
3) MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO PER I FIGLI Pa Il sig. , a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, verserà alla sig.ra De AR
quale contributo per il mantenimento ordinario dei tre figli la somma mensile di euro 170,00 ciascuno per complessivi euro 510,00 mensili da corrispondersi al 15 del mese su c/c intestato alla sig.ra De AR, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e con decorrenza dal mese di dicembre 2025;
Le spese straordinarie per i figli e , a decorrere dal mese di dicembre 2024, Per_3 Per_1
verranno suddivise al 50% tra i genitori, con riferimento - quanto alle voci e alle modalità
di richiesta da parte del genitore che le ha anticipate e al rimborso - al protocollo del
Tribunale di Vicenza;
Le spese straordinarie relative al figlio verranno affrontate utilizzando la pensione di Per_2
invalidità dallo stesso percepita la cui gestione resterà in capo alla signora De AR, mentre verranno suddivise al 50% le eventuali spese straordinarie per il figlio per la parte Per_2
eccedente l'importo della sua pensione di invalidità;
L'assegno unico universale per i figli verrà richiesto e percepito al 50% da entrambi i genitori che cureranno, pertanto, alla prossima scadenza di presentazione dell'Isee e della domanda
Pa di assegno unico, di presentare domanda/e in tal senso;
sino a quel momento, il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra De AR, a far data dal mese di dicembre 2024, la metà
dell'importo percepito a titolo di assegno unico sempre mediante versamento sul c/c della sig.ra De AR entro 10 giorni dal suo percepimento;
La sig.ra De AR si accollerà integralmente le spese ordinarie del cane che è stato acquistato di comune accordo per , intendendosi per queste le spese alimentari Per_2
mentre le spese veterinarie (medicinali, interventi, esami diagnostici, vaccini ecc) verranno divise tra i due ex conviventi al 50% dietro presentazione delle pezze giustificative di spesa e rimborsati entro 10 giorni dalla presentazione di tali giustificativi;
Pa Con riferimento al cane, il sig. si impegna a curarsi dello stesso nei weekend che egli trascorrerà con i figli e nei periodi comprendenti giorni consecutivi ed in particolare di trovargli una "occupazione abitativa" e, se a pagamento, con oneri a suo carico;
4) CONSENSO ALL'ESPATRIO
I genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori. 5) ALTRE PATTUIZIONI
Pa I signori e De AR si impegnano reciprocamente ad introdurre ai figli eventuali nuove figure con cui intratterranno relazioni sentimentali con gradualità ed in modo tale da rispettare la sensibilità e le volontà dei ragazzi.
Pa I sigg.ri e De AR danno atto di aver regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che,
in particolare, con riferimento al ricavato della vendita della casa familiare di Arcugnano
Via Adige nessuno dei due avrà alcunché a pretendere dall'altro a qualsiasi titolo,
rinunciandovi sin d'ora.
6) Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero è intervenuto nel procedimento e nulla ha opposto all'accoglimento delle conclusioni delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/12/2024 e DE MA UL Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3
All'esito dell'udienza del 13.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% (quanto al figlio per la parte eccedente l'importo della sua pensione di invalidità che verrà destinata Per_2
al pagamento delle predette spese). Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, il 20.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo