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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/09/2025, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1939/2025, avente ad oggetto “lo scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 10/09/2025 TRA
( ), rappresentato e di- Parte_1 C.F._1 feso da Avv. MAGGIORE DOMENICO
– PARTE RICORRENTE – E
( ), rappre- Controparte_1 C.F._2 sentata e difesa da Avv. COLONNA GIANLUCA
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * * All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio con la parte resistente in Bari in data Controparte_1
29/09/1994, unione dalla quale sono nati due figli, Per_1
1 (12/10/1997) e (24/08/2002). Per_2
Con decreto n. 26408/2020 del 14/12/2020, questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi, le cui condizioni prevedevano, tra le altre, che il suo obbligo di contribuire al mante- nimento di sua figlia , all'epoca disoccupata, fosse adem- Per_2 piuto tramite il pagamento integrale della rata del mutuo ipotecario, cointestato ai coniugi, gravante sulla casa coniugale pari ad € 747,48 mensili.
Deduce di lavorare presso la “Tecnonova s.r.l.”, di percepire uno stipendio mensile di circa € 2.300,00, mentre sua moglie lavora e ha sempre lavorato nel corso del matrimonio come collaboratrice domestica, pur senza un regolare contratto di lavoro.
Lamenta che, rispetto all'epoca della separazione, le sue con- dizioni economiche sono peggiorate, in quanto dal 2022 conduce un immobile in locazione al canone di € 300,00 mensili e ha con- tratto due finanziamenti per i quali corrisponde complessivi € 322,56 mensili.
Rappresenta che sua figlia lavora dal 2022, seppure con con- tratti a tempo determinato e che, pertanto, ha raggiunto l'indipen- denza economica.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, revochi il suo obbligo contributivo in favore di sua figlia e, a fronte del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa, revochi l'asse- gnazione della casa familiare in favore della resistente. Con vittoria delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla declaratoria invocata sullo status, ma, a fronte delle note depositate dal ricorrente, chiede preliminarmente il rigetto dell'eccezione di tardività della sua costituzione in giudizio.
Nel merito contesta quanto ex adverso dedotto, lamentando che, in spregio agli accordi separativi, il ricorrente dal mese di maggio 2024 ha cessato di pagare le rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale e, pertanto, la Banca creditrice ha notificato loro un atto di pignoramento immobiliare sulla predetta casa. Aggiunge che
2 per tali ragioni lei lo ha querelato.
Quanto a sua figlia , contesta l'assunto secondo cui la Per_2 stessa sarebbe divenuta economicamente indipendente, in quanto percepisce uno stipendio mensile di € 567,00 e non ha ancora rag- giunto la piena autosufficienza economica.
Nega di lavorare come collaboratrice domestica versando al con- trario in precarie condizioni economiche e di essere nell'impossibi- lità oggettiva di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per le sue condizioni di salute, mentre per tutta la durata del matrimonio si è dedicata alla cura della sua famiglia.
Chiede, pertanto, la conferma degli accordi separativi, il ricono- scimento in suo favore di un assegno divorzile nella misura di € 400,00 mensili o di quella ritenuta di giustizia e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della figlia e disposto per la prosecu- zione del giudizio.
Non necessitando d'istruttoria, alla medesima udienza le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” – La domanda di scioglimento del matrimonio tra ricorrente e resi- stente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare scioglimento del conseguenti alla trascrizione del matri- monio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allor- quando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino
3 alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
Preliminarmente, deve rilevarsi che nessuna statuizione di ordine economico può essere ammessa sia in tema di assegno divorzile in difetto di una tempestiva richiesta in tal senso da parte della resi- stente.
Ed invero, benché con il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione, ritualmente notificatole, le fosse stato concesso il termine per costituirsi in giudizio fino a 30 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti, fissata il giorno 10/09/2025, termine entro il quale avrebbe potuto proporre ecce- zioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, la resistente si è costituita in giudizio solo in data 9.08.2025, non considerando il termine di sospensione feriale e decadendo irrimediabilmente dalla facoltà di formulare domande.
Quanto alle domande formulate dal ricorrente, dev'essere
4 confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi.
In particolare, deve essere confermata la revoca del contributo al mantenimento della figlia delle parti , la quale da un Per_2 lato non ha proseguito gli studi e dall'altro ha già dimostrato di sa- persi inserire nel mercato del lavoro (cfr. all.2 ricorso introduttivo).
Quantunque non si tratti di lavoro stabile, esso si rinnova siste- maticamente, come emerge dalla documentazione reddituale ver- sata in atti dalle parti, che attesta che costei ha lavorato e percepito reddito quanto meno dal 2022 (cfr. certificazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate).
Trova pertanto applicazione, nel caso di specie, l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui l'obbligo viene meno quando i figli
“svolgono regolare attività lavorativa e, seppur con contratti a ter- mine e con guadagni contenuti, sono comunque autosufficienti eco- nomicamente” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26 maggio 2017, n. 13354).
Tale retribuzione di circa € 500,00 mensili all'attualità, però, non le consente di sostenere i costi per soddisfare autonomamente le sue esigenze abitative sicché, considerata la sua giovane età, deve es- sere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente con la quale vive la figlia.
Ricorrono giusti motivi ravvisabili nella reciproca soccombenza delle parti (della resistente sulla domanda di revoca del contributo al mantenimento di sua figlia e del ricorrente sulla domanda di as- segnazione della casa coniugale) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 12/02/2025 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
5 con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA scioglimento del matrimonio celebrato in BARI in data 29/09/1994 tra , nato in [...] in Parte_1 data 03/12/1965, e , nata in [...] Controparte_1
(BA) in data 13/08/1971, iscritto nel registro degli atti di matri- monio del predetto Comune di BARI al n. 163, parte I, anno 1994;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA i provvedimenti resi all'udienza del 10.09.2025, relativamente alla revoca del contributo paterno al manteni- mento di sua figlia e all'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
5. DICHIARA inammissibile la domanda di assegno divorzile tar- divamente proposta dalla resistente;
6. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 16/09/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1939/2025, avente ad oggetto “lo scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 10/09/2025 TRA
( ), rappresentato e di- Parte_1 C.F._1 feso da Avv. MAGGIORE DOMENICO
– PARTE RICORRENTE – E
( ), rappre- Controparte_1 C.F._2 sentata e difesa da Avv. COLONNA GIANLUCA
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * * All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio con la parte resistente in Bari in data Controparte_1
29/09/1994, unione dalla quale sono nati due figli, Per_1
1 (12/10/1997) e (24/08/2002). Per_2
Con decreto n. 26408/2020 del 14/12/2020, questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi, le cui condizioni prevedevano, tra le altre, che il suo obbligo di contribuire al mante- nimento di sua figlia , all'epoca disoccupata, fosse adem- Per_2 piuto tramite il pagamento integrale della rata del mutuo ipotecario, cointestato ai coniugi, gravante sulla casa coniugale pari ad € 747,48 mensili.
Deduce di lavorare presso la “Tecnonova s.r.l.”, di percepire uno stipendio mensile di circa € 2.300,00, mentre sua moglie lavora e ha sempre lavorato nel corso del matrimonio come collaboratrice domestica, pur senza un regolare contratto di lavoro.
Lamenta che, rispetto all'epoca della separazione, le sue con- dizioni economiche sono peggiorate, in quanto dal 2022 conduce un immobile in locazione al canone di € 300,00 mensili e ha con- tratto due finanziamenti per i quali corrisponde complessivi € 322,56 mensili.
Rappresenta che sua figlia lavora dal 2022, seppure con con- tratti a tempo determinato e che, pertanto, ha raggiunto l'indipen- denza economica.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, revochi il suo obbligo contributivo in favore di sua figlia e, a fronte del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa, revochi l'asse- gnazione della casa familiare in favore della resistente. Con vittoria delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla declaratoria invocata sullo status, ma, a fronte delle note depositate dal ricorrente, chiede preliminarmente il rigetto dell'eccezione di tardività della sua costituzione in giudizio.
Nel merito contesta quanto ex adverso dedotto, lamentando che, in spregio agli accordi separativi, il ricorrente dal mese di maggio 2024 ha cessato di pagare le rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale e, pertanto, la Banca creditrice ha notificato loro un atto di pignoramento immobiliare sulla predetta casa. Aggiunge che
2 per tali ragioni lei lo ha querelato.
Quanto a sua figlia , contesta l'assunto secondo cui la Per_2 stessa sarebbe divenuta economicamente indipendente, in quanto percepisce uno stipendio mensile di € 567,00 e non ha ancora rag- giunto la piena autosufficienza economica.
Nega di lavorare come collaboratrice domestica versando al con- trario in precarie condizioni economiche e di essere nell'impossibi- lità oggettiva di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per le sue condizioni di salute, mentre per tutta la durata del matrimonio si è dedicata alla cura della sua famiglia.
Chiede, pertanto, la conferma degli accordi separativi, il ricono- scimento in suo favore di un assegno divorzile nella misura di € 400,00 mensili o di quella ritenuta di giustizia e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della figlia e disposto per la prosecu- zione del giudizio.
Non necessitando d'istruttoria, alla medesima udienza le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” – La domanda di scioglimento del matrimonio tra ricorrente e resi- stente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare scioglimento del conseguenti alla trascrizione del matri- monio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allor- quando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino
3 alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
Preliminarmente, deve rilevarsi che nessuna statuizione di ordine economico può essere ammessa sia in tema di assegno divorzile in difetto di una tempestiva richiesta in tal senso da parte della resi- stente.
Ed invero, benché con il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione, ritualmente notificatole, le fosse stato concesso il termine per costituirsi in giudizio fino a 30 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti, fissata il giorno 10/09/2025, termine entro il quale avrebbe potuto proporre ecce- zioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, la resistente si è costituita in giudizio solo in data 9.08.2025, non considerando il termine di sospensione feriale e decadendo irrimediabilmente dalla facoltà di formulare domande.
Quanto alle domande formulate dal ricorrente, dev'essere
4 confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi.
In particolare, deve essere confermata la revoca del contributo al mantenimento della figlia delle parti , la quale da un Per_2 lato non ha proseguito gli studi e dall'altro ha già dimostrato di sa- persi inserire nel mercato del lavoro (cfr. all.2 ricorso introduttivo).
Quantunque non si tratti di lavoro stabile, esso si rinnova siste- maticamente, come emerge dalla documentazione reddituale ver- sata in atti dalle parti, che attesta che costei ha lavorato e percepito reddito quanto meno dal 2022 (cfr. certificazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate).
Trova pertanto applicazione, nel caso di specie, l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui l'obbligo viene meno quando i figli
“svolgono regolare attività lavorativa e, seppur con contratti a ter- mine e con guadagni contenuti, sono comunque autosufficienti eco- nomicamente” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26 maggio 2017, n. 13354).
Tale retribuzione di circa € 500,00 mensili all'attualità, però, non le consente di sostenere i costi per soddisfare autonomamente le sue esigenze abitative sicché, considerata la sua giovane età, deve es- sere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente con la quale vive la figlia.
Ricorrono giusti motivi ravvisabili nella reciproca soccombenza delle parti (della resistente sulla domanda di revoca del contributo al mantenimento di sua figlia e del ricorrente sulla domanda di as- segnazione della casa coniugale) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 12/02/2025 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
5 con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA scioglimento del matrimonio celebrato in BARI in data 29/09/1994 tra , nato in [...] in Parte_1 data 03/12/1965, e , nata in [...] Controparte_1
(BA) in data 13/08/1971, iscritto nel registro degli atti di matri- monio del predetto Comune di BARI al n. 163, parte I, anno 1994;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA i provvedimenti resi all'udienza del 10.09.2025, relativamente alla revoca del contributo paterno al manteni- mento di sua figlia e all'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
5. DICHIARA inammissibile la domanda di assegno divorzile tar- divamente proposta dalla resistente;
6. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 16/09/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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