TAR Bologna, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 21
TAR
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza requisiti minimi mezzi

    Il Tribunale ha ritenuto infondato l'assunto dell'equivalenza dei mezzi offerti dall'IA S.r.l., evidenziando difformità sostanziali rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis. La valutazione della commissione di gara è stata ritenuta espressione di discrezionalità tecnica, non manifestamente illogica o irragionevole. Inoltre, la mancata disponibilità dei requisiti minimi al momento della presentazione dell'offerta è stata considerata motivo di esclusione e non sanabile tramite soccorso istruttorio. Il comportamento dell'IA S.r.l. potrebbe configurare un grave illecito professionale.

  • Rigettato
    Violazione principio del risultato e legittimo affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto che il principio del risultato sia invocabile come criterio interpretativo in caso di ambiguità della lex specialis, ma non quando vi sia un riscontrato mancato possesso dei requisiti minimi. La prestazione di un servizio da parte di un concorrente privo dei requisiti minimi contrasterebbe con il risultato perseguito dalla stazione appaltante.

  • Rigettato
    Violazione art. 21 quinquies L. 241/1990 e art. 17 comma 5 D.Lgs. 36/2023

    Il Tribunale ha ritenuto che la riscontrata carenza dei requisiti minimi costituisca motivo rispondente all'interesse pubblico a supporto dell'esercizio del potere di autotutela, non potendo l'Amministrazione mantenere in vita un'aggiudicazione in contrasto con la lex specialis. La violazione delle garanzie partecipative è stata esclusa, poiché l'istituto del preavviso di rigetto non è applicabile nelle procedure concorsuali e il soccorso istruttorio non è attivabile in caso di mancata presentazione dei requisiti di partecipazione.

  • Rigettato
    Mancanza requisiti minimi mezzi e disponibilità post aggiudicazione

    Il Tribunale ha respinto il ricorso, affermando che, secondo la lex specialis, i mezzi dovevano essere conformi alle specifiche tecniche già al momento della presentazione dell'offerta. La disponibilità dei mezzi, anche tramite leasing o noleggio a lungo termine, doveva essere dimostrata con contratti decorrenti da data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. La giurisprudenza citata conferma la necessità che i mezzi richiesti siano disponibili al momento della presentazione dell'offerta per garantire la par condicio e l'effettiva eseguibilità dell'offerta. Le difformità riscontrate nei mezzi offerti dal TU UR S.r.l. (sia nel gruppo A che nei gruppi B, C, G) non potevano essere sanate post-aggiudicazione, confondendo il principio di equivalenza con il divieto di modifica dell'offerta. Inoltre, i contratti di noleggio indicati avevano durata inferiore a quella dell'appalto. La stazione appaltante aveva facoltà di verificare la rispondenza dei mezzi in ogni momento.

  • Rigettato
    Violazione legittimo affidamento e par condicio

    Il Tribunale ha ritenuto infondato l'assunto del TU UR S.r.l. secondo cui la stazione appaltante avrebbe leso il legittimo affidamento bandendo una nuova gara. Tale affidamento non può essere invocato quando la procedura precedente è andata infruttuosa per carenza di valide offerte. Il comportamento dei concorrenti, consistente nell'indicare mezzi non conformi, è stato considerato contrario al dovere di buona fede. La modifica dei requisiti nella nuova gara è stata ritenuta ragionevolmente giustificata dalla scarsa partecipazione alla prima gara, al fine di rendere la commessa più appetibile.

  • Rigettato
    Vizi derivati e autonomi nella nuova gara

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure. Le modifiche apportate ai requisiti nella nuova gara sono state giustificate dall'intento di ampliare il confronto concorrenziale, data la scarsa partecipazione alla prima gara, nel rispetto dei principi di buon andamento e risultato. La soppressione del divieto di ripetizione di personale e mezzi è stata considerata una modifica ragionevole per rendere la commessa più appetibile.

  • Rigettato
    Vizi derivati e autonomi nella nuova gara

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure. Non vi è lesione del legittimo affidamento nel bandire una nuova gara dopo che la precedente è risultata infruttuosa per carenza di valide offerte. Il comportamento dei concorrenti è stato considerato contrario alla buona fede. La modifica dei requisiti nella nuova gara è stata ritenuta ragionevolmente giustificata dalla scarsa partecipazione alla prima gara, al fine di rendere la commessa più appetibile.

  • Improcedibile
    Mancanza requisiti minimi IA S.r.l.

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito del rigetto dei ricorsi principali.

  • Improcedibile
    Mancanza requisiti minimi TU UR S.r.l.

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito del rigetto dei ricorsi principali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 21
    Data del deposito : 9 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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