Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00021/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00937/2025 REG.RIC.
N. 01139/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Sabrina Maria Maiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
HE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TU UR S.r.l. - AN TU, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Idroambiente S.r.l. – Società Benefit, S.E.A. S.r.l. - Servizi Ecologici Ambientali, IT DR AN, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2025, proposto da
TU UR S.r.l. - AN TU, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
HE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Sabrina Maria Maiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Idroambiente S.r.l. - Societa' Benefit, S.E.A. S.r.l. - Servizi Ecologici Ambientali, IT DR AN, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 937 del 2025:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-del provvedimento comunicato alla ricorrente il 27 giugno 2025, con cui è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione e l'esclusione della ricorrente in relazione al Lotto 4 – Area Ravenna– CIG n. B464B5E0D4 nell'ambito della procedura di gara svolta da HE S.p.A. per l’affidamento di prestazioni connesse al servizio di pulizia manutentiva di canalizzazioni, fosse biologiche, sollevamenti fognari e trasporto reflui da svolgersi presso gli impianti di depurazione e acquedotto nonché per il servizio di autospurgo per la pulizia manutentiva di reti ed impianti fognari, pozzetti, griglie stradali ed interventi straordinari a chiamata da svolgersi in pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo nel territorio gestito da HE S.p.A., per il periodo di 4 anni, RdO n. R24_8883, del verbale di esito negativo delle verifiche tecniche sui mezzi in disponibilità di IA S.r.l. comunicato il 10 giugno e degli allegati al predetto verbale, della nota prot. gen. n. 0048960/25 con cui l’esito negativo delle verifiche è stato comunicato alla ricorrente, nonché del provvedimento, non noto in quanto menzionato solo de relato, con cui è stata dichiarata infruttuosa la gara per il Lotto 4 – Area Ravenna, stante l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione e di esclusione della ricorrente e del provvedimento di esito negativo delle verifiche sui mezzi della stessa, e per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non noto, con riserva di proporre motivi aggiunti, nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante ripristino dell'ammissione e aggiudicazione dell'offerta della ricorrente, che dichiara di voler subentrare a qualsivoglia eventuale contratto per l'affidamento del servizio che dovesse essere medio tempore stipulato da HE per l'affidamento del servizio per cui è causa, previa declaratoria della sua nullità e/o inefficacia, con riserva di proporre, in subordine, separata azione risarcitoria per equivalente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da TU UR s.r.l. AN TU:
- per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e precisamente:
a) del provvedimento comunicato alla ricorrente il 27.06.2025, con cui è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione precedentemente disposta in favore della IA SR e l’esclusione della stessa dalla procedura di gara in relazione al Lotto 4 – Area di Ravenna;
b) del verbale di esito negativo delle verifiche tecniche sui mezzi della IA SR comunicato alla stessa il 10.06.2025 e degli allegati al predetto verbale;
c) della nota prot. n. 0048960/25 con cui l’esito negativo della verifica è stato comunicato alla ricorrente principale;
d) del provvedimento prot. n. MC/gc/sl, notificato a mezzo pec tramite l’area “Messaggi” del portale HE_Pro in data 27.06.2025 di comunicazione dell’esito infruttuoso della gara; nella misura in cui non dispongono l’esclusione della IA SR dalla procedura di gara per mancanza o difetto dei requisiti richiesti in fase di offerta ai fini della partecipazione;
nonché
e) del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della IA prot n. MC/GC/sl, a firma del Responsabile Acquisti Operations e Logistica, Ing. Michele Corradini, caricato sul portale in data 14.03.2025 e comunicato in pari data;
f) dei verbali di gara n. 1 del 28.01.2025, n. 2 del 28.01.2025 e del 03-06-13-14.02.2025, n. 3 del 14-25-28.02.2025;
g) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
sempre nella misura in cui non dispongono l’esclusione della IA SR dalla procedura di gara per mancanza o difetto dei requisiti richiesti in fase di offerta ai fini della partecipazione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso principale:
del bando pubblicato sulla piattaforma di pubblicità a valore legale ANAC il 30.09.2025 e sulla GUUE il 29.09.2025, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto, di tutti gli allegati ed atti costituenti la lex specialis della procedura aperta di gara indetta da HE S.p.A. "per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l’affidamento di prestazioni connesse al servizio di pulizia manutentiva di canalizzazioni, fosse biologiche, sollevamenti fognari e trasporto reflui da svolgersi presso gli impianti di depurazione e acquedotto nonché per il servizio di autospurgo per la pulizia manutentiva di reti ed impianti fognari, pozzetti, griglie stradali ed interventi straordinari a chiamata da svolgersi in pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo nel territorio gestito da HE S.p.A.- Area Ravenna, per il periodo di 39 mesi, con decorrenza indicativamente dal 01/02/2026 al 30/04/2029.Tender T25_12397. RdO n. R25_13766- CIG n. B8650D112D", dei chiarimenti, del (non noto) provvedimento di indizione, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non noto, nonché dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante ripristino dell'ammissione e aggiudicazione dell'offerta della ricorrente, che dichiara di voler subentrare a qualsivoglia eventuale contratto per l'affidamento del servizio che dovesse essere medio tempore stipulato da HE per l'affidamento del servizio per cui è causa, previa declaratoria della sua nullità e/o inefficacia, con riserva di proporre, in subordine, separata azione risarcitoria per equivalente.
quanto al ricorso n. 1139 del 2025:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della comunicazione di gara infruttuosa prot. n. MC/gc/sl, notificata a mezzo pec tramite l'area "Messaggi" del portale HE_Pro in data 27.06.2025, con cui HE spa, all'esito della verifica di congruità tra quanto richiesto agli artt. 39 e 41 del Capitolato Speciale d'Appalto ed i mezzi messi a disposizione dal RTI ricorrente, ha espresso esito negativo dichiarando infruttuosa la gara per il lotto 4 - Area di Ravenna;
b) del verbale di esame dei documenti tecnici ai fini della comprova dei requisiti, comunicato anch'esso in data 27.06.2025 unitamente alla comunicazione di gara infruttuosa;
c) delle schede valutative allegate al verbale di esame dei documenti tecnici ai fini della comprova dei requisiti, comunicate -in uno con il citato verbale- sempre in data 27.06.2025;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da IA s.r.l.:
per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e precisamente:
a) della comunicazione di gara infruttuosa prot. n. MC/gc/sl, notificata a mezzo pec tramite l’area “Messaggi” del portale HE_Pro in data 27.06.2025, con cui HE spa, all’esito della verifica di congruità tra quanto richiesto agli artt. 39 e 41 del Capitolato Speciale d’Appalto ed i mezzi messi a disposizione dal RTI ricorrente principale, ha espresso esito negativo dichiarando infruttuosa la gara per il lotto 4 – Area di Ravenna;
b) del verbale di esame dei documenti tecnici ai fini della comprova dei requisiti, comunicato anch’esso in data 27.06.2025 unitamente alla comunicazione di gara infruttuosa;
c) delle schede valutative allegate al verbale di esame dei documenti tecnici ai fini della comprova dei requisiti, comunicate -in uno con il citato verbale- sempre in data 27.06.2025;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto", tutti in parte qua, nella misura in cui non dispongono l’esclusione dalla procedura di gara del costituendo raggruppamento di cui è mandataria la ricorrente principale per i motivi esposti in diritto,
nonché, in parte qua, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, caricato sul portale in data 14.03.2025 e comunicato in pari data, di tutti i verbali di gara, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non noto, tutti relativamente all'illegittima ammissione e valutazione dell'offerta per il lotto 4 del costituendo raggruppamento di cui è mandataria la ricorrente principale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso principale:
a) dell’avviso pubblicato in data 29.09.2025, avente ad oggetto “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l’affidamento di prestazioni connesse al servizio di pulizia manutentiva di canalizzazioni, fosse biologiche, sollevamenti fognari e trasporto reflui da svolgersi presso gli impianti di depurazione e acquedotto nonché per il servizio di autospurgo per la pulizia manutentiva di reti ed impianti fognari, pozzetti, griglie stradali ed interventi straordinari a chiamata da svolgersi in pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo nel territorio gestito da HE S.p.A. per il periodo di 39 mesi, con decorrenza indicativamente dal 01.02.20216 al 30.04.2029”, TENDER t25_12397, RDO n. R25_13766, LOTTO 1 – Area Ravenna, CIG B8650D112D (doc. 30);
b) del relativo disciplinare di gara TENDER t25_12397, RDO n. R25_13766, LOTTO 1 – Area Ravenna, CIG B8650D112D (doc. 31);
c) del relativo Capitolato Speciale d’Appalto REV. 0 del 30.07.2025 (doc. 32);
d) della presupposta determina di indizione della nuova gara, di estremi non conosciuti ed ove esistente;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto;
oltre che per l’annullamento:
degli atti già gravati con il ricorso principale.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di HE S.p.a., di TU UR S.r.l. - AN TU e di IA S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. OL AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-HE S.p.a. ha bandito una procedura aperta di gara, ai sensi del d.lgs. 36/2023, per la conclusione di accordi quadro per l’affidamento di prestazioni connesse al servizio di pulizia manutentiva di canalizzazioni, fosse biologiche, sollevamenti fognari e trasporto reflui da svolgersi presso gli impianti di depurazione e acquedotto nonché per il servizio di autospurgo per la pulizia manutentiva di reti ed impianti fognari, pozzetti, griglie stradali ed interventi straordinari a chiamata da svolgersi in pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo nel territorio gestito da HE, per il periodo di 4 anni, eventualmente prorogabile, suddivisa in 6 Lotti, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L’Importo complessivo, indicativo e presunto, a base di gara, è stato indicato in € 15.860.000,00 quanto al lotto oggetto di causa (n.4 Area di Ravenna).
Hanno concorso alla gara IA S.r.l. in forma singola e il costituendo RTI per cui è stato proposto il ricorso principale ("RTI TU") e i cui componenti TU S.r.l., Idroambiente S.r.l. e ditta DR AN sono fornitori uscenti del servizio in altra formazione di raggruppamento.
Espletate le operazioni di gara, IA è risultata aggiudicataria con un punteggio complessivo di 96,96 punti, mentre l'RTI di cui la ricorrente è mandataria si è classificato al secondo posto con un punteggio di 93,98 punti.
All'esito della comunicazione di aggiudicazione, la stazione appaltante ha avviato il percorso di acquisizione della documentazione comprovante la disponibilità in capo all'aggiudicataria di tutto quanto occorrente all'esecuzione dei servizi prima della stipula dell'Accordo Quadro.
Medio tempore, con ricorso notificato il 14 aprile 2025 (r.g. 537/2025), la capogruppo dell'RTI secondo classificato ha impugnato l'aggiudicazione, asserendo che IA non avrebbe avuto la disponibilità in concreto dei mezzi con le caratteristiche richieste dal capitolato speciale per l'esecuzione dell'appalto. Con sentenza n. 1065 del 23 settembre 2025 l’adito Tribunale Amministrativo ha dichiarato improcedibile il ricorso (così come il ricorso incidentale escludente proposto da IA) attesa l’intervenuta esclusione dalla gara di entrambi i contendenti.
La motivazione dell'esito negativo delle verifiche data da HE è stata che alcune delle attrezzature da installare sui mezzi hanno caratteristiche non identiche a quelle indicate nel capitolato, ritenendo, per tale motivo, non rispettata l'equivalenza tecnico-prestazionale, nonostante le argomentazioni spese dalla ricorrente.
Il 27 giugno 2025, alla ricorrente è stato comunicato il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione in ragione dell'esito negativo delle verifiche di congruità dei mezzi rispetto alle specifiche del capitolato speciale d'appalto.
Nel medesimo provvedimento, HE ha dato conto del fatto che anche le verifiche sui mezzi del secondo classificato si sono concluse negativamente e che, pertanto, la Commissione ha dichiarato infruttuosa la gara per il lotto 4.
HE ha dunque indetto una nuova gara su tale lotto di Ravenna con bando pubblicato il 30 settembre 2025.
2.- Con ricorso principale rg 937/25 IA s.r.l. ha a sua volta impugnato la suindicata revoca dell’aggiudicazione.
A motivo dell’impugnativa IA ha dedotto motivi così riassumibili:
I)ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI GARA E DEL PRINCIPIO DI AUTO-VINCOLO i mezzi offerti sarebbero tutti equivalenti dal punto di vista funzionale e prestazionale ammettendo espressamente l’art. 41 del Capitolato Speciale l’equivalenza, in conformità d’altronde con l’art.79 d.lgs. 36/2023 come pacificamente interpretato dalla giurisprudenza.
II) DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. OMESSA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DALLA RICORRENTE IN MERITO ALL'EQUIVALENZA SOSTANZIALE DEI MEZZI OFFERTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 E 10 DELLA LEGGE N. 241/1990: la revoca gravata sarebbe immotivata ed in violazione delle indefettibili garanzie partecipative avendo IA dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis.
III) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA DI CUI ALL'ART. 79 E ALL'ALL. II.5 DEL D.LGS. 36/2023. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ: l’equivalenza riguarderebbe solo i mezzi accessori e non gli altri come da relazione tecnica depositata.
IV) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL RISULTATO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO: sarebbe violato anche il principio del risultato di cui all’art.1 del d.lgs. 36/2023 essendo la posizione di HE connotata da mero formalismo essendo la procedura di gara soltanto un mezzo e non il fine della nuova disciplina sui contratti pubblici.
V) VIOLAZIONE DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL'ART. 17 COMMA 5 D.LGS. 36/2023: la revoca sarebbe carente dei presupposti di cui all’art.21-quinquies L.241/90 con particolare riferimento all’interesse pubblico essendo IA s.r.l. in possesso di tutti i mezzi per poter svolgere il servizio ad oggi gestito dal secondo classificato.
Si è costituita in giudizio HE s.p.a. eccependo l’infondatezza di tutti i motivi dedotti poiché in sintesi sarebbe la stessa IA ad ammettere la non equivalenza rispetto ai mezzi offerti proponendo l’adeguamento in sede di avvio; IA avrebbe ottenuto punteggi per l’offerta tecnica indicando mezzi non conformi alla lex specialis in violazione dell’art.98 co.3 d.lgs. 36/2023.
Si è costituita anche TU UR eccependo l’infondatezza del ricorso principale atteso che l’offerta presentata dalla IA sarebbe carente dei requisiti minimi prescritti dall’art.41 del capitolato Speciale.
TU UR S.r.l. ha inoltre proposto ricorso incidentale teso all’esclusione di IA s.r.l. dalla gara poiché sin dall’inizio priva dei requisiti minimi (sia quanto ai mezzi del Gruppo A, B e C) impugnando gli stessi atti già gravati con il ricorso principale.
Con atto di motivi aggiunti a valere anche come ricorso autonomo IA s.r.l. ha impugnato gli atti di indizione della nuova gara stante l’infruttuosità della precedente gara, in ipotesi di mancato accoglimento del ricorso introduttivo teso all’annullamento della revoca dell’aggiudicazione della prima gara.
A sostegno dei motivi aggiunti ha lamentato sia vizi in via derivata dagli atti gravati con il ricorso introduttivo sia vizi autonomi, così riassumibili:
VII) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL DISCIPLINARE DI GARAE DELL'ART. 154 DEL D.LGS. 36/2023 - ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO COMPETITORUM – ILLOGICITA' IRRAGIONEVOLEZZA: mentre la prima gara richiedeva inderogabilmente il possesso da parte dei concorrenti di personale e mezzi dedicati per ogni lotto, la nuova gara ha eliminato tale requisito come confermato anche dalla stazione appaltante in sede di chiarimenti. Inoltre sarebbe altresì violato l’art.154 d.lgs. 36/2023 vanificando l’esigenza di garantire l’efficienza della prestazione per ogni lotto.
HE s.p.a. ha depositato memoria evidenziando la presentazione di offerta da parte soltanto di IA s.r.l. e di TU UR e la carenza dei requisiti minimi prescritti dalla lex spceialis.
Con memoria IA ha insistito per l’accoglimento dell’atto di motivi aggiunti al ricorso principale risultando a suo dire la nuova gara bandita illegittima sia per vizi in via derivata per invalidità dell’impugnata revoca dell’aggiudicazione della prima gara sia in via autonoma essendo ora consentita dalla stazione appaltante la partecipazione alla gara anche con mezzi utilizzati per altro lotto. Ha inoltre evidenziato la diversità della propria posizione rispetto a quella di TU che non invoca al fine dell’ammissione alla prima gara il principio di equivalenza bensì la possibilità di soddisfare i requisiti richiesti anche dopo l’aggiudicazione e prima dell’avvio del servizio.
Con memoria TU UR S.r.l. ha insistito sul non possesso da parte di IA delle caratteristiche minime richieste.
Con memoria di replica la difesa della stazione appaltante ha rappresentato come la lex specialis sia chiara nel richiedere sia determinate specifiche come minime e disponibili già entro il termine di presentazione delle offerte e come la ricorrente principale IA s.r.l. non abbia offerto mezzi e attrezzature equivalenti come consentito dall’art.41 del Capitolato.
3.- Con ricorso principale rg. 1139/25 TU UR ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante in seguito alle verifiche effettuate ha escluso entrambi i concorrenti e dichiarato l’infruttuosità della gara, deducendo motivi così riassumibili:
I) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 E 10 L. N. 241/90 E SS.MM.II. – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 39 E 41 CSA: diversamente da quanto ritenuto da HE solamente a seguito dell’aggiudicazione il concorrente avrebbe dovuto dimostrare il possesso dei mezzi di cui all’art. 39 del capitolato dotato delle caratteristiche di cui all’art.41 peraltro con qualunque tipo di contratto anche diverso dalla proprietà, leasing o noleggio a lungo termine. La maggior parte dei mezzi offerti sarebbero conformi a quelli richiesti dal capitolato e solo una minima parte presenta alcune caratteristiche lievemente differenti.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 E 10 L. N. 241/90 E SS.MM.II. - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE SOTTO DIVERSO PROFILO – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ– VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA – VIOLAZIONE DELL’ART. 1 D.LGS. N. 36/23 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS: stante l’ampiezza del principio di equivalenza idoneo anche ad eterointegrare la legge di gara, la stazione appaltante non avrebbe condotto le necessarie verifiche essendo desumibile dalla documentazione tecnica la rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti imposti nella lex specialis.
Con motivi aggiunti al ricorso principale TU UR S.r.l. ha gravato l’atto di indizione della nuova gara oltre che per vizi in via derivata rispetto ai provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo per vizi autonomi, così riassumibili:
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 QUINQUES E DELL’ART. 21 NONIES L. N. 241/90 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO: HE avrebbe violato il legittimo affidamento bandendo una nuova gara pur essendo ancora “sub iudice” la revoca degli atti della prima procedura di affidamento.
IV) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI: sarebbe illegittima la scelta della stazione appaltante di ampliare la possibile platea dei partecipanti pregiudicando la posizione di chi come la ricorrente ha partecipato alla prima gara “sub iudice”.
Con ricorso incidentale IA s.r.l. ha impugnato gli stessi atti già gravati con il ricorso principale e chiesto l’esclusione dalla gara di TU UR S.r.l. per mancato possesso dei requisiti minimi richiesti.
Con memoria TU UR ha insistito per la fondatezza della pretesa azionata essendo tra l’altro le specifiche tecniche richieste dimostrabili con ogni mezzo ed eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso incidentale proposto da IA.
La difesa di IA, di contro, ha insistito per la mancata dimostrazione da parte di TU UR S.r.l. del possesso dei requisiti minimi richiesti dalla lex specialis essendo documentato il possesso dei mezzi richiesti soltanto a noleggio e non per tutta la durata (4 anni) dell’appalto diversamente da quanto richiesto dalla stazione appaltante. Sarebbe inoltre pacifica la possibilità per la stazione appaltante di effettuare la verifica dei mezzi offerti anche prima dell’aggiudicazione. Ha inoltre rinnovato la propria istanza di verificazione o c.t.u. al fine di comprovare l’equivalenza dei mezzi e attrezzature offerti.
Con memoria TU UR ha rilevato, di contro, come secondo l’art. 60 del Disciplinare la disponibilità dei mezzi poteva essere dimostrata dopo l’aggiudicazione e come la mancanza dei mezzi dichiarati in sede di partecipazione avrebbe potuto incidere solamente sull’attribuzione dei punteggi.
Con memoria di replica la difesa di HE s.p.a. ha rilevato come la ricorrente principale TU UR abbia dichiarato in sede di offerta la disponibilità di mezzi di fatto non esistente si da incidere non solo sulla spettanza del punteggio, quale comportamento idoneo (come grave illecito professionale) ad indurre in errore la stazione appaltante e contrario al dovere di buona fede ed al principio della fiducia.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025, uditi i difensori delle parti, tutti i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità dei provvedimenti con cui HE s.p.a. ha da prima revocato la gara di appalto del servizio specificato in epigrafe per carenza in capo ai partecipanti IA s.r.l. (aggiudicataria) e TU UR s.r.l. AN TU (seconda classificata) dei requisiti minimi richiesti dalla lex specialis e, conseguentemente, provveduto all’indizione di nuova gara per la conclusione di accordo quadro per l’affidamento del servizio, nelle more assicurato da TU UR.
Segnatamente con ricorso principale rg.937/2025 IA s.r.l. ha impugnato la revoca dell’aggiudicazione contestando l’assunto della stazione appaltante circa l’asserito mancato possesso dei requisiti minimi prestazionali e con motivi aggiunti gli atti di indizione della nuova gara sia per invalidità derivata che per vizi di natura autonoma.
Con ricorso rg. 1139/2025 TU UR s.r.l ha a sua volta specularmente impugnato il provvedimento del 27 giugno 2025 con cui HE ha decretato l’infruttuosità della gara unitamente alla propria esclusione e con motivi aggiunti gli atti di indizione della nuova gara, anche in questo caso sia per invalidità derivata che per vizi di natura autonoma.
In entrambi i ricorsi le imprese controinteressate hanno proposto ricorso incidentale volto all’esclusione dalla gara delle ricorrenti principali.
2.- In “limine litis” va disposta ai sensi dell’art.70 c.p.a. la riunione dei ricorsi attesa la connessione oggettiva e soggettiva.
3.- Ritiene il Collegio di esaminare con priorità i ricorsi principali proposti da IA s.r.l. e da TU UR avverso la revoca della prima gara, dal momento che l’eventuale fondatezza determinerebbe in ipotesi il travolgimento degli atti consequenziali di indizione della nuova gara basata sulla legittimità ed efficacia della presupposta revoca.
Per giurisprudenza oramai pacifica l'”ordo questionum” impone di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali ( ex plurimis Consiglio di Stato sez. IV, 15/09/2025, n. 7323).
4.- Sia il ricorso principale rg. 937/2025 proposto da IA s.r.l. che il ricorso principale rg. 1139/2025 proposto da TU UR avverso gli atti di revoca della prima gara sono infondati e vanno respinti, potendosi prescindere per ragioni di economia processuale dalle eccezioni in rito.
5.- Giova anzitutto citare le disposizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato rilevanti per la controversia in esame.
Ai sensi del Capitolato pag, 54 “MEZZI E ATTREZZATURE MINIMI” “L’Impresa dovrà garantire, PER CIASCUN LOTTO, la disponibilità dei seguenti mezzi e attrezzature minime di cantiere, le cui caratteristiche specifiche sono indicate al successivo art. 41, almeno nelle relative quantità di seguito indicate, pena la risoluzione dell’Accordo Quadro stesso, ovvero: ….. omissis ……….”
Secondo l’art.. 41 sempre del Capitolato CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE ATTREZZATURE PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ viene specificato testualmente “N.B.: sui mezzi di seguito indicati devono essere installate le attrezzature sotto elencate; tuttavia, le caratteristiche prestazionali delle medesime sotto richieste assumono un carattere rappresentativo di riferimento tecnico, ferma restando la necessità di efficiente operatività dei mezzi per eseguire le prestazioni a regola d’arte.”
Secondo il Disciplinare pag. 28 la stazione appaltante ha tra l’altro specificato che “si intende, in ogni caso, che i MEZZI della suddetta Tabella, dichiarati disponibili da parte del Concorrente, devono possedere tutte le caratteristiche/prestazioni richieste dall’art. 39 del CSA.”
Secondo l’art.39 del Capitolato “MEZZI E ATTREZZATURE MINIMI” “L’Impresa dovrà garantire, PER CIASCUN LOTTO, la disponibilità dei seguenti mezzi e attrezzature minime di cantiere, le cui caratteristiche specifiche sono indicate al successivo art. 41, almeno nelle relative quantità di seguito indicate, pena la risoluzione dell’Accordo Quadro stesso, ovvero quanto al lotto n.4 in questione:
TIPOLOGIA MEZZI RICHIESTI DOTAZIONE MINIMA RICHIESTA [N.]
A) UR combinati a Canal Jet due assi e cisterna ≥ 5mc e ≤10 mc 3
B) UR combinati a Canal Jet tre assi e cisterna >5mc e ≤12 mc 4
C) UR combinati a Canal Jet quattro assi e cisterna >8 mc e ≤ 21,5 mc 3
D) Bilico con cisterna ≥ 27 mc 3
E) Trattore con cisterna di volumetria ≥ 5 mc 1
F) Autospurgo a riciclo a tre assi 3
G) Autospurgo a riciclo a quattro assi 2
H) Autospurgo Canal Jet con sistema di riciclo ADR e ATEX 0
I) Autospurgo Canal Jet 4x4 a trazione integrale 1
J) Autospurgo Combinato Canal Jet 4x4 a trazione integrale con sistema di riciclo 1
K) Videocamera ad obiettivo mobile 1
L) Videocamera ad obiettivo fisso 1
M) Mini autospurgo combinato a canal jet 1
N) IMPIANTI PER BY PASS O POMPAGGIO REFLUI disponibile entro 24h
200 mc/ora e prevalenza almeno 8,5 m in aspirazione, almeno 60,0 m in spinta 3
400 mc/ora e prevalenza almeno 8,5 m in aspirazione, almeno 60,0 m in spinta 3”
Secondo il Disciplinare pag. 53 rileva per quel che qui interessa l’inciso “Si precisa, altresì, che, in ogni caso, le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale costituiscono le condizioni minime che devono essere garantite dall’Operatore economico, la quale ha provveduto ad accettarle con apposita dichiarazione.”
Secondo ancora la pag. 26 del Disciplinare:
“8) ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al sottocriterio g), si premette che saranno valutati i MEZZI di proprietà del Concorrente o a disposizione del medesimo sulla base di un contratto di leasing, noleggio a lungo termine (di seguito per brevità NLT) o di affitto di azienda/ramo d’azienda, resi disponibili per ciascun Lotto, mediante compilazione della relativa tabella prevista, per ciascun Lotto, nel modulo “Allegato F - Relazione Tecnica”:
- in caso di LEASING O NLT, affinché un mezzo possa essere validamente conteggiato, è necessario che il relativo contratto e la data di consegna del mezzo desumibile dal verbale di consegna abbiano una data di decorrenza antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;
- in caso di AFFITTO D’AZIENDA O DI RAMO D’AZIENDA, affinché un mezzo possa essere validamente conteggiato, è necessario che il relativo contratto abbia una data di decorrenza antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta ed il mezzo stesso sia indicato nell'elenco dei mezzi trasferiti a seguito di tale operazione societaria;
- ai fini dell’attribuzione del punteggio, sarà preso in considerazione, per ciascun Lotto, il numero complessivo di MEZZI, indicato nella successiva “TABELLA MEZZI”, per ciascuna tipologia;”
Ancora secondo la pag. 60 del Disciplinare:
“La Committente, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell’accordo quadro, ha facoltà di chiedere all'Operatore economico aggiudicatario l’avvio di un percorso finalizzato a comprovare, entro la data indicativa di stipula dell’accordo quadro comunicata all’Operatore economico, la effettiva disponibilità delle risorse (personale e mezzi) corrispondenti ai target quanti/qualitativi richiesti nella documentazione di gara e di quelli eventualmente migliorativi offerti dall’Operatore economico in sede di gara, necessari allo svolgimento dell’appalto.
Si precisa che in caso di inadempimento dell’Operatore economico aggiudicatario agli obblighi di produzione documentale precontrattuale sopra indicati, questa Stazione Appaltante dichiarerà la decadenza dello stesso Operatore economico dall’aggiudicazione del contratto, procederà all’inoltro, se ne ricorrono le condizioni, delle relative segnalazioni alle Autorità competenti nonché all’escussione dell’eventuale garanzia provvisoria prodotta dall’Operatore economico stesso in sede di gara.”
6.- Dalle suindicate articolate disposizioni delle lex specialis emerge anzitutto che le specifiche tecniche relative ai mezzi sono chiaramente qualificate come obbligatorie (pag n. 54 capitolato e nn. 28 e 53 Disciplinare) diversamente sul punto da quanto pervicacemente sostenuto da IA s.r.l. nel ricorso introduttivo rg 937/2025 ed in tutti i suoi numerosi scritti difensivi.
Il carattere “rappresentativo” delle richieste caratteristiche prestazionali di cui all’art.41 del Capitolato non è dunque sinonimo di “orientativo” (come vorrebbe la ricorrente IA s.r.l.) bensì nel senso letterale del termine ovvero descrittivo del riferimento tecnico, fermo restando ogni verifica sulla sua funzionalità.
Secondo la giurisprudenza i requisiti minimi della prestazione previsti dagli atti gara per l'affidamento di un appalto servizi sono condizione di partecipazione alla gara stessa, non essendo ammissibile l'aggiudicazione ad un concorrente il quale non garantisca il minimo prestabilito per la prestazione stessa, che vale a individuare l'essenza stessa di quanto richiesto, senza che deponga in senso contrario il fatto che la legge di gara non disponga espressamente l'esclusione per l'offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle pretese ( ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 9/05/2025, n. 3988; Id. sez. V, 7/01/2025, n. 82).
6.1.- Ritiene inoltre il Collegio altrettanto inequivocabilmente desumibile dalla lex specialis (vedi pag.28 Disciplinare) che i mezzi dichiarati a punteggio sub g in quanto “dichiarati disponibili” dovessero già essere disponibili ed esistenti con le caratteristiche minime richieste alla data di presentazione dell’offerta.
Solamente per gli altri mezzi non dichiarati “già disponibili” era possibile per i concorrenti un adeguamento a norma del richiamato disposto di cui a pag. 60 del Disciplinare.
Secondo poi il sempre richiamato art.41 del Capitolato viene introdotta una clausola di equivalenza, circostanza rilevante nell’economia dei giudizi in esame in quanto sia soprattutto IA che anche TU UR S.r.l. nei rispettivi ricorsi hanno rivendicato l’equivalenza dei propri mezzi offerti caratterizzati a loro dire solo da lievi difformità rispetto alle prescrizioni della lex specialis.
Va infine rilevato come ai sensi del Disciplinare (pag.29) la stazione appaltante si riservava di richiedere in qualsiasi momento idonea documentazione finalizzata a comprovare i requisiti auto-dichiarati e di provvedere alla revoca dell’aggiudicazione e/o alla risoluzione dell’Accordo Quadro.
7.- Tanto premesso possono esaminarsi i motivi del ricorso principale rg 937/2025 proposto da IA s.r.l..
7.1.-E’ privo di pregio l’assunto della ricorrente circa l’equivalenza prestazionale e/o funzionale dei mezzi e delle attrezzature offerte in sede di gara, che avrebbe dovuto condurre HE s.p.a. a non escluderla dalla gara.
IA ha in questa prospettiva offerto:
- diametri dei tubi pari a circa il 25% in meno (mezzi F ed I) del previsto, ovviamente con minore capacità di aspirazione di materiali grossolani;
- potenza di risucchio della pompa pari a circa il 50% in meno di quanto richiesto (mezzi A) al di là dei tempi di aspirazione è chiaro che la potenza di risucchio cambia completamente le possibilità di spurgo su ostruzioni resistenti, e il cambio del numero di giri dell’albero motore sul punto non è accettabile richiedendo una nuova omologazione;
- serbatoio acqua pulita pari al 50% del serbatoio richiesto in gara (mezzi B);
- larghezza dei mezzi maggiore anche del 25% rispetto a quanto richiesto laddove è la stessa società IA a riconoscere che i mezzi sono più larghi di quanto richiesto <<gli stessi hanno una larghezza di 2,15 metri e di 2,55 metri a fronte di una larghezza indicativa da capitolato di 2 metri>>).>>
Vi sono poi vari mezzi indicati dalla ricorrente (non aggiuntivi) che parimenti non rispettano i requisiti tecnici richiesti tra cui gli autospurgo combinati a canal jet 3 assi, gli autospurgo combinati a canal jet 4 assi, agli autospurgo con sistema di riciclo a canal jet 4 assi, ed altri ancora come evidenziato dalla stazione appaltante.
Si tratta ad avviso del Collegio - condividendo sul punto le argomentazioni di HE - di difformità riguardanti sia i mezzi minimi che quelli aggiuntivi evidenti rispetto alle caratteristiche minime, dal momento che ad es. un serbatoio più grande di acqua sporca non può dirsi equivalente ad un serbatoio di acqua pulita, e la potenza di risucchio inferiore al 50 % con diametro del tubo del 25 % in meno non può dirsi equipollente per la disostruzione.
Il giudizio di equivalenza formulato dalla Commissione di gara, secondo la giurisprudenza, è d’altronde espressione di discrezionalità tecnica, e come tale è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione ( ex multis T.A.R. Toscana sez. III, 22/01/2025, n. 96). Nel caso di specie la valutazione effettuata dalla stazione appaltante appare come visto corroborata da adeguate ragioni e non manifestamente irragionevole, mirando la ricorrente ad un inammissibile sindacato giudiziale di tipo sostitutivo.
7.2.- Tale comportamento poi come eccepito dalla difesa di HE potrebbe rilevare negativamente al fine della partecipazione alla gara quale “grave illecito professionale” ai sensi dell’art.98 co.3 d.lgs. 36/2024 lett b) quale “condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione”.
7.3.- Per tanto il primo ed il terzo motivo di gravame sono infondati.
7.4.- E’ privo di pregio anche il quarto motivo.
Al cospetto come nel caso di specie del riscontrato mancato possesso da parte di un concorrente dei requisiti minimi è fuorviante il richiamo al principio del risultato di cui all’art.1 d.lgs. 36/2023, invocabile semmai quale criterio interpretativo in caso di ambiguità della lex specialis ( ex multis T.A.R. Milano Lombardia sez. II, 11/03/2025, n. 864) circostanza del tutto assente nel caso di specie, essendo invece vero il contrario ovvero che la prestazione di un servizio da parte di concorrente privo dei requisiti minimi si porrebbe in contrasto con il risultato perseguito dalla stazione appaltante all’ottimale svolgimento del servizio a favore della collettività.
7.5.- Sono infine infondati anche il secondo e quinto motivo riguardanti la violazione dell’art.21-quinquies L.241/90 in tema di revoca provvedimentale.
Diversamente dalle argomentazioni spese dalla ricorrente anche in questo caso la riscontrata carenza dei requisiti minimi è motivo rispondente all’interesse pubblico a supporto dell’esercizio del potere di autotutela con funzione di riesame, non potendo l’Amministrazione mantenere in vita un’aggiudicazione del tutto in contrasto con le disposizioni della lex specialis.
E’ infine infondata anche la lagnanza sulla violazione delle garanzie partecipative.
E’pacifico che nell’ambito di una procedura concorsuale non è applicabile l’istituto del preavviso di rigetto di cui all’art.10 bis L.241/90 (T.A.R. Marche sez. I, 3/03/2025, n. 141) e che il soccorso istruttorio non può attivarsi laddove sia mancata la presentazione di requisiti di partecipazione alla gara ( ex multis Consiglio di Stato sez. V, 18/06/2025, n. 5343).
Va inoltre rilevato che le difformità riscontrate da HE hanno precisi riscontri documentali tali da non giustificare ulteriori confronti partecipativi nell’ottica di una lettura sostanziale e non formalistica degli istituti partecipativi stessi desumibile dall’ordinamento ( ex plurimis T.A.R. Veneto sez. II, 11/04/2023, n. 467).
7.6.- Per i suesposti motivi il ricorso principale rg. 937/25 proposto da IA è infondato e va respinto.
8.- Non merita accoglimento nemmeno il ricorso principale rg 1139/25 proposto da TU UR s.r.l.
8.1.- Il primo motivo è infondato.
Come evidenziato al precedente punto 6.1. in base alla lex specialis i mezzi dovevano essere conformi alle specifiche tecniche di gara già al momento di presentazione dell’offerta e non dopo l’aggiudicazione.
Secondo il Capitolato (pag. 54) ed il Disciplinare (pag. 28) era fatto obbligo ai concorrenti di garantire per ciascun lotto la disponibilità “dei seguenti mezzi e attrezzature minime di cantiere” laddove per disponibilità non può che ragionevolmente intendersi il momento della presentazione dell’offerta, seppur naturalmente nella varietà delle forme giuridiche (leasing, noleggio a lungo termine, affitto di ramo d’azienda) riconosciute dallo stesso Disciplinare (pag.26).
Anche di recente l’adito Tribunale Amministrativo riguardo a contenzioso analogo per gara d’appalto di servizi indetta da HE s.p.a. ha affermato la necessità che i mezzi richiesti per l’erogazione del servizio siano disponibili al momento della presentazione dell’offerta sia al fine di garantire la “par condicio” sia che l’offerta valutata sia effettivamente e prontamente eseguibile al momento dell’aggiudicazione (T.A.R. Emilia- Romagna Bologna sez. II, 2024, n. 437 confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2673/2025).
Vengono appunto cioè in rilievo requisiti minimi di partecipazione e non di esecuzione come invece ha sostenuto TU UR secondo cui i mezzi offerti potrebbero essere adeguati prima dell’avvio del servizio.
Per la giurisprudenza i requisiti di esecuzione del contratto sono gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio e si distinguono dai requisiti di partecipazione alla gara, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione; non essendo in discussione che il possesso dei requisiti di partecipazione sia richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell'offerta, merita evidenziare che i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell'offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all'attribuzione di un punteggio premiale ( ex multis Consiglio di Stato sez. V, 20/08/2025, n. 7090).
Ciò è dirimente per l’infondatezza del motivo, riconoscendo la stessa ricorrente TU UR S.r.l. la difformità di diversi mezzi offerti sia appartenenti al Gruppo A che al Gruppo B e C e G ovvero sia ai mezzi minimi che a quelli aggiuntivi quanto in particolare alle pompe aventi portata prestazionale minore ed ai serbatoi aventi dimensioni minori, per i quali peraltro è dubbia la stessa applicazione dell’equivalenza trattandosi di requisiti dimensionali (T.A.R. Sicilia Catania sez. IV, 4/06/2025 n., 1757; Consiglio di Stato sez. III, 9/02/2021, n. 1225) .
D’altronde nell’appalto di servizi di che trattasi le caratteristiche richieste sulle portate e pressioni delle pompe assumono valenza indubbia così come quelle sulle dimensioni dei serbatoi e sulla trazione dei mezzi.
Non vi sono poi dubbi che la stazione appaltante in base al punto 12 di pag. 29 del Disciplinare di gara poteva (come ha fatto) effettuare in ogni momento la verifica della rispondenza dei mezzi ai caratteri di capitolato, come del resto consentito in giurisprudenza (T.A.R. Bolzano Trentino-Alto Adige 4/02/2020, n. 31) dunque anche successivamente alla fase di ammissione e a prescindere dall’aggiudicazione. Senza contare poi che l’effettuata verifica è stata indotta dalle contestazioni mosse dalla società IA.
8.2.- Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio.
Diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente TU UR, non sussisteva in riferimento alla prima gara alcuna equivalenza né dimensionale (i serbatoi dell’acqua pulita) né tecnologica (la trazione dei mezzi) né prestazionale.
Anche TU UR s.r.l. come l’altra concorrente IA s.r.l. ha indicato mezzi privi dei requisiti tecnici anche volendo ricorrere all’equivalenza, non potendosi effettuare su tali mezzi minimi l’adeguamento post aggiudicazione, come pretenderebbe la ricorrente confondendo il principio di equivalenza di derivazione comunitaria con il divieto di modifica dell’offerta presentata in sede di gara.
Per la tipologia A dei mezzi da impiegare TU UR S.r.l., in seguito alla contestazione effettuata da HE, ha indicato in via postuma mezzi oggetti di contratti di noleggio con due operatori economici ma con durata (sino al 30 aprile 2028) del contratto inferiore alla durata dell’appalto (sino al 31 marzo 2009). I contratti di vendita ed installazione di pompe per i camion da spurgo con le imprese Cappellotto s.p.a. e AMPR s.r.l. depositati in giudizio recano infatti la data di sottoscrizione rispettivamente del 29 e del 28 maggio 2025.
Tenuto conto che è a carico dell’offerente l’onere di indicare in sede di procedura concorsuale l’equivalenza funzionale dei prodotti e servizi proposti, non potendo integrare ex post l’offerta ( ex multis Consiglio di Stato sez. III, 20 ottobre 2025, n. 8094) la ricorrente TU UR più che invocare l’equivalenza dei prodotti offerti in sede di gara, ha preteso di modificarli in via postuma in violazione delle norme della lex specialis oltre che dagli stessi principi in materia di contratti pubblici.
9.- Il rigetto di entrambi ricorsi rg nn 937 e 1139 del 2025 comporta l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dei ricorsi incidentali rispettivamente presentati dai ricorrenti principali.
10.- Restano da esaminare i ricorsi per motivi aggiunti proposti sia da IA s.r.l. che da TU UR s.r.l. nei suindicati ricorsi e diretti entrambi all’annullamento degli atti con cui HE ha indetto nuova procedura di gara per l’affidamento del lotto in contestazione, per la parte in cui detti ricorsi contengono censure proposte in via autonoma.
10.1.- Entrambi gli atti di motivi aggiunti non meritano adesione.
10.2.- Quanto ai motivi aggiunti di cui al ricorso rg. 1139/2025 non ha alcun pregio l’assunto della ricorrente secondo cui HE avrebbe leso il legittimo affidamento derivante dal bando precedente, essendo detta procedura di gara andata infruttuosa per carenza di valide offerte.
Nessun legittimo affidamento può essere invocato da TU UR S.r.l. nei confronti della stazione appaltante, essendo semmai quest’ultima ad aver subito un comportamento dei concorrenti contrario al dovere di buona fede esigibile ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 36/23 non solo dall’Amministrazione ma anche dai concorrenti in un’ottica biunivoca, consistente nella indicazione in sede di offerta di mezzi non conformi alle specifiche tecniche richieste.
Anche la doglianza riguardante l’eccesiva apertura al confronto concorrenziale non coglie nel segno, dal momento che la modifica apportata dalla stazione appaltante ad alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione appare ragionevolmente giustificato dalla scarsa partecipazione alla prima gara si da rendere più appetibile per il mercato la commessa.
Del tutto infondata infine è anche la doglianza riguardante il preannunciato adeguamento da parte di HE alla sentenza di primo grado dell’adito Tribunale Amministrativo, essendo come noto le sentenze di primo grado non sospese pienamente esecutive ed eseguibili tramite ottemperanza, con il solo limite dell’esclusione di effetti irreversibili ( ex multis T.A.R. Campania Napoli sez. III, 11/07/2023, n. 4124).
10.3.- Non miglior sorte infine merita il ricorso per motivi aggiunti proposto da IA s.r.l.
Lamenta come visto la ricorrente la modifica da parte della stazione appaltante nel nuovo bando di alcune specifiche tecniche sostenendo che dette modifiche confermerebbero la conformità dei propri mezzi alla gara precedente. Inoltre sarebbe discriminatorio per il nuovo bando la soppressione del divieto, contenuto nel bando previgente, di ripetizione di personale e mezzi.
Posto che la società IA ha partecipato anche a tale seconda gara, l’operato di HE appare del tutto giustificato dall’intento di ampliare il confronto concorrenziale alla luce del negativo risultato della prima gara, rendendo più appetibile per il mercato l’aggiudicazione del contratto, anche qui nel rispetto del principio di buon andamento e/o del risultato ex art.1 d.lgs. 36/2023.
11.- Alla luce dei suesposti motivi sia i ricorsi principali che i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti, mentre i ricorsi incidentali proposti dalle ricorrenti principali divengono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti di HE s.p.a., in misura di cui in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per la compensazione tra IA s.r.l. e TU UR s.r.l. attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, come riuniti, così decide:
a) respinge i ricorsi rg nn. 937/25 e 1139/25 ed i motivi aggiunti;
b) dichiara improcedibili i ricorsi incidentali proposti in riferimento ad entrambi i ricorsi;
Condanna IA s.r.l. e TU UR s.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore di HE s.p.a., in misura di 5.000,00 (cinquemila/00) euro ciascuno, oltre accessori di legge; spese compensate tra IA s.r.l. e TU UR s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GO Di ED, Presidente
OL AM, Consigliere, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AM | GO Di ED |
IL SEGRETARIO