Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3069/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Alessandra MEDI Presidente rel. ed est. dott. Danilo MAFFA Giudice dott.ssa Valentina VECCHIETTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 3069/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi avente ad oggetto “ATTO DI CITAZIONE PER IMPUGNAZIONE DEL
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO PER DIFETTO DI VERIDICITA' EX ART. 263 C.C.” e promosso da c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CANADA) il 29/06/1958, residente a [...], 350 47030 SAN
MAURO PASCOLI con il patrocinio dell'avv. GUIDI MORIS, domicilio eletto presso il difensore in VIA DEL CENTRO 3 47030 SAN MAURO PASCOLI
- attore-
NEI CONFRONTI DI
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/10/1998, in proprio e per il figlio minore nato a Persona_1
CUBA il 27/07/2020, residente a [...], 350 47030 SAN MAURO
PASCOLI
-contumace-
E nato a [...] il [...], residente a [...]Persona_1
BELLARIA NUOVA, 350 47030 SAN MAURO PASCOLI, in persona del Curatore
1
Verghereto, 44 C.F. ), giusta nomina con Decreto del Presidente del C.F._3
Tribunale di Forlì in data 04.11.22 e con il patrocinio dell'avv. , domicilio CP_2
eletto presso il difensore in Galleria Urtoller, 6 47521 – CESENA (FC);
- convenuto-
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
*** ***
CONCLUSIONI: Con “FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DA FAR
PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE D'UDIENZA DEL 08/05/2024” depositato il
07/05/2023, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni richiamandosi a quelle già in atti, chiedendo pertanto a questo Tribunale di “Voglia l'On.le Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza reietta e disattesa, accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1
non è il padre biologico del minore per difetto di verità
[...] Persona_1
biologica. Voglia, per l'effetto, dichiarare il difetto di veridicità e la conseguente nullità ed inefficacia del riconoscimento di paternità effettuato dall'attore, in data 08/11/2021, a
Cuba, nei confronti del minore e successivamente trascritto in Persona_1
Italia in data 12/06/2022. Voglia, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Mauro Pascoli e/o ad ogni ulteriore organo competente, di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, nonché la conseguente annotazione della perdita del cognome paterno;
Voglia altresì emettere ogni necessario e conseguente provvedimento idoneo ad assicurare gli effetti della emananda sentenza. Con vittoria di spese, oltre accessori ed oneri fiscali di legge, in caso di opposizione”.
Con “FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER Persona_1
” depositato il 06/05/2024, il convenuto nella
[...] Persona_1
persona del suo curatore e difensore Avv. , ha concluso chiedendo: “IN VIA CP_2
PREGIUDIZALE:
- accertare e dichiarare la Giurisdizione Italiana, la competenza del Giudice adito e
l'applicazione nel caso in esame delle norme del diritto Cubano contenute nel CODICE
DELLA FAMIGLIA in vigore a CUBA (CÓDIGO DE LAS FAMILIAS LEY No. 1289
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DI CUBA n° 87 del 17 agosto 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PODER POPULAR) che
2 regolano la contestazione e l'impugnazione del riconoscimento in quanto appaiono più favorevoli al minore;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettere tutte le prove richieste dall'attore;
NEL MERITO:
a) se, all'esito dell'istruttoria, risulterà accertato il rispetto del termine decadenziale e
l'incompatibilità genetica e quindi vada esclusa la paternità biologica dell'attore, accogliere le domande di parte attrice con spese legali compensate e spese di CTU integralmente a carico dell'attore (questa difesa non ha chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio sul presupposto dell'impegno dell'attore a sostenere, in ogni caso, le spese di
CTU);
b) se, al contrario, all'esito dell'istruttoria, risulterà il mancato rispetto del termine decadenziale, oppure risulterà la compatibilità genetica e la paternità biologica dell'attore, respingere tutte le domande attoree, con spese compensate e spese di ogni CTU integralmente a carico dell'attore”.
*** ***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 3/11/2022, Parte_1
conveniva in giudizio in proprio quale litisconsorte Controparte_1
necessaria nonché quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
[...]
nato a (CUBA) il 27/07/2020, per vedere accertata e dichiarata, per Persona_1
difetto di veridicità, la nullità ed inefficacia del riconoscimento di paternità da lui effettuata in favore di quest'ultimo in data 08/11/2021 a Cuba (trascritta in Italia il 12/06/2022). Con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Mauro Pascoli e/o ad ogni ulteriore organo competente dell'annotazione della sentenza.
Il ricorrente rappresentava di avere intrattenuto una relazione sentimentale con
[...]
in occasione di suoi lunghi soggiorni a Cuba (tra il 2019 ed il Controparte_1
2021); di avere riconosciuto il minore nato il [...], Persona_1
nella convinzione di esserne il padre;
di avere iniziato una convivenza di tipo familiare con madre e figlio che, trasferitisi in Italia, risiedevano nella sua abitazione di San Mauro
Pascoli dal giugno 2022; di avere scoperto, nell'agosto di quello stesso anno, di non essere il padre biologico di Persona_1
3 Impugnava dunque il riconoscimento chiedendo l'accertamento della paternità e l'annotazione della sentenza presso gli Uffici competenti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30/01/2023, si costituiva in giudizio l'Avv. curatore speciale del minore (giusto CP_2 Persona_1
provvedimento del Tribunale di Forlì del 4/11/2022) la quale, sollevata la questione pregiudiziale di giurisdizione con privilegio di quella italiana e applicazione del diritto cubano di maggior favore per il minore -titolare di doppia cittadinanza ma nato a [...] e ivi prevalentemente cresciuto- non contestava la narrazione dei fatti proposta dall'attore e nulla opponeva all'accertamento della paternità a mezzo di CTU con spese a carico del richiedente.
Con note di trattazione scritta, depositate il 15/02/2023 per l'udienza del 16/02/2023, a fronte della eccezione pregiudiziale sollevata dalla curatrice del minore, parte attrice insisteva per il riconoscimento della giurisdizione italiana con applicazione della legge italiana rinnovando le istanze istruttorie formulate in atti ed entrambe le parti rinunciavano alla concessione dei termini per le memorie ex art.183 c.p.c. 6° comma. Con ordinanza depositata il 17/02/2023, dichiarata la contumacia di Controparte_1
non costituitasi e disattesa ogni altra richiesta istruttoria, veniva disposta CTU medico legale per l'accertamento della compatibilità genetica padre-figlio con conferimento dell'incarico alla D. ssa che depositava l'elaborato peritale in data 02/10/2023. Persona_2
Intervenuto il P.M. in sede, la causa veniva rimessa alla decisone del collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*** ***
1. Ciò premesso sullo svolgimento del processo, occorre in primo luogo considerare la questione pregiudiziale, eccepita da parte convenuta, della competenza giurisdizionale del giudice adito e della legge applicabile.
Orbene, nel caso di specie, oggetto del procedimento è l'impugnazione del riconoscimento di paternità effettuato da a Cuba il 8/11/2021 e Parte_1
trascritto in Italia in favore di (di poi nato Persona_1 Persona_1
a Cuba il 27/07/2020 in costanza di sua relazione affettiva con la madre del minore che, titolare di doppia cittadinanza (italiana per via paterna e cubana per via materna), ha vissuto nel Paese natale sino a giugno 2022 per poi trasferirsi in Italia nell'abitazione paterna ove tutt'ora risiede (unitamente alla madre).
4 Si verte pertanto esclusivamente in punto di status filiationis con elementi di estraneità ovvero in materia che, espressamente esclusa dall'applicazione del Reg. CE n. 2001/2003
(art. 1, par.3, lett. a) e dalla Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 (art. 4, lett. a) riguardanti la responsabilità genitoriale, trova regolamentazione negli artt. 33 (Filiazione) e 37
(Giurisprudenza in materia di filiazione) della l. 218/1995, di disciplina del diritto internazionale privato e processuale.
Segnatamente, l'art. 37 disciplina la giurisdizione italiana in materia di filiazione e rapporti personali tra genitori e figli. Secondo tale norma, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9 della stessa legge, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia, mentre secondo l'art. 33 individua la legge applicabile stabilendo che “Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita.
La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio;
qualora la legge così individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.
Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge;
se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.
Tanto premesso, posto che il minore risulta titolare di Persona_1
doppia cittadinanza (fra cui quella italiana) ed è residente in Italia (al momento della instaurazione del contenzioso) deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana.
Considerato altresì che il minore è nato a [...] (il 27/07/2020) da madre cubana ed ivi è stato riconosciuto come figlio (il 8/11/2021) dall'odierno istante Parte_1
deve concludersi, come in atti di parte convenuta, per una giurisdizione italiana con applicazione della legge cubana.
Gli articoli della legge cubana che rilevano nella fattispecie in esame sono quelli dal 79 all'87, i quali consentono l'impugnazione della filiazione per difetto di veridicità. L'art. 85 lett. c), in particolare, stabilisce che il diritto all'azione di contestazione della filiazione possa essere esercitato solo entro sei mesi, tra l'altro, dalla data della scoperta delle prove su cui si basa la contestazione. Deve quindi ritenersi salvo il diritto all'azione di contestazione della filiazione da parte del ricorrente, che ha provveduto all'instaurazione del giudizio in
5 data 3/11/2022 ovvero nel rispetto del termine decadenziale di sei mesi di cui sopra (il rapporto di analisi per l'accertamento della paternità è del 26/08/2022, doc. 10 in atti). In ogni caso, risulta rispettato il termine annuale per la contestazione ed il termine quinquennale di proponibilità dell'azione previsti dalla legge italiana a tutela dell'interesse del figlio alla stabilità del rapporto di filiazione ormai consolidatosi.
2. Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Ai fini della decisione risulta dirimente l'esito della C.T.U. immuno-ematologica affidata dal Tribunale alla dott.ssa secondo cui “… Come si evince dalla tabella dei Persona_2
risultati, l'analisi dei sistemi esplorati e il confronto dei profili genetici autosomici hanno mostrato l'incompatibilità genetica tra il presunto padre e il Parte_1
figlio nato da Persona_1 Per_1 Controparte_1
Il giudizio di incompatibilità deriva dal rilievo di ben 16 eccezioni alle leggi mendeliane dell'ereditarietà dei caratteri e segnatamente per i seguenti marcatori del DNA: D3S1358,
D16S539, CSF1PO, D8S1179, D21S11, D18S51, D19S433, TH01, D22S1045, D5S818,
D13S317, SE33, D10S1248, D1S656, D12S391, D2S1338.
Da segnalare anche l'incompatibilità per il locus del cromosoma Y, compreso nel Num_1
kit di amplificazione, posto che il cromosoma Y viene trasmesso identico in linea maschile.
La molteplicità delle eccezioni, verificate per marcatori situati su cromosomi diversi, consente di escludere con certezza la paternità di nei confronti di Parte_1
nato da Persona_1 Controparte_1
In conclusione, per rispondere al quesito posto, l'analisi genetica ha escluso che sia padre naturale di . Parte_1 Persona_1
Tali conclusioni del C.T.U. sono coerenti con l'esecuzione ed il relativo raffronto dei test genetici attraverso accertamenti analitici condotti nel laboratorio di genetica forense dell'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. Attraverso campioni prelevati mediante tampone buccale sterile è stato estratto il DNA e sono stati studiati con il metodo della PCR (amplificazione genica) i 21 marcatori del DNA nucleare.
Il DNA estratto è stato amplificato mediante Veriti Pro 96 Thermal Cycler (Applied CP_3
Biosystems). Dato il risultato, i campioni sono stati riestratti e ritipizzati per la conferma dei profili genetici relativi al presunto padre e al figlio, a cui è stato aggiunto anche quello materno (ritenuto utile al fine di confermare il giudizio nello studio del rapporto di genitura).
6 Questo Collegio, pertanto, non ha motivo di discostarsi dalle valutazioni e coerenti conclusioni dell'ausiliare, considerato che l'indagine è stata condotta in maniera accurata, esauriente e nel rispetto delle regole della scienza medica con puntuale riferimento alla evoluzione della letteratura specialistica internazionale.
Tali considerazioni e conclusioni del CTU, valutate in maniera complessiva alla stregua delle altre risultanze cronologiche e relazionali, non contestate dalle parti, sono processualmente idonee a ritenere la piena dimostrazione del fatto costitutivo della domanda pertinente “il difetto di veridicità e la conseguente nullità ed inefficacia del riconoscimento di paternità effettuato dall'attore, in data 08/11/2021, a Cuba, nei confronti del minore
e successivamente trascritto in Italia in data 12/06/2022” , Persona_1
con la conseguente perdita per il minore del cognome Persona_1
“ ”, non potendosi sostenere che esso sia già divenuto un segno distintivo Per_1
dell'identità personale del minore, data la sua età, e le conseguenti le annotazioni in variazione allo Stato civile.
3. - Nonostante la soccombenza processuale della parte convenuta costituita, si deve tener conto della onesta e civica posizione assunta nella memoria di costituzione in giudizio intesa a non frapporre ostacoli all'obiettivo accertamento della verità sicché le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti fatti salvi gli oneri della C.T.U., come liquidati con distinto decreto, interamente a carico di parte attrice che ha precisato
“Con vittoria di spese, oltre accessori ed oneri fiscali di legge, in caso di opposizione”.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto domanda di nullità ed inefficacia del riconoscimento di paternità per difetto di veridicità promossa da nei confronti di in proprio Parte_1 CP_1 CP_1
e per il figlio minore disattesa ovvero in ogni caso Persona_1
assorbita ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così dispone: dichiara che nato a [...] il [...] Parte_1
non è il padre biologico di nato a [...] il [...] e, Persona_1
per l'effetto, dichiara l'invalidità del riconoscimento di paternità operato da
[...]
(a Cuba il 8/11/2021 e trascritto al Comune di San Mauro Pascoli il Parte_1
12/06/2022) in favore del minore nato a [...] il Persona_1
20/07/2020;
7 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Mauro Pascoli, al passaggio in giudicato della sentenza, di eseguire la relativa annotazione sull'atto di nascita di
(Atto n. 49 Parte II Serie B Anno 2022) con perdita del Persona_1
cognome “ ”; Per_1
pone definitivamente a carico di parte attrice gli oneri della CTU, come liquidati in corso di causa e per il resto compensa le spese processuali tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Medi
8