Cass. civ., sez. II, sentenza 12/10/1967, n. 2426
CASS
Sentenza 12 ottobre 1967

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Massime2

Pur presumendosi che le prestazioni di lavoro rese tra persone conviventi, legate da rapporti di parentela o di coniugio, siano gratuite con la esclusione, quindi,di un rapporto di lavoro subordinato per difetto dell,estremo della onerosita, non puo escludersi, tuttavia, in modo assoluto, l,esistenza di un rapporto di lavoro regolarmente retribuito anche nell,ambito di una comunita familiare. Senonche la presunzione di gratuita e piu che mai valida e difficile da controbattere quando le prestazioni, non aventi riferimento allo Esercizio di un,impresa, si esauriscono in una convivenza con gli aspetti propri della vita comune familiare. In tal caso i servizi resi, pur essendo oggettivamente configurabili come prestazioni di lavoro domestico,sono indubbiamente assistiti dalla presunzione di gratuita, che non e superabile dalla sola corresponsione del vitto e dell,alloggio e di ulteriori utilita -vestiario, divertimento e piccole spese in genere-. Tale corresponsione e piuttosto da considerarsi come naturale e intrinseco risultato del rapporto di convivenza e come manifestazione della solidarieta affettiva e della mutua assistenza. -nella fattispecie, onde conseguire una pensione di invalidita , si assumeva un rapporto di lavoro fra due sorelle conviventi-. Conforme alla sentenza n. 411-66, massima n. 320812.*

La presunzione di gratuita, che caratterizza i rapporti di lavoro estrinsecantisi nell'ambito della comunita familiare, e juris tantum ed e quindi vincibile con qualunque mezzo di prova.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/10/1967, n. 2426
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2426
    Data del deposito : 12 ottobre 1967

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