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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 5411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5411 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 13276/2024 R.G.
Oggi 13/11/2025 innanzi al dott. AN Brol sono comparsi l'Avv. EN LO per parte attrice;
l'Avv. MARCHI LI per parte convenuta, presente personalmente
Le parti si richiamano agli atti, insistendo nelle istanze formulate, e contestando quanto ex adverso dedotto.
Il Giudice, rilevato che la sentenza N. 2343/2021 del Tribunale di Venezia ha tra l'altro assegnato, in sede di divisione ereditaria, a l'immobile sito in Venezia, San Marco 2691-2692, ed CP_1
a l'immobile sito in Venezia, San Marco 2692/A, Parte_1 rilevato che la predetta sentenza ha previsto un conguaglio di € 33.065,00 in favore di
[...]
(“dichiara che il valore dei beni assegnati alla convenuta supera quello dei beni Parte_1
assegnati all'attore per € 33.065,00 e per l'effetto condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo suddetto con interessi nella misura legale dalla data della domanda giudiziale al saldo”), rilevato che a favore di è stata, dunque, iscritta ipoteca ex art. 2817 n. 2 Parte_1
c.c. sugli immobili di , CP_1
rilevato altresì che ha promosso esecuzione per il rilascio dell'immobile Parte_1 sito in Venezia, San Marco 2962/A, a lui assegnato in sede di divisione ereditaria, rilevato che ha tuttavia proposto ricorso in opposizione avverso l'esecuzione CP_1 forzata, da cui è scaturita l'odierna causa di merito;
in particolare, la Sig.ra ha asserito Pt_1
che la sentenza del Tribunale di Venezia sarebbe stata superata nella regolamentazione del rapporto da una transazione dd. 10/02/2022, che costituirebbe il titolo per la divisione, il rilascio degli immobili e per i conguagli, rilevato che ha depositato nel fascicolo del giudizio di opposizione CP_1 all'esecuzione un atto con cui ha chiesto la riduzione dell'ipoteca iscritta ai sensi degli artt.
pagina 1 di 9 2874 e 2817 n. 2 c.c. dal fratello, affermando che il valore degli immobili su cui è iscritta ipoteca eccede manifestamente il valore del conguaglio statuito dalla sentenza del Tribunale di
Venezia, rilevato che secondo la Sig.ra l'importo del conguaglio sarebbe stato finanche Pt_1
rideterminato in diminuzione dall'accordo transattivo sottoscritto dalle parti il 10/02/2022 in esito alla sentenza pronunciata dal Tribunale, con conseguente conferma della fondatezza della domanda di riduzione dell'ipoteca, rilevato, nondimeno, che la domanda di riduzione dell'ipoteca attiene ad una autonoma azione di cognizione, proponibile anche con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., e tuttavia da assegnare secondo i criteri tabellari, altresì con eventuale pagamento del contributo unificato, mentre non è consentito alle parti scegliere in autonomia il giudice dinanzi al quale proporre la domanda e surrogarsi rispetto all'adozione di un provvedimento di riunione di cause connesse, visto l'art. 103 c.p.c.
DISPONE la separazione della causa relativa all'opposizione all'esecuzione da quella relativa alla riduzione di ipoteca
MANDA alla cancelleria per la creazione di un nuovo fascicolo telematico relativo alla causa di riduzione dell'ipoteca; per verifiche in ordine all'eventuale obbligo di pagamento del contributo unificato;
per assegnazione secondo i criteri tabellari ritenuto che la causa di opposizione all'esecuzione sia matura per la decisione, visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
In particolare, l'Avv. Marchi ribadisce che vi è stata, dopo la sentenza del Tribunale di
Venezia, la pattuizione di un accordo con cui in buona fede le parti hanno stabilito le modalità del rilascio e novato il titolo. L'Avv. Seno contesta.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. AN Brol pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 13276/2024
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
AN Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 13276/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EN LO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCHI CP_1 C.F._2
LI
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) mobiliare sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Respingere il ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. ex adverso proposto, siccome inammissibile, comunque, infondato;
con vittoria delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. dell'intero giudizio di opposizione”
In via istruttoria (omissis) per parte convenuta
“Accertarsi e dichiararsi che l'esecutante non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei pagina 3 di 9 confronti dell'avv. stante l'intervenuta inefficacia del titolo esecutivo posto a CP_1
fondamento della stessa per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, dichiararsi irrituale, nullo e comunque privo di ogni effetto giuridico il preavviso di rilascio notificato in data 17-25 ottobre 2023 nonché caducati tutti gli effetti di ogni atto compiuto da parte opposta sulla base del citato titolo esecutivo.
Condannarsi il Signor al risarcimento del danno ex artt. 88 e 96 c.p.c., Parte_1
avendo agito con mala fede e colpa grave per i motivi tutti in atti rappresentati.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge”
FATTO e DIRITTO
Con sentenza N. 2343/2021 – R.G. 7505/2019, pubblicata in data 14/12/2021, il Tribunale di
Venezia ha dichiarato lo scioglimento del compendio ereditario del defunto in Persona_1 favore dei coeredi e fratelli e , attribuendo alle parti i lotti Parte_1 CP_1
indicati nel dispositivo (cfr. doc. 1 attore). Per quanto qui rileva, l'unità immobiliare sita in
Venezia – San Marco 2692/A, nella quale risiede , è stata attribuita a CP_1 [...]
, mentre quella agli uniti anagrafici di San Marco 2691-2692 all'odierna convenuta. Parte_1
Sulla scorta di tale sentenza, passata formalmente in giudicato in esito alla rinuncia all'appello proposto dalla odierna convenuta, il 24/07/2024 il Sig. ha notificato precetto volto al Pt_1
rilascio dell'immobile di San Marco 2692/A.
Dopo la notificazione del precetto, le parti hanno intrapreso trattative volte ad una transazione.
Tuttavia, il testo della transazione depositato in atti (cfr. doc. 18 attore) non è stato sottoscritto, nonostante lo scambio di diverse email tra i procuratori (cfr. doc. 19-24 attore).
In data 17/10/2023 è stato notificato il preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. (cfr. doc. 25 attore).
Il 22/11/2023 ha depositato ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. (cfr. doc. 26 attore), CP_1
con istanza di sospensione dell'esecuzione, accolta il 03/12/2023 inaudita altera parte. Il
31/05/2024 il Giudice dell'esecuzione ha, poi, pronunciato ordinanza con cui ha confermato la sospensione dell'esecuzione, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito (cfr. pagina 4 di 9 doc. 37 attore). Tale provvedimento è stato reclamato, ma il gravame è stato, poi, rinunciato.
Nell'atto di opposizione all'esecuzione ha contestato il diritto del fratello a CP_1 procedere ad esecuzione forzata sulla base della sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia, in quanto, successivamente a tale sentenza, sarebbero intervenute convenzioni transattive modificative del titolo, idonee ad impedire la prosecuzione dell'esecuzione forzata per il rilascio condotta sulla base della sentenza medesima.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 01/07/2024 ha convenuto Parte_1 in giudizio la sorella per introdurre il merito dell'opposizione all'esecuzione.
Il 30/09/2025 il fascicolo è stato riassegnato allo scrivente magistrato.
Le parti hanno discusso la causa all'udienza del 13/11/2025, in esito alla quale il Giudice ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
***
L'opposizione all'esecuzione è fondata, per i motivi di séguito indicati.
E' emerso, infatti, che le parti, dopo la pronuncia della sentenza N. 2343/2021 del Tribunale di
Venezia, hanno sottoscritto un accordo dd. 10/02/2022 (cfr. doc. 6 attore). Il documento, secondo le intenzioni dei contraenti, servire quale tombale transazione della controversia (cfr. doc. 6 p. 1 “Le parti intendono definire ogni questione tra le stesse sorta in ordine a detta divisione del compendio ereditario, anche al fine di evitare la prosecuzione del giudizio di appello”). Secondo l'espressa dizione adottata dai contraenti, dunque, l'accordo avrebbe dettato la disciplina del rapporto, costituendo il titolo per la divisione e per il rilascio degli immobili allocati a ciascuno dei condividenti.
Nell'accordo le parti, pur basandosi sulla CTU svolta in sede giudiziale, hanno stabilito le disposizioni per la divisione, individuando le modalità di attribuzione dei lotti. Si riporta, in proposito, il testo della convenzione, da cui si desume che le parti hanno riversato in tale atto la regolamentazione del rapporto, prevedendo che:
pagina 5 di 9 mentre alla odierna convenuta sono stati attribuiti i seguenti lotti CP_1
Del resto, la conferma che il titolo della divisione è rappresentato dalla transazione si desume anche dalla circostanza che le parti hanno modificato le modalità di conguaglio stabilite dal
Giudice, prevedendo in particolare una riduzione delle somme che la convenuta verserà all'attore (cfr. art. 3 “Dalla somma posta a conguaglio determinata in sentenza nell'importo di €
33.065,00 dovranno essere detratte le seguenti spese (…”). Sulla base di tale ultima circostanza pagina 6 di 9 può concludersi che le parti hanno inteso emendare la disciplina del rapporto sancita dalla sentenza, regolando tramite accordo una controversia liberamente disponibile.
Con il predetto accordo le parti hanno, altresì, individuato le modalità di rilascio degli immobili attribuiti a ciascuna di esse. In particolare, è stato stabilito (cfr. art. 4):
- il “Rilascio dello studio di Calle dei Fuseri, attribuito al Sig. entro e Parte_1
non oltre il 31 marzo 2022”, prevedendo che “L'Avv. provvederà al pagamento Pt_1
delle fatture relative alle utenze fino a quella data, nonché al pagamento pro quota delle spese condominiali scadute” e che “l'Avv. si rende disponibile ad eventuali Pt_1
visite da parte di mediatori immobiliari e/o prospettivi clienti, da concordarsi previo congruo preavviso”
- il “Rilascio dell'appartamento di San Marco 2692/A attualmente abitato dall'avv. ed attribuito al signor entro e non oltre il 31 agosto 2022: Pt_1 Parte_1 entro tale data dovranno essere realizzate da entrambi i coeredi tutte le opere necessarie e funzionali alla divisione fisica delle due unità immobiliari di cui ai civici San Marco
2691 il San Marco 2692/A loro assegnate, con particolare riferimento a tutte quelle relative alla divisione dell'impianto centralizzato della caldaia e di quello elettrico e del tetto comune;
l'avv. si rende disponibile alle visite da parte di mediatori CP_1 immobiliari e/o prospettivi clienti nell'immobile attualmente abitato al civico San Marco
2692/A, assegnato al signor da concordarsi previo congruo Parte_1 preavviso”
La transazione, dunque, regola compiutamente anche gli aspetti esecutivi della divisione, con la conseguenza che si conferma che essa ha sostituito il titolo costituito dalla sentenza del
Tribunale di Venezia, dettando la disciplina complessiva della res litigiosa.
Nella presente controversia, peraltro, non si discute dell'adempimento alle obbligazioni assunte dalle parti rispetto alle concrete modalità del rilascio (cfr. art.
4.2 convenzione “entro tale data dovranno essere realizzate da entrambi i coeredi tutte le opere necessarie e funzionali alla divisione fisica delle due unità immobiliari di cui ai civici San Marco 2691 il San Marco
2692/A loro assegnate, con particolare riferimento a tutte quelle relative alla divisione pagina 7 di 9 dell'impianto centralizzato della caldaia e di quello elettrico e del tetto comune;
l'avv.
[...]
si rende disponibile alle visite da parte di mediatori immobiliari e/o prospettivi clienti CP_1 nell'immobile attualmente abitato al civico San Marco 2692/A, assegnato al signor Parte_1 da concordarsi previo congruo preavviso”). Non vengono, pertanto, considerate le
[...]
ampie deduzioni svolte sul punto dalle parti negli atti processuali.
In data 19/05/2022 le parti hanno, poi, concluso altro accordo di disciplina delle modalità di effettuazione dei lavori per la divisione degli impianti comuni, con pattuizione di un diverso termine per la realizzazione, stabilito al 15/06/2022 (cfr. doc. 7 attore). Tale ultimo accordo attiene alle modalità di realizzazione di opere edilizie utili al godimento separato degli immobili divisi, che si sarebbero potute eseguire anche dopo il rilascio degli appartamenti. La sottoscrizione di un ulteriore accordo circa le modalità del rilascio non inficia – in questo senso
– la conclusione cui si è giunti e, cioè, che il titolo della divisione ed il titolo per conseguire il rilascio degli immobili è costituito dalla transazione di data 10/02/2022.
In definitiva, la sentenza N. 2343/2021 non costituisce titolo che può fondare l'esecuzione per rilascio dell'immobile, con la conseguenza che l'opposizione va accolta, con declaratoria di nullità degli atti esecutivi, in particolare del preavviso ex art. 608 c.p.c.
Si compensano le spese di lite, tenuto conto che l'ambiguità rispetto all'efficacia esecutiva del titolo giudiziale azionato è derivata dal contegno di entrambe le parti, che hanno dapprima coltivato il contenzioso divisorio in sede giudiziale e, poi, sottoscritto accordi suscettibili di ingenerare incertezza nella regolamentazione del rapporto giuridico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:
- ACCERTA che parte attrice non ha diritto a procedere ad Parte_1
esecuzione forzata nei confronti di parte convenuta sulla base CP_1
della sentenza dd. 14/12/2021 N. 2343/2021 – R.G. 7505/2019 del Tribunale di Venezia
- DICHIARA la nullità degli atti esecutivi già compiuti, in particolare del preavviso ex
608 c.p.c. dd. 17/10/2023 pagina 8 di 9 - COMPENSA le spese di lite
Venezia, così deciso il 13/11/2025
Il Giudice
dr. AN Brol
pagina 9 di 9
VERBALE DELLA CAUSA N. 13276/2024 R.G.
Oggi 13/11/2025 innanzi al dott. AN Brol sono comparsi l'Avv. EN LO per parte attrice;
l'Avv. MARCHI LI per parte convenuta, presente personalmente
Le parti si richiamano agli atti, insistendo nelle istanze formulate, e contestando quanto ex adverso dedotto.
Il Giudice, rilevato che la sentenza N. 2343/2021 del Tribunale di Venezia ha tra l'altro assegnato, in sede di divisione ereditaria, a l'immobile sito in Venezia, San Marco 2691-2692, ed CP_1
a l'immobile sito in Venezia, San Marco 2692/A, Parte_1 rilevato che la predetta sentenza ha previsto un conguaglio di € 33.065,00 in favore di
[...]
(“dichiara che il valore dei beni assegnati alla convenuta supera quello dei beni Parte_1
assegnati all'attore per € 33.065,00 e per l'effetto condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo suddetto con interessi nella misura legale dalla data della domanda giudiziale al saldo”), rilevato che a favore di è stata, dunque, iscritta ipoteca ex art. 2817 n. 2 Parte_1
c.c. sugli immobili di , CP_1
rilevato altresì che ha promosso esecuzione per il rilascio dell'immobile Parte_1 sito in Venezia, San Marco 2962/A, a lui assegnato in sede di divisione ereditaria, rilevato che ha tuttavia proposto ricorso in opposizione avverso l'esecuzione CP_1 forzata, da cui è scaturita l'odierna causa di merito;
in particolare, la Sig.ra ha asserito Pt_1
che la sentenza del Tribunale di Venezia sarebbe stata superata nella regolamentazione del rapporto da una transazione dd. 10/02/2022, che costituirebbe il titolo per la divisione, il rilascio degli immobili e per i conguagli, rilevato che ha depositato nel fascicolo del giudizio di opposizione CP_1 all'esecuzione un atto con cui ha chiesto la riduzione dell'ipoteca iscritta ai sensi degli artt.
pagina 1 di 9 2874 e 2817 n. 2 c.c. dal fratello, affermando che il valore degli immobili su cui è iscritta ipoteca eccede manifestamente il valore del conguaglio statuito dalla sentenza del Tribunale di
Venezia, rilevato che secondo la Sig.ra l'importo del conguaglio sarebbe stato finanche Pt_1
rideterminato in diminuzione dall'accordo transattivo sottoscritto dalle parti il 10/02/2022 in esito alla sentenza pronunciata dal Tribunale, con conseguente conferma della fondatezza della domanda di riduzione dell'ipoteca, rilevato, nondimeno, che la domanda di riduzione dell'ipoteca attiene ad una autonoma azione di cognizione, proponibile anche con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., e tuttavia da assegnare secondo i criteri tabellari, altresì con eventuale pagamento del contributo unificato, mentre non è consentito alle parti scegliere in autonomia il giudice dinanzi al quale proporre la domanda e surrogarsi rispetto all'adozione di un provvedimento di riunione di cause connesse, visto l'art. 103 c.p.c.
DISPONE la separazione della causa relativa all'opposizione all'esecuzione da quella relativa alla riduzione di ipoteca
MANDA alla cancelleria per la creazione di un nuovo fascicolo telematico relativo alla causa di riduzione dell'ipoteca; per verifiche in ordine all'eventuale obbligo di pagamento del contributo unificato;
per assegnazione secondo i criteri tabellari ritenuto che la causa di opposizione all'esecuzione sia matura per la decisione, visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
In particolare, l'Avv. Marchi ribadisce che vi è stata, dopo la sentenza del Tribunale di
Venezia, la pattuizione di un accordo con cui in buona fede le parti hanno stabilito le modalità del rilascio e novato il titolo. L'Avv. Seno contesta.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. AN Brol pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 13276/2024
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
AN Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 13276/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EN LO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCHI CP_1 C.F._2
LI
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) mobiliare sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Respingere il ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. ex adverso proposto, siccome inammissibile, comunque, infondato;
con vittoria delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. dell'intero giudizio di opposizione”
In via istruttoria (omissis) per parte convenuta
“Accertarsi e dichiararsi che l'esecutante non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei pagina 3 di 9 confronti dell'avv. stante l'intervenuta inefficacia del titolo esecutivo posto a CP_1
fondamento della stessa per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, dichiararsi irrituale, nullo e comunque privo di ogni effetto giuridico il preavviso di rilascio notificato in data 17-25 ottobre 2023 nonché caducati tutti gli effetti di ogni atto compiuto da parte opposta sulla base del citato titolo esecutivo.
Condannarsi il Signor al risarcimento del danno ex artt. 88 e 96 c.p.c., Parte_1
avendo agito con mala fede e colpa grave per i motivi tutti in atti rappresentati.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge”
FATTO e DIRITTO
Con sentenza N. 2343/2021 – R.G. 7505/2019, pubblicata in data 14/12/2021, il Tribunale di
Venezia ha dichiarato lo scioglimento del compendio ereditario del defunto in Persona_1 favore dei coeredi e fratelli e , attribuendo alle parti i lotti Parte_1 CP_1
indicati nel dispositivo (cfr. doc. 1 attore). Per quanto qui rileva, l'unità immobiliare sita in
Venezia – San Marco 2692/A, nella quale risiede , è stata attribuita a CP_1 [...]
, mentre quella agli uniti anagrafici di San Marco 2691-2692 all'odierna convenuta. Parte_1
Sulla scorta di tale sentenza, passata formalmente in giudicato in esito alla rinuncia all'appello proposto dalla odierna convenuta, il 24/07/2024 il Sig. ha notificato precetto volto al Pt_1
rilascio dell'immobile di San Marco 2692/A.
Dopo la notificazione del precetto, le parti hanno intrapreso trattative volte ad una transazione.
Tuttavia, il testo della transazione depositato in atti (cfr. doc. 18 attore) non è stato sottoscritto, nonostante lo scambio di diverse email tra i procuratori (cfr. doc. 19-24 attore).
In data 17/10/2023 è stato notificato il preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. (cfr. doc. 25 attore).
Il 22/11/2023 ha depositato ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. (cfr. doc. 26 attore), CP_1
con istanza di sospensione dell'esecuzione, accolta il 03/12/2023 inaudita altera parte. Il
31/05/2024 il Giudice dell'esecuzione ha, poi, pronunciato ordinanza con cui ha confermato la sospensione dell'esecuzione, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito (cfr. pagina 4 di 9 doc. 37 attore). Tale provvedimento è stato reclamato, ma il gravame è stato, poi, rinunciato.
Nell'atto di opposizione all'esecuzione ha contestato il diritto del fratello a CP_1 procedere ad esecuzione forzata sulla base della sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia, in quanto, successivamente a tale sentenza, sarebbero intervenute convenzioni transattive modificative del titolo, idonee ad impedire la prosecuzione dell'esecuzione forzata per il rilascio condotta sulla base della sentenza medesima.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 01/07/2024 ha convenuto Parte_1 in giudizio la sorella per introdurre il merito dell'opposizione all'esecuzione.
Il 30/09/2025 il fascicolo è stato riassegnato allo scrivente magistrato.
Le parti hanno discusso la causa all'udienza del 13/11/2025, in esito alla quale il Giudice ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
***
L'opposizione all'esecuzione è fondata, per i motivi di séguito indicati.
E' emerso, infatti, che le parti, dopo la pronuncia della sentenza N. 2343/2021 del Tribunale di
Venezia, hanno sottoscritto un accordo dd. 10/02/2022 (cfr. doc. 6 attore). Il documento, secondo le intenzioni dei contraenti, servire quale tombale transazione della controversia (cfr. doc. 6 p. 1 “Le parti intendono definire ogni questione tra le stesse sorta in ordine a detta divisione del compendio ereditario, anche al fine di evitare la prosecuzione del giudizio di appello”). Secondo l'espressa dizione adottata dai contraenti, dunque, l'accordo avrebbe dettato la disciplina del rapporto, costituendo il titolo per la divisione e per il rilascio degli immobili allocati a ciascuno dei condividenti.
Nell'accordo le parti, pur basandosi sulla CTU svolta in sede giudiziale, hanno stabilito le disposizioni per la divisione, individuando le modalità di attribuzione dei lotti. Si riporta, in proposito, il testo della convenzione, da cui si desume che le parti hanno riversato in tale atto la regolamentazione del rapporto, prevedendo che:
pagina 5 di 9 mentre alla odierna convenuta sono stati attribuiti i seguenti lotti CP_1
Del resto, la conferma che il titolo della divisione è rappresentato dalla transazione si desume anche dalla circostanza che le parti hanno modificato le modalità di conguaglio stabilite dal
Giudice, prevedendo in particolare una riduzione delle somme che la convenuta verserà all'attore (cfr. art. 3 “Dalla somma posta a conguaglio determinata in sentenza nell'importo di €
33.065,00 dovranno essere detratte le seguenti spese (…”). Sulla base di tale ultima circostanza pagina 6 di 9 può concludersi che le parti hanno inteso emendare la disciplina del rapporto sancita dalla sentenza, regolando tramite accordo una controversia liberamente disponibile.
Con il predetto accordo le parti hanno, altresì, individuato le modalità di rilascio degli immobili attribuiti a ciascuna di esse. In particolare, è stato stabilito (cfr. art. 4):
- il “Rilascio dello studio di Calle dei Fuseri, attribuito al Sig. entro e Parte_1
non oltre il 31 marzo 2022”, prevedendo che “L'Avv. provvederà al pagamento Pt_1
delle fatture relative alle utenze fino a quella data, nonché al pagamento pro quota delle spese condominiali scadute” e che “l'Avv. si rende disponibile ad eventuali Pt_1
visite da parte di mediatori immobiliari e/o prospettivi clienti, da concordarsi previo congruo preavviso”
- il “Rilascio dell'appartamento di San Marco 2692/A attualmente abitato dall'avv. ed attribuito al signor entro e non oltre il 31 agosto 2022: Pt_1 Parte_1 entro tale data dovranno essere realizzate da entrambi i coeredi tutte le opere necessarie e funzionali alla divisione fisica delle due unità immobiliari di cui ai civici San Marco
2691 il San Marco 2692/A loro assegnate, con particolare riferimento a tutte quelle relative alla divisione dell'impianto centralizzato della caldaia e di quello elettrico e del tetto comune;
l'avv. si rende disponibile alle visite da parte di mediatori CP_1 immobiliari e/o prospettivi clienti nell'immobile attualmente abitato al civico San Marco
2692/A, assegnato al signor da concordarsi previo congruo Parte_1 preavviso”
La transazione, dunque, regola compiutamente anche gli aspetti esecutivi della divisione, con la conseguenza che si conferma che essa ha sostituito il titolo costituito dalla sentenza del
Tribunale di Venezia, dettando la disciplina complessiva della res litigiosa.
Nella presente controversia, peraltro, non si discute dell'adempimento alle obbligazioni assunte dalle parti rispetto alle concrete modalità del rilascio (cfr. art.
4.2 convenzione “entro tale data dovranno essere realizzate da entrambi i coeredi tutte le opere necessarie e funzionali alla divisione fisica delle due unità immobiliari di cui ai civici San Marco 2691 il San Marco
2692/A loro assegnate, con particolare riferimento a tutte quelle relative alla divisione pagina 7 di 9 dell'impianto centralizzato della caldaia e di quello elettrico e del tetto comune;
l'avv.
[...]
si rende disponibile alle visite da parte di mediatori immobiliari e/o prospettivi clienti CP_1 nell'immobile attualmente abitato al civico San Marco 2692/A, assegnato al signor Parte_1 da concordarsi previo congruo preavviso”). Non vengono, pertanto, considerate le
[...]
ampie deduzioni svolte sul punto dalle parti negli atti processuali.
In data 19/05/2022 le parti hanno, poi, concluso altro accordo di disciplina delle modalità di effettuazione dei lavori per la divisione degli impianti comuni, con pattuizione di un diverso termine per la realizzazione, stabilito al 15/06/2022 (cfr. doc. 7 attore). Tale ultimo accordo attiene alle modalità di realizzazione di opere edilizie utili al godimento separato degli immobili divisi, che si sarebbero potute eseguire anche dopo il rilascio degli appartamenti. La sottoscrizione di un ulteriore accordo circa le modalità del rilascio non inficia – in questo senso
– la conclusione cui si è giunti e, cioè, che il titolo della divisione ed il titolo per conseguire il rilascio degli immobili è costituito dalla transazione di data 10/02/2022.
In definitiva, la sentenza N. 2343/2021 non costituisce titolo che può fondare l'esecuzione per rilascio dell'immobile, con la conseguenza che l'opposizione va accolta, con declaratoria di nullità degli atti esecutivi, in particolare del preavviso ex art. 608 c.p.c.
Si compensano le spese di lite, tenuto conto che l'ambiguità rispetto all'efficacia esecutiva del titolo giudiziale azionato è derivata dal contegno di entrambe le parti, che hanno dapprima coltivato il contenzioso divisorio in sede giudiziale e, poi, sottoscritto accordi suscettibili di ingenerare incertezza nella regolamentazione del rapporto giuridico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:
- ACCERTA che parte attrice non ha diritto a procedere ad Parte_1
esecuzione forzata nei confronti di parte convenuta sulla base CP_1
della sentenza dd. 14/12/2021 N. 2343/2021 – R.G. 7505/2019 del Tribunale di Venezia
- DICHIARA la nullità degli atti esecutivi già compiuti, in particolare del preavviso ex
608 c.p.c. dd. 17/10/2023 pagina 8 di 9 - COMPENSA le spese di lite
Venezia, così deciso il 13/11/2025
Il Giudice
dr. AN Brol
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