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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/05/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 458/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 458/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EMANUELE BUZZONI
e
NI CO (C.F. ), con il patrocinio degli Avv. C.F._2
EMANUELE BUZZONI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e NI CO hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario il 10/09/2007 a Lecco e dalla loro unione sono nati due figli: Per_1
, nato a [...] il [...], e nato a [...] il
[...] Parte_2
03/07/2009.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 21/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“CONCLUSIONI PER LA SEPARAZIONE
1. Pronunciare sentenza di separazione consensuale dei coniugi;
2. Ordinare al Comune di Lecco di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio. 3. Dichiarare compensate le spese legali.
4. Omologare le seguenti
CONDIZIONI
5. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto e fermi i reciproci obblighi di legge;
6. Assegnare la dimora coniugale, unitamente ai mobili ed arredi e pertinenze, alla madre nell'interesse dei figli minori, tutti ivi stabilmente conviventi, fino a quando i figli non avranno raggiunto la maggior età e l'indipendenza economica.
7. Dichiarare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, i quali: per le questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
mentre, le questioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione o all'educazione o alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità e dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
8. Dichiarare che i minori avranno residenza privilegiata presso la madre nell'ex casa coniugale;
con reciproco consenso dei genitori all'espatrio della minore per ragioni di studio o vacanza;
con reciproco obbligo dei genitori di comunicare eventuali mutamenti di residenza sino alla maggior età ed all'indipendenza economica della figlia.
9. Dichiarare il padre libero di visitare i figli quando vorrà, previo avviso alla madre almeno
24 ore prima se presso la sua residenza, e comunque:
i) durante le vacanze estive per 2 settimane, consecutive o meno, tenendo conto delle sue esigenze sociali, scolastiche, sportive e ricreative;
ii) durante le vacanze natalizie per sette giorni, consecutivi o meno, alternano con cadenza annuale il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
iii) durante le vacanze pasquali per tre giorni, alternando con cadenza annuale il periodo dal
Venerdì Santo al giorno di Pasqua con il periodo dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
iv) durante il corso di tutto il periodo scolastico, per almeno sette giorni consecutivi o meno, in coincidenza con lo "stop-didattico" o eventuali "ponti" in occasione di festività civili o religiose;
v) durante tutto il resto dell'anno: a fine settimana alterni, dopo il termine del suo turno di lavoro, dalle 18:00 del venerdì alle 20:00 della domenica, riportandoli alla residenza.
10. Dichiarare il padre tenuto al mantenimento dei figli versando la somma di € 500,00 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla madre.
11. Dichiarare la madre obbligata a garantire ai figli vitto ed alloggio presso la sua residenza.
12. Dichiarare i coniugi tenuti al versamento delle spese escluse dall'assegno periodico che si rendessero necessarie, nella misura del 50% ciascuno, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data
14/11/2017 e quindi: (i) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
(ii) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
(iii) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
(iv) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
(v) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, gruppi estivi, centri estivi, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
(vi) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
(vii) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (a mezzo whatsapp o raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione), dovrà manifestare un motivato assenso o dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.);
(viii) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo whatsapp o raccomandata o
e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 13. Dichiarare, ai fini della dichiarazione dei redditi e degli aiuti di Stato, che i figli saranno dichiarati al 100% a carico della madre, la quale potrà per l'effetto scaricare ogni spesa in via esclusiva;
la madre potrà inoltre godere in via esclusiva del bonus INPS per figli minori, degli assegni familiari o di ogni altro aiuto o vantaggio fiscale alla genitorialità collegato.
14. Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti l'uno dall'altra.
15. Dichiarare i coniugi tenuti a mantenere un comportamento positivo o quantomeno neutro, sia nei rapporti fra di loro e sia nei rapporti con i figli quando parleranno loro dell'altro genitore, affinchè nessuno dei due genitori possa dirsi denigrato o i figli influenzati dalle altrui opinioni;
nel caso in cui un genitore intenda iniziare una nuova relazione sentimentale, il nuovo partner potrà essere inserito nella vita dei figli con gentile gradualità, avendo cura e premura di fargli comprendere che le nuove figure non si sostituiranno a quelle genitoriali.
16. Spese legali compensate.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e NI Parte_1
CO, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco il 10/09/2007, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2007, parte II, serie A, numero 69;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 13 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 458/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EMANUELE BUZZONI
e
NI CO (C.F. ), con il patrocinio degli Avv. C.F._2
EMANUELE BUZZONI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e NI CO hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario il 10/09/2007 a Lecco e dalla loro unione sono nati due figli: Per_1
, nato a [...] il [...], e nato a [...] il
[...] Parte_2
03/07/2009.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 21/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“CONCLUSIONI PER LA SEPARAZIONE
1. Pronunciare sentenza di separazione consensuale dei coniugi;
2. Ordinare al Comune di Lecco di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio. 3. Dichiarare compensate le spese legali.
4. Omologare le seguenti
CONDIZIONI
5. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto e fermi i reciproci obblighi di legge;
6. Assegnare la dimora coniugale, unitamente ai mobili ed arredi e pertinenze, alla madre nell'interesse dei figli minori, tutti ivi stabilmente conviventi, fino a quando i figli non avranno raggiunto la maggior età e l'indipendenza economica.
7. Dichiarare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, i quali: per le questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
mentre, le questioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione o all'educazione o alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità e dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
8. Dichiarare che i minori avranno residenza privilegiata presso la madre nell'ex casa coniugale;
con reciproco consenso dei genitori all'espatrio della minore per ragioni di studio o vacanza;
con reciproco obbligo dei genitori di comunicare eventuali mutamenti di residenza sino alla maggior età ed all'indipendenza economica della figlia.
9. Dichiarare il padre libero di visitare i figli quando vorrà, previo avviso alla madre almeno
24 ore prima se presso la sua residenza, e comunque:
i) durante le vacanze estive per 2 settimane, consecutive o meno, tenendo conto delle sue esigenze sociali, scolastiche, sportive e ricreative;
ii) durante le vacanze natalizie per sette giorni, consecutivi o meno, alternano con cadenza annuale il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
iii) durante le vacanze pasquali per tre giorni, alternando con cadenza annuale il periodo dal
Venerdì Santo al giorno di Pasqua con il periodo dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
iv) durante il corso di tutto il periodo scolastico, per almeno sette giorni consecutivi o meno, in coincidenza con lo "stop-didattico" o eventuali "ponti" in occasione di festività civili o religiose;
v) durante tutto il resto dell'anno: a fine settimana alterni, dopo il termine del suo turno di lavoro, dalle 18:00 del venerdì alle 20:00 della domenica, riportandoli alla residenza.
10. Dichiarare il padre tenuto al mantenimento dei figli versando la somma di € 500,00 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla madre.
11. Dichiarare la madre obbligata a garantire ai figli vitto ed alloggio presso la sua residenza.
12. Dichiarare i coniugi tenuti al versamento delle spese escluse dall'assegno periodico che si rendessero necessarie, nella misura del 50% ciascuno, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data
14/11/2017 e quindi: (i) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
(ii) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
(iii) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
(iv) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
(v) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, gruppi estivi, centri estivi, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
(vi) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
(vii) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (a mezzo whatsapp o raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione), dovrà manifestare un motivato assenso o dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.);
(viii) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo whatsapp o raccomandata o
e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 13. Dichiarare, ai fini della dichiarazione dei redditi e degli aiuti di Stato, che i figli saranno dichiarati al 100% a carico della madre, la quale potrà per l'effetto scaricare ogni spesa in via esclusiva;
la madre potrà inoltre godere in via esclusiva del bonus INPS per figli minori, degli assegni familiari o di ogni altro aiuto o vantaggio fiscale alla genitorialità collegato.
14. Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti l'uno dall'altra.
15. Dichiarare i coniugi tenuti a mantenere un comportamento positivo o quantomeno neutro, sia nei rapporti fra di loro e sia nei rapporti con i figli quando parleranno loro dell'altro genitore, affinchè nessuno dei due genitori possa dirsi denigrato o i figli influenzati dalle altrui opinioni;
nel caso in cui un genitore intenda iniziare una nuova relazione sentimentale, il nuovo partner potrà essere inserito nella vita dei figli con gentile gradualità, avendo cura e premura di fargli comprendere che le nuove figure non si sostituiranno a quelle genitoriali.
16. Spese legali compensate.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e NI Parte_1
CO, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco il 10/09/2007, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2007, parte II, serie A, numero 69;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 13 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada