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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4318/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.4.2025 da
1) Parte_1
Nata a Roma il 26 maggio 1961 cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Federico Magnante presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Roma il 7 ottobre 1958 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federico Magnante presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Greccio (RI) il 12 ottobre 1983
(anno 1983 atto n. 78 parte II serie A)
In separazione dei beni. pagina 1 di 4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, pertanto in capo a nessuno dei due sorge alcun obbligo alimentare e/o di mantenimento nei confronti dell'altro.
3. Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate fra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Greccio il 12 ottobre 1983
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Greccio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
pagina 2 di 4 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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