TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5144/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in, VIA AGRIGENTO 7 90141 MO, presso lo studio dell'Avv. CIPOLLA FRANCESCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in, VIA AGRIGENTO 7 90141 MO, presso lo studio dell'Avv. CIPOLLA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 31
1 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 282/2025 del 06/03/2025, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I ricorrenti vivranno separatamente
2) la signora continuerà ad abitare nella casa coniugale Parte_1 sita a Palermo nella Via Antonio Callea 11
3) I figli maggiorenni e continueranno ad Persona_1 Persona_2 abitare con la madre nella casa coniugale
4) I ricorrenti alla luce delle rispettive situazioni e condizioni si dispensano reciprocamente dall'obbligo di contributo al mantenimento a seguito dello scioglimento del matrimonio
5) I coniugi concorreranno a sostenere in eguale misura per i figli le spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
6) I coniugi
2 concorreranno a sostenere in eguale misura per i figli le spese per l'istruzione e la formazione (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
7) Concorreranno in pari misura alle seguenti spese mediche (da documentare) previo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
8) Concorreranno in pari misura alle seguenti spese per l'istruzione e la formazione (da documentare) previo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
04/09/2002, da nata a MO (PA) in [...] Parte_1
20/06/1979 e da , nato a MO (PA) in [...] Controparte_1
22/04/1974, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 15, parte II, serie A, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori
3 incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5144/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in, VIA AGRIGENTO 7 90141 MO, presso lo studio dell'Avv. CIPOLLA FRANCESCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in, VIA AGRIGENTO 7 90141 MO, presso lo studio dell'Avv. CIPOLLA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 31
1 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 282/2025 del 06/03/2025, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I ricorrenti vivranno separatamente
2) la signora continuerà ad abitare nella casa coniugale Parte_1 sita a Palermo nella Via Antonio Callea 11
3) I figli maggiorenni e continueranno ad Persona_1 Persona_2 abitare con la madre nella casa coniugale
4) I ricorrenti alla luce delle rispettive situazioni e condizioni si dispensano reciprocamente dall'obbligo di contributo al mantenimento a seguito dello scioglimento del matrimonio
5) I coniugi concorreranno a sostenere in eguale misura per i figli le spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
6) I coniugi
2 concorreranno a sostenere in eguale misura per i figli le spese per l'istruzione e la formazione (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
7) Concorreranno in pari misura alle seguenti spese mediche (da documentare) previo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
8) Concorreranno in pari misura alle seguenti spese per l'istruzione e la formazione (da documentare) previo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
04/09/2002, da nata a MO (PA) in [...] Parte_1
20/06/1979 e da , nato a MO (PA) in [...] Controparte_1
22/04/1974, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 15, parte II, serie A, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori
3 incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4