Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 6975/2023 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, e , Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Savarese Roberto e Meringolo Domenico;
ATTORI OPPONENTI contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti Casellati Francesco e Giorgio Marco;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 796/2023 del presente Tribunale.
I procuratori di parti attrici opponenti hanno precisato le conclusioni con foglio depositato l'8.5.2025, chiedendo:
“In via preliminare e pregiudiziale in rito accertare e dichiarare, in accoglimento di tutte le motivazioni esposte in fatto ed in diritto nel presente atto, che qui s'intendono richiamate,
l'incompetenza per territorio, sotto tutti i profili, del Tribunale Civile di Venezia essendo competente il Tribunale Civile di Velletri con riferimento alla ingiunzione notificata alla SI.ra
; Parte_2
- In via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa e/o per quanto meglio ritenuto, che il Tribunale di Venezia difetta di competenza ovvero non è munito di giurisdizione o comunque non può decidere la presente causa, per essere diversamente competente ovvero munito di giurisdizione od avere titolo a decidere la causa un arbitro;
- Sempre in via preliminare Voglia fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, l coobbligato in solido per l'importo richiesto;
CP_2
1
d'ingiunzione e alla SInora la somma di euro 120.000,00 nella qualità di Parte_2
fideiussore e quindi:
i) accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione è viziato da errore dettato da dolo determinante e per l'effetto dichiarare la annullabilità del contratto di fideiussione per aver la indotto il cliente a contrarre a condizioni inique, sproporzionate e divergenti da CP_1
quelle proprio disposte dalla Legge per l'istituto, che se conosciute non avrebbe mai portato
i clienti a sottoscriverle e per l'effetto annullare il Decreto Ingiuntivo n. 796/2023;
ii) accertare e dichiarare la violazione delle norme Antitrust nonché l'apposizione di clausole omnibus dell'intero contratto di fideiussione e/o delle singole clausole viziate e per l'effetto dichiarare la nullità del contratto con condanna alle spese e onorari di causa e per l'effetto annullare il Decreto Ingiuntivo n. 796/2023;
iii) accertare e dichiarare la completa manleva della dalle obbligazioni nei Parte_3
confronti della in quanto le somme dovute sono dovute dalla CP_1 Parte_4
; iv) Accertare e dichiarare la violazione della normativa prudenziale posta a carico delle
Banche e degli intermediari per omesso rispetto dei parametri di indicizzazione e omessa condotta seconda buona fede e trasparenza contrattuale e per l'effetto annullare il Decreto
Ingiuntivo n. 796/2023;
- In via Subordinata: Accertare e dichiarare che l coobbligato in solido per l'importo CP_2
richiesto
Con condanna della controparte. al pagamento in favore delle attrici delle spese e dei compensi del presente giudizio di opposizione, maggiorati del rimborso forfetario delle spese generali, del
C.N.P.A.F. e dell'I.V.A. come per legge”.
I procuratori di parte convenuta opposta hanno precisato le conclusioni con foglio depositato il
5.5.2025, chiedendo:
“nel merito:
- rigettare e/o dichiarare nulla, inammissibile o infondata l'opposizione, per i motivi esposti
in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avversarie e confermare il decreto ingiuntivo n. 796/2023 Tribunale di Venezia;
in subordine:
2 - nella denegata ipotesi di revoca, nullità, inefficacia o annullamento del decreto ingiuntivo,
accertato il credito di , condannare e , in solido tra CP_1 CP_3 Parte_2
loro, al pagamento, quanto a dell'importo di € 346.197,64 e quanto a CP_3 Pt_2
della minor somma di €120.000,00, oltre interessi contrattuali dal dovuto al saldo,
[...]
in favore di , oltre alle spese, anche del procedimento monitorio, o quel CP_1
diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi di mora dal dovuto sino all'effettivo saldo;
in ogni caso: spese ed onorari di causa rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia riguarda l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto indicato, emesso nel procedimento R.G. n. 4485/2023, con il quale questo Tribunale ha ingiunto il pagamento, quanto a della somma di € 346.197,64 e, quanto alla SI.ra , della minor Parte_1 Parte_2 somma di € 120.000,00, oltre agli interessi e alle spese del procedimento.
Nel procedimento monitorio l'odierna convenuta rappresentava quanto segue:
- il 25.1.2017 e avrebbero concluso un contratto di factoring con Controparte_1 Parte_1
disciplina dei derivandi rapporti di dare ed avere in conto corrente, con cui la società opponente avrebbe ceduto i crediti insorti e insorgenti nei confronti del debitore ceduto CP_2
- nella medesima data la SI.ra , legale rappresentante di avrebbe Parte_2 Parte_1
prestato fideiussione nell'interesse della società fino all'importo di € 120.000,00, per l'adempimento delle obbligazioni sorte a carico del debitore in relazione alle operazioni finanziarie a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma consentite dalla Banca;
- con raccomandata del 21.10.2022, avrebbe informato la SI.ra Controparte_1 Pt_2
dell'intervenuta richiesta di pagamento a ex art. 3 Allegato A del contratto di factoring Parte_1
e l'avrebbe invitata a provvedere al pagamento del saldo a debito in considerazione della solidarietà passiva sorta dalla fideiussione prestata;
- con raccomandata del 16.1.2023, avrebbe informato la SI.ra della Controparte_1 Pt_2
comunicazione di recesso dal rapporto di finanziamento con di cui al predetto contratto Parte_1
di factoring e della contestuale richiesta di pagamento del saldo debitore oltre interessi e, in considerazione della solidarietà passiva derivante dalla fideiussione, le avrebbe richiesto il pagamento dell'importo garantito.
Con atto di citazione in opposizione, parti attrici opponenti svolgevano innanzitutto talune precisazioni sulle questioni di fatto.
Allegavano che opererebbe dal 29.3.2013 nel settore della realizzazione di linee Parte_1
telefoniche ed impianti di telecomunicazioni e che avrebbe prestato la propria attività
3 esclusivamente per conto di Controparte_2
Sarebbe dunque stata quest'ultima a indicare a i tempi di pagamento e a decidere di Parte_1
“appoggiare” la fatturazione a per l'operazione di factoring. Controparte_1
Mediante tale meccanismo “La , prima di scontare le fatture emesse da ad CP_1 Pt_1
chiedeva formalmente alla stessa di autorizzare il pagamento e solo dopo tale CP_2 CP_2
autorizzazione procedeva al versamento anticipato delle fatture in base al contratto sottoscritto nel
2017”.
In via pregiudiziale, poi, gli odierni attori eccepivano il difetto di competenza del presente
Tribunale con riferimento all'ingiunzione notificata alla SI.ra , considerato che ella avrebbe Pt_2 sottoscritto una fideiussione personale “a titolo di persona fisica e consumatore” e che il Foro esclusivo del consumatore sarebbe il Tribunale di Velletri.
Conseguentemente, chiedevano dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia e la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, richiamando l'art. 8 del contratto di factoring che “prevede la c.d. clausola arbitrale”, gli attori svolgevano eccezione di compromesso.
Nel merito, parti opponenti si dolevano:
- dell'annullabilità della fideiussione;
- della nullità della fideiussione;
- della nullità parziale della fideiussione;
- dell'abuso del diritto relativamente all'obbligazione principale.
In punto di annullabilità della fideiussione, contestavano la deroga all'art. 1957 c.c. e, richiamando gli artt. 2, 6, 7, 8 e 9 del contratto del 25.1.2017, eccepivano l'integrazione della diversa fattispecie del contratto autonomo di garanzia.
Dolendosi dell'incompatibilità con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, concludevano pertanto nel senso dell'intervenuta conclusione di un contratto solo formalmente inquadrato come tale e della sussistenza dei presupposti ex artt. 1428 e 1429 c.c. in punto di errore come vizio del consenso.
Oltre a eccepire la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, parti attrici deducevano di essere state dolosamente tratte in errore dall'odierna convenuta nella fase precontrattuale.
Pertanto, in via principale, sostenevano la sussistenza del dolo determinante, escludendo la sottoscrizione del contratto di fideiussione ove la garante “avesse saputo che si stava obbligando personalmente per un tempo indeterminato e senza poter eccepire alcunché anche in ipotesi di invalidità dell'obbligazione principale” e, in via sussidiaria, del dolo incidente, considerando che si
4 sarebbe giunti alla sottoscrizione “ma mai a tali distorte condizioni”.
In punto di nullità della fideiussione, gli opponenti richiamavano gli artt. 3 e 4 del contratto e deducevano la configurazione della “fattispecie c.d. omnibus della clausola, dato che, ai fini pratici il fideiussore rimarrebbe obbligato per un quantitativo indeterminato di obbligazioni future ed incerte e senza l'indicazione di una somma massima entro la quale far valere l'obbligazione fideiussoria”.
Eccepivano pertanto il difetto della caratteristica dell'accessorietà rispetto all'obbligazione principale di cui all'art. 1939 c.c..
A suffragare tale doglianza, gli opponenti richiamavano i dibattiti giurisprudenziali susseguitisi e la modifica dell'art. 1938 c.c. ad opera della L. 154/1992 con l'inserimento della previsione di un importo massimo garantito.
Inoltre, sulla potenziale lesività alla concorrenza derivante dall'utilizzo dello schema tipo predisposto dall'ABI - 2005 di cui ai contratti di fideiussione generalmente impiegati dalle Banche, dimettevano giurisprudenza e citavano il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e la pronuncia n. 14555 del 19.8.2020 del Collegio di coordinamento dell'ABF.
Insistevano, pertanto, per la nullità del contratto atteso che “le clausole fin ora esaminate, considerate globalmente, rientrano a pieno titolo nello schema ABI- 2005 e per tale ragione generano una forte indeterminatezza dell'obbligazione nonché un illegittimo peggioramento delle condizioni previste dalla legge a favore del fideiussore”.
Conseguentemente, gli odierni opponenti argomentavano sulle conseguenze della dichiarazione di nullità.
Nell'ipotesi di nullità della fideiussione, deducevano la cessazione di qualsivoglia pretesa nei confronti della SI.ra . Parte_2
Nell'ipotesi di nullità parziale delle clausole contrarie alle norme imperative e alla normativa
Antitrust di cui alla fideiussione, deducevano la decadenza della Banca convenuta dalla garanzia, atteso che, con il reinserimento dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. (derogato dal contratto), la
Banca avrebbe dovuto agire contro il fideiussore nel termine perentorio di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Si riservavano, inoltre, di “richiedere a controparte la prova del rispetto dei termini e del rispetto di quanto sancito dall'art 1957 c.c. data l'impossibilità di poter individuare, per mancanza dell'apposizione di una data nei contratti, la data di estinzione contrattualmente pattuita”.
Gli attori opponenti proseguivano poi contestando l'obbligazione principale.
Illustrate le caratteristiche del contratto di factoring che coinvolgerebbero direttamente CP_2
concludevano in ordine all'integrazione di un abuso di dipendenza economica ex art. 9 L.
[...]
5 192/1998.
Nel rassegnare le proprie conclusioni chiedevano quindi la fissazione di altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.11.2023, parte convenuta ripercorreva innanzitutto lo svolgimento del procedimento monitorio.
Avverso l'eccezione di incompetenza territoriale e ad escludere l'applicazione della disciplina consumeristica, la Banca convenuta precisava che, al momento della sottoscrizione della fideiussione, la SI.ra sarebbe stata amministratore unico di deducendo Parte_2 Parte_1
che ella avrebbe agito in virtù di collegamento funzionale con la società.
A suffragare la competenza del presente Tribunale, richiamava poi l'art. 15 del contratto di fideiussione ed allegava che la sede legale della che ha compiuto le operazioni garantite CP_1
sarebbe a Venezia.
Avverso l'eccezione di compromesso, parte convenuta escludeva che l'art. 8 del contratto di factoring integrerebbe una clausola compromissoria e ne richiamava, invece, l'art. 25 ove verrebbe stabilita la competenza esclusiva del Foro di Venezia.
Sull'annullabilità della fideiussione, parte opposta replicava alla doglianza attorea tale per cui l'inserimento della clausola di pagamento “a prima richiesta” (art. 6 contratto) qualificherebbe il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà.
In particolare, la Banca opposta contestava che la sola presenza di tale clausola qualificherebbe il contratto come garanzia autonoma, sostenendo che ciò che distingue i due contratti sarebbe semmai l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni relative ai vizi del rapporto principale, che, attesa l'inesistenza del vincolo di accessorietà tra rapporto principale e rapporto garantito, qualificherebbe la garanzia autonoma.
Ad escludere, quindi, l'integrazione di un contratto autonomo di garanzia, parte opposta deduceva che, nel caso di specie, la SI.ra potrebbe sollevare eccezioni anche in merito al rapporto Pt_2
principale.
Precisava, comunque, che i due contratti sarebbero accumunati dalla responsabilità del debitore principale e del fideiussore nei propri confronti, con i rispettivi patrimoni.
A replica della doglianza in punto di vizi del consenso, parte opposta eccepiva altresì la consapevolezza della SI.ra garante di impegnarsi personalmente in favore della società rappresentata.
Sulla nullità della fideiussione in considerazione della predisposizione in base allo schema ABI, parte convenuta eccepiva che:
6 - anche laddove le clausole contenute nella garanzia dovessero essere considerate nulle in violazione della normativa Antitrust, nessuna di queste avrebbe avuto concreta applicazione nel caso de quo;
- la pronuncia n. 55/2005 richiamata nell'atto introduttivo sarebbe un parere, privo di natura vincolante, su uno schema di contratto di fideiussione destinato ad essere applicato in maniera uniforme dalle banche aderenti all'ABI;
- non sussistendo un precedente provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa anticoncorrenziale ex art. 2 L. 287/1990 ricadrebbe su parte attrice e, nel caso di specie, tale onere non sarebbe stato assolto;
- “Se, nel 2005, Banca d'Italia ha prescritto di emendare dallo schema contrattuale di fideiussione standard la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., si presume che l'inserimento di tale clausola non
è più l'effetto di uno schema uniforme adottato da tutti gli istituti, ma piuttosto l'effetto di una precisa trattativa, come nel caso di specie”;
- dalla declaratoria di nullità di un'intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza emessa dalla Autorità Antitrust non discenderebbe automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa;
- semmai, il garante avrebbe potuto instaurare un giudizio di risarcimento del danno.
Sul punto, parte opposta osservava altresì che le parti opponenti non avrebbero indicato le clausole di cui contestavano la nullità né assolto l'onere di prova relativamente a che, in assenza delle stesse, non sarebbe stata prestata la garanzia.
Parte convenuta escludeva poi l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. considerando trattarsi di fideiussione “a prima richiesta” ex art. 6 del contratto e ritenendo all'uopo sufficiente l'intimazione stragiudiziale nei confronti del debitore principale e del fideiussore.
Ancora, sulla violazione dell'art. 1957 c.c., l'odierna convenuta deduceva che la prova del rispetto di tale termine sarebbe stata fornita sin dalla fase monitoria (doc. 6), oltre che nel giudizio di opposizione (doc. 6).
Quanto, poi, all'eccezione sull'abuso del diritto, parte convenuta deduceva che sarebbe stata Pt_1 ad attivarsi per la sottoscrizione “con lo scopo di beneficiare del servizio offerto dalla Banca di
[...]
gestione ed anticipazione del credito ceduto e del conseguente sostanziale finanziamento all'impresa” mentre i rapporti intercorrenti tra la società attrice e sarebbero del tutto CP_2
estranei alla e all'oggetto del presente giudizio. CP_1
Concludeva, sul punto, attribuendo il motivo del mancato pagamento delle fatture emesse da Pt_1 alla situazione patrimoniale del debitore ceduto (“oggi in composizione negoziata
[...] CP_2
7 della crisi ed abbia avuto accesso alle misure protettive”). si opponeva quindi alla chiamata in causa di eccependo: l'estraneità Controparte_1 CP_2
dei rapporti tra e rispetto a la differenza del petitum e Parte_1 CP_2 Controparte_1
della causa petendi della domanda azionata in via monitoria rispetto alla domanda nei confronti della terza chiamata;
la mancata precisazione, nell'atto di citazione in opposizione, della domanda da proporsi nei confronti di Controparte_2
Parte convenuta concludeva chiedendo la concessione del termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria e la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, considerato che l'opposizione non risulterebbe fondata su prova scritta o di pronta soluzione e che il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto non sarebbe stato contestato né nell'an né nel quantum.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 10.1.2024, parte convenuta opposta si riportava alla comparsa di costituzione e depositava documentazione “ad ulteriore prova del credito”.
All'udienza del 1.2.2024 l'avvocato di parte convenuta opposta illustrava la posizione, chiedeva la dichiarazione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, si opponeva alla chiamata in causa richiesta da parte opponente e chiedeva il termine per svolgere la mediazione obbligatoria.
Si riportava in ogni caso a quanto dedotto negli atti difensivi finora effettuati.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza dell'11.6.2024, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice considerava che:
“- le difese sollevate dagli opponenti non risultano avere appigli documentali: la SInora è amministratrice unica;
il contratto non prevede alcuna clausola arbitrale;
la garante all'evidenza avrebbe pattuito a fortiori in assenza, in ipotesi, delle clausole a lei sfavorevoli;
un dolo contrattuale civilistico della è da escludere agendo con contratti per adesione e mancando CP_1
macchinazioni specifiche;
un errore essenziale comporta l'onere di dimostrare lo specifico elemento perturbatore del consenso;
la chiamata in causa del terzo non è in grado, per come formulata a fornire elementi ulteriori di giudizio”.
Pertanto, il Giudice dichiarava la competenza del Tribunale di Venezia, rigettava l'istanza di chiamata del terzo, concedeva alle parti termine per presentare domanda di mediazione a pena di improcedibilità e, dichiarata matura la causa per la decisione, fissava udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Il 19.7.2024 parte convenuta opposta depositava verbale di mediazione negativo.
Il 5.5.2025 parte convenuta opposta depositava il proprio foglio di precisazione delle conclusioni e la nota spese dei procuratori.
8 L'8.5.2025 parti attrici opponenti depositavano il proprio foglio di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9.5.2025, gli avvocati insistevano come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice si ritirava in camera di conSIlio.
Orbene, anticipando le conclusioni, l'opposizione va rigettata.
Sull'eccezione di incompetenza e sull'eccezione compromissoria si richiama quanto già disposto con il provvedimento dell'11.6.2024.
Attesa poi la conflittualità sul punto, si considera innanzitutto la qualificazione del contratto di garanzia sottoscritto dalla SI.ra opponente il 25.1.2017.
Richiamandone talune previsioni e argomentando sull'inserimento della clausola di pagamento diretto “a semplice richiesta” e sull'estensione dell'obbligazione del garante anche “nell'Ipotesi di invalidità delle obbligazioni garantite”, parti attrici eccepiscono che il negozio integrerebbe un contratto autonomo di garanzia e solo formalmente una fideiussione.
Parte convenuta replica che la presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta” non qualificherebbe da sola il contratto come autonomo di garanzia, richiedendosi anche l'esclusione per il garante della possibilità di sollevare eccezioni relative ai vizi del rapporto principale e precisando che, nel presente accordo negoziale, “Tale possibilità non è esclusa dalla fideiussione di cui si discute, con il che può sollevare eccezioni anche in merito al rapporto Parte_2 principale come in effetti ha fatto, con l'atto di opposizione”.
Nonostante il nomen iuris utilizzato per deSInare la garanzia (“fidejussione”), a ben vedere, il tenore letterale e sistematico delle clausole contrattuali depone per una diversa qualificazione.
Si consideri che: a) il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale;
b) la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall'inadempimento colpevole del debitore principale, mentre nella fideiussione, connotata dall'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale;
c) l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass. n. 660/2025).
Considerate le più rilevanti differenze operative tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia,
9 valga quanto segue.
- A norma degli artt. 1936 e 1942 c.c., l'obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è naturalmente identico a quello dell'obbligazione principale.
Nel caso di specie, tale identità tra l'obbligazione assunta dal garante e l'obbligazione principale non è tuttavia ravvisabile.
Sull'obbligazione principale si veda innanzitutto il contratto di factoring (doc. 1 monitorio) che all'art. 1 prevede: “
1. Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle future cessioni verso corrispettivo di crediti vantati dal fornitore nei confronti dei propri debitori, nonché l'esecuzione da parte del factor delle seguenti prestazioni:
a) il sollecito del pagamento e l'incasso dei crediti vantati dal fornitore nei confronti di suoi debitori, nonché la registrazione sulle proprie evidenze dei crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi, sino al loro incasso;
b) in caso di cessione pro soluto, l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempienza dei debitori;
c) il factor potrà effettuare inoltre, a richiesta del fornitore, altre prestazioni quali, ad esempio, la valutazione dei potenziali clienti italiani ed esteri ed il recupero anche giudiziale dei crediti;
d) l'eventuale pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti, nei termini disciplinati mediante separato accordo.
2. Per l'effettuazione delle prestazioni di cui ai punti a), b), c) e per gli oneri e rischi relativi, il fornitore dovrà corrispondere al factor i compensi relativi ai servizi di factoring specificati nel frontespizio del presente contratto denominato “Documento di Sintesi” e nei suoi successivi aggiornamenti.
3. L'esecuzione delle prestazioni di cui al punto d) comporterà l'addebito degli interessi e delle altre spese cosi come previsti nel/i separato/i accordo/i.
4. Le competenze maturate per le prestazioni fornite nell'ambito del presente rapporto, saranno liquidate con la relativa frequenza indicata nel “Documento di Sintesi” e, salvo diverso accordo, annotate dal factor in apposite evidenze intestate al fornitore come meglio specificato al successivo art. 17 e diverranno eSIibili il giorno stesso della liquidazione. In caso di mancato pagamento delle competenze saranno dovuti interessi nella misura e nei termini di cui al successivo art. 18”.
Tale contratto è stato poi integrato con l'Allegato A, relativo al pagamento anticipato del corrispettivo dovuto per i crediti ceduti nell'ambito del contratto di factoring (doc. 2 monitorio).
Nelle comunicazioni del 21.10.2022 trasmesse agli odierni opponenti (doc. 5 monitorio e doc. 6 conv.), la Banca opposta richiama in particolare l'art. 3 dell'Allegato A con cui le parti convenivano
10 che “
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 del Contratto di factoring, su richiesta del fornitore, il factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti, ceduti nell'ambito del contratto di factoring, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi, ciò ancorché si tratti di crediti futuri e/o ceduti in massa ai sensi dell'art. 3 della Legge 52/91. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata nel “Documento di Sintesi”, sino al momento della data di effettivo incasso dei crediti da parte del factor presso il debitore ceduto o equipollenti, od alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti. Gli interessi debitori dovuti dal fornitore saranno liquidati con la frequenza concordata tra le parti come indicata nel “Documento di Sintesi” e diverranno eSIibili il giorno della relativa liquidazione. Gli interessi eSIibili non produrranno ulteriori interessi ad eccezione di quelli di mora che saranno dovuti, senza necessità di previa costituzione in mora, nella misura indicata nel
“Documento di Sintesi” e comunque nei limiti di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108. Le somme anticipate saranno erogate mediante accredito alle coordinate bancarie indicate dal fornitore.
2. Qualora il fornitore abbia garantito la solvenza del debitore ai sensi delle disposizioni del
Contratto di factoring, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti, il fornitore, su richiesta del factor, dovrà restituire al factor quanto eventualmente ricevuto a fronte degli stessi a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali e/o di mora maturati sino alla data della restituzione e le spese. Il fornitore è inoltre obbligato a tale restituzione, su richiesta del factor, anche qualora vengano meno le garanzie prestate dal fornitore in relazione ai crediti ceduti, o qualora si possa ragionevolmente presumere che il debitore non possa o non voglia adempiere alle proprie obbligazioni. Il factor è in ogni caso esonerato dall'osservanza del disposto del secondo comma dell'art. 1267 del Codice civile, in quanto applicabile. Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, il credito verrà ritrasferito al fornitore, ivi compresi eventuali frutti scaduti, salvo che il fornitore chieda al factor di esperire, a proprie spese, le azioni necessarie al recupero del credito. In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del fornitore sia del debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna”.
Nel gennaio 2023 parte convenuta opposta ha poi esercitato il recesso dal rapporto (doc. 6 monitorio e doc. 6 conv.), con conseguente richiesta di pagamento del saldo debitore alla società opponente ed escussione del garante nel limite della garanzia prestata.
Si considera ora la garanzia prestata dalla SI.ra opponente (doc. 3 monitorio).
Premesso l'importo massimo garantito nella misura di € 120.000,00, “per l'adempimento delle obbligazioni sorte a carico del debitore nei Vostri confronti, in relazione alle operazioni finanziarie
11 a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma (quali, ad esempio: aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci;
acquisto di crediti con o senza rivalsa, sconto o negoziazioni di titoli cambiari o di documenti;
operazioni di intermediazione;
prestazioni di servizio;
rilascio di garanzie a terzi) consentite dalla Banca al nominativo garantito, o a chi gli fosse subentrato, a far data dal 25/1/2017” e come “La presente garanzia si estende a tutte le operazioni finanziarie di qualsiasi natura o forma, già consentite o che venissero in seguito consentite al debitore garantito, in esecuzione dei rapporti come sopra costituiti”, l'art. 1 del contratto di fideiussione dispone che
“La fidejussione garantisce, nei limiti di somma soprariportati, tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi convenzionali e/o moratori, spese, anche giudiziali, oneri, anche tributari, accessori e danni, senza alcuna esclusione o limitazione”.
Risulta quindi evidente che l'obbligazione assunta dal garante sia più ampia rispetto a quella garantita.
Invero, la garanzia prestata dalla SI.ra si estende “senza alcuna esclusione o limitazione” Pt_2
anche ai danni.
Ciò risulta dirimente nella qualificazione de qua attesa la diversa natura tra i due negozi, satisfattoria in ipotesi di fideiussione (v. accessorietà tra le obbligazioni), indennitaria in ipotesi di contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. 18079/2024 e Cass. 26327/2014, v. pure sent.
n. 1686/2023 del presente Tribunale di cui assume rilievo il principio ivi espresso).
- L'art. 6 del contratto di garanzia, testualmente dispone “In deroga all'art. 1945 cod. civ. noi rinunciamo ad opporVi qualsiasi eccezione che spetterebbe al debitore principale e, pertanto, ci impegnamo a pagarVi immediatamente, a semplice Vostra richiesta, ed anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutoVi per capitale, interessi, spese, danni ed accessori così come specificato sub 1) […]” così esplicitamente derogando al principio dell'accessorietà di cui è espressione la regola essenziale della fideiussione ex art. 1945 c.c. sulle eccezioni opponibili dal fideiussore.
- L'art. 7, poi, pur non venendo in diretto rilievo nella presente vertenza, è comunque indicativo della causa in concreto del rapporto in parola (gli stessi opponenti lo richiamano nell'argomentare sulla qualificazione del negozio come garanzia autonoma).
La previsione così dispone: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si considera fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituire le somme comunque erogate dalla Banca ed all'indennizzo dei danni in ogni modo subiti dallo stesso”.
Nuovamente, risulta evidente la natura indennitaria della garanzia così prestata.
Invero, oltre a regolare l'ipotesi di invalidità dell'obbligazione garantita (c.d. clausola di sopravvivenza), in deroga all'art. 1939 c.c. concernente la fideiussione, tale clausola esplicita altresì
12 l'estensione della garanzia alla copertura dei danni che dovesse subire la controparte garantita.
- Si considerino poi gli art. 8 “Noi non potremo esercitare il diritto di regresso o di surroga che ci competesse nei confronti del debitore garantito, di coobbligati o di altri fidejussori, sino a che ogni
Vostra ragione di credito non sia integralmente estinta” e art. 9 “In deroga all'art. 1955 cod. civ., la presente fidejussione non si estinguerà qualora non possa avere effetto la nostra surrogazione nei Vostri diritti e nelle Vostre garanzie”.
Come noto, il diritto di surroga è un principio generale del nostro ordinamento.
Nel contratto in esame, le parti hanno innanzitutto convenuto una surroga con limitazioni, condizionando tale diritto del garante alla previa estinzione del credito del beneficiario della garanzia.
Hanno altresì esplicitamente derogato alla disciplina codicistica della fideiussione circa la liberazione del fideiussore per fatto del creditore.
- Infine, l'art. 11, aggiungendosi al già menzionato impegno all'adempimento a semplice richiesta, deroga esplicitamente all'applicazione dei termini di cui all'art. 1957 c.c..
Trattasi, evidentemente, di un ulteriore indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione, di cui tale previsione integra chiara manifestazione.
Argomentando sulla qualificazione del contratto di garanzia e richiamando il contenuto della convenzione negoziale, gli odierni opponenti si dolgono dell'annullabilità dello stesso per errore essenziale.
Deducono che la li avrebbe indotti alla stipula mediante una “distorta rappresentazione della CP_1 realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio”.
Pertanto, contestano a parte convenuta la violazione dei principi di buona fede e di correttezza contrattuale e precontrattuale.
Vero è che, considerato quanto sin qui argomentato, la fideiussione de qua integra la struttura di un vero e proprio contratto autonomo di garanzia;
nondimeno, però, come già rilevato con l'ordinanza dell'11.6.2024, “un errore essenziale comporta l'onere di dimostrare lo specifico elemento perturbatore del consenso” e, nel caso di specie, tale onere non è stato assolto.
Sempre sulle eccezioni attoree in punto di vizi del consenso (sostenendo, in via principale, la sussistenza del dolo determinante, e, in via sussidiaria, del dolo incidente) si richiama la medesima ordinanza laddove considerato che “un dolo contrattuale civilistico della Banca è da escludere agendo con contratti per adesione e mancando macchinazioni specifiche” e che “la garante all'evidenza avrebbe pattuito a fortiori in assenza, in ipotesi, delle clausole a lei sfavorevoli”.
In secondo luogo, viene dedotta la nullità del contratto di garanzia a causa dell'apposizione di clausole c.d. omnibus nonché per violazione delle norme Antitrust.
13 Come si è detto, la scrittura integra un contratto autonomo di garanzia.
La natura attribuita alla garanzia impone dunque di assorbire le doglianze strettamente connesse alla qualificazione del negozio in termini di fideiussione omnibus.
Si considerano, infatti, l'impossibilità di estendervi le valutazioni rinvenibili nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, ivi riferite alla sola fattispecie della “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)” (v. § 27, 28 e 29 argomentazione ABI nel parere citato e disposizione finale, v. pure SSUU n. 41994/2021) nonché la circostanza che, pur dapprima eccependo l'integrazione di un contratto autonomo di garanzia, gli stessi opponenti non forniscono ragioni per riferire tale doglianza a un'ipotesi diversa da quella summenzionata (cfr. Cass.
n. 660/2025 già citata).
Per quanto concerne poi l'operatività dell'art. 1957 c.c., come già osservato, ne è stata contrattualmente pattuita la deroga (si noti, peraltro, che la clausola risulta specificamente e separatamente approvata per iscritto dalla SI.ra garante e, pertanto, risulta rispettata la forma imposta dall'art. 1341 c.c.).
Instaurando un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, tale previsione rientra, come tale, tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo risultando inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma.
Ad ogni modo, anche volendo considerare la nullità della clausola in questione ed esaminando quindi l'intervenuta decadenza del creditore dalla garanzia, la ha richiesto al debitore e al CP_1
garante il pagamento con comunicazione del 21.10.2022; nel gennaio 2023 ha comunicato a Pt_1
il recesso dal rapporto di finanziamento di cui al contratto di factoring e informato di ciò la
[...]
SI.ra garante, chiedendo a entrambi il pagamento del saldo debitore (integralmente e nel limite della garanzia prestata); ha introdotto il procedimento monitorio, conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo del 4.4.2023 (portato a notifica ai due soggetti ingiunti il 5.4.2023); è comparsa nella presente opposizione.
Tanto, oltre a non essere stato oggetto di specifica contestazione, è documentale (v. docc. 5 e 6 monitorio e docc. 2, 3 e 6 conv.).
Parte opposta non risulta essere dunque incorsa in alcuna decadenza.
Attesa la qualificazione del contratto come garanzia autonoma è poi evidente che le eccezioni sull'obbligazione principale, esauritesi nelle doglianze verso la società terza e non concernenti, di per sé, direttamente il merito creditorio, sono riconducibili in primis alla debitrice principale, società opponente, rispetto alla quale nessun dubbio sussiste sulla capacità a sollevarle.
Le contestazioni sull'obbligazione principale non forniscono comunque elementi idonei ad
14 avvalorare la presente opposizione a decreto ingiuntivo.
Le stesse concernono infatti i rapporti con società terza alla controversia, di cui è stata CP_2
rigettata l'istanza di chiamata in causa proprio ritenendo che l'istanza non fosse in grado, per come formulata, a fornire elementi ulteriori di giudizio (v. ordinanza 11.6.2024).
Per analoghe ragioni non trovano accoglimento la domanda attorea di manleva da parte di CP_2
proposta in via principale, e quella volta a “Accertare e dichiarare che l'
[...] CP_2 coobbligato in solido per l'importo richiesto”, proposta in via subordinata.
Nelle conclusioni attoree viene chiesto anche di “iv) Accertare e dichiarare la violazione della normativa prudenziale posta a carico delle Banche e degli intermediari per omesso rispetto dei parametri di indicizzazione e omessa condotta seconda buona fede e trasparenza contrattuale e per
l'effetto annullare il Decreto Ingiuntivo n. 796/2023;”.
Non risulta però precisata alcuna contestazione sulle condizioni economiche contrattualmente applicate e parte convenuta non risulta essere stata posta nella condizione di adeguatamente difendersi.
Inoltre, non si ravvisano gli estremi per addebitare le lamentate violazioni a Controparte_1
Il diritto dell'istituto bancario risulta azionato nel rispetto delle pattuizioni contrattuali e, nei confronti del garante, è stato osservato il limite del tetto massimo di garanzia convenuto, pari a
€ 120.000,00 (v. decreto opposto).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La nota spese di parte convenuta opposta è congrua.
Nulla sulle spese di mediazione attesa la mancanza di specifica domanda (anche la menzionata nota spese nulla precisa relativamente a tale esborso).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 6975/2023:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex artt. 653 e
654 c.p.c.;
- condanna parti attrici opponenti, in solido, a rimborsare a parte convenuta opposta, le spese di lite che si liquidano in € 22.457,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa.
Venezia, 12.6.2025.
15 Il Giudice
Fabio Massimo Saga
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