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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2016/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 193/2021 pubblicata in data 04/01/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pendente
TRA
(P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., , con sede in Villaricca (Na) alla Controparte_1
via G. Gigante, 146, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pignatiello
(C.F.: , presso il quale elettivamente domicilia in C.F._1
Napoli alla Piazza Sannazaro, 57, giusta procura come in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA. , con sede in Trento alla Piazza delle CP_2 P.IVA_2
Donne Lavoratrici n. 2, in persona del legale rapp.te p.t. e, per esso, del suo procuratore speciale, dott. , responsabile divisione CP_3
sinistri, in forza della procura speciale conferitagli dal Presidente con atto per Notaio del 22.7.2020 (Rep. n. Persona_1
120197, Atto n. 13988) registrata nel Registro delle Imprese di Trento in data 31.07.2020 al n. 15684/2020, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avvocato Francesco
Cirillo (C.F.: ; C.F._2
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ), Controparte_4 C.F._3 Controparte_5
(C.F.: ), (C.F.: C.F._4 Controparte_6
) e (C.F.: C.F._5 Parte_2
), tutti in proprio e quali eredi C.F._6 Persona_2
deceduto il 21 giugno 2013, elettivamente domiciliati in
[...]
Poggiomarino (NA), alla Via Nocelleto n. 5, presso lo studio dell'Avv.
Pasquale D'Anna (C.F. , da quale sono C.F._7
rappresentati e difesi in forza di procura come in atti;
APPELLATI
E
, (C.F. , rappresentato e Controparte_7 C.F._8
difeso dall'Avv. Massimiliano Cima (C. F. , giusta C.F._9
procura in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
pag. 2/49 E
(C.F./P.IVA ), quale impresa Controparte_8 P.IVA_3
designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con sede in Mogliano Veneto (TV) via
Marocchesa n. 14, in persona del suo Amministratore Delegato e
Direttore Generale dott. e del Dirigente della Controparte_9
società dott. , rappresentata e difesa - giusta procura CP_10
generale alle liti del 18.12.2014 per notaio in Persona_3
atti - dall'avv. Marco Granese (C.F. del foro di CodiceFiscale_10
Salerno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla via Cacciatori dell'Irno n. 12;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale mortale.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9.9.2024, l'appellante principale, , si Parte_1
riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto d'appello, scritto con il quale aveva chiesto: “...B) Rigettare la domanda attrice perché infondata, illegittima, pretestuosa e temeraria;
C) In via subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi di soccombenza, essere la comparente manlevata dalla in p.l.r.p.t., dal pagamento Controparte_11
di ogni somma che risulterà dovuta agli attori per le causali di cui all'atto di citazione;
D) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”;
pag. 3/49 la , nelle note ex art 127 ter c.p.c. depositate il 17.9.2024, CP_2
concludeva come segue: “… per il rigetto sia dell'appello proposto dalla
che degli appelli incidentali proposti dal sig. Parte_1
e dalla società quale impresa Controparte_7 Controparte_8
designata dal FGVS il tutto con vittoria delle spese di lite”;
, , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_2
, nelle note depositate il 16.9.2024, concludevano come
[...]
segue: “A) dichiarare l'inammissibilità dell'appello; B) in ogni caso, rigettare il proposto appello;
C) rigettare i proposti appelli incidentali;
D) condannare l'appellante al pagamento degli esborsi e compenso del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato”;
, nelle note ex art 127 ter c.p.c. depositate il Controparte_12
14.6.2024, concludeva riportandosi alle conclusioni rese nell'atto contenente l'appello incidentale, con il quale aveva chiesto: “…1)
Accogliere il proposto appello incidentale e, in riforma della sentenza appellata, per i motivi innanzi esposti accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa del defunto Sig.
o, in ogni caso, per nessuna colpa ascrivibile al Persona_2
conducente, sig. 2) Accertare e dichiarare Controparte_7
l'operatività della polizza edotta in giudizio, con tutte Controparte_13
le conseguenze di legge;
3) Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, condannare le sole e Parte_1
al pagamento delle spese e competenze di lite;
4) Controparte_8
Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del
pag. 4/49 doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.”;
, nelle note ex art. 127 ter c.,p.c., depositate in data Controparte_8
18.09.2024, concludeva come segue: “-In riforma della sentenza
n.193/2021 resa dal Tribunale di Napoli in data 04.01.2021 e depositata in data 11.01.2021, rigettare la domanda proposta in primo grado da
, e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, in proprio e quali eredi di perché Parte_2 Persona_2
inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto e condannarli al pagamento, in favore di quale impresa designata Controparte_8
per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, delle spese e competenze dei due gradi di giudizio;
-
Condannare Controparte_4 Controparte_5 [...]
e , in proprio e quali eredi di CP_6 Parte_2 Per_2
a restituire a quale impresa designata
[...] Controparte_8
per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, l'importo di euro 125.294,65 corrisposto ad ognuno di loro in esecuzione della sentenza n. 193/2021 resa dal Tribunale di
Napoli; -Condannare il signor avv. a restituire a Controparte_14
quale impresa designata per la Regione Controparte_8
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, l'importo e di euro 31.206,20 corrisposto in esecuzione della sentenza n. 193/2021 resa dal Tribunale di Napoli a titolo di spese e competenze di lite al lordo della ritenuta di acconto;
-Dichiarare in ogni caso l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda
pag. 5/49 successivamente proposta da , Controparte_4 Controparte_5
e , in proprio e quali eredi di Controparte_6 Parte_2 [...]
- recante RG n. 15005/16 - stante la violazione del Persona_2
principio del ne bis in idem e condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 26.6.2015, , Controparte_4 CP_5
e , in proprio e quali
[...] Controparte_6 Parte_2
eredi di , esponevano che: in data 17.05.2013, sulla Persona_2
strada provinciale Acerra-Caivano, l'autovettura Fiat TO (tg.
AE225ML), condotta dal loro dante causa ed assicurata presso la compagnia , entrava in collisione con l'autocarro Iveco Controparte_8
120E (tg. DJ953HF), di proprietà di condotto Parte_1
nell'occasione da ed assicurato con Controparte_7 [...]
che procedeva ad elevata velocità; per le gravi lesioni CP_15
riportate in conseguenza dello scontro, veniva Persona_2
trasportato alla clinica Villa dei Fiori in Acerra e ivi ricoverato per esser sottoposto a quattro diversi interventi chirurgici, di cui due a causa della lesione del fegato e due per la riduzione della frattura pluriframmentaria dell'omero sinistro, finché in data 21.06.2013 decedeva per insufficienza multiorgano;
nonostante la responsabilità dell'occorso fosse da imputare al conducente dell'autocarro, che, ad elevata velocità e senza tentativi di frenata, impattava la fiancata destra dell'autovettura condotta dal , il quale si era già CP_5
pag. 6/49 immesso sulla S.P., avendo superato di circa venti metri l'incrocio con la via Murillo di Piombo da dove proveniva, essi istanti non avevano ricevuto alcun risarcimento per gli ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti;
avevano appreso che la polizza per la r.c.a. dell'autocarro, stipulata con la , era risultata falsa, per cui CP_2
sussistevano i presupposti per una statuizione di condanna nei confronti di quale impresa designata alla gestione Controparte_8
del Fondo di garanzia vittime della strada.
Tanto premesso, gli istanti chiedevano dichiararsi l'esclusiva responsabilità di , conducente dell'autocarro di Controparte_7
proprietà della e pronunciarsi la condanna Parte_1
della e, in subordine, in ipotesi di Controparte_16
accertamento di carenza della copertura assicurativa relativa allo stesso veicolo, di al risarcimento dei danni da essi Controparte_8
patiti, sia iure hereditatis sia iure proprio.
La , nel costituirsi in giudizio, contestava la Parte_1
domanda, deducendo che non sussisteva la responsabilità del conducente dell'autocarro Iveco di sua proprietà, come dimostrato dall'archiviazione del procedimento penale che a seguito dei medesimi fatti era stato instaurato a carico del e, in subordine, CP_7
chiedeva di essere tenuta indenne dalla compagnia Controparte_15
assicuratrice dell'autocarro tg. DJ953HF, deducendo che la copertura assicurativa del veicolo era regolare, giusta polizza n. MO9875005, stipulata tramite la di cui la era socia. Parte_3 Parte_1
pag. 7/49 La e la , quest'ultima quale interventrice Controparte_15 CP_2
volontaria, nel costituirsi in giudizio, deducevano che: il veicolo Fiat
Iveco tg. DJ953HF non era stato assicurato per la r.c.a. presso di esse, nonostante dal rapporto redatto dai CC intervenuti sul luogo di causa la risultava quale compagnia assicuratrice del citato CP_2
autocarro; infatti, a seguito di accertamenti interni, emergeva che la polizza indicata a copertura della r.c.a. era risultata contraffatta, insieme ad altre decine di polizze, in quanto, ai contrassegni in originale, venivano collegati numeri di polizza realmente esistenti ma riconducibili ad altri veicoli, come dimostrato dal contratto depositato dall' , recante numero identico a quello allegato dalla CP_2 Pt_1
, ma concernente la copertura di un diverso veicolo.
[...]
Le compagnie, inoltre, eccepivano l'improcedibilità della domanda, per mancato invio della richiesta risarcitoria, e, nel merito, contestavano la fondatezza della domanda, osservando come la responsabilità dell'occorso fosse da imputare al de cuius, il quale non si era fermato allo stop impedendo all'autista dell'autocarro di evitare l'impatto.
Si costituiva, inoltre, , quale impresa designata dal fondo Controparte_8
di garanzia vittime della strada, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che l'autocarro era coperto da polizza stipulata con la . Nel merito contestava la fondatezza della domanda, osservando come la responsabilità dell'occorso fosse da imputarsi al e, in subordine, riservava di agire in regresso nei CP_5
confronti del responsabile del sinistro.
pag. 8/49 Con un secondo atto di citazione, notificato in data 9.5.2016, i medesimi attori, , Controparte_4 Controparte_5 [...]
e , sempre tutti in proprio e quali eredi di CP_6 Parte_2
chiedevano l'accoglimento delle conclusioni già Persona_2
rassegnate nel primo giudizio, con condanna da pronunciarsi nei confronti della compagnia assicuratrice Controparte_13
dell'autocarro Fiat Iveco tg. DJ953HF, in luogo della Controparte_16
erroneamente evocata nel primo giudizio.
[...]
Nel secondo giudizio così proposto, si costituivano tutte le parti già costituite nel giudizio antecedentemente instaurato, nonché CP_7
, il quale eccepiva la prescrizione ex art. 2947, 2° co c.c. e nel
[...]
merito deduceva che la responsabilità dell'incidente era da imputarsi al conducente della Fiat TO.
I giudizi venivano riuniti e la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, nonché attraverso l'espletamento di una CTU cinematica.
§ 2.
All'esito il Tribunale di Napoli pronunciava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così decideva: “1) Dichiara responsabile del sinistro, nella misura del 70% il conducente e Controparte_7 [...]
e, accertata la falsità del contrassegno, per l'effetto Parte_1
condanna la parte convenuta al pagamento in favore Controparte_8
di della somma di euro 116.172,00 somma da cui Controparte_4
detrarre l'importo già ricevuto a titolo di provvisionale oltre gli interessi
pag. 9/49 legali da calcolare sull' importo di € 116.172,00 devalutati alla data del
17/05/2013 e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi sino alla data di pagamento della provvisionale, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 81.320,84 liquidata ( per ciascun attore) dalla data del pagamento della provvisionale all'effettivo soddisfo;
2) Condanna la parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_8 CP_5
della somma di euro 116.172,00 somma da cui detrarre
[...]
l'importo già ricevuto a titolo di provvisionale oltre gli interessi legali da calcolare sull' importo di € 116.172,00 devalutati alla data del
17/05/2013 e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi sino alla data di pagamento della provvisionale, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 81.320,84 liquidata ( per ciascun attore) dalla data del pagamento della provvisionale all'effettivo soddisfo;
3) condanna la parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_8 [...]
della somma di euro 116.172,00 somma da cui detrarre CP_6
l'importo già ricevuto a titolo di provvisionale oltre gli interessi legali da calcolare sull' importo di € 116.172,00 devalutati alla data del
17/05/2013 e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi sino alla data di pagamento della provvisionale, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 81.320,84 liquidata ( per ciascun attore) dalla data del pagamento della provvisionale all'effettivo soddisfo;
4) condanna la parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_8 Parte_2
della somma di € 116.172,00 somma da cui detrarre l'importo
[...]
pag. 10/49 già ricevuto a titolo di provvisionale oltre gli interessi legali da calcolare sull' importo di € 116.172,00 devalutati alla data del 17/05/2013 e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi sino alla data di pagamento della provvisionale, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di €
81.320,84 liquidata ( per ciascun attore) dalla data del pagamento della provvisionale all'effettivo soddisfo;
5) condanna la parte convenuta
al pagamento in favore di , Controparte_8 Controparte_4 CP_5
, , della somma di pari ad
[...] Controparte_6 Parte_2
€ 19.139,00, somma da cui detrarre l'importo già ricevuto a titolo di provvisionale oltre interessi sulla somma di € 19.139,00 devalutata alla data del fatto ( 17/05/2013) ed annualmente rivalutata sino alla data del pagamento della provvisionale oltre ulteriori interessi sulla somma di
€ 13.397,72 sino al soddisfo;
6) condanna la parte convenuta
[...]
, e al pagamento in CP_8 Controparte_7 Parte_1
favore di , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
delle spese di lite pari ad € 21.387,00 per compensi oltre Parte_2
iva, cpa e rimb forf come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
7) pone a carico la parte convenuta le spese di ctu come già liquidate;
8) Controparte_8
condanna parte attrice alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto da e in Controparte_7 Parte_1
adempimento della provvisionale;
9) compensa le spese tra parte attrice
e ”. CP_2
§ 3.
pag. 11/49 Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva appello, con atto notificato in data 29.04.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 ter c.p.c., la che sollecitandone la riforma, Parte_1
instava per l'accoglimento delle conclusioni innanzi trascritte.
La , nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità CP_2
dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito ne contestava la fondatezza.
Con comparsa, depositata in data 8.7.2021, tempestivamente rispetto all'udienza ex art. 350 c.p.c. fissata in citazione per il 15.9.2021,
si costituiva in giudizio, proponendo, a sua volta, Controparte_12
appello incidentale avverso i capi della sentenza di primo grado che, rispettivamente, gli avevano ascritto la responsabilità del sinistro per il
70% ed avevano ritenuto non operativa la garanzia assicurativa della polizza n. M09875005.
, , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_2
, nel costituirsi in giudizio, eccepivano l'inammissibilità
[...]
dell'appello e nel merito concludevano per il rigetto dello stesso.
, con comparsa, tempestivamente depositata il Controparte_8
26.7.2021, si costituiva in giudizio, proponendo appello incidentale, con il quale censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale aveva omesso di pronunciare sull'eccezione di improcedibilità del secondo giudizio proposto dagli originari attori,
pag. 12/49 nonché censurando i medesimi capi già oggetto dell'appello principale e di quello incidentale proposto dal CP_7
La Corte, con ordinanza del 17.09.2021, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza formulata dall'appellante principale, per la ritenuta carenza del periculum in mora, e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 3.11.2023, poi differita al 20.9.2024 e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, con ordinanza, comunicata alle parti il 24.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ridotti, di cinquanta giorni per il deposito delle conclusionali e di venti giorni per le repliche, ex art. 190, II comma c.c., l'ultimo dei quali è scaduto il
3.12.2024.
Depositate da tutte le parti le conclusionali e le repliche, ad eccezione dell'appellante principale che depositava la sola conclusionale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 4.
Il Giudice di primo grado premetteva che “ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
pag. 13/49 Posta tale premessa, il Tribunale rilevava che, nella specie, poteva considerarsi dimostrato che “il conducente della Fiat TO si sia fermato allo stop per poi riprendere la corsa e che, impegnato per una decina di metri l'incrocio, abbia impattato l'autocarro che proveniva nella corsia di marcia sulla SP ad una velocità di oltre 50 Km/h, maggiori del limite di velocità vigente al momento del fatto fissato in 30
Km/h”.
Nel pervenire a tale conclusione, il Giudice valorizzava le deposizioni dei testi, e che avevano Testimone_1 Testimone_2
concordemente descritto la dinamica, riferendo che, fermatasi allo stop, “la TO riprendeva la marcia perché non proveniva nessuno, percorreva circa 10 mt, ma all'improvviso è giunto un autocarro a velocità sostenuta ed ha impattato la TO nella parte posteriore destra” e le risultanze dell'espletata CTU. Dall'esame della stessa, il
Giudice traeva il convincimento che l'autocarro, come attestato dal cronotachigrafo, viaggiava, al momento dell'impatto, ad una velocità di
50/55Km/h, superiore a quella massima consentita pari a 30Km/h, e che, invece, la Fiat, al momento della collisione, aveva la marca bassa inserita a dimostrazione del fatto che “per come dichiarato dal teste avesse fermato la propria corsa allo Stop ivi presente ( forse) per la presenza della vegetazione non si avvedeva dell'autocarro in transito”.
Tanto osservato, il Tribunale asseriva, quindi, che “Se è pur vero .. che il conducente della TO avrebbe dovuto accertarsi della carreggiata libera prima di riprendere la marcia va detto che, per quanto emerso in sede di ctu, la visuale era oscurata dalla presenza della vegetazione. Ciò
pag. 14/49 posto non può tuttavia esimersi del tutto da responsabilità il defunto
[...]
dal momento che non è stata provata l'adozione di manovre di CP_5
emergenza tali da tentare di impedire l'impatto. Nella dovuta graduazione di responsabilità quanto detto porta a ritenere sussistente una differente graduazione di responsabilità che porta ad individuare una colpa nella misura del 70% a carico del conducente dell'autocarro e nel restante 30% a carico del de cuius”.
§ 5.
Nell'esaminare la questione della copertura assicurativa dell'autocarro, il Tribunale riteneva sufficientemente dimostrata la falsità della polizza n. 50/M09875005, apparentemente emessa da , CP_2
richiamata dalla difesa della quale titolo fondante il Parte_1
rapporto assicurativo.
Nel pervenire a tale conclusione, evidenziava che: come documentato dalla stessa , il numero identificativo di tale polizza corrispondeva a quello di un reale contratto assicurativo, che, però, riguardava un veicolo estraneo ai fatti di causa;
il teste , a firma del Testimone_3
quale risultava emessa una dichiarazione sul timbro di
[...]
nella quale si attestava che l'autocarro, targato DJ953HF, CP_17
era coperto da polizza sentito in giudizio, aveva CP_2
disconosciuto la firma ivi apposta, negandone l'autenticità ed aggiungendo che la società convenuta non era cliente della propria agenzia e che la stessa non aveva mai sottoscritto, per il suo tramite, alcuna polizza con la società della quale era agente;
la , nel CP_18
riscontrare la richiesta formulata dall'attore , aveva certificato CP_5
pag. 15/49 l'assenza di copertura per il veicolo oggetto della richiesta (autocarro tg.DJ953HF); dalla interrogazione risultavano le CP_19
coperture assicurative del veicolo tg. DJ953HF.
Osservava, poi, il Tribunale che, pur potendo in linea di principio il danneggiato far valere la situazione di apparenza, confidando nel rilascio del contrassegno, in caso di falsità del documento, dichiarata eventualmente in via di obiter, doveva ritenersi sussistente la scopertura e, quindi, titolare passivo dell'obbligo di indennizzo il solo
FVGS.
In forza di tali argomentazioni, il primo Giudice riteneva accertata la scopertura assicurativa e sussistente l'obbligazione di pagamento in capo a , nella sua qualità di impresa designata. Controparte_8
§ 6.
Il primo motivo dell'appello principale della , il primo Parte_1
motivo di appello incidentale del ed il secondo motivo di CP_7
appello incidentale dell'Impresa designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della strada, censuravano, sulla base di argomentazioni di tenore analogo, la sentenza impugnata, nella parte in cui il primo
Giudice aveva ritenuto che il sinistro fosse attribuibile alla concorrente responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, graduando la stessa nella misura del 70% a carico del conducente dell'autocarro e del restante 30% a carico del . CP_5
In particolare, l'appellante principale deduceva che il primo Giudice, ove avesse valutato correttamente le risultanze istruttorie, avrebbe pag. 16/49 dovuto dichiarare l'esclusiva responsabilità di Persona_2
conducente dell'autovettura Fiat TO tg. AE225ML, nella causazione del sinistro.
A sostegno del proprio assunto, l'istante deduceva che il Tribunale aveva omesso di tenere conto della circostanza che il procedimento penale, iscritto al n. 5484/13 RGNR a carico di , per Controparte_7
il reato di cui all'art. 589 c.p., era stato archiviato con decreto del
23/12/2013 del GIP del Tribunale di Nola, essendosi ritenuto che, alla luce degli elementi probatori acquisiti, non fosse possibile ascrivere all'indagato l'evento lesivo costituito dalla morte del . CP_5
Inoltre, la deduceva che anche le risultanze della CTU Parte_1
svolta nel giudizio di primo grado – dalla quale era emersa
“l'impossibilità di ricostruire con la necessaria esattezza la dinamica del sinistro e la posizione del veicolo al momento della collisione” - non consentivano di formulare alcun addebito di responsabilità in capo al in quanto lo stesso, a causa del comportamento colposo del CP_7
, che non si era fermato al segnale di stop, non sarebbe riuscito CP_5
a scongiurare l'impatto pur se avesse osservato il limite di velocità.
La difesa del condividendo e facendo proprie tali censure, CP_7
soggiungeva che le risultanze della CTU, svolta in primo grado, non potevano avere rilievo nell'affermare il sopraindicato riparto di responsabilità, in quanto gli attori in primo grado non avevano provato l'esatta dinamica del sinistro, stante la contraddittorietà dei testi escussi.
pag. 17/49 Con argomenti di analogo tenore, contestava la Controparte_8
pronuncia di primo grado, sostenendo che “la responsabilità del sinistro andava attribuita in via esclusiva al conducente dell'autovettura tipo
FIAT TO tg. AE 225ML, signor , il quale, provenendo Persona_2
dalla SP 254 Murillo di Piombo, si immetteva sulla SP Acerra – Caivano senza arrestarsi al segnale di STOP ivi esistente, rendendo così inevitabile l'impatto con il veicolo tipo IVECO 120E tg. DJ 953HF che sopraggiungeva ed il cui conducente non poteva assolutamente prevedere l'azzardata manovra di immissione”.
Rilevava l'appellante incidentale che tale assunto era confortato “a) dal rapporto redatto dall'Autorità intervenuta nell'immediatezza dell'evento; b) dalla ricostruzione del sinistro effettuata dal Consulente del PM nell'archiviato procedimento a carico del signor CP_7
c) dalle argomentazioni dello stesso CTU nominato nel
[...]
procedimento di primo grado”. Da tali risultanze emergeva che il
[...]
“si immetteva sulla strada SP Acerra-Caivano senza rispettare la CP_5
segnaletica di STOP posta a suo carico”.
Del resto, il primo Giudice non aveva considerato che la prova testimoniale non poteva ritenersi decisiva, in quanto i testi, oltre ad essersi contraddetti, non risultavano nemmeno indicati, tra le persone presenti sui luoghi nell'immediatezza dei fatti, nel rapporto redatto dalla PG.
Inoltre, il Tribunale, malamente apprezzando le prova, aveva
“inopinatamente attribuito valore preminente al superamento del limite di velocità da parte” del Invece, siccome l'accertamento della CP_7
pag. 18/49 grave infrazione commessa dal comportava il superamento CP_5
della presunzione posta dall'art. 2054 co. 2 c.c., il primo Giudice avrebbe dovuto riconoscere l'esclusiva responsabilità dello stesso.
§ 7.
Deve premettersi che l'appellante principale, in via subordinata, aveva chiesto che, in caso di riconosciuta concorrente sua responsabilità nella causazione del sinistro, si procedesse, comunque, ad una riduzione dell'entità dell'apporto causale ascritto al conducente dell'autocarro. E, del resto, in ogni caso, gli appelli, principale ed incidentali, avendo sollecitato l'affermazione di una responsabilità esclusiva del , certamente includono anche la richiesta di una CP_5
quantomeno parziale modifica della pronuncia, con rimodulazione delle percentuali di rispettiva responsabilità.
Ciò posto, i richiamati motivi di appello, principale ed incidentale, sono fondati, ma solo per quanto di ragione.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto attendibili le deposizioni rese dai testi e affermando che, sulla Testimone_1 Testimone_2
scorta delle stesse come integrate dalla CTU, poteva considerarsi dimostrato che l'auto condotta dal si era fermata allo stop per CP_5
poi riprendere la corsa e che, dopo avere impegnato per una decina di metri l'incrocio, era venuta in collisione con l'autocarro, che proveniva nella corsia di marcia sulla SP ad una velocità di 50/55 Km/h.
Secondo il Tribunale, oltre alle deposizioni rese dai testi, la riprova del fatto che, prima della collisione, il si era fermato allo stop ed CP_5
pag. 19/49 era ripartito, si traeva dal dato per cui, al momento dell'urto, la Fiat
TO aveva inserita la marcia bassa (prima o seconda) ed occupava almeno 1 mt della carreggiata di pertinenza dell'autocarro.
Tanto premesso, la Corte ritiene che la sentenza sia affetta da una non superabile contraddizione, perché, pur avendo riconosciuto che il
[...]
aveva violato il segnale di stop ed il conseguente obbligo, CP_5
nell'immettersi sulla strada provinciale n. 23, di dare la precedenza all'autocarro, finiva con l'attribuire al conducente dello stesso la responsabilità preponderante nella causazione dell'incidente.
Invero, il Tribunale riconosceva che “il conducente della TO avrebbe dovuto accertarsi della carreggiata libera prima di riprendere la marcia”. In tal modo, il Giudice ammetteva che, nella specie, l'obbligo, imposto dalla presenza del segnale di stop, di arrestarsi e di concedere la precedenza ai veicoli provenienti dalla strada Provinciale n. 23
Caivano-Acerra e, in specie, all'autocarro condotto dal era CP_7
stato disatteso.
Del resto, il CTU del Tribunale, pur dichiarando che non era stato possibile ricostruire con certezza la dinamica del sinistro stradale, mancando la posizione finale dei veicoli ed il punto iniziale d'impatto, formulava un'ipotesi ricostruttiva che contemplava la violazione, da parte del , dell'obbligo nascente dal segnale di stop. CP_5
Infatti, l'ausiliare del primo Giudice asseriva che” l'autocarro IVECO tg.DJ953HF procedeva lungo la strada Provinciale n. 23 in direzione
Acerra alla velocità di 60 Km/h (velocità inadeguata per un autocarro)
pag. 20/49 in un tratto di strada dove vige il limite di velocità dei 30 Km orari
(attualmente 20 km/h) giunto in prossimità ed in corrispondenza dell'incrocio con la strada Provinciale n. 254, in territorio del Comune di
Acerra, sopraggiungeva, dalla sinistra l'autovettura Fiat TO tg.
AE225ML che proveniente dallo Stop presente sulla S.P. 254 s'immetteva nella S.P. 23, intersecando la traiettoria dell'autocarro e venendo in collisione.
Il conducente della Fiat TO, proveniente dallo STOP, ha iniziato la manovra di svolta a sinistra avendo il tempo di vedere e non ha visto, oppure, ipotesi più probabile, vedendo in lontananza l'avvicinarsi dell'autocarro ha errato a valutare la distanza dello stesso e la velocità tenuta dal conducente Signor Così come il Controparte_7
conducente dell'autocarro, che si trovava a marciare a velocità inadeguata ma correttamente all'interno della propria corsia, avendo il tempo di vedere e non ha visto, oppure, ipotesi più probabile, vedendo la
Fiat TO ferma all'incrocio, non ha valutato la possibilità che il conducente Sig. potesse effettuare una manovra di Persona_2
attraversamento giungendo inevitabilmente alla collisione”.
Quindi, secondo quanto emerge dall'espletata CTU, appare ragionevolmente certo che il non abbia rispettato il segnale di CP_5
stop.
Per altro verso, il CTU del Tribunale, pur avendo evidenziato che l'autocarro viaggiava di circa 30 Km/h oltre il limite consentito, nulla riferiva in merito al possibile verificarsi del sinistro anche qualora l'autocarro avesse rispettato il prescritto limite.
pag. 21/49 Dirimente, poi, è il rilievo, operato dal CTU, per il quale, nel caso di specie, “gli elementi tecnici presenti nelle produzioni di causa, sopra elencati e scrupolosamente esaminati, non sono sufficienti per esprimere con totale certezza la dinamica del sinistro. Infatti, il compito di ricostruire un incidente stradale consiste proprio nel descrivere cosa sia successo nei due o tre secondi antecedenti all'impatto. Questo elemento viene fornito con un metodo detto "a ritroso". Ovvero conoscendo il punto in cui è avvenuto l'impatto detto PPU (Presumibile TO di Urto)
e conoscendo la posizione finale dei veicoli è possibile risalire alla loro velocità ed alla loro posizione sulla carreggiata. Alla luce di quanto sin qui detto, mancando la posizione finale dei veicoli ed il punto iniziale
d'impatto, lo scrivente non può pronunciarsi e non può ricostruire con certezza la dinamica del sinistro stradale” (cfr. pag. 51 dell'elaborato peritale depositato in primo grado in data 20.3.2018).
Né, del resto, maggiori certezze offre l'elaborato peritale svolto dall'ing.
su incarico del P.M. nell'ambito del procedimento Persona_4
penale n. 5484/13 RGNR, instaurato a carico di Controparte_7
dalla Procura della Repubblica di Nola.
Riguardo l'esito del procedimento penale, definito con provvedimento di archiviazione da parte del GIP che, in adesione alla conforme richiesta del PM, riteneva non ricorrenti le condizioni per sostenere l'accusa in giudizio, attesa l'incertezza esistente in relazione al nesso di derivazione causale tra la pure accertata condotta colposa del la morte del , è appena il caso di rilevare come esso CP_7 CP_5
non consenta di pervenire all'accoglimento integrale dell'appello.
pag. 22/49 Tanto, invero, in ragione delle note diversità intercorrenti tra il procedimento penale, nel quale la colpevolezza dell'imputato deve essere accertata ogni oltre ragionevole dubbio, ed il giudizio civile, nel quale vige la presunzione di pari responsabilità dei conducenti, posta dall'art. 2054 co. 2 c.c., destinata ad operare nel caso in cui non siano state acquisite certezze in relazione all'effettiva dinamica ed alle rispettive responsabilità.
Peraltro, gli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari non divergono, nella sostanza, da quelli dinanzi esaminati, atteso che l'ing.
, nel ricostruire la (a suo giudizio) probabile dinamica, Per_4
sosteneva che l'autocarro procedeva lungo la strada provinciale n. 23 in direzione Acerra/Caivano, ad una velocità presumibile di 50 Km/h, superiore al limite ivi vigente di 30 Km/h. Secondo quell'ausiliare, in corrispondenza dell'incrocio con la strada provinciale n. 254,
l'autovettura Fiat TO condotta dal , violando l'obbligo di CP_5
fermarsi al segnale di stop, si immetteva lungo la strada provinciale n.
23 e tagliava la traiettoria dell'autocarro. Il conducente dell'autocarro, nell'istante in cui percepiva la situazione di pericolo, tentava una manovra repentina, ma non riusciva ad evitare la collisione con l'autovettura, la quale, a seguito dell'urto, subiva una rotazione terminando il proprio moto in corrispondenza del guard-rail.
Secondo la perizia in esame, quindi, il conducente dell'autovettura aveva violato l'art. 145 Codice della Strada, mentre il l'art. CP_7
141 dello stesso Codice.
pag. 23/49 Peraltro, il consulente tecnico della Procura aveva modo di evidenziare che l'autocarro, attesa la sua mole, aveva una quantità di moto 11 volte superiore a quella posseduta dall'auto.
Premesso che, secondo quel consulente, l'entità dei danni in un sinistro stradale è proporzionale alle quantità di moto posseduta dai veicoli al momento dell'impatto, lo stesso asseriva che, qualora l'autocarro avesse rispettato il limite di velocità, la quantità di moto sarebbe stata di 38.859,45 Kg *m/s..
In una tale situazione, essendo la quantità di moto inferiore rispetto a quella che lo stesso veicolo aveva ad una velocità di 50 Km/h, doveva ragionevolmente presumersi che i danni sarebbero stati meno gravi di quelli prodottisi, sebbene, precisava il CT della Procura, non era possibile dire se il sarebbe deceduto ugualmente. CP_5
Tale affermazione del CT induce la Corte a ritenere che il on CP_7
abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e che, quindi, a carico dello stesso debba ascriversi, comunque, una quota di responsabilità nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 co. 2
c.c.. Infatti, per poter ritenere il del tutto esente da CP_7
responsabilità avrebbe dovuto provarsi, con ragionevole certezza, che, anche se l'autocarro avesse viaggiato nel rispetto del limite di velocità, il sinistro, - a causa della condotta colposa del , transitato CP_5
all'incrocio senza rispettare il segnale di stop -, si sarebbe verificato ugualmente e sarebbe esitato lo stesso con la morte del conducente della Fiat.
pag. 24/49 Tuttavia, una simile dimostrazione non emerge né dalla CTU svolta in sede civile, come visto del tutto silente sul punto, né da quella espletata nella fase delle indagini preliminari, avendo l'ing. affermato Per_4
che, comunque, anche ad una velocità di 30 Km/h, posto che la quantità di moto dell'autocarro equivaleva a quella posseduta da un'autovettura di medie dimensioni alla velocità di circa 140 Km/h, doveva presumersi che i danni sarebbero stati in ogni caso di notevole entità (cfr. relazione di consulenza tecnica a firma dell'Ing. , Per_4
allegata alla produzione di primo grado dell'appellante principale, pag.
31).
Né, invero, per potere, di converso, affermare la colpa esclusiva o, comunque, prevalente del soccorre l'esito dell'istruttoria CP_7
orale svolta in primo grado mediante escussione dei testi Tes_1
e pure valorizzate dal primo Giudice.
[...] Testimone_2
Infatti, riguardo alla prima, la relativa attendibilità è in radice minata dall'avere il teste riferito un particolare che è pienamente sconfessato dagli esiti di entrambe le consulenze tecniche in atti.
Premesso, infatti, che, ad avviso di entrambi i CTU (sia quello nominato nell'ambito del procedimento penale, che quello designato dal Giudice civile), lo scontro avveniva tra la parte anteriore dell'autocarro e la fiancata lato passeggero della Fiat TO, il teste dichiarava, invece, che la Fiat, giunta all'intersezione, si fermava e che il suo conducente, resosi conto che la strada era libera, impegnava l'incrocio, percorrendo circa 10 metri, quando sopraggiungeva da tergo l'autocarro che andava a collidere la vettura nella parte posteriore destra.
pag. 25/49 Orbene, la deposizione del è contrastata, oltre che dai rilievi Tes_4
dei consulenti tecnici, dalla raffigurazione fotografica dei veicoli, acquisita dai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti, contenuta nella perizia del CT della Procura, dalla quale emerge nitidamente che la Fiat presentava danni alla parte laterale destra ed anteriore e non a quella posteriore (che, invece, avrebbe riportato se, in coerenza con quanto dichiarato dal teste, fosse stato attinta da tergo).
Con riguardo al teste deve osservarsi che lo stesso Testimone_2
cadeva in un'evidente contraddizione, in quanto, dapprima riferiva che al momento dei fatti era l'unico presente, non essendovi altre auto davanti o dietro la sua, trovandosi dal lato opposto dell'intersezione rispetto alla vettura del , salvo, nel prosieguo della sua CP_5
deposizione, riferire che, davanti alla sua, vi era l'auto sulla quale viaggiava l'altro teste escusso, . Testimone_1
Ma, a parte tale palese contraddizione, che induce a dubitare della stessa presenza sul posto del teste , esaminando la deposizione Tes_1
emerge come la versione dell'accaduto non differisca in maniera significativa dalla ricostruzione che di esso avevano operato i due consulenti tecnici dinanzi indicati.
Infatti, il dichiarava che la Fiat condotta dal , Tes_2 CP_5
inizialmente si arrestava all'incrocio, e, quindi, riprendeva la marcia verso sinistra, percorrendo circa 15 metri prima di essere collisa dall'autocarro che proveniva a velocità sostenuta ed urtava l'auto nella parte anteriore destra. Secondo il teste, inoltre, il entava una CP_7
manovra di emergenza deviando verso il guard-rail, ma non riusciva ad pag. 26/49 evitare la collisione con la fiancata anteriore e centrale destra della
Orbene, esaminando la deposizione de qua, si ricava che l'auto, provenendo da una strada gravata da segnale di stop, si sia immessa sulla strada provinciale n. 23 senza sincerarsi del fatto che alcun veicolo stava sopraggiungendo dalla sua destra.
D'altra parte, la circostanza, assunta come provata dal Tribunale, che la vettura sia fosse fermata allo stop, prima di impegnare l'incrocio, anche ove rispondente a verità, non esclude la responsabilità del , CP_5
alla luce del principio secondo cui “Il segnale di stop a un incrocio stradale non comporta soltanto l'obbligo dell'arresto ma anche quello successivo, una volta ripresa la marcia, di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3804 del
11/11/1975).
§ 8.
Sulla scorta di quanto precede deve ritenersi che il , violando il CP_5
segnale di stop, abbia posto in essere l'antecedente causale in assenza del quale l'evento dannoso non si sarebbe verificato.
A conforto di tale conclusione, peraltro, milita in principio secondo cui, in ipotesi di conflitto tra obbligo di precedenza e violazione delle regole sulla velocità, la seconda non è idonea a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l'incidente, salvo ricorra il caso, nella specie non ravvisabile, che il pag. 27/49 conducente favorito abbia tenuto un comportamento talmente anomalo che abbia reso di fatto impossibile all'altro di avvedersi per tempo della sua presenza (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15504 del
20/06/2013, che ha ritenuto responsabile in via esclusiva del sinistro un motociclista che, pur viaggiando su strada avente diritto di precedenza, procedeva ad una velocità doppia di quella consentita, in illecito sorpasso di alcune vetture che marciavano regolarmente incolonnate e completamente contromano).
Dall'altro lato, tuttavia, non può dirsi assolto dal l'onere di CP_7
provare di avere fatto tutto quanto possibile per evitare il danno. A tal fine rileva, come visto, l'eccesso di velocità, concordemente riconosciuto da entrambi i consulenti tecnici, e il non avere i carabinieri rilevato sulla sede stradale tracce di frenata, a dimostrazione della condotta imprudente del conducente dell'autocarro, che evidentemente, a causa della velocità eccessiva, non riusciva ad avvedersi per tempo della manovra, a sua volta, imprudente del . CP_5
Deve, pertanto, ritenersi che il non abbia superato la CP_7
presunzione, posta a suo carico dall'art. 2054 co. 2 c.c..
In tal senso, invero, depone il principio secondo cui il “criterio di imputazione presuntiva della pari responsabilità di cui all'art. 2054, 2° co. c.c. (n.d.r.: è ) un criterio residuale che si applica in tutti i casi in cui non è possibile stabilire l'esatta misura delle diverse responsabilità nella produzione del sinistro. La ratio dell'art. 2054, 2° co. c.c. è proprio quella di offrire un criterio fittizio di imputazione della responsabilità laddove
pag. 28/49 non sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione dei fatti di causa”
(cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 7479 del 2020).
E, nella specie, come dinanzi chiarito, non è possibile stabile con certezza in che misura le due condotte, entrambe contrarie ai precetti del codice della strada, tenute dal e dal abbiano CP_5 CP_7
concorso a causare la morte del primo
Sul punto, il precedente di legittimità appena richiamato, rammenta che quando nemmeno la CTU cinematica permetta con certezza di ricostruire la dinamica, il Giudice deve applicare la presunzione di pari concorso di colpa, “.. non potendo avere rilevanza, perché afferente al mero campo delle ipotesi, privo di fattuale riscontro, che nell'eziologia dell'incidente sia certamente ravvisabile la responsabilità del conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro. In ogni caso, anche laddove la responsabilità prevalente o esclusiva di uno dei due veicoli coinvolti fosse stata acclarata senza alcun ragionevole dubbio .. anche in tal caso il giudice non sarebbe esonerato dall'onere di accertare che il veicolo danneggiato si fosse attenuto al rispetto delle norme del codice della strada ed a quelle di comune prudenza. La giurisprudenza di questa
Corte è consolidata nel senso di ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti (Cass., 3, n. 1244 del 16/5/2008;
Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014). In ogni caso la ratio dell'art. 2054, 2° co. c.c. è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l'imputazione della responsabilità del sinistro. Si veda sul
pag. 29/49 punto, ex multiis, Cass., 3 n. 9353 del 4/4/2019 secondo la quale "In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro." ..” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 7479 del 2020, cit.).
Pertanto, non essendovi in atti elementi per potere, con certezza, stabilire l'effettivo apporto causale che, rispetto alla morte del
[...]
, hanno avuto le condotte (entrambe colpose) dello stesso CP_5 [...]
e del si impone, in accoglimento per quanto di ragione CP_5 CP_7
dell'appello principale e degli appelli incidentali ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'affermazione di pari concorrente responsabilità di entrambi i conducenti, al 50% ciascuno.
§ 9.
Alla riforma, in parte qua, della sentenza deve necessariamente conseguire una rideterminazione del quantum debeatur, da operarsi sulla base della diversa misura di corresponsabilità in questa sede accertata, rispetto a quella indicata dal primo Giudice.
Pertanto, considerato che il Tribunale determinava in euro 165.960,00, per ciascun attore, il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per perdita del congiunto, in complessivi euro 27.338,00 il danno non patrimoniale sofferto dal de cuius e trasmesso agli attori iure hereditatis, la misura di tali importi deve, rispettivamente,
pag. 30/49 rideterminarsi, applicando la decurtazione per il 50%, in euro
82.980,00 quanto alla prima delle indicate poste ed in euro 13.669,00 quanto alla seconda.
La seconda posta di danno deve ripartirsi tra gli appellati, rispettivamente coniuge superstite e figli del de cuius, a norma dell'art. 581 c.c.. Di conseguenza, alla prima, , spetta 1/3 di Controparte_4
siffatto importo, pari ad euro 4.556,33 ed agli altri complessivamente i residui 2/3, pari ad euro 9.112,67 e, quindi, dividendo tale somma per tre, quella di euro 3.037,55 ciascuno.
Ne segue che il risarcimento spettante a ascenda a Controparte_4
totali euro 87.536,33 e che quello dovuto a , Controparte_5 [...]
e ad euro 86.017,55 ciascuno. CP_6 Parte_2
Quanto al danno patrimoniale, il primo Giudice determinava in euro
931,00 il danno per spese funerarie ed in euro 294,00 i danni all'autovettura.
Peraltro, quanto ai danni all'auto, con la sentenza si stabiliva che il relativo obbligo risarcitorio non potesse gravare su Controparte_8
“perché posti al di sotto della franchigia di cui all'art. 283 comma 2” del
d. lgs. 209/2005”.
Analogamente, il Giudice negava il risarcimento, nei confronti dell'impresa designata, delle “spese sostenute per il funerale non rientranti né nei danni alla persona, né alle cose di cui è possibile
l'indennizzo ai sensi del citato articolo”.
pag. 31/49 Tali capi di sentenza, non essendo stati oggetto di impugnazione incidentale da parte dei danneggiati, sono ormai coperti dal giudicato.
Peraltro, considerato che tali importi erano stati posti a carico di con l'ordinanza dell'8.11.2018, di liquidazione in favore Controparte_8
dei danneggiati della provvisionale, di essi dovrà tenersi conto ai fini della determinazione delle somme oggetto della domanda restitutoria formulata dalla medesima parte.
§ 10.
Il secondo motivo di appello principale, il secondo motivo dell'appello incidentale di e il terzo motivo di appello Controparte_12
incidentale di , censuravano, sulla scorta di Controparte_8
argomentazioni di tenore analogo, la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva escluso che l'autocarro IVECO 120E, tg.
DJ953HF, fosse coperto da assicurazione per la r.c.a. con la , CP_2
ritenendo la polizza n. MO9875005, con scadenza 12/10/2013, falsa.
Sul punto, la difesa dell'appellante principale deduceva che la polizza richiamata non era falsa in quanto stipulata, con la , per il CP_2
tramite della Coop. Mutua Trasporti di cui la era socia, Parte_1
come risultante dal verbale redatto dai carabinieri della Stazione di
Acerra che intervenivano sul luogo del sinistro.
L'istante soggiungeva, in particolare, che le forze dell'ordine intervenute procedevano, altresì, al sequestro dei mezzi coinvolti nell'incidente stradale e dei relativi documenti, ivi compreso l'autocarro tg. DJ953HF e la copia della polizza assicurativa, ma che,
pag. 32/49 successivamente, svolti i dovuti controlli sulla validità ed efficacia della polizza, il mezzo veniva dissequestrato con provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola.
La sosteneva, ancora, che la regolarità della copertura Parte_1
assicurativa del proprio autocarro doveva esser dedotta dal tipo di attività svolta dalla società, la quale effettuava trasporto a favore di ditte farmaceutiche e della NATO, che sottoponevano a controlli rigorosi gli automezzi ai varchi, nonché dall'attestato di copertura che il broker assicurativo Controparte_21
rilasciava in data 16.09.2013.
La difesa di deduceva che il Tribunale aveva Controparte_12
erroneamente omesso di fare applicazione del principio dell'apparenza, secondo cui - posto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 D.lgs. n. 209 del 2005 e 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo vincola l'assicuratore a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace - l'assicuratore che tiene un comportamento colposo idoneo ad ingenerare l'affidamento sulla sussistenza della copertura assicurativa è tenuto a risarcire i danni da r.c.a..
Considerazioni di tenore analogo erano sviluppate anche da CP_8
nel terzo motivo di appello incidentale.
[...]
§ 11.
I motivi sono infondati.
pag. 33/49 Infatti, non giova, al fine di sostenere l'assunto dell'autenticità della presunta polizza contratta con , invocare il provvedimento CP_2
di dissequestro, dell'autocarro di proprietà della Parte_1
della copia della polizza, disposto dall'Autorità inquirente. Tale
[...]
deduzione, invero, non considera che il provvedimento di dissequestro, emesso in data 18.12.2013 dalla Procura della Repubblica di Nola, era motivato dalla sopravvenuta mancanza delle ragioni che lo giustificavano, vale a dire il compimento di ulteriori accertamenti a fini probatori. Tale indicazione deve intendersi riferita al fatto reato oggetto di indagini, cioè al decesso del , e non certo CP_5
all'autenticità della polizza assicurativa, rispetto alla quale alcuna attività istruttoria veniva svolta dalla Procura della Repubblica.
Quanto, poi, all'attestato di copertura che, in data 16/09/2013, veniva rilasciato, all'odierna appellante principale, dal broker
[...]
si deve evidenziare che, Controparte_21
come rilevato dal primo Giudice, il teste , sentito in Testimone_3
primo grado, aveva disconosciuto la firma ivi apposta, negandone la paternità ed aggiungendo che la non fosse cliente della Parte_1
propria agenzia e che la stessa non aveva mai sottoscritto, per il suo tramite, alcuna polizza con la società della quale era agente. CP_16
Del resto, a fronte di tale articolata ratio decidendi, l'appellante si era limitata ad invocare la valenza della citata attestazione, senza formulare alcuna argomentata critica al percorso argomentativo del
Tribunale.
pag. 34/49 Ne segue che, sotto tale profilo, il motivo di appello si riveli finanche inammissibile.
L'argomento in base al quale, essendo la cliente di Parte_1
primarie ditte farmaceutiche che svolgono rigorosi controlli sui trasportatori cui affidano le loro merci, è, poi, oggettivamente inconsistente, posto che, nella specie, la falsità della polizza emerge per tabulas da una pluralità di elementi probatori.
Il riferimento, pure operato dall'appellante, alla denuncia querela sporta, da , il 19 giugno 2014 presso il Comando dei Parte_1
Carabinieri di Villaricca, è del pari di scarsa rilevanza, specie considerando che l'appellante nulla ha dedotto o documentato in relazione all'esito di siffatta querela.
Infine, con riguardo al rilievo secondo cui “l'autocarro Fiat Iveco, tg.
DJ953HF, all'epoca del sinistro de quo, era regolarmente assicurato con la con polizza n°MO9875005 stipulata per il tramite della CP_2
Compagnia Trasporti di cui la fa parte, CP_2 Parte_1
come del resto risulta dallo stesso certificato di assicurazione, dalla ricevuta di avvenuto pagamento del premio assicurativo”, è sufficiente replicare che: il certificato di assicurazione, per quanto correttamente evidenziato dal Tribunale, è risultato falso, in quanto la polizza n. 50/
M09875005, come documentato da , copriva la RCA di un diverso veicolo, estraneo ai fatti di causa;
il dedotto pagamento non era effettuato in favore di ma della Cooperativa e, Parte_3
quindi, di un diverso soggetto giuridico;
sebbene la causale del bonifico sia riferita al pagamento, tra le altre, della polizza afferente pag. 35/49 all'autocarro tg. DJ953HF, tanto non dimostra che, poi,
[...]
abbia effettivamente versato il relativo importo ad CP_22
; infatti, di tale ultimo pagamento alcuna prova è stata offerta.
Del pari prive di pregio si rivelano le censure indentali, svolte da e da , sulla scorta di considerazioni di Controparte_7 Controparte_8
tenore analogo a quelle sin qui esaminate, al fine di contestare il medesimo capo di sentenza che riteneva dimostrata la falsità della polizza relativa all'autocarro tg. DJ953HF. CP_2
In ordine alle stesse deve, in particolare, soggiungersi che non sussistano i presupposti per ritenere operante, a beneficio dei danneggiati, il principio dell'apparenza del diritto.
Ed invero, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza della
Cassazione, “la situazione di apparenza non può che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima e non può, invece, essere intesa come ostacolo al perseguimento dell'interesse proprio del danneggiato venendo ad essere opposta come eccezione di merito fatta valere dalla impresa designata dal FGVS per sottrarsi alla azione risarcitoria fondata sulla -accertata mancanza di una copertura assicurativa per il veicolo danneggiante” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10588 del 2018).
Siccome, nella specie, i danneggiati avevano, ancorché convenendo nel processo anche la inteso, comunque, ottenere il CP_2
risarcimento del danno dall'impresa designata dal FGVS e siccome gli elementi probatori offerti in giudizio, correttamente valorizzati dal
Tribunale, facevano emergere la chiara sussistenza di un'ipotesi di pag. 36/49 scopertura assicurativa, il principio di affidamento incolpevole non era destinato ad operare, potendo esso trovare applicazione nel solo caso di domanda proposta contro il presunto assicuratore.
Da ultimo, alcuna statuizione si impone con riferimento alla richiesta, operata in via subordinata dal volta ad ottenere, in caso di CP_7
accertata falsità della polizza , la dichiarazione che lo stesso CP_2
non possa essere assoggettato all'azione di rivalsa di CP_7
. Controparte_8
Ed invero, tale richiesta esula dal thema decidendum, essendosi limitata a preannunciare il futuro esercizio dell'azione di Controparte_8
rivalsa nei confronti del responsabile civile.
§ 12.
Infine, con il primo motivo di appello incidentale, Controparte_8
censurava la sentenza per avere omesso di pronunciare in ordine all'eccezione, da essa sollevata, con la quale era stata contestata l'improcedibilità della domanda proposta successivamente dagli attori ed era stata sollecitata la condanna di essi alla rifusione delle spese processuali, per avere ingiustamente coinvolto l'impresa designata nel secondo giudizio instaurato al fine di porre rimedio all'erronea evocazione, nel primo processo, di un soggetto diverso dalla compagnia assicurativa . CP_2
§ 13.
Il motivo è infondato, in quanto, siccome i due giudizi non erano identici, essendo stata evocata nel secondo la non CP_2
pag. 37/49 convenuta nel primo, non potevano operare le norme dettate in tema di litispendenza, ma quelle relative ai procedimenti connessi, che correttamente il Tribunale ha applicato.
Inconferente è, poi, il rilievo relativo alle spese processuali, dovendosi le stesse regolare in ragione dell'esito complessivo della causa.
§ 14.
, nella comparsa di costituzione, domandava che, in Controparte_8
ipotesi di riforma della gravata sentenza, venisse disposta la condanna, di ciascuno degli attori originari, a restituire l'importo di euro
125.294,65, corrisposto ad ognuno di essi in esecuzione della sentenza n. 193/2021 resa dal Tribunale di Napoli, nonché quella dell'avv.
[...]
a restituire euro 31.206,20 ad esso versati, in esecuzione CP_14
della stessa sentenza, a titolo di pagamento delle spese processuali.
La pretesa è fondata per quanto di ragione.
Giova premettere che , costituendosi in appello, Controparte_8
documentava l'avvenuto pagamento, in relazione a ciascuno dei danneggiati, dell'importo di euro 88.218,56, pari al saldo ancora dovuto in base alla sentenza di primo grado, detratta la provvisionale versata in corso di quel grado di giudizio.
Quanto, poi, al versamento, sempre da parte di , delle Controparte_8
somme oggetto della provvisionale disposta dal primo Giudice con ordinanza dell'8.11.2018, si tratta di un fatto pacifico, non avendo esso mai costituito oggetto di contestazione da parte degli appellati, attori originari.
pag. 38/49 Ed invero, a fronte della richiesta, formulata da nella Controparte_8
comparsa di costituzione, di restituzione del complessivo importo di euro 125.294,65, gli attori originari, nei successivi scritti difensivi, non hanno mai negato la ricezione dei suddetti importi.
Deve, quindi, ritenersi provato che l'impresa designata abbia pagato, in favore di ciascuno degli attori originari, in esecuzione dell'ordinanza dell'8.11.2018, l'importo di euro 34.851,16 quale quota parte del danno iure proprio, l'importo di euro 1.435,47, quale quota parte del danno iure hereditatis, l'importo di euro 232,75 quale quota parte del danno patrimoniale per spese funerarie e quello di euro 73,5 quale quota parte del danno al veicolo.
Non avendo prodotto la prova documentale dei ridetti Controparte_8
pagamenti ed in difetto di più puntuali indicazioni relative alla data di esecuzione degli stessi, l'adempimento della provvisionale deve farsi risalire al 3.3.2021, momento nel quale l'impresa designata effettuava il pagamento a saldo della somma di euro 88.218,56.
Ed invero, considerato che in tale momento il versamento della provvisionale era pacificamente già avvenuto, atteso che diversamente non avrebbe pagato solo la minore somma di euro Controparte_8
88.218,56, è ad esso che può, in mancanza di ulteriori più puntuali indicazioni, che sarebbe stato onere dell'impresa designata fornire, riferirsi anche il versamento della provvisionale.
In totale, pertanto, ha versato, a ciascuno dei danneggiati, il CP_8
complessivo importo di euro 124.811,44.
pag. 39/49 Ciò posto, nel procedere alla quantificazione delle somme da restituirsi in favore dell'impresa designata, deve farsi applicazione del principio a mente del quale “l'operazione di scomputo degli acconti già versati dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta, deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato)” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 3,
Sentenza n. 25817 del 31/10/2017).
Pertanto, nel determinare l'esatto rapporto di dare avere tra le parti, si dovranno, anzitutto, calcolare gli interessi legali a decorrere dal
17.5.2013, data di verificazione dell'evento dannoso, al 3.3.2021, data dell'avvenuto pagamento.
Muovendo dalla posizione di , premesso che il Controparte_4
risarcimento alla stessa dovuto all'esito della parziale riforma della gravata sentenza, ammonta, come sopra detto, ad euro 87.536,33, il computo degli interessi deve essere operato sull'importo in questione,
pag. 40/49 previamente devalutato, secondo indici Istat, dal 4.1.2021, data di pubblicazione della sentenza appellata, al 17.5.2013.
Quindi, devalutando euro 87.536,33, si ottiene euro 84.904,30 (Indice gennaio 2021: 102,9; Indice Maggio 2013: 106,9; Raccordo Indici:
1,071 Indice di Devalutazione: 0,97; Totale Devalutazione: € 2.632,03).
Calcolando gli interessi al tasso legale sull'importo di euro 84.904,30, anno per anno rivalutato dal 17.5.2013 al 3.3.2021, si ottiene euro
3.869,99.
Il credito risarcitorio rivalutato alla stessa data ammonta ad euro
87.875,95 (Indice alla Decorrenza: 106,9; Indice alla Scadenza: 103,3;
Raccordo Indici: 1,071; Coefficiente di Rivalutazione: 1,035) e la somma del capitale rivalutato e degli interessi, alla data dell'adempimento, è pari ad euro 91.745,94.
Ne segue che detraendo euro 91.745,94 da euro 124.811,44, CP_8
abbia diritto di ricevere, da , euro 33.065,5.
[...] Controparte_4
Venendo ad esaminare la posizione di , Controparte_5 [...]
e , il credito ai medesimi spettante, CP_6 Parte_2
all'esito della parziale riforma della sentenza di primo grado, ammonta ad euro 86.017,55 ciascuno.
Quindi, devalutando tale somma, secondo indici Istat, dal 4.1.2021, data di pubblicazione della sentenza appellata, al 17.5.2013, si ottiene euro 83.431,18 (Indice gennaio 2021: 102,9; Indice Maggio 2013:
106,9; Raccordo Indici: 1,071 Indice di Devalutazione: 0,97; Totale
Devalutazione: € 2.586,37).
pag. 41/49 Calcolando gli interessi al tasso legale sull'importo di euro 83.431,18 anno per anno rivalutato dal 17.5.2013 al 3.3.2021, si ottiene euro
3.802,84.
Il credito risarcitorio rivalutato alla stessa data ammonta ad euro
86.351,27 (Indice alla Decorrenza: 106,9; Indice alla Scadenza: 103,3;
Raccordo Indici: 1,071; Coefficiente di Rivalutazione: 1,035) e la somma del capitale rivalutato e degli interessi, alla data dell'adempimento, è pari ad euro 90.154,11.
Pertanto, detraendo euro 90.154,11 da euro 124.811,44, Controparte_8
ha diritto di ripetere, da , e Controparte_5 Controparte_6 [...]
, l'importo di euro 34.657,33 ciascuno. Parte_2
Sui predetti importi spettano, poi, all'impresa designata gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 3.3.2021 al soddisfo.
§ 15.
Alla parziale riforma della sentenza di primo grado deve fare seguito un rinnovato regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da operarsi in relazione all'esito complessivo della controversia.
Avuto riguardo alla riconosciuta, sia pure parziale, fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi, nei rapporti tra gli attori originari e le controparti ( , Controparte_23
, debbono seguire la Controparte_7 Controparte_8
soccombenza di queste ultime.
pag. 42/49 La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 52.001,00,00 ad euro 260.000,00, considerato, ai fini del disputatum, l'ammontare degli importi singolarmente liquidati in favore dei danneggiati e non la somma complessiva degli stessi, venendo nella specie in rilievo una fattispecie di litisconsorzio facoltativo (cfr. Cass. Civ. n. 10367 del 17/04/2024).
Tenuto conto del ridotto numero di questioni trattate e della loro non elevata complessità, oltre che dell'affermato concorso di colpa, appare equo riconoscere i compensi tabellari minimi del ridetto scaglione per tutte le fasi processuali.
In totale, quindi, per il giudizio di primo grado, va riconosciuto l'importo di euro 7.052,00 a titolo di compenso, oltre quello di euro
27,00 per esborsi ed accessori come per legge.
Anche le spese del grado di appello debbono liquidarsi applicando il medesimo scaglione dinanzi indicato per il primo grado, atteso che in esso rientra il disputatum del giudizio di gravame, corrispondente alla differenza tra il risarcimento singolarmente liquidato dal Tribunale per ciascun attore originario e la minor misura di esso rideterminata da questa Corte, applicando il concorso di colpa al 50%.
Pertanto, applicando, per le stesse ragioni sopra esposte, i compensi tabellari minimi del citato scaglione, e considerando la tabella 12 del pag. 43/49 suddetto D.M., riferita al grado di appello, si avrà un compenso di complessivi euro 7.160,00, oltre accessori come per legge.
Ciò posto deve rilevarsi che gli attori originari si costituivano, nel presente grado di giudizio, a ministero dell'avv. che Controparte_14
depositava nel loro interesse la comparsa di costituzione e li assisteva nella fase di trattazione/istruttoria, quando poi rinunciava al mandato.
Successivamente, con comparsa depositata in data 30.10.2023, si costituiva, in luogo dell'avv. , l'avv. Pasquale D'Anna. CP_14
Discende da quanto osservato che le spese processuali del grado di appello andranno così ripartite: all'avv. spettano i compensi CP_14
per le fasi di studio, introduttiva, e il 50% di quelli della fase di trattazione/istruttoria (in quanto la rinuncia al mandato avveniva dopo la pronuncia dell'ordinanza del 17.9.2021 che rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.11.2023); all'avv.
D'Anna il residuo 50% dei compensi della fase di trattazione/istruttoria (essendosi costituito prima dell'udienza del
3.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte, conclusasi con rinvio per nuova precisazione delle conclusioni al 20.9.2024) ed i compensi della fase decisoria.
Quindi, per il grado di appello, all'avv. spetta in totale euro CP_14
3.526,5, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali al 15% ed all'avv.
Danna euro 3.633,5, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Le spese processuali vanno distratte in favore dei citati avvocati, dichiaratisi antistatari.
pag. 44/49 Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, come liquidate dal primo Giudice, vanno poste a definitivo carico dei suddetti originari convenuti.
§ 16.
Riguardo al rapporto tra gli attori originari ed la CP_2
statuizione di compensazione delle spese processuali, adottata dal primo Giudice, rimane ferma, essendo connessa ad un capo di statuizione, quello concernente la pretesa operatività della polizza assicurativa, che non è stato inciso dalla parziale riforma dell'impugnata sentenza.
Alcuna statuizione sulle spese processuali del grado di appello si impone nel rapporto tra attori originari ed , non avendo i CP_2
primi proposto appello incidentale avverso il citato capo di sentenza.
Invece, stante il rigetto dei motivi di appello, principale ed incidentale, con i quali era stato censurato il capo di decisione che aveva accertato la falsità della polizza assicurativa n. MO9875005, , Parte_1
e debbono condannarsi, in solido, a Controparte_7 Controparte_8
rifondere, ad , le spese processuali del grado di appello, che CP_2
si liquidano, come in dispositivo, applicando i compensi tabellari minimi dello scaglione dinanzi indicato, adeguati al fatto che, nel rapporto tra le dette parti, la contestazione riguardava unicamente la questione del rapporto assicurativo.
§ 17.
pag. 45/49 Come dinanzi rilevato, aveva sollecitato la condanna Controparte_8
dell'avv. a restituire euro 31.206,20 ad esso versati, in Controparte_14
esecuzione della sentenza appellata, a titolo di pagamento delle spese processuali.
La pretesa è fondata per quanto di ragione.
Deve, anzitutto, rilevarsi che correttamente la domanda è stata rivolta nei confronti dell'avv. , procuratore dichiaratosi Controparte_14
distrattario nel giudizio di primo grado (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza
n. 8215 del 04/04/2013).
ha, poi, documentato di avere corrisposto, in data Controparte_8
5.3.2021, al citato avvocato, l'importo di euro 31.206,20 (cfr. copia dell'avvenuta esecuzione del bonifico, allegata alla produzione dell'impresa designata).
Ne segue che l'avv. debba essere condannato a Controparte_14
restituire, in favore di , euro 31.206,20, detratto quanto Controparte_8
liquidato con la presente sentenza, in favore dello stesso, a titolo di spese processuali del primo e del secondo grado, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 5.3.2021 al soddisfo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sugli appelli Parte_1
incidentali proposti da e da Controparte_7 Controparte_8
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 46/49 a) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e quelli incidentali e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara e Persona_2 Controparte_7
responsabili, al 50% ciascuno, del sinistro oggetto di causa ed accerta che il risarcimento spettante a , Controparte_4 CP_5
e , per danno non
[...] Controparte_6 Parte_2
patrimoniale iure proprio da perdita del congiunto e per quota parte del danno non patrimoniale iure hereditatis, ammonta ad euro 87.536,3 per la prima e ad euro 86.017,55 per ciascuno degli altri;
b) accerta che le spese processuali, al cui pagamento sono tenute e Parte_1 Controparte_7 Controparte_8
in solido tra di loro, ammontano, per il giudizio di primo
[...]
grado, ad euro 7.052,00 per compenso, euro 27,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso e, per il giudizio di appello, ad euro 7.160,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
c) dispone la distrazione delle spese processuali del primo grado in favore dell'avv. e di quelle del grado di appello Controparte_14
in favore dell'avv. e dell'avv. Pasquale D'Anna, Controparte_14
secondo le proporzioni indicate in parte motiva e per l'effetto condanna e Parte_1 Controparte_7 [...]
in solido tra di loro, a pagare, in favore dell'avv. CP_8
Pasquale D'Anna, la quota parte delle spese processuali del grado di appello come indicata in parte motiva;
pag. 47/49 d) pone a definitivo carico di Parte_1 CP_7
e in solido tra di loro, le spese di
[...] Controparte_8
CTU come liquidate dal Giudice di primo grado;
e) condanna e Parte_1 Controparte_7 [...]
in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di CP_8 CP_2
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in
[...]
euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
f) accoglie per quanto di ragione la domanda di restituzione e, per l'effetto, condanna: a pagare, in favore di Controparte_4
l'importo di euro 33.065,5, oltre gli interessi Controparte_8
legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 3.3.2021 al soddisfo;
, e Controparte_5 Controparte_6 Parte_2
a pagare, in favore di l'importo di
[...] Controparte_8
euro 34.657,33 ciascuno, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 3.3.2021 al soddisfo;
a Controparte_14
pagare, in favore di l'importo di euro Controparte_8
31.206,20, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co.
1 c.c. dal 5.3.2021 al soddisfo, detratto quanto allo stesso riconosciuto, in motivazione, per spese processuali del primo e del secondo grado;
g) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 13/12/2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 48/49 dr. Massimiliano Sacchi
dr. Alessandro Cocchiara
pag. 49/49
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2016/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 193/2021 pubblicata in data 04/01/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pendente
TRA
(P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., , con sede in Villaricca (Na) alla Controparte_1
via G. Gigante, 146, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pignatiello
(C.F.: , presso il quale elettivamente domicilia in C.F._1
Napoli alla Piazza Sannazaro, 57, giusta procura come in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA. , con sede in Trento alla Piazza delle CP_2 P.IVA_2
Donne Lavoratrici n. 2, in persona del legale rapp.te p.t. e, per esso, del suo procuratore speciale, dott. , responsabile divisione CP_3
sinistri, in forza della procura speciale conferitagli dal Presidente con atto per Notaio del 22.7.2020 (Rep. n. Persona_1
120197, Atto n. 13988) registrata nel Registro delle Imprese di Trento in data 31.07.2020 al n. 15684/2020, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avvocato Francesco
Cirillo (C.F.: ; C.F._2
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ), Controparte_4 C.F._3 Controparte_5
(C.F.: ), (C.F.: C.F._4 Controparte_6
) e (C.F.: C.F._5 Parte_2
), tutti in proprio e quali eredi C.F._6 Persona_2
deceduto il 21 giugno 2013, elettivamente domiciliati in
[...]
Poggiomarino (NA), alla Via Nocelleto n. 5, presso lo studio dell'Avv.
Pasquale D'Anna (C.F. , da quale sono C.F._7
rappresentati e difesi in forza di procura come in atti;
APPELLATI
E
, (C.F. , rappresentato e Controparte_7 C.F._8
difeso dall'Avv. Massimiliano Cima (C. F. , giusta C.F._9
procura in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
pag. 2/49 E
(C.F./P.IVA ), quale impresa Controparte_8 P.IVA_3
designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con sede in Mogliano Veneto (TV) via
Marocchesa n. 14, in persona del suo Amministratore Delegato e
Direttore Generale dott. e del Dirigente della Controparte_9
società dott. , rappresentata e difesa - giusta procura CP_10
generale alle liti del 18.12.2014 per notaio in Persona_3
atti - dall'avv. Marco Granese (C.F. del foro di CodiceFiscale_10
Salerno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla via Cacciatori dell'Irno n. 12;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale mortale.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9.9.2024, l'appellante principale, , si Parte_1
riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto d'appello, scritto con il quale aveva chiesto: “...B) Rigettare la domanda attrice perché infondata, illegittima, pretestuosa e temeraria;
C) In via subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi di soccombenza, essere la comparente manlevata dalla in p.l.r.p.t., dal pagamento Controparte_11
di ogni somma che risulterà dovuta agli attori per le causali di cui all'atto di citazione;
D) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”;
pag. 3/49 la , nelle note ex art 127 ter c.p.c. depositate il 17.9.2024, CP_2
concludeva come segue: “… per il rigetto sia dell'appello proposto dalla
che degli appelli incidentali proposti dal sig. Parte_1
e dalla società quale impresa Controparte_7 Controparte_8
designata dal FGVS il tutto con vittoria delle spese di lite”;
, , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_2
, nelle note depositate il 16.9.2024, concludevano come
[...]
segue: “A) dichiarare l'inammissibilità dell'appello; B) in ogni caso, rigettare il proposto appello;
C) rigettare i proposti appelli incidentali;
D) condannare l'appellante al pagamento degli esborsi e compenso del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato”;
, nelle note ex art 127 ter c.p.c. depositate il Controparte_12
14.6.2024, concludeva riportandosi alle conclusioni rese nell'atto contenente l'appello incidentale, con il quale aveva chiesto: “…1)
Accogliere il proposto appello incidentale e, in riforma della sentenza appellata, per i motivi innanzi esposti accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa del defunto Sig.
o, in ogni caso, per nessuna colpa ascrivibile al Persona_2
conducente, sig. 2) Accertare e dichiarare Controparte_7
l'operatività della polizza edotta in giudizio, con tutte Controparte_13
le conseguenze di legge;
3) Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, condannare le sole e Parte_1
al pagamento delle spese e competenze di lite;
4) Controparte_8
Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del
pag. 4/49 doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.”;
, nelle note ex art. 127 ter c.,p.c., depositate in data Controparte_8
18.09.2024, concludeva come segue: “-In riforma della sentenza
n.193/2021 resa dal Tribunale di Napoli in data 04.01.2021 e depositata in data 11.01.2021, rigettare la domanda proposta in primo grado da
, e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, in proprio e quali eredi di perché Parte_2 Persona_2
inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto e condannarli al pagamento, in favore di quale impresa designata Controparte_8
per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, delle spese e competenze dei due gradi di giudizio;
-
Condannare Controparte_4 Controparte_5 [...]
e , in proprio e quali eredi di CP_6 Parte_2 Per_2
a restituire a quale impresa designata
[...] Controparte_8
per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, l'importo di euro 125.294,65 corrisposto ad ognuno di loro in esecuzione della sentenza n. 193/2021 resa dal Tribunale di
Napoli; -Condannare il signor avv. a restituire a Controparte_14
quale impresa designata per la Regione Controparte_8
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, l'importo e di euro 31.206,20 corrisposto in esecuzione della sentenza n. 193/2021 resa dal Tribunale di Napoli a titolo di spese e competenze di lite al lordo della ritenuta di acconto;
-Dichiarare in ogni caso l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda
pag. 5/49 successivamente proposta da , Controparte_4 Controparte_5
e , in proprio e quali eredi di Controparte_6 Parte_2 [...]
- recante RG n. 15005/16 - stante la violazione del Persona_2
principio del ne bis in idem e condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 26.6.2015, , Controparte_4 CP_5
e , in proprio e quali
[...] Controparte_6 Parte_2
eredi di , esponevano che: in data 17.05.2013, sulla Persona_2
strada provinciale Acerra-Caivano, l'autovettura Fiat TO (tg.
AE225ML), condotta dal loro dante causa ed assicurata presso la compagnia , entrava in collisione con l'autocarro Iveco Controparte_8
120E (tg. DJ953HF), di proprietà di condotto Parte_1
nell'occasione da ed assicurato con Controparte_7 [...]
che procedeva ad elevata velocità; per le gravi lesioni CP_15
riportate in conseguenza dello scontro, veniva Persona_2
trasportato alla clinica Villa dei Fiori in Acerra e ivi ricoverato per esser sottoposto a quattro diversi interventi chirurgici, di cui due a causa della lesione del fegato e due per la riduzione della frattura pluriframmentaria dell'omero sinistro, finché in data 21.06.2013 decedeva per insufficienza multiorgano;
nonostante la responsabilità dell'occorso fosse da imputare al conducente dell'autocarro, che, ad elevata velocità e senza tentativi di frenata, impattava la fiancata destra dell'autovettura condotta dal , il quale si era già CP_5
pag. 6/49 immesso sulla S.P., avendo superato di circa venti metri l'incrocio con la via Murillo di Piombo da dove proveniva, essi istanti non avevano ricevuto alcun risarcimento per gli ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti;
avevano appreso che la polizza per la r.c.a. dell'autocarro, stipulata con la , era risultata falsa, per cui CP_2
sussistevano i presupposti per una statuizione di condanna nei confronti di quale impresa designata alla gestione Controparte_8
del Fondo di garanzia vittime della strada.
Tanto premesso, gli istanti chiedevano dichiararsi l'esclusiva responsabilità di , conducente dell'autocarro di Controparte_7
proprietà della e pronunciarsi la condanna Parte_1
della e, in subordine, in ipotesi di Controparte_16
accertamento di carenza della copertura assicurativa relativa allo stesso veicolo, di al risarcimento dei danni da essi Controparte_8
patiti, sia iure hereditatis sia iure proprio.
La , nel costituirsi in giudizio, contestava la Parte_1
domanda, deducendo che non sussisteva la responsabilità del conducente dell'autocarro Iveco di sua proprietà, come dimostrato dall'archiviazione del procedimento penale che a seguito dei medesimi fatti era stato instaurato a carico del e, in subordine, CP_7
chiedeva di essere tenuta indenne dalla compagnia Controparte_15
assicuratrice dell'autocarro tg. DJ953HF, deducendo che la copertura assicurativa del veicolo era regolare, giusta polizza n. MO9875005, stipulata tramite la di cui la era socia. Parte_3 Parte_1
pag. 7/49 La e la , quest'ultima quale interventrice Controparte_15 CP_2
volontaria, nel costituirsi in giudizio, deducevano che: il veicolo Fiat
Iveco tg. DJ953HF non era stato assicurato per la r.c.a. presso di esse, nonostante dal rapporto redatto dai CC intervenuti sul luogo di causa la risultava quale compagnia assicuratrice del citato CP_2
autocarro; infatti, a seguito di accertamenti interni, emergeva che la polizza indicata a copertura della r.c.a. era risultata contraffatta, insieme ad altre decine di polizze, in quanto, ai contrassegni in originale, venivano collegati numeri di polizza realmente esistenti ma riconducibili ad altri veicoli, come dimostrato dal contratto depositato dall' , recante numero identico a quello allegato dalla CP_2 Pt_1
, ma concernente la copertura di un diverso veicolo.
[...]
Le compagnie, inoltre, eccepivano l'improcedibilità della domanda, per mancato invio della richiesta risarcitoria, e, nel merito, contestavano la fondatezza della domanda, osservando come la responsabilità dell'occorso fosse da imputare al de cuius, il quale non si era fermato allo stop impedendo all'autista dell'autocarro di evitare l'impatto.
Si costituiva, inoltre, , quale impresa designata dal fondo Controparte_8
di garanzia vittime della strada, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che l'autocarro era coperto da polizza stipulata con la . Nel merito contestava la fondatezza della domanda, osservando come la responsabilità dell'occorso fosse da imputarsi al e, in subordine, riservava di agire in regresso nei CP_5
confronti del responsabile del sinistro.
pag. 8/49 Con un secondo atto di citazione, notificato in data 9.5.2016, i medesimi attori, , Controparte_4 Controparte_5 [...]
e , sempre tutti in proprio e quali eredi di CP_6 Parte_2
chiedevano l'accoglimento delle conclusioni già Persona_2
rassegnate nel primo giudizio, con condanna da pronunciarsi nei confronti della compagnia assicuratrice Controparte_13
dell'autocarro Fiat Iveco tg. DJ953HF, in luogo della Controparte_16
erroneamente evocata nel primo giudizio.
[...]
Nel secondo giudizio così proposto, si costituivano tutte le parti già costituite nel giudizio antecedentemente instaurato, nonché CP_7
, il quale eccepiva la prescrizione ex art. 2947, 2° co c.c. e nel
[...]
merito deduceva che la responsabilità dell'incidente era da imputarsi al conducente della Fiat TO.
I giudizi venivano riuniti e la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, nonché attraverso l'espletamento di una CTU cinematica.
§ 2.
All'esito il Tribunale di Napoli pronunciava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così decideva: “1) Dichiara responsabile del sinistro, nella misura del 70% il conducente e Controparte_7 [...]
e, accertata la falsità del contrassegno, per l'effetto Parte_1
condanna la parte convenuta al pagamento in favore Controparte_8
di della somma di euro 116.172,00 somma da cui Controparte_4
detrarre l'importo già ricevuto a titolo di provvisionale oltre gli interessi
pag. 9/49 legali da calcolare sull' importo di € 116.172,00 devalutati alla data del
17/05/2013 e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi sino alla data di pagamento della provvisionale, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 81.320,84 liquidata ( per ciascun attore) dalla data del pagamento della provvisionale all'effettivo soddisfo;
2) Condanna la parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_8 CP_5
della somma di euro 116.172,00 somma da cui detrarre
[...]
l'importo già ricevuto a titolo di provvisionale oltre gli interessi legali da calcolare sull' importo di € 116.172,00 devalutati alla data del
17/05/2013 e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi sino alla data di pagamento della provvisionale, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 81.320,84 liquidata ( per ciascun attore) dalla data del pagamento della provvisionale all'effettivo soddisfo;
3) condanna la parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_8 [...]
della somma di euro 116.172,00 somma da cui detrarre CP_6
l'importo già ricevuto a titolo di provvisionale oltre gli interessi legali da calcolare sull' importo di € 116.172,00 devalutati alla data del
17/05/2013 e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi sino alla data di pagamento della provvisionale, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 81.320,84 liquidata ( per ciascun attore) dalla data del pagamento della provvisionale all'effettivo soddisfo;
4) condanna la parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_8 Parte_2
della somma di € 116.172,00 somma da cui detrarre l'importo
[...]
pag. 10/49 già ricevuto a titolo di provvisionale oltre gli interessi legali da calcolare sull' importo di € 116.172,00 devalutati alla data del 17/05/2013 e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi sino alla data di pagamento della provvisionale, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di €
81.320,84 liquidata ( per ciascun attore) dalla data del pagamento della provvisionale all'effettivo soddisfo;
5) condanna la parte convenuta
al pagamento in favore di , Controparte_8 Controparte_4 CP_5
, , della somma di pari ad
[...] Controparte_6 Parte_2
€ 19.139,00, somma da cui detrarre l'importo già ricevuto a titolo di provvisionale oltre interessi sulla somma di € 19.139,00 devalutata alla data del fatto ( 17/05/2013) ed annualmente rivalutata sino alla data del pagamento della provvisionale oltre ulteriori interessi sulla somma di
€ 13.397,72 sino al soddisfo;
6) condanna la parte convenuta
[...]
, e al pagamento in CP_8 Controparte_7 Parte_1
favore di , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
delle spese di lite pari ad € 21.387,00 per compensi oltre Parte_2
iva, cpa e rimb forf come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
7) pone a carico la parte convenuta le spese di ctu come già liquidate;
8) Controparte_8
condanna parte attrice alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto da e in Controparte_7 Parte_1
adempimento della provvisionale;
9) compensa le spese tra parte attrice
e ”. CP_2
§ 3.
pag. 11/49 Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva appello, con atto notificato in data 29.04.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 ter c.p.c., la che sollecitandone la riforma, Parte_1
instava per l'accoglimento delle conclusioni innanzi trascritte.
La , nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità CP_2
dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito ne contestava la fondatezza.
Con comparsa, depositata in data 8.7.2021, tempestivamente rispetto all'udienza ex art. 350 c.p.c. fissata in citazione per il 15.9.2021,
si costituiva in giudizio, proponendo, a sua volta, Controparte_12
appello incidentale avverso i capi della sentenza di primo grado che, rispettivamente, gli avevano ascritto la responsabilità del sinistro per il
70% ed avevano ritenuto non operativa la garanzia assicurativa della polizza n. M09875005.
, , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_2
, nel costituirsi in giudizio, eccepivano l'inammissibilità
[...]
dell'appello e nel merito concludevano per il rigetto dello stesso.
, con comparsa, tempestivamente depositata il Controparte_8
26.7.2021, si costituiva in giudizio, proponendo appello incidentale, con il quale censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale aveva omesso di pronunciare sull'eccezione di improcedibilità del secondo giudizio proposto dagli originari attori,
pag. 12/49 nonché censurando i medesimi capi già oggetto dell'appello principale e di quello incidentale proposto dal CP_7
La Corte, con ordinanza del 17.09.2021, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza formulata dall'appellante principale, per la ritenuta carenza del periculum in mora, e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 3.11.2023, poi differita al 20.9.2024 e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, con ordinanza, comunicata alle parti il 24.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ridotti, di cinquanta giorni per il deposito delle conclusionali e di venti giorni per le repliche, ex art. 190, II comma c.c., l'ultimo dei quali è scaduto il
3.12.2024.
Depositate da tutte le parti le conclusionali e le repliche, ad eccezione dell'appellante principale che depositava la sola conclusionale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 4.
Il Giudice di primo grado premetteva che “ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
pag. 13/49 Posta tale premessa, il Tribunale rilevava che, nella specie, poteva considerarsi dimostrato che “il conducente della Fiat TO si sia fermato allo stop per poi riprendere la corsa e che, impegnato per una decina di metri l'incrocio, abbia impattato l'autocarro che proveniva nella corsia di marcia sulla SP ad una velocità di oltre 50 Km/h, maggiori del limite di velocità vigente al momento del fatto fissato in 30
Km/h”.
Nel pervenire a tale conclusione, il Giudice valorizzava le deposizioni dei testi, e che avevano Testimone_1 Testimone_2
concordemente descritto la dinamica, riferendo che, fermatasi allo stop, “la TO riprendeva la marcia perché non proveniva nessuno, percorreva circa 10 mt, ma all'improvviso è giunto un autocarro a velocità sostenuta ed ha impattato la TO nella parte posteriore destra” e le risultanze dell'espletata CTU. Dall'esame della stessa, il
Giudice traeva il convincimento che l'autocarro, come attestato dal cronotachigrafo, viaggiava, al momento dell'impatto, ad una velocità di
50/55Km/h, superiore a quella massima consentita pari a 30Km/h, e che, invece, la Fiat, al momento della collisione, aveva la marca bassa inserita a dimostrazione del fatto che “per come dichiarato dal teste avesse fermato la propria corsa allo Stop ivi presente ( forse) per la presenza della vegetazione non si avvedeva dell'autocarro in transito”.
Tanto osservato, il Tribunale asseriva, quindi, che “Se è pur vero .. che il conducente della TO avrebbe dovuto accertarsi della carreggiata libera prima di riprendere la marcia va detto che, per quanto emerso in sede di ctu, la visuale era oscurata dalla presenza della vegetazione. Ciò
pag. 14/49 posto non può tuttavia esimersi del tutto da responsabilità il defunto
[...]
dal momento che non è stata provata l'adozione di manovre di CP_5
emergenza tali da tentare di impedire l'impatto. Nella dovuta graduazione di responsabilità quanto detto porta a ritenere sussistente una differente graduazione di responsabilità che porta ad individuare una colpa nella misura del 70% a carico del conducente dell'autocarro e nel restante 30% a carico del de cuius”.
§ 5.
Nell'esaminare la questione della copertura assicurativa dell'autocarro, il Tribunale riteneva sufficientemente dimostrata la falsità della polizza n. 50/M09875005, apparentemente emessa da , CP_2
richiamata dalla difesa della quale titolo fondante il Parte_1
rapporto assicurativo.
Nel pervenire a tale conclusione, evidenziava che: come documentato dalla stessa , il numero identificativo di tale polizza corrispondeva a quello di un reale contratto assicurativo, che, però, riguardava un veicolo estraneo ai fatti di causa;
il teste , a firma del Testimone_3
quale risultava emessa una dichiarazione sul timbro di
[...]
nella quale si attestava che l'autocarro, targato DJ953HF, CP_17
era coperto da polizza sentito in giudizio, aveva CP_2
disconosciuto la firma ivi apposta, negandone l'autenticità ed aggiungendo che la società convenuta non era cliente della propria agenzia e che la stessa non aveva mai sottoscritto, per il suo tramite, alcuna polizza con la società della quale era agente;
la , nel CP_18
riscontrare la richiesta formulata dall'attore , aveva certificato CP_5
pag. 15/49 l'assenza di copertura per il veicolo oggetto della richiesta (autocarro tg.DJ953HF); dalla interrogazione risultavano le CP_19
coperture assicurative del veicolo tg. DJ953HF.
Osservava, poi, il Tribunale che, pur potendo in linea di principio il danneggiato far valere la situazione di apparenza, confidando nel rilascio del contrassegno, in caso di falsità del documento, dichiarata eventualmente in via di obiter, doveva ritenersi sussistente la scopertura e, quindi, titolare passivo dell'obbligo di indennizzo il solo
FVGS.
In forza di tali argomentazioni, il primo Giudice riteneva accertata la scopertura assicurativa e sussistente l'obbligazione di pagamento in capo a , nella sua qualità di impresa designata. Controparte_8
§ 6.
Il primo motivo dell'appello principale della , il primo Parte_1
motivo di appello incidentale del ed il secondo motivo di CP_7
appello incidentale dell'Impresa designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della strada, censuravano, sulla base di argomentazioni di tenore analogo, la sentenza impugnata, nella parte in cui il primo
Giudice aveva ritenuto che il sinistro fosse attribuibile alla concorrente responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, graduando la stessa nella misura del 70% a carico del conducente dell'autocarro e del restante 30% a carico del . CP_5
In particolare, l'appellante principale deduceva che il primo Giudice, ove avesse valutato correttamente le risultanze istruttorie, avrebbe pag. 16/49 dovuto dichiarare l'esclusiva responsabilità di Persona_2
conducente dell'autovettura Fiat TO tg. AE225ML, nella causazione del sinistro.
A sostegno del proprio assunto, l'istante deduceva che il Tribunale aveva omesso di tenere conto della circostanza che il procedimento penale, iscritto al n. 5484/13 RGNR a carico di , per Controparte_7
il reato di cui all'art. 589 c.p., era stato archiviato con decreto del
23/12/2013 del GIP del Tribunale di Nola, essendosi ritenuto che, alla luce degli elementi probatori acquisiti, non fosse possibile ascrivere all'indagato l'evento lesivo costituito dalla morte del . CP_5
Inoltre, la deduceva che anche le risultanze della CTU Parte_1
svolta nel giudizio di primo grado – dalla quale era emersa
“l'impossibilità di ricostruire con la necessaria esattezza la dinamica del sinistro e la posizione del veicolo al momento della collisione” - non consentivano di formulare alcun addebito di responsabilità in capo al in quanto lo stesso, a causa del comportamento colposo del CP_7
, che non si era fermato al segnale di stop, non sarebbe riuscito CP_5
a scongiurare l'impatto pur se avesse osservato il limite di velocità.
La difesa del condividendo e facendo proprie tali censure, CP_7
soggiungeva che le risultanze della CTU, svolta in primo grado, non potevano avere rilievo nell'affermare il sopraindicato riparto di responsabilità, in quanto gli attori in primo grado non avevano provato l'esatta dinamica del sinistro, stante la contraddittorietà dei testi escussi.
pag. 17/49 Con argomenti di analogo tenore, contestava la Controparte_8
pronuncia di primo grado, sostenendo che “la responsabilità del sinistro andava attribuita in via esclusiva al conducente dell'autovettura tipo
FIAT TO tg. AE 225ML, signor , il quale, provenendo Persona_2
dalla SP 254 Murillo di Piombo, si immetteva sulla SP Acerra – Caivano senza arrestarsi al segnale di STOP ivi esistente, rendendo così inevitabile l'impatto con il veicolo tipo IVECO 120E tg. DJ 953HF che sopraggiungeva ed il cui conducente non poteva assolutamente prevedere l'azzardata manovra di immissione”.
Rilevava l'appellante incidentale che tale assunto era confortato “a) dal rapporto redatto dall'Autorità intervenuta nell'immediatezza dell'evento; b) dalla ricostruzione del sinistro effettuata dal Consulente del PM nell'archiviato procedimento a carico del signor CP_7
c) dalle argomentazioni dello stesso CTU nominato nel
[...]
procedimento di primo grado”. Da tali risultanze emergeva che il
[...]
“si immetteva sulla strada SP Acerra-Caivano senza rispettare la CP_5
segnaletica di STOP posta a suo carico”.
Del resto, il primo Giudice non aveva considerato che la prova testimoniale non poteva ritenersi decisiva, in quanto i testi, oltre ad essersi contraddetti, non risultavano nemmeno indicati, tra le persone presenti sui luoghi nell'immediatezza dei fatti, nel rapporto redatto dalla PG.
Inoltre, il Tribunale, malamente apprezzando le prova, aveva
“inopinatamente attribuito valore preminente al superamento del limite di velocità da parte” del Invece, siccome l'accertamento della CP_7
pag. 18/49 grave infrazione commessa dal comportava il superamento CP_5
della presunzione posta dall'art. 2054 co. 2 c.c., il primo Giudice avrebbe dovuto riconoscere l'esclusiva responsabilità dello stesso.
§ 7.
Deve premettersi che l'appellante principale, in via subordinata, aveva chiesto che, in caso di riconosciuta concorrente sua responsabilità nella causazione del sinistro, si procedesse, comunque, ad una riduzione dell'entità dell'apporto causale ascritto al conducente dell'autocarro. E, del resto, in ogni caso, gli appelli, principale ed incidentali, avendo sollecitato l'affermazione di una responsabilità esclusiva del , certamente includono anche la richiesta di una CP_5
quantomeno parziale modifica della pronuncia, con rimodulazione delle percentuali di rispettiva responsabilità.
Ciò posto, i richiamati motivi di appello, principale ed incidentale, sono fondati, ma solo per quanto di ragione.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto attendibili le deposizioni rese dai testi e affermando che, sulla Testimone_1 Testimone_2
scorta delle stesse come integrate dalla CTU, poteva considerarsi dimostrato che l'auto condotta dal si era fermata allo stop per CP_5
poi riprendere la corsa e che, dopo avere impegnato per una decina di metri l'incrocio, era venuta in collisione con l'autocarro, che proveniva nella corsia di marcia sulla SP ad una velocità di 50/55 Km/h.
Secondo il Tribunale, oltre alle deposizioni rese dai testi, la riprova del fatto che, prima della collisione, il si era fermato allo stop ed CP_5
pag. 19/49 era ripartito, si traeva dal dato per cui, al momento dell'urto, la Fiat
TO aveva inserita la marcia bassa (prima o seconda) ed occupava almeno 1 mt della carreggiata di pertinenza dell'autocarro.
Tanto premesso, la Corte ritiene che la sentenza sia affetta da una non superabile contraddizione, perché, pur avendo riconosciuto che il
[...]
aveva violato il segnale di stop ed il conseguente obbligo, CP_5
nell'immettersi sulla strada provinciale n. 23, di dare la precedenza all'autocarro, finiva con l'attribuire al conducente dello stesso la responsabilità preponderante nella causazione dell'incidente.
Invero, il Tribunale riconosceva che “il conducente della TO avrebbe dovuto accertarsi della carreggiata libera prima di riprendere la marcia”. In tal modo, il Giudice ammetteva che, nella specie, l'obbligo, imposto dalla presenza del segnale di stop, di arrestarsi e di concedere la precedenza ai veicoli provenienti dalla strada Provinciale n. 23
Caivano-Acerra e, in specie, all'autocarro condotto dal era CP_7
stato disatteso.
Del resto, il CTU del Tribunale, pur dichiarando che non era stato possibile ricostruire con certezza la dinamica del sinistro stradale, mancando la posizione finale dei veicoli ed il punto iniziale d'impatto, formulava un'ipotesi ricostruttiva che contemplava la violazione, da parte del , dell'obbligo nascente dal segnale di stop. CP_5
Infatti, l'ausiliare del primo Giudice asseriva che” l'autocarro IVECO tg.DJ953HF procedeva lungo la strada Provinciale n. 23 in direzione
Acerra alla velocità di 60 Km/h (velocità inadeguata per un autocarro)
pag. 20/49 in un tratto di strada dove vige il limite di velocità dei 30 Km orari
(attualmente 20 km/h) giunto in prossimità ed in corrispondenza dell'incrocio con la strada Provinciale n. 254, in territorio del Comune di
Acerra, sopraggiungeva, dalla sinistra l'autovettura Fiat TO tg.
AE225ML che proveniente dallo Stop presente sulla S.P. 254 s'immetteva nella S.P. 23, intersecando la traiettoria dell'autocarro e venendo in collisione.
Il conducente della Fiat TO, proveniente dallo STOP, ha iniziato la manovra di svolta a sinistra avendo il tempo di vedere e non ha visto, oppure, ipotesi più probabile, vedendo in lontananza l'avvicinarsi dell'autocarro ha errato a valutare la distanza dello stesso e la velocità tenuta dal conducente Signor Così come il Controparte_7
conducente dell'autocarro, che si trovava a marciare a velocità inadeguata ma correttamente all'interno della propria corsia, avendo il tempo di vedere e non ha visto, oppure, ipotesi più probabile, vedendo la
Fiat TO ferma all'incrocio, non ha valutato la possibilità che il conducente Sig. potesse effettuare una manovra di Persona_2
attraversamento giungendo inevitabilmente alla collisione”.
Quindi, secondo quanto emerge dall'espletata CTU, appare ragionevolmente certo che il non abbia rispettato il segnale di CP_5
stop.
Per altro verso, il CTU del Tribunale, pur avendo evidenziato che l'autocarro viaggiava di circa 30 Km/h oltre il limite consentito, nulla riferiva in merito al possibile verificarsi del sinistro anche qualora l'autocarro avesse rispettato il prescritto limite.
pag. 21/49 Dirimente, poi, è il rilievo, operato dal CTU, per il quale, nel caso di specie, “gli elementi tecnici presenti nelle produzioni di causa, sopra elencati e scrupolosamente esaminati, non sono sufficienti per esprimere con totale certezza la dinamica del sinistro. Infatti, il compito di ricostruire un incidente stradale consiste proprio nel descrivere cosa sia successo nei due o tre secondi antecedenti all'impatto. Questo elemento viene fornito con un metodo detto "a ritroso". Ovvero conoscendo il punto in cui è avvenuto l'impatto detto PPU (Presumibile TO di Urto)
e conoscendo la posizione finale dei veicoli è possibile risalire alla loro velocità ed alla loro posizione sulla carreggiata. Alla luce di quanto sin qui detto, mancando la posizione finale dei veicoli ed il punto iniziale
d'impatto, lo scrivente non può pronunciarsi e non può ricostruire con certezza la dinamica del sinistro stradale” (cfr. pag. 51 dell'elaborato peritale depositato in primo grado in data 20.3.2018).
Né, del resto, maggiori certezze offre l'elaborato peritale svolto dall'ing.
su incarico del P.M. nell'ambito del procedimento Persona_4
penale n. 5484/13 RGNR, instaurato a carico di Controparte_7
dalla Procura della Repubblica di Nola.
Riguardo l'esito del procedimento penale, definito con provvedimento di archiviazione da parte del GIP che, in adesione alla conforme richiesta del PM, riteneva non ricorrenti le condizioni per sostenere l'accusa in giudizio, attesa l'incertezza esistente in relazione al nesso di derivazione causale tra la pure accertata condotta colposa del la morte del , è appena il caso di rilevare come esso CP_7 CP_5
non consenta di pervenire all'accoglimento integrale dell'appello.
pag. 22/49 Tanto, invero, in ragione delle note diversità intercorrenti tra il procedimento penale, nel quale la colpevolezza dell'imputato deve essere accertata ogni oltre ragionevole dubbio, ed il giudizio civile, nel quale vige la presunzione di pari responsabilità dei conducenti, posta dall'art. 2054 co. 2 c.c., destinata ad operare nel caso in cui non siano state acquisite certezze in relazione all'effettiva dinamica ed alle rispettive responsabilità.
Peraltro, gli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari non divergono, nella sostanza, da quelli dinanzi esaminati, atteso che l'ing.
, nel ricostruire la (a suo giudizio) probabile dinamica, Per_4
sosteneva che l'autocarro procedeva lungo la strada provinciale n. 23 in direzione Acerra/Caivano, ad una velocità presumibile di 50 Km/h, superiore al limite ivi vigente di 30 Km/h. Secondo quell'ausiliare, in corrispondenza dell'incrocio con la strada provinciale n. 254,
l'autovettura Fiat TO condotta dal , violando l'obbligo di CP_5
fermarsi al segnale di stop, si immetteva lungo la strada provinciale n.
23 e tagliava la traiettoria dell'autocarro. Il conducente dell'autocarro, nell'istante in cui percepiva la situazione di pericolo, tentava una manovra repentina, ma non riusciva ad evitare la collisione con l'autovettura, la quale, a seguito dell'urto, subiva una rotazione terminando il proprio moto in corrispondenza del guard-rail.
Secondo la perizia in esame, quindi, il conducente dell'autovettura aveva violato l'art. 145 Codice della Strada, mentre il l'art. CP_7
141 dello stesso Codice.
pag. 23/49 Peraltro, il consulente tecnico della Procura aveva modo di evidenziare che l'autocarro, attesa la sua mole, aveva una quantità di moto 11 volte superiore a quella posseduta dall'auto.
Premesso che, secondo quel consulente, l'entità dei danni in un sinistro stradale è proporzionale alle quantità di moto posseduta dai veicoli al momento dell'impatto, lo stesso asseriva che, qualora l'autocarro avesse rispettato il limite di velocità, la quantità di moto sarebbe stata di 38.859,45 Kg *m/s..
In una tale situazione, essendo la quantità di moto inferiore rispetto a quella che lo stesso veicolo aveva ad una velocità di 50 Km/h, doveva ragionevolmente presumersi che i danni sarebbero stati meno gravi di quelli prodottisi, sebbene, precisava il CT della Procura, non era possibile dire se il sarebbe deceduto ugualmente. CP_5
Tale affermazione del CT induce la Corte a ritenere che il on CP_7
abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e che, quindi, a carico dello stesso debba ascriversi, comunque, una quota di responsabilità nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 co. 2
c.c.. Infatti, per poter ritenere il del tutto esente da CP_7
responsabilità avrebbe dovuto provarsi, con ragionevole certezza, che, anche se l'autocarro avesse viaggiato nel rispetto del limite di velocità, il sinistro, - a causa della condotta colposa del , transitato CP_5
all'incrocio senza rispettare il segnale di stop -, si sarebbe verificato ugualmente e sarebbe esitato lo stesso con la morte del conducente della Fiat.
pag. 24/49 Tuttavia, una simile dimostrazione non emerge né dalla CTU svolta in sede civile, come visto del tutto silente sul punto, né da quella espletata nella fase delle indagini preliminari, avendo l'ing. affermato Per_4
che, comunque, anche ad una velocità di 30 Km/h, posto che la quantità di moto dell'autocarro equivaleva a quella posseduta da un'autovettura di medie dimensioni alla velocità di circa 140 Km/h, doveva presumersi che i danni sarebbero stati in ogni caso di notevole entità (cfr. relazione di consulenza tecnica a firma dell'Ing. , Per_4
allegata alla produzione di primo grado dell'appellante principale, pag.
31).
Né, invero, per potere, di converso, affermare la colpa esclusiva o, comunque, prevalente del soccorre l'esito dell'istruttoria CP_7
orale svolta in primo grado mediante escussione dei testi Tes_1
e pure valorizzate dal primo Giudice.
[...] Testimone_2
Infatti, riguardo alla prima, la relativa attendibilità è in radice minata dall'avere il teste riferito un particolare che è pienamente sconfessato dagli esiti di entrambe le consulenze tecniche in atti.
Premesso, infatti, che, ad avviso di entrambi i CTU (sia quello nominato nell'ambito del procedimento penale, che quello designato dal Giudice civile), lo scontro avveniva tra la parte anteriore dell'autocarro e la fiancata lato passeggero della Fiat TO, il teste dichiarava, invece, che la Fiat, giunta all'intersezione, si fermava e che il suo conducente, resosi conto che la strada era libera, impegnava l'incrocio, percorrendo circa 10 metri, quando sopraggiungeva da tergo l'autocarro che andava a collidere la vettura nella parte posteriore destra.
pag. 25/49 Orbene, la deposizione del è contrastata, oltre che dai rilievi Tes_4
dei consulenti tecnici, dalla raffigurazione fotografica dei veicoli, acquisita dai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti, contenuta nella perizia del CT della Procura, dalla quale emerge nitidamente che la Fiat presentava danni alla parte laterale destra ed anteriore e non a quella posteriore (che, invece, avrebbe riportato se, in coerenza con quanto dichiarato dal teste, fosse stato attinta da tergo).
Con riguardo al teste deve osservarsi che lo stesso Testimone_2
cadeva in un'evidente contraddizione, in quanto, dapprima riferiva che al momento dei fatti era l'unico presente, non essendovi altre auto davanti o dietro la sua, trovandosi dal lato opposto dell'intersezione rispetto alla vettura del , salvo, nel prosieguo della sua CP_5
deposizione, riferire che, davanti alla sua, vi era l'auto sulla quale viaggiava l'altro teste escusso, . Testimone_1
Ma, a parte tale palese contraddizione, che induce a dubitare della stessa presenza sul posto del teste , esaminando la deposizione Tes_1
emerge come la versione dell'accaduto non differisca in maniera significativa dalla ricostruzione che di esso avevano operato i due consulenti tecnici dinanzi indicati.
Infatti, il dichiarava che la Fiat condotta dal , Tes_2 CP_5
inizialmente si arrestava all'incrocio, e, quindi, riprendeva la marcia verso sinistra, percorrendo circa 15 metri prima di essere collisa dall'autocarro che proveniva a velocità sostenuta ed urtava l'auto nella parte anteriore destra. Secondo il teste, inoltre, il entava una CP_7
manovra di emergenza deviando verso il guard-rail, ma non riusciva ad pag. 26/49 evitare la collisione con la fiancata anteriore e centrale destra della
Orbene, esaminando la deposizione de qua, si ricava che l'auto, provenendo da una strada gravata da segnale di stop, si sia immessa sulla strada provinciale n. 23 senza sincerarsi del fatto che alcun veicolo stava sopraggiungendo dalla sua destra.
D'altra parte, la circostanza, assunta come provata dal Tribunale, che la vettura sia fosse fermata allo stop, prima di impegnare l'incrocio, anche ove rispondente a verità, non esclude la responsabilità del , CP_5
alla luce del principio secondo cui “Il segnale di stop a un incrocio stradale non comporta soltanto l'obbligo dell'arresto ma anche quello successivo, una volta ripresa la marcia, di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3804 del
11/11/1975).
§ 8.
Sulla scorta di quanto precede deve ritenersi che il , violando il CP_5
segnale di stop, abbia posto in essere l'antecedente causale in assenza del quale l'evento dannoso non si sarebbe verificato.
A conforto di tale conclusione, peraltro, milita in principio secondo cui, in ipotesi di conflitto tra obbligo di precedenza e violazione delle regole sulla velocità, la seconda non è idonea a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l'incidente, salvo ricorra il caso, nella specie non ravvisabile, che il pag. 27/49 conducente favorito abbia tenuto un comportamento talmente anomalo che abbia reso di fatto impossibile all'altro di avvedersi per tempo della sua presenza (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15504 del
20/06/2013, che ha ritenuto responsabile in via esclusiva del sinistro un motociclista che, pur viaggiando su strada avente diritto di precedenza, procedeva ad una velocità doppia di quella consentita, in illecito sorpasso di alcune vetture che marciavano regolarmente incolonnate e completamente contromano).
Dall'altro lato, tuttavia, non può dirsi assolto dal l'onere di CP_7
provare di avere fatto tutto quanto possibile per evitare il danno. A tal fine rileva, come visto, l'eccesso di velocità, concordemente riconosciuto da entrambi i consulenti tecnici, e il non avere i carabinieri rilevato sulla sede stradale tracce di frenata, a dimostrazione della condotta imprudente del conducente dell'autocarro, che evidentemente, a causa della velocità eccessiva, non riusciva ad avvedersi per tempo della manovra, a sua volta, imprudente del . CP_5
Deve, pertanto, ritenersi che il non abbia superato la CP_7
presunzione, posta a suo carico dall'art. 2054 co. 2 c.c..
In tal senso, invero, depone il principio secondo cui il “criterio di imputazione presuntiva della pari responsabilità di cui all'art. 2054, 2° co. c.c. (n.d.r.: è ) un criterio residuale che si applica in tutti i casi in cui non è possibile stabilire l'esatta misura delle diverse responsabilità nella produzione del sinistro. La ratio dell'art. 2054, 2° co. c.c. è proprio quella di offrire un criterio fittizio di imputazione della responsabilità laddove
pag. 28/49 non sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione dei fatti di causa”
(cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 7479 del 2020).
E, nella specie, come dinanzi chiarito, non è possibile stabile con certezza in che misura le due condotte, entrambe contrarie ai precetti del codice della strada, tenute dal e dal abbiano CP_5 CP_7
concorso a causare la morte del primo
Sul punto, il precedente di legittimità appena richiamato, rammenta che quando nemmeno la CTU cinematica permetta con certezza di ricostruire la dinamica, il Giudice deve applicare la presunzione di pari concorso di colpa, “.. non potendo avere rilevanza, perché afferente al mero campo delle ipotesi, privo di fattuale riscontro, che nell'eziologia dell'incidente sia certamente ravvisabile la responsabilità del conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro. In ogni caso, anche laddove la responsabilità prevalente o esclusiva di uno dei due veicoli coinvolti fosse stata acclarata senza alcun ragionevole dubbio .. anche in tal caso il giudice non sarebbe esonerato dall'onere di accertare che il veicolo danneggiato si fosse attenuto al rispetto delle norme del codice della strada ed a quelle di comune prudenza. La giurisprudenza di questa
Corte è consolidata nel senso di ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti (Cass., 3, n. 1244 del 16/5/2008;
Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014). In ogni caso la ratio dell'art. 2054, 2° co. c.c. è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l'imputazione della responsabilità del sinistro. Si veda sul
pag. 29/49 punto, ex multiis, Cass., 3 n. 9353 del 4/4/2019 secondo la quale "In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro." ..” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 7479 del 2020, cit.).
Pertanto, non essendovi in atti elementi per potere, con certezza, stabilire l'effettivo apporto causale che, rispetto alla morte del
[...]
, hanno avuto le condotte (entrambe colpose) dello stesso CP_5 [...]
e del si impone, in accoglimento per quanto di ragione CP_5 CP_7
dell'appello principale e degli appelli incidentali ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'affermazione di pari concorrente responsabilità di entrambi i conducenti, al 50% ciascuno.
§ 9.
Alla riforma, in parte qua, della sentenza deve necessariamente conseguire una rideterminazione del quantum debeatur, da operarsi sulla base della diversa misura di corresponsabilità in questa sede accertata, rispetto a quella indicata dal primo Giudice.
Pertanto, considerato che il Tribunale determinava in euro 165.960,00, per ciascun attore, il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per perdita del congiunto, in complessivi euro 27.338,00 il danno non patrimoniale sofferto dal de cuius e trasmesso agli attori iure hereditatis, la misura di tali importi deve, rispettivamente,
pag. 30/49 rideterminarsi, applicando la decurtazione per il 50%, in euro
82.980,00 quanto alla prima delle indicate poste ed in euro 13.669,00 quanto alla seconda.
La seconda posta di danno deve ripartirsi tra gli appellati, rispettivamente coniuge superstite e figli del de cuius, a norma dell'art. 581 c.c.. Di conseguenza, alla prima, , spetta 1/3 di Controparte_4
siffatto importo, pari ad euro 4.556,33 ed agli altri complessivamente i residui 2/3, pari ad euro 9.112,67 e, quindi, dividendo tale somma per tre, quella di euro 3.037,55 ciascuno.
Ne segue che il risarcimento spettante a ascenda a Controparte_4
totali euro 87.536,33 e che quello dovuto a , Controparte_5 [...]
e ad euro 86.017,55 ciascuno. CP_6 Parte_2
Quanto al danno patrimoniale, il primo Giudice determinava in euro
931,00 il danno per spese funerarie ed in euro 294,00 i danni all'autovettura.
Peraltro, quanto ai danni all'auto, con la sentenza si stabiliva che il relativo obbligo risarcitorio non potesse gravare su Controparte_8
“perché posti al di sotto della franchigia di cui all'art. 283 comma 2” del
d. lgs. 209/2005”.
Analogamente, il Giudice negava il risarcimento, nei confronti dell'impresa designata, delle “spese sostenute per il funerale non rientranti né nei danni alla persona, né alle cose di cui è possibile
l'indennizzo ai sensi del citato articolo”.
pag. 31/49 Tali capi di sentenza, non essendo stati oggetto di impugnazione incidentale da parte dei danneggiati, sono ormai coperti dal giudicato.
Peraltro, considerato che tali importi erano stati posti a carico di con l'ordinanza dell'8.11.2018, di liquidazione in favore Controparte_8
dei danneggiati della provvisionale, di essi dovrà tenersi conto ai fini della determinazione delle somme oggetto della domanda restitutoria formulata dalla medesima parte.
§ 10.
Il secondo motivo di appello principale, il secondo motivo dell'appello incidentale di e il terzo motivo di appello Controparte_12
incidentale di , censuravano, sulla scorta di Controparte_8
argomentazioni di tenore analogo, la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva escluso che l'autocarro IVECO 120E, tg.
DJ953HF, fosse coperto da assicurazione per la r.c.a. con la , CP_2
ritenendo la polizza n. MO9875005, con scadenza 12/10/2013, falsa.
Sul punto, la difesa dell'appellante principale deduceva che la polizza richiamata non era falsa in quanto stipulata, con la , per il CP_2
tramite della Coop. Mutua Trasporti di cui la era socia, Parte_1
come risultante dal verbale redatto dai carabinieri della Stazione di
Acerra che intervenivano sul luogo del sinistro.
L'istante soggiungeva, in particolare, che le forze dell'ordine intervenute procedevano, altresì, al sequestro dei mezzi coinvolti nell'incidente stradale e dei relativi documenti, ivi compreso l'autocarro tg. DJ953HF e la copia della polizza assicurativa, ma che,
pag. 32/49 successivamente, svolti i dovuti controlli sulla validità ed efficacia della polizza, il mezzo veniva dissequestrato con provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola.
La sosteneva, ancora, che la regolarità della copertura Parte_1
assicurativa del proprio autocarro doveva esser dedotta dal tipo di attività svolta dalla società, la quale effettuava trasporto a favore di ditte farmaceutiche e della NATO, che sottoponevano a controlli rigorosi gli automezzi ai varchi, nonché dall'attestato di copertura che il broker assicurativo Controparte_21
rilasciava in data 16.09.2013.
La difesa di deduceva che il Tribunale aveva Controparte_12
erroneamente omesso di fare applicazione del principio dell'apparenza, secondo cui - posto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 D.lgs. n. 209 del 2005 e 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo vincola l'assicuratore a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace - l'assicuratore che tiene un comportamento colposo idoneo ad ingenerare l'affidamento sulla sussistenza della copertura assicurativa è tenuto a risarcire i danni da r.c.a..
Considerazioni di tenore analogo erano sviluppate anche da CP_8
nel terzo motivo di appello incidentale.
[...]
§ 11.
I motivi sono infondati.
pag. 33/49 Infatti, non giova, al fine di sostenere l'assunto dell'autenticità della presunta polizza contratta con , invocare il provvedimento CP_2
di dissequestro, dell'autocarro di proprietà della Parte_1
della copia della polizza, disposto dall'Autorità inquirente. Tale
[...]
deduzione, invero, non considera che il provvedimento di dissequestro, emesso in data 18.12.2013 dalla Procura della Repubblica di Nola, era motivato dalla sopravvenuta mancanza delle ragioni che lo giustificavano, vale a dire il compimento di ulteriori accertamenti a fini probatori. Tale indicazione deve intendersi riferita al fatto reato oggetto di indagini, cioè al decesso del , e non certo CP_5
all'autenticità della polizza assicurativa, rispetto alla quale alcuna attività istruttoria veniva svolta dalla Procura della Repubblica.
Quanto, poi, all'attestato di copertura che, in data 16/09/2013, veniva rilasciato, all'odierna appellante principale, dal broker
[...]
si deve evidenziare che, Controparte_21
come rilevato dal primo Giudice, il teste , sentito in Testimone_3
primo grado, aveva disconosciuto la firma ivi apposta, negandone la paternità ed aggiungendo che la non fosse cliente della Parte_1
propria agenzia e che la stessa non aveva mai sottoscritto, per il suo tramite, alcuna polizza con la società della quale era agente. CP_16
Del resto, a fronte di tale articolata ratio decidendi, l'appellante si era limitata ad invocare la valenza della citata attestazione, senza formulare alcuna argomentata critica al percorso argomentativo del
Tribunale.
pag. 34/49 Ne segue che, sotto tale profilo, il motivo di appello si riveli finanche inammissibile.
L'argomento in base al quale, essendo la cliente di Parte_1
primarie ditte farmaceutiche che svolgono rigorosi controlli sui trasportatori cui affidano le loro merci, è, poi, oggettivamente inconsistente, posto che, nella specie, la falsità della polizza emerge per tabulas da una pluralità di elementi probatori.
Il riferimento, pure operato dall'appellante, alla denuncia querela sporta, da , il 19 giugno 2014 presso il Comando dei Parte_1
Carabinieri di Villaricca, è del pari di scarsa rilevanza, specie considerando che l'appellante nulla ha dedotto o documentato in relazione all'esito di siffatta querela.
Infine, con riguardo al rilievo secondo cui “l'autocarro Fiat Iveco, tg.
DJ953HF, all'epoca del sinistro de quo, era regolarmente assicurato con la con polizza n°MO9875005 stipulata per il tramite della CP_2
Compagnia Trasporti di cui la fa parte, CP_2 Parte_1
come del resto risulta dallo stesso certificato di assicurazione, dalla ricevuta di avvenuto pagamento del premio assicurativo”, è sufficiente replicare che: il certificato di assicurazione, per quanto correttamente evidenziato dal Tribunale, è risultato falso, in quanto la polizza n. 50/
M09875005, come documentato da , copriva la RCA di un diverso veicolo, estraneo ai fatti di causa;
il dedotto pagamento non era effettuato in favore di ma della Cooperativa e, Parte_3
quindi, di un diverso soggetto giuridico;
sebbene la causale del bonifico sia riferita al pagamento, tra le altre, della polizza afferente pag. 35/49 all'autocarro tg. DJ953HF, tanto non dimostra che, poi,
[...]
abbia effettivamente versato il relativo importo ad CP_22
; infatti, di tale ultimo pagamento alcuna prova è stata offerta.
Del pari prive di pregio si rivelano le censure indentali, svolte da e da , sulla scorta di considerazioni di Controparte_7 Controparte_8
tenore analogo a quelle sin qui esaminate, al fine di contestare il medesimo capo di sentenza che riteneva dimostrata la falsità della polizza relativa all'autocarro tg. DJ953HF. CP_2
In ordine alle stesse deve, in particolare, soggiungersi che non sussistano i presupposti per ritenere operante, a beneficio dei danneggiati, il principio dell'apparenza del diritto.
Ed invero, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza della
Cassazione, “la situazione di apparenza non può che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima e non può, invece, essere intesa come ostacolo al perseguimento dell'interesse proprio del danneggiato venendo ad essere opposta come eccezione di merito fatta valere dalla impresa designata dal FGVS per sottrarsi alla azione risarcitoria fondata sulla -accertata mancanza di una copertura assicurativa per il veicolo danneggiante” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10588 del 2018).
Siccome, nella specie, i danneggiati avevano, ancorché convenendo nel processo anche la inteso, comunque, ottenere il CP_2
risarcimento del danno dall'impresa designata dal FGVS e siccome gli elementi probatori offerti in giudizio, correttamente valorizzati dal
Tribunale, facevano emergere la chiara sussistenza di un'ipotesi di pag. 36/49 scopertura assicurativa, il principio di affidamento incolpevole non era destinato ad operare, potendo esso trovare applicazione nel solo caso di domanda proposta contro il presunto assicuratore.
Da ultimo, alcuna statuizione si impone con riferimento alla richiesta, operata in via subordinata dal volta ad ottenere, in caso di CP_7
accertata falsità della polizza , la dichiarazione che lo stesso CP_2
non possa essere assoggettato all'azione di rivalsa di CP_7
. Controparte_8
Ed invero, tale richiesta esula dal thema decidendum, essendosi limitata a preannunciare il futuro esercizio dell'azione di Controparte_8
rivalsa nei confronti del responsabile civile.
§ 12.
Infine, con il primo motivo di appello incidentale, Controparte_8
censurava la sentenza per avere omesso di pronunciare in ordine all'eccezione, da essa sollevata, con la quale era stata contestata l'improcedibilità della domanda proposta successivamente dagli attori ed era stata sollecitata la condanna di essi alla rifusione delle spese processuali, per avere ingiustamente coinvolto l'impresa designata nel secondo giudizio instaurato al fine di porre rimedio all'erronea evocazione, nel primo processo, di un soggetto diverso dalla compagnia assicurativa . CP_2
§ 13.
Il motivo è infondato, in quanto, siccome i due giudizi non erano identici, essendo stata evocata nel secondo la non CP_2
pag. 37/49 convenuta nel primo, non potevano operare le norme dettate in tema di litispendenza, ma quelle relative ai procedimenti connessi, che correttamente il Tribunale ha applicato.
Inconferente è, poi, il rilievo relativo alle spese processuali, dovendosi le stesse regolare in ragione dell'esito complessivo della causa.
§ 14.
, nella comparsa di costituzione, domandava che, in Controparte_8
ipotesi di riforma della gravata sentenza, venisse disposta la condanna, di ciascuno degli attori originari, a restituire l'importo di euro
125.294,65, corrisposto ad ognuno di essi in esecuzione della sentenza n. 193/2021 resa dal Tribunale di Napoli, nonché quella dell'avv.
[...]
a restituire euro 31.206,20 ad esso versati, in esecuzione CP_14
della stessa sentenza, a titolo di pagamento delle spese processuali.
La pretesa è fondata per quanto di ragione.
Giova premettere che , costituendosi in appello, Controparte_8
documentava l'avvenuto pagamento, in relazione a ciascuno dei danneggiati, dell'importo di euro 88.218,56, pari al saldo ancora dovuto in base alla sentenza di primo grado, detratta la provvisionale versata in corso di quel grado di giudizio.
Quanto, poi, al versamento, sempre da parte di , delle Controparte_8
somme oggetto della provvisionale disposta dal primo Giudice con ordinanza dell'8.11.2018, si tratta di un fatto pacifico, non avendo esso mai costituito oggetto di contestazione da parte degli appellati, attori originari.
pag. 38/49 Ed invero, a fronte della richiesta, formulata da nella Controparte_8
comparsa di costituzione, di restituzione del complessivo importo di euro 125.294,65, gli attori originari, nei successivi scritti difensivi, non hanno mai negato la ricezione dei suddetti importi.
Deve, quindi, ritenersi provato che l'impresa designata abbia pagato, in favore di ciascuno degli attori originari, in esecuzione dell'ordinanza dell'8.11.2018, l'importo di euro 34.851,16 quale quota parte del danno iure proprio, l'importo di euro 1.435,47, quale quota parte del danno iure hereditatis, l'importo di euro 232,75 quale quota parte del danno patrimoniale per spese funerarie e quello di euro 73,5 quale quota parte del danno al veicolo.
Non avendo prodotto la prova documentale dei ridetti Controparte_8
pagamenti ed in difetto di più puntuali indicazioni relative alla data di esecuzione degli stessi, l'adempimento della provvisionale deve farsi risalire al 3.3.2021, momento nel quale l'impresa designata effettuava il pagamento a saldo della somma di euro 88.218,56.
Ed invero, considerato che in tale momento il versamento della provvisionale era pacificamente già avvenuto, atteso che diversamente non avrebbe pagato solo la minore somma di euro Controparte_8
88.218,56, è ad esso che può, in mancanza di ulteriori più puntuali indicazioni, che sarebbe stato onere dell'impresa designata fornire, riferirsi anche il versamento della provvisionale.
In totale, pertanto, ha versato, a ciascuno dei danneggiati, il CP_8
complessivo importo di euro 124.811,44.
pag. 39/49 Ciò posto, nel procedere alla quantificazione delle somme da restituirsi in favore dell'impresa designata, deve farsi applicazione del principio a mente del quale “l'operazione di scomputo degli acconti già versati dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta, deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato)” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 3,
Sentenza n. 25817 del 31/10/2017).
Pertanto, nel determinare l'esatto rapporto di dare avere tra le parti, si dovranno, anzitutto, calcolare gli interessi legali a decorrere dal
17.5.2013, data di verificazione dell'evento dannoso, al 3.3.2021, data dell'avvenuto pagamento.
Muovendo dalla posizione di , premesso che il Controparte_4
risarcimento alla stessa dovuto all'esito della parziale riforma della gravata sentenza, ammonta, come sopra detto, ad euro 87.536,33, il computo degli interessi deve essere operato sull'importo in questione,
pag. 40/49 previamente devalutato, secondo indici Istat, dal 4.1.2021, data di pubblicazione della sentenza appellata, al 17.5.2013.
Quindi, devalutando euro 87.536,33, si ottiene euro 84.904,30 (Indice gennaio 2021: 102,9; Indice Maggio 2013: 106,9; Raccordo Indici:
1,071 Indice di Devalutazione: 0,97; Totale Devalutazione: € 2.632,03).
Calcolando gli interessi al tasso legale sull'importo di euro 84.904,30, anno per anno rivalutato dal 17.5.2013 al 3.3.2021, si ottiene euro
3.869,99.
Il credito risarcitorio rivalutato alla stessa data ammonta ad euro
87.875,95 (Indice alla Decorrenza: 106,9; Indice alla Scadenza: 103,3;
Raccordo Indici: 1,071; Coefficiente di Rivalutazione: 1,035) e la somma del capitale rivalutato e degli interessi, alla data dell'adempimento, è pari ad euro 91.745,94.
Ne segue che detraendo euro 91.745,94 da euro 124.811,44, CP_8
abbia diritto di ricevere, da , euro 33.065,5.
[...] Controparte_4
Venendo ad esaminare la posizione di , Controparte_5 [...]
e , il credito ai medesimi spettante, CP_6 Parte_2
all'esito della parziale riforma della sentenza di primo grado, ammonta ad euro 86.017,55 ciascuno.
Quindi, devalutando tale somma, secondo indici Istat, dal 4.1.2021, data di pubblicazione della sentenza appellata, al 17.5.2013, si ottiene euro 83.431,18 (Indice gennaio 2021: 102,9; Indice Maggio 2013:
106,9; Raccordo Indici: 1,071 Indice di Devalutazione: 0,97; Totale
Devalutazione: € 2.586,37).
pag. 41/49 Calcolando gli interessi al tasso legale sull'importo di euro 83.431,18 anno per anno rivalutato dal 17.5.2013 al 3.3.2021, si ottiene euro
3.802,84.
Il credito risarcitorio rivalutato alla stessa data ammonta ad euro
86.351,27 (Indice alla Decorrenza: 106,9; Indice alla Scadenza: 103,3;
Raccordo Indici: 1,071; Coefficiente di Rivalutazione: 1,035) e la somma del capitale rivalutato e degli interessi, alla data dell'adempimento, è pari ad euro 90.154,11.
Pertanto, detraendo euro 90.154,11 da euro 124.811,44, Controparte_8
ha diritto di ripetere, da , e Controparte_5 Controparte_6 [...]
, l'importo di euro 34.657,33 ciascuno. Parte_2
Sui predetti importi spettano, poi, all'impresa designata gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 3.3.2021 al soddisfo.
§ 15.
Alla parziale riforma della sentenza di primo grado deve fare seguito un rinnovato regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da operarsi in relazione all'esito complessivo della controversia.
Avuto riguardo alla riconosciuta, sia pure parziale, fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi, nei rapporti tra gli attori originari e le controparti ( , Controparte_23
, debbono seguire la Controparte_7 Controparte_8
soccombenza di queste ultime.
pag. 42/49 La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 52.001,00,00 ad euro 260.000,00, considerato, ai fini del disputatum, l'ammontare degli importi singolarmente liquidati in favore dei danneggiati e non la somma complessiva degli stessi, venendo nella specie in rilievo una fattispecie di litisconsorzio facoltativo (cfr. Cass. Civ. n. 10367 del 17/04/2024).
Tenuto conto del ridotto numero di questioni trattate e della loro non elevata complessità, oltre che dell'affermato concorso di colpa, appare equo riconoscere i compensi tabellari minimi del ridetto scaglione per tutte le fasi processuali.
In totale, quindi, per il giudizio di primo grado, va riconosciuto l'importo di euro 7.052,00 a titolo di compenso, oltre quello di euro
27,00 per esborsi ed accessori come per legge.
Anche le spese del grado di appello debbono liquidarsi applicando il medesimo scaglione dinanzi indicato per il primo grado, atteso che in esso rientra il disputatum del giudizio di gravame, corrispondente alla differenza tra il risarcimento singolarmente liquidato dal Tribunale per ciascun attore originario e la minor misura di esso rideterminata da questa Corte, applicando il concorso di colpa al 50%.
Pertanto, applicando, per le stesse ragioni sopra esposte, i compensi tabellari minimi del citato scaglione, e considerando la tabella 12 del pag. 43/49 suddetto D.M., riferita al grado di appello, si avrà un compenso di complessivi euro 7.160,00, oltre accessori come per legge.
Ciò posto deve rilevarsi che gli attori originari si costituivano, nel presente grado di giudizio, a ministero dell'avv. che Controparte_14
depositava nel loro interesse la comparsa di costituzione e li assisteva nella fase di trattazione/istruttoria, quando poi rinunciava al mandato.
Successivamente, con comparsa depositata in data 30.10.2023, si costituiva, in luogo dell'avv. , l'avv. Pasquale D'Anna. CP_14
Discende da quanto osservato che le spese processuali del grado di appello andranno così ripartite: all'avv. spettano i compensi CP_14
per le fasi di studio, introduttiva, e il 50% di quelli della fase di trattazione/istruttoria (in quanto la rinuncia al mandato avveniva dopo la pronuncia dell'ordinanza del 17.9.2021 che rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.11.2023); all'avv.
D'Anna il residuo 50% dei compensi della fase di trattazione/istruttoria (essendosi costituito prima dell'udienza del
3.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte, conclusasi con rinvio per nuova precisazione delle conclusioni al 20.9.2024) ed i compensi della fase decisoria.
Quindi, per il grado di appello, all'avv. spetta in totale euro CP_14
3.526,5, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali al 15% ed all'avv.
Danna euro 3.633,5, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Le spese processuali vanno distratte in favore dei citati avvocati, dichiaratisi antistatari.
pag. 44/49 Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, come liquidate dal primo Giudice, vanno poste a definitivo carico dei suddetti originari convenuti.
§ 16.
Riguardo al rapporto tra gli attori originari ed la CP_2
statuizione di compensazione delle spese processuali, adottata dal primo Giudice, rimane ferma, essendo connessa ad un capo di statuizione, quello concernente la pretesa operatività della polizza assicurativa, che non è stato inciso dalla parziale riforma dell'impugnata sentenza.
Alcuna statuizione sulle spese processuali del grado di appello si impone nel rapporto tra attori originari ed , non avendo i CP_2
primi proposto appello incidentale avverso il citato capo di sentenza.
Invece, stante il rigetto dei motivi di appello, principale ed incidentale, con i quali era stato censurato il capo di decisione che aveva accertato la falsità della polizza assicurativa n. MO9875005, , Parte_1
e debbono condannarsi, in solido, a Controparte_7 Controparte_8
rifondere, ad , le spese processuali del grado di appello, che CP_2
si liquidano, come in dispositivo, applicando i compensi tabellari minimi dello scaglione dinanzi indicato, adeguati al fatto che, nel rapporto tra le dette parti, la contestazione riguardava unicamente la questione del rapporto assicurativo.
§ 17.
pag. 45/49 Come dinanzi rilevato, aveva sollecitato la condanna Controparte_8
dell'avv. a restituire euro 31.206,20 ad esso versati, in Controparte_14
esecuzione della sentenza appellata, a titolo di pagamento delle spese processuali.
La pretesa è fondata per quanto di ragione.
Deve, anzitutto, rilevarsi che correttamente la domanda è stata rivolta nei confronti dell'avv. , procuratore dichiaratosi Controparte_14
distrattario nel giudizio di primo grado (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza
n. 8215 del 04/04/2013).
ha, poi, documentato di avere corrisposto, in data Controparte_8
5.3.2021, al citato avvocato, l'importo di euro 31.206,20 (cfr. copia dell'avvenuta esecuzione del bonifico, allegata alla produzione dell'impresa designata).
Ne segue che l'avv. debba essere condannato a Controparte_14
restituire, in favore di , euro 31.206,20, detratto quanto Controparte_8
liquidato con la presente sentenza, in favore dello stesso, a titolo di spese processuali del primo e del secondo grado, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 5.3.2021 al soddisfo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sugli appelli Parte_1
incidentali proposti da e da Controparte_7 Controparte_8
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 46/49 a) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e quelli incidentali e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara e Persona_2 Controparte_7
responsabili, al 50% ciascuno, del sinistro oggetto di causa ed accerta che il risarcimento spettante a , Controparte_4 CP_5
e , per danno non
[...] Controparte_6 Parte_2
patrimoniale iure proprio da perdita del congiunto e per quota parte del danno non patrimoniale iure hereditatis, ammonta ad euro 87.536,3 per la prima e ad euro 86.017,55 per ciascuno degli altri;
b) accerta che le spese processuali, al cui pagamento sono tenute e Parte_1 Controparte_7 Controparte_8
in solido tra di loro, ammontano, per il giudizio di primo
[...]
grado, ad euro 7.052,00 per compenso, euro 27,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso e, per il giudizio di appello, ad euro 7.160,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
c) dispone la distrazione delle spese processuali del primo grado in favore dell'avv. e di quelle del grado di appello Controparte_14
in favore dell'avv. e dell'avv. Pasquale D'Anna, Controparte_14
secondo le proporzioni indicate in parte motiva e per l'effetto condanna e Parte_1 Controparte_7 [...]
in solido tra di loro, a pagare, in favore dell'avv. CP_8
Pasquale D'Anna, la quota parte delle spese processuali del grado di appello come indicata in parte motiva;
pag. 47/49 d) pone a definitivo carico di Parte_1 CP_7
e in solido tra di loro, le spese di
[...] Controparte_8
CTU come liquidate dal Giudice di primo grado;
e) condanna e Parte_1 Controparte_7 [...]
in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di CP_8 CP_2
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in
[...]
euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
f) accoglie per quanto di ragione la domanda di restituzione e, per l'effetto, condanna: a pagare, in favore di Controparte_4
l'importo di euro 33.065,5, oltre gli interessi Controparte_8
legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 3.3.2021 al soddisfo;
, e Controparte_5 Controparte_6 Parte_2
a pagare, in favore di l'importo di
[...] Controparte_8
euro 34.657,33 ciascuno, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 3.3.2021 al soddisfo;
a Controparte_14
pagare, in favore di l'importo di euro Controparte_8
31.206,20, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co.
1 c.c. dal 5.3.2021 al soddisfo, detratto quanto allo stesso riconosciuto, in motivazione, per spese processuali del primo e del secondo grado;
g) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 13/12/2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 48/49 dr. Massimiliano Sacchi
dr. Alessandro Cocchiara
pag. 49/49