Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della International Finance Corporation (IFC), della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 23 dicembre 1956, n. 1597 , che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto dell'IFC.
2. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 4.034.000 per l'anno 1990.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge 23 dicembre 1597/1956 reca: "Adesione allo statuto della 'International Finance Corporation'".
2. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 4.034.000 per l'anno 1990.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge 23 dicembre 1597/1956 reca: "Adesione allo statuto della 'International Finance Corporation'".