Articolo 1 della Legge 11 febbraio 1991, n. 45
Articolo 2
Versione
5 marzo 1991
Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della International Finance Corporation (IFC), della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 23 dicembre 1956, n. 1597 , che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto dell'IFC.
2. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 4.034.000 per l'anno 1990.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge 23 dicembre 1597/1956 reca: "Adesione allo statuto della 'International Finance Corporation'".
Entrata in vigore il 5 marzo 1991