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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/11/2024, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile Settore lavoro / previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 690 / 2024 rg , sul ricorso depositato il 10/02/2024 proposto da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_3
C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
difesi da Avv. Francesco Maria Mantovani C.F._4
nei confronti di (rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dalla dott.ssa Chiara Stracuzzi (C.F.
) e dal dott. (C.F. ) , C.F._5 Controparte_2 C.F._6
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Dichiara cessata la materia del contendere .
Spese compensate per intero .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedevano :
1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al computo dei periodi di lavoro prestato con contratto a tempo determinato alle dipendenze del , come meglio risultanti per Controparte_1 ciascuno di essi dal corpo e dagli allegati del presente atto, nell'anzianità di servizio utile ai fini del calcolo dell'importo dovuto a titolo di indennità di esclusività prevista per le corrispondenti figure
1 professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale e disciplinata dal CCNL
2016-2018 per la dirigenza sanitaria del S.s.n.;
2) per l'effetto, condannare il a corrispondere ai ricorrenti a partire dal Controparte_1
gennaio 2022, l'indennità di esclusività nella misura spettante ai dirigenti veterinari del ruolo sanitario del con anzianità di servizio superiore a 15 anni (con espressa Controparte_1
riserva di quantificare le somme dovute per ciascuno di essi a tale titolo in separati giudizi);
La parte resistente si costituiva dichiarando che si era in attesa delle assegnazione di fondi da parte Contr del per provvedere all'indennità di esclusività dal 1.1.2022 avuto riguardo all'art 21-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, introdotto con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, e al NUOVO CCNL AREA 2019-2021 del 2023 , in Controparte_4 particolare l'art. 38 che aveva espressamente stabilito che “L'esperienza professionale/anzianità richiesta si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso Aziende od Enti del Servizio Sanitario Nazionale con o senza soluzione di continuità”.
***
Rimessa la causa in decisione , va dichiarata cessata la materia del contendere .
La causa concerne la pretesa dei ricorrenti al riconoscimento della indennità di esclusività poichè deducevano che lavoravano dall'aprile 2006 alle dipendenze del sempre con Controparte_1
qualifica di dirigente veterinario del ruolo sanitario contratto a tempo determinato.
In atto lamentano che è corrisposta l'indennità di esclusività nella misura prevista per i dirigenti sanitari con meno di 5 anni di anzianità, invece che quelli previsti per l'anzianità superiore a 15 anni, qual è quella maturata considerando i pregressi rapporti a tempo determinato, giustificando tale condotta con una asserita carenza di fondi.
Il Ministero con note del 6.11.2024 ha dichiarato ) INTEGRALE SODDISFAZIONE DELLE
PRETESE ECONOMICHE AZIONATE DAI RICORRENTI - CESSAZIONE DELLA MATERIA
DEL CONTENDERE
L'Amministrazione convenuta, con il cedolino del mese di ottobre 2024, ha provveduto ad erogare in favore del personale interessato, tra cui gli odierni ricorrenti (all.ti da 1 a 4), le differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2022 fino ad oggi a titolo di indennità di esclusività disciplinata dall'art. 21 bis, co. 1, lett. B), della Legge n. 25/2022, di conversione del d.l. n.4/2022,
2 riconoscendo in loro favore, quanto per il pregresso che oramai a regime, l'anzianità professionale superiore a 15 anni.
Pertanto, le pretese azionate dai ricorrenti risultano, alla data odierna, integralmente soddisfatte, con conseguente cessazione della materia del contendere.
In merito, si rappresenta che l'odierna resistente ha dovuto necessariamente attendere Contr l'assegnazione da parte del delle risorse aggiuntive necessarie al pagamento dell'emolumento in questione, negli importi effettivamente spettanti e alla corresponsione degliarretrati. Risulta, infatti, che il 16 novembre 2023 è stato stipulato il nuovo CCNL Area
Funzioni Centrali – Triennio 2019 - 2021, che precisamente all'art. 38 ha espressamente stabilito che “L'esperienza professionale/anzianità richiesta si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso
Aziende od Enti del Servizio Sanitario Nazionale con o senza soluzione di continuità”.>.
Su tale fatto dedotto nessuna contestazione ha fatto pervenire la parte ricorrente omettendo di depositare note di trattazione scritta.
Ne consegue che è incontestato il sopravvenuto pagamento satisfattivo delle pretese dei ricorrenti, per cui può ritenersi cessata la materia del contendere
SPESE
Spese del giudizio, in ragione della successione delle fonti normative e contrattuali e della complessità della materia nonchè pure della necessità di attendere il finanziamento delle risorse
Contr da parte del vanno compensate per intero. si comunichi.
Reggio di Calabria 22.11.2024
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile Settore lavoro / previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 690 / 2024 rg , sul ricorso depositato il 10/02/2024 proposto da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_3
C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
difesi da Avv. Francesco Maria Mantovani C.F._4
nei confronti di (rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dalla dott.ssa Chiara Stracuzzi (C.F.
) e dal dott. (C.F. ) , C.F._5 Controparte_2 C.F._6
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Dichiara cessata la materia del contendere .
Spese compensate per intero .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedevano :
1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al computo dei periodi di lavoro prestato con contratto a tempo determinato alle dipendenze del , come meglio risultanti per Controparte_1 ciascuno di essi dal corpo e dagli allegati del presente atto, nell'anzianità di servizio utile ai fini del calcolo dell'importo dovuto a titolo di indennità di esclusività prevista per le corrispondenti figure
1 professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale e disciplinata dal CCNL
2016-2018 per la dirigenza sanitaria del S.s.n.;
2) per l'effetto, condannare il a corrispondere ai ricorrenti a partire dal Controparte_1
gennaio 2022, l'indennità di esclusività nella misura spettante ai dirigenti veterinari del ruolo sanitario del con anzianità di servizio superiore a 15 anni (con espressa Controparte_1
riserva di quantificare le somme dovute per ciascuno di essi a tale titolo in separati giudizi);
La parte resistente si costituiva dichiarando che si era in attesa delle assegnazione di fondi da parte Contr del per provvedere all'indennità di esclusività dal 1.1.2022 avuto riguardo all'art 21-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, introdotto con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, e al NUOVO CCNL AREA 2019-2021 del 2023 , in Controparte_4 particolare l'art. 38 che aveva espressamente stabilito che “L'esperienza professionale/anzianità richiesta si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso Aziende od Enti del Servizio Sanitario Nazionale con o senza soluzione di continuità”.
***
Rimessa la causa in decisione , va dichiarata cessata la materia del contendere .
La causa concerne la pretesa dei ricorrenti al riconoscimento della indennità di esclusività poichè deducevano che lavoravano dall'aprile 2006 alle dipendenze del sempre con Controparte_1
qualifica di dirigente veterinario del ruolo sanitario contratto a tempo determinato.
In atto lamentano che è corrisposta l'indennità di esclusività nella misura prevista per i dirigenti sanitari con meno di 5 anni di anzianità, invece che quelli previsti per l'anzianità superiore a 15 anni, qual è quella maturata considerando i pregressi rapporti a tempo determinato, giustificando tale condotta con una asserita carenza di fondi.
Il Ministero con note del 6.11.2024 ha dichiarato ) INTEGRALE SODDISFAZIONE DELLE
PRETESE ECONOMICHE AZIONATE DAI RICORRENTI - CESSAZIONE DELLA MATERIA
DEL CONTENDERE
L'Amministrazione convenuta, con il cedolino del mese di ottobre 2024, ha provveduto ad erogare in favore del personale interessato, tra cui gli odierni ricorrenti (all.ti da 1 a 4), le differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2022 fino ad oggi a titolo di indennità di esclusività disciplinata dall'art. 21 bis, co. 1, lett. B), della Legge n. 25/2022, di conversione del d.l. n.4/2022,
2 riconoscendo in loro favore, quanto per il pregresso che oramai a regime, l'anzianità professionale superiore a 15 anni.
Pertanto, le pretese azionate dai ricorrenti risultano, alla data odierna, integralmente soddisfatte, con conseguente cessazione della materia del contendere.
In merito, si rappresenta che l'odierna resistente ha dovuto necessariamente attendere Contr l'assegnazione da parte del delle risorse aggiuntive necessarie al pagamento dell'emolumento in questione, negli importi effettivamente spettanti e alla corresponsione degliarretrati. Risulta, infatti, che il 16 novembre 2023 è stato stipulato il nuovo CCNL Area
Funzioni Centrali – Triennio 2019 - 2021, che precisamente all'art. 38 ha espressamente stabilito che “L'esperienza professionale/anzianità richiesta si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso
Aziende od Enti del Servizio Sanitario Nazionale con o senza soluzione di continuità”.>.
Su tale fatto dedotto nessuna contestazione ha fatto pervenire la parte ricorrente omettendo di depositare note di trattazione scritta.
Ne consegue che è incontestato il sopravvenuto pagamento satisfattivo delle pretese dei ricorrenti, per cui può ritenersi cessata la materia del contendere
SPESE
Spese del giudizio, in ragione della successione delle fonti normative e contrattuali e della complessità della materia nonchè pure della necessità di attendere il finanziamento delle risorse
Contr da parte del vanno compensate per intero. si comunichi.
Reggio di Calabria 22.11.2024
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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